LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1981
Materia:
120.05 - Personale regionale

PARTE I
 NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
 
Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale sono regolati dalle norme contenute nella presente legge; per quanto non previsto ed in quanto compatibile con essa si fa riferimento alla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 2
 
Ogni triennio si provvederà, previo confronto con le rappresentanze sindacali, alla revisione dello stato giuridico e del trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale regionale.
Art. 3
 
Le norme della presente legge si applicano al personale della Regione e degli Enti regionali.
All' art. 40 della legge regionale 18 maggio 1978, n. 42, le parole << verranno determinati >> sono sostituite dalle parole << verrà determinato >>; nel medesimo articolo sono soppresse le parole << e la dotazione organica del personale >>.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sarà determinato il contingente del personale, distinto per livelli funzionali - retributivi e per profili professionali, spettante alle Direzioni ed agli Enti regionali, distintamente per ciascun Servizio, nonché ai Servizi autonomi, sentiti altresì, per gli Enti regionali i rispettivi Consigli di Amministrazione.
Per Servizi autonomi, agli effetti della presente legge, si intendono gli uffici o servizi che, ai sensi della LR 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compresi nelle Segreterie generali o nelle Direzioni regionali.
Per il personale del Consiglio regionale la determinazione predetta avverrà d' intesa con l' Ufficio di Presidenza dell' Assemblea.
Art. 4
 
Con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione, si procede alla prima assegnazione del personale alle Direzioni regionali, ai Servizi periferici ed alle unità organizzative periferiche, ai Servizi autonomi o agli Enti regionali.
Nell' ambito della stessa Direzione regionale o del medesimo Ente regionale, il personale è assegnato con provvedimento del Direttore regionale o del Direttore dell' Ente, sentito il Consiglio organizzativo. Il provvedimento va comunicato contestualmente alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta.
Per il personale da assegnare al Consiglio regionale, si procede d' intesa con il Segretario Generale del Consiglio medesimo.
Per il personale da assegnare agli Enti regionali o alle unità organizzative periferiche degli Enti stessi, si procede sentiti i Direttori dei rispettivi Enti.
I dipendenti assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni possono, per il miglior espletamento dei loro compiti di istituto, essere destinati, secondo le modalità fissate dal primo comma del presente articolo, previa deliberazione della Giunta regionale, a prestare servizio presso altri uffici della Regione ed Enti da essa dipendenti, aventi anche sedi diverse dal capoluogo regionale.
Art. 5
 
In relazione alle esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali la mobilità del personale sarà disciplinata, in base ad appositi criteri, con regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Salvo quanto previsto per il personale dell' VIII livello dal successivo art. 20, i trasferimenti del personale da una Direzione regionale o Servizio autonomo o Ente regionale ad un altro, o che comunque comportino cambiamento di sede, sono disposti con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione; per i trasferimenti del personale degli Enti regionali si procede sentiti i rispettivi Direttori.
I trasferimenti del personale nell' ambito della stessa Direzione regionale o del medesimo Ente regionale sono disposti con provvedimento del Direttore regionale o del Direttore dell' Ente, sentito il Consiglio organizzativo. Il provvedimento va comunicato contestualmente alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta.
Nell' ipotesi di trasferimento di sede deve essere sentito il dipendente interessato.
Per i trasferimenti del personale dal Consiglio regionale o al Consiglio regionale si procede previo assenso del Segretario Generale del Consiglio medesimo.
Contro il provvedimento di trasferimento il dipendente può ricorrere al Consiglio di Amministrazione.
Art. 6
 
Per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e progettazione, per la formulazione di schemi di progetti di legge, nonché per l' esame di particolari problemi possono costituirsi, in via temporanea, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, gruppi di lavoro tra dipendenti appartenenti a Direzioni regionali o Servizi autonomi o Enti regionali diversi, con l' eventuale partecipazione di esperti estranei all' Amministrazione regionale.
Il provvedimento con il quale viene costituito il gruppo di lavoro deve contenere l' indicazione della durata dei lavori, gli obiettivi che il gruppo deve perseguire nonché la sua composizione e la designazione di un coordinatore.
Il coordinatore formula, fra l' altro, il programma di lavoro del gruppo, ne coordina la relativa attività ed è responsabile del risultato conseguito dal gruppo stesso.
Al termine dei lavori o di singoli stadi degli stessi, l' Assessore o gli Assessori competenti presentano alla Giunta regionale una relazione contenente una valutazione dei risultati conseguiti da ciascun Gruppo.
Qualora la valutazione di cui al comma precedente sia positiva ed il lavoro sia stato portato a termine entro i tempi prefissati, al coordinatore di gruppo viene corrisposta l' indennità prevista dal secondo comma dell' articolo 9.
L' indennità di cui al comma precedente non spetta qualora si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a livelli inferiori e nel gruppo di lavoro non siano inclusi membri estranei all' Amministrazione regionale.
A nessun dipendente può essere affidato contemporaneamente il coordinamento di più gruppi di lavoro.
I coordinatori designati ai sensi del presente articolo non possono contemporaneamente superare il limite massimo del 2% della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale.
Art. 7
 
L' articolazione in gruppi di lavoro all' interno delle singole unità organizzative per lo svolgimento di attività istituzionali ricorrenti e/o ripetitive, sarà attuata secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, dopo l' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale.
Con la legge di cui al comma precedente saranno stabiliti i criteri di massima per la costituzione dei gruppi di lavoro di cui al presente articolo, saranno indicate le attribuzioni e le responsabilità dei coordinatori, nonché il numero massimo dei coordinatori medesimi.
Al coordinatore dei gruppi di cui al comma precedente spetta l' indennità prevista dal secondo comma dell' articolo 9, qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a livelli inferiori.
L' incarico di cui al precedente comma viene conferito per due anni ed è revocabile e rinnovabile.
Art. 8
 
Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale saranno stabiliti i criteri di massima per la costituzione delle unità organizzative periferiche a livello sottostante al Servizio, saranno indicate le attribuzioni e le responsabilità dei coordinatori, nonché il numero massimo dei coordinatori medesimi.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, saranno individuate, fra le unità organizzative periferiche previste a livello sottostante al Servizio, quelle cui preporre un coordinatore.
I criteri e le modalità per l' affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell' incarico di coordinatore delle unità di cui al comma precedente nonché le specifiche competenze e responsabilità, saranno disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Per dette unità periferiche potrà essere prevista, nel regolamento di cui al comma precedente, la facoltà del Direttore regionale, del Direttore dell' Ente o del Direttore di servizio, di delegare ai coordinatori delle unità medesime le proprie attribuzioni in materia di concessione del congedo ordinario e di autorizzazione alle missioni del personale assegnato alle unità medesime.
Al coordinatore delle unità di cui al primo comma, spetta l' indennità prevista dal secondo comma dell' articolo 9, qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a livelli inferiori.
L' incarico di coordinatore delle unità organizzative periferiche di cui al primo comma viene conferito per due anni ed è revocabile e rinnovabile.
Art. 9
 
Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati individualmente ai dipendenti in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personali e funzionali.
Ai coordinatori di cui agli articoli 6, 7 e 8 spetta una indennità di coordinamento, non pensionabile, nella misura mensile stabilita dalla tabella A, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico e limitatamente ai periodi di effettivo servizio prestato.
PARTE II
 RUOLO E LIVELLI DEL PERSONALE REGIONALE
TITOLO I
 RUOLO E DECLARATORIA DEI LIVELLI
Art. 10
 
Il personale della Regione e degli Enti regionali è assegnato ad un ruolo unico regionale.
Il ruolo unico regionale si articola in otto livelli funzionali - retributivi, distinti per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.
Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno indicati, nell' ambito di ciascun livello funzionale - retributivo, gli specifici profili professionali e le relative mansioni obiettive.
Art. 11
 
Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attività di pulizia; trattasi di prestazioni elementari che non richiedono particolare preparazione.
Art. 12
 
Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti prestazioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiedono l' utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comuni.
L' esecuzione dei compiti è svolta in modo integrato, configurando un' unica posizione di lavoro.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell' ambito delle istruzioni ricevute e/o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da istruzioni semplici;
- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

È responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 13
 
Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano prestazioni tecnico - manuali elementari e/o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.
Richiedono l' utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.
Il livello è caratterizzato da:
- iniziativa nell' ambito delle mansioni attribuite;
- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti esposizioni e rischi specifici conseguenti all' uso dello strumento tecnico utilizzato;
- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

È responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 14
 
Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano prestazioni amministrativo - contabili e tecniche o tecnico - manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata. Richiedono l' uso di mezzi o strumenti complessi o l' utilizzo di dati anche complessi nell' ambito di procedure prevalentemente ripetitive.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell' ambito di procedure e prassi definite;
- piena responsabilità dei propri compiti nelle singole operazioni i cui risultati sono soggetti a verifiche;
- apporto individuale consistente nella capacità di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento e semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle prestazioni;
- rischi specifici derivanti dall' uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

È responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 15
 
Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano svolgimento nei settori tecnico, amministrativo e contabile, di mansioni di ricerca utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici, di insegnamento teorico e tecnico - pratico presso i centri di formazione professionale e di altre attività nel settore didattico. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l' accesso al livello.
Il livello è caratterizzato da:
- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;
- responsabilità professionale dei propri compiti; può comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unità operative a carattere esecutivo, una responsabilità di organizzazione. Il risultato del lavoro è soggetto a verifiche;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell' unità organizzativa in cui è inserito.

Il personale compreso nel livello è responsabile della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.
Art. 16
 
Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di progetti e provvedimenti amministrativi e/o tecnici, o interventi preordinati all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell' ambito dell' unità organizzativa in cui sono inserite, o eventuale attività di coordinamento di un centro di formazione professionale. La posizione di lavoro può comportare anche l' indirizzo di altre figure professionali inserite in livelli inferiori.
Il livello è caratterizzato da:
- collaborazione con il Direttore di servizio;
- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse;
- responsabilità professionale dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalità dell' unità organica in cui è inserito.

Comporta responsabilità:
- delle attività istruttorie direttamente svolte ed effettuate in collaborazione con figure professionali inserite in livelli inferiori;
- degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;
- della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.

L' attività è soggetta a controlli e verifiche.
Art. 17
 
Sono inserite nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio, consulenza ed elaborazione di provvedimenti, interventi o progetti diretti all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione il dipendente è tenuto a collaborare nell' ambito dell' unità organizzativa in cui è inserito.
La posizione di lavoro può comportare:
- collaborazione con il Direttore di servizio;
- responsabilità di Segretario delle Commissioni consiliari e degli Organi collegiali permanenti della Giunta regionale;
- organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro per progetti, direzionali o interdirezionali e di gruppi di lavoro per attività ricorrenti e/o ripetitive;
- responsabilità organizzativa di unità strutturali periferiche, formalmente costituite a livello inferiore a quello del Servizio, con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività del personale addetto all' unità;
- sostituzione del Direttore di servizio in caso di assenza o impedimento del medesimo.

È caratterizzato da:
- autonomia per l' attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati alla unità organizzativa o gruppo di lavoro, nonché per la realizzazione, sotto il profilo professionale, delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l' autonomia è comunque esercitata nell' ambito di istruzioni di carattere generale e da eventuali indicazioni di priorità;
- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell' unità organica complessa alla quale appartiene.

Comporta la responsabilità:
- delle attività direttamente svolte;
- delle istruzioni emanate nell' attività di indirizzo dell' eventuale unità di lavoro;
- della attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controllo e verifiche periodici ed occasionali anche complessi;
- della corretta e tempestiva esecuzione delle direttive ricevute.

L' attività è soggetta a controlli e verifiche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.
Art. 18
 
Sono inserite nell' ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attività di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell' ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.
La posizione di lavoro comporta anche l' assistenza all' organo politico nell' elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento; nei casi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della Regione e la cura degli interessi della Regione medesima presso gli enti e le società sottoposti alla sua vigilanza; compiti ispettivi e di vigilanza.
È caratterizzato:
- da autonomia rilevante per la realizzazione, sotto il profilo professionale, delle attività di ricerca, studio ed elaborazione affidate, secondo gli indirizzi politico - amministrativi, i piani ed i programmi anche pluriennali definiti dall' Amministrazione.

Comporta la responsabilità:
- dell' imparzialità, legalità ed efficienza dell' azione amministrativa nei relativi settori di attività;
- delle attività direttamente svolte e delle istruzioni di carattere generale impartite;
- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

La posizione di lavoro può comportare la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative della Regione e degli Enti regionali.
In tal caso, oltre a quanto disposto dai precedenti commi, è caratterizzato da:
- autonomia per la formulazione dei programmi di lavoro dell' unità organizzativa affidata e la conseguente organizzazione dell' unità stessa;
- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalità dell' unità organizzativa della quale è responsabile in rapporto all' intera organizzazione regionale.

Comporta altresì la responsabilità:
- della presenza, dell' osservanza del prestabilito orario di lavoro e del carico di lavoro dei dipendenti assegnati alle unità organizzative cui sono preposti, ferma restando la responsabilità dei dipendenti medesimi, nonché degli adempimenti connessi con l' applicazione dei successivi articoli 93 e 94.

Il personale dell' VIII livello preposto alle unità organizzative della Regione e degli Enti regionali esercita inoltre le funzioni di amministrazione attiva, consultativa e di controllo previste dal successivo articolo 175.
Art. 19
 
Il personale regionale può partecipare a gruppi di lavoro, comitati e collegi nell' interesse della Regione e degli Enti regionali.
Art. 20
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, si procede, per il personale dell' VIII livello, alla preposizione ai Servizi o all' assegnazione a speciali incarichi.
Per il personale appartenente all' VIII livello da preporre ai Servizi o da assegnare a speciali incarichi del Consiglio regionale, si procede d' intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
Per il personale appartenente all' VIII livello da preporre alle Direzioni o ai Servizi degli Enti regionali, ovvero da assegnare a speciali incarichi degli Enti medesimi, si procede d' intesa con i Presidenti dei rispettivi Enti.
Art. 21
 
Il personale dell' VIII livello preposto alle Direzioni degli Enti o ai Servizi della Regione o degli Enti ai sensi dell' articolo precedente, assume rispettivamente la denominazione di Direttore dell' Ente e Direttore di servizio.
L' incarico di Direttore dell' Ente e di Direttore di servizio viene conferito per 4 anni ed è revocabile e rinnovabile. Alla revoca ed al rinnovo dell' incarico si procede secondo le modalità di cui al primo comma del precedente articolo 20.
L' incarico è revocabile, nel corso del quadriennio, in casi eccezionali, con provvedimento motivato. L' incarico può essere altresì revocato a richiesta dell' interessato.
Ai Direttori degli Enti regionali strutturati in due o più servizi è attribuita, per la durata dell' incarico, un' indennità mensile, pensionabile, nella misura di lire 2.750.000 annuali, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico.
Ai Direttori degli Enti regionali non inclusi nel comma precedente e ai Direttori di servizio è attribuita, per la durata dell' incarico, un' indennità mensile, pensionabile, nella misura di lire 2.200.000 annuali, proporzionalmente al periodo di durata dell' incarico.
In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per la malattia, che protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell' arco dello stesso anno, al direttore dell' Ente o al Direttore di servizio viene sospesa la corresponsione dell' indennità di cui ai commi precedenti pur conservando la titolarità dell' incarico.
Il cambiamento di preposizione del personale dell' VIII livello da un Ente ad un altro, da un Servizio ad un altro, da un Servizio ad un Ente o viceversa è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, d' intesa con il Presidente del Consiglio regionale, qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio stesso, ovvero sentito il Presidente dell' Ente, qualora il cambiamento riguardi un Ente regionale.
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma la scadenza dell' incarico quadriennale conferito ai sensi del precedente articolo 20.
Art. 22
 
Il Direttore di un ente regionale, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da un direttore di servizio, compreso nella Direzione medesima, ovvero, in mancanza di detto personale, dal personale appartenente all' VIII livello non preposto ad altro Servizio.
L' indicazione dei sostituti di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta del Direttore dell' Ente, sentito il Consiglio di Amministrazione. Detta indicazione avviene tenuto conto, tra l' altro, dell' anzianità di servizio e nel livello, nonché del profilo professionale.
Al personale che sostituisce il Direttore dell' Ente per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, escluso il periodo di assenza del Direttore per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità di cui all' articolo 21, IV o V comma, corrispondente a quella del dirigente sostituito anziché quella eventualmente in godimento ai sensi del V comma del medesimo articolo 21.
Art. 23
 
Il Direttore di servizio, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal personale appartenente al VII livello assegnato al Servizio medesimo, ovvero, in mancanza di detto personale, dal personale appartenente all' VIII livello non preposto ad altro Servizio.
L' indicazione dei sostituti di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta del Direttore regionale o di Ente regionale o di Servizio autonomo, sentito il Consiglio organizzativo. Detta indicazione avviene tenuto conto, tra l' altro, dell' anzianità di servizio e di livello, nonché del profilo professionale.
Al personale che sostituisce il Direttore di servizio per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, escluso il periodo di assenza del Direttore per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità di cui al V comma del precedente articolo 21.
Art. 24
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si provvede a conferire gli incarichi di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, Segretario Generale del Consiglio regionale, ragioniere Generale, Avvocato della Regione, Direttore regionale, Vice Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, fra il personale appartenente all' VIII livello con almeno sei anni di anzianità nel livello stesso.
Gli incarichi di Segretario Generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario Generale del Consiglio regionale sono conferiti su proposta dell' Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.
L' incarico di Direttore regionale potrà essere conferito anche al personale di cui all' art. 42, cui siano state attribuite le funzioni proprie del personale dell' ottavo livello da almeno 6 anni. Al suddetto personale è attribuito, all' atto del conferimento dell' incarico, anche ai fini dell' attribuzione dell' indennità di cui al successivo art. 25, lo stipendio corrispondente all' anzianità di servizio prestato presso la Regione nelle funzioni proprie dell' ottavo livello.
Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti a persone estranee all' Amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 29 della presente legge, eccezion fatta per il limite di età, di riconosciuta competenza amministrativa, legale o tecnica per essere, da almeno 12 anni, docenti universitari, magistrati o alti funzionari della pubblica amministrazione, oppure per aver svolto attività professionale, regolarmente iscritta ai relativi ordini per un periodo non inferiore ai 12 anni, ovvero per aver svolto funzioni dirigenziali presso istituti o società privati, con l' applicazione, per almeno 12 anni, del relativo contratto dirigenziale della categoria.
Gli incarichi di cui al comma precedente non possono comunque superare i limiti di tre unità; al personale estraneo cui siano conferiti gli incarichi di cui al precedente comma spetta lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello, oltre all' indennità di cui all' art. 25 della presente legge, nonché la tredicesima mensilità, l' indennità integrativa speciale, la quota di aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario ed il trattamento di missione previsti per il personale regionale.
Art. 25
 
Gli incarichi di cui al precedente art. 24 vengono conferiti per 4 anni e sono revocabili e rinnovabili. Alla revoca e al rinnovo dell' incarico si procede secondo le modalità di cui al citato art. 24.
In caso di revoca o di mancato rinnovo degli incarichi di cui all' art. 24, il personale dell' VIII livello appartenente al ruolo unico regionale è preposto ad un Servizio o assegnato ad uno speciale incarico ai sensi dell' art. 20; il personale estraneo di cui al quarto comma dell' art. 24 cessa dal rapporto con l' Amministrazione regionale.
L' incarico è revocabile, nel corso del quadriennio, in casi eccezionali, con provvedimento motivato. L' incarico può essere altresì revocato a richiesta dell' interessato.
Ai Direttori regionali, al Vice Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale ed al Vice Segretario Generale del Consiglio regionale è attribuita un' indennità mensile, pensionabile, proporzionalmente alla durata dell' incarico, pari al 35% dello stipendio in godimento; detta indennità è elevata al 40% per l' incarico di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario Generale del Consiglio regionale, di Ragioniere Generale e di Avvocato della Regione.
In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per malattia, che si protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell' arco dello stesso anno, al personale di cui al comma precedente, viene sospesa la corresponsione della indennità prevista al comma stesso, pur conservando la titolarità dell' incarico.
Il cambiamento degli incarichi di cui al precedente art. 24 è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il cambiamento riguardi l' incarico di Segretario Generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario Generale del Consiglio medesimo.
Nel caso di cui al comma precedente resta ferma la scadenza dell' incarico quadriennale conferito ai sensi del precedente articolo 24.
Art. 26
 
Il Direttore regionale, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da uno dei Direttori di servizio compreso nella Direzione medesima.
L' indicazione dei sostituti di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore competente, sentito il Consiglio di Amministrazione. Detta indicazione avviene tenuto conto, tra l' altro, dell' anzianità di servizio e nel livello, nonché del profilo professionale.
Al personale che sostituisce il Direttore regionale per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, escluso il periodo di assenza del Direttore regionale per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità nella misura percentuale di cui al IV comma del precedente articolo 25, calcolata sullo stipendio in godimento, anziché quella di cui all' art. 21, V comma.
Art. 27
 
Il personale del Corpo Forestale Regionale appartenente al IV livello assume la denominazione di guardia del Corpo Forestale Regionale; quello del V livello assume la denominazione di maresciallo del Corpo Forestale Regionale; il personale del Corpo medesimo, appartenente al VI, VII e VIII livello, assume la denominazione di ispettore del Corpo Forestale Regionale.
Il personale appartenente al IV e V livello con profilo professionale ittico assume la denominazione rispettivamente di guardia ittica e maresciallo ittico.
Al personale appartenente al IV, V, VI, VII e VIII livello del Corpo Forestale Regionale sono attribuiti i compiti spettanti al personale del Corpo Forestale dello Stato, salvo quanto diversamente disposto da leggi regionali.
La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.
Per lo svolgimento dei servizi di istituto ai componenti il Corpo Forestale Regionale, nonché alle guardie ed ai marescialli ittici, in quanto incaricati della ricerca e dell' accertamento dei reati previsti dalle leggi forestali e dalle leggi e decreti vigenti in materia di caccia, pesca e protezione della natura, si intende attribuita la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell' art. 221 CPP.
TITOLO II
 ACCESSO AI LIVELLI DEL RUOLO REGIONALE
CAPO I
 CONCORSI PUBBLICI
Art. 28
 
L' assunzione agli impieghi regionali avviene mediante pubblico concorso, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Con regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si stabilirà lo specifico titolo di studio richiesto per l' ammissione ai concorsi in relazione ai diversi profili professionali previsti per i posti da ricoprire; si disciplineranno inoltre le materie degli esami scritti ed orali, le prove tecniche ed attitudinali, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità di svolgimento dei concorsi e degli esami; per quanto concerne i profili professionali propri del Consiglio regionale, sarà sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, e sono composte da un minimo di 5 membri ad un massimo di 7 membri, scelti fra i dipendenti della Regione di livello non inferiore a quello dei posti messi a concorso e fra esperti estranei all' Amministrazione regionale; uno dei membri delle commissioni, escluso il Presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. Qualora il numero dei componenti la commissione sia superiore a 5, due componenti della commissione stessa vengono designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
Nel regolamento di cui al comma precedente potranno essere previste per l' accesso a determinati livelli e peculiari profili professionali particolari procedure concorsuali articolate in due fasi; la prima consistente in una selezione di candidati, previo esame di titoli professionali e di servizio e previo colloquio per l' ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi; la seconda in un accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti.
L' Amministrazione stabilisce, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, il numero dei posti disponibili nel livello da mettere a concorso, nonché i relativi profili professionali secondo le effettive esigenze di servizio.
Si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti per i dodici mesi successivi.
Le nomine a tali posti sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.
Art. 29
 
I requisiti generali di ammissione al concorso, oltre a quelli previsti di volta in volta nei singoli bandi, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, eccezion fatta per l' ammissione ai concorsi banditi per i livelli II, III, e IV, nonché V e VI livello, con profilo professionale didattico, il cui limite massimo è stabilito in 42 anni. Il limite massimo di età è elevato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;
d) buona condotta;
e) idoneità fisica all' impiego. Per l' accertamento di tale requisito nelle guardie l' Amministrazione sottoporrà i candidati a preventiva visita medica;
f) titolo di studio.

In deroga a quanto previsto al punto c) del comma precedente, i lavoratori del Friuli - Venezia Giulia che abbiano prestato lavoro subordinato all' estero, per un periodo complessivo non inferiore a 5 anni negli ultimi dieci anni, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età ad anni 42 per l' ammissione ai concorsi di cui al presente articolo, la condizione di lavoratore prevista al presente comma, a parità di merito, costituisce titolo di preferenza per l' utile collocazione nella graduatoria di merito, limitatamente ai concorsi suindicati.
Per l' accesso ai livelli IV, V e VI è richiesto rispettivamente il diploma di istruzione secondaria di 1 grado, il diploma di istruzione secondaria di 2 grado e il diploma di laurea. Per l' accesso al VII livello è richiesto, oltre al diploma di laurea, un periodo di almeno 5 anni di servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni in carriera o qualifica corrispondente al VI livello e in analogo profilo professionale per il quale viene bandito il concorso, e/o specifico titolo professionale.
Lo specifico titolo di studio sarà precisato, in relazione alle funzioni assegnate al posto da ricoprire, nei singoli bandi di concorso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al secondo comma dell' art. 28.
Per l' accesso ai livelli V e VI con profili professionali propri del Servizio del Libro fondiario, oltre ai requisiti previsti dal regolamento di cui al secondo comma dell' art. 28 potrà essere richiesto, come prova facoltativa, l' esame di lingua slovena o tedesca.
Ai livelli II e III si accede mediante pubblico concorso, rispettivamente per soli titoli e per titoli ed esami. Tra i titoli valutabili è compreso quello relativo allo stato di bisogno dell' interessato.
Per l' accesso ai suddetti livelli è richiesto l' assolvimento della scuola dell' obbligo nonché gli altri requisiti di specializzazione indicati nel bando di concorso, propri delle mansioni assegnate al posto da ricoprire.
I vincitori del concorso conseguono la nomina nel livello funzionale - retributivo con l' indicazione del profilo professionale cui si riferisce il concorso e sono tenuti ad effettuare un periodo di prova.
Al livello IV, profilo professionale forestale ed ittico, si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado.
I vincitori del concorso di cui al comma precedente effettuano un periodo di prova di sei mesi, durante il quale frequentano, a spese dell' Amministrazione regionale, un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, organizzato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre Amministrazioni regionali. Il superamento del periodo di prova è subordinato al superamento del corso.
In caso di giudizio sfavorevole, avverso il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, durante i quali il dipendente potrà essere inviato ad un secondo corso di formazione ed in tal caso la nomina in ruolo è subordinata al superamento del corso stesso.
Per quanto non previsto dal presente articolo, ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all' art. 32 della presente legge.
Dalla frequenza del corso possono essere esonerati i vincitori del concorso che abbiano già frequentato con profitto analoghi corsi presso l' Amministrazione dello Stato ovvero presso un' Amministrazione regionale.
L' Amministrazione regionale ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, nonché quelli che si renderanno disponibili nel termine di 24 mesi dalla data di approvazione della graduatoria del concorso.
Art. 30
 
I decreti che indicono i concorsi, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Ai bandi di concorso viene data la più ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione.
Art. 31
 
I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La nomina dell' impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissatogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.
Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
Art. 32
 
Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Il dipendente in prova svolge le mansioni affidategli e frequenta i corsi di formazione organizzati dall' Amministrazione regionale o da altre Amministrazioni, istituti o enti indicati dall' Amministrazione regionale.
Compiuto il periodo di prova, il dipendente consegue la nomina in ruolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Direttore di Servizio competente, previo giudizio favorevole del Consiglio organizzativo.
Nel caso di giudizio sfavorevole, avverso il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi - con facoltà del dipendente di chiedere la assegnazione ad altra Direzione regionale, Ente regionale o Servizio - al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Presidente dichiara la risoluzione del rapporto d' impiego con decreto motivato, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In tal caso spetta al dipendente un' indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.
Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente; qualora, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di proroga, non sia intervenuto un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.
I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.
Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.
Art. 33
 
Il dipendente, all' atto dell' assunzione, deve prestare promessa solenne davanti al Direttore di servizio, in presenza di due testimoni. La formula della promessa è la seguente: << Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto della Regione, le leggi dello Stato e della Regione e di adempiere i doveri del mio ufficio nell' interesse dell' Amministrazione e del pubblico bene >>.
I segretari Generali del Consiglio e della Presidenza della Giunta ed i Direttori regionali scelti tra personale estraneo all' Amministrazione regionale promettono rispettivamente dinanzi ad uno dei Presidenti e dinanzi ad uno dei Segretari Generali.
Il rifiuto a prestare la promessa solenne comporta la decadenza dall' impiego.
CAPO II
 CONCORSI INTERNI
Art. 34
 
Il 35% dei posti annualmente disponibili in ciascun livello e profilo professionale è conferito mediante concorso riservato al personale regionale.
La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero in ciascun livello.
Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato un bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano per i posti disponibili nel IV livello per i profili professionali forestale ed ittico.
Art. 35
 
Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti al livello immediatamente inferiore a quello per cui si bandisce il concorso.
Per partecipare al concorso di cui al comma precedente è richiesta un' anzianità di servizio effettivo nel livello di appartenenza di almeno 5 anni.
Al concorso per l' accesso al IV livello sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti al II e III livello con anzianità di servizio effettivo di almeno 5 anni, maturata anche complessivamente nei due livelli.
Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente. Al fine di consentire alle persone del IV e V livello di accedere a profili professionali tecnici rispettivamente del V e VI livello, saranno previsti, nel regolamento di esecuzione di cui al precedente articolo 10, specifici profili professionali tecnici del V e VI livello, a prescindere dal possesso del titolo di studio.
Gli esami del concorso sono a carattere tecnico pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e la attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.
Con apposito regolamento si disciplineranno le materie degli esami scritti ed orali, le prove tecniche ed attitudinali, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità dei concorsi e degli esami; per quanto concerne i profili professionali propri del Consiglio regionale, sarà sentito l' Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa e sono composte da 5 membri scelti fra dipendenti della Regione di cui almeno 4 di livello superiore a quello dei posti messi a concorso; uno dei membri della commissione, escluso il presidente, viene designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
Nel concorso per l' ammissione al V e VI livello con profili professionali propri del Servizio del Libro fondiario, oltre ai requisiti previsti dalla presente legge, potrà essere richiesto, come prova facoltativa, l' esame di lingua slovena o tedesca.
Art. 36
 
L' 85% dei posti annualmente disponibili nel VII livello per ciascun profilo professionale è conferito mediante corso - concorso per titoli ed esami.
Al corso - concorso di cui al comma precedente sono ammessi i dipendenti appartenenti al VI livello che abbiano compiuto 5 anni di effettivo servizio in detto livello, purché in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Ciascun dipendente non può partecipare a più di un corso - concorso per i posti disponibili nel medesimo anno.
Non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio allorché esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.
Nel mese di febbraio di ogni anno sono pubblicati i bandi dei corsi - concorsi per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.
Art. 37
 
Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno le materie e la durata del corso di cui all' art. 36 che non potrà essere inferiore ai 30 giorni effettivi, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento dell' esame finale, la composizione della commissione, la formazione delle graduatorie.
La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed è composta da docenti del corso, da funzionari regionali appartenenti all' ottavo livello e da una rappresentanza sindacale.
L' amministrazione regionale, per l' organizzazione e lo svolgimento dei corsi di cui all' articolo precedente, potrà avvalersi della collaborazione, anche parziale, di istituti o enti in materia, o di esperti estranei all' Amministrazione regionale.
Art. 38
 
I vincitori dei concorsi interni di cui al presente capo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta nel livello funzionale - retributivo, con l' indicazione del profilo professionale cui si riferisce il concorso e sono tenuti ad effettuare il periodo di prova.
La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1 gennaio dell' anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso.
I vincitori che, ai sensi dell' art. 32 della presente legge, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova sono restituiti, anche in soprannumero, al livello di provenienza.
Al vincitore del concorso viene attribuito nel nuovo livello lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nel livello di provenienza e dell' importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del nuovo livello e lo stipendio iniziale del livello di provenienza.
Nel nuovo livello, il dipendente avrà diritto al conseguimento di classi biennali in numero pari alla differenza fra le otto classi biennali in numero pari alla differenza fra le otto classi previste ed il numero delle classi già godute nei livelli inferiori.
L' anzianità maturata dal dipendente per il conseguimento della successiva classe di stipendio al giorno precedente alla data di decorrenza della nomina del nuovo livello viene mantenuta ai fini dell' attribuzione della successiva classe nel nuovo livello.
CAPO III
 ACCESSO AL LIVELLO VIII
ACCESSO AL LIVELLO V CON PROFILO
PROFESSIONALE FORESTALE ED ITTICO
Art. 39
 
L' accesso all' VIII livello, per ciascun profilo professionale, si consegue mediante concorso per titoli al quale è ammesso il personale appartenente al VII livello del corrispondente profilo professionale che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, abbia maturato un' anzianità di effettivo servizio in detto livello di almeno due anni e che sia in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché dell' abilitazione all' esercizio della professione ove richiesta dalle leggi vigenti.
Il concorso è indetto entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, per i posti disponibili all' 1 gennaio dell' anno medesimo.
La commissione giudicatrice del concorso è costituita dal Consiglio di Amministrazione del personale.
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i titoli valutabili e la formazione della graduatoria. Tra i titoli valutabili dovranno essere, fra l' altro, compresi i lavori originali svolti su incarico della Giunta regionale, su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell' Amministrazione; il diploma di laurea attinente al profilo professionale cui si riferisce il concorso ed il relativo punteggio; i risultati conseguiti negli esami di corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive e di formazione dirigenziale, con particolare riguardo al risultato conseguito nel corso - concorso di cui all' art. 36; l' idoneità conseguita in concorsi presso Amministrazioni pubbliche per i posti di qualifica dirigenziale; il superamento di esami professionali, di corsi universitari post - laurea; di concorsi per l' iscrizione ad albi nazionali; l' anzianità di servizio; una relazione analitica riferita all' attività di servizio prestato nel VII livello, redatta dal Direttore regionale o di Servizio autonomo o di Ente competente, sentito il Consiglio organizzativo.
Per i passaggi all' VIII livello si applica il disposto di cui al precedente art. 38.
Art. 40
 
Al V livello con profilo professionale forestale ed ittico si accede mediante concorso cui sono ammesse le guardie del profilo professionale corrispondente a quello per cui viene bandito il concorso, con almeno 5 anni di effettivo servizio nel livello.
Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.
Il concorso di cui al primo comma è articolato nelle due fasi seguenti:
a) la prima fase consiste in una prova scritta ed una orale, vertenti sui servizi di istituto; la valutazione delle prove è complessiva e l' esame s' intende superato se il candidato ha riportato una valutazione complessiva non inferiore a sette decimi;
b) la seconda fase consiste in un corso di formazione, con valutazione finale, cui sono ammessi, nell' ordine di graduatoria e nel limite dei posti per i quali è bandito il concorso, i candidati che hanno superato la prima fase; il corso è organizzato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre Regioni.

Le guardie che hanno superato il concorso sono immesse nel V livello e nel rispettivo profilo professionale.
Per i passaggi di livello previsti dal presente articolo si applica il disposto di cui all' articolo 38.
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinate le materie delle prove scritta ed orale, la composizione della commissione giudicatrice, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità della prima fase del concorso, per la commissione giudicatrice si applica la norma di cui all' articolo 35, sesto comma. Col medesimo regolamento, saranno disciplinati le modalità di svolgimento, la durata, la composizione del corpo docente, le materie ed i criteri di valutazione della seconda fase del concorso di cui al presente articolo.
TITOLO III
 DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEI COMANDI
CAPO I
 PERSONALE A CONTRATTO
Art. 41
 
Le assunzioni di personale a contratto previste dalla legislazione statale e regionale vigente sono disposte dall' Amministrazione regionale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione. La medesima procedura si applica per l' eventuale rinnovo dei contratti medesimi.
Art. 42
 
Complessivamente due posti nei livelli VI, VII e VIII presso l' ufficio stampa e pubbliche relazioni possono essere affidati, a contratto, ad iscritti all' ordine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Per lo stato giuridico e il trattamento economico di detto personale si applica il contratto nazionale di lavoro della categoria.
Le nomine sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione paritetica.
Nell' atto deliberativo sono specificati i livelli e le funzioni attribuiti, nonché le modalità di applicazione delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Per l' indennità di missione e trasferta saranno applicate ai dipendenti a contratto di cui al presente articolo le norme vigenti per il restante personale di livello equiparato.
Art. 43
 
Per tutta la durata del servizio il personale di cui al precedente art. 42 è considerato dipendente dalla Regione, avendo i medesimi doveri del personale regionale.
Al medesimo personale competono le responsabilità e le prerogative previste per il personale regionale di livello equiparato.
Per le infrazioni ai doveri d' ufficio valgono, in quanto applicabili, le norme previste per i dipendenti regionali.
Il contratto è risolto in tutti i casi previsti dall' art. 82 della presente legge.
CAPO II
 COMANDI DI PERSONALE
Art. 44
 
L' Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall' Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.
La spesa per il personale comandato fa carico all' Amministrazione regionale. L' Amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all' Amministrazione cui il personale stesso appartiene l' importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l' ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l' ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l' Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.
Art. 45
 
I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.
I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di otto unità.
Art. 46
 
La Regione, previo assenso degli interessati e sentito il Consiglio di Amministrazione, può disporre il comando di propri dipendenti presso altra Amministrazione regionale o locale, presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga; per il personale assegnato al consiglio regionale, il comando è disposto previo assenso del Presidente del Consiglio medesimo.
I comandi di cui al comma precedente sono disposti per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno, eccezion fatta per i casi di comandi disposti per lo svolgimento di funzioni di segretario particolare.
Il dipendente comandato ai sensi del primo comma svolge presso l' ente di comando mansioni inerenti al proprio livello ed è posto alle dipendenze funzionali dell' ente medesimo.
Il dipendente in posizione di comando conserva il proprio stato giuridico e trattamento economico.
La spesa del personale comandato presso enti pubblici fa carico all' ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L' ente è, altresì, tenuto a versare all' Amministrazione regionale l' importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
PARTE III
 DIRITTI E DOVERI
TITOLO I
 ATTRIBUZIONI, DOVERI E RESPONSABILITÀ
Art. 47
 
Il dipendente, nello svolgimento del suo lavoro, deve ispirarsi ai principi dello Statuto regionale e della presente legge, osservare l' orario d' ufficio, operare con assiduità e diligenza.
Il dipendente che riceve un ordine palesemente illegittimo non è tenuto ad eseguirlo, chiarendone le ragioni. Se l' ordine è rinnovato per iscritto il dipendente deve eseguirlo. Non deve comunque eseguirlo quando l' atto sia vietato dalla legge penale.
Art. 48
 
I dipendenti regionali hanno diritto a svolgere le attribuzioni inerenti al proprio livello e ad esercitare le specifiche mansioni del profilo professionale individuato all' atto dell' assunzione. Sono responsabili del corretto adempimento dei compiti ad essi affidati nei singoli settori di attività e debbono improntare la loro opera al dovere precipuo di servire esclusivamente la collettività.
Nel regolamento previsto all' art. 10, III comma, della presente legge saranno stabiliti i criteri ed i requisiti oggettivi per il passaggio da un profilo professionale ad un altro nell' ambito del medesimo livello.
Il passaggio di cui al precedente comma, nell' ambito dell' VIII livello, viene disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione e, nell' ambito dei rimanenti livelli, con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione. Detto passaggio può essere disposto d' ufficio o su istanza dell' interessato.
Per il personale dell' VIII livello del Consiglio regionale si procede d' intesa con il Presidente del Consiglio medesimo; per il rimanente personale si procede d' intesa con il Segretario Generale del Consiglio medesimo.
Art. 49
 
L' aggiornamento professionale costituisce un diritto - dovere del dipendente regionale.
La Regione provvede alla formazione ed all' aggiornamento dei dipendenti, nonché al loro perfezionamento professionale, servendosi di tutti i mezzi disponibili; ne valorizza la produzione scientifica ed accorda permessi speciali per motivi di studio, ai sensi dell' art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Fatta eccezione per eventuali iniziative di formazione, aggiornamento o perfezionamento professionale non programmabili, L' amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali e sentito il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, formula un programma delle attività di aggiornamento professionale per il personale regionale, in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture regionali e alle esigenze di aggiornamento professionale. Delle iniziative di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale verrà data adeguata pubblicizzazione.
Il personale che è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l' Amministrazione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell' Amministrazione.
Al personale partecipante ai corsi di cui al presente articolo spetta, ove competa ai sensi della vigente legislazione regionale, il diritto al trattamento di missione.
L' individuazione del personale che parteciperà ai corsi previsti nel programma di cui al terzo comma viene effettuata dalla Giunta regionale, previa istruttoria da parte della Commissione paritetica.
Art. 50
 
I dipendenti che intendono frequentare corsi legali di studio hanno diritto di usufruire di congedi retribuiti nel limite massimo di 150 ore pro capite annuo, sempreché il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come congedo retribuito.
L' istituto di cui al comma precedente si applica, nell' arco dell' anno scolastico, ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale previsto in organico.
I beneficiari dei congedi dovranno fornire all' Amministrazione un certificato d' iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza, con l' indicazione delle ore relative.
I congedi retribuiti già concessi e non giustificati dalla documentazione di cui al comma precedente verranno considerati come congedo ordinario.
I criteri, le modalità e gli organi competenti per la concessione dei congedi di cui al presente articolo saranno disciplinati con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 51
 
Il dipendente può essere collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per ragioni di studio e per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intenda frequentare corsi di studio o sia assegnatario di borse di studio.
Il periodo trascorso in congedo ai sensi del comma precedente, la cui frequenza è provata con apposita certificazione, è considerato periodo di servizio utile a tutti gli effetti, ad eccezione del trattamento di previdenza e quiescenza. Tale congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
Art. 52
 
I dipendenti regionali, nell' ambito e nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, rispondono degli atti da loro sottoscritti, firmati o siglati.
I dipendenti sono tenuti a svolgere tutti i compiti e le attività inerenti alla professione cui appartengono, secondo le norme che regolano l' esercizio della professione medesima, assumendone la responsabilità professionale.
Art. 53
 
Il personale regionale deve mantenere il segreto d' ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l' Amministrazione ovvero danno o ingiusto vantaggio per i terzi.
Art. 54
 
L' orario di servizio è di 37 ore settimanali; la strutturazione dell' orario nell' arco dell' anno è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, d' intesa con le rappresentanze sindacali.
Il personale regionale ha comunque diritto ad un giorno di riposo settimanale.
Salvi ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari, per il periodo di assenza ingiustificata dal servizio non compete in ogni caso alcuna retribuzione.
Art. 55
 
Il dipendente sceglie liberamente il luogo ove stabilire la propria dimora, purché la scelta sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d' ufficio.
Il personale che risiede in luogo diverso da quello in cui ha sede l' ufficio non acquisisce titolo ad indennità comunque connesse a detta particolare situazione.
Art. 56
 
Ai marescialli ed alle guardie del Corpo Forestale regionale ed ittici sono forniti, a cura dell' Amministrazione regionale, il vestiario e l' equipaggiamento.
Le spese relative all' acquisto dell' armamento consentito, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell' Amministrazione regionale.
L' eventuale autorizzazione a portare armi da fuoco da parte del personale del Corpo Forestale Regionale sarà rilasciata dalla competente autorità di pubblica sicurezza secondo le vigenti leggi. Le spese relative al rilascio ed al rinnovo del porto d' armi sono pure a carico dell' Amministrazione regionale.
Con regolamento di esecuzione sono stabiliti, sentite le rappresentanze sindacali, le caratteristiche, la quantità e il periodo minimo d' uso del vestiario e dell' equipaggiamento.
Art. 57
 
Nell' espletamento delle loro funzioni, i dipendenti regionali sono soggetti alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 58
 
Il dipendente regionale non può esercitare il commercio, l' industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata alla Regione o agli Enti regionali e sia all' uopo intervenuta l' autorizzazione da parte della Giunta regionale, su proposta del Presidente dell' Ente ove trattasi di personale assegnato agli Enti regionali.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative.
Art. 59
 
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, il dipendente può partecipare all' Amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali la Regione o gli Enti regionali partecipino o comunque contribuiscano, in quelli che siano concessionari della Amministrazione regionale o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
Art. 60
 
Il dipendente che contravvenga ai divieti posti dagli articoli 58 e 59 viene affidato dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale a cessare dalla situazione di incompatibilità Per i Direttori regionali provvede alla diffida il Presidente della Giunta regionale.
La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida non preclude l' eventuale azione disciplinare.
Decorsi 15 giorni dalla diffida, senza che l' incompatibilità sia cessata, il dipendente decade dall' impiego.
La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 61
 
I Direttori regionali, i Direttori degli Enti regionali e i Direttori di Servizio autonomo sono tenuti a denunciare al Presidente della Giunta regionale, tramite il Segretario Generale della Presidenza della Giunta, i casi di incompatibilità di cui agli articoli 58 e 59 dei quali siano venuti comunque a conoscenza.
Art. 62
 
Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.
I Direttori regionali, i Direttori degli Enti regionali ed i Direttori di Servizio autonomo, che ne vengono a conoscenza, sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al Presidente della Giunta regionale, tramite il Segretario Generale della Presidenza della Giunta, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale.
L' assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consenta il cumulo, importa di diritto la cessazione dall' impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.
Art. 63
 
Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l' Amministrazione non può iniziare la procedura per la dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie del profilo professionale assegnatogli, appartenenti allo stesso livello funzionale - retributivo od al livello inferiore.
Art. 64
 
L' assegnazione per motivi sanitari ad altro profilo professionale nell' ambito dello stesso livello può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell' inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L' Amministrazione regionale sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall' Amministrazione regionale d' intesa con le rappresentanze sindacali. L' accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale del livello di appartenenza.
L' assegnazione di cui al comma precedente può essere altresì disposta dall' Amministrazione regionale, nell' interesse del servizio, previo l' accertamento sanitario di cui al precedente comma; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
L' assegnazione ad altro profilo professionale nell' ambito dello stesso livello viene disposta con provvedimento motivato del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, d' intesa con il Segretario Generale del Consiglio regionale per il personale del Consiglio medesimo, sentito il Consiglio di Amministrazione del personale. La scelta del nuovo profilo professionale viene operata dall' Amministrazione regionale, sentito il dipendente interessato ed il Consiglio organizzativo.
Art. 65
 
L' assegnazione per motivi sanitari ad un profilo professionale rientrante in un livello inferiore a quello di appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell' inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L' Amministrazione regionale sottopone il dipendente ad accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall' Amministrazione regionale, d' intesa con le rappresentanze sindacali; detto accertamento dovrà attestare altresì che il dipendente è idoneo all' espletamento delle mansioni proprie del livello cui sarà eventualmente assegnato.
L' assegnazione di cui al comma precedente può essere disposta anche d' ufficio, fermo restando l' accertamento sanitario ivi previsto; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
L' assegnazione di cui al presente articolo è disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, d' intesa con il Segretario Generale del Consiglio regionale per il personale del Consiglio medesimo, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Il dipendente che ai sensi del presente articolo venga trasferito nel livello inferiore conserva il trattamento economico in godimento ed ai fini della progressione economica, si applica nei suoi confronti il disposto di cui all' articolo 38, ultimo comma, della presente legge.
Ai fini dei concorsi di cui al precedente art. 34 viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nel livello di provenienza.
TITOLO II
 DIRITTI SINDACALI ED ESERCIZIO
DI FUNZIONI PUBBLICHE AMMINISTRATIVE
Art. 66
 
Sono considerate rappresentanze sindacali operanti all' interno della categoria quelle costituite ai sensi dell' art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Alle rappresentanze sindacali compete la contrattazione con l' Amministrazione di tutti i problemi inerenti al rapporto di impiego ed alle condizioni di lavoro.
I dipendenti che fanno parte degli organi direttivi delle rappresentanze di cui al precedente comma sono dirigenti sindacali.
Per il riconoscimento dei dirigenti sindacali l' organismo sindacale competente è tenuto a darne regolare e formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.
Per il libero esercizio del loro mandato i dirigenti sindacali:
a) non sono soggetti alla dipendenza funzionale stabilita da leggi o regolamenti, quando svolgono attività sindacali;
b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti e aspettative di carattere giuridico ed economico inerenti al livello funzionale - retributivo rivestito;
c) il mutamento di mansioni, il trasferimento ad altro servizio e comunque ad altra sede di servizio, nonché il comando possono essere disposti nei loro confronti fino ad un anno dopo la cessazione dell' incarico solo previo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale; si prescinde da tale nulla osta in casi di specifica richiesta da parte del dipendente interessato.

La mansione di << rappresentanza sindacale >> contenuta nella presente legge s' intende riferita alle rappresentanze sindacali di cui al presente articolo.
Art. 67
 
I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività, fuori dell' orario di lavoro nonché durante l' orario medesimo, nei limiti di 12 ore annue, con diritto alla normale retribuzione per i lavoratori partecipanti.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materia di interesse sindacale e del lavoro e secondo l' ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al Presidente della Giunta o del Consiglio.
Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare - previo avviso - i dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano dipendenti regionali.
Ulteriori modalità per l' esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dalla Giunta d' intesa con le rappresentanze sindacali interessate.
Art. 68
 
L' Amministrazione regionale consente alle rappresentanze sindacali di consultare il personale su materie inerenti l' attività sindacale; a dette consultazioni possono partecipare tutti i lavoratori appartenenti all' ufficio o alla categoria particolarmente interessata.
Le modalità di svolgimento della consultazione dovranno essere preventivamente concordate con L' Amministrazione, al fine di non pregiudicare il funzionamento degli uffici.
Art. 69
 
I dirigenti sindacali di cui all' articolo 66 hanno diritto, per l' espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in misura non superiore a 300 ore mensili per ciascuna rappresentanza sindacale.
Le modalità per la concessione e l' utilizzazione dei permessi saranno stabilite mediante accordi con le rappresentanze sindacali medesime.
A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali hanno diritto ad assentarsi dal servizio qualora siano eletti o designati a partecipare a congressi o convegni provinciali, regionali o nazionali, riguardanti la categoria ovvero, nel numero massimo di quattro dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale, quando siano designati a partecipare a trattative sindacali su convocazione dell' Amministrazione regionale.
Lo stesso trattamento compete ai lavoratori eletti o designati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali nonché ai componenti degli organi direttivi provinciali, regionali e nazionali, delle associazioni di cui all' art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Ai dipendenti autorizzati ad assentarsi dal servizio ai sensi del presente articolo competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.
Art. 70
 
In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l' uso gratuito di appositi spazi - che l' Amministrazione predispone in luoghi accessibili a tutti i dipendenti - per l' affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime.
Art. 71
 
In materia di ritenute per contributi sindacali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed all' articolo 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 72
 
La Regione pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali per l' esercizio delle loro funzioni un locale comune per ogni capoluogo di provincia all' interno di una sede regionale.
Nel capoluogo della Regione viene altresì assicurata permanentemente la disponibilità di un locale a ciascuna rappresentanza sindacale.
Art. 73
 
I dipendenti regionali possono, a domanda della rappresentanza sindacale di appartenenza e previo loro assenso, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.
Il numero globale dei dipendenti regionali che possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali è fissato in tre unità; la ripartizione delle suddette aspettative fra le rappresentanze sindacali avverrà mediante accordo tra le stesse, da notificarsi al Presidente della Giunta regionale.
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo sono corrisposti, a carico dell' Amministrazione regionale, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nel livello di appartenenza, escluse soltanto le indennità per lavoro straordinario o per servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Ai dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali si applicano le norme di cui all' art. 31, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati, a tutti i fini, come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.
Art. 74
 
Ai dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche si applicano le norme contenute nelle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, 12 dicembre 1966, n. 1078, nell' articolo 31, primo comma, e nell' articolo 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio, ai sensi delle norme di cui al precedente comma, per il tempo necessario all' espletamento del mandato, non potrà eccedere le 12 ore lavorative settimanali, elevabili in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.
La Giunta regionale, sentite le locali associazioni ANCI e UPI, provvede, con apposito atto, a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione all' entità degli incarichi svolti e indicando la documentazione necessaria.
L' autorizzazione di cui al secondo comma viene concessa altresì ai dipendenti regionali che, fuori dai casi previsti dalle norme citate, siano componenti dell' Assemblea generale delle Unità sanitarie locali, nonché ai dipendenti regionali che rivestono la carica di presidente di Enti pubblici di particolare rilevanza. L' autorizzazione è concessa a richiesta rispettivamente dell' Unità sanitaria locale o dell' Ente, previo parere del Consiglio di Amministrazione del personale.
I dipendenti regionali eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno altresì diritto, ai sensi del secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
I dipendenti regionali chiamati ad esercitare funzioni pubbliche di particolare importanza, fuori dai casi previsti dalle norme citate, possono essere, a domanda, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del rispettivo mandato ovvero possono usufruire di permessi non retribuiti ai sensi del secondo comma dell' articolo 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti i fini come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.
Art. 75
 
Per quanto non previsto nel presente titolo, le disposizioni delle legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano nei modi previsti per i dipendenti dello Stato.
TITOLO III
 SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 76
 
Il dipendente che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: il richiamo scritto, la nota di demerito, la riduzione dello stipendio, la sospensione dall' impiego, la destituzione.
Art. 77
 
Il richiamo scritto è inflitto per lievi mancanze o negligenze e la non scrupolosa osservanza dell' orario di lavoro con atto scritto e motivato.
Il dipendente cui sia stato inflitto il richiamo scritto non può usufruire dei compensi incentivanti di cui agli articoli 106 e 107 per la durata di due anni.
Art. 78
 
La nota di demerito è inflitta per persistenza in mancanze già colpite con richiamo scritto.
Oltre a quanto previsto al secondo comma dell' art. 77, il dipendente cui sia stata irrogata la nota di demerito subisce il ritardo di tre mesi nell' attribuzione della successiva classe.
Art. 79
 
La riduzione dello stipendio è inflitta nei seguenti casi:
a) per grave negligenza in servizio;
b) per irregolarità nell' ordine di trattazione degli affari;
c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
d) per continuata inosservanza dell' orario di lavoro;
e) per continuato insufficiente rendimento;
f) per contegno scorretto verso gli altri dipendenti, il pubblico e gli amministratori regionali;
g) per violazione delle disposizioni di cui all' articolo 53 della presente legge;
h) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

La riduzione dello stipendio si applica in misura non inferiore a un decimo e non superiore a un quinto di una mensilità e non può avere durata superiore a sei mesi.
Il dipendente cui sia stata inflitta la riduzione dello stipendio subisce, oltre a quanto previsto al secondo comma dell' articolo 77, il ritardo di un anno nell' attribuzione della successiva classe.
Art. 80
 
La sospensione dall' impiego consiste nell' allontanamento dal servizio con la privazione della retribuzione per non meno di un mese e non più di sei mesi. Essa è inflitta nei seguenti casi:
a) nei casi previsti al primo comma del precedente art. 79, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per denigrazione dell' Amministrazione e degli organi regionali;
c) per uso dell' impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 53, qualora la violazione abbia prodotto gravi danni;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando quanto è disposto dall' art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
f) per tolleranza di gravi abusi commessi da impiegati dipendenti.

Al dipendente cui sia stata inflitta la sospensione dall' impiego spetta un assegno alimentare in misura non superiore alla metà della retribuzione oltre alla quota di aggiunta di famiglia.
Oltre a quanto previsto al secondo comma dell' art. 77, il dipendente al quale sia stata inflitta la sospensione dall' impiego non può partecipare ai concorsi per il passaggio a livello superiore se non siano decorsi due anni dalla data in cui è stata comunicata la sanzione. La durata della sospensione deve essere dedotta dal computo dell' anzianità per la partecipazione ai concorsi predetti.
La sospensione importa il ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dall' impiego è superiore a tre mesi.
Trascorsi due anni dalla data dell' atto che ha irrogato la nota di demerito, la riduzione dello stipendio o la sospensione dall' impiego, cessano tutti gli effetti della predetta sanzione, esclusi quelli disposti e quelli già prodotti. Tale effetto si produce dopo tre anni, qualora la sospensione dall' impiego sia superiore a tre mesi. Gli effetti del presente comma si producono qualora il dipendente non abbia riportato nel biennio, ovvero nel triennio, altra sanzione disciplinare.
Art. 81
 
La destituzione in seguito a procedimento disciplinare è inflitta nei seguenti casi:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell' impiegato;
b) per grave abuso di autorità o di fiducia;
c) per dolosa violazione dei doveri d' ufficio che abbia portato grave pregiudizio all' Amministrazione, ad enti pubblici od a privati;
d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di gravi abusi commessi da impiegati dipendenti;
e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d' ufficio;
f) per gravi atti d' insubordinazione commessi pubblicamente e per incitamento all' insubordinazione;
g) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell' articolo 80.

Art. 82
 
La destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, è inflitta nei seguenti casi:
a) per condanna, passa in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del Titolo I del libro II del Codice Penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice Penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, e 537 del Codice Penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
b) per condanna, passata in giudicato, che importi l' interdizione perpetua dai pubblici uffici - ovvero l' applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi contemplati dal precedente art. 81 e dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 83
 
All' impiegato che incorre in un' infrazione disciplinare dopo essere stato punito per un' infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l' infrazione stessa.
Art. 84
 
Per la sospensione cautelare e la sospensione per effetto di condanna penale, si applicano le norme del Titolo VII, capo II della parte I del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le sospensioni cautelari facoltative previste dagli articoli 91 e 92 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 85
 
Il Direttore di Servizio che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo ad una sanzione disciplinare, commesso da un dipendente addetto al Servizio, svolge gli opportuni accertamenti, invitando nel contempo il dipendente a fornire chiarimenti sulla propria condotta.
Qualora trattisi di infrazione punibile con il richiamo scritto, provvede a contestare l' addebito con le formalità previste dall' art. 104 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, assegnando al dipendente il termine di 20 giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
Il Direttore di Servizio, svolti gli eventuali ulteriori accertamenti, trasmette gli atti al Direttore regionale o al Direttore dell' Ente da cui funzionalmente dipende.
Qualora in base alle giustificazioni del dipendente ovvero agli accertamenti disposti a seguito delle sue deduzioni, risulti esclusa la fondatezza dell' addebito, il Direttore regionale o il Direttore dell' Ente dispone l' archiviazione degli atti. In caso contrario il Direttore regionale o il Direttore dell' Ente provvede, sentito il Consiglio organizzativo, ad irrogare il richiamo scritto, con atto motivato da comunicare al dipendente. Contestualmente invia copia del provvedimento e di tutti gli atti al Capo del personale.
Contro il provvedimento con il quale viene irrogato il richiamo scritto è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, numero 1119.
Per i Direttori di Servizio e per il personale assegnato ai Servizi autonomi o agli Enti regionali, privi di servizi, l' istruttoria spetta rispettivamente al Direttore regionale competente, al Direttore preposto al Servizio autonomo, al Direttore dell' Ente; la irrogazione del richiamo al Capo del personale.
Art. 86
 
Il Servizio del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo a un richiamo scritto trasmette gli atti all' ufficio cui il dipendente appartiene affinché si proceda agli accertamenti preliminari ed all' eventuale contestazione degli addebiti; negli altri casi il Capo del personale contesta direttamente gli addebiti al dipendente.
Qualora in base agli accertamenti preliminari, ovvero alle contestazioni, disposte ai sensi del precedente articolo, risulti che sia da irrogare una sanzione più grave del richiamo scritto, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente, ovvero il Direttore di Servizio autonomo, sentito il Consiglio organizzativo, rimette gli atti al Servizio del personale.
Il procedimento è disciplinato dagli articoli 104 e seguenti del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.
Le attribuzioni previste dall' art. 114, quinto comma, e dall' art. 121, secondo e terzo comma, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che provvede con proprio decreto motivato.
Art. 87
 
Nel procedimento disciplinare a carico di un Direttore regionale o di un Direttore di Ente o a carico del Direttore di un Servizio autonomo, la contestazione degli addebiti viene fatta, sentito nel caso del Direttore di Servizio autonomo, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente dell' Ente, o dell' assessore competente; alla Giunta regionale devono essere dirette le giustificazioni del dipendente.
Il provvedimento disciplinare viene adottato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto motivato, previa deliberazione della Giunta.
Art. 88
 
Il dipendente nei confronti del quale sia stato iniziato un procedimento disciplinare deve essere sentito sia nella fase degli accertamenti preliminari sia nella fase istruttoria, qualora si proceda ai sensi dell' art. 107, secondo comma, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3. Restano ferme le disposizioni che prevedono la comparizione personale del dipendente.
Durante tutte le fasi del procedimento successive alla contestazione degli addebiti, il dipendente può farsi assistere da un difensore e, qualora sia stato nominato consulente tecnico, egli ha diritto a nominarne uno di fiducia.
Il difensore ed il consulente tecnico di parte hanno diritto ad assistere a tutte le indagini. A tal fine il funzionario istruttore od il consulente tecnico d' ufficio comunicano, con almeno due giorni di anticipo, il giorno e l' ora fissati per l' assunzione delle prove.
Il difensore ed il consulente tecnico, se dipendenti regionali, hanno diritto ad assentarsi dall' ufficio per il tempo strettamente necessario per presenziare alle varie fasi del procedimento.
Il dipendente può altresì delegare la propria difesa e la consulenza tecnica alla rappresentanza sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato.
TITOLO IV
 CONGEDI ED ASPETTATIVE
Art. 89
 
Il personale regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative.
Le assenze dal servizio non ricadenti nel congedo straordinario e nell' aspettativa sono detratte dal congedo ordinario.
Il congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi su richiesta dell' interessato; la distribuzione di tali periodi è effettuata dal Direttore di Servizio competente.
Il congedo ordinario è irrinunciabile ma può essere rinviato od interrotto per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dipendente venga collocato in congedo straordinario: in tal caso il rimanente periodo deve essere comunque goduto entro il 15 settembre dell' anno successivo.
Per l' anno solare di assunzione, il dipendente ha diritto a fruire di un periodo di congedo determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato.
Art. 90
 
In relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54, ai dipendenti regionali spettano annualmente sei giornate di riposo da fruire entro il 15 settembre dell' anno successivo; dette giornate sono concesse, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Qualora, per motivate esigenze di servizio, le giornate di cui al comma precedente non possono essere fruite, in tutto o in parte, entro il termine fissato, esse saranno compensate con un importo corrispondente all' ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento.
Art. 91
 
Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:
a) per contrarre matrimonio: nella misura di quindici giorni continuativi, compreso quello di celebrazione del rito;
b) per esami: fino a quindici giorni nell' anno per le giornate di effettuazione di esami, concorsi od abilitazioni, oltreché della giornata immediatamente precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza;
c) per donazioni di sangue per il giorno del prelievo;
d) per cure: fino ad un mese nell' anno per mutilati o invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;
e) per lutto di famiglia o altri gravi motivi personali o familiari, fino a 5 giorni nell' anno;
f) per cure ai figli di età inferiore a tre anni e in stato di malattia, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a un mese nell' arco del triennio a trattamento intero;
g) per gravidanza o puerperio nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria e nei primi due mesi di astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione;
h) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di una minore: nei limiti e secondo le modalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione;
i) per richiamo alle armi nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
l) per la frequenza dei corsi legali di studio, secondo quanto previsto dall' art. 50 della presente legge.

Art. 92
 
Il dipendente può essere collocato in congedo straordinario non retribuito nei seguenti casi:
a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia per la durata massima di un anno. Al dipendente che ha già fruito di un anno di congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, può essere concesso un ulteriore congedo allo stesso titolo soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente congedo. Il congedo di cui alla presente lettera a) riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e quiescenza;
b) per ragioni di studio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 51.

Il dipendente è collocato in congedo straordinario non retribuito nei seguenti casi:
a) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3 anni, dopo il primo mese di congedo retribuito, secondo le disposizioni di cui all' art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il congedo di cui alla presente lettera a) viene computato nell' anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi al congedo ordinario e alla 13a mensilità;
b) per assolvere gli obblighi di leva, nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
c) per assolvere il servizio di volontariato civile di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 nei termini e con le modalità di cui alla legge medesima.

Art. 93
 
In caso di malattia o di altro impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo idoneo, all' Amministrazione, indicando il proprio recapito e l' eventuale variazione di esso, ai fini dell' accertamento di cui al successivo articolo 94.
In caso di assenza per malattia, il dipendente deve altresì far pervenire all' Amministrazione, entro il terzo giorno di assenza, un certificato rilasciato dal medico curante attestante la natura e la prevedibile durata della malattia, secondo quanto previsto per gli impiegati civili dello Stato.
Art. 94
 
L' amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, avvalendosi delle strutture dell' Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Fino a quando queste non saranno funzionanti, l' Amministrazione utilizza, per gli accertamenti sanitari, medici o istituti scelti dalla Amministrazione stessa, d' intesa con le rappresentanze sindacali.
Qualora l'esistenza o l' entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l' assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Art. 95
 
Il dipendente, in caso di congedo per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:
- nei primi 13 mesi: intero;
- nei successivi 7 mesi: ridotto al 50%.

Il periodo di congedo per malattia è computato per intero ai fini dell' anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.
Nel congedo per malattia sono inclusi anche periodi di assenza richiesti per sottoporsi ad accertamenti, analisi e cure terapiche prescritti dal medico ed adeguatamente comprovati.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma, un ulteriore periodo di congedo straordinario senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.
Il periodo di congedo per malattia, per la parte eccedente i 60 giorni in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
Quando l' infermità che è motivo del congedo sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi secondo le modalità di cui agli artt. 160 e 162, il dipendente ha diritto complessivamente ad un congedo per malattia, con diritto al trattamento economico intero, della durata di 26 mesi.
A favore dei dipendenti che, a norma del TU 30 giugno 1965, n. 1124, siano assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni sul lavoro, la Regione provvede, durante i periodi di inabilità temporanea assoluta, all' eventuale integrazione tra quanto erogato dall' INAIL e l' intera retribuzione spettante ai dipendenti stessi.
In nessun caso l' integrazione regionale di cui al precedente comma potrà superare i limiti, di tempo e di misura, previsti per il trattamento economico del personale in congedo per infermità dipendente da causa di servizio.
Art. 96
 
Due o più periodi di congedo per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di servizio attivo.
Le assenze per congedo per malattia e per congedo straordinario non retribuito per motivi personali o di famiglia, non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.
Art. 97
 
I congedi straordinari retribuiti di cui all' art. 91 della presente legge, i congedi straordinari non retribuiti di cui al secondo comma dell' art. 92, nonché il congedo per malattia di cui all' art. 95 sono concessi dal Direttore del Servizio del personale.
I congedi straordinari non retribuiti di cui al primo comma dell' art. 92 sono concessi dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione.
Il congedo per malattia può essere disposto su domanda del dipendente o d' ufficio.
TITOLO V
 CESSAZIONE DAL SERVIZIO
Art. 98
 
Il rapporto d' impiego cessa per le seguenti cause: dimissioni, decadenza dall' impiego, dispensa dal servizio, collocamento a riposo, destituzione.
Art. 99
 
Il dipendente regionale può dimettersi in qualunque tempo. Le dimissioni sono presentate per iscritto.
Il dipendente dimissionario deve proseguire nell' adempimento dei compiti d' ufficio sino a quando non gli venga comunicata l' accettazione delle dimissioni.
L' Amministrazione regionale può ritardare, per un periodo massimo di tre mesi, le dimissioni per eccezionali motivi di servizio, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, ovvero quando sia in corso un procedimento disciplinare a carico del dipendente.
Se il dipendente, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni quando siano già stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.
Art. 100
 
Il dipendente incorre nella decadenza dall' impiego, oltre che nei casi di incompatibilità, anche nelle seguenti altre ipotesi:
a) quando perde la cittadinanza italiana;
b) quando, senza giustificato motivo, rimanga assente dall' ufficio e non riprenda servizio entro il termine prefissatogli con apposita diffida ovvero quando, pur avendo riassunto servizio dopo la diffida, rimanga nuovamente assente dal servizio senza giustificato motivo per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nell' arco dell' anno;
c) quando l' impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
d) quando, senza giustificato motivo, non si presenta alla visita medica di cui al primo comma del successivo art. 102, nel giorno stabilito, o rifiuta di sottoporsi a detta visita;
e) quando si rifiuti di prestare la promessa di cui all' art. 33.

Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), d) occorre sentire il Consiglio di Amministrazione.
La decadenza dall' impiego non comporta la perdita del trattamento di quiescenza per il periodo di servizio prestato.
Il dipendente decaduto ai sensi della lettera c) del primo comma non può concorrere ad altro impiego nell' Amministrazione regionale.
Art. 101
 
La dispensa dal servizio può essere disposta, soltanto dopo la scadenza del periodo massimo di congedo per malattia, per motivi di salute qualora il dipendente sia riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente a prestare qualsiasi proficuo lavoro quale dipendente regionale.
Scaduto il periodo massimo previsto per il congedo per malattia di cui all' art. 95, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato, ove non sia possibile, ai sensi degli articoli 63 e seguenti, utilizzarlo, a domanda, in altri profili professionali del livello di appartenenza o di livello inferiore.
La dispensa dal servizio può essere disposta anche prima della scadenza del periodo massimo di congedo per malattia, a domanda del dipendente.
Art. 102
 
L' accertamento delle condizioni di salute ai fini dell' eventuale provvedimento di dispensa dal servizio di cui al precedente art. 101 viene effettuato mediante visita medica collegiale. Il dipendente ha diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
Al dipendente proposto per la dispensa devono essere comunicati i motivi per i quali l' Amministrazione intende adottare il provvedimento, fissandogli un termine di 30 giorni per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.
La dispensa dal servizio è disposta con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Il dipendente può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio di Amministrazione.
È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Art. 103
 
I dipendenti sono collocati a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Resta fermo il diritto dei dipendenti di essere collocati a riposo su domanda al compimento del quarantesimo anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.
Resta del pari ferma la facoltà dell' Amministrazione di collocare a riposo, d' ufficio, i dipendenti che abbiano compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.
PARTE IV
 TRATTAMENTO ECONOMICO, DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
TITOLO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 104
 
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
Gli stipendi iniziali annui lordi per i singoli livelli funzionali - retributivi sono quelli previsti dalla Tabella B allegata alla presente legge.
La progressione economica di ciascun livello si articola in 8 classi biennali la cui misura è indicata nella Tabella C allegata alla presente legge.
Al personale regionale, in aggiunta allo stipendio, competono:
- la tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno in misura pari ad 1/12 dell' importo annuo dello stipendio in godimento all' 1 dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell' anno;
- l' indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

L' anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anticipando la classe biennale nel limite dell' importo corrispondente al 2,50% dello stipendio iniziale del livello di appartenenza.
Le classi di stipendio di cui al terzo comma si conseguono al compimento di ogni biennio di effettivo servizio e con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Art. 105
 
I dipendenti regionali possono cedere, mediante atti di delegazione, una quota dello stipendio, in pagamento di premi dovuti per qualsivoglia forma di assicurazione, stipulata con Istituti esercenti l' attività assicurativa nel territorio nazionale.
Per gli atti di delegazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità generale dello Stato e nelle istruzioni sui Servizi del Tesoro.
Art. 106
 
Ai dipendenti particolarmente meritevoli può essere valutato il periodo di un anno ai fini dell' attribuzione della successiva classe di stipendio, entro il termine di cui all' articolo 104, terzo comma della presente legge. L' attribuzione di detto beneficio decorre dall' 1 gennaio di ogni anno.
Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per il conferimento dell' ulteriore classe di stipendio, comunque entro il limite di cui al precedente comma.
Il numero dei dipendenti regionali ai quali può essere attribuito il beneficio di cui al presente articolo organica assegnata ai Servizi che sono rappresentati nel medesimo Consiglio organizzativo. La frazione non inferiore all' unità si computa per intero.
A ciascun dipendente il beneficio di cui al presente articolo può essere concesso per non più di cinque volte non consecutive nel livello.
I benefici di cui al presente articolo sono proposti, nei limiti previsti al terzo comma, dal Consiglio organizzativo che esamina la relazione illustrativa del Presidente del Consiglio medesimo. L' attribuzione dei benefici è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria da parte della Commissione paritetica nominata in seno al Consiglio di Amministrazione medesimo.
Art. 107
 
In caso di eccezionale aggravio di lavoro, di rilevanti attribuzioni eccedenti la normale attività o di particolare produttività, possono essere attribuiti incentivi per settore di attività.
Gli incentivi di cui al comma precedente possono essere attribuiti annualmente al personale assegnato ai Servizi o ad altre unità organizzative nel limite del 10% della dotazione organica del ruolo unico regionale.
L' incentivo individuale di cui al precedente art. 106 non è cumulabile, nel medesimo anno e per lo stesso dipendente, con l' incentivo per settore. In ogni caso, al medesimo dipendente possono essere attribuiti incentivi individuali e/o collettivi complessivamente per non più di cinque volte non consecutive nel livello.
Il beneficio di cui al presente articolo non può essere attribuito al medesimo Servizio o unità organizzativa per più di una volta in un quadriennio.
Per il beneficio di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell' articolo precedente.
Il beneficio di cui al presente articolo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della Commissione paritetica nominata in seno al Consiglio stesso, su proposta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o dell' Assessore competente o del Presidente dell' Ente regionale. La proposta va formulata nei limiti di cui al secondo comma.
Art. 108
 
Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno le modalità per la concessione degli incentivi di cui ai precedenti articoli 106 e 107.
Nel regolamento di cui al comma precedente dovranno comunque essere opportunamente considerati, in particolare, la qualità e la quantità del lavoro svolto, le situazioni di particolare disagio e l' effettiva presenza in servizio.
Art. 109
 
Il personale che svolge prestazioni che comportano maneggio di valori di cassa superiori ad un milione annuo è assicurato contro i rischi patrimoniali conseguenti.
Art. 110
 
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall' Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.
Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell' art. 44.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale è assegnato.
Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile, non pensionabile, di lire 150.000.
Art. 111
 
Fermi restando i casi di incompatibilità e di divieto di cumulo di impieghi di cui agli articoli 58 e seguenti, la Giunta regionale, sentita l' apposita Commissione paritetica in seno al Consiglio di Amministrazione, può, in casi eccezionali, autorizzare il dipendente regionale a prestare la propria attività, consulenza o collaborazione a favore di terzi, pubblici o privati, in via saltuaria ed occasionale.
Il dipendente non può essere autorizzato, ai sensi del precedente comma, a svolgere contemporaneamente più di una attività, consulenza o collaborazione a favore di terzi.
L' autorizzazione di cui al primo comma non può essere concessa qualora lo svolgimento delle prestazioni sia in contrasto con l' interesse della Regione e/o sia incompatibile con le esigenze di servizio. Nel caso in cui, per prestazioni già autorizzate, si verifichino i suddetti presupposti, l' autorizzazione medesima viene revocata. Nel caso di contrasto di interessi con la Regione, la Revoca ha effetto dal verificarsi del contrasto stesso.
Le prestazioni autorizzate ai sensi del primo comma devono essere svolte fuori dal normale orario di servizio e per esse il dipendente non può avvalersi dell' organizzazione dell' ufficio, né utilizzare personale o materiale dell' Amministrazione regionale.
Il dipendente che svolga le prestazioni di cui al presente articolo senza la prevista autorizzazione, ovvero, pur essendo autorizzato, le svolga in contrasto con quanto previsto al comma precedente, dovrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 112
 
Limitatamente al collaudo di opere pubbliche di competenza della Regione, i dipendenti regionali possono essere iscritti nell' elenco di cui all' art. 33 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24 anche a prescindere dall' iscrizione agli albi professionali.
Art. 113
 
Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all' effettiva durata dell' astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del compenso per lavoro straordinario, senza le maggiorazioni del 15% e del 25%, aumentata della quota corrispondente degli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.
CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 114
 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, l' importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi del primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell' indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13a mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.
Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.
Al personale in servizio presso l' Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale si applica, per un numero massimo di sette unità, il limite di cui al primo comma dell' articolo 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, ragguagliato a mese.
È abrogato l' ultimo comma dell' art. 79 della LR 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 115
 
I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e/o festivi.
Nei casi previsti dal comma precedente, al dipendente spettano i seguenti compensi:
- per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6, lire 600 orarie;
- per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo, lire 750 orarie;
- per il servizio ordinario notturno - festivo, lire 1.000 orarie.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.
CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 116
 
Al personale inviato in missione fuori dell' ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dal presente capo.
Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l' ufficio di appartenenza.
Nei confronti dei marescialli e guardie del Corpo Forestale Regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s' intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa. Al personale di cui al presente comma, inviato in missione fuori di detta giurisdizione, spetta il trattamento di missione qualora sia inviato in località distanti almeno 10 chilometri dalla sede della stazione forestale.
Nei confronti del personale dell' Ente Tutela Pesca, addetto al servizio di vigilanza, per ordinaria sede di servizio s' intende, ai fini dell' applicazione della norma di cui al primo comma, la zona di operatività assegnata al personale medesimo corrispondente al territorio dei Comuni individuati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le rappresentanze sindacali.
Art. 117
 
Per recarsi in missione e per rientrare in sede, il dipendente regionale può servirsi:
a) di treni, anche se rapidi o speciali;
b) di ogni altro mezzo di linea terrestre;
c) dell' aereo o di mezzi di trasporto marittimo, quando alla località da raggiungere non si possa accedere con un mezzo di trasporto terrestre;
d) dell' aereo, quando la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri;
e) del proprio automezzo, o motomezzo, entro i limiti del territorio regionale, quando abbia ottenuta la prescritta autorizzazione.

Se viene fatto uso del treno è consentito viaggiare in prima classe. Quando le località da raggiungere disti almeno 300 chilometri, è consentito l' uso di un posto letto in compartimento singolo.
Art. 118
 
Al dipendente inviato in missione in località del territorio nazionale spetta una indennità di trasferta di lire 1.300 orarie; per il personale dell' VIII livello al quale sia conferito l' incarico di Direttore regionale detta indennità è di lire 1.500.
Nei confronti del dipendente inviato in missione all' estero le indennità di cui al primo comma sono aumentate del 90%.
Ai fini dell' applicazione dei precedenti commi, le frazioni di ore inferiori ai 30 minuti sono trascurate.
A decorrere dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge le misure dell' indennità di trasferta sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale, secondo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 119
 
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per l' albergo fino alla prima categoria. In tale caso le misure dell' indennità di trasferta sono ridotte di 1/3.
Al dipendente inviato in missione fuori dal territorio regionale è data altresì la facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa sostenuta per la consumazione di due pasti giornalieri nel limite di lire 10.000 per pasto. In tale caso, le misure dell' indennità di trasferta vengono ridotte di 1/3.
Nei confronti del dipendente inviato in missione all' estero, il rimborso di cui al precedente comma viene aumentato del 90%.
A decorrere dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge, il limite di cui al secondo comma è rideterminato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell' indennità integrativa speciale.
Sulle misure risultanti dall' aumento e dai successivi adeguamenti, va operato l' arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Art. 120
 
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in località comprese nell' ambito della regione, deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da regolari servizi di linea oppure quando sia stato autorizzato a servirsi del mezzo proprio o di quello d' ufficio. Eventuali eccezioni potranno essere di volta in volta autorizzate con deliberazione della Giunta regionale.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei dipendenti che siano stati inviati in missione per partecipare a corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionali.
Art. 121
 
Non è dovuta alcuna indennità di trasferta per missioni di durata inferiore alle 4 ore se interamente rientranti nel normale orario di servizio determinato ai sensi del precedente articolo 54, nonché per missioni compiute nella località di abituale dimora o residenza del dipendente.
Art. 122
 
Al dipendente inviato in missione, all' interno o all' estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia od effettuati con altri mezzi di linea terrestre o con piroscafi o con aerei, entro il limite del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, nonché per l' uso del posto letto.
Compete altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per pedaggi autostradali, autobus e, nei casi di necessità e/o di urgenza, mezzi noleggiati o autotassametri, su autorizzazione di chi ha disposto la missione.
In aggiunta al rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, è pure dovuta un' indennità supplementare pari al 10% del loro ammontare.
Per l' uso dei mezzi aerei, oltre al rimborso del costo del biglietto e degli eventuali supplementi, è dovuto anche il rimborso di un' assicurazione sulla vita, stipulata dal dipendente per l' uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e altri assegni pensionabili, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte e di invalidità permanente.
Art. 123
 
Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo o motomezzo per l' espletamento della missione, compete, per ogni chilometro di effettivo percorso, una indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina << super >> vigente nel tempo, se trattasi di automezzo; tale indennità è ridotta del 50% se trattasi di motomezzo.
Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a 10 lire.
Art. 124
 
Per i percorsi o per le frazioni di percorso effettuati a piedi in zone prive di strade spetta un' indennità di lire 250 a KM.
Ai fini dell' applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero.
L' indennità di cui al presente articolo è rideterminata ai sensi del precedente art. 118. Le misure risultanti dalla rideterminazione sono arrotondate per eccesso a 10 lire.
Art. 125
 
Per i dipendenti in missione, che fruiscono di alloggio o vitto gratuito fornito dall' Amministrazione o da qualsiasi altro Ente, la indennità di trasferta è ridotta di un terzo. Qualora il dipendente fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad un terzo.
Art. 126
 
I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli 122, 123 e 124 sono dovuti anche quando il dipendente non consegua il diritto dell' indennità di trasferta.
Art. 127
 
Le missioni sono disposte:
a) per il Segretario Generale della presidenza della Giunta, per il Segretario Generale del consiglio regionale e per i Direttori regionali, rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente del Consiglio regionale e dall' Assessore competente;
b) per i Direttori di Servizio dal Direttore regionale, per i Direttori di Servizio autonomo e per il rimanente personale dell' VIII livello dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore competente;
c) per il rimanente personale, dal Direttore regionale o, per sua delega, da un Direttore di Servizio;
d) per il personale dei Servizi autonomi, dal Direttore del Servizio;
e) per il personale assegnato alla Segreteria Generale del Consiglio regionale, dal Segretario Generale del Consiglio medesimo o, per sua delega, dal Vice Segretario Generale o da altro Direttore di Servizio;
f) per il Segretario Generale Straordinario dal Presidente della Giunta regionale, per il personale dell' VIII livello assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, dal Segretario Generale Straordinario; per il rimanente personale assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, dal Segretario Generale Straordinario, o, per sua delega, da altro personale dell' VIII livello preposto ad uno degli Uffici di cui all' art. 5 della LR 7 giugno 1979, n. 24;
g) per il personale assegnato agli Enti regionali; per il Direttore, dal Presidente dell' Ente; per il personale dell' VIII livello dal Direttore dell' Ente; per il rimanente personale, dal Direttore dell' Ente o, per sua delega, da altro Direttore di Servizio.

Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all' estero sono deliberate dalla Giunta regionale.
Per le missioni di carattere urgente da effettuare per partecipare a riunioni presso gli Stati confinanti con la Regione, in relazione a programmi o piani di lavoro, la deliberazione di cui al comma precedente potrà autorizzare di massima il numero e la durata delle missioni da compiere nel mese o trimestre o semestre.
Art. 128
 
Nel provvedimento con cui si dispone la missione, deve indicare l' oggetto e la presunta durata della medesima, la località o la zona da raggiungere, il giorno e l' ora della partenza - in relazione al mezzo di trasporto prescelto - nonché, ove se ne ravvisi l' opportunità, l' itinerario da seguire.
Qualora le autovetture di servizio risultino indisponibili e l' impiego dei mezzi di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o comunque quando se ne ravvisi l' opportunità nell' interesse dell' Amministrazione, chi dispone la missione ha facoltà di autorizzare, ai sensi del precedente articolo 117, l' uso dell' automezzo o motomezzo privato. L' autorizzazione non può essere concessa se il dipendente - nel farne richiesta - non abbia dichiarato, per iscritto, di sollevare la Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall' uso del mezzo per danni a terzi o a cose.
Art. 129
 
I dipendenti che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell' Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.
Art. 130
 
Alla fine di ogni mese, il dipendente che sia stato inviato in missione deve indicare in un prospetto riepilogativo le missioni compiute e la loro durata, il mezzo di trasporto usato, nonché, ove occorra, il numero dei chilometri percorsi a piedi.
Il dipendente che sia autorizzato ad usare per la missione il mezzo di sua proprietà, deve indicare nel prospetto il numero dei chilometri effettivamente percorsi.
Al prospetto devono essere allegati:
a) il provvedimento con cui ciascuna missione è stata disposta;
b) l' eventuale autorizzazione all' uso del mezzo proprio, se è stata rilasciata con separato provvedimento;
c) i documenti giustificativi delle spese di cui ai precedenti artt. 119 e 122.

Art. 131
 
I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri Enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.
Art. 132
 
Al personale viene corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario per le ore effettuate in missione prima dell' orario iniziale e dopo l' orario finale di servizio determinato ai sensi dell' art. 54, per un massimo di 4 ore nella giornata lavorativa e per un massimo di 8 ore nelle giornate non lavorative e festive.
Le ore di lavoro straordinario compiute in missione sono computate, ai sensi del precedente comma, entro il limite massimo annuale previsto per il compenso del lavoro straordinario.
Raggiunto il limite massimo di cui al precedente comma, le ore di lavoro straordinario, nei limiti di cui al primo comma, vengono compensate con riposi sostitutivi ai sensi del secondo comma dell' art. 114.
Art. 133
 
Al dipendente che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in Comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un importo pari a tre mensilità dell' indennità integrativa speciale vigente nel tempo, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta.
L' indennità di cui al precedente comma non spetta qualora il trasferimento sia disposto a seguito di iniziativa e a domanda del dipendente fuori da quanto previsto dal primo comma dell' articolo 5.
L' indennità di cui al primo comma non spetta al dipendente trasferito nel Comune di residenza o di abituale dimora dello stesso.
Art. 134
 
Per il pagamento delle indennità di trasferta e dei rimborsi dovuti per missioni, delle indennità di trasferimento, degli anticipi sulle indennità di trasferta e sui rimborsi dovuti per missione, dei compensi per lavoro straordinario, e di ogni altra indennità o assegno non prestabiliti in somma certa, il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di autorizzare apertura di credito a favore di funzionari regionali all' uopo delegati.
Art. 135
 
Il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali si applica anche ai componenti ed ai segretari degli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale, che non optino per il trattamento di missione previsto dallo Stato o dall' Ente pubblico ai quali eventualmente appartengano.
TITOLO II
 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
CAPO I
 TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
Art. 136
 
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla CPDEL o ad altri istituti previsti dalla legge.
Ai dipendenti provenienti da enti locali o da Amministrazioni statali, si applicano le disposizioni della legge 22 maggio 1954, n. 523 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di ricongiungimento dei servizi.
Ai dipendenti regionali, che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte della CPDEL, spetta dalla data di cessazione dal servizio, un trattamento di quiescenza calcolato sulla base degli assegni fissi pensionabili, compresi quelli considerati tali da leggi statali o regionali e goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data, ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 o di altre disposizioni di legge, in relazione ai periodi di servizio computabili dagli Enti tenuti alla ricongiunzione ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, e di quelli eventualmente ricongiunti ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, numero 29, con l' applicazione dell' aliquota indicata nella Tabella A allegata alla legge 26 giugno 1965, n. 965.
L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla CPDEL nel provvedimento di concessione della pensione.
Qualora l' Amministrazione regionale ritenga che quanto determinato dalla CPDEL sia inferiore a quanto dalla stessa dovuto, l' erogazione dell' integrazione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione da parte del dipendente del ricorso contro il provvedimento della CPDEL ed al rilascio da parte dello stesso di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme che a seguito del ricorso verranno liquidate dalla CPDEL medesima.
Art. 137
 
Fino a quando non venga liquidato il trattamento di quiescenza da parte della CPDEL, la Regione concede agli aventi diritto un' anticipazione non superiore ai nove decimi del trattamento presumibilmente spettante secondo quanto previsto nel precedente articolo.
Qualora il dipendente abbia richiesto l' applicazione dell' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e all' atto della cessazione dal servizio non abbia provveduto all' integrale pagamento dell' onere a suo carico, ovvero la CPDEL non abbia ancora provveduto a notificargli il provvedimento di ricongiunzione, l' Amministrazione regionale, ai fini della determinazione dell' anticipazione di cui al comma precedente, valuterà per metà i periodi assicurativi da ricongiungere onerosamente, previo rilascio da parte dell' interessato di apposita dichiarazione di accettazione dell' onere nella misura prevista dall' ultimo comma dell' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, che sarà trasmessa all' Istituto di previdenza.
Nell' ipotesi che la CPDEL conceda un acconto inferiore alla misura dell' anticipazione di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale continua a corrisponderla limitatamente alla differenza.
Qualora la pensione maturata, anche a seguito di eventuale ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell' art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, sia a carico dell' INPS, per la determinazione dell' anticipazione, in misura non superiore ai nove decimi della pensione presumibilmente spettante, ivi compresi gli eventuali benefici previsti di cui all' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, si terrà conto dei periodi assicurativi valutabili da parte della CPDEL ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e di quelli risultanti dal libretto personale per le assicurazioni obbligatorie, o da altra valida documentazione rilasciata dall' INPS. L' erogazione dell' anticipazione sarà subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile a favore della Regione per la riscossione, a titolo di reintegro, delle somme liquidate dall' INPS.
Art. 138
 
La Regione adegua, in sede della revisione contrattuale prevista dall' art. 2, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio.
Le modalità ed i criteri per l' adeguamento di cui al comma precedente vengono stabiliti nella medesima legge di revisione contrattuale, che potrà anche determinare la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione.
Alla retribuzione pensionabile, determinata ai sensi dei precedenti commi, verrà applicata l' aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla CPDEL ai sensi dell' art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione.
Qualora la pensione sia stata attribuita dall' INPS, la maggiore retribuzione pensionabile viene determinata con l' applicazione delle norme di detto Istituto, mentre l' aliquota relativa agli anni e mesi utili è quella valutata dal medesimo con il provvedimento di concessione della pensione. L' adeguamento regionale di dette pensioni viene attuato alle stesse scadenze previste per la perequazione automatica di esse da parte dell' INPS. L' adeguamento regionale non si applica a pensioni aventi decorrenza anteriore a quella del collocamento a riposo da parte della Regione.
Art. 139
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, ai dipendenti spettano, ai sensi del primo comma del citato articolo, scatti biennali di importo pari al 2,50% dello stipendio in godimento, ovvero, ai sensi del secondo comma del citato art. 2, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento.
Art. 140
 
Le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge sono computate per il personale regionale nel trattamento di quiescenza in misura:
a) del 100% per il servizio prestato con l' incarico di cui all' art. 25 per almeno 8 anni;
b) del 100% per il servizio prestato con l' incarico di cui all' art. 21 per almeno 12 anni.

Per i periodi inferiori la percentuale di computo è ridotta per ciascun incarico in misura proporzionale. Il computo viene effettuato sulla misura dell' indennità che sarebbe spettata, per ciascun incarico, all' atto della cessazione dal servizio.
Per il trattamento di quiescenza, previsto dal presente articolo, al personale vengono trattenuti dall' Amministrazione regionale contributi mensili, calcolati sull' indennità goduta, pari a quelli previsti dalla legislazione della CPDEL per il trattamento di quiescenza.
L' importo risultante dal computo degli incarichi di cui ai punti a) e b) non potrà comunque superare la misura dell' indennità prevista per l' incarico di cui all' art. 25 che sarebbe spettata all' atto della cessazione dal servizio.
CAPO II
 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Art. 141
 
Per le cessazioni dal servizio che si verifichino a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, la Regione assicura, assumendone la gestione diretta ed i relativi oneri, a favore dei propri dipendenti di ruolo e non di ruolo e dei loro aventi causa, il trattamento di previdenza erogato dall' INADEL ai dipendenti degli enti locali.
Detto trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l' ordinamento e l' attività del predetto Istituto.
Art. 142
 
Per la determinazione del servizio utile ai fini dell' indennità di buonuscita è valutabile il servizio reso alle dipendenze della Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti disciolti il cui personale sia stato trasferito per legge statale o regionale alla Regione, compreso quello prestato anteriormente all' entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonché quello riscattato a tali fini.
Per quanto riguarda la individuazione dei servizi riscattabili, la determinazione e le modalità di pagamento dei relativi oneri a favore della Regione, si applicano le medesime disposizioni che regolano i riscatti dell' INADEL.
La riscattabilità è ammessa anche per periodi di servizio successivi all' entrata in vigore della precitata legge 8 marzo 1968, n. 152 e per gli aumenti di servizio di cui alla legge 27 maggio 1977, n. 284.
Art. 143
 
La misura dell' indennità per ogni anno di servizio utile è stabilita in 1/12 degli assegni fissi pensionabili, ai sensi del terzo comma dell' art. 136 della presente legge, goduti all' atto della cessazione dal servizio, nonché di quelli eventualmente spettanti alla medesima data ai sensi dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, compresa l' indennità integrativa speciale limitatamente alla misura valutata dall' INADEL. A tal fine si valutano, ove spettanti, anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge nella misura stabilita ai sensi dell' art. 140.
La Regione assicura, comunque, al dipendente l' indennità di buonuscita anche nei casi in cui questa non spetterebbe secondo la legislazione dell' INADEL.
A favore dei dipendenti che cessino dal servizio prima d' aver maturato un' anzianità di almeno sei mesi ed un giorno, l' indennità di buonuscita è liquidata mediante la corresponsione, per ogni mese di servizio che sarebbe spettata per un intero anno di servizio. Ai fini predetti, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Art. 144
 
I servizi prestati con iscrizione all' INADEL e all' ENPAS, nonché quelli comunque riconosciuti utili dalla legislazione vigente, sono ricongiungibili con quello considerato nell' art. 142, primo comma, della presente legge.
Ai fini della determinazione degli oneri a carico dei predetti Istituti e della definizione dei rapporti finanziari tra i medesimi e la Regione, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523 e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Nei confronti del personale di cui al primo comma, la Regione provvede alla liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile.
Gli enti suddetti versano al bilancio regionale la quota dell' indennità posta a loro carico ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.
Art. 145
 
Per il personale trasferito alla Regione a seguito dello scioglimento degli enti di appartenenza, e per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti o di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento dell' ente ed il trasferimento alla Regione del personale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice Civile.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, o all' atto dell' inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma precedente non abbia ancora percepito da parte degli enti di provenienza detta indennità, la liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile è subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennità maturata nell' ente di provenienza e alla presentazione di apposito ricorso, ove necessario, nei confronti dell' ente debitore.
Il versamento, o il rilascio della procura, dovranno venire effettuati entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, o dalla comunicazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale.
Art. 146
 
In caso di morte del dipendente in attività di servizio, l' indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente medesimo, compete, nell' ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
Art. 147
 
Il provvedimento di liquidazione dell' indennità di buonuscita spettante al dipendente, o gli aventi causa, è adottato entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione dal servizio.
Art. 148
 
Per le prestazioni previdenziali di cui agli articoli precedenti, al personale vengono trattenuti dall' Amministrazione regionale contributi mensili pari a quelli previsti dalla legislazione dell' INADEL per il trattamento previdenziale.
La base contributiva è pari all' intero importo degli assegni valutabili ai sensi dell' art. 135 della presente legge.
La stessa base contributiva viene considerata ai fini della determinazione degli oneri di riscatto dei servizi.
Nella base contributiva di cui al II comma vanno comprese anche le indennità di cui agli artt. 21 e 25 della presente legge.
Per la determinazione della base contributiva di cui al III comma, le stesse indennità, qualora siano godute alla data della domanda di riscatto, o siano state godute in precedenza, vengono considerate proporzionalmente alla durata del servizio reso, alla stessa data, con gli incarichi cui si riferiscono applicando i criteri di cui al I, II e IV comma dell' art. 140 della presente legge.
CAPO III
 TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
Art. 149
 
Ai fini dell' assistenza sanitaria si applicano al personale regionale le norme statali e regionali vigenti in materia.
Art. 150
 
L' Amministrazione regionale deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l' incolumità e la salute dei dipendenti.
I dipendenti possono essere sottoposti periodicamente a speciali accertamenti ed esami clinici, strumentali e di laboratorio per finalità di medicina sociale e preventiva.
I dipendenti addetti ai servizi maggiormente rischiosi e pericolosi per la salute sono sottoposti agli accertamenti ed esami, previsti dal comma precedente, almeno ogni due anni e riceveranno dall' Amministrazione in via riservata i risultati diagnostici.
L' Amministrazione regionale, in concorso con le rappresentanze sindacali, promuove la ricerca, l' elaborazione e l' attuazione di ogni misura idonea a tutelare la salute e l' integrità psicofisica dei dipendenti.
Art. 151
 
Qualora l' Avvocatura dello Stato non abbia prestato il proprio patrocinio, ai sensi dell' art. 44 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, l' Amministrazione regionale rimborserà, a richiesta del dipendente e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, le spese legali da questi sostenute per la propria difesa in giudizi civili e penali nei quali sia stato coinvolto per fatti o cause di servizio e nei quali sia stato prosciolto in istruttoria o sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al Presidente della Giunta regionale, agli Assessori regionali, nonché ai Presidenti degli Enti regionali che siano coinvolti in giudizi civili o penali per fatti o cause connessi all' adempimento del proprio mandato e all' esercizio delle proprie pubbliche funzioni.
Art. 152
 
È istituito un fondo sociale a favore dei dipendenti regionali.
Il fondo di cui al comma precedente è costituito:
- dai contributi regionali di cui all' art. 154;
- dai redditi derivanti dal deposito e dall' impiego dei capitali disponibili;
- da ogni altra entrata eventuale.

Art. 153
 
Con le disponibilità del fondo sociale, si provvede ad erogare le seguenti prestazioni di natura sociale ed assistenziale a favore del personale regionale in servizio:
1) sussidi assistenziali;
2) borse di studio;
3) contributi a favore di attività culturali, ricreative, sportive;
4) prestiti;
5) mutui edilizi;
6) interventi per il servizio di mensa;
7) interventi per agevolare l' attività di rivendita dei generi alimentari e di largo consumo.

Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma possono essere erogate anche, in caso di morte del dipendente, a favore dei suoi familiari a carico. Alle attività di cui ai punti 3) e 7) possono partecipare anche il personale in quiescenza e, in caso di morte del dipendente, i familiari a suo carico.
Le prestazioni di cui ai punti 6) e 7) del primo comma saranno erogate a decorrere dal 1 gennaio 1982.
Art. 154
 
Per le finalità previste dall' art. 153, primo comma, punti dall' 1) al 5), la Regione contribuisce annualmente con un importo che sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio di previsione.
Per l' esercizio 1981 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni.
Per le finalità previste dall' art. 153, primo comma, punti 6) e 7) la Regione contribuisce annualmente, a decorrere dall' anno 1982, con un importo che sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio di previsione, nella misura indispensabile per assicurare i servizi stessi, sulla base delle proposte del Comitato di gestione del fondo, che dovranno tenere conto quantomeno dell' onere dell' anno precedente, maggiorato in relazione agli indici rilevati per l' aumento dell' indennità integrativa speciale.
Art. 155
 
Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ed è composto:
1) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
2) da tre dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
3) da tre dipendenti regionali designati dalle rappresentanze sindacali.

Funge da segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al quinto.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Comitato stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.
Il Comitato di gestione delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo nonché sulla gestione del fondo.
Il rendiconto annuale della gestione del Fondo è predisposto dal Comitato di gestione entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell' esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della Ragioneria Generale della Regione, dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei Conti nei modi stabiliti dalle relative leggi e viene comunicato al Consiglio regionale nel termine dell' anno finanziario successivo a quello cui si riferisce.
Nell' ambito del fondo sociale è costituita una gestione separata per gli interventi di cui ai punti 6 e 7 del primo comma dell' art. 153.
Art. 156
 
Il servizio di cassa del fondo sociale è affidato ad un istituto di credito pubblico, mediante apposita convenzione stipulata dal Presidente del Comitato di gestione, previa deliberazione del Comitato stesso.
Gli ordinativi di pagamento e gli ordini di riscossione a valere sul fondo sono disposti con appositi ordini firmati dal Presidente e dal segretario del Comitato di gestione.
Art. 157
 
Le funzioni di revisione sulla gestione del fondo sono esercitate da un Collegio dei revisori, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da due dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale e da un dipendente regionale designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni. Qualora, nel corso del triennio, debba provvedersi alla sostituzione di componenti del Collegio stesso, essa ha luogo per il periodo che ancora rimane al compimento del triennio.
Art. 158
 
Fermo quanto disposto dai precedenti articoli da 152 a 157, sono applicabili al Fondo sociale le norme di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO IV
 EQUO INDENNIZZO
Art. 159
 
Il dipendente che contragga un' infermità, derivante o meno da infortunio che lo stesso ritenga possa dipendere da causa di servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Servizio al quale è assegnato, nella quale dovrà specificare la natura dell' infermità, le cause e le circostanze che ne hanno determinato l' insorgere.
Nel caso di infermità derivante da infortunio, dovranno essere indicati giorno, ora e luogo, la sede anatomica delle ferite e lesioni riportate, le circostanze che vi concorsero, l' eventuale colpa di terzi, precisando, se possibile, i nomi dei testimoni o di chi possa essere accorso subito dopo.
Il Direttore del servizio di appartenenza, una volta ricevuta l' anzidetta comunicazione, o venuto a conoscenza di un infortunio o infermità che si possano presumere dipendenti da causa di servizio, provvede senza indugio ad effettuare una preliminare istruttoria sul fatto, in contraddittorio con l' interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia, raccogliendo tutti gli elementi idonei a provare la natura dell' infermità e la sua entità, e provvedendo altresì ad accertare le circostanze che hanno concorso al verificarsi dell' evento nonché ad acquisire gli elementi di giudizio che possano risultare utili ai fini di un eventuale riconoscimento dell' infermità stessa dipendente da causa di servizio.
Uguali accertamenti sulle circostanze ed acquisizioni di documentazioni saranno operati nel caso di decesso che possa presumersi dipendente da causa di servizio.
Esperiti gli anzidetti accertamenti, tutti gli atti, corredati da una circostanziata relazione, debbono essere trasmessi al Servizio del personale.
Art. 160
 
Il dipendente, o in caso di suo decesso gli aventi diritto, che intendano chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell' infermità, o del decesso, debbono presentare domanda, inoltrandola al Servizio del personale, entro i seguenti termini:
1) in caso di infermità derivante da infortunio: sei mesi dalla data dell' infortunio o da quella in cui l' interessato ha avuto conoscenza dell' infermità stessa. Nel caso di ulteriori manifestazioni di infermità conseguenti all' infortunio la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui tali infermità si sono manifestate;
2) in caso di infermità non derivanti da infortunio: sei mesi dal loro insorgere o dalla data in cui l' interessato ha avuto conoscenza dell' infermità stessa.

Le domande di riconoscimento della causa di servizio dovranno contenere l' indicazione della natura dell' infermità, le cause che la produssero, le circostanze che vi concorsero e, ove possibile, le conseguenze sull' integrità fisica; ad esse può essere allegata la documentazione che i proponenti ritireranno opportuno produrre.
Ove sia mancata la comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 159 il Servizio del personale provvederà a richiedere al Direttore del Servizio cui appartiene il dipendente interessato di effettuare l' istruttoria e redigere la relazione di cui al terzo, quarto e quinto comma di detto articolo.
Il dipendente deve quindi essere sottoposto ad accertamento sanitario da parte di una commissione medica ospedaliera istituita ai sensi dell' articolo 165 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1002. Gli accertamenti sanitari vengono effettuati con le modalità di cui all' art. 172 e seguenti del DPR medesimo.
La commissione medica di cui al precedente comma, cui è devoluta la competenza di accertare la dipendenza dell' infermità da causa di servizio, dichiara anche se, a suo giudizio, l' infermità stessa costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio e se abbia prodotto o meno menomazione dell' integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è ascrivibile la predetta menomazione.
Il riconoscimento della dipendenza dell' infermità da causa di servizio è effettuato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio d' Amministrazione.
L' onorario del medico di fiducia che assiste il dipendente nel corso degli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione di cui al quarto comma è a carico dell' interessato salvo rimborso, su presentazione di parcella, nel caso la pronuncia della commissione sia favorevole al dipendente stesso.
Art. 161
 
Al dipendente non soggetto all' obbligo dell' iscrizione all' INAIL che per infermità contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell' integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabella A e B del decreto del Presidente della repubblica 23 dicembre 1978, n. ro 915, compete un equo indennizzo nonché quanto previsto per spese di degenza e cura per infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale civile dello Stato.
Art. 162
 
Per conseguire l' equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda al Servizio del personale, trasmettendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicata la decisione che riconosce la dipendenza della menomazione dell' integrità fisica da causa di servizio o entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell' infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la menomazione dell' integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d' impiego. Nel caso di decesso del dipendente o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.
Qualora la categoria di menomazione non risulti dalla dichiarazione della commissione di cui all' art. 160 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell' infermità da causa di servizio, il dipendente che abbia presentato domanda per la concessione dell' equo indennizzo è sottoposto a visita da parte della commissione medica ospedaliera di cui al predetto articolo 160.
La commissione redige processo verbale della visita, dal quale, oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:
1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;
2) la categoria prevista dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

Il Servizio del personale rimette tutti gli atti alla Giunta regionale, corredandoli con una relazione nella quale siano riassunti gli elementi di fatto e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell' equo indennizzo. La relazione deve concludere formulando proposte in ordine all' accoglimento o meno della richiesta e con quali modalità.
Art. 163
 
L' equo indennizzo è riconosciuto e liquidato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, in base alla categoria di menomazione dell' integrità fisica ed in conformità alla Tabella D allegata alla presente legge.
L' indennizzo viene liquidato in base allo stipendio previsto dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.
L' età ed il livello ai quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelli che l' impiegato aveva al momento dell' evento dannoso.
L' indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo.
Va dedotto dall' equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della Regione.
Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione dell' integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave del medesimo.
Il provvedimento di concessione dell' equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si basò su falsi presupposti. L' annullamento della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
Art. 164
 
Entro cinque anni dalla data della liquidazione dell' equo indennizzo, la Regione, nel caso di aggravamento della menomazione dell' integrità fisica per la quale sia stato concesso, può provvedere, su richiesta del dipendente e per due volte soltanto, alla revisione dell' indennizzo già concesso.
In tali ipotesi il dipendente è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell' equo indennizzo.
Art. 165
 
L' equo indennizzo è ridotto della metà se il dipendente consegue anche la pensione privilegiata.
Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l' equo indennizzo ottenga successivamente per la stessa causa il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà dell' ammontare dell' indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell' ammontare di questa.
Nel caso inoltre in cui il dipendente riporti, per causa di servizio, altre menomazioni dell' integrità fisica, si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell' integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
Dal nuovo indennizzo è detratto quanto in precedenza liquidato.
Art. 166
 
Con effetto dalla data di cui all' art. 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai dipendenti regionali i quali, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nell' espletamento di attività di soccorso rientrante nei servizi di istituto, abbiano riportato un' invalidità permanente non inferiore all' 80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d' impiego, viene concessa la speciale elargizione prevista dalla suddetta legge 13 agosto 1980, n. 466.
In caso di decesso del dipendente, la speciale elargizione di cui al comma precedente è corrisposta ai familiari superstiti, secondo quanto previsto dall' art. 6 della legge medesima.
La speciale elargizione di cui al presente articolo viene concessa secondo la procedura prevista dalla presente legge per il riconoscimento dell' infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione dell' equo indennizzo.
CAPO V
 PERSONALE A CONTRATTO GIORNALISTICO
Art. 167
 
Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti a contratto di cui all' art. 42, che ne abbiano i requisiti, saranno iscritti all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >>, come prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto nazionale di lavoro della categoria.
I dipendenti di cui al comma precedente già iscritti, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, all' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani << Giovanni Amendola >> possono, a richiesta, rimanere iscritti a detto Istituto anche dopo il loro eventuale passaggio nei ruoli organici della Regione.
PARTE V
 ORGANI COLLEGIALI
DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 168
 
Il Consiglio di Amministrazione del personale è composto:
a) dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
c) dal Segretario generale del Consiglio regionale;
d) dal Ragioniere generale;
e) da sei direttori regionali scelti per la durata di un biennio dalla Giunta in modo da garantirne la rotazione;
f) da sei rappresentanti del personale; di cui almeno uno degli uffici periferici, designati per la durata di un biennio dalle rappresentanze sindacali.

I membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) in caso di assenza, impedimento o vacanza del posto sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci; i membri di cui alla lettera f) sono sostituiti da rappresentanti del personale designati ai sensi della citata lettera f).
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni paritetiche di cui al presente articolo partecipano, con voto consultivo, il Direttore del Servizio affari generali, organizzazione e metodi e il Direttore del Servizio affari del personale; possono inoltre essere chiamati a partecipare con voto consultivo i Direttori degli Uffici e degli Enti regionali direttamente interessati agli argomenti all' ordine del giorno.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da un dipendente della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta.
Per l' esame e l' approfondimento di particolari problemi ed argomenti, possono essere nominate, in seno al Consiglio, delle Commissioni.
Apposite commissioni paritetiche saranno costituite per l' esame e l' istruttoria delle questioni concernenti l' accesso all' VIII livello, l' attribuzione degli incentivi di cui agli articoli 106 e 107 e l' individuazione del personale per la partecipazione ai corsi di cui all' articolo 49, nonché, con potere di deliberazione sul previsto parere, per la trattazione delle materie di cui agli articoli 4, primo comma, 5, secondo comma, 41, 42, terzo comma, 45, 97, secondo comma e 111, primo comma.
Le Commissioni paritetiche di cui al comma precedente sono composte, nell' ambito del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente, da rappresentanti dell' Amministrazione e da rappresentanti del personale in numero corrispondente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate da uno dei rappresentanti dell' Amministrazione, da lui designato.
Il Consiglio è anche organo di consulenza della Giunta, ed in tale veste esprime parere in materia di ordinamento del personale e degli Uffici ed espleta tutti i compiti ad esso attribuiti da leggi o regolamenti regionali. Formula proposte ed esprime il parere su quelle avanzate dal Servizio affari generali, organizzazione e metodi, in materia di semplificazione delle procedure, applicazione di nuove tecniche di lavoro, nonché su quelle atte a migliorare il rendimento dei servizi, ridurre costi e, in genere, rendere più efficiente l' azione amministrativa.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e può essere convocato su richiesta di un terzo dei componenti. Le Commissioni paritetiche di cui al sesto comma, per la trattazione delle materie di cui agli articoli 4, primo comma, 5, secondo comma, 41, 42, terzo comma, 45, 97, secondo comma e 111, primo comma, si riuniscono almeno una volta al mese e possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni delle commissioni paritetiche di cui al VI comma, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni paritetiche si adottano a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno stabilite le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni paritetiche.
Art. 169
 
Nell' ambito della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta, della Segreteria Generale del Consiglio regionale, di ogni Direzione regionale e di ogni Ente regionale è costituito un Consiglio organizzativo, organo collegiale di consulenza.
Il Consiglio di cui al comma precedente è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale o dall' Assessore competente o dal Presidente dell' Ente che lo presiede;
b) dal Direttore regionale o dal Direttore dell' Ente;
c) dai direttori di servizio della Segreteria Generale o della Direzione regionale o dell' Ente regionale;
d) da rappresentanti del personale in numero corrispondente a due terzi del numero dei componenti di cui alle lettere b) e c); la frazione inferiore all' unità si computa come numero intero.

I componenti di cui alla lettera d) sono eletti, nel proprio ambito, dal personale della Segreteria Generale o della Direzione regionale o dei Servizi autonomi o dell' Ente regionale e durano in carica due anni.
Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale o l' Assessore competente o il Presidente dell' Ente può delegare il Direttore regionale responsabile o il Direttore dell' Ente a presiedere il Consiglio di cui al presente articolo.
Per i Servizi autonomi si potrà provvedere alla costituzione di Consigli per gruppi omogenei di uffici in modo che il numero dei Direttori di servizio membri di ciascun Consiglio non risulti inferiore a due unità ovvero si potrà provvedere, secondo le esigenze funzionali, all' aggregazione di detti Servizi della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta o alle Direzioni regionali.
Agli organi collegiali sopra indicati, il cui numero sarà fissato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentite le rappresentanze sindacali, sono attribuiti compiti di consulenza nelle materie concernenti l' organizzazione interna degli uffici e la utilizzazione e valorizzazione del personale assegnato.
Essi esercitano le attribuzioni previste dalla presente legge o da successivi leggi o regolamenti. In particolare, formulano proposte ed esprimono parere obbligatorio in ordine alla costituzione, all' interno delle singole unità organizzative di gruppi di lavoro e sulla nomina dei coordinatori. Si riuniscono almeno una volta ogni tre mesi e vengono convocati dal Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti.
Funge da segretario un dipendente della Direzione regionale o dell' Ente regionale o del Servizio autonomo, appartenente a livello non inferiore al quinto.
Con apposito regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno stabilite le modalità di funzionamento del Consiglio organizzativo.
Art. 170
 
La Commissione di disciplina è costituita:
a) da un presidente scelto tra i direttori regionali;
b) da due dipendenti dell' VIII livello;
c) da due rappresentanti del personale designati dalle rappresentanze sindacali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente appartenente a livello non inferiore al V.
I componenti della Commissione di disciplina sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e durano in carica per un periodo di due anni.
Non possono essere nominati membri della Commissione dipendenti che siano fra loro parenti od affini di primo e secondo grado o coloro che ai sensi degli articoli 85 e seguenti abbiano preso parte alla fase istruttoria o al deferimento alla Commissione di disciplina.
Per ciascuno dei cinque membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente. Per i membri di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il supplente deve appartenere al livello corrispondente a quello del titolare.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri della Commissione.
Qualora, durante il biennio, taluno dei membri o il segretario venga a cessare dall' incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che manca al compimento del biennio, secondo le modalità previste nel presente articolo.
Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:
a) se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie;
b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull' oggetto del procedimento fuori dell' esercizio delle sue funzioni;
c) se vi è un' inimicizia grave tra lui od alcuno dei suoi prossimi congiunti e il dipendente sottoposto a procedimento;
d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall' infrazione disciplinare o ne è l' autore;
e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario istruttore o del consulente tecnico.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della commissione prima dell' adunanza, od inserita nel verbale della seduta il cui giudicabile sia personalmente comparso.
Sull' istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente questi trasmette al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione con le proprie controdeduzioni e decide definitivamente il Presidente della Giunta.
Il provvedimento che respinge l' istanza di ricusazione può essere impegnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.
Il presidente ed il membro della Commissione ricusabili a termine dell' VIII comma hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l' istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.
PARTE VI
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
TITOLO I
 INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO
NEI LIVELLI FUNZIONALI - RETRIBUTIVI E DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO
E AL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 171
 
I dipendenti regionali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 187, sono inquadrati nel livello funzionale - retributivo corrispondente alla qualifica funzionale di appartenenza, in base al seguente criterio di equiparazione:
commessoIIlivello
agente tecnicoIIIlivello
coadiutore e guardia del CFRIVlivello
segretario e maresciallo del CFRVlivello
ConsigliereVIlivello
DirigenteVIIIlivello


Art. 172
 
Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale verranno rideterminati gli organici dei livelli di cui all' articolo 171 nonché determinati gli organici dei livelli primo e settimo di cui agli articoli 11 e 17.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, la dotazione organica di ciascun livello funzionale - retributivo corrisponde alla vigente dotazione organica di ciascuna qualifica funzionale, secondo l' equiparazione di cui al precedente art. 171; la dotazione organica per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 corrisponde a quella vigente alla data di entrata in vigore della presente legge per il conferimento degli incarichi previsti all' articolo 13, settimo comma, all' articolo 14, quinto comma, nonché all' articolo 18 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Con la medesima legge regionale sarà previsto, per la copertura dei posti disponibili nell' ambito della dotazione organica di cui al primo comma, un regime transitorio, con particolari criteri e modalità, di accesso ai livelli, con effetto dal 1 luglio 1981. Tra i criteri di valutazione per l' accesso al livello superiore saranno comunque presi in considerazione: l' anzianità di servizio; l' idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche, per posti di qualifica o livello superiori a quello di appartenenza; il superamento degli esami conclusivi di corsi professionali; le funzioni superiori formalmente attribuite.
Le norme di cui agli articoli 36 e 37 saranno applicate dopo l' attuazione di quanto previsto al comma precedente.
Art. 173
 
Ai concorsi pubblici da bandire nell' anno 1981, ai concorsi interni con effetto dal 1 gennaio 1981, ai concorsi per l' accesso alla qualifica dirigenziale con effetto 1 gennaio 1981 ed ai concorsi per l' accesso alla qualifica di maresciallo del CFR, per il 1981, continuano ad applicarsi le norme in vigore anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Art. 174
 
In attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione di cui all' articolo 10, ultimo comma, della presente legge, continuano ad applicarsi le norme regolamentari emanate secondo la vigente legislazione.
Art. 175
 
Le competenze del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Segretario Generale del Consiglio regionale, del ragioniere Generale, dell' avvocato della Regione, dei Direttori regionali, del Vicesegretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, dei Direttori degli Enti regionali, dei Direttori di Servizio, restano disciplinate, fino all' entrata in vigore della legge di ristrutturazione degli Uffici regionali, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legislazione regionale vigente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
Art. 176
 
Per il personale in servizio al 31 dicembre 1978, l' attribuzione dei nuovi livelli funzionali - retributivi di cui alla tabella B, salvo quanto previsto dal successivo articolo 180 e la nuova progressione economica, di cui alla tabella C, decorrono dal 1 gennaio 1979.
Per il personale di cui al comma precedente, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dal 1 gennaio 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1978, comprensivo di classi e scatti acquisiti;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29;
- rateo determinato al 31.12.1978 dell' importo della classe e/o scatto in corso di maturazione: si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra la posizione tabellare corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella posseduta e la posizione tabellare corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, anche maturati virtualmente nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità, o frazioni superiori ai 15 giorni, virtualmente maturate al 31 dicembre 1978 per il raggiungimento della classe superiore medesima; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultimo maturato;
- eventuale importo di cui agli articoli 178 e 183.

A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al presente articolo viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento al 31 dicembre 1979, determinato ai sensi del comma precedente;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.

A decorrere dal 1 gennaio 1981, lo stipendio di cui al comma precedente viene ulteriormente rideterminato con l' attribuzione di un importo pari a L. 2.000 annue lorde per ogni mese o frazioni di mese superiore ai 15 giorni di servizio di ruolo, maturato alla data del 31 dicembre 1980 e comunque per un massimo di 16 anni; nonché con l' attribuzione del seguente aumento contrattuale mensile lordo:
- commesso 16.000
- agente tecnico 16.000
- coadiutore, guardia CFR 17.500
- segretario, maresciallo CFR 23.000
- consigliere 30.000
- dirigente 33.000

La progressione economica del personale in servizio al 31 dicembre 1978 si sviluppa in classi biennali nella misura di cui alla tabella C, in numero pari, arrotondato per eccesso, alla differenza tra l' importo maturabile con l' attribuzione delle nuove 8 classi e l' importo delle classi previste dalla LR 5 agosto 1975, n. 48, acquisite al 31 dicembre 1978.
Il personale di cui al presente articolo consegue, nei limiti di cui al comma precedente, la seconda classe di stipendio al compimento del secondo anno di anzianità.
L' aumento contrattuale previsto per l' anno 1981 dal quarto comma del presente articolo viene attribuito al personale regionale, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base al presente articolo.
Art. 177
 
Per il personale regionale cui siano state attribuite, nel corso dell' anno 1981, le indennità previste dall' articolo 82, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, continui ad essere addetto alle mansioni previste dalle citate norme dell' articolo 82, lo stipendio di cui al precedente articolo 176 viene rideterminato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l' attribuzione di un importo pari a lire 25.000 mensili, elevate a lire 45.000 mensili per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi.
Art. 178
 
Ai vincitori dei concorsi interni effettuati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1978, viene attribuito, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176, un importo pari alla differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale di provenienza, detratto l' aumento conseguito ai sensi dell' articolo 34, ultimo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Ai vincitori dei concorsi interni per passaggio di carriera, effettuati ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, viene attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio ai sensi del secondo comma dell' articolo 176 la differenza fra lo stipendio base previsto dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera conseguita e lo stipendio base previsto per la qualifica funzionale corrispondente alla carriera di provenienza, detratto l' aumento conseguito per effetto del passaggio di carriera ai sensi della legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 48/1975.
Ai vincitori dei concorsi interni effettuati con decorrenza 1 gennaio 1979, o successiva, si applicano le norme di cui al quarto e sesto comma dell' articolo 38, con riferimento, anche per l' anno 1979, agli stipendi iniziali previsti dalla Tabella B.
Le norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo si applicano anche al personale che ha conseguito la nomina alla qualifica di dirigente e di maresciallo.
Nel caso di passaggio di livello con decorrenza dal 1 gennaio 1979, o successiva, il personale in servizio al 31 dicembre 1978 ha diritto, nel nuovo livello, al conseguimento di classi biennali pari alla differenza fra il numero di classi determinato ai sensi del quinto comma dell' articolo 176 e il numero delle classi già godute a decorrere dal 1 gennaio 1979 nei livelli inferiori.
Art. 179
 
Al personale regionale, vincitore di concorsi interni effettuati ai sensi dell' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, che alla data di nomina nella nuova carriera sia venuto a percepire un trattamento economico inferiore a quello in godimento, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici e degli altri assegni fissi e continuativi, ivi inclusa l' indennità di istituto di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 957 e successive modificazioni ed integrazioni ed escluso il supplemento giornaliero dell' indennità di istituto di cui all' articolo 2, primo comma, della legge 28 aprile 1975, n. 135, è attribuito, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la differenza, un assegno << ad personam >> riassorbibile con i successivi miglioramenti economici di carattere generale.
Art. 180
 
Per l' anno 1979, gli stipendi iniziali del V e del VI livello sono determinati sommando lo stipendio iniziale previsto rispettivamente per la qualifica funzionale di segretario e quella di consigliere dalla legislazione vigente anteriormente all' entrata in vigore della presente legge e gli aumenti contrattuali previsti per il 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29 per le corrispondenti qualifiche.
Art. 181
 
Per il personale assunto nell' anno 1979, lo stipendio nel livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, per l' anno 1979, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di assunzione, secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1979 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.

A decorrere dal 1 gennaio 1980, lo stipendio del personale di cui al comma precedente viene rideterminato ai sensi del terzo comma dell' articolo 176.
Per il personale assunto dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stipendio del livello di inquadramento è determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di assunzione secondo la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29.

Art. 182
 
Nei casi di applicazione dell' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48, dal 1 gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l' importo corrispondente alla differenza tra la posizione tabellare conseguita per effetto dell' applicazione dell' articolo 99 medesimo e la posizione tabellare in godimento alla data di maturazione dei detto beneficio viene aggiunto allo stipendio determinato ai sensi dell' articolo 176, con la medesima decorrenza della data di maturazione del beneficio.
Dopo l' entrata in vigore della presente legge, la norma di cui all' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48 continua ad applicarsi secondo le disposizioni vigenti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge. L' importo da aggiungere allo stipendio in godimento corrisponde alla differenza tra la posizione tabellare virtualmente conseguibile per effetto della applicazione dell' articolo 99 e la posizione tabellare che sarebbe stata virtualmente raggiunta per effetto della progressione economica prevista dalla LR 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 183
 
Gli eventuali assegni personali pensionabili in godimento al 1 gennaio 1979 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni personali non pensionabili in godimento alla data medesima sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dell' aumento contrattuale spettante per il 1981.
Gli assegni personali pensionabili in godimento al 1 gennaio 1979 da parte del personale di cui all' articolo 187 vengono conglobati nello stipendio spettante a tale data. Gli eventuali assegni non pensionabili spettanti a detto personale alla stessa data sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla concorrenza del 50% dei miglioramenti economici attribuiti a detto personale dall' articolo 133 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.
Gli assegni personali eventualmente rimanenti saranno assorbiti con i futuri aumenti di carattere generale.
Art. 184
 
Il personale regionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso sia in godimento di quote di aggiunta di famiglia per genitori a carico, conserva la misura delle quote in godimento.
Art. 185
 
Le norme di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comandato o trasferito dallo Stato o da altri Enti pubblici devono stabilire determinati criteri e modalità al fine di evitare, nello stesso anno, cumulo di benefici derivanti dalla revisione contrattuale.
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 2, ultimo comma, e 3 della LR 28 giugno 1980, n. 21 non può cumulare, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali, negli anni 1979, 1980 e 1981, i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con quelli previsti dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29 e dall' articolo 176 della presente legge. A tal fine, a detto personale spettano soltanto i benefici contrattuali previsti presso gli enti di provenienza. Qualora l' importo di tali benefici sia inferiore a quello derivante dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29 e dall' articolo 176 della presente legge, al personale medesimo viene attribuita la relativa differenza. Conseguentemente dovranno essere effettuati i relativi conguagli con riferimento agli anni 1979, 1980 e 1981.
Art. 186
 
Per il personale che sia cessato dal servizio nel corso dell' anno 1979 e che sia stato riammesso in servizio nel corso dell' anno 1980, ai sensi dell' articolo 132 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, lo stipendio è determinato, a decorrere dalla data di riammissione in servizio, sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla data di cessazione, determinato ai sensi del secondo comma dell' articolo 176;
- aumento contrattuale previsto per l' anno 1980 dall' articolo 1 della LR 7 agosto 1980, n. 29, detratto l' importo dell' aumento contrattuale attribuito per l' anno 1979.

L' anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 alla data di cessazione dal servizio è considerata utile per il conseguimento della successiva classe di stipendio e per l' applicazione della norma di cui all' ultimo comma dell' articolo 176.
Art. 187
 
Per il personale di cui all' articolo 100 della LR 5 agosto 1975, n. 48 il conferimento degli incarichi previsti all' art. 24 della presente legge avviene nei modi stabiliti dal citato articolo 24. Al suddetto personale, peraltro, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto dall' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale di cui al presente articolo non spettano i benefici economici previsti per il restante personale dalla presente legge.
Art. 188
 
Al personale cui siano già stati conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi previsti dall' articolo 13, settimo comma, dall' articolo 14, quinto comma, nonché dall' articolo 18, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 si applica, ferma restando la data di scadenza del relativo incarico, l' articolo 25 della presente legge.
Art. 189
 
Al personale appartenente alla qualifica di dirigente, che, alla data di entrata in vigore della presente legge sia già preposto alla direzione di un Ente regionale o ad un servizio si applicano le norme di cui all' articolo 21, con decorrenza dell' incarico quadriennale dalla data di entrata in vigore della legge medesima e senza che per dette preposizioni si proceda ai sensi dell' articolo 20.
Art. 190
 
Quando ciò sia richiesto dall' interesse del servizio i dipendenti di cui all' articolo 187 possono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, essere assegnati a compiti ispettivi o a speciali servizi e pertanto essere collocati fuori organico.
Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati fuori organico ai sensi del comma precedente non può eccedere le tre unità.
I dipendenti collocati fuori organico ai sensi del primo comma non possono rimanervi per un periodo superiore ai tre anni; trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti dipendenti sono collocati a riposo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale, peraltro, nel caso che detti dipendenti non abbiano ancora conseguito il diritto a pensione diretta, può deliberare che lo stato di collocamento fuori organico si protragga per il periodo necessario a raggiungere il numero minimo di anni di servizio utile previsto dall' art. 7 della legge 11 aprile 1975, n. 379 e successive modificazioni.
Ai dipendenti collocati a riposo ai sensi del terzo comma spetta il trattamento in quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti.
Art. 191
 
I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in godimento, ai sensi dell' articolo 77 della LR 5 agosto 1975, n. 48, di una indennità di importo superiore a quello fissato dall' articolo 110 della presente legge possono optare per conservare detta indennità secondo quanto disposto del citato articolo 77. A tal fine si continua a far riferimento alla posizione tabellare virtualmente conseguibile e alla posizione tabellare del quindicesimo anno della qualifica di consigliere di cui alla LR 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 192
 
Nella prima applicazione della presente legge e fino all' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione e degli Enti regionali, ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, sono individuate le seguenti unità organizzative periferiche:
- Uffici tavolari;
- Centri zonali dell' ERSA;
- Centri di formazione professionale dell' IRFoP.

Il coordinatore preposto ad una delle suddette unità ha, tra l' altro, la responsabilità organizzativa dell' unità medesima con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività del personale ad essa addetto.
Art. 193
 
Le norme di cui all' articolo 7 della presente legge si applicano alla Segreteria Generale Straordinaria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge a prescindere dalla emanazione del Regolamento di cui al primo comma del citato articolo 7.
La costituzione dei gruppi di lavoro di cui al comma precedente viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale Straordinario.
Ai coordinatori dei gruppi di cui al presente articolo si applica la norma di cui al terzo comma dell' articolo 6 della presente legge.
Art. 194
 
Al personale appartenente all' VIII livello preposto agli Uffici di cui all' art. 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, spetta, salvo che non sia in godimento del trattamento di cui all' articolo 187 della presente legge, l' indennità del 35% previsto dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Al Segretario Generale Straordinario spetta lo stipendio corrispondente alla V classe dell' VIII livello, oltre all' indennità del 40% prevista dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Al personale dell' VIII livello, eventualmente incaricato di svolgere funzioni di coordinamento del gruppo interdisciplinare centrale di cui all' art. 7, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, spetta l' indennità del 35% prevista dall' art. 25, quarto comma, della presente legge.
Il personale dell' VIII livello assegnato alla Segreteria Generale Straordinaria, che non sia preposto agli Uffici di cui all' articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne della Segreteria Generale Straordinaria equiparabili ai Servizi.
Ai fini della sospensione delle indennità di cui ai precedenti commi si applicano rispettivamente le norme di cui all' ultimo comma degli articoli 25 e 21 della presente legge.
Art. 195
 
Quando particolari ed inderogabili esigenze della Segreteria Generale straordinaria lo richiedano, l' Amministrazione regionale può, nel limite della dotazione organica della qualifica dirigenziale da stabilire ai sensi del primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentita la Commissione consiliare speciale e il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale straordinario, attribuire funzioni dirigenziali al personale del VI livello assegnato alla Segreteria Generale straordinaria.
Al personale cui vengono attribuite le funzioni di cui al comma precedente si applica l' articolo 212 della presente legge.
Art. 196
 
L' incarico di cui all' articolo 24 della presente legge può essere conferito anche per la reggenza dell' ufficio di cui al quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni quando trattasi di persona estranea all' Amministrazione regionale, con l' attribuzione del trattamento economico previsto dall' ultimo comma del precitato articolo 24. In tal caso, esso non occupa posto nell' organico regionale. Per l' assunzione saranno richiesti i requisiti previsti dall' articolo 29 della presente legge, ad eccezione dell' età, nonché le prescrizioni indicate nel quarto comma del summenzionato articolo 24, ad eccezione del periodo di esperienza non inferiore ai 12 anni, termine che viene limitato ad anni 6.
Qualora l' incarico di cui al presente articolo venga conferito a personale in posizione di comando, ad esso spetta l' eventuale differenza tra lo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ed il minor stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza; in tal caso l' indennità di cui all' articolo 25 della presente legge viene computata sullo stipendio corrispondente alla quarta classe dell' VIII livello ovvero, se superiore, sullo stipendio in godimento presso l' Ente di provenienza.
Il dipendente regionale, o l' incaricato o il comandato preposto all' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, è alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale.
La persona che, per revoca o mancato rinnovo dell' incarico, cessi la reggenza dell' Ufficio di cui al primo comma del presente articolo, può rimanere, per esigenze di servizio, alle dipendenze dell' Amministrazione regionale ed essere, a domanda, inquadrata nell' VIII livello del ruolo unico regionale.
Art. 197
 
In attesa della determinazione dell' ordinamento degli uffici dell' IRFoP, l' Ente stesso è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, agli enti regionali con due o più servizi; il personale dell' VIII livello, che non sia preposto alla Direzione dell' Ente e che sia assegnato o da assegnare, nel limite massimo di due unità, all' IRFoP, è equiparato ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne dell' IRFoP equiparabili ai Servizi.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, il dipendente dell' VIII livello cui sia affidato, nell' ambito della Direzione regionale dei lavori pubblici, l' incarico di espletare i compiti in materia di strumenti urbanistici relativi ai Comuni delle zone terremotate e a quelli delle Province di Udine e Pordenone, esclusi quelli della settima ed ottava zona - socio - economica, nonché di curare il collegamento in detta materia con la Segreteria Generale Straordinaria, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di un' unità organizzativa flessibile equiparabile ad un Servizio.
Art. 198
 
Nella prima applicazione della presente legge, il personale regionale viene assegnato, ai sensi dell' art. 4, ai Servizi o alle unità organizzative periferiche, nell' ambito della singola Direzione regionale o del medesimo Ente regionale.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Art. 199
 
La Regione assume a suo carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base all' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e dell' articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 nei confronti del personale che, inquadrato nel ruolo unico regionale, abbia richiesto, o richieda entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la ricongiunzione presso la CPDEL del periodo di servizio prestato ininterrottamente presso gli Enti regionali, dalla data di assunzione a quella di inquadramento nel ruolo unico regionale, con iscrizione previdenziali all' INPS.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale già collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che abbia chiesto detta ricongiunzione prima della cessazione dal servizio.
Qualora la ricongiunzione, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, riguardi esclusivamente i periodi indicati nei precedenti commi, l' Amministrazione regionale provvede, per conto dell' interessato, al versamento dei relativi importi direttamente all' Istituto previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione.
Qualora la ricongiunzione ai sensi dell' art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 riguardi anche periodi di servizio diversi da quelli indicati nel primo comma, la Regione concorre all' onere limitatamente a questi ultimi in misura proporzionale. Detto concorso avviene secondo quanto previsto dal terzo comma a condizione che l' interessato abbia rilasciato la dichiarazione di accettazione dell' onere di ricongiunzione di cui all' art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299.
Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo non si applica, ai fini della determinazione dell' anticipazione, la norma di cui al secondo comma dell' articolo 137.
Art. 200
 
Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera a), dell' articolo 140, si considera anche il periodo di servizio prestato ad incarico ai sensi dell' articolo 18 primo e terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48. Ai fini del computo del servizio di cui al primo comma, lettera b), dell' articolo 140, si considera anche per il periodo di preposizione alla Direzione di un Ente o di un Servizio, a decorrere dalla data di tale preposizione e comunque con effetto non anteriore al 1 gennaio 1979. Tale periodo viene computato a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo versamento dei contributi secondo le modalità previste al terzo comma dell' articolo 140.
Il predetto servizio potrà venire valutato anche ai fini della buonuscita, ai sensi del primo comma dell' articolo 143, a domanda da presentarsi entro i termini indicati al comma precedente, previo versamento dei contributi di cui al primo e quarto comma dell' articolo 148 della presente legge.
Art. 201
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 85 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 sub art. 21 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, gli aumenti previsti dalle leggi regionali 23 marzo 1979, n. 10 e 23 marzo 1979, n. 11, dell' importo di Lire 25.000 di cui all' art. 16 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, debbono intendersi applicabili, con la stessa decorrenza anche al personale in quiescenza.
Art. 202
 
Ai fini dell' applicazione dell' art. 138 della presente legge, per il triennio 1979-1981, per il personale collocato a riposo anteriormente al 1 gennaio 1979 la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali dell' art. 176, con le decorrenze ivi previste. Per il personale collocato a riposo nel corso dell' anno 1979, la retribuzione pensionabile viene determinata computando gli aumenti contrattuali previsti dall' art. 176 con le decorrenze ivi previste.
Per il personale in quiescenza di cui all' art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' art. 115 della medesima legge, l' adeguamento, per il triennio 1979-1981, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui all' art. 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, o di quelli di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto - legge 6 giugno 1981, n. 283, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio, con la stessa decorrenza.
Ai fini di cui ai commi precedenti, la retribuzione pensionabile viene determinata computando altresì, a decorrere dal 1 gennaio 1981, l' importo di lire 2.000 annue lorde, secondo quanto previsto dall' articolo 176 ed in base all' anzianità di servizio maturata alla data di cessazione dal servizio.
Art. 203
 
Nei confronti dei superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente all' entrata in vigore della presente legge, e successivamente al 16 aprile 1968, viene applicato quanto disposto dall' articolo 141, qualora i medesimi non abbiano percepito alcuna indennità di fine servizio da enti previdenziali o dalla Regione.
La misura dell' indennità di buonuscita, di cui al precedente comma, verrà determinata sugli assegni e con le modalità vigenti alla data di decesso del dipendente.
Art. 204
 
Per le cessazioni dal servizio prima dell' entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per quanto concerne il trattamento previdenziale, le norme vigenti fino al predetto termine.
Art. 205
 
Gli equi indennizzi liquidati al personale regionale con provvedimento adottato dal 1 luglio 1978 fino all' entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati in conformità alla tabella D allegata alla presente legge e in base allo stipendio di cui alla tabella B.
TITOLO III
 PERSONALE A CONTRATTO NAZIONALE
DI LAVORO GIORNALISTICO
Art. 206
 
I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all' Ordine dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, Albo dei professionisti o dei pubblicisti, e siano assegnati all' Ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni, svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, l' assunzione a contratto con l' applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico, previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, di cui all' art. 42, con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge.
Ai suddetti dipendenti viene attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell' Amministrazione regionale per l' attività svolta come professionisti o pubblicisti.
Art. 207
 
L' applicazione dello stato giuridico e trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al primo comma dell' articolo 206, avviene secondo la seguente equiparazione:
- dirigente: caporedattore
- consigliere: caposervizio - segretario: redattore ordinario.

Art. 208
 
Ai fini della corresponsione dell' indennità di anzianità, prevista dal contratto nazionale del lavoro giornalistico, ai predetti dipendenti viene riconosciuta una anzianità di servizio pari a quella maturata presso l' Amministrazione regionale.
Art. 209
 
Ai fini del trattamento di quiescenza, i predetti dipendenti, professionisti o pubblicisti, mantengono l' iscrizione alla CPDEL, secondo quanto previsto dall' articolo 136 della presente legge per il restante personale regionale. Per gli stessi fini, i dipendenti giornalisti professionisti, ai quali viene attribuito, ai sensi dell' articolo 206, lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto nazionale del lavoro giornalistico, possono, a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la iscrizione all' Istituto Nazionale previdenza giornalisti italiani, Giovanni Amendola, come previsto dall' articolo 167 della presente legge.
Art. 210
 
I posti delle qualifiche corrispondenti a quelli occupati dai dipendenti, di cui al primo comma dell' articolo 206, sono portati in soprannumero a quelli previsti dall' articolo 42 della presente legge per il personale a contratto in servizio presso l' Ufficio stampa e pubbliche relazioni.
TITOLO IV
 INQUADRAMENTO DI PERSONALE ESTRANEO
ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI PERSONALE
IN POSIZIONE DI COMANDO
Art. 211
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia utilizzato in modo continuativo dall' Amministrazione regionale con contratto d' opera, per lo svolgimento del servizio di consulenza e accertamento idrogeologico previsto all' art. 5 della LR 21 luglio 1976, n. 33, che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nei livelli iniziali.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presti, da almeno tre anni, la propria attività presso l' Azienda regionale delle Foreste ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, ed al quale con provvedimento formale dell' Azienda stessa siano state riconosciute le mansioni proprie del personale appartenente al 2 gruppo livello A - impiegati di 2a categoria delle imprese edili ed affini, è inquadrato, purché in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, nel V livello funzionale - retributivo del personale del ruolo unico regionale, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi, da almeno sei mesi, in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 77, secondo comma, della LR 5 agosto 1975, n. 48, è inquadrato nel VI livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali, se nell' amministrazione di provenienza apparteneva alla carriera direttiva. Negli altri casi, il predetto personale viene inquadrato nel V livello funzionale - retributivo, con trattamento economico ed anzianità nel livello iniziali.
L' inquadramento del personale di cui ai commi precedenti decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima, previo superamento di un esame - colloquio, i cui criteri e modalità verranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
TITOLO V
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 212
 
In attesa che con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale sia disciplinato l' istituto delle funzioni superiori, al personale con qualifica di consigliere che, con provvedimento formale, svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, funzioni dirigenziali per le quali sia prevista la relativa indennità, è attribuita, a decorrere dal trentunesimo giorno e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l' indennità medesima, proporzionalmente al periodo di svolgimento delle funzioni. Ai fini della sospensione di detta indennità si applica la norma di cui al VI comma dell' art. 21.
Art. 213
 
I miglioramenti economici di cui alla legge regionale 7 agosto 1980, n. 29 continuano ad essere attribuiti, a titolo di acconto, fatti salvi i relativi conguagli, sino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.
Art. 214
 
All' articolo 31, primo comma, della LR 18 maggio 1978, n. 42 dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente:
<< " f) da un rappresentante del personale dell' IRFoP, eletto dai dipendenti" >>.

Art. 215
 
Ai fini dell' applicazione della norma di cui all' art. 24, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, per << orario di servizio interrotto >> s' intende anche la ripresa del servizio nella stessa giornata lavorativa sotto forma di attività straordinaria.
Art. 216
 
I richiami a norme della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni contenuti nelle leggi e nei regolamenti regionali vigenti, s' intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.
Art. 217
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, ad eccezione delle norme da essa richiamate, e salvo quanto previsto dal successivo comma, le seguenti disposizioni:
- art. 1, numero 1, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23;
- legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2;
- legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7;
- legge regionale 5 agosto 1975, n. 48;
- articolo 19 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59;
- legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11;
- legge regionale 7 aprile 1978, n. 21;
- legge regionale 29 dicembre 1978, n. 87;
- legge regionale 27 agosto 1979, n. 46;
- legge regionale 22 dicembre 1980, n. 71;
- ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

L' art. 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11 è abrogato con effetto dal 1 gennaio 1982.
Art. 218
 
Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 50 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa fa carico al capitolo 318 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' esercizio 1981.
Art. 219
 
Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli per le indennità previste dai precedenti articoli 9, II comma, 21, 25 e 110 -, per le ritenute previdenziali ed assistenziali - ivi compresi quelli di cui al precedente articolo 199 - e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 122, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 1.105 milioni, di lire 2.700 milioni e di lire 400 milioni.
La denominazione del citato capitolo 225 viene così modificata: << Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale, nonché oneri assunti a carico dell' Amministrazione ai sensi dell' articolo 199 della presente legge (spesa obbligatoria) >>.
Le spese relative al compenso per lavoro straordinario - ivi comprese quelle per i compensi previsti dal precedente articolo 115 - e quelle relative alle indennità di trasferta, al rimborso spese per missioni ed alle indennità di trasferimento fanno carico ai capitoli 222, 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli stanziamenti dei precitati capitoli 222 e 223 vengono elevati, per l' esercizio 1981, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 35 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 109 fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi, la cui denominazione viene così modificata: << Indennità compensativa al personale regionale e comandato che svolge mansioni che comportano particolari disagi e rischi, nonché spese per l' assicurazione contro i rischi patrimoniali conseguenti al maneggio di valori di cassa >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 136 e 138 fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
La denominazione del precitato capitolo viene così modificata: << Oneri relativi all' adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo (spesa obbligatoria) >> ed il relativo stanziamento viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 60 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 137 fanno carico al capitolo 232 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
In relazione al disposto di cui al citato articolo 137, la denominazione del capitolo 752 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene così modificata: << Rimborso da parte degli enti previdenziali dell' acconto sul trattamento di quiescenza corrisposto dalla Regione al personale dipendente cessato dal servizio >>.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 150 fanno carico al capitolo 251 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 166 fanno carico al capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato per l' esercizio 1981 di lire 100 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 151 fanno carico al capitolo 1951 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi.
Art. 220
 
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 140, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 235 con la denominazione: << Oneri relativi all' integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della presente legge per il personale regionale collocato a riposo. (Spesa obbligatoria) >>.
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 141, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale - Categoria II - il capitolo 236 con la denominazione: << Oneri relativi all' indennità di buonuscita spettante al personale regionale cessato dal servizio (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni.
In relazione alle norme contenute nella Parte IV - Titolo II - Capo II della presente legge vengono ridotti di lire 200 milioni per l' esercizio 1981 lo stanziamento del capitolo 233 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 e, corrispondentemente, lo stanziamento del capitolo 753 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 154, secondo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria IV - il capitolo 1753 con la denominazione: << Contributo annuale a favore del fondo sociale per i dipendenti regionali per l' erogazione delle prestazioni di cui ai punti dall' 1) al 5) del primo comma dell' articolo 153 della presente legge >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni.
Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo viene riportato nell' elenco n. 1 allegato al bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
Art. 221
 
Alla maggiore spesa complessiva di lire 5.500 milioni si fa fronte:
a) per lire 4.500 milioni mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione:
- lire 1.997 milioni del capitolo 1953;
- lire 2.500 milioni dal capitolo 6701, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;
- lire 3 milioni dal capitolo 228;
b) per le restanti lire 1.000 milioni, relativi a parte delle somme da corrispondere a titolo di saldo dei benefici economici già maturati, mediante utilizzo di parti importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 222
 
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.