TITOLO I
RUOLO E DECLARATORIA DEI LIVELLI
Art. 10
Il personale della Regione e degli Enti regionali è assegnato ad un ruolo unico regionale.
Il ruolo unico regionale si articola in otto livelli funzionali - retributivi, distinti per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.
Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno indicati, nell' ambito di ciascun livello funzionale - retributivo, gli specifici profili professionali e le relative mansioni obiettive.
Art. 11
Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia; trattasi di prestazioni elementari che non richiedono particolare preparazione.
Art. 12
Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti prestazioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiedono l' utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comuni.
L' esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando un' unica posizione di lavoro.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell' ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.
È responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 13
Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano prestazioni tecnico - manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Richiedono l' utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell' ambito delle mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti esposizioni e rischi specifici conseguenti all' uso dello strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.
È responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 14
Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano prestazioni amministrativo - contabili e tecniche o tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata. Richiedono l' uso di mezzi o strumenti complessi o l' utilizzo di dati anche complessi nell' ambito di procedure prevalentemente ripetitive.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell' ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilità dei propri compiti nelle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche;
- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento e semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle prestazioni;
- rischi specifici derivanti dall' uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.
È responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 15
Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano svolgimento nei settori tecnico, amministrativo e contabile, di mansioni di ricerca utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici, di insegnamento teorico e tecnico - pratico presso i centri di formazione professionale e di altre attività nel settore didattico. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l' accesso al livello.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti; può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell' unità organizzativa in cui è inserito.
Il personale compreso nel livello è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 16
Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di progetti e provvedimenti amministrativi e/o tecnici, o interventi preordinati all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell' ambito dell' unità organizzativa in cui sono inserite, o eventuale attività di coordinamento di un centro di formazione professionale. La posizione di lavoro può comportare anche l' indirizzo di altre figure professionali inserite in livelli inferiori.
Il livello è caratterizzato da:
- collaborazione con il Direttore di servizio;
- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell' unità organica in cui è inserito.
Comporta responsabilità:
- delle attività istruttorie direttamente svolte ed effettuate in collaborazione con figure professionali inserite in livelli inferiori;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
L' attività è soggetta a controlli e verifiche.
Art. 17
Sono inserite nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio, consulenza ed elaborazione di provvedimenti, interventi o progetti diretti all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione il dipendente è tenuto a collaborare nell' ambito dell' unità organizzativa in cui è inserito.
La posizione di lavoro può comportare:
- collaborazione con il Direttore di servizio;
- responsabilità di Segretario delle Commissioni consiliari e degli Organi collegiali permanenti della Giunta regionale;
- organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro per progetti, direzionali o interdirezionali e di gruppi di lavoro per attività ricorrenti e/o ripetitive;
- responsabilità organizzativa di unità strutturali periferiche, formalmente costituite a livello inferiore a quello del Servizio, con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività del personale addetto all' unità;
- sostituzione del Direttore di servizio in caso di assenza o impedimento del medesimo.
È caratterizzato da:
- autonomia per l' attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati alla unità organizzativa o gruppo di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l' autonomia è comunque esercitata nell' ambito di istruzioni di carattere generale e da eventuali indicazioni di priorità;
- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell' unità organica complessa alla quale appartiene.
Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell' attività di indirizzo dell' eventuale unità di lavoro;
- della attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controllo e verifiche periodici ed occasionali anche complessi;
- della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
L' attività è soggetta a controlli e verifiche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Art. 18
Sono inserite nell' ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell' ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro comporta anche l' assistenza all' organo politico nell' elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento; nei casi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della Regione e la cura degli interessi della Regione medesima presso gli enti e le società sottoposti alla sua vigilanza; compiti ispettivi e di vigilanza.
È caratterizzato:
- da autonomia rilevante per la realizzazione, sotto il profilo professionale, delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate, secondo gli indirizzi politico - amministrativi, i piani ed i programmi anche pluriennali definiti dall' Amministrazione.
Comporta la responsabilità:
- dell' imparzialità, legalità ed efficienza dell' azione amministrativa nei relativi settori di attività;
- delle attività direttamente svolte e delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
La posizione di lavoro può comportare la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative della Regione e degli Enti regionali.
In tal caso, oltre a quanto disposto dai precedenti commi, è caratterizzato da:
- autonomia per la formulazione dei programmi di lavoro dell' unità organizzativa affidata e la conseguente organizzazione dell' unità stessa;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell' unità organizzativa della quale è responsabile in rapporto all' intera organizzazione regionale.
Comporta altresì la responsabilità:
- della presenza, dell' osservanza del prestabilito orario di lavoro e del carico di lavoro dei dipendenti assegnati alle unità organizzative cui sono preposti, ferma restando la responsabilità dei dipendenti medesimi, nonché degli adempimenti connessi con l' applicazione dei successivi articoli 93 e 94.
Il personale dell' VIII livello preposto alle unità organizzative della Regione e degli Enti regionali esercita inoltre le funzioni di amministrazione attiva, consultativa e di controllo previste dal successivo articolo 175.
Art. 19
Il personale regionale può partecipare a gruppi di lavoro, comitati e collegi nell' interesse della Regione e degli Enti regionali.
Art. 20
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, si procede, per il personale dell' VIII livello, alla preposizione ai Servizi o all' assegnazione a speciali incarichi.
Per il personale appartenente all' VIII livello da preporre ai Servizi o da assegnare a speciali incarichi del Consiglio regionale, si procede d' intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
Per il personale appartenente all' VIII livello da preporre alle Direzioni o ai Servizi degli Enti regionali, ovvero da assegnare a speciali incarichi degli Enti medesimi, si procede d' intesa con i Presidenti dei rispettivi Enti.
Art. 21
Il personale dell' VIII livello preposto alle Direzioni degli Enti o ai Servizi della Regione o degli Enti ai sensi dell' articolo precedente, assume rispettivamente la denominazione di Direttore dell' Ente e Direttore di servizio.
L' incarico di Direttore dell' Ente e di Direttore di servizio viene conferito per 4 anni ed è revocabile e rinnovabile. Alla revoca ed al rinnovo dell' incarico si procede secondo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo 20.
L' incarico è revocabile, nel corso del quadriennio, in casi eccezionali, con provvedimento motivato. L' incarico può essere altresì revocato a richiesta dell' interessato.
Ai Direttori degli Enti regionali strutturati in due o più servizi è attribuita, per la durata dell' incarico, un' indennità mensile, pensionabile, nella misura di lire 2.750.000 annuali, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico.
Ai Direttori degli Enti regionali non inclusi nel comma precedente e ai Direttori di servizio è attribuita, per la durata dell' incarico, un' indennità mensile, pensionabile, nella misura di lire 2.200.000 annuali, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico.
In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per la malattia, che protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell' arco dello stesso anno, al direttore dell' Ente o al Direttore di servizio viene sospesa la corresponsione dell' indennità di cui ai commi precedenti pur conservando la titolarità dell' incarico.
Il cambiamento di preposizione del personale dell' VIII livello da un Ente ad un altro, da un Servizio ad un altro, da un Servizio ad un Ente o viceversa è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, d' intesa con il Presidente del Consiglio regionale, qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio stesso, ovvero sentito il Presidente dell' Ente, qualora il cambiamento riguardi un Ente regionale.
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma la scadenza dell' incarico quadriennale conferito ai sensi del precedente articolo 20.
Art. 22
Il Direttore di un ente regionale, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da un direttore di servizio, compreso nella Direzione medesima, ovvero, in mancanza di detto personale, dal personale appartenente all' VIII livello non preposto ad altro Servizio.
L' indicazione dei sostituti di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta del Direttore dell' Ente, sentito il Consiglio di Amministrazione. Detta indicazione avviene tenuto conto, tra l' altro, dell' anzianità di servizio e nel livello, nonché del profilo professionale.
Al personale che sostituisce il Direttore dell' Ente per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, escluso il periodo di assenza del Direttore per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità di cui all' articolo 21, IV o V comma, corrispondente a quella del dirigente sostituito anziché quella eventualmente in godimento ai sensi del V comma del medesimo articolo 21.
Art. 23
Il Direttore di servizio, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal personale appartenente al VII livello assegnato al Servizio medesimo, ovvero, in mancanza di detto personale, dal personale appartenente all' VIII livello non preposto ad altro Servizio.
L' indicazione dei sostituti di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta del Direttore regionale o di Ente regionale o di Servizio autonomo, sentito il Consiglio organizzativo. Detta indicazione avviene tenuto conto, tra l' altro, dell' anzianità di servizio e di livello, nonché del profilo professionale.
Al personale che sostituisce il Direttore di servizio per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, escluso il periodo di assenza del Direttore per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità di cui al V comma del precedente articolo 21.
Art. 24
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si provvede a conferire gli incarichi di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, Segretario Generale del Consiglio regionale, ragioniere Generale, Avvocato della Regione, Direttore regionale, Vice Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, fra il personale appartenente all' VIII livello con almeno sei anni di anzianità nel livello stesso.
Gli incarichi di Segretario Generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario Generale del Consiglio regionale sono conferiti su proposta dell' Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.
L' incarico di Direttore regionale potrà essere conferito anche al personale di cui all' art. 42, cui siano state attribuite le funzioni proprie del personale dell' ottavo livello da almeno 6 anni. Al suddetto personale è attribuito, all' atto del conferimento dell' incarico, anche ai fini dell' attribuzione dell' indennità di cui al successivo art. 25, lo stipendio corrispondente all' anzianità di servizio prestato presso la Regione nelle funzioni proprie dell' ottavo livello.
Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a persone estranee all' Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 29 della presente legge, eccezion fatta per il limite di età, di riconosciuta competenza amministrativa, legale o tecnica per essere, da almeno 12 anni, docenti universitari, magistrati o alti funzionari della pubblica amministrazione, oppure per aver svolto attività professionale, regolarmente iscritta ai relativi ordini per un periodo non inferiore ai 12 anni, ovvero per aver svolto funzioni dirigenziali presso istituti o società privati, con l' applicazione, per almeno 12 anni, del relativo contratto dirigenziale della categoria.
Gli incarichi di cui al comma precedente non possono comunque superare i limiti di tre unità; al personale estraneo cui siano conferiti gli incarichi di cui al precedente comma spetta lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello, oltre all' indennità di cui all' art. 25 della presente legge, nonché la tredicesima mensilità, l' indennità integrativa speciale, la quota di aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario ed il trattamento di missione previsti per il personale regionale.
Art. 25
Gli incarichi di cui al precedente art. 24 vengono conferiti per 4 anni e sono revocabili e rinnovabili. Alla revoca e al rinnovo dell' incarico si procede secondo le modalità di cui al citato art. 24.
In caso di revoca o di mancato rinnovo degli incarichi di cui all' art. 24, il personale dell' VIII livello appartenente al ruolo unico regionale è preposto ad un Servizio o assegnato ad uno speciale incarico ai sensi dell' art. 20; il personale estraneo di cui al quarto comma dell' art. 24 cessa dal rapporto con l' Amministrazione regionale.
L' incarico è revocabile, nel corso del quadriennio, in casi eccezionali, con provvedimento motivato. L' incarico può essere altresì revocato a richiesta dell' interessato.
Ai Direttori regionali, al Vice Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale ed al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale è attribuita un' indennità mensile, pensionabile, proporzionalmente alla durata dell' incarico, pari al 35% dello stipendio in godimento; detta indennità è elevata al 40% per l' incarico di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario Generale del Consiglio regionale, di Ragioniere Generale e di Avvocato della Regione.
In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per malattia, che si protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell' arco dello stesso anno, al personale di cui al comma precedente, viene sospesa la corresponsione della indennità prevista al comma stesso, pur conservando la titolarità dell' incarico.
Il cambiamento degli incarichi di cui al precedente art. 24 è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il cambiamento riguardi l' incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario Generale del Consiglio medesimo.
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma la scadenza dell' incarico quadriennale conferito ai sensi del precedente articolo 24.
Art. 26
Il Direttore regionale, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da uno dei Direttori di servizio compreso nella Direzione medesima.
L' indicazione dei sostituti di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente, sentito il Consiglio di Amministrazione. Detta indicazione avviene tenuto conto, tra l' altro, dell' anzianità di servizio e nel livello, nonché del profilo professionale.
Al personale che sostituisce il Direttore regionale per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, escluso il periodo di assenza del Direttore regionale per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità nella misura percentuale di cui al IV comma del precedente articolo 25, calcolata sullo stipendio in godimento, anziché quella di cui all' art. 21, V comma.
Art. 27
Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente al IV livello assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello del V livello assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente al VI, VII e VIII livello, assume la denominazione di ispettore del Corpo Forestale Regionale.
Il personale appartenente al IV e V livello con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.
Al personale appartenente al IV, V, VI, VII e VIII livello del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.
La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.
Per lo svolgimento dei servizi di istituto ai componenti il Corpo Forestale Regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell' accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia, pesca e protezione della natura, si intende attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell' art. 221 CPP.