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LEGGE 25 gennaio 1960, n. 4

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1963)
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Testo in vigore dal:  29-1-1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con la legge 27 febbraio 1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 80. - "La pensione normale diretta spetta all'iscritto che cessi dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il limite di età di 65 anni il periodo minimo di servizio di cui al precedente comma è ridotto ad anni quindici.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per raggiungimento del limite massimo di età hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto limite".
Art. 81. - "Per il diritto alla pensione indiretta o di riversibilità a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 82. - "L'indennità una volta tanto spetta all'iscritto che cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il diritto a pensione ma comunque dopo un anno intero del predetto servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello Stato.
Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennità di cui al comma precedente, ove spetti, è liquidata a favore dei superstiti, applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato".
Art. 88. - "Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura, delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dello inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della, pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato".