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LEGGE 11 luglio 1980, n. 312

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-1980

Art. 133

(Retribuzioni)


In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere dal 1 dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1 gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata;, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972; n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.
Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.