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LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1981)
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Testo in vigore dal:  28-4-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione oppure nella forma dell'indennità una volta tanto, la retribuzione annua contributiva, attribuita in conformità alle vigenti disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a) e b) definite dal commi seguenti.
La parte a) è costituita:
1) dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure, qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo 17 della legge citata, nonché dal comma primo e dal n. 1) del comma secondo del successivo articolo 2.
La parte b) è costituita:
1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;
2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi simultaneamente a quello principale;
3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;
4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo articolo 2.
((Per il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.
Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza))
.
((4))

Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1 gennaio 1958 oppure al 1 gennaio 1961, la retribuzione annua contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente al 1 gennaio 1958 è attribuita per un numero di anni solari pari agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La predetta retribuzione annua contributiva costante è pari:
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni considerati utili nel senso suindicato;
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1 gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in godimento al 10 gennaio 1961, derivanti da, deliberazioni adottate anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,693 e per il predetto coefficiente della tabella E;
nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e al 1 gennaio 1964, al più favorevole dei due prodotti dianzi indicati.
Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 1981, n. 153, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.