LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Art. 1
 (Trasferimenti agli enti locali)
1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'anno 1998, la Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli enti locali mediante devoluzione delle seguenti quote fisse delle sottoindicate compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale:
a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146 della legge 662/1996;
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
2. La devoluzione delle quote di partecipazione di cui al comma 1, il cui ammontare per l'anno 1998 è determinato in lire 659.600 milioni, è disposta a titolo di:
a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto e in attuazione e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono attribuite agli enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 1998:
a) alle Province lire 127.995.088.854; di detta somma 4.300 milioni corrispondono alla prima annualità del limite d'impegno autorizzata con il comma 7, lettera b);
b) ai Comuni lire 518.523.165.239;
c) alle Comunità montane lire 12.029.451.147;
d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.052.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 2, lettera b).
4. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni ed alle Province sulla base dei criteri definiti dal Regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 10/1997 ed a ciascuna delle Comunità montane nella stessa misura dell'assegnazione loro attribuita nell'anno 1997 ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 7, lettera c), della citata legge regionale 10/1997. L'utilizzo delle somme trasferite non è soggetto a rendicontazione ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti locali. Per finalità di riequilibrio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento da ripartirsi secondo i criteri che vengono stabiliti dalla predetta legge di assestamento di bilancio.
5. Per gli enti locali non soggetti al sistema della Tesoreria unica ai sensi della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
6. Per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, i trasferimenti da attribuire loro ai sensi dei commi precedenti:
a) sono decurtati del cinque per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno due tra le funzioni ed i servizi indicati nell'allegato A, attraverso convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o attraverso altri enti locali, intendendosi che le funzioni ed i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 30 giugno di ciascun anno;
b) sono incrementati del dieci per cento per quelli che deliberino di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/1990, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione e per una durata corrispondente a quella dell'unione stessa.
7. Per le finalità previste dai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati:
a) la spesa di lire 655.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;
b) il limite d'impegno decennale di lire 4.300 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 12.900 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
8. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, commi 143 lettera a) e 144 lettera q), della legge n. 662/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai Comuni ed alle Province quote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in sostituzione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 216 miliardi, suddivisa in ragione di lire 72 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. Le disposizioni delle leggi regionali, relative all'attribuzione di fondi agli enti locali, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relativamente a Province e Comuni e secondo i dati dell'UNCEM relativamente alle Comunità montane. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.
11. 
( ABROGATO )
(5)
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1998.
13. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 957 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Collio per la realizzazione di un programma straordinario di opere ed interventi redatto ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, diretto allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento dal capitolo 8960 del medesimo stato di previsione.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento, sino all'importo di lire 250 milioni, a titolo di anticipazione delle somme relative ai conguagli dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1993, 1994 e 1995 spettanti al Comune per gli anni medesimi in ragione delle richieste di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili originate da errati versamenti. L'anticipazione predetta, erogata in un'unica soluzione, viene restituita all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione delle somme spettanti per gli anni predetti.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998, a carico del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Agli imprenditori agricoli che, nelle zone di montagna ricomprese nei comuni di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 21 del reg. (CE) 950/97, coltivano almeno un ettaro di SAU foraggera investita a prato permanente, prato pascolo o pascolo o almeno mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, può essere concesso un premio annuo di attività fino ad un importo massimo di venti milioni di lire.
20. Il premio di cui al comma 19 è subordinato all'osservanza ed al perseguimento delle seguenti condizioni e finalità:
a) presenza di allevamento zootecnico con carico di bestiame equilibrato in rapporto ad ogni ettaro di SAU di cui al comma 19 e cioè non superiore a 1,4 UBA/ha e non inferiore a 0,5 UBA/ha;
b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio zootecnico (bovini, ovini, caprini, equini e suini);
c) effettuazione in via esclusiva di concimazioni organiche sulla superficie agricola utilizzata di cui al comma 19;
d) mantenimento dei prati, dei prati-pascoli e dei pascoli;
e) conservazione dell'ambiente naturale;
f) salvaguardia delle produzioni tipiche locali;
g) salvaguardia delle biodiversità attraverso il recupero del germoplasma autoctono.
21. I premi di cui al comma 19 sono assegnati prioritariamente agli imprenditori agricoli la cui superficie agricola utilizzata è localizzata all'interno dei perimetri dei parchi naturali e delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come definiti dai rispettivi piani di conservazione e sviluppo (PCS).
22. Il premio non riguarda la superficie aziendale soggetta al ritiro dei seminativi.
23. Il premio può essere concesso per una durata massima di cinque anni durante i quali devono essere osservate le condizioni iniziali.
24. L'entità del premio è stabilita in lire due milioni per il primo ettaro di SAU e per il primo mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, di cui al comma 19 e di lire un milione per ogni ulteriore ettaro.
25. Le funzioni inerenti la concessione e l'erogazione del premio nonché quelle di verifica e di controllo, sono esercitate in via esclusiva dalle Comunità montane, cui i fondi necessari sono trasferiti, su richiesta, con apposito provvedimento della Direzione regionale dell'agricoltura.
26. Ulteriori condizioni, criteri e modalità per la concessione del premio sono stabiliti con provvedimento regionale di natura regolamentare.
27. Il premio di cui al comma 19 è cumulabile con gli aiuti previsti dalle diverse Misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e della legislazione regionale in materia di agricoltura biologica ed in particolare non va considerato alternativo alle specifiche Misure del suddetto regolamento che hanno attinenza con l'attività di allevamento.
28. L'attivazione del premio di cui al comma 19 è subordinata alla emanazione della decisione favorevole della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.
29. Per le finalità previste dai commi 19 e 20 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo per la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea finanziato con contrazione di mutuo.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata di una nota illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare fino ad un massimo del 50 per cento i Comuni, singoli o associati, per la realizzazione a livello locale di Agenda 21 predisposta, in riferimento alla delibera del CIPE del 28 dicembre 1993, attraverso un processo partecipato e collaborativo con gli attori sociali interessati e che prevedono programmi d'azione a lungo termine.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Le disposizioni dei commi da 19 a 29 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame.
2Integrata la disciplina del comma 7 da art. 1, comma 23, L. R. 4/1999
3Integrata la disciplina del comma 7 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 47, L. R. 9/2008
5Comma 11 abrogato da art. 10, comma 48, L. R. 9/2008
Art. 2
 (Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel
territorio regionale)
1. 
( ABROGATO )
(6)
2. 
( ABROGATO )
(7)
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per contribuire allo sviluppo ed al consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e di innovazione tecnologica nell'ambito dell'impatto ambientale derivante dall'inquinamento da fumi provenienti dai gas di scarico.
4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Le disposizioni previste dai commi 4 bis e 4 ter del presente articolo, come inseriti dall' art. 35 della L.R. 13/98, sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 13/1998
3Comma 4 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 13/1998
4Il comunicato riguardante la non notifica del presente articolo alla Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 10 febbraio 1999.
5Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 4/1999
6Comma 1 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
7Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
Art. 3
 (Privatizzazioni e semplificazione dell'attività
amministrativa)
1. 
( ABROGATO )
1 bis. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
3 bis. 
( ABROGATO )
3 ter. 
( ABROGATO )
3 quater. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
7 bis.  
( ABROGATO )
7 ter.  
( ABROGATO )
7 quater.  
( ABROGATO )
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, di durata quinquennale e in misura non superiore al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per programmi di manutenzione straordinaria, recupero e ampliamento funzionale di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, ceduti a titolo gratuito a favore di Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari, IPAB e Università degli studi della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, ovvero per il completamento dei programmi medesimi già avviati.
9. I programmi di cui al comma 8, predisposti dagli enti interessati, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il Servizio tecnico della gestione immobili, in deroga alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 8 sono stabilite dalla Giunta regionale, con apposito regolamento. In sede di concessione dei contributi di cui al comma 8 viene data priorità a quelli finalizzati al completamento dei programmi che sono in fase avanzata di attuazione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzato il limite d'impegno quinquennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità 1999 e 2000 a carico del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2003 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
11.
Nell'articolo 4 bis della legge regionale 10/1982, come inserito dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, e modificato dall'articolo 81, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:
<< Le spese sono inoltre classificate, in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con riferimento alle specifiche strutture individuate dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni. >>.

12.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, è aggiunto il seguente:
<< Art. 13 bis
 (Spese di funzionamento)
1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa della stessa rubrica relativi a spese inerenti il funzionamento dell'Amministrazione regionale inclusi nell'elenco delle spese di funzionamento allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale. >>.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 11/1999
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 7 bis, L. R. 57/1971, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 20/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 11/1999
4Comma 3 ter aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 11/1999
5Comma 5 sostituito da art. 11, comma 3, L. R. 11/1999
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 9, L. R. 13/2002
7Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 10, L. R. 13/2002
8Parole aggiunte al comma 8 da art. 7, comma 32, L. R. 30/2007
9Parole aggiunte al comma 9 da art. 7, comma 32, L. R. 30/2007
10Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 16, L. R. 12/2009
11Comma 3 quater aggiunto da art. 14, comma 17, L. R. 12/2009
12Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
13Integrata la disciplina del comma 1 bis da art. 13, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
14Parole soppresse al comma 1 da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 11/2011
15Parole aggiunte al comma 1 da art. 13, comma 13, lettera a), L. R. 11/2011
16Comma 3 bis sostituito da art. 13, comma 13, lettera b), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
17Comma 3 quater abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
18Comma 5 abrogato da art. 13, comma 13, lettera c), L. R. 11/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 3 quater e 5, L.R. 3/1998, a decorrere dalla data di efficacia della prima convenzione tra Regione e Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
19Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 13, comma 16, L. R. 11/2011
20Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 13, comma 14, L. R. 11/2011, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 56, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012
21Integrata la disciplina del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 10/2012
22Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
23Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
24Comma 7 bis aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
25Comma 7 ter aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
26Comma 7 quater aggiunto da art. 11, comma 8, L. R. 14/2012
27Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
28Comma 1 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
29Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
30Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
31Comma 3 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
32Comma 3 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
33Comma 3 quater abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
34Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
35Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
36Comma 7 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
37Comma 7 ter abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
38Comma 7 quater abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di subentro dell'Amministrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, secondo quanto disposto dall'art. 53, comma 2, della medesima L.R. 16/2012.
39Con DGR 2379/2016 (B.U.R.21/12/2016, n. 51) è stata fissata la data del 22 dicembre 2016 come termine per il subentro dell'Ammistrazione regionale nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
Art. 4
 (Interventi a sostegno dell'occupazione)
1. Al fine di promuovere l'imprenditorialità giovanile e le imprese caratterizzate da elevati contenuti innovativi, l'Amministrazione regionale promuove azioni volte ad attivare partecipazioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA Spa >> in tali imprese e la concessione da parte della medesima società di finanziamenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel testo dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, e dall'articolo 11 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dopo le parole << Friuli - Venezia Giulia, >> sono inserite le parole << nonché della nuova impresa promossa nel territorio regionale da giovani imprenditori e dalla nuova impresa caratterizzata da elevati contenuti innovativi alle condizioni fissate dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis". >>.
3. Per il 1998, nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino degli strumenti finanziari e creditizi partecipati dalla Regione, la Giunta regionale emana direttive, ai sensi del precitato articolo 1, primo comma, della legge regionale 22/1975, come da ultimo integrato dal comma 2, per la destinazione di 5.000 milioni nel 1998 alle iniziative riguardanti la nuova impresa nel territorio regionale autorizzando la Friulia ad attivare, per iniziative ritenute valide sotto il profilo tecnico - economico nonché caratterizzate da precisi elementi di innovazione, in deroga al secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22/1975, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 2/1992, partecipazioni e finanziamenti sino all'importo massimo complessivo di lire 90 milioni.
4. Al fine di raggiungere le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la << Finanziaria regionale - Friuli- Venezia Giulia- FRIULIA Spa >> un fondo per la copertura dei rischi connessi alle operazioni di cui al comma 3, per l'ammontare di lire 500 milioni. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
5. Ai fini di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la << Finanziaria regionale - Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA Spa >> una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo di cui al comma 4. L'autorità esecutiva e di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale è delegata nella sua veste di mandataria alla società << Finanziaria regionale - Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA Spa >>, che la esercita attraverso i propri organi sociali. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria la vigilanza sulla gestione del fondo stesso.
6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di cessazione del fondo di cui al comma 4.
7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale degli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento del settore del << non profit >> della regione, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti normativi statali di riordino della materia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di un Consorzio o di una società consortile di garanzia fidi, tra le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori di interesse collettivo dell'assistenza sociale e socio- sanitaria, della beneficenza, della tutela artistica e ambientale la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, con esclusione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande.
9. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al consorzio di cui al comma 8 un contributo, nella misura massima di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, ad integrazione di un fondo rischi che viene costituito per le garanzie alle operazioni di finanziamento a breve e medio termine delle organizzazioni consorziate, a carico del capitolo 5016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo parere del Comitato regionale del Volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, e della competente Commissione consiliare sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e sono in particolare individuate le categorie di organizzazioni nei confronti delle quali si esplica l'intervento regionale previsto al comma 8.
11. La Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di concorrere ad assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata anche tramite il sostegno al volontariato ed alla cooperazione sociale, è autorizzata a partecipare alla società cooperativa a responsabilità limitata << Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l. >> con sede legale in Padova, tramite l'acquisto di n. 1.000 quote sociali della società cooperativa medesima, del valore unitario di lire l00.000 per un valore complessivo di lire 100 milioni.
12. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 11. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata alla quota conferita. In caso di modifica dell'oggetto sociale di cui al primo comma, n. 3, dell'articolo 2518 del Codice Civile, la Regione recede dalla qualità di socio.
13. I diritti conseguenti alla partecipazione della Regione alla società cooperativa di cui al comma 11, sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo stesso delegato. Fermo restando quanto disposto dal comma 12 in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo della società cooperativa << Verso la Banca Etica >>, il Presidente della Giunta regionale delibera, sentita la competente Commissione consiliare, in merito alla continuazione della partecipazione regionale.
14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 11 da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 10/2012
Art. 5
 (Interventi di solidarietà nei confronti delle regioni
terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un finanziamento a favore delle Regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997. È altresì autorizzata a mettere a disposizione, avvalendosi anche di personale regionale in servizio o in quiescenza, tutte le conoscenze ed esperienze di carattere amministrativo e legislativo acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite dal comparto edile nell'opera di ricostruzione del Friuli presso altre regioni o paesi colpiti da eventi comunque calamitosi.
3. La concessione e contestuale erogazione dei finanziamenti è disposta previa deliberazione della Giunta regionale, che dispone l'attribuzione degli stessi sulla base dei programmi di intervento presentati dalle Regioni di cui al comma 1 ovvero per specifici programmi presentati da enti o soggetti privati alla Giunta regionale stessa.
4. Della avvenuta utilizzazione dei finanziamenti per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 viene resa una dichiarazione da parte del Presidente della Regione interessata.
5. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 16, L. R. 14/1998
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 16, L. R. 14/1998
Art. 6
 (Finanziamenti della spesa sanitaria di parte corrente e
altri interventi di politica sociale)
1. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché del disposto di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, comma 143, lettera a), n. 1), della legge 662/1996 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.342 miliardi, suddivisa in ragione di lire 2.114 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 4355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, per il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono revocate le quote di lire 792 miliardi per l'anno 1998 e lire 778 miliardi per l'anno 1999 della spesa autorizzata dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
3. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione al tasso di inflazione programmata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, l'iscrizione dei maggiori stanziamenti necessari a fronteggiare le maggiori spese connesse, come individuate per l'anno 1998 dal documento concernente le << Linee per la gestione del servizio sanitario regionale nel 1998 >> approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 3034 del 10 ottobre 1997.
4. L'attuazione dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'offerta di prestazioni sanitarie accreditabile è definita, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5, lettera a) del DPR 14 gennaio 1997, con gli strumenti di pianificazione sanitaria previsti dalla normativa vigente, in relazione alla domanda di prestazioni attesa, prevedendo per l'offerta privata una quota tendenzialmente non inferiore a quella attuale riferita all'intero territorio regionale. La programmazione deve comunque perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dell'offerta privata indirizzando l'accreditamento verso i settori carenti e le funzioni finalizzate alla deospedalizzazione, riducendo le disomogeneità presenti in alcune aree territoriali e l'eccesso di domanda impropria indotta;
b) l'accreditamento temporaneo già in atto per le funzioni svolte da strutture private cessa a conclusione delle procedure finalizzate all'accreditamento definitivo, che può avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dalla lettera a);
c) l'accreditamento di nuovi soggetti o di nuove funzioni non deve comportare incrementi alla spesa sanitaria complessiva annua definita in sede di bilancio regionale, fatta eccezione per la quota di spesa derivante dagli accreditamenti effettuati in corso d'anno per la quale, limitatamente al primo anno solare o a parte di esso, è consentito apposito finanziamento, nell'esercizio successivo a quello in cui gli oneri sono maturati, a valere sulle risorse destinate al Servizio sanitario regionale. La spesa relativa ai nuovi accreditamenti deve essere compensata da una correlata e proporzionale riduzione degli oneri derivante dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a);
d) al fine di armonizzare i principi della libera scelta, del pareggio di bilancio e della programmazione sanitaria strategica regionale, le Aziende per i servizi sanitari nel rispetto delle linee per la gestione fissata dalla Giunta regionale, negoziano con le strutture sanitarie pubbliche e private la quantità di prestazioni ritenute necessarie per i propri residenti entro il limite delle risorse disponibili nel proprio bilancio. Le Aziende per i servizi sanitari all'atto della contrattazione con le strutture pubbliche e private della quantità di prestazioni, delle tariffe e del valore economico complessivo da accordare, devono tener conto della necessità di riequilibrare nel proprio territorio le funzioni destinate alla deospedalizzazione, della facilità logistica d'accesso, dei tempi d'attesa e di ogni utile parametro che consenta la migliore efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 425 milioni, integrativo della quota vincolata per la spesa farmaceutica relativa all'anno 1996, assegnata dallo Stato a valere su apposito accantonamento disposto a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno medesimo.
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 425 milioni a carico del capitolo 4391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali, che debbono attivare gli stabilimenti ospedalieri costruiti, completati o ristrutturati in attuazione del programma pluriennale di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, un finanziamento straordinario da utilizzare per l'acquisto di attrezzature sanitarie, informatiche e tecnico-economali.
8. Il finanziamento di cui al comma 7, da assegnare tenendo conto dei tempi di ultimazione dei lavori, è ripartito in ragione del 50per cento in proporzione al costo dell'opera realizzata e per il restante 50per cento in proporzione ai posti letto previsti nelle strutture da attivare. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento hanno luogo con le modalità vigenti in materia di investimenti nel settore sanitario.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 4439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito con modificazioni nella legge 11 febbraio 1997, n. 21, al fine di concorrere per la quota non finanziata dallo Stato alla copertura della maggior spesa sanitaria accertata al 31 dicembre 1994, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario un finanziamento di lire 17.000 milioni.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni a carico del capitolo 4393 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
12. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 19.000 milioni iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 40 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 41 quinquies, commi 1 e 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, gli oneri ivi previsti al comma 2, concernenti il rimborso delle indennità corrisposte nell'anno 1997 ai coordinatori delle equipe di servizio sociale, restano a carico del capitolo 4340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 nella misura di lire 10 milioni per l'anno 1998, intendendosi revocata la residua autorizzazione di spesa di complessive lire 630 milioni, suddivise in ragione di lire 310 milioni per l'anno 1998 e lire 320 milioni per l'anno 1999. Il precitato capitolo 4340 è eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982.
14. Per le finalità previste dall'articolo 41 quater, comma 2, della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997 e per le finalità dell'articolo 13, comma 2, della medesima legge regionale 32/1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.190 milioni, suddivisi in ragione di lire 390 milioni per l'anno 1998 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 4341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 che viene inserito, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
15. Nell'ambito dei finanziamenti a carico del capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, è riservato all'Azienda ospedaliera << Ospedali riuniti >> di Trieste l'importo di lire 1.200 milioni per l'anno 1998, finalizzato al potenziamento funzionale del reparto di cardiochirurgia. Detto importo è aggiuntivo rispetto alla quota spettante all'Azienda sulla base dei criteri e dei parametri utilizzati per la ripartizione dei finanziamenti per investimenti fra le Aziende sanitarie regionali.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 << Isontina >> un finanziamento nel limite massimo di lire 158 milioni, a copertura delle spese effettivamente sostenute e ammissibili ai sensi del DPGR n. 0157/Pres. del 19 aprile 1996, per la realizzazione di un corso di formazione, a fini di riabilitazione, per utenti portatori di disabilità psichica o fisica.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 158 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1998 al fine di favorire la realizzazione di un Centro sanitario sociale nel Comune di Cordenons e di un Centro diurno socio-sanitario nel Comune di Trieste. Il finanziamento è destinato in parti eguali in favore di ciascuno dei due Centri e può essere utilizzato anche per l'acquisizione delle attrezzature e degli arredi necessari per assicurare la funzionalità degli stessi.
19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione tecnico-illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa nonché del programma di gestione. La concessione e l'erogazione del finanziamento sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche e integrazioni. L'esame tecnico-economico e la determinazione della spesa ammissibile hanno luogo con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.
20. Sugli immobili per i quali è concesso il finanziamento di cui al comma 18 è costituito vincolo quindicennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4876 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce Verde di Gorizia un contributo straordinario di lire 150 milioni per l'anno 1998 a sostegno dell'attività istituzionale.
23. Il contributo di cui al comma 22 è concesso su presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta dall'ente.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi per il Friuli-Venezia Giulia (AIRRI) di Trieste un finanziamento straordinario di lire 160 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 31 dicembre 1997, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore dei disabili, con particolare riguardo ai soggetti non deambulanti.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata del bilancio al 31 dicembre 1997, regolarmente approvato, è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4778 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 18 da art. 3, comma 50, L. R. 22/2007
2Integrata la disciplina del comma 19 da art. 3, comma 51, L. R. 22/2007
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 8
 (Interventi per la promozione di diritti e di opportunità
per l'infanzia e l'adolescenza. Istituzione Fondo regionale)
1. Al fine di promuovere i diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente, l'Amministrazione regionale promuove progetti di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285 recante << Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza >>.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene l'innovazione e la sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, non sostitutivi degli asili nido, con possibilità di autorganizzazione da parte delle famiglie, associazioni e gruppi.
3. La Regione sostiene lo sviluppo di servizi volti a promuovere la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale di esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
4. La Regione, altresì, promuove azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso interventi che facilitino l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovano ostacoli nella mobilità ampliando la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi, nonché promuovano la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.
5. La Regione, sentiti gli enti locali, definisce gli ambiti territoriali di intervento e procede al riparto delle risorse; quali ambiti territoriali possono essere individuati Comuni, Comuni associati, Comunità montane e Province. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento, mediante accordi di programma, approvano i piani territoriali di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 285/1997.
6. È istituito il Fondo regionale, di cui all'articolo 2 della legge 285/1997, per il finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi e ad integrazione della quota regionale del Fondo nazionale, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
7. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998, a carico del capitolo 4322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Art. 9
 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del
territorio
e dei trasporti pubblici locali)
1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 4.000 milioni per l'anno 2000, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 20.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni per l'anno 2000, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della regione per la manutenzione straordinaria ed il recupero degli edifici di proprietà destinati ad alloggi in stato di vetustà, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
5. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 4 sono disposti su presentazione alla Direzione regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici della domanda corredata di un programma di massima di utilizzo del finanziamento. I lavori finanziati ai sensi delle presenti disposizioni devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2003.
6. La determinazione definitiva del contributo spettante avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ed asseverata dal Direttore generale dell'Ente, attestante gli interventi realizzati, il rispetto delle disposizioni normative che ne disciplinano la realizzazione e l'ammontare della spesa sostenuta ammissibile a contributo regionale.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
8. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 4.000 milioni iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 217 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> di lire 20 milioni cadauno, ai locatari degli immobili posti in vendita, per favorirne l'acquisizione in proprietà, al fine di fronteggiare la grave situazione alloggiativa derivante dalla massiccia dismissione del patrimonio immobiliare di enti assicurativi e previdenziali. Sono equiparati, in via transitoria, ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, coloro che, essendo stati locatari, hanno già acquistato l'alloggio, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva al 28 gennaio 1997. I contributi di cui al presente comma sono erogabili anche con riferimento alla vendita frazionata degli alloggi da parte dei soggetti acquirenti di cui all'articolo 45 della legge 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 899.
10. All'individuazione dei soggetti beneficiari si procede, previa presentazione di apposita domanda presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio, con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, sulla base dei criteri da assumersi ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29. I contributi vengono concessi ed erogati in un'unica soluzione dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio, in seguito alla presentazione, da parte degli aventi titolo, dell'originale o di copia conforme all'originale del contratto di compravendita registrato. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di edilizia agevolata.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
12. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, per l'anno 1998 sono ammessi ad accedere ai bandi indetti ai sensi del predetto articolo anche i soggetti che hanno stipulato un contratto di compravendita di un alloggio da adibire a prima casa nel periodo compreso dal 30 aprile 1994 al 24 ottobre 1995.
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. Le risorse del fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono destinate, con le modalità previste all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997, al finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale, integrativo di quello statale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, come convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che la società per l'Energia e l'Ambiente Multiservizi Spa (ENAM) stipula per l'attuazione del programma di ampliamento della rete fognaria e per lo scarico a mare al servizio dell'impianto di depurazione centralizzato nel monfalconese.
21. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente corredata dell'atto deliberativo del consiglio di amministrazione con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato un limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 2402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di sistemazione idraulico-forestale nella parte del bacino idrografico del torrente Lumiei, ricadente nei confini amministrativi della Regione Veneto, finalizzati a salvaguardare la stabilità delle pendici site in territorio regionale, nonché l'invaso del lago di Sauris, dal trasporto solido dei corsi d'acqua che in esso si immettono.
24. Ai fini di cui al comma 23, per la regolamentazione dei rapporti fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Regione Veneto è stipulata apposita convenzione, che definisce in particolare la tipologia degli interventi da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e le modalità di finanziamento.
25. Nella convenzione sono anche fissate le modalità di esecuzione ed i criteri di ripartizione degli oneri riguardanti gli interventi di manutenzione alle opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate ai sensi del comma 23, nonché di manutenzione alla viabilità strettamente necessaria ad accedere alle opere medesime.
26. Gli oneri di cui al comma 23, valutati in lire 400 milioni per l'anno 1998, sono posti a carico del capitolo 2786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 25 fanno carico al capitolo 2781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
27. 
( ABROGATO )
28. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 38/1971, relativamente ai contributi finalizzati alla ricerca di acque minerali e termali, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
29. In attesa del raggiungimento dell'economicità delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, attraverso il completamento degli ulteriori lotti ed il loro trasferimento alla competente Autorità d'ambito, ed al fine di non gravare pesantemente i Comuni inizialmente allacciati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al soggetto gestore dei primi tre lotti l'importo forfetario, IVA compresa, di lire 500 milioni annui per tre anni, con decorrenza dal 12 ottobre 1997, a totale copertura di ogni onere di gestione relativo all'erogazione dell'acqua ai precitati Comuni sino a tutto l'11 ottobre 2000. Ai canoni di derivazione per il medesimo triennio provvederà direttamente l'Amministrazione titolare delle opere. Le erogazioni avverranno per semestralità anticipate, salvo che per le prime due da erogarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile 1998.
30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 2373 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
31. 
( ABROGATO )
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di lire 3.000 milioni a carico del capitolo 3620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi decennali all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone a titolo di cofinanziamento degli oneri relativi ai lavori di escavazione del canale di accesso al porto medesimo.
34. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le specifiche condizioni cui subordinare l'ammissibilità della spesa, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 33. La domanda per la concessione dei contributi medesimi è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti corredata del programma degli interventi da effettuare.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 3797 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
36. Al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 7.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio, relativi all'anno 1996, delle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei suddetti servizi, riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 41/1986, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
37. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
38. Per le finalità previste dal comma 36 l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento a saldo del ripiano 1996 a valere sul 1998 per l'ulteriore stanziamento nel limite massimo di 3.000 milioni.
39. L'Amministrazione regionale, fatta salva la competenza statale, è autorizzata a provvedere al ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei mesi di giugno, ottobre e novembre 1996 per i quali sono stati decretati gli stati di emergenza ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
40. L'Assessore alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, provvede con proprio decreto a definire i criteri per l'individuazione dei soggetti interessati, le modalità di intervento, nonché a quantificare le risorse del Fondo per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986 da destinare alle finalità di cui al comma 39.
41. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere un contributo in conto capitale all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone per l'acquisto degli edifici privati che insistono nel perimetro del porto. Nella spesa ammissibile al contributo rientra pure il costo dei lavori di demolizione o il recupero degli immobili da destinare a servizio del porto, nonché gli oneri fiscali riflessi.
42. L'istanza di finanziamento, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione regionale della viabilità e trasporti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3796 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
44. In attuazione della delega ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 66/1991, la Segreteria Generale Straordinaria, preliminarmente all'attuazione del recupero del compendio castellano, è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al capitolo 8714 anche per:
a) interventi di carattere provvisorio di puntellamento delle strutture e di difesa dagli agenti atmosferici degli edifici compresi nel compendio;
b) operazioni preliminari alla progettazione esecutiva quali scavi, sondaggi, ripulitura dei terreni, ricognizione dei siti di intervento, recupero e custodia dei reperti archeologici e quant'altro necessario alla migliore definizione progettuale.
(2)
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 46, per la realizzazione di interventi di completamento di strutture o parti di esse, con finalità scolastiche, ricreative e culturali, contributi annui costanti per la durata di dieci anni nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
46. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 45 gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati proprietari di strutture o parti di esse, ovvero obbligati alla messa a disposizione delle stesse nei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quelli classificati danneggiati con il medesimo provvedimento, purché ricompresi nei territori delle Comunità montane o della Comunità collinare.
47. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 45 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione descrittiva delle opere da realizzare e del relativo preventivo di spesa. I criteri di riparto assicurano la priorità ai soggetti pubblici e agli edifici scolastici.
48. La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al dieci per cento del costo totale dell'intervento per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.
49. I contributi di cui al comma 45 sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici.
50. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante parte delle riduzioni di spesa disposte con l'articolo 30, commi 4 e 9, nella misura di lire di 1.000 milioni annui a carico del capitolo 8664 del precitato stato di previsione della spesa.
Note:
1Integrata la disciplina dall' articolo 140, comma 16 e seguenti della L.R. 13/98.
2Integrata la disciplina del comma 44 da art. 140, comma 16, L. R. 13/1998
3Comma 9 sostituito da art. 5, comma 35, L. R. 4/1999
4Comma 10 sostituito da art. 5, comma 35, L. R. 4/1999
5Integrata la disciplina del comma 16 da art. 5, comma 63, L. R. 4/1999, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, L. R. 24/2006
6Comma 9 interpretato da art. 6, comma 18, L. R. 13/2000
7Comma 10 interpretato da art. 6, comma 18, L. R. 13/2000
8Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 5, L. R. 18/2000
9Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 9, L. R. 23/2001
10Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 13, L. R. 23/2002
11Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 74, L. R. 1/2003
12Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 8, L. R. 19/2004
13Integrata la disciplina del comma 29 da art. 29, comma 3, L. R. 13/2005
14Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2006
15Comma 13 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
16Comma 14 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
17Comma 15 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
18Comma 16 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
19Comma 19 sostituito da art. 4, comma 10, L. R. 22/2007
20Integrata la disciplina del comma 29 da art. 4, comma 21, L. R. 22/2007
21Integrata la disciplina del comma 29 da art. 3, comma 23, L. R. 30/2007
22Integrata la disciplina del comma 33 da art. 5, comma 10, L. R. 24/2009
23Integrata la disciplina del comma 35 da art. 5, comma 10, L. R. 24/2009
24Comma 27 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
25Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
26Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
27Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
28Vedi la disciplina transitoria del comma 14, stabilita da art. 5, comma 26, L. R. 18/2011
29Vedi la disciplina transitoria del comma 15, stabilita da art. 5, comma 27, L. R. 18/2011
Art. 10

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 18/1999
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 11
 (Interventi nei settori economici)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese singole o associate, localizzate in tutto il territorio regionale contributi in conto capitale in misura non superiore al 25 per cento della spesa ammissibile per la riattivazione di impianti idroelettrici, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.
9. Le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di priorità sono stabiliti con regolamento di esecuzione da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 7300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
11. 
( ABROGATO )
(3)
12. 
( ABROGATO )
(4)
13. 
( ABROGATO )
(5)
14. 
( ABROGATO )
(6)
15. 
( ABROGATO )
(7)
16. 
( ABROGATO )
(8)
17. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di lire 17.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. Per le finalità previste dall'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 8053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
26. 
( ABROGATO )
27. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai privati operatori per le iniziative utilmente inserite nella graduatoria per l'anno 1997 e non finanziate.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali alla << Promotur Spa >>, per una durata massima di dieci anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la ristrutturazione del Palazzo delle Manifestazioni di Arta Terme, detto Kursaal.
30. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 29.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata dell'atto deliberativo dell'ente con cui viene disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
32. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8179 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali decennali all'Ente fiera di Udine, per le finalità previste dall'articolo 134, comma 1 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, e integrato dall'articolo 9, comma 1 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 600 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale una tantum all'Ente fiera di Trieste a sostegno degli oneri per la realizzazione della manifestazione relativa alle << Giornate dell'agricoltura, della pesca e della forestazione >>.
36. Il contributo di cui al comma 35 è concesso sulla base di apposita domanda presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredata di una nota illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 23/1997.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
38. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dall'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, ad integrazione del contributo già assegnato a fronte delle spese sostenute dal Centro regionale servizi per la piccola e media industria nell'anno 1997.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società per azioni Centro commerciale all'ingrosso >>, di Pordenone un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima di cui al comma 42, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarsi da parte della società medesima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse con le opere e infrastrutture previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni.
40. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 39.
41. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, corredata della deliberazione esecutiva con cui la società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 150 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 450 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 3873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 720 milioni per completare il pagamento dell'indennità di maternità alle donne non occupate, in possesso dei requisiti previsti dal titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, che hanno presentato regolare domanda alle competenti sedi dell'INPS della regione nel corso dell'anno 1997.
48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 720 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 7854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
49. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno con sede in Udine, contributi pluriennali per una durata non superiore ai quindici anni, nella misura prevista dal comma 50, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento dei mutui contratti per finanziare le opere per la realizzazione e manutenzione straordinaria delle infrastrutture a servizio della zona industriale consortile, in conformità al programma di intervento già approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4153 del 20 settembre 1996.
50. Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 3.066 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 9.198 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2012 a carico del capitolo 7412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Le disposizioni dei commi da 8 a 10, da 21 a 24 e 38 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 8 e 38 del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
3Comma 11 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
4Comma 12 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
5Comma 13 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
6Comma 14 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
7Comma 15 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
8Comma 16 abrogato da art. 108, comma 2, L. R. 13/1998
9Integrata la disciplina del comma 17 da art. 108, comma 3, L. R. 13/1998
10Parole sostituite al comma 39 da art. 113, comma 1, L. R. 13/1998
11Comma 26 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
12Comma 43 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
13Comma 44 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
14Comma 45 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
15Comma 46 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
16Comma 8 abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
17Comma 9 abrogato da art. 2, comma 7, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
18Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
19Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
20Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
21Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
22Comma 22 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
23Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
24Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
25Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
26Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
27Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
28Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
29Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
30Comma 6 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
31Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Le disposizioni dei commi da 1 a 15 e da 26 a 29 del presente articolo vengono comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame ed hanno effetto, ex comma 30 del medesimo articolo, dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito favorevole di detto esame.
2Comma 1 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
3Comma 2 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
4Comma 3 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
5Comma 4 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
6Comma 5 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
7Comma 6 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
8Comma 7 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
9Comma 8 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
10Comma 9 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
11Comma 10 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
12Comma 11 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
13Comma 12 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
14Comma 14 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
15Comma 15 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
16Comma 16 abrogato da art. 10, comma 5, L. R. 13/2000
17Comma 13 abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
18Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
19Comma 27 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
20Comma 28 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
21Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
22Comma 30 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
23Integrata la disciplina del comma 17 da art. 3, comma 36, L. R. 22/2010
24Integrata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 1, L. R. 27/2012
25Comma 17 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
26Comma 18 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
27Comma 19 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
28Comma 20 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
29Comma 21 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
30Comma 22 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
31Comma 23 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
32Comma 24 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
33Comma 25 abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
34Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 13
 (Interventi per la riduzione dei costi dei combustibili
utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori
montani)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, come aggiunto dal comma 2, è emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
2Comma 2 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
Art. 14
 (Attuazione di programmi comunitari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, anche mediante le previste deroghe alla normativa regionale vigente ai fini di semplificazione, principi e procedure ivi previste, al Documento unico di programmazione (DOCUP) 1997-1999 per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate, per il periodo 1997-1999, dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, presentato alla Commissione europea l'8 agosto 1996 e dalla stessa adottato con modifiche con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997.
2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 si provvede secondo il piano finanziario ivi previsto:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
b) con le risorse appositamente assegnate dallo Stato;
c) con le risorse proprie che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in conformità al piano finanziario complessivo medesimo.
3. Al finanziamento degli interventi previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999 si provvede tramite il fondo speciale costituito con le risorse di cui al comma 2, presso la Friulia Spa, che assume la denominazione << Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 >>. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia Spa per la costituzione del fondo è disposto con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria; l'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate.
4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.
5. Le modalità procedurali, i criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2 1997-1999, anche relativamente agli interventi di cui al comma 10, sono stabiliti da apposito regolamento di esecuzione da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ai fini del comma 3 l'Assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la Friulia Spa una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso. La Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione della convenzione.
7. La convenzione di cui al comma 6, in particolare, stabilisce:
a) i tempi, le modalità ed il compenso per l'espletamento delle attività;
b) le modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di monitoraggio finanziario e fisico nonché di rendicontazione;
c) le modalità per l'espletamento dell'attività nonché del controllo degli interventi di cui all'Asse 1 - azione 1.2 << Servizi finanziari >> che la società Friulia Spa, in quanto beneficiaria e soggetto attuatore dell'azione stessa, esercita attraverso i propri organi sociali.
8. La Giunta regionale sulla base dell'istruttoria compiuta dalle Direzioni regionali competenti per l'attuazione delle azioni, approva, su proposta dell'Assessore regionale competente, le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP obiettivo 2 1997-1999.
9. I Direttori regionali preposti alle Direzioni competenti provvedono alla concessione dei contributi ed all'autorizzazione al pagamento alla Friulia Spa relativamente alle iniziative connesse all'attuazione dell'obiettivo 2, conformemente alla deliberazione giuntale di approvazione delle iniziative da ammettere al finanziamento.
10. Sono ammissibili agli interventi a carico del fondo di cui al comma 3 anche iniziative avviate a decorrere dall'8 agosto 1996, anche se concluse e a condizione che si inquadrino in una delle misure contenute nel DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e che, nel caso di beneficiari privati, non abbiano usufruito di altri interventi pubblici.
11. Sono ammissibili, a valere sulle risorse relative all'annualità 1997, le iniziative realizzate dopo l'8 agosto 1996 già utilmente collocate nelle graduatorie a valere sul Docup 1994-1996, limitatamente alle azioni 1.1, 1.5, 3.1 e 3.2 ma non ammesse a contributo o ammesse parzialmente per insufficienza di risorse finanziarie ovvero siano state oggetto di riprogrammazione in base alla Decisione CE n. c(96) 4171/2 del 18 dicembre 1996 a condizione che siano osservati i divieti e le limitazioni relativi ai settori indicati dal DOCUP obiettivo 2 1997- 1999. Tali iniziative son o individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per settore.
12. In attuazione della delibera del CIPE del 5 agosto 1997 n. 141, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma aggiuntivo regionale per un importo complessivo di lire 14.994 milioni da destinare, nell'ambito degli interventi finanziati dal FERS, prioritariamente alla integrazione delle disponibilità finanziarie di quelle azioni dove prevedibilmente risulta maggiore la domanda di intervento, con priorità per le iniziative rivolte alle imprese. La destinazione di tali risorse è decisa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli affari comunitari e ai rapporti esterni di concerto con l'Assessore all'industria. Tali risorse confluiscono, con distinta evidenza, nel fondo di cui al comma 3.
13. Per quanto non disposto con i commi da 1 a 12 si fa rinvio agli articoli della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni e segnatamente all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 9, 18, 19, 20, 21 e 23. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 21 della citata legge 35/1995 non si intende riferito agli automezzi.
15. I termini di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 46/1993 sono stabiliti avuto riguardo ai termini finali di realizzazione dei programmi fissati dalla decisione di approvazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999.
16. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 137.002.480.000 come di seguito specificato:
a) a titolo di cofinanziamento regionale degli interventi sostenuti dal FSE la spesa complessiva di lire 2.771 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.811 milioni per l'anno 1998 e di lire 960 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;
b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la spesa complessiva di lire 78.551.480.000, di cui a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS la spesa di lire 67.475.000.000 per l'anno 1998 a carico del capitolo 7739 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, e a titolo di cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FSE la spesa complessiva di lire 11.076.480.000, suddivisa in ragione di lire 7.234.560.000 per l'anno 1998 e di lire 3.841.920.000 per l'anno 1999 a carico del capitolo 7740 del precitato stato di previsione;
c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dall'Unione europea la spesa complessiva di lire 55.680.000.000, di cui a valere sul FERS complessive lire 42.873.600.000, suddivise in ragione di lire 28.003.200.000 per l'anno 1998 e lire 14.870.400.000 per l'anno 1999 a carico del capitolo 7741 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, e a valere sul FSE complessive lire 12.806.400.000, suddivise in ragione di lire 8.361.600.000 per l'anno 1998 e di lire 4.444.800.000 per l'anno 1999 a valere sul capitolo 7742 del precitato stato di previsione.
17. Per le finalità previste dal comma 12, a titolo di programma aggiuntivo regionale degli interventi sostenuti dal FERS è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.994.000.000, suddivisa in ragione di lire 7.497.000.000 per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 7737 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
18. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 16 lettera b), sui capitoli 171 e 172 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE.
19. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 16 lettera c), sui capitoli 173 e 174 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea a valere sul FERS e rispettivamente sul FSE.
20. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 16 e 17, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 10.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 30 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
21. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 8/95, la spesa di lire 1.252.980.088 per l'anno 1998 a carico del capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 901.888.068, suddivisa in ragione di lire 699.888.068 per l'anno 1998 e di lire 202 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti;
c) ai sensi del comma 2, lettera c), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 159 milioni, suddivisa in ragione di lire 74 milioni per l'anno 1998 e di lire 85 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
22. Corrispondentemente alle spese previste dal comma 21 alle lettere a) e b) sono previste entrate di pari importo sui capitoli 183 e 184 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti assegnate dalla Unione europea e rispettivamente dallo Stato.
23. Lo stanziamento del capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti è ridotto di lire 71 milioni per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Corrispondentemente è ridotta di pari importo l'entrata prevista per l'anno 1999 sul capitolo 184 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti.
24. Nell'ambito delle misure di accelerazione della spesa relativa al Documento unico di programmazione per l'obiettivo 5b di cui al Capo IV della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36, al fine di conseguire il massimo livello di utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione del DOCUP 5b medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) ad anticipare sul piano finanziario del DOCUP 5b ulteriori risorse proprie nella misura di lire 28.930 milioni per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 35/1995, e successive modificazioni e integrazioni;
b) a riassegnare all' ERSA risorse finanziarie in misura corrispondente a quelle derivanti dai flussi di tesoreria conseguenti alla rendicontazione di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 36/1997, da utilizzare per le medesime finalità previste dal DOCUP 5b, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, tenuto conto delle risultanze dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso.
25. Per le finalità di cui al comma 24, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 28.930 milioni per l'anno 1998 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:
a) a titolo di anticipo del cofinanziamento statale FEOGA lire 12.497 milioni a carico del capitolo 7007 della spesa;
b) a titolo di anticipo del cofinanziamento statale FERS lire 3.087 milioni a carico del capitolo 7008 della spesa;
c) a titolo di anticipo del cofinanziamento comunitario FEOGA lire 6.019 milioni a carico del capitolo 7009 della spesa;
d) a titolo di anticipo del cofinanziamento comunitario FERS lire 1.528 milioni a carico del capitolo 7010 della spesa;
e) a titolo di anticipo del cofinanziamento regionale FEOGA lire 5.404 milioni a carico del capitolo 7011 della spesa;
f) a titolo di anticipo del cofinanziamento regionale FERS lire 395 milioni a carico del capitolo 7012 della spesa.
26. All'onere complessivo di lire 28.930 milioni per l'anno 1998 derivante dal comma 25 si provvede per lire 27.000 milioni mediante revoca dell'autorizzazione di spesa di pari importo disposta con l'articolo 19, comma 4, della legge regionale 36/1997 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, e per lire 1.930 milioni nel quadro del bilancio, attraverso il minore ripristino di stanziamento sul capitolo medesimo, a titolo di utilizzo di avanzo vincolato, rispetto alle economie di spesa finalizzate accertate al 31 dicembre 1997 nella misura di lire 18.494.117.006 sul capitolo ad esso corrispondente del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997. Dette spese sono ripristinate nella misura complessiva di lire 28.930 milioni per l'anno 1999 ai sensi del comma 28.
27. Per le finalità di cui al comma 24, lettera b) è autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.
28. In relazione al disposto di cui al comma 26, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 28.930 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.
29. In relazione a quanto disposto con l'articolo 16, commi 2 e 3, della legge regionale 36/1997, nonché con il comma 24, lettera a), è previsto nell'anno 1999 il rimborso complessivo di lire 44.056 milioni, di cui lire 29.759 milioni da parte dello Stato, e lire 14.297 milioni da parte dell'Unione europea, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, nelle misure a fianco di ciascuno indicate:
a) a titolo di cofinanziamento statale FEOGA lire 16.172 milioni sul capitolo 885 dell'entrata;
b) a titolo di cofinanziamento statale FERS lire 13.587 milioni sul capitolo 886 dell'entrata;
c) a titolo di cofinanziamento comunitario FEOGA lire 7.769 milioni sul capitolo 887 dell'entrata;
d) a titolo di cofinanziamento comunitario FERS lire 6.528 milioni sul capitolo 888 dell'entrata.
30. All'onere complessivo di lire 55.930 milioni per l'anno 1999 derivante dai commi 27 e 28 si provvede come segue:
a) per lire 44.056 milioni con l'entrata di cui al comma 29;
b) per lire 11.874 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte, in relazione al disposto di cui ai commi 24 e 29, per l'anno 1999, dalla legge regionale 35/1995 con l'articolo 33, commi 1, lettera a), e 4, lettera a), nella misura di lire 6.979 milioni a carico del capitolo 6998 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e con l'articolo 33, commi 1, lettera b), e 4, lettera b), nella misura di lire 4.895 milioni a carico del capitolo 6999 del medesimo stato di previsione.
31. In relazione al disposto di cui ai commi 24 e 29, le autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 1999 dalla legge regionale 35/1995 rispettivamente con l'articolo 33, comma 8, lettere a) e b), relativamente ai fondi statali, nonché con l'articolo 33, comma 9, lettere a) e b), relativamente ai fondi comunitari, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, sono ridotte dei sotto specificati importi, in corrispondenza al minore accertamento delle corrispondenti entrate sui correlati capitoli dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio, a fianco degli stessi indicati:
a) capitoli 194 dell'entrata e 7001 della spesa per lire 16.172 milioni (Fondi statali FEOGA);
b) capitoli 195 dell'entrata e 7002 della spesa per lire 13.587 milioni (Fondi statali FERS);
c) capitoli 197 dell'entrata e 7004 della spesa per lire 7.769 milioni (Fondi FEOGA);
d) capitoli 198 dell'entrata e 7005 della spesa per lire 6.528 milioni (Fondi FERS).
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse assegnate secondo il piano finanziario previsto dal DOCUP obiettivo 5B da utilizzare nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per le medesime finalità previste dal DOCUP stesso, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione tenendo conto delle risultanze dell'attività di valutazione in itinere del DOCUP stesso.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.324.516.904 a carico del capitolo 7014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, suddivise in ragione di lire 874.838.968 per l'anno 1998 e di lire 2.224.838.968 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante le riduzioni di spesa disposte con l'articolo 30, commi 6 e rispettivamente 2, per lire 874.838.968 relative all'anno 1998 e per lire 1.224.838.968 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8960 del medesimo stato di previsione nonché per lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico del capitolo 8656 del medesimo stato di previsione.
34. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di finanziamento dei progetti di investimento presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 950/97 e del relativo Programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento dell'efficienza delle strutture aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi propri anche a copertura delle quote comunitaria e statale.
35. I fondi regionali di cui al comma 34 possono essere erogati anche a titolo di anticipo delle quote comunitaria e nazionale del piano di cofinanziamento approvato dalla Commissione europea.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
37. Per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti di finanziamento dei progetti di investimento presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 951/97 e del relativo Programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi propri anche a copertura delle quote comunitaria e statale.
38. I fondi regionali di cui al comma 37 possono essere erogati anche a titolo di anticipo delle quote comunitaria e nazionale del piano di cofinanziamento approvato dalla Commissione europea.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, nell'ambito del programma nazionale, agli interventi previsti dal Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.
41. Per le finalità di cui al comma 40 la Giunta regionale approva con propria deliberazione il programma regionale annuale.
42. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 6970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 3.300 milioni al Comune di Trieste per gli interventi previsti nel progetto-programma comunitario URBAN approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(97)3505 dell'8 dicembre 1997, denominato << Progetto Tergeste - Rivitalizzazione sociale ed economica dell'area sistema di Cittavecchia >>.
44. La concessione e contestuale erogazione del contributo ha luogo sulla base della presentazione della relativa domanda sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, corredata della deliberazione comunale di adozione del progetto-programma approvato dalla Comunità Europea.
45. Il Comune di Trieste, ai fini della rendicontazione della spesa deve presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione del contributo, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed asseverata dal segretario comunale che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
46. È facoltà dell'Amministrazione regionale di disporre controlli ispettivi e di chiedere al Comune l'invio dei documenti o la presentazione di chiarimenti che vanno trasmessi con le modalità previste per la dichiarazione di cui al comma 45.
47. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.200 milioni per l'anno 1998 e lire 1.100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
48. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 47, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 1.100 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
49.
Dopo l'articolo 13 bis della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, come inserito dall'articolo 3, comma 12, è aggiunto il seguente:
<< Art. 13 ter
 (Fondo per l'attuazione e per l'adeguamento del
cofinanziamento
regionale di programmi e progetti comunitari)
1. Nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un fondo per l'attuazione di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari nonché per l'adeguamento del cofinanziamento regionale di quelli già iscritti nel bilancio regionale.
2. In relazione all'approvazione con propria decisione da parte della Commissione europea e dello Stato di programmi e progetti attuativi di regolamenti comunitari, al fine di provvedere all'iscrizione nel bilancio regionale degli stanziamenti corrispondenti ai relativi piani finanziari anche relativamente alla quota di cofinanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale che - sentita la competente Commissione consiliare - valuta l'aspetto di priorità del documento da ammettere a cofinanziamento regionale rispetto alle disponibilità del fondo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, l'iscrizione delle quote statale e comunitaria ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, nonché l'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1.
3. In relazione a modificazioni del tasso di cambio, a riprogrammazioni, o ad altre cause che determinino la necessità di adeguamento della quota regionale di cofinanziamento alle quote di cofinanziamento statale o comunitario di programmi e progetti comunitari iscritti nel bilancio regionale, il Presidente della Giunta regionale, in sede di adeguamento delle quote statale e comunitaria ai sensi dell'articolo 11, sesto comma, è autorizzato a disporre contestualmente l'adeguamento anche della quota regionale di cofinanziamento, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, ovvero disponendovi l'affluenza delle quote di cofinanziamento regionale eventualmente risultanti in esubero.
4. Le quote del fondo di cui al comma 1, qualora non utilizzate alla chiusura dell'esercizio possono - in deroga al primo e secondo comma dell'articolo 6 - venire trasferite, previa deliberazione della Giunta regionale, oltre i termini ivi previsti. >>.

Note:
1Comma 11 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 11/1998
2Derogata la disciplina del comma 3 da art. 10, comma 6, L. R. 17/1998
3Integrata la disciplina del comma 6 da art. 10, comma 7, L. R. 17/1998
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 4, L. R. 17/1998
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 26/1999
6Integrata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 48, L. R. 24/2009
7Integrata la disciplina del comma 32 da art. 5, comma 1, L. R. 8/2010
Art. 15
 (Altri interventi intersettoriali)
1. Ad avvenuta emanazione delle norme di attuazione relative al trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione nella materia dei beni culturali ed artistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare il Castello di Duino, con ogni sua pertinenza, per adibirlo a sede per lo svolgimento di attività culturali, scientifiche e turistiche, ovvero al fine di insediarvi istituzioni anche di carattere internazionale. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le connesse spese di adattamento e di arredamento funzionali alle predette attività.
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. 
( ABROGATO )
(8)
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. 
( ABROGATO )
18. 
( ABROGATO )
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
(2)
22. 
( ABROGATO )
(3)
23. 
( ABROGATO )
(4)
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 16 da art. 1, comma 34, L. R. 4/1999
2Comma 21 abrogato da art. 1, comma 41, L. R. 4/1999
3Comma 22 abrogato da art. 1, comma 41, L. R. 4/1999
4Comma 23 abrogato da art. 1, comma 41, L. R. 4/1999
5Comma 3 sostituito da art. 4, comma 7, L. R. 2/2000
6Comma 4 sostituito da art. 4, comma 7, L. R. 2/2000
7Comma 5 abrogato da art. 4, comma 7, L. R. 2/2000
8Comma 6 abrogato da art. 4, comma 7, L. R. 2/2000
9Comma 16 sostituito da art. 6, comma 80, L. R. 3/2002
10Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
13Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
14Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
15Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
16Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
17Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
18Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
19Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
20Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
21Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
22Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
23Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
24Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
25Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
26Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
27Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
28Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
 (Interventi nei settori della ricerca scientifica,
dell'istruzione e della cultura)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di progetti di ricerca scientifica nonché di iniziative di diffusione e divulgazione di conoscenze scientifiche di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale, realizzati dalle Università degli studi della regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli - Venezia Giulia anche in regime di convenzione o in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), mediante concessione di contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.
2. Con apposite direttive, approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura, sentita la Commissione di cui al comma 3, vengono fissati: gli indirizzi per la suddivisione per grandi aree scientifico - disciplinari delle risorse finanziarie stanziate; i requisiti della documentazione tecnica da presentare a corredo delle domande di finanziamento; i criteri di istruttoria e selezione dei progetti; i criteri di determinazione delle spese ammissibili a contributo; nonché i criteri di valutazione ex post degli interventi approvati e finanziati.
3. Ai fini dell'istruttoria e della selezione dei progetti da finanziare, l'Amministrazione regionale si avvale dell'operato di una Commissione, nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'istruzione e cultura.
3 bis. La Commissione, presieduta dall'Assessore all'istruzione e cultura o da suo delegato, è composta da:
a) cinque esperti di alta qualificazione scientifica, comprendenti almeno tre nominativi presentati, rispettivamente, dalle Università degli studi di Trieste e di Udine e dalla Scuola superiore di studi avanzati di Trieste;
b) quattro esperti nel campo della ricerca applicata ai processi produttivi, scelti nell'ambito di liste di candidati di uguale numero presentate dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale.
3 ter. La Commissione è nominata per la durata massima di un anno. I suoi componenti possono essere confermati per non più di due anni. È comunque assicurato alla scadenza il rinnovo parziale della composizione per almeno un terzo dei componenti.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, l'accantonamento a fondo globale di lire 4.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 214 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998 in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
6. Per lo sviluppo ed il consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e tecnologica nel territorio del Friuli - Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito denominato MURST), avente ad oggetto il potenziamento del sistema universitario regionale, la connessione con la rete nazionale della ricerca, l'individuazione di interventi infrastrutturali, di ricerca, formazione, trasferimento e diffusione nel campo della ricerca applicata e tecnologica compatibili con le linee europee e nazionali del settore. Obiettivi primari degli interventi individuati nel protocollo sono:
a) il sostegno della competitività delle imprese esistenti attraverso lo sviluppo delle loro capacità tecnologiche;
b) la creazione di nuove imprese ad alto quoziente tecnologico;
c) l'attrazione di Centri di ricerca e di imprese altamente innovative;
d) la fertilizzazione incrociata tra il sistema industriale regionale e i Centri di ricerca presenti;
e) la qualificazione della Regione quale luogo di eccellenza internazionale per la ricerca e l'alta formazione in alcuni specifici settori.
7. A seguito del protocollo d'intesa viene definito un accordo di programma tra Regione, MURST e le altri parti interessate. In tale ambito, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la cessione, a titolo da stabilire nell'accordo di programma, ad istituti ed enti scientifici nazionali, sulla base dei loro impegni e della loro capacità di utilizzare la macchina di luce di sincrotrone per ricerche di carattere innovativo, delle azioni della << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> di Trieste e dei diritti sui conferimenti effettuati a titolo di futuro aumento di capitale acquisiti dalla Friulia Spa con il fondo di dotazione di cui alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, apportando le necessarie modifiche alla convenzione prevista dall'articolo 3 della predetta legge regionale 24/1988 ed emanando le opportune direttive.
8. L' autorizzazione di cui al comma 6 ed il protocollo di cui al comma 7 sono soggetti al parere preventivo della competente Commissione consiliare.
9. È abrogata a decorrere dal 1998 l'autorizzazione al conferimento della somma di lire 1.500 milioni annui prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1. Corrispondentemente è revocata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002, e posta a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. Successivamente alla cessione delle azioni di cui al comma 7, il fondo di dotazione di cui alla legge regionale 24/1988 è posto in liquidazione. Con decreto dell'Assessore alle Finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono emanate disposizioni per la cessazione del fondo e per il riversamento delle somme ad esso relativo all'Amministrazione regionale.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> un contributo annuo costante, di lire7.500 milioni complessivi, per un periodo di cinque anni, a riduzione dei residui oneri in linea capitale dei mutui stipulati per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone, ed assistiti dai contributi pluriennali concessi ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge regionale 1/1993. Il contributo è commisurato sulla base della media annua dell'ammontare del debito residuo in linea capitale, e comunque in misura non superiore a lire 1.500 milioni annui.
12. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio.
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Nell'ambito delle previsioni e delle finalità di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 2 ottobre 1997, n. 345, e ai fini dell'accordo di programma ivi previsto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per promuovere l'istituzione nella provincia di Gorizia di una scuola post - universitaria per attività di ricerca, studio e monitoraggio finalizzate alla previsione e prevenzione del rischio geologico e ambientale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 5103 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
16. 
( ABROGATO )
17. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dal comma 16, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento risulta pertanto determinato, in relazione alle precedenti autorizzazioni di spesa, in lire 4.000 milioni annui per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 per le medesime finalità. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982 il capitolo 5130 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
18. 
( ABROGATO )
(3)
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 5348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio annuale per il 1998. Ai sensi dell'articolo 2 primo comma della legge regionale 10/1982, il capitolo 5348 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
20. 
( ABROGATO )
21. 
( ABROGATO )
22. Nell'ambito delle previsioni di cui al Titolo II della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e nell'esercizio delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo annuo a sostegno del Nuovo teatro comunale << Giovanni da Udine >> per le spese di funzionamento e l'attività teatrale.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5337 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
24. Ad integrazione dell'intervento di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario di lire 900 milioni per l'anno 1998 a sostegno delle spese per l'avvio della programmazione artistica del Nuovo teatro comunale << Giovanni da Udine >>.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
26. Per concorrere alla programmazione artistica del Nuovo teatro comunale << Giovanni da Udine >> l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al << Centro servizi e spettacoli >> di Udine un contributo straordinario di lire 250 milioni per l'anno 1998, quale concorso nelle spese sostenute dal Centro nell'ambito della stagione di prosa 1997/1998 anche per la realizzazione degli spettacoli prodotti da compagnie provenienti da Paesi esteri.
27. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
28. In occasione della ripresa dell'attività lirico - concertistica nella sede rinnovata del Teatro comunale << Giuseppe Verdi >> di Trieste l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente un contributo straordinario di lire 1.100 milioni, a s ostegno delle spese per il riavvio della programmazione artistica.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
30. I contributi di cui ai commi 24, 26 e 28 sono concessi e contestualmente erogati in un'unica soluzione sulla base della presentazione di apposita domanda corredata di una relazione illustrativa della programmazione artistica e di un quadro riassuntivo in cui siano evidenziate le spese sostenute e da sostenere.
31. In relazione alle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 25 e 28, in deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accantonamento a fondo globale di lire 2.000 milioni iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 219 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), non utilizzato al 31 dicembre 1997, non è trasferito all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento dell'istituto IRFAI per la promozione di attività di studio in materia economico - finanziaria con particolare riferimento agli effetti dell'introduzione dell'Euro sui mercati finanziari e sulla gestione dei fondi immobiliari.
33. 
( ABROGATO )
(9)
34. 
( ABROGATO )
35. Ad integrazione dell'intervento previsto dall'articolo 96, commi 18 e 19, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo pluriennale, per una durata non superiore a 10 anni, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che l'Arcidiocesi stipula per finanziare il completamento degli interventi di ristrutturazione e risanamento della sede dell'Archivio e della Biblioteca arcivescovile, ivi compresa l'installazione di nuovi impianti tecnologici.
36. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, sono determinate in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il trenta giugno, corredata del provvedimento con cui l'Arcidiocesi dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 130 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 390 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio una sovvenzione straordinaria per l'acquisizione ed il riattamento di un immobile da destinare al completamento del museo archeologico comunale.
39. Per la concessione della sovvenzione di cui al comma 38, si applicano le modalità indicate all'articolo 39, comma 4, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese straordinarie per l'anno 1998 a sostegno di iniziative commemorative nella Regione del cinquantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana, mediante concessione di un contributo ad associazioni rappresentative a livello nazionale che celebrino la ricorrenza con un programma d'interventi che risponda ai requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata di una relazione illustrativa del programma d'interventi e del relativo preventivo di massima della spesa. Il decreto di concessione del contributo ne prevede i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
44.
Il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Pro loco di Gorizia e di Aviano, al Comune di Tarcento, all'Associazione culturale Folkgiornale-Folkest finanziamenti straordinari per la realizzazione di manifestazioni di interesse regionale e di rilievo internazionale. >>.

45. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 29/96, come sostituito dal comma 44, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 5363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000. Ai sensi dell'articolo 2 primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5363 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
46. Alla concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, a valere sulle assegnazioni statali in materia di patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, si provvede previa presentazione da parte dei beneficiari di una dichiarazione di accettazione del finanziamento fissato dal programma approvato dalla Giunta regionale.
47.  
( ABROGATO )
47 bis.  
( ABROGATO )
47 ter. 
( ABROGATO )
47 quater.  
( ABROGATO )
47 quinques.  
( ABROGATO )
48.  
( ABROGATO )
48 bis. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:
a) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
b) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 48.
48 ter. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
48 quater. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l’attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità.
48 quinquies.  
( ABROGATO )
49. 
( ABROGATO )
(6)
50. 
( ABROGATO )
51. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, come integrato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, a favore dell'Università degli studi di Udine e per l'attuazione del proprio piano edilizio è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
52. 
( ABROGATO )
53. 
( ABROGATO )
54. 
( ABROGATO )
55. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 1.500 milioni, non utilizzata al 31 dicembre 1996 e trasferita all'anno successivo sul capitolo corrispondente al capitolo 4847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998, è ulteriormente trasferita al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Comune di Spilimbergo per la realizzazione del nuovo laboratorio per le esercitazioni di << Terrazzo >> della Scuola Mosaicisti del Friuli.
57. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
58. Per le finalità indicate dall'articolo 39, comma 8, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato a favore dell'Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >>, con sede in Pordenone, un ulteriore finanziamento straordinario di lire 150 milioni nell'esercizio finanziario 1998.
59. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
60. 
( ABROGATO )
61. 
( ABROGATO )
62. 
( ABROGATO )
63. 
( ABROGATO )
64. L'Amministrazione regionale e autorizzata a concedere un contributo annuo a favore di associazioni, costituite ai sensi dell'articolo 14 del codice civile e che non perseguano finalità di lucro, per lo svolgimento di attività di promozione e divulgazione nel campo artistico, culturale, formativo artigianale e sociale, con particolare riguardo alla creazione di rapporti e collegamenti con istituzioni e realtà operanti nel Centro Europa, nei paesi dell'Est e del bacino del Mediterraneo.
65. Le Associazioni beneficiarie possono utilizzare il contributo per le proprie esigenze di gestione per una quota non superiore al trenta per cento.
66. Il contributo è concesso sulla base di apposita domanda da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata del programma annuale di attività e, in prima istanza, dello Statuto dell'Ente.
67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'associazione << Comunità del Melograno >> da destinare all'acquisto del terreno dell'attuale sede in comune di Reana del Roiale.
69. La sovvenzione straordinaria è destinata anche per la sistemazione dei prefabbricati, che costituiscono la struttura per il funzionamento dell'associazione e l'accoglimento dei disabili.
70. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 68, il legale rappresentante dell'associazione deve presentare domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità previste dai commi 68 e 69 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 4845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Parole aggiunte al comma 26 da art. 125, comma 3, L. R. 13/1998
2Parole sostituite al comma 11 da art. 16, comma 1, L. R. 14/1998
3Comma 18 abrogato da art. 6, comma 21, L. R. 4/1999
4Parole sostituite al comma 62 da art. 6, comma 66, L. R. 4/1999
5Comma 47 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 22/1999
6Comma 49 abrogato da art. 2, comma 3, L. R. 22/1999
7Parole sostituite al comma 56 da art. 16, comma 42, L. R. 25/1999
8Parole soppresse al comma 48 da art. 41, comma 1, L. R. 1/2000
9Comma 33 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
10Comma 34 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
11Comma 47 bis aggiunto da art. 6, comma 82, L. R. 4/2001
12Parole soppresse al comma 1 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002
13Comma 3 sostituito da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
14Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
15Comma 3 ter aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 13/2002 , secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della medesima L.R. 13/2002.
16Comma 47 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 13/2002
17Comma 52 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
18Comma 53 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
19Comma 54 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
20Comma 60 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
21Comma 61 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
22Comma 62 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
23Comma 63 abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
24Parole soppresse al comma 47 da art. 3, comma 1, L. R. 20/2004
25Parole sostituite al comma 47 da art. 3, comma 1, L. R. 20/2004 . Fino a tutto l'anno scolastico 2003-2004, il reddito imponibile complessivo non può superare l'importo di 26.000 euro.
26Parole aggiunte al comma 48 da art. 3, comma 2, L. R. 20/2004 , a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005.
27Comma 20 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
28Comma 21 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
29Integrata la disciplina del comma 14 da art. 5, comma 36, L. R. 1/2007
30Comma 47 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 1/2007
31Comma 48 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 1/2007
32Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 8/2007
33Vedi la disciplina transitoria del comma 48, stabilita da art. 1, comma 1, L. R. 8/2007
34Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 4, comma 52, L. R. 30/2007
35Vedi la disciplina transitoria del comma 47 bis, stabilita da art. 4, comma 52, L. R. 30/2007
36Comma 47 ter aggiunto da art. 4, comma 48, L. R. 30/2007
37Comma 48 sostituito da art. 4, comma 50, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'1 settembre 2008, come stabilito dal comma 51 del medesimo articolo 4.
38Comma 48 bis aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'1 settembre 2008, come stabilito dal comma 51 del medesimo articolo 4.
39Le variazioni apportate dai commi 49 e 50 dell'art. 4, L.R. 30/2007 decorrono dall'1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010-2011, secondo quanto stabilito dall'art. 4, c. 51, della medesima L.R. 30/2007, come modificato dall'art. 8, c. 9, L.R. 12/2009.
40La decorrenza delle variazioni apportate dai commi 49 e 50 dell'art. 4, L.R. 30/2007 è posposta all' 1 settembre 2011, a seguito della modifica del comma 51 ad opera dell'art. 7, comma 1, L.R. 12/2010.
41Comma 47 ter abrogato da art. 7, comma 5, L. R. 9/2008
42Integrata la disciplina del comma 47 da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
43Integrata la disciplina del comma 47 ter da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
44Integrata la disciplina del comma 48 da art. 7, comma 9, L. R. 9/2008
45Vedi la disciplina transitoria del comma 48, stabilita da art. 8, comma 39, L. R. 17/2008
46La decorrenza delle variazioni apportate dall'art. 4, commi 49 e 50, L.R. 30/2007 è posposta all'1 settembre 2012, a seguito della modifica del comma 51 ad opera dell'art. 7, comma 1, L.R. 11/2011.
47Parole sostituite al comma 48 bis da art. 7, comma 9, L. R. 11/2011
48A seguito della modifica apportata dall'art. 9, comma 7, L.R. 18/2011, il differimento all' 1 settembre 2012 delle variazioni introdotte al presente articolo dall'art. 4, comma 50, L.R. 30/2007, è limitato alla sostituzione del comma 48.
49Comma 47 sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
50Comma 47 bis sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 18/2011
51Comma 47 quater aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
52Comma 47 quinquies aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2011
53Parole sostituite al comma 48 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 18/2011
54Parole aggiunte al comma 47 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012 . L'estensione dell'intervento all'acquisto di libri di testo non forniti in comodato ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, come stabilito dal comma 2 del medesimo art. 7 L.R. 14/2012.
55Comma 47 quater abrogato da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 14/2012
56Comma 47 sostituito da art. 314, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
57Comma 47 bis sostituito da art. 314, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
58Comma 48 sostituito da art. 314, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
59Comma 48 bis sostituito da art. 314, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
60Comma 48 ter aggiunto da art. 314, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
61Comma 48 quater aggiunto da art. 314, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
62Vedi la disciplina transitoria del comma 47, stabilita da art. 7, comma 4, L. R. 27/2012
63Vedi la disciplina transitoria del comma 47 bis, stabilita da art. 7, comma 4, L. R. 27/2012
64Comma 48 quinquies aggiunto da art. 7, comma 49, L. R. 27/2014
65Parole sostituite al comma 48 quater da art. 2, comma 7, L. R. 7/2015
66Parole sostituite al comma 48 quinquies da art. 2, comma 8, L. R. 7/2015
67Comma 48 quinquies sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 33/2015
68Integrata la disciplina del comma 48 da art. 10, comma 1, L. R. 3/2016
69Parole aggiunte al comma 48 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 luglio 2016, come previsto all'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
70Parole aggiunte al comma 48 quinquies da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 luglio 2016, come previsto all'art. 45, c. 4, L.R. 3/2016.
71Parole sostituite al comma 48 quinquies da art. 8, comma 7, L. R. 24/2016
72Parole aggiunte al comma 48 quinquies da art. 7, comma 10, L. R. 44/2017
73Comma 47 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
74Comma 47 bis abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
75Comma 47 quinquies abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
76Comma 48 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
77Comma 48 quinquies abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
78Comma 50 abrogato da art. 56, comma 1, lettera n), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
79Comma 16 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 17
 (Interventi nei settori delle attività cinematografiche,
teatrali e sportive)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5334 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
3. 
( ABROGATO )
(2)
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per il 1998.
5. 
( ABROGATO )
(3)
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5333 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
7. 
( ABROGATO )
(4)
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5335 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
9. 
( ABROGATO )
(5)
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5336 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
11. 
( ABROGATO )
(6)
12. Le autorizzazioni di spesa già disposte a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono rideterminate per le finalità del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 10/1997 come modificato dal comma 11.
13. 
( ABROGATO )
(7)
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5345 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
15. 
( ABROGATO )
(8)
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5346 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
17. 
( ABROGATO )
(9)
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 5347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5347 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
19. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza della regione Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale ed internazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore di società sportive regionali per l'attività di partecipazione a competizioni promosse o organizzate da Federazioni nazionali o internazionali ufficialmente riconosciute.
20. L'intervento di cui al comma 19 è destinato per lire 300 milioni a favore della Società di calcio Udinese Spa e per lire 100 milioni a favore di ciascuna delle società di basket di Gorizia e Trieste militanti nel campionato nazionale di serie A della stagione agonistica 1998-1999.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali in favore della Zdruzenje slovenskih sportnih drustev v Italiji - Unione delle Associazioni Sportive Slovene in Italia - per il conseguimento delle finalità istituzionali e per le spese di funzionamento di predetta Unione, riconoscendone la primaria funzione di promozione delle attività sportive della minoranza slovena del Friuli-Venezia Giulia.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 6046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 6046 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
2Comma 3 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
3Comma 5 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
4Comma 7 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
5Comma 9 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
6Comma 11 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
7Comma 13 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
8Comma 15 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
9Comma 17 abrogato da art. 6, comma 20, L. R. 4/1999
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1Comma 9 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 4/1999
2Comma 8 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
3Comma 9 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
4Comma 9 bis abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
5Comma 12 sostituito da art. 7, comma 57, L. R. 2/2006
6Parole sostituite al comma 12 da art. 5, comma 17, L. R. 12/2006
7Comma 12 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 12/2009
8Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
12Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
13Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
14Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
15Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
16Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
17Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
18Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
19Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
20Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
21Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
22Integrata la disciplina del comma 12 da art. 6, comma 41, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 127, L. R. 18/2011
23Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 58, lettera a), L. R. 11/2011
24Parole soppresse al comma 12 da art. 6, comma 58, lettera b), L. R. 11/2011
25Parole aggiunte al comma 12 da art. 11, comma 125, lettera a), L. R. 18/2011
26Comma 12 bis aggiunto da art. 11, comma 125, lettera b), L. R. 18/2011
27Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 78, lettera a), L. R. 14/2012
28Parole aggiunte al comma 12 da art. 6, comma 78, lettera b), L. R. 14/2012
29Parole aggiunte al comma 12 bis da art. 6, comma 78, lettera c), L. R. 14/2012
30Comma 12 sostituito da art. 6, comma 234, L. R. 27/2012
31Integrata la disciplina del comma 12 da art. 6, comma 307, L. R. 27/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 5, comma 6, L. R. 5/2013
32Vedi la disciplina transitoria del comma 12, stabilita da art. 5, comma 65, L. R. 5/2013
33Comma 12 abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013
34Comma 12 bis abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013
35Articolo abrogato da art. 6, comma 116, lettera b), L. R. 23/2013
Art. 20
 (Norme contabili)
1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia regionale per la contrattazione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale sostiene le spese necessarie per la corresponsione ai membri della delegazione di esperti preposta alla stipula dei contratti collettivi del personale regionale, di cui all'articolo 62, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, di un compenso forfetario per le prestazioni rese comprensivo delle eventuali spese sostenute, la cui misura è determinata con delibera della Giunta regionale.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 579 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
3. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, cessano di avere effetto le disposizioni finanziarie di cui al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29, ed al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31/1997.
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. Al fine di contenere gli oneri dei mutui contratti dalla << Promotur >> Spa ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, dell'articolo 40 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47 e dell'articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il cui limite d'impegno è stato modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l'Amministrazione regionale può autorizzare la << Promotur >> medesima ad estinguere anticipatamente i suddetti mutui mediante contrazione di nuovi mutui di importo corrispondente al capitale residuo dei mutui anticipatamente estinti e di durata pari al residuo periodo di ammortamento originariamente previsto per gli stessi.
6. I contributi già concessi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 4/1991, dell'articolo 40 della legge regionale 47/1991 e dell'articolo 92 della legge regionale 4/1992, il cui limite d'impegno è stato modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 30/1992, sono confermati a fronte dei nuovi mutui contratti ai sensi del comma 4, con le riduzioni derivanti dall'applicazione delle migliori condizioni degli stessi.
7. L'autorizzazione di cui al comma 5 è disposta in base ad apposita domanda della << Promotur >> Spa corredata, per ciascun mutuo, delle lettere di adesione della banca e di un prospetto analitico di raffronto tra i costi originari, ivi compresi quelli relativi agli oneri di estinzione anticipata, e quelli derivanti dai nuovi mutui.
8. I nuovi mutui contratti ai sensi dei commi 5 e 6 possono essere garantiti dall'Amministrazione regionale per capitale, interessi ed oneri accessori, con le modalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3, con l'eventuale onere a carico del capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
9. 
( ABROGATO )
(4)
10. Le residue disponibilità di lire 300 milioni, a valere sulla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, possono essere erogate, anche in prima utilizzazione, ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8.
11. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, concernenti le modalità di somministrazione e di rendicontazione dei finanziamenti regionali per opere pubbliche e di interesse pubblico, sono estese ai finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e si applicano anche nel caso in cui sia stata già erogata una parte dei finanziamenti concessi.
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. Nel testo dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al comma 2, le parole << non inferiore a quello sottoscritto >> sono sostituite dalle parole << non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto >>.
16. La modifica di cui al comma 15 si applica anche a quanto previsto dall'articolo 164 della legge regionale 5/1994.
17. 
( ABROGATO )
(1)
18. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 34, comma 4 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della legge regionale 41/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, in una o più soluzioni, sul contributo di esercizio per l'anno 1998, sino alla misura massima dell'ottanta per cento delle somme già erogate per l'anno 1997 a carico del capitolo 3955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Nell'ambito delle attività di protezione civile previste dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 devono essere individuati programmi che abbiano prioritarie caratteristiche di difesa ambientale, da definire d'intesa con la Direzione dell'ambiente, per complessivi 3.000 milioni di lire.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi al versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive a proprio carico ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, commi 143 e 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo di spesa obbligatoria 8815 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riversare allo Stato le quote dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute ai sensi degli articoli 26 e 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 3, commi 147 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 790 miliardi, suddivisi in ragione di lire 310 miliardi per l'anno 1998, di lire 241 miliardi per l'anno 1999 e di lire 239 miliardi per l'anno 2000, a carico del capitolo 8818 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.
22. All'articolo 21 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, al comma 2 le parole << limite 18 >> devono intendersi << limite 20 >>.
23. In deroga al disposto di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 10/1982, lo stanziamento di lire 2.000 milioni iscritto sul capitolo 3345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e gli accantonamenti a fondo globale di lire 1.000 milioni iscritto sul capitolo 8920 (partita n. 720 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) nonché di lire 2.400 milioni iscritto sul capitolo 8920 (partita n. 664 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti) del medesimo stato di previsione, non utilizzati al 31 dicembre 1997, non sono trasferiti all'esercizio 1998. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1997.
24. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, i capitoli 1, 101, 102, 150, 152, 156, 180, 300, 551, 552, 553, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1114, 1115, 1117, 1127, 1128, 1129, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 e 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
25. I capitoli 821, 2020, 4860, 4923, 5052, 5900, 5919, 5927 e 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 sono eliminati dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.
26. Il capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, relativo agli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 16, è trasferito dalla rubrica n. 27 alla rubrica n. 22 e assume il numero 4549.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
2Comma 13 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3Comma 14 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
4Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera mm), L. R. 10/2012
5Comma 4 abrogato da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 44, L.R. 49/1996.
Art. 21
 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale)
1. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, i canoni da applicare nei rapporti di concessione e di locazione relativa ad immobili di proprietà regionale sono disciplinati dai commi da 2 a 5.
2. Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale viene determinato nella misura del 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente. Il canone è fissato nella misura ridotta del 35 per cento del canone di mercato come sopra determinato, nel caso in cui il personale del Corpo forestale assegnatario dell'alloggio vi trasferisca propria residenza.
3. Il canone di concessione relativo agli alloggi costruiti e acquistati ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2 (Provvidenze a favore del personale regionale), e a quelli comunque adibiti ad abitazione di dipendenti regionali, anche in pensione, o in godimento alle vedove o ai familiari conviventi, fatta eccezione per gli alloggi annessi alle stazioni forestali di cui al comma 2, viene così determinato:
a) per i redditi lordi annui imponibili fino a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica un canone pari al 50 per cento del canone di mercato, stimato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente;
b) per i redditi lordi annui superiori a 30.000 euro, riferiti all'intero nucleo familiare e desumibili dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, si applica il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.
4. A tutti i rapporti di concessione e locazione diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 viene applicato il canone di mercato, come determinato dal competente organo tecnico regionale e rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi nell'anno precedente.
5. In deroga alle altre disposizioni di legge vigenti, la disciplina del canone prevista nelle concessioni e nelle locazioni attualmente in vigore si applica fino alla loro scadenza contrattuale, alla cui data trovano applicazione le norme previste dal presente articolo. In caso di concessioni o locazioni già scadute, ferma rimanendo l'applicabilità del canone secondo quanto contrattualmente previsto fino all'avvenuta scadenza, le norme previste dal presente articolo si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.
6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 settembre l996, n. 38 viene inserito il seguente:
<< 2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. >>.

7. I beni immobili in uso o in proprietà degli enti regionali in caso di inutilizzo per i fini istituzionali o di soppressione degli enti regionali medesimi, sono retrocessi al patrimonio dell'Amministrazione regionale.
8.
L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. S'intendono autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, anche l'acquisto, la costruzione e la sistemazione di fabbricati ad uso di stazioni forestali - sede, uffici e foresteria - con annesse abitazioni per assicurare le necessità di servizio e di alloggio del personale del Corpo forestale regionale.
2. La concessione degli alloggi di cui al comma 1 è disciplinata con apposito regolamento, predisposto dalla Direzione regionale delle foreste di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che stabilisce i relativi requisiti ed ogni altra modalità applicativa. >>.

9. I concessionari di cui all'articolo 1 della legge regionale 69/1975, come sostituito dal comma 8, sono tenuti al pagamento di un canone nella misura stabilita per gli alloggi con funzioni di servizio di cui al comma 2.
10. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 69/1975.
11. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, e successive modifiche, le parole << comprensive di un interesse pari a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al reddito percepito dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge >>, sono sostituite dalle parole << comprensive di un interesse su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni >>.
12. 
( ABROGATO )
(6)
13. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21, dopo le parole << il richiedente >>, sono aggiunte le parole: << qualora si tratti di privati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, >>.
14.
All'articolo 3 della legge regionale 21/1987, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Nel caso di pagamento rateale il richiedente, qualora si tratti di società cooperativa, deve anticipare non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali, non superiori a trenta, comprensive di un interesse calcolato su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche e integrazioni. >>.

Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 65, comma 9, L. R. 9/1999
2Parole sostituite al comma 5 da art. 5, comma 1, L. R. 19/1999
3Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 6, L. R. 13/2000
5Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 147, L. R. 4/2001
6Comma 12 abrogato da art. 6, comma 22, L. R. 3/2002
7Comma 2 sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 1/2007
8Comma 3 sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 1/2007
Art. 22
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nel
settore del territorio)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 650
Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del corpo forestale regionale art. 18, comma 4, LR 9.9.1997 n. 31
1998600.000.000
1999--
2000--
TOTALE600.000.000


2. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la
relativa autorizzazione di spesa
capitolo 849
Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'art. 10 della LR n. 10/88
art. 1, comma 14, LR 8.4.1997 n. 10
1998- 10.000.000.000
1999- 10.000.000.000
2000--
TOTALE- 20.000.000.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 849
Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'art. 10 della LR n. 10/88
art. 1, comma 14, LR 8.4.1997 n. 10
1998--
1999--
200010.000.000.000
TOTALE10.000.000.000


4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 967
Finanziamento per la stipula di una convenzione con la società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (Telecom Italia) per il mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate dei territori montani
art. 14, comma 1, LR 25.6.1993 n. 50
1998--
1999--
2000200.000.000
TOTALE200.000.000


5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 986
Finanziamento alle comunità montane per la redazione dei piani pluriennali di sviluppo
art. 6, comma 7, LR 6.2.1996 n. 9
1998200.000.000
1999--
2000--
TOTALE200.000.000


6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 988
Finanziamento per l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane
art. 15 LR 4.5.1973 n. 29 come sostituito dall'art. 9, comma 1, LR 22.5.1978 n. 44, art. 26 LR 4.5.1973 n. 29, come modificato dall'art. 3 LR 10.12.1986 n. 54
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1028
Finanziamento alle comunità montane per la concessione di contributi previsti dagli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituiti dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - fondi regionali
art. 12 LR 25.6.1993 n. 50
1998500.000.000
1999500.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.500.000.000


8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2020
Sovvenzioni a favore dei comuni per la formazione dei piani urbanistici generali ed attuativi
artt. 1, 4 LR 20.11.1989 n. 28, art. 6, comma 4, LR 18.7.1991 n. 28
19983.000.000.000
19993.000.000.000
2000--
TOTALE6.000.000.000


9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2022
Spese e compensi per studi, ricerche, rilievi e strumentazione tecnica per la formazione, conservazione, aggiornamento e diffusione della carta tecnica aerofotogrammetrica e della cartografia a piccola scala, nonché delle relative cartografie tematiche del territorio regionale
art. 104, comma 1, lettere a), c), LR 1.3.1988 n. 7 come sostituito dall'art. 2 LR 27.12.1991 n. 63, art. 4, comma 1, lettera d), LR 27.12.1991 n. 63
1998600.000.000
1999600.000.000
20001.600.000.000
TOTALE2.800.000.000


10. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2024
Spese per l'istituzione e il funzionamento dei poli cartografici regionali a servizio degli enti locali artt. 2, 4, comma 1, lettera i), LR 27.12.1991 n. 63, art. 13, comma
3, LR 6.2.1996 n. 9
1998- 1.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 1.000.000.000


11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2024
Spese per l'istituzione e il funzionamento dei poli cartografici regionali a servizio degli enti locali
artt. 2, 4, comma 1, lettera i), LR 27.12.1991 n. 63, art. 13, comma 3, LR 6.2.1996 n. 9
1998--
19991.000.000.000
2000--
TOTALE1.000.000.000


12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2030
Contributi a comuni, comunità montane, province e loro consorzi per la realizzazione di progetti di cartografia di interesse regionale
art. 7 LR 27.12.1991 n. 63
1998--
1999--
2000100.000.000
TOTALE100.000.000


13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2220
Spese per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale
art. 14 bis LR 9.5.1988 n. 27 come inserito da art. 9 LR 4.5.1992 n. 15
1998--
1999--
20001.500.000.000
TOTALE1.500.000.000


14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2259
Spese per la minor produzione di rifiuti, per attività di recupero di materie prime e di energia, per la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonché per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta
art. 3, comma 27, l. 28.12.1995 n. 549, art. 11 LR 24.1.1997 n. 5
19987.846.298.771
19995.000.000.000
20005.000.000.000
TOTALE17.846.298.771


15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2272
Spese per il contenimento degli effetti dei fenomeni di eutrofizzazione del mare Adriatico
art. 1 LR 28.8.1989 n. 22 come integrato dall'art. 1 LR 26.4.1990 n. 18
1998500.000.000
1999--
2000100.000.000
TOTALE600.000.000


16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2336
Contributi straordinari a comuni e loro consorzi per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento di impianti di depurazione e reti fognarie interessanti le aree costiere
art. 1 LR 4.9.1990 n. 40
1998--
1999--
20002.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


17. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2360
Spese per l'esecuzione di studi concernenti l'individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico-sanitarie, nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l'ampliamento e la sistemazione delle opere medesime
art. 2 LR 29.12.1976 n. 68 come sostituito dall'art. 19, comma 1, LR 19.6.1985 n. 25
1998500.000.000
1999500.000.000
2000--
TOTALE1.000.000.000


18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2421
Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti per lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti, ivi comprese le spese per l'acquisto di automezzi e attrezzature per la raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti
art. 31, comma 1, LR 7.9.1987 n. 30, art. 31, comma 2, LR 7.9.1987 n. 30 come da ultimo sostituito dall'art. 23, comma 1, LR 14.6.1996 n. 22, art. 1, comma 3, lettera b), LR 2.5.1988 n. 25
1998--
1999--
200011.000.000.000
TOTALE11.000.000.000


19. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2421
Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento di impianti per lo smaltimento o il trattamento dei rifiuti, ivi comprese le spese per l'acquisto di automezzi e attrezzature per la raccolta anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti
art. 31, comma 1, LR 7.9.1987 n. 30, art. 31, comma 2, LR 7.9.1987 n. 30 come da ultimo sostituito dall'art. 23, comma 1, LR 14.6.1996 n. 22, art. 1, comma 3, lettera b), LR 2.5.1988 n. 25
1998- 500.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 500.000.000


20. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2432
Contributi in conto capitale a favore di comuni, province, loro consorzi, imprese concessionarie e società partecipate per la realizzazione di impianti di riciclaggio dei materiali inerti, ivi compresi l'acquisto di aree ed impianti e gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso
art. 39, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5
1998- 500.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 500.000.000


21. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2432
Contributi in conto capitale a favore di comuni, province, loro consorzi, imprese concessionarie e società partecipate per la realizzazione di impianti di riciclaggio dei materiali inerti, ivi compresi l'acquisto di aree ed impianti e gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso
art. 39, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5
1998--
1999500.000.000
2000--
TOTALE500.000.000


22. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2451
Contributi una tantum a favore di comuni, singoli o associati, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive
artt. 3, 4 LR 4.9.1991 n. 42
1998- 2.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 2.000.000.000


23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2451
Contributi una tantum a favore di comuni, singoli o associati, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive
artt. 3, 4 LR 4.9.1991 n. 42
1998--
19991.000.000.000
20003.000.000.000
TOTALE4.000.000.000


24. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2496
Spese per la manutenzione delle opere di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelle idraulico-forestali RD 30.12.1923 n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni, RD 13.2.1933 n. 215, LR 27.11.1972 n. 55
1998- 2.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 2.000.000.000


25. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2496
Spese per la manutenzione delle opere di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelle idraulico-forestali RD 30.12.1923 n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni, RD 13.2.1933 n. 215, LR 27.11.1972 n. 55
1998--
19992.000.000.000
20004.000.000.000
TOTALE6.000.000.000


26. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2501
Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale
art. 40 LR 8.4.1982 n. 22, artt. 6, 7, comma 1, LR 17.8.1985 n. 38, art. 2 LR 30.12.1985 n. 54
1998- 4.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 4.000.000.000


27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata capitolo 2501 spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale
art. 40 LR 8.4.1982 n. 22, artt. 6, 7, comma 1, LR 17.8.1985 n. 38, art. 2 LR 30.12.1985 n. 54
1998--
19993.000.000.000
20008.000.000.000
TOTALE11.000.000.000


28. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2660
contributi annui costanti a comuni, loro consorzi, comunità montane e privati concessionari dei medesimi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energeticheart. 3, comma 1, lettera a), LR 2.9.1981 n. 63 come sostituito dall'art. 1 LR 27.12.1986 n. 60 ed integrato
dall'art. 1 LR 6.12.1991 n. 56, art. 1, comma 3, lettera d), LR 2.5.1988 n. 25
1998- 350.000.000
1999- 350.000.000
2000- 350.000.000
TOTALE- 1.050.000.000

limite 14: 1998 - 2005-350.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

29. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2664
Spese e contributi per la costruzione, il completamento,l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane
art. 3, comma 1, lettera b), LR 2.9.1981 n. 63 come sostituito dall'art. 1 LR 27.12.1986 n. 60 e modificato dall'art. 1 LR 6.12.1991 n. 56
1998- 3.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 3.000.000.000


30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2755
Spese per la costruzione e la riproduzione della cartografia del catasto delle valanghe e della carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga
art. 14 LR 20.5.1988 n. 34
1998--
199930.000.000
200050.000.000
TOTALE80.000.000


31. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2781
Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali RD 13.2.1933 n. 215, LR 27.11.1972 n. 55 come interpretata dall'art. 1 LR 4.9.1991 n. 43, LR 12.2.1998, n. 3
1998- 8.000.000.000
1999- 4.000.000.000
2000--
TOTALE- 12.000.000.000


32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2781
Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali RD 13.2.1933 n. 215, LR 27.11.1972 n. 55 come interpretata dall'art. 1 LR 4.9.1991 n. 43, LR 12.2.1998, n. 3
1998--
1999--
20008.000.000.000
TOTALE8.000.000.000


33. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 2786
Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale ivi comprese le opere a difesa delle valanghe
art. 9, commi 1, 2, LR 8.4.1982 n. 22, art. 29 LR 8.4.1982 n. 22 come modificato da art. 52 LR 24.7.1982 n. 45, LR 12.2.1998, n. 3
1998- 8.524.838.968
1999- 9.374.838.968
2000--
TOTALE- 17.899.677.936


34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2786
Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale ivi comprese le opere a difesa delle valanghe
art. 9, commi 1, 2, LR 8.4.1982 n. 22, art. 29 LR 8.4.1982 n. 22 come modificato da art. 52 LR 24.7.1982 n. 45, LR 12.2.1998, n. 3
1998--
1999--
20005.625.161.032
TOTALE5.625.161.032


35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2803
Spese per l'attuazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico forestale - fondi regionali artt. 5, 11 LR 8.4.1982 n. 22
1998--
1999--
200050.000.000
TOTALE50.000.000


36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2820
Contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane a titolo di concorso nelle spese di primo impianto
art. 8, comma 1, LR 5.1.1996 n. 3
1998250.000.000
1999--
2000--
TOTALE250.000.000


37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2832
Spese per la manutenzione e la ricostituzione del patrimonio arboreo in zone di particolare pregio naturalistico ed ambientale
art. 39, comma 3, LR 29.1.1985 n. 8
1998--
1999--
2000200.000.000
TOTALE200.000.000


38. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2836
Spese per i vivai forestali
art. 1 LR 20.12.1976 n. 65
1998--
1999--
2000200.000.000
TOTALE200.000.000


39. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2837
Spese per la fitopatologia forestale
art. 2 LR 20.12.1976 n. 65 come integrato da art. 14 LR 8.4.1982 n. 22 e da art. 11, comma 1, LR 19.8.1996 n. 31
1998--
1999--
2000200.000.000
TOTALE200.000.000


40. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2839
Spese per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco e compresi nel piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi
art. 5 LR 18.2.1977 n. 8 come modificato dall'articolo 3 LR 22.1.1991 n. 3 e dall'articolo 1 LR 18.5.1993 n. 22
1998--
1999--
2000400.000.000
TOTALE400.000.000


41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2870
Contributi per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento
art. 3 LR 20.12.1976 n. 65
1998--
1999--
2000300.000.000
TOTALE300.000.000


42. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2905
Oneri derivanti dal ripiano dei disavanzi di amministrazione dei consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana delle Prealpi Giulie, della Carnia, del Canal del Ferro-Val Canale e della sezione di bonifica montana del consorzio di bonifica Cellina-Meduna risultanti dai bilanci di liquidazione dei medesimi ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalla definizione di contenziosi gravanti sulla gestione commissariale
art. 6, comma 1, LR 25.5.1993 n. 26 come da ultimo modificato da art. 7 LR 19.8.1996 n. 31, art. 72, comma 1, LR 6.2.1996 n. 9
1998460.000.000
1999460.000.000
2000460.000.000
TOTALE1.380.000.000


43. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 2907
Finanziamento alle province di Udine e Pordenone per gli oneri relativi al personale dei disciolti consorzi di bonifica montana, ivi temporaneamente trasferito
art. 7, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5 come modificato dall'art. 12, comma 2, LR 14.2.1995 n. 8
19983.100.000.000
1999--
2000--
TOTALE3.100.000.000


44. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3040
Spese per l'attuazione del piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi
art. 4, commi 2, 1, LR 18.2.1977 n. 8 come modificato dall'art. 13 ultimo comma LR 8.4.1982 n. 22 e dall'art. 2 LR 22.1.1991 n. 3
1998--
1999700.000.000
20001.200.000.000
TOTALE1.900.000.000


45. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3110
Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale
art. 84, comma 18, LR 30.9.1996 n. 42 come modificato dall'art. 18, comma 7, LR 8.4.1997 n. 10
1998--
1999--
2000500.000.000
TOTALE500.000.000


46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3111
Spese per l'acquisto di aree di interesse forestale
art. 79, comma 2, LR 30.9.1996 n. 42
1998--
19992.000.000.000
20002.000.000.000
TOTALE4.000.000.00


47. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3123
Contributi ai comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali
art. 6, comma 6, LR 30.9.1996 n. 42
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000


48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3138
Spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali
art. 4, comma 4, LR 8.6.1993 n. 35
1998--
1999--
200070.000.000
TOTALE70.000.000


49. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3139
Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi
art. 84, comma 1, LR 30.9.1996 n. 42
1998500.000.000
1999500.000.000
20002.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


50. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 4152
Conferimento straordinario al << Fondo regionale per la protezione civile >> per l'attuazione o il finanziamento di progetti in materia di difesa del suolo e di protezione ambientale
art. 21, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5
1998- 5.000.000.000
1999- 5.000.000.000
2000--
TOTALE- 10.000.000.000


51. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4160
Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e privati destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica
titolo secondo LR 28.8.1982 n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, art. 13 LR 4.5.1992 n. 15
1998150.000.000
1999--
2000--
TOTALE150.000.000


52. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 2660
Contributi annui costanti a Comuni, loro Consorzi, Comunità montane e privati concessionari dei medesimi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche
art. 3, comma 1, lettera a), LR 2.9.1981 n. 63 come sostituito dall'art. 1 LR 27.12.1986 n. 60 ed integrato dall'art. 1 LR 6.12.1991 n. 56, art. 1, comma 3, lettera d),LR 2.5.1988 n. 25
1998350.000.000
1999350.000.000
2000350.000.000
TOTALE1.050.000.000

limite 15: 1998 - 2007350.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 23
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei
settori
dell'edilizia e della viabilità)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1390
Acquisto di obbligazioni di istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti in regione per il finanziamento di interventi di edilizia agevolata
art. 47 LR 17.6.1993 n. 45
19985.000.000.000
1999--
200030.000.000.000
TOTALE35.000.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3282
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata
art. 85 LR 1.9.1982 n. 75, come integrato da art. 14, comma 1, LR 19.8.96 n. 31, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45 ed integrato da art. 14, comma 1, LR 19.8.1996 n. 31, art. 21, comma 1, LR 8.8.1996 n. 29
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

limite 21 : 2000 - 20191.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi

3. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 8.755.280
1999- 8.773.280
2000- 26.283.840

limite 2 : 1998-8.755.280
1999-8.773.280
2000-8.755.280
2001-3.465.000
2002-3.465.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

4. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 325.984.095
1999- 823.826.322
2000- 3.960.000
TOTALE- 1.153.770.417

limite 3:1998-325.984.095
1999-823.826.322
2000-3.960.000


5. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 21.614.000
1999- 21.614.000
2000--
TOTALE- 43.228.000

limite 4 : 1998 - 1999-21.614.000


6. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 21.330.000
1999- 21.330.000
2000- 21.330.000
TOTALE- 63.990.000

limite 5: 1998 - 2000-21.330.000


7. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 18.180.000
1999- 18.180.000
2000- 18.180.000
TOTALE- 54.540.000

limite 6: 1998 - 2001-18.180.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

8. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 61.200.000
1999- 61.200.000
2000- 61.200.000
TOTALE- 183.600.000

limite 7:1998-61.200.000
1999-61.200.000
2000-61.200.000
2001-61.200.000
2002-55.800.000
2003-5.400.000
2004-5.400.000
2005-5.400.000
2006-5.400.000
2007-5.400.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 66.358.930
1999- 53.866.930
2000- 53.866.930
TOTALE- 174.092.790

limite 8:1998-66.358.930
1999-53.866.930
2000-53.866.930
2001-53.866.930
2002-53.866.930
2003-52.066.930

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

10. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 137.615.656
1999- 145.558.496
2000- 132.798.780
TOTALE- 415.972.932

limite 9:1998-137.615.656
1999-145.558.496
2000-132.798.780
2001-132.798.780
2002-132.798.780
2003-132.798.780
2004-126.048.780
2005-14.070.000
2006-14.070.000
2007-14.070.000
2008-14.070.000
2009-14.070.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi

11. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 108.283.090
1999- 118.596.500
2000- 118.596.500
TOTALE- 345.476.090

limite 10: 1998-108.283.090
1999-118.596.500
2000-118.596.500
2001-95.441.500
2002-95.441.500
2003-95.441.500
2004-95.441.500
2005-91.421.500
2006-9.045.000
2007-9.045.000
2008-9.045.000
2009-9.045.000
2010-9.045.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

12. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 216.538.364
1999- 218.548.364
2000- 218.548.364
TOTALE- 653.635.092

limite 12: 1998-216.538.364
1999-218.548.364
2000-218.548.364
2001-218.548.364
2002-174.697.196
2003-174.697.196
2004-174.697.196
2005-174.722.196
2006-177.715.316
2007-11.370.960
2008-11.370.960
2009-11.370.960
2010-11.370.960
2011-11.370.960

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

13. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 1.914.737.832
1999- 1.916.237.832
2000- 1.934.126.832
TOTALE- 5.765.102.496

limite 13: 1998-1.914.737.832
1999-1.916.237.832
2000-1.934.126.832
2001-1.942.501.832
2002-1.958.030.218
2003-2.938.222.736
2004-2.938.222.736
2005-2.938.222.736
2006-2.938.222.736
2007-3.077.143.678
2008-7.746.399.626
2009-7.749.079.626
2010-7.749.079.626
2011-7.749.079.626
2012-7.751.592.126

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

14. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 1.076.502.868
1999- 1.103.997.718
2000- 1.114.688.968
TOTALE- 3.295.189.554

limite 14: 1998-1.076.502.868
1999-1.103.997.718
2000-1.114.688.968
2001-1.175.808.802
2002-1.187.287.507
2003-1.207.720.492
2004-3.413.157.982
2005-3.428.207.312
2006-3.433.639.302
2007-3.445.474.347
2008-3.640.791.036
2009-9.707.588.520
2010-9.707.588.520
2011-9.707.588.520
2012-9.707.588.520
2013-9.717.435.170

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

15. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 292.318.942
1999- 316.271.442
2000- 322.284.165
TOTALE- 930.874.549

limite 15: 1998-292.318.942
1999-316.271.442
2000-322.284.165
2001-331.201.830
2002-341.502.405
2003-366.876.088
2004-1.401.935.894
2005-1.411.798.549
2006-1.432.489.326
2007-1.443.769.916
2008-1.578.694.968
2009-7.900.378.264
2010-7.904.398.264
2011-7.904.398.264
2012-7.904.398.264
2013-7.904.398.264

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

16. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 10.524.341.348
1999- 10.526.165.288
2000- 10.538.369.308
TOTALE- 31.588.875.944

limite 16: 1998-10.524.341.348
1999-10.526.165.288
2000-10.538.369.308
2001-10.538.369.308
2002-10.544.894.308
2003-10.544.894.308
2004-10.549.416.808
2005-11.113.872.504
2006-11.115.907.040
2007-11.118.419.540
2008-11.126.225.040
2009-11.186.890.425
2010-13.852.815.774
2011-13.852.815.774
2012-13.852.815.774
2013-13.852.815.774
2014-13.862.003.274

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

17. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 9.182.098.602
1999- 9.183.438.602
2000- 9.186.788.602
TOTALE- 27.552.325.806

limite 17: 1998-9.182.098.602
1999-9.183.438.602
2000-9.186.788.602
2001-9.186.778.002
2002-9.186.778.002
2003-9.186.778.002
2004-9.193.632.670
2005-9.411.344.408
2006-9.411.344.408
2007-9.411.344.408
2008-9.420.119.408
2009-9.443.019.408
2010-11.260.745.920
2011-11.260.745.920
2012-11.260.745.920
2013-11.260.745.920
2014-11.266.020.920

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

18. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 536.894.368
1999- 562.932.693
2000- 568.550.229
TOTALE- 1.668.377.290

limite 18: 1998-536.894.368
1999-562.932.693
2000-568.550.229
2001-571.822.674
2002-583.648.976
2003-652.815.895
2004-2.101.549.914
2005-2.101.549.914
2006-2.114.324.588
2007-2.130.481.088
2008-2.563.973.021
2009-7.690.085.814
2010-7.690.085.814
2011-7.688.456.596
2012-7.688.490.240
2013-7.696.224.813

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

19. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 1.513.251.927
1999- 1.514.133.022
2000- 1.532.583.022
TOTALE- 4.559.967.971

limite 19: 1998-1.513.251.927
1999-1.514.133.022
2000-1.532.583.022
2001-1.532.583.022
2002-1.550.408.022
2003-1.564.571.202
2004-1.582.152.452
2005-2.609.161.772
2006-2.610.361.772
2007-2.625.095.452
2008-2.650.266.632
2009-2.775.465.246
2010-5.882.525.890
2011-5.889.800.890
2012-5.889.800.890
2013-5.894.850.890
2014-5.911.175.890

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
1998- 554.908.072
1999- 554.908.072
2000- 554.908.072
TOTALE- 1.664.724.216

limite 20: 1998-554.908.072
1999-554.908.072
2000-554.908.072
2001-561.827.722
2002-561.827.722
2003-561.827.722
2004-561.827.722
2005-561.827.722
2006-561.827.722
2007-561.827.722
2008-561.827.722
2009-561.827.722
2010-561.827.722
2011-560.627.722
2012-560.627.722
2013-560.627.722
2014-560.627.722
2015-563.627.722

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

21. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato, per far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute
capitolo 3284
Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata
art. 88 LR 1.9.1982 n. 75 come modificato dall'art. 33 LR 30.5.1988 n. 37, art. 94 LR 1.9.1982 n. 75 come da ultimo sostituito dall'art. 36 LR 17.6.1993 n. 45, art. 19, comma 3, LR 29.4.1986 n. 18, art. 17 LR 1.2.1993 n. 1 come integrato dall'art. 60 LR 17.6.1993 n. 45
199832.662.500
19995.025.000
20005.025.000
TOTALE42.712.500

limite 22: 199832.662.500
19995.025.000
20005.025.000
20015.025.000
20025.025.000
20035.025.000
20045.025.000
20055.025.000
20065.025.000
20072.512.500

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

22. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3303
Contributi pluriennali a favore degli IACP. per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio
art. 17, comma 1, LR 6.9.1991 n. 47
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE3.000.000.000

limite 7: 1998 - 20121.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

23. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3303
Contributi pluriennali a favore degli IACP per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio
art. 17, comma 1, LR 6.9.1991 n. 47
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

limite 8: 2000 - 20141.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3327
Sovvenzioni speciali ai comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero
art. 12 LR 26.10.1987 n. 34
1998--
1999--
2000500.000.000
TOTALE500.000.000


25. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3334
Finanziamenti una tantum agli IACP ed ai comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana
art. 13, comma 2, lettere b), c), d), art. 15 LR 29.4.1986 n. 18
1998- 3.800.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 3.800.000.000


26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3334
Finanziamenti una tantum agli IACP ed ai comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana
art. 13, comma 2, lettere b), c), d), art. 15 LR 29.4.1986 n. 18
1998--
19991.200.000.000
20003.200.000.000
TOTALE4.400.000.000


27. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3350
Contributi una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari
art. 1, comma 1, LR 10.1.1983 n. 2, art. 1, comma 2, LR 10.1.1983 n. 2, come integrato dall'art. 8 LR 9.2.1996 n. 11
1998- 2.200.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 2.200.000.000


28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3350
Contributi una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari
art. 1, comma 1, LR 10.1.1983 n. 2, art. 1, comma 2, LR 10.1.1983 n. 2, come integrato dall'art. 8 LR 9.2.1996 n. 11
1998--
1999--
20003.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


29. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3352
Contributi annui costanti a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari
art. 1, comma 1, LR 10.1.1983 n. 2, art. 1, comma 2, LR 10.1.1983 n. 2, come integrato dall'art. 8 LR 9.2.1996 n. 11
1998--
1999--
2000300.000.000
TOTALE300.000.000

limite 15: 2000 - 2019300.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

30. 
( ABROGATO )
(1)
31. 
( ABROGATO )
(2)
32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3374
Finanziamenti straordinari agli enti locali per l'acquisto ed il riattamento di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinati ad attività culturali, sociali e di promozione turistica nonché di immobili catalogati ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, destinati ad attività culturali e sociali
art. 18, comma 1, LR 1.2.1991 n. 4 come modificato da art. 19, comma 19, lettera a), LR 6.9.1991 n. 47, art. 18, comma 1 bis, LR 1.2.1991 n. 4 come inserito da art. 19, comma 19, lettera b), LR 6.9.1991 n. 47
1998750.000.000
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.750.000.000


33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3375
Finanziamenti straordinari agli enti locali per gli oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità, ivi compresi quelli conseguenti all'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare
art. 18, comma 6, LR 1.2.1991 n. 4
1998--
1999500.000.000
20001.000.000.000
TOTALE1.500.000.000


34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3376
Finanziamenti straordinari ai comuni per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alle espropriazioni per pubblica utilità in attuazione dei piani di edilizia economica e popolare
art. 20, comma 1, LR 8.8.1996 n. 29
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000


35. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3389
Contributi annui costanti agli enti locali e agli IACP per la costruzione, la ristrutturazione e la sistemazione di edifici destinati o da destinarsi a sedi dell'arma dei carabinieri o di altri corpi di polizia
art. 34, comma 7, LR 30.1.1989 n. 2 come da ultimo sostituito dall'art. 63 LR 9.7.1990 n. 29
1998500.000.000
1999500.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.500.000.000

limite 7: 1998 - 2017500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

36. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3410
Contributi pluriennali a favore della amministrazione provinciale di Pordenone a fronte dei mutui da contrarsi per la realizzazione della nuova sede
art. 21, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4
1998400.000.000
1999400.000.000
2000400.000.000
TOTALE1.200.000.000

limite 5: 1998 - 2007400.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

37. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3410
Contributi pluriennali a favore della amministrazione provinciale di Pordenone a fronte dei mutui da contrarsi per la realizzazione della nuova sede
art. 21, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4
1998--
19991.200.000.000
20001.200.000.000
TOTALE2.400.000.000

limite 6: 1999 - 20081.200.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

38. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3435
Contributi una tantum per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze
art. 7 ter, comma 1, LR 7.3.1983 n. 20 come inserito dall'art. 1 LR 23.12.1985 n. 53, e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, LR 25.3.1996 n. 16, art. 7 ter, comma 3, LR 7.3.1983 n. 20 come inserito dall'art. 1 LR 23.12.1985 n. 53 e da ultimo modificato dall'art. 99 LR 7.2.1990 n. 3
1998500.000.000
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.500.000.000


39. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3436
Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze
art. 7 ter, comma 1, LR 7.3.1983 n. 20 come inserito dall'art. 1 LR 23.12.85 n. 53 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, LR 25.3.1996 n. 16, art. 7 ter, comma 2, LR 7.3.1983 n. 20 come inserito dall'art. 1 LR 23.12.1985 n. 53
19982.000.000.000
19992.000.000.000
20002.000.000.000
TOTALE6.000.000.000

limite 25: 1998 - 20172.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

40. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3670
Spese per la realizzazione, il completamento e l'ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale
art. 10 LR 20.5.1985 n. 22
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3709
Finanziamenti a titolo di concorso nelle spese di gestione e manutenzione di tratti autostradali della grande viabilità di Trieste e del Carso, nonché del raccordo stradale tra l'autostrada a4 e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari, nonché delle spese di manutenzione del collegamento stradale Piandipan - Sequals
art. 66, comma 3, LR 28.4.1994 n. 5 come integrato dall'art. 12, comma 29, LR 8.4.1997 n. 10
19981.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.000.000.000


42. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3711
Spese per la realizzazione di opere relative a strade statali ed autostrade in concessione dall'ANAS
art. 7 LR 2.7.1986 n. 27
19985.000.000.000
19992.000.000.000
20002.000.000.000
TOTALE9.000.000.000


43. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3731
Contributi per il finanziamento di progetti di viabilità comunale che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento, nelle more della predisposizione del piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico
art. 7, comma 3, LR 21.4.1993 n. 14 come modificato da art. 16 LR 19.8.1996 n. 31
1998- 2.000.000.000
1999- 2.000.000.000
2000--
TOTALE- 4.000.000.000


44. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3732
Contributi a favore delle aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione tra il trasporto pubblico e l'uso della bicicletta, in particolare per la predisposizione di strutture porta - biciclette connesse ai mezzi di trasporto pubblico
art. 9 LR 21.4.1993 n. 14
1998--
1999--
2000100.000.000
TOTALE100.000.000


45. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3733
Contributi ai comuni per la realizzazione di depositi di biciclette
art. 10 LR 21.4.1993 n. 14 come modificato da art. 16, comma 3, LR 19.8.1996 n. 31
1998--
1999--
2000100.000.000
TOTALE100.000.000


46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3770
Spese per interventi nei porti e negli approdi marittimi, lagunari, lacuali e fluviali anche ad uso turistico, nei canali marittimi, nelle vie di navigazione interna e per le opere marittime di competenza regionale
art. 21 LR 14.8.1987 n. 22 così come integrato dall'art. 3 LR 23.7.1990 n. 30
1998600.000.000
1999--
2000--
TOTALE600.000.000


47. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3780
Contributi in conto capitale all'autorità portuale di Trieste per la realizzazione di programmi di investimento nell'ambito del porto di Trieste
art. 12, comma 33, LR 8.4.1997 n. 10
1998--
1999--
20002.500.000.000
TOTALE2.500.000.000


48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3794
Contributi in conto capitale all'azienda speciale per il porto di Monfalcone per le infrastrutture, le opere e gli interventi volti a rendere pienamente operativa la << zona interscambio merci >> o ad altri interventi di potenziamento del porto
art. 31, comma 7, LR 14.8.1987 n. 22 come integrato dal art. 18, comma 3, LR 8.4.1997 n. 10
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000


49. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3872
Contributo straordinario pluriennale alla società per azioni centro commerciale all'ingrosso di Pordenone a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di un centro intermodale di raccolta e smistamento merci nonché per la realizzazione del centro servizi del centro medesimo
art. 26, comma 9, LR 5.2.1992 n. 4
1998- 500.000.000
1999- 500.000.000
2000- 500.000.000
TOTALE- 1.500.000.000

limite 4: 1998 - 2005-500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

50. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3872
Contributo straordinario pluriennale alla società per azioni centro commerciale all'ingrosso di Pordenone a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di un centro intermodale di raccolta e smistamento merci nonché per la realizzazione del centro servizi del centro medesimo
art. 26, comma 9, LR 5.2.1992 n. 4
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE3.000.000.000

limite 5: 1998 - 20071.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

51. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3920
Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il completamento e l'ammodernamento dei locali aziendali per l'acquisto, il potenziamento ed il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali
art. 4 LR 7.1.1985 n. 4 come modificato dall'art. 36 LR 14.8.1987 n. 22, art. 13 LR 7.1.1985 n. 4
1998- 500.000.000
1999- 500.000.000
2000- 500.000.000
TOTALE- 1.500.000.000

limite 14: 1998 - 2005-500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

52. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3920
Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il completamento e l'ammodernamento dei locali aziendali per l'acquisto, il potenziamento ed il rinnovo delle attrezzature fisse e mobili nonché dei mezzi di trasporto, interni e stradali
art. 4 LR 7.1.1985 n. 4 come modificato dall'art. 36 LR 14.8.1987 n. 22, art. 13 LR 7.1.1985 n. 4
1998- 200.000.000
1999- 200.000.000
2000- 200.000.000
TOTALE- 600.000.000

limite 15: 1998 - 2007-200.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

53. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3921
Contributi annui costanti alle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298 sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e relative carrozzerie intercambiabili, nonché di impianti, macchinari ed attrezzature
art. 5 LR 7.1.1985 n. 4 come modificato dall'art. 83, comma 3, LR 30.1.1988 n. 3 e art. 94, comma 3, LR 30.1.1989 n. 2
1998- 700.000.000
1999- 700.000.000
2000- 700.000.000
TOTALE- 2.100.000.000

limite 23: 1998 - 2000-700.000.000


54. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3921
Contributi annui costanti alle imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298 sulle operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto, a fine locazione, di autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e relative carrozzerie intercambiabili, nonché di impianti, macchinari ed attrezzature
art. 5 LR 7.1.1985 n. 4 come modificato dall'art. 83, comma 3, LR 30.1.1988 n. 3 e art. 94, comma 3, LR 30.1.1989 n. 2
1998- 300.000.000
1999- 300.000.000
2000- 300.000.000
TOTALE- 900.000.000

limite 24: 1998 - 2002-300.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

55. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 3924
Contributi annui a favore dei soggetti operanti nel settore dei traffici di interesse regionale sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature fisse e mobili, ivi compresi le attrezzature d'ufficio, i contenitori e i mezzi di trasporto, necessari all'attività di impresa
art. 27 LR 14.8.1987 n. 22
1998- 100.000.000
1999- 100.000.000
2000- 100.000.000
TOTALE- 300.000.000


56. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3955
Contributi di esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale - fondi regionali
art. 48 LR 21.10.1986 n. 41, come integrata da art. 34, comma 4, e art. 36 LR 7.5.1997 n. 20, art. 10, comma 1, LR 8.4.1997 n. 10, art. 36, commi 1, 2, LR 7.5.1997 n. 20, 12.2.1998, n. 3
199876.500.000.000
1999--
2000--
TOTALE76.500.000.000


57. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3968
Spese per la promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico
art. 21, comma 1, LR 7.5.1997 n. 20
1998--
1999--
200040.000.000
TOTALE40.000.000


58. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3977
Finanziamento alle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizio del trasporto pubblico locale
art. 16 LR 7.5.1997 n. 20
1998--
19999.000.000.000
2000144.000.000.000
TOTALE153.000.000.000


59. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 3990
Contributo straordinario al comune di Trieste per manifestazioni di promozione dell'utilizzo di carburanti ecologici e della diffusione di veicoli elettrici
art. 9, comma 1, LR 14.2.1995 n. 8, art. 27 LR 8.8.1996 n. 29
1998150.000.000
1999--
2000--
TOTALE150.000.000


60. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 4004
Finanziamenti costanti quinquennali alle province per la concessione di contributi quinquennali ai comuni singoli od associati per l'acquisto di scuolabus
art. 29, comma 1, LR 7.5.1997 n. 20
1998350.000.000
1999350.000.000
2000350.000.000
TOTALE1.050.000.000

limite 2: 1998 - 2002350.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

61. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4009
Contributi alle aziende di trasporto pubbliche e private per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica o rigenerati nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone - fondi regionali
art. 55, comma 1, punto 1), LR 21.10.1986 n. 41, art. 55, comma 3, lettera b), LR 21.10.1986 n. 41 come modificato dall'art. 36, LR 7.5.1997 n. 20, art. 56 LR 21.10.1986 n. 41 come modificato dall'art. 4 LR 7.11.1996 n. 45 e dall'art. 36 LR 7.5.1997 n. 20
19985.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE5.000.000.000


62. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 4012
Contributi annui costanti alle aziende di trasporto pubbliche e private a fronte dei mutui contratti per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone
art. 57 bis LR 21.10.1986 n. 41 come inserito da art. 41, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4 e modificato dall' art. 36 LR 7.5.1997 n. 20
1998- 1.000.000.000
1999- 1.000.000.000
2000- 1.000.000.000
TOTALE- 3.000.000.000

limite 8: 1998 - 2007-1.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

63. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 4012
Contributi annui costanti alle aziende di trasporto pubbliche e private a fronte dei mutui contratti per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone
art. 57 bis LR 21.10.1986 n. 41 come inserito da art. 41, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4 e modificato dall' art. 36 LR 7.5.1997 n. 20
1998--
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE2.000.000.000

limite 11: 1999 - 20081.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

64. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 4012
Contributi annui costanti alle aziende di trasporto pubbliche e private a fronte dei mutui contratti per l'acquisto di autobus nuovi di fabbrica nonché di altri mezzi di trasporto terrestre di persone
art. 57 bis LR 21.10.1986 n. 41 come inserito da art. 41, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4 e modificato dall'art. 36 LR 7.5.1997 n. 20
1998--
1999--
2000500.000.000
TOTALE500.000.000

limite 10: 2000 - 2009500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

65. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa.
capitolo 3977
finanziamento alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizio del trasporto pubblico locale
art. 16 LR 7.5.1997 n. 20
1998- 67.500.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 67.500.000.000


66. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 3411
contributi pluriennali a fronte dei mutui da contrarsi da parte del Comune di Maniago per l'acquisto di un immobile e per le opere necessarie alla realizzazione del museo della coltelleria e del Comune di san Giorgio di Nogaro per la ristrutturazione del complesso denominato << Villa Dora >>
art. 22, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4
1998250.000.000
1999250.000.000
2000250.000.000
TOTALE750.000.000

limite 3: 1998 - 2007250.000.000


Note:
1Comma 30 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
2Comma 31 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 24
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei
settori della sanità e dell'assistenza)
1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 4398
Finanziamenti di investimenti nella regione per il servizio sanitario nazionale - fondi regionali
art. 51 l. 23.12.1978 n. 833, art. 44, comma 1, LR 7.2.1990 n. 3, art. 5, comma 1, LR 14.7.1995 n. 27
1998--
1999- 60.000.000.000
2000--
TOTALE- 60.000.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4398
Finanziamenti di investimenti nella regione per il servizio sanitario nazionale - fondi regionali
art. 51 l. 23.12.1978 n. 833, art. 44, comma 1, LR 7.2.1990 n. 3, art. 5, comma 1, LR 14.7.1995 n. 27
1998--
1999--
200060.000.000.000
TOTALE60.000.000.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4422
Finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti - fondi regionali
art. 1 LR 14.6.1985 n. 24 come sostituito dall'art. 44, comma 4, LR 7.2.1990 n. 3, art. 20 l. 11.3.1988 n. 67
1998--
19992.080.000.000
2000--
TOTALE2.080.000.000


4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4846
Sovvenzione straordinaria all'Associazione Comunità Piergiorgio di Udine per la realizzazione del centro di accoglienza medico-sociale e assistenziale di Tolmezzo - Fondi regionali
art. 4 LR 5.11.1997, n. 33
1998300.000.000
1999300.000.000
2000300.000.000
TOTALE900.000.000


5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4438
Contributi in conto capitale a enti, associazioni ed istituzioni per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza di strutture di accoglimento di tossicodipendenti
art. 33, comma 8, LR 6.2.1996 n. 9
1998--
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


6. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 4459
Finanziamenti alle aziende sanitarie regionali a copertura degli oneri relativi a progettazioni di opere edilizie approvate e non definitivamente finanziate per sopravvenute modificazioni nella programmazione sanitaria
art. 42, comma 1, LR 26.9.1995 n. 39
19981.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 1.000.000.000


7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4500
Finanziamenti integrativi alle aziende per i servizi sanitari finalizzati al rimborso di spese a favore dei donatori di sangue, al rimborso degli oneri derivanti dal trattamento di dialisi, alle spese derivanti dalla gestione dei servizi di consultorio familiare, dalla tutela della salute mentale e dei tossicodipendenti e dalla disinfestazione del territorio dai ratti, ivi compreso il finanziamento delle competenze spettanti al direttore dei servizi sociosanitari, nonché finanziamenti a copertura delle spese derivanti dalla stipula di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e dalla concessione alle medesime di contributi e sussidi. Finanziamenti per la concessione di contributi finalizzati ll'abbattimento delle rette di accoglienza nelle strutture residenziali per anziani
art. 79, comma 3, LR 28.4.1994 n. 5, art. 17, comma 3 ter, LR 30.8.1994 n. 12 come aggiunto dall'art. 57 LR 19.12.1996 n. 49, art. 16, comma 2, LR 20.2.1995 n. 12, art. 43, comma 2, LR 26.9.1995 n. 39, art. 13, commi 1, 4, LR 8.4.1997 n. 10
1998100.000.000
1999--
200037.350.000.000
TOTALE37.450.000.000


8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4510
Finanziamenti integrativi alle aziende per i servizi sanitari a copertura degli oneri sostenuti per la concessione di contributi a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate per le spese relative ai soggiorni termali
art. 28, comma 1, LR 8.8.1996 n. 29
1998160.000.000
1999--
2000--
TOTALE160.000.000


9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4512
Finanziamenti straordinari alle aziende sanitarie regionali per l'attuazione del primo piano di intervento a medio termine per la revisione della rete ospedaliera regionale
art. 32, comma 1, LR 6.2.1996 n. 9
199830.000.000.000
199915.000.000.000
200015.000.000.000
TOTALE60.000.000.000


10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4585
Sovvenzione straordinaria alla croce verde di Gorizia per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1994
art. 35, comma 5, LR 6.2.1996 n. 9
1998250.000.000
1999--
2000--
TOTALE250.000.000


11. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 4838
Contributi annui costanti sui mutui per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture per l'assistenza di anziani e di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza
art. 2, comma 3, LR 14.12.1987 n. 44, art. 15 LR 30.6.1993 n. 51.
1998500.000.000
1999500.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.500.000.000

limite 5: 1998 - 2017500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4840
Contributi ai soggetti titolari di residenze polifunzionali per l'acquisto di attrezzature ed arredi
art. 3, comma 2, LR 18.4.1997 n. 19
1998100.000.000
1999--
2000--
TOTALE100.000.000


13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4848
Contributi in conto capitale per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture e per l'acquisto di attrezzature ed arredi ad esse relativi, destinate all'assistenza di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza
art. 2, comma 3, art. 3 LR 14.12.1987 n. 44
19983.000.000.000
19991.000.000.000
20002.000.000.000
TOTALE6.000.000.000


14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4850
Contributi in conto capitale per l'acquisto, la realizzazione, la trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di strutture destinate all'assistenza degli anziani, nonché per l'acquisto di attrezzature ed arredi per le strutture medesime
art. 2, comma 3 e art. 3 LR 14.12.1987 n. 44
19984.000.000.000
19994.000.000.000
20004.000.000.000
TOTALE12.000.000.000


15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4860
Contributi ai comuni e agli altri enti locali per l'acquisizione delle aree e delle attrezzature necessarie al funzionamento dei campi transito e dei terreni stanziati per gli appartenenti alla minoranza << rom >>
art. 3 LR 14.3.1988 n. 11 come sostituito dall'art. 1, comma 1, LR 24.6.1991 n. 25 e modificato dall'art. 52, comma 1, LR 26.9.1995 n. 39
1998200.000.000
1999--
2000--
TOTALE200.000.000


16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4869
Finanziamento straordinario all'Istituto Caccia - Burlo di Trieste per l'adeguamento e la ristrutturazione degli edifici di proprietà destinati ad alloggi per anziani, disabili e non abbienti art. 50 comma 1, LR 26.9.1995, n. 39
1998200.000.000
1999--
2000--
TOTALE200.000.000


17. La spesa autorizzata per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è ridotta nella misura di seguito indicata, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo sotto specificati, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 4873
Contributi in conto capitale a comuni, province e loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative e persone giuridiche private senza fini di lucro operanti per la realizzazione di nuove strutture e per la ristrutturazione o la riconversione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti
art. 13, comma 9, LR 8.4.1997 n. 10
1998- 500.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 500.000.000

Spesa ripartita: 1998- 500.000.000


18. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4873
Contributi in conto capitale a comuni, province e loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative e persone giuridiche private senza fini di lucro operanti per la realizzazione di nuove strutture e per la ristrutturazione o la riconversione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti
art. 13, comma 9, LR 8.4.1997 n. 10
1998--
1999500.000.000
2000--
TOTALE500.000.000

spesa ripartita: 1999500.000.000


19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4923
Contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, l'impianto e l'arredamento di asili-nido, compreso il costo per l'eventuale acquisizione delle aree
art. 21 LR 26.10.1987 n. 32, art. 1, comma 20, LR 8.4.1997 n. 10
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


20. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4925
Contributi alle cooperative e agli enti privati che garantiscono il rispetto degli standard qualitativi ed organizzativi prefissati, per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature
art. 13 LR 24.6.1993 n. 49 come modificato da art. 19 LR 19.8.1996 n. 31
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


21. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4962
Contributi per l'attività di centri ed istituti specializzati di rilevanza regionale operanti nel settore dell'handicap e per l'attività di informazione della associazione << Comunità Piergiorgio >> di Udine
art. 18, comma 3, LR 25.9.1996 n. 41
1998500.000.000
1999500.000.000
20002.500.000.000
TOTALE3.500.000.000


22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4991
Finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche nelle abitazioni private
art. 16, comma 1, LR 25.9.1996 n. 41
1998--
1999300.000.000
2000800.000.000
TOTALE1.100.000.000


23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5010
Spese e contributi per la promozione della cultura della solidarietà e l'orientamento dei volontari
art. 8, comma 1, LR 20.2.1995 n. 12
1998--
1999--
2000800.000.000
TOTALE800.000.000


24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 4977
Sovvenzione straordinaria a favore dell'associazione paraplegici Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione ed il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria << Progetto Spilimbergo >>
art. 11, LR 27.12.1986, n. 59, art. 23, comma 1, LR 1.2.1991, n. 4, art. 32, comma 1, LR 5.2.1992, n. 4
1998150.000.000
1999--
2000--
TOTALE150.000.000


Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 15, comma 3, L. R. 23/2004
2Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 49, L. R. 31/2017
Art. 25
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei
settori dell'istruzione,
della ricerca, della cultura, della formazione
professionale
e delle attività ricreative e sportive)
1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 1448
Spese per la realizzazione in Duino-Aurisina del Collegio del Mondo Unito
1998- 500.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 500.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1448
Spese per la realizzazione in Duino-Aurisina del Collegio del Mondo Unito
1998--
19991.000.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.500.000.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5029
Assegnazioni alle province per la concessione di assegni di studio agli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie non statali autorizzate, parificate, legalmente riconosciute per le spese di iscrizione e frequenza delle scuole medesime
LR 2.4.1991 n. 14 come modificata dall'art. 4 LR 17.7.1995 n. 29, art. 78, comma 1, LR 14.2.1995 n. 8, art. 2, comma 1, LR 17.7.1995 n. 29
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20004.000.000.000
TOTALE6.000.000.000


4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5052
Contributi a comuni e loro consorzi, nonché ad enti, associazioni, istituzioni e cooperative che gestiscono scuole materne per opere urgenti di manutenzione e di riparazione e per l'acquisto di arredi ed attrezzature
art. 3, lettera e), LR 12.6.1984 n. 15 come modificato ed integrato da art. 113 LR 1.2.1993 n. 1
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000


5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5067
Contributi ai comuni singoli o associati ed alle scuole per interventi di alfabetizzazione informatica e telematica
LR 18.4.1997 n. 15
1998300.000.000
1999300.000.000
2000300.000.000
TOTALE900.000.000


6. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 5096
Contributi pluriennali costanti alle università degli studi, ai consorzi costituiti per il loro sviluppo, agli enti pubblici, e alle camere di commercio per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche per l'istruzione universitaria
art. 33, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4 come integrato dall'art. 89, comma 1, LR 7.9.1992 n. 30
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE3.000.000.000

limite 14: 1998 - 20121.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

7. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 5096
Contributi pluriennali costanti alle università degli studi, ai consorzi costituiti per il loro sviluppo, agli enti pubblici, e alle camere di commercio per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche per l'istruzione universitaria
art. 33, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4 come integrato dall'art. 89, comma 1, LR 7.9.1992 n. 30
1998--
1999500.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.000.000.000

limite 15: 1999 - 2013500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5131
Finanziamento straordinario all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste per spese di investimento connesse al potenziamento dell'attività istituzionale
art. 49, comma 1, LR 29.1.1985 n. 8
1998--
1999--
2000900.000.000
TOTALE900.000.000


9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5132
Finanziamento al CISM di Udine per lo sviluppo della ricerca scientifica, per l'acquisto di attrezzature, per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale e per l'attività istituzionale
art. 15 LR 2.7.1969 n. 11 come da ultimo sostituito dall' art. 9 LR 6.7.1984 n. 26, art. 30, commi 3, 4, LR 1.2.1993 n. 1
1998--
1999--
2000400.000.000
TOTALE400.000.000


10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5173
Contributi agli enti locali per la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative di archeologia industriale
art. 4 LR 15.7.1997 n. 24
1998100.000.000
1999--
2000--
TOTALE100.000.000


11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5176
Contributi in conto capitale a favore dei proprietari degli immobili di particolare valore artistico, storico o ambientale sulla spesa riconosciuta ammissibile per la loro conservazione e restauro
art. 37, commi 1, 2, punto 1), LR 18.11.1976 n. 60
1998500.000.000
1999500.000.000
20001.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5177
Contributi a favore di province, comuni ed altri enti ed istituzioni pubblici e privati, per l'esecuzione di lavori di conservazione e restauro; contributi a favore degli enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e valorizzazione di beni mobili considerati di interesse artistico, storico ed archeologico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature ed attrezzature volte ad assicurare la loro migliore custodia e conservazione
art. 49 LR 18.11.1976 n. 60 come modificato dall'art. 12 LR 24.7.1986 n. 30 e dall'art. 3, comma 1, LR 30.8.1996 n. 37
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


13. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 5178
Contributi annui costanti a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità nonché contributi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione di giardini storici e di complessi edilizi e relativi impianti fissi testimonianze dell'archeologia industriale
art. 14 LR 23.11.1981 n. 77 come modificato dall'art. 3 LR 16.8.1982 n. 52 ed integrato dall'art. 1, comma 1, LR 30.8.1996 n. 37
1998250.000.000
1999250.000.000
2000250.000.000
TOTALE750.000.000

limite 18: 1998 - 2017250.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5224
Sovvenzione al centro culturale Italo-Tedesco in Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali
art. 14, comma 1, LR 8.4.1997 n. 10
1998--
1999--
2000100.000.000
TOTALE100.000.000


15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5235
Contributo straordinario a favore del centro ricerche archiviazione fotografica di Spilimbergo per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico
art. 97, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5
1998--
1999--
2000130.000.000
TOTALE130.000.000


16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5239
Sovvenzioni e contributi in conto capitale a favore di province, comuni e di altri enti ed istituzioni per l'ordinamento, la conservazione e l'incremento del patrimonio documentaristico dei loro archivi storici e per l'acquisto, la costruzione, il restauro, l'attrezzatura e l'arredamento di locali destinati ai predetti archivi
artt. 46, 47 LR 18.11.1976 n. 60
199850.000.000
199950.000.000
2000300.000.000
TOTALE400.000.000


17. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5249
Finanziamento straordinario al comune di Trieste per gli interventi indispensabili ed urgenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico delle collezioni de Henriquez, anche al fine di renderne più agevole l'accesso al pubblico
art. 34, comma 14, LR 1.2.1993 n. 1
1998100.000.000
1999--
2000--
TOTALE100.000.000


18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5319
Contributi straordinari al comune di Fagagna per sostenere l'iniziativa << Ecole des maitres >>
art. 41, comma 1, LR 8.8.1996 n. 29
1998--
1999--
2000150.000.000
TOTALE150.000.000


19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5352
Spese per la realizzazione e la gestione integrata del servizio di cineteca regionale
art. 41, comma 1, LR 17.6.1993 n. 47
199850.000.000
199950.000.000
2000200.000.000
TOTALE300.000.000


20. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5359
Finanziamento straordinario al teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia a sostegno dell'attività del teatro di marionette << I piccoli di Vittorio Podrecca >>
art. 6 LR 21.10.1977 n. 57, art. 100, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5
1998--
1999--
200050.000.000
TOTALE50.000.000


21. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5390
Contributi in conto capitale per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento, la ristrutturazione, il completamento l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali e di sedi polifunzionali destinate alle attività teatrali e musicali, nonché per l'acquisto e la posa in opera di tendoni per la valorizzazione di spazi teatrali all'aperto
art. 2 LR 22.8.1985 n. 40
1998500.000.000
1999500.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.500.000.000


22. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 5392
Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali
art. 37, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4
1998- 2.000.000.000
1999- 2.000.000.000
2000- 2.000.000.000
TOTALE- 6.000.000.000

limite 9: 1998 - 2007-2.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

23. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 5392
Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali
art. 37, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4
1998--
19992.000.000.000
20002.000.000.000
TOTALE4.000.000.000

limite 10: 1999 - 20082.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

24. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 5392
Contributi pluriennali a fronte dei mutui contratti per l'acquisizione, la costruzione, il riattamento, la ristrutturazione, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di strutture teatrali
art. 37, comma 1, LR 5.2.1992 n. 4
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

limite 11: 2000 - 20091.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

25. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5802
Finanziamenti all'istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) per la realizzazione di corsi di formazione per la polizia comunale
art. 8 LR 16.11.1982 n. 76, art. 11 LR 28.10.1988 n. 62, art. 36 LR 1.2.1993 n. 1, art. 106, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5920
Contributi straordinari in conto capitale a favore dell'istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) per il potenziamento dei centri di formazione professionale
art. 1 LR 8.4.1982 n. 26, art. 39, comma 3, LR 5.2.1992 n. 4
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6057
Finanziamento al comitato regionale della federazione italiana atletica leggera per l'assegnazione di borse di studio ad atleti e tecnici e di premi alle società di appartenenza, per l'acquisizione di equipaggiamenti sportivi e per la promozione dell'immagine, nonché per porre in essere un programma di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzione con università o istituti scientifici della regione
art. 2 LR 25.10.1994 n. 16
1998200.000.000
1999200.000.000
2000200.000.000
TOTALE600.000.000


28. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 6134
Contributo pluriennale al comune di Trieste a fronte del mutuo contratto per la realizzazione di nuove opere pubbliche sportive di interesse cittadino
art. 94, comma 1, LR 14.2.1995 n. 8
1998--
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE2.000.000.000

limite 2: 1999 - 20081.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

29. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 6137
Contributi annui costanti a province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale
art. 5, comma 1, lettera a), LR 18.8.1980 n. 43 come da ultimo sostituito art. 1 LR 18.5.1993 n. 23, art. 1 LR 28.6.1982 n. 43, art. 37, comma 1, LR 9.3.1988 n. 10 come modificato da art. 25, comma 4, LR 9.7.1990 n. 29
19981.500.000.000
19991.500.000.000
20001.500.000.000
TOTALE4.500.000.000

limite 9: 1998 - 20071.500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6139
Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale
art. 5, comma 1, lettera b), art. 5, comma 3, LR 18.8.1980 n. 43 come da ultimo sostituito dall'art. 1 LR 18.5.1993 n. 23, art. 37, comma 1, LR 9.3.1988 n. 10 come modificato dall'art. 25, comma 4, LR 9.7.1990 n. 29
1998800.000.000
1999800.000.000
20001.300.000.000
TOTALE2.900.000.000


31. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6141
Contributi ad associazioni e società sportive operanti nel territorio regionale per interventi di manutenzione di impianti sportivi di proprietà o in concessione
art. 68, comma 1, LR 26.9.1995 n. 39
1998500.000.000
1999500.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.500.000.000


32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6161
Contributi ai comitati regionali delle federazioni del CONI per i servizi di supporto alle società sportive affiliate, con particolare riguardo all'acquisizione di apparecchiature hardware e di prodotti software
art. 4 LR 2.2.1991 n. 6
1998--
1999--
200050.000.000
TOTALE50.000.000


33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5284
Finanziamento all'Istituto internazionale Jaques Maritain, Sezione del Friuli-Venezia Giulia
art. 1, comma 1, lett. g ter), LR 12.6.1975, n. 31 come da ultimo integrato dall'art. 7, comma 1, LR 5.11.1997, n. 33
1998--
1999--
2000200.000.000
TOTALE200.000.000


34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 5246
Finanziamento straordinario al << Centro studi e restauro >> di Gorizia per il recupero e la conservazione di beni archivistici, librari e museali di interesse regionale
art. 34, comma 9, LR 1.2.1993, n. 1
1998--
1999--
2000200.000.000
TOTALE200.000.000


Art. 26
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nel
settore dell'agricoltura)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1952
Contributi all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'attuazione di indagini statistiche nel campo agricolo ed il potenziamento delle relative infrastrutture tecnico-amministrative
art. 49, comma 31, LR 6.2.1996 n. 9
1998--
1999--
2000100.000.000
TOTALE100.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6173
Contributi alle comunità montane per la concessione ai proprietari di fondi agricoli e forestali residenti nei territori dei comuni delle zone di montagna e svantaggiate di sussidi corrispondenti alle spese connesse ad operazioni di permuta e compravendita dei fondi medesimi
art. 3 LR 7.2.1992 n. 8
19981.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.000.000.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6181
Contributo straordinario all'agenzia per lo sviluppo economico della montagna Spa per la partecipazione quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi
art. 1, comma 2, lettera i), LR 31.10.1987 n. 36 come aggiunta dall'art. 6, comma 1, LR 25.6.1993 n. 50
19981.750.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.750.000.000


4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6187
Assegnazione alle comunità montane di fondi per la concessione agli imprenditori singoli od associati, alle cooperative, alle società semplici ed alle società di persone operanti nel settore agricolo, di un'indennità compensativa degli svantaggi naturali insiti nei territori nei quali operano - interventi extra obiettivo comunitario 5
A)capo I LR 13.8.1986 n. 34, come modificato dall'art. 2 LR 28.8.1991 n. 38 e dall'art. 3 LR 6.11.1995 n. 42 e dall'art. 14 LR 10.1.1996 n. 6
19981.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.000.000.000


5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6253
Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della direzione regionale dell'agricoltura art. 1 LR 29.12.1976 n. 69
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6332
Premi a favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili a giovani conduttori, singoli ed associati, a società ed a cooperative di giovani
art. 11 LR 12.4.1988 n. 19 come da ultimo sostituito dall'art. 11 LR 4.9.1991 n. 44
1998100.000.000
1999--
2000--
TOTALE100.000.000


7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6415
Contributi per interventi a favore delle opere di miglioramento fondiario
artt. 43, 44 RD 13.2.1933 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6416
Contributi per il miglioramento delle strutture aziendali sostitutivi di quelli previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910
LR 13.6.1973 n. 48 come integrata dall'art. 6 LR 5.11.1973 n. 50 e dall'art. 19 LR 12.8.1975 n. 58
1998800.000.000
1999--
2000--
TOTALE800.000.000


9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6424
contributi agli imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle imprese che lavorano per conto terzi per la sostituzione di macchine agricole e per l'acquisizione di macchine innovative - fondi regionali
art. 4, commi 1, 2, lettera c), l. 8.11.1986 n. 752
19981.000.000.000
19991.000.000.000
2000--
TOTALE2.000.000.000


10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6480
Contributi, ivi inclusi quelli integrativi degli interventi statali, per l'attuazione di interventi diretti al miglioramento, razionalizzazione e perfezionamento dei mezzi di produzione zootecnica ed alla valorizzazione dei prodotti zootecnici, per la concentrazione della lavorazione del latte, nonché per l'attuazione dei programmi di risanamento e di profilassi del bestiame
artt. 4, 7, 8, 11 LR 20.7.1967 n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, art. 1 LR 25.2.1975 n. 13, artt. 6, 8 LR 12.8.1975 n. 58, art. 3 LR 3.6.1978 n. 48, art. 13 LR 27.11.1981 n. 79 come modificato dall'articolo 1 LR 12.3.1985 n. 11, artt. 2, 3, 4 LR 28.4.1987 n. 10, art. 180, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5 come sostituito dall'articolo 46 della LR 25.10.1994 n. 14
19982.700.000.000
1999--
2000--
TOTALE2.700.000.000


11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6520
Contributi per gli interventi previsti dagli artt. 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della l. r. 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni
artt. 1, 2, 4, 5, 7 e 11 LR 30.12.1967 n. 29, e successive modificazioni e integrazioni
19981.600.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.600.000.000


12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6525
Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole
art. 2 LR 21.3.1988 n. 13, art. 51, comma 3, LR 6.2.1996 n. 9
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


13. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 6529
Contributi negli interessi su mutui per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione, e conservazione delle produzioni vitivinicole - fondi regionali
art. 2 LR 21.3.1988 n. 13
1998350.000.000
1999350.000.000
2000350.000.000
TOTALE1.050.000.000

limite 3: 1998 - 2012350.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6536
Contributi alle aziende agricole per la ristrutturazione dei vigneti e la razionalizzazione del lavoro nelle aziende viticole ai sensi del regolamento (CE) 18 febbraio 1980, n. 458 - fondi regionali
regolamento (CE) 18.2.1980 n. 458, art. 74, comma 1, LR 26.9.1995 n. 39
1998450.000.000
1999--
2000--
TOTALE450.000.000


15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6537
Aiuti supplementari forfetari alle aziende e alle cooperative agricole che già fruiscono dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla comunità economica europea a termini del regolamento (CE) 18 febbraio 1980, n. 458 - fondi regionali
art. 3 LR 21.3.1988 n. 13 come integrato dall'art. 18 LR 27.12.1988 n. 68 e dall'art. 23 LR 17.7.1992 n. 20
1998350.000.000
1999--
2000--
TOTALE350.000.000


16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6589
Finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale secondo le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed
integrazioni
art. 10 LR 23.8.1985 n. 45
19981.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.000.000.000


17. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6604
Anticipazioni a favore dei consorzi dei produttori agricoli e degli organismi per la difesa delle produzioni agricole del concorso dello stato di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590
art. 75, comma 1, LR 26.9.1995 n. 39
19986.300.000.000
1999--
2000--
TOTALE6.300.000.000


18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6616
Interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina
art. 2 LR 29.12.1965 n. 33, e successive modificazioni e integrazioni
1998200.000.000
1999--
2000--
TOTALE200.000.000


19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6627
Contributi ai consorzi di produzione agricola a copertura della spesa sostenuta per la gestione della cassa sociale allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche
art. 16 LR 23.8.1985 n. 45
1998600.000.000
1999--
2000--
TOTALE600.000.000


20. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 6650
Contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati a termini dell'articolo 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760
art. 12 LR 3.10.1981 n. 70
1998- 1.000.000.000
1999- 7.500.000.000
2000--
TOTALE- 8.500.000.000


21. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 6656
Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'art. 2, punto 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli - ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi - per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti
art. 7 LR 12.8.1975 n. 57 come modificato dall'art. 19 LR 1.9.1979 n. 58 e dall'art. 10 LR 18.8.1980 n. 42 e integrata dall'art. 1 LR 23.11.1981 n. 78
1998--
1999- 3.000.000.000
2000--
TOTALE- 3.000.000.000


22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6656
Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'art. 2, punto 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli - ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi - per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti
art. 7 LR 12.8.1975 n. 57 come modificato dall'art. 19 LR 1.9.1979 n. 58 e dall'art. 10 LR 18.8.1980 n. 42 e integrata dall'art. 1 LR 23.11.1981 n. 78
1998500.000.000
1999--
2000--
TOTALE500.000.000


23. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 6658
Finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi a titolo di concorso alla ricapitalizzazione
art. 31, comma 1, LR 17.7.1992 n. 20
1998--
1999- 1.000.000.000
2000--
TOTALE- 1.000.000.000


24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6695
Finanziamento all'associazione centro servizi agricoli per la conduzione ed il potenziamento delle attività meteorologiche operative a scala regionale e delle relative attrezzature tecnologiche
art. 47, comma 1, LR 8.8.1996 n. 29
1998--
1999--
2000100.000.000
TOTALE100.000.000


25. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6716
Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni
art. 15, comma 2, LR 22.7.1996 n. 25
199820.000.000
1999--
2000--
TOTALE20.000.000


26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6745
Spese per l'effettuazione di studi, ricerche, sperimentazioni, divulgazioni, ricerche ed informazioni di mercato attinenti allo sviluppo dell'agricoltura
art. 8 LR 13.6.1988 n. 49, art. 15, comma 1, LR 22.7.1996 n. 25
1998460.000.000
1999--
2000--
TOTALE460.000.000


27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6799
Contributi per il miglioramento della produzione zootecnica l. 29.6.1929 n. 1366, e successive modificazioni e integrazioni, LR 8.7.1977 n. 34 come integrata dall'art. 1 LR 23.2.1981 n. 11 nonché dall'art. 52, comma 3, LR 17.6.1993 n. 47
19985.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE5.000.000.000


28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 6837
Finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata - fondi regionali
art. 4, commi 1, 2, lettera a), l. 8.11.1986 n. 752
1998750.000.000
1999--
2000--
TOTALE750.000.000


Note:
1Le disposizioni del comma 9 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame.
2Integrata la disciplina del comma 3 da art. 49, comma 4, L. R. 9/1999
Art. 27
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei
settori dell'industria, dell'artigianato, del lavoro e della
cooperazione, del commercio e del turismo)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1050
Finanziamenti del << Fondo regionale per lo sviluppo della montagna >>
art. 4, comma 1, LR 8.4.1997 n. 10
19985.000.000.000
19995.000.000.000
200015.000.000.000
TOTALE25.000.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1600
Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali e di servizio alla produzione
LR 26.6.1995 n. 26 capo I
1998--
1999--
20003.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1601
Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella regione per favorire il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione
LR 26.6.1995 n. 26 capo II
1998--
1999--
20004.000.000.000
TOTALE4.000.000.000


4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1602
Acquisto di obbligazioni dalla Friulia-Lis Spa finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - locazioni industriali di sviluppo al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali
LR 26.6.1995 n. 26 capo III
19981.000.000.000
1999--
20001.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1635
Conferimenti al fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 7 della l. 9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993
art. 1, comma 1, lettera a), LR 28.8.1992 n. 28, art. 59, comma 1, LR 6.2.1996 n. 9
19982.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE2.000.000.000


6. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 1640
Acquisto di obbligazioni dell'istituto del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi
art. 2 LR 26.8.1996 n. 36
1998--
1999- 7.000.000.000
2000--
TOTALE- 7.000.000.000


7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7258
Contributi a consorzi e società consortili tra imprese industriali, commerciali, artigiane e di servizi singole o associate, ivi comprese le cooperative, nonché enti pubblici, per l'attuazione di programmi di penetrazione commerciale
art. 1 LR 16.1.1973 n. 3 come sostituito da art. 28 LR 20.1.1992 n. 2 e modificato dall'art. 4 e art. 5 LR 11.3.1993 n. 8, art. 6 LR 13.5.1975 n. 22
1998500.000.000
1999500.000.000
20001.200.000.000
TOTALE2.200.000.000


8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7259
Contributi alle piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di penetrazione commerciale nei paesi extracomunitari
art. 24 LR 20.1.1992 n. 2, art. 25, comma 2, LR 20.1.1992 n. 2 come sostituito dall'art. 4 LR 3.2.1993 n. 3
1998500.000.000
1999500.000.000
20001.000.000.000
TOTALE2.000.000.000


9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7288
Contributi per la costituzione ed il funzionamento del centro regionale servizi per le piccole e medie industrie
art. 7 LR 24.1.1983 n. 10, art. 17 LR 20.1.1992 n. 2 e art. 18 come modificato dall'art. 3 LR 3.2.1993 n. 3, art. 168, comma 1, LR 14.2.1995 n. 8
1998100.000.000
1999100.000.000
2000900.000.000
TOTALE1.100.000.000


10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7310
Contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi
art. 45 LR 23.7.1984 n. 30 come sostituito da art. 19, comma 1, LR 20.1.1992 n. 2
19983.000.000.000
19993.000.000.000
20004.000.000.000
TOTALE10.000.000.000


11. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato, per far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute
capitolo 7330
Contributi costanti sugli interessi dei mutui destinati alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati, nonché a sostegno degli investimenti del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari
LR 11.11.1965 n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, LR 30.12.1971 n. 70 come modificata dall'art. 50, comma 1, LR 20.1.1992 n. 2, LR 3.9.1984 n. 48 come modificata dall'art. 18, comma 1, LR 19.6.1985 n. 25, art. 60 LR 8.7.1987 n. 19, art. 7 LR 13.6.1988 n. 46, art. 1 LR 11.11.1965 n. 25 come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, LR 18.3.1991 n. 12, art. 218, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5 come modificato dall'art. 175 LR 14.2.1995 n. 8
1998210.000.000
199930.000.000
200030.000.000
TOTALE270.000.000

limite 33: 1998210.000.000
199930.000.000
200030.000.000
200130.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7339
Contributi a favore dei << Fondi rischi >> dei consorzi garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione
art. 1 LR 6.7.1970 n. 25 come da ultimo sostituito con art. 14 LR 20.1.1992 n. 2
19983.000.000.000
19993.000.000.000
20006.000.000.000
TOTALE12.000.000.000


13. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 7356
Contributi annui costanti a favore delle piccole e medie imprese industriali e degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari nelle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature
artt. 1, 2 LR 6.12.1976 n. 63, e successive modificazioni e integrazioni, art. 8 LR 13.6.1988 n. 46, art. 12 LR 20.1.1992 n. 2, art. 218, comma 2, LR 28.4.1994 n. 5
1998- 500.000.000
1999- 500.000.000
2000- 500.000.000
TOTALE- 1.500.000.000

limite 11: 1998 - 2001-500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7420
Contributo straordinario al consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso per la realizzazione del raccordo ferroviario al servizio della stessa zona industriale
art. 82, comma 1, LR 17.6.1993 n. 47
1998--
1999--
20001.100.000.000
TOTALE1.100.000.000


15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7477
Contributi a favore di iniziative di ricerca applicata e di innovazione tecnologica - fondi regionali
capo VII LR 3.6.1978 n. 47 come modificato dall'art. 43 LR 23.7.1984 n. 30 e integrato dall'art. 8, comma 1, LR 18.3.1991 n. 12 e dall'art. 219, comma 1, LR 28.4.1994 n. 5, artt. 3, 4 LR 7.8.1985 n. 31
199812.000.000.000
199910.000.000.000
200016.000.000.000
TOTALE38.000.000.000


16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7593
Contributi una tantum a imprese, cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici per l'attuazione di interventi volti ad attivare e modificare i processi e gli impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, nonché per interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate e residuate dalle attività produttive, ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni
art. 15 LR 3.6.1978 n. 47 come da ultimo sostituito dall' art. 34 LR 20.1.1992 n. 2 e modificato dall' art. 5 LR 3.2.1993 n. 3 e da art. 10 e art. 11 LR 11.3.1993 n. 8
19982.100.000.000
19992.100.000.000
20004.500.000.000
TOTALE8.700.000.000


17. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 7657
Contributi in conto capitale a favore dei pescatori marittimi e lagunari singoli o associati delle imprese di pesca e dei comuni a sostegno degli investimenti nel settore
art. 2 LR 13.6.1988 n. 46
1998- 250.000.000
1999- 250.000.000
2000--
TOTALE- 500.000.000


18. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 7658
Contributi in conto capitale a favore degli acquacoltori- itticoltori, molluschicoltori, crostaceicoltori, alghicoltori, singoli o associati, delle imprese che esercitano l'allevamento nelle acque marine e lagunari e dei comuni a sostegno degli investimenti del settore
art. 3 LR 13.6.1988 n. 46
1998- 250.000.000
1999- 250.000.000
2000--
TOTALE- 500.000.000


19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7846
Contributo straordinario al centro regionale servizi per la piccola e media industria per la costruzione all'interno dell'agenzia regionale per l'impiego di un sistema di qualità finalizzato ad ottenere la relativa certificazione
art. 55 DDL n. 311
1998150.000.000
1999--
2000--
TOTALE150.000.000


20. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7849
Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale
artt. 1, 2 LR 14.3.1988 n. 12, art. 33, comma 1, LR 8.8.1996 n. 29
1998150.000.000
1999150.000.000
2000150.000.000
TOTALE450.000.000


21. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7856
Spese per l'assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici
art. 24 LR 24.6.1993 n. 49 come modificato dall'art. 3, comma 1, LR 26.8.1996 n. 34
1998--
1999--
2000670.000.000
TOTALE670.000.000


22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7946
Rimborso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle somme anticipate per le spese sostenute per il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni
art. 10 quater, comma 2, LR 24.2.1970 n. 6 come introdotto dall'art. 2 LR 27.8.1992 n. 22 e modificato dall'art. 88, comma 1, LR 26.9.1995 n. 39, LR 12.2.1998, n. 3
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000


23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8052
Contributi in conto interessi al medio credito del Friuli Venezia - Giulia per la concessione ad imprese artigiane e loro consorzi di finanziamenti agevolati a breve termine
art. 142, comma 6 bis, LR 28.4.1994 n. 5 come aggiunto da art. 59, comma 17, LR 6.2.1996 n. 9
1998--
1999--
20003.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8060
Contributi a favore dei << fondi rischi >> dei consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese artigianali di cui al capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30
art. 1 LR 28.4.1978 n. 30 come modificato dall'art. 17, comma 3, LR 29.1.1985 n. 8, art. 25, comma 1, LR 23.7.1984 n. 30, art. 57, comma 1, LR 8.8.1996 n. 29
19982.500.000.000
19991.000.000.000
20004.000.000.000
TOTALE7.500.000.000


25. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8070
Contributi alle cooperative sociali per le spese di costituzione e di funzionamento, ed interventi per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle cooperative medesime
art. 9, comma 1 lettere b), c), art. 9, comma 2, art. 11, comma 1, LR 7.2.1992 n. 7, art. 12, comma 2, LR 7.2.1992 n. 7 come modificato dall'art. 3, comma 9, LR 4.7.1997 n. 23, art. 18, comma 5, LR 11.5.1993 n. 19
1998200.000.000
1999200.000.000
20001.000.000.000
TOTALE1.400.000.000


26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8085
Contributi in conto capitale alle cooperative sociali per l'adeguamento del posto di lavoro e per le spese di investimento
art. 9, comma 1, lettera a), art. 11, comma 1, LR 7.2.1992 n. 7
1998600.000.000
1999600.000.000
20001.000.000.000
TOTALE2.200.000.000


27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8091
Contributi al consorzio regionale garanzia fidi Scrl Finreco - finanziaria regionale della cooperazione per interventi a favore delle cooperative iscritte al registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 79/1982 come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19/1993 art. 3, comma 12, LR 4.7.1997 n. 23
19983.350.000.000
1999--
2000--
TOTALE3.350.000.000


28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8146
Spese per la realizzazione di corsi di preparazione per aspiranti istruttori nazionali
art. 12, comma 2, LR 18.4.1997 n. 16
199815.000.000
199915.000.000
200015.000.000
TOTALE45.000.000


29. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8147
Finanziamento al comitato promotore locale per le olimpiadi invernali del 2006 per la realizzazione di iniziative promozionali di carattere culturale, sociale e sportivo
art. 6, comma 1, lettera g), LR 15.7.1997 n. 25
1998150.000.000
1999--
2000--
TOTALE150.000.000


30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8148
Finanziamento alla società consortile Tarvisio 2006 Spa per l'attuazione del programma promozionale per la candidatura alle olimpiadi invernali del 2006
art. 6, comma 1, lettera f), LR 15.7.1997 n. 25
19981.900.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.900.000.000


31. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8155
Contributi al collegio delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia per l'incremento di attività escursionistiche ed alpinistiche
art. 24, comma 1, LR 20.11.1995 n. 44
1998--
1999--
200025.000.000
TOTALE25.000.000


32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8158
Contributi in conto capitale a province, comuni, aziende di promozione turistica ed altri enti pubblici, per la realizzazione nei territori montani delle opere previste
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17/1993 art. 18 LR 31.10.1987 n. 35 come modificato dall' art. 64 LR 6.9.1991 n. 47, art. 38, comma 1, lettera b), LR 31.10.1987 n. 35
19981.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.000.000.000


33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8167
Contributi ai proprietari o ai gestori degli impianti a fune per la manutenzione straordinaria degli stessi
art. 1, comma 1, lettera f), LR 18.8.1977 n. 51 come inserita dall'art. 2 LR 30.1.1986 n. 7
1998300.000.000
1999--
2000--
TOTALE300.000.000


34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8221
Finanziamenti e contributi straordinari per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli e zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine
capo IV LR 27.11.1967 n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, LR 20.1.1992 n. 2 e successive modificazioni e integrazioni
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20002.000.000.000
TOTALE4.000.000.000


35. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8222
Contributi annui costanti in conto capitale o sui mutui eventualmente contratti per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine, mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici
capo IV LR 27.11.1967 n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, art. 6 LR 11.6.1975 n. 30
1998- 1.000.000.000
1999- 1.000.000.000
2000- 1.000.000.000
TOTALE- 3.000.000.000

limite 13: 1998 - 2005-1.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

36. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 8229
Contributi pluriennali all'ente fiera di Udine a fronte del mutuo contratto per l'attuazione di interventi di adeguamento degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico
art. 134, comma 1, LR 14.2.1995 n. 8 come modificato da art. 13, comma 1, LR 6.11.1995 n. 42
1998--
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE2.000.000.000

limite 3: 1999 - 20081.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8285
Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa per l'attivazione di finanziamenti agevolati a favore delle piccole e medie imprese commerciali o di servizi per l'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici, per l'acquisto di attrezzature nonché per il rafforzamento delle strutture aziendali
art. 6, comma 1, LR 26.8.1996 n. 36
19985.500.000.000
19993.500.000.000
20005.500.000.000
TOTALE14.500.000.000


38. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8305
Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo
LR 8.4.1982 n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni
1998--
1999- 1.000.000.000
2000- 1.000.000.000
TOTALE- 2.000.000.000

limite 20: 1999 - 2008-1.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

39. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 8305
Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo
LR 8.4.1982 n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni
1998500.000.000
1999500.000.000
2000500.0000.000
TOTALE1.500.000.000

limite 21: 1998 - 2007500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

40. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8318
Contributo a favore dei fondi rischi dei consorzi di garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali
art. 1 LR 4.5.1973 n. 32, art. 25 , comma 1 , LR 23.7.1984 n. 30
19983.500.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE5.500.000.000


41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8378
Contributo straordinario alle aziende di promozione turistica a parziale reintegro della mancata devoluzione del contributo statale sostitutivo dei soppressi tributi erariali per il settore turistico
art. 139, comma 1, LR 14.2.1995 n. 8
1998--
1999--
20001.500.000.000
TOTALE1.500.000.000


42. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8459
Contributi pluriennali sui mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche nonché per l'acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva
art. 1 LR 13.5.1985 n. 20 come sostituito dall' art. 9 LR 4.5.1993 n. 17, art. 5 LR 13.5.1985 n. 20
1998- 650.000.000
1999- 650.000.000
2000- 650.000.000
TOTALE- 1.950.000.000

limite 14: 1998 - 2015- 650.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

43. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8459
Contributi pluriennali sui mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche nonché per l'acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva
art. 1 LR 13.5.1985 n. 20 come sostituito dall' art. 9 LR 4.5.1993 n. 17, art. 5 LR 13.5.1985 n. 20
1998- 350.000.000
1999- 350.000.000
2000- 350.000.000
TOTALE- 1.050.000.000

limite 16: 1998 - 2015-350.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

44. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 8459
Contributi pluriennali sui mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche nonché per l'acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva
art. 1 LR 13.5.1985 n. 20 come sostituito dall' art. 9 LR 4.5.1993 n. 17, art. 5 LR 13.5.1985 n. 20
1998500.000.000
1999500.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.500.000.000

limite 19: 1998 - 2017500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

45. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 8459
Contributi pluriennali sui mutui contratti per la realizzazione di strutture turistiche nonché per l'acquisto di aree con destinazione turistico-ricettiva
art. 1 LR 13.5.1985 n. 20 come sostituito dall' art. 9 LR 4.5.1993 n. 17, art. 5 LR 13.5.1985 n. 20
1998--
1999500.000.000
2000500.000.000
TOTALE1.000.000.000

limite 20: 1999 - 2018500.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8537
Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per la realizzazione di impianti ed opere complementari alla attività turistica e per lo sviluppo del movimento turistico
art. 2, comma 1, lettera f), LR 25.8.1965 n. 16 come da ultimo sostituito dall'art. 1 LR 4.5.1993 n. 17, art. 3 LR 14.12.1987 n. 43, come modificato dall'art. 58 LR 30.5.1988 n. 39
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE3.000.000.000


47. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 8560
Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione delle aziende di promozione turistica e dell'Azienda regionale per la promozione turistica
art. 2, lettera g), LR 25.8.1965 n. 16 come sostituito da art. 1 LR 4.5.1993 n. 17
1998300.000.000
1999--
2000--
TOTALE300.000.000


48. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 1601
Acquisto di obbligazioni di un istituto di credito operante nella Regione per favorire il processo di innovazione tecnologica ed il rinnovo di impianti o macchine al fine di promuovere la competitività delle piccole e medie imprese industriali di servizio alla produzione
LR 26.6.1995 n. 26 capo II
1998- 1.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE- 1.000.000.000


49. Per le finalità previste dalle disposizioni con l'estensione temporale per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 8222
Contributi annui costanti in conto capitale o sui mutui eventualmente contratti per l'attuazione di programmi concernenti l'impianto e l'allestimento di comprensori fieristici, centri commerciali, mercati alla produzione, centri di raccolta di prodotti agricoli, zone di servizio per le operazioni doganali ai valichi di confine, mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici
capo IV LR 27.11.1967 n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, art. 6 LR 11.6.1975 n. 30
19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
TOTALE3.000.000.000

limite 16: 19981.000.000.000
19991.000.000.000
20001.000.000.000
20011.000.000.000
20021.000.000.000
20031.000.000.000
20041.000.000.000
20051.000.000.000
20061.000.000.000
20071.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

50. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa.
capitolo 7416
Contributi pluriennali, per una durata non superiore a 15 anni a favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale o destinate a servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono
art. 10 LR 6.12.1976 n. 63 come da ultimo sostituito dall'art. 2 LR 3.2.1993 n. 4, art. 218, comma 2, LR 28.4.1994 n. 5
1998- 920.000.000
1999- 920.000.000
2000- 920.000.000
TOTALE- 2.760.000.000

limite 11: 1998 - 2010-920.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

51. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 7416
Contributi pluriennali, per una durata non superiore a 15 anni, a favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale o destinate a servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono
art. 10 LR 6.12.1976 n. 63 come da ultimo sostituito dall'art. 2 LR 3.2. 1993 n. 4, art. 218, comma 2, LR 28.4.1994 n. 5
1998- 2.146.000.000
1999- 2.146.000.000
2000- 2.146.000.000
TOTALE- 6.438.000.000

limite 12: 1998 - 2010-2.146.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:
1Le disposizioni dei commi da 7 a 10, 12, 15, e 16 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' europee per il relativo esame.
2Il comunicato relativo all' esame dei commi 7, 8, 10, 12e 16 del presente articolo da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 1998.
Art. 28
 (Altri rifinanziamenti)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 743
Contributi agli enti senza finalità di lucro del Friuli- Venezia Giulia per progetti ammessi al finanziamento di programmi dell'Unione europea gestiti direttamente dalla Commissione europea
art. 16, comma 16, LR 8.4.1997 n. 10
1998300.000.000
1999--
2000200.000.000
TOTALE500.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 892
Oneri derivanti dalle convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti all'immatricolazione ed alla tenuta dei registri di iscrizione dei veicoli
art. 7, comma 3, LR 12.11.1996 n. 47
199820.000.000
1999--
2000--
TOTALE20.000.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
capitolo 1148
Spese per l'acquisto, a mezzo di operazioni di locazione finanziaria, di apparecchiature informatiche per la costituzione di posti di lavoro multifunzionali (PLM), ivi comprese le spese per l'installazione e la manutenzione delle stesse
art. 158, comma 1, LR 14.2.1995 n. 8
1998--
1999--
20001.000.000.000
TOTALE1.000.000.000

limite 4: 2000 - 20031.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 1396
Spese per l'ultimazione delle opere già avviate dal soppresso ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi
DPR 18.12.1979 n. 839, art. 13 LR 22.12.1980 n. 70 , art. 7 LR 16.8.1982 n. 53
1998300.000.000
1999--
2000--
TOTALE300.000.000


Art. 29
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi con
fondi statali nei settori di intervento regionale)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato, in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sotto specificato
capitolo 6592 (E/ 517)
concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di aziende agricole singole e associate, cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e associazioni riconosciute dei produttori agricoli, colpite da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
1998368.000.000
1999368.000.000
2000368.000.000
TOTALE1.104.000.000

limite 34: 1998 - 2002368.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

2. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato, in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sotto specificato
capitolo 6593 (E/ 514)
Concorso nel pagamento degli interessi e contributi annui costanti sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore di aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e ricadenti nelle zone delimitate con decreti emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la ricostituzione dei capitali di conduzione
1998920.000.000
1999920.000.000
2000920.000.000
TOTALE2.760.000.000

limite 35: 1998 - 2002920.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 30
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi con
fondi statali per il completamento della ricostruzione delle
zone terremotate)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 7176
Contributi alle Comunità montane, a enti locali e loro consorzi, per l'esecuzione di opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché per la gestione delle aree stesse nell'ambito degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - fondi terremoto
art. 8 LR 25.6.1993 n. 50 come modificato dall'art. 173, comma 1, LR 14.2.1995 n. 8
19982.500.000.000
19992.000.000.000
20002.000.000.000
TOTALE6.500.000.000


2. Nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della LR 29.12.1990, n. 58, a parziale copertura del comma 1, del presente articolo e del comma 33 dell'articolo 14 della presente legge, lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite d'impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato, in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8656
Contributi sugli interessi dei mutui contratti con istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonché per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976
art. 27, comma 1, LR 20.6.1977 n. 30, art. 27 , comma 2, LR 20.6.1977 n. 30 come sostituito dall'art. 24 LR 24.4.1978 n. 25, art. 28 LR 20.6.1977 n. 30, art. 9 bis LR 20.6.1977 n. 30 come inserito dall'art. 10 LR 24.4.1978 n. 25, art. 41 LR 20.6.1977 n. 30
1998- 1.000.000.000
1999- 1.000.000.000
2000- 1.000.000.000
TOTALE- 3.000.000.000

limite 7: 1998 - 2000-1.000.000.000


3. Nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della LR 29.12.1990, n. 58, a parziale copertura dei commi 1 e 12 del presente articolo, lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite d'impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato, in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8664
Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l'acquisto di alloggi
art. 46 bis LR 23.12.1977 n. 63 come inserito dall'art. 31 LR 4.7.1979 n. 35 e modificato dall'art. 1 LR 20.6.1983 n. 63, art. 50, comma 2, art. 51, comma 2 , LR 23.12.1977 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, art. 55 LR 4.7.1979 n. 35 come sostituito dall'art. 50 LR 11.1.1982 n. 2 e modificato dall'art. 35 LR 8.6.1993 n. 37, art. 61 bis LR 23.12.1977 n. 63 come modificato ed integrato con art. 20 LR 18.10.1990 n. 50 e con art. 18, LR 8.6.1993 n. 37, artt. 15, comma 3, 80, comma 1, LR 8.6.1993 n. 37
1998- 200.000.000
1999- 200.000.000
2000- 200.000.000
TOTALE- 600.000.000

limite 6: 1998 - 2000-200.000.000


4. Nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della LR 29.12.1990, n. 58, a parziale copertura del comma 1, del presente articolo e del comma 50 dell'articolo 9 della presente legge, lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite d'impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato, in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8664
Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l'acquisto di alloggi
art. 46 bis LR 23.12.1977 n. 63 come inserito dall'art. 31 LR 4.7.1979 n. 35 e modificato dall'art. 1 LR 20.6.1983 n. 63, art. 50, comma 2, art. 51, comma 2 , LR 23.12.1977 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, art. 55 LR 4.7.1979 n. 35 come sostituito dall'art. 50 LR 11.1.1982 n. 2 e modificato dall'art. 35 LR 8.6.1993 n. 37, art. 61 bis LR 23.12.1977 n. 63 come modificato ed integrato con art. 20 LR 18.10.1990 n. 50 e con artt. 18, 15, comma 3, 80, comma 1, LR 8.6.1993 n. 37
1998- 2.400.000.000
1999- 2.400.000.000
2000- 2.400.000.000
TOTALE- 7.200.000.000

limite 7: 1998 - 2000-2.400.000.000


5. Nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della LR 29.12.1990, n. 58, a parziale copertura dei commi 1 e 12 del presente articolo, lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite d'impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato, in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8710
Contributi annui costanti per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto
art. 16 LR 13.5.1988 n. 30 come integrato dall'art. 40 LR 19.9.1996 n. 40
1998- 1.000.000.000
1999- 1.000.000.000
2000- 1.000.000.000
TOTALE- 3.000.000.000

limite 2: 1998 - 2000-1.000.000.000


6. Nell'ambito del disposto di cui all'art. 1 della LR 29.12.1990, n. 58, a parziale copertura del comma 12 del presente articolo e del comma 33 dell'articolo 14, lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite d'impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato, in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8960
Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato
1998- 1.274.838.968
1999- 2.124.838.968
2000- 2.124.838.968
TOTALE- 5.524.516.904

limite 1: 1998- 1.274.838.968
1999- 2.124.838.968
2000- 2.124.838.968


7. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8656
Contributi sugli interessi dei mutui contratti con istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonché per l'esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976
art. 27, comma 1, LR 20.6.1977 n. 30, art. 27 , comma 2, LR 20.6.1977 n. 30 come sostituito dall'art. 24 LR 24.4.1978 n. 25, art. 28 LR 20.6.1977 n. 30, art. 9 bis LR 20.6.1977 n. 30 come inserito dall'art. 10 LR 24.4.1978 n. 25, art. 41 LR 20.6.1977 n. 30
1998--
1999--
2000--
TOTALE--

limite 7: 2001 - 2009-1.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

8. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8664
Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l'acquisto di alloggi
art. 46 bis LR 23.12.1977 n. 63 come inserito dall'art. 31 LR 4.7.1979 n. 35 e modificato dall'art. 1 LR 20.6.1983 n. 63, art. 50, comma 2, art. 51, comma 2 , LR 23.12.1977 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, art. 55 LR 4.7.1979 n. 35 come sostituito dall'art. 50 LR 11.1.1982 n. 2 e modificato dall'art. 35 LR 8.6.1993 n. 37, art. 61 bis LR 23.12.1977 n. 63 come modificato ed integrato con art. 20 LR 18.10.1990 n. 50 e con artt. 18, 15, comma 3, 80, comma 1, LR 8.6.1993 n. 37
1998--
1999--
2000--
TOTALE--

limite 6: 2001 - 2009-200.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

9. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8664
Contributi pluriennali costanti per la ricostruzione o l'acquisto di alloggi
art. 46 bis LR 23.12.1977 n. 63 come inserito dall'art. 31 LR 4.7.1979 n. 35 e modificato dall'art. 1 LR 20.6.1983 n. 63, art. 50, comma 2, art. 51, comma 2 , LR 23.12.1977 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, art. 55 LR 4.7.1979 n. 35 come sostituito dall'art. 50 LR 11.1.1982 n. 2 e modificato dall'art. 35 LR 8.6.1993 n. 37, art. 61 bis LR 23.12.1977 n. 63 come modificato ed integrato con art. 20 LR 18.10.1990 n. 50 e con artt. 18, 15, comma 3, 80, comma 1, LR 8.6.1993 n. 37
1998--
1999--
2000--
TOTALE--

limite 7: 2001 - 2009-2.400.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

10. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
capitolo 8710
Contributi annui costanti per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto
art. 16 LR 13.5.1988 n. 30 come integrato dall'art. 40 LR 19.9.1996 n. 40
1998--
1999--
2000--
TOTALE--

limite 2: 2001 - 2005-1.000.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

11. Gli importi relativi alle riduzioni disposte con i commi 7, 8, 9 e 10 del presente articolo, ad eccezione degli importi utilizzati al comma 50, dell'articolo 9 della presente legge, riaffluiscono al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, limitatamente alle quote corrispondenti ad assegnazioni statali, nelle misure sotto specificate per ciascuno degli esercizi ivi indicati.
capitolo 8960
Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato
1998--
1999--
2000--
TOTALE--

limite 1: 20013.600.000.000
20023.600.000.000
20033.600.000.000
20043.600.000.000
20053.600.000.000
20063.600.000.000

Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata
capitolo 989
Finanziamento per l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - fondi terremoto
19981.500.000.000
19991.500.000.000
20001.500.000.000
TOTALE4.500.000.000


Art. 31
 (Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi con
contrazione di mutuo nei settori di intervento regionale)
1. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 841 (E/1650)
Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettere a), c) e d) della legge regionale n. 39/91 come sostituito dall'art. 16, comma 1 della LR 7.9.1992 n. 30, nell'ambito degli accordi di programma di cui all'art. 10 della LR 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo
art. 17, comma 1, LR 7.9.1992 n. 30
199810.640.000.000
1999--
2000--
TOTALE10.640.000.000


2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 842 (E/1650)
Finanziamenti straordinari per il completamento delle opere individuate nell'ambito dei progetti provinciali di cui alla LR n. 36/86 - finanziato con contrazione di mutuo
art. 3 LR 2.9.1991 n. 39
1998600.000.000
1999--
2000--
TOTALE600.000.000


3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 850 (E/1650)
Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'art. 10 della LR n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo
art. 1, comma 14, LR 8.4.1997 n. 10
199810.000.000.000
199910.000.000.000
2000--
TOTALE20.000.000.000


4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 1161 (E/1650)
Spese per la progettazione e la realizzazione della nuova sede di uffici regionali in Udine - finanziato con contrazione di mutuo
art. 70, comma 4, LR 6.2.1996 n. 9
1998--
1999--
200015.000.000.000
TOTALE15.000.000.000


5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 2497 (E/1650)
Spese per la manutenzione delle opere di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelle idraulico-forestali - finanziato con contrazione di mutuo
RD 30.12.1923 n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, RD 13.2.1933 n. 215, LR 27.11.1972 n. 55
19984.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE4.000.000.000


6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 2502 (E/1650)
Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - finanziato con contrazione di mutuo
art. 40 LR 8.4.1982 n. 22, art. 7 , comma 1 , LR 17.8.1985 n. 38, art. 2 LR 30.12.1985 n. 54
19987.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE7.000.000.000


7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente agli interventi da effettuarsi nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane, è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sotto specificato
capitolo 2665 (E/1650)
Spese e contributi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane - finanziato con contrazione di mutuo
art. 3, comma 1, lettera b), LR 2.9.1981 n. 63 come sostituito dall'art. 1 LR 27.12.1986 n. 60 e modificato dall'art. 1 LR 6.12.1991 n. 56, art. 33 LR 7.2.1990 n. 3
19983.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE3.000.000.000


8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 2782 (E/1650)
Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali - finanziato con contrazione di mutuo
art. 1 LR 27.11.1972 n. 55
19988.000.000.000
19994.000.000.000
2000--
TOTALE12.000.000.000


9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 2787 (E/1650)
Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale ivi comprese le opere a difesa delle valanghe - finanziato con contrazione di mutuo
art. 9, commi 1, 2, LR 8.4.1982 n. 22, art. 29 LR 8.4.1982 n. 22 come modificato dall'art. 52 LR 24.7.1982 n. 45
19988.524.838.968
19999.374.838.968
20004.374.838.968
TOTALE22.274.516.904


10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 3351 (E/1650)
Contributi una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari - finanziato con contrazione di mutuo
art. 1, commi 1, 2, LR 10.1.1983 n. 2
19982.200.000.000
1999--
2000--
TOTALE2.200.000.000


11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 4399 (E/1650)
Finanziamenti di investimenti nella regione per il servizio sanitario nazionale - finanziato con contrazione di mutuo
art. 51 l. 23.12.1978 n. 833, art. 44 , comma 1 , LR 7.2.1990 n. 3, LR 12.2.1998, n. 3
1998--
199960.000.000.000
2000--
TOTALE60.000.000.000


12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 4425 (E/1650)
Finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti - finanziato con contrazione di mutuo
art. 1 LR 14.6.1985 n. 24 come sostituito dall'art. 44 , comma 4, LR 7.2.1990 n. 3, art. 20 l. 11.3.1988 n. 67
19981.850.000.000
1999--
2000--
TOTALE1.850.000.000


13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 6205 (E/1650)
Spese per opere pubbliche di bonifica integrale - finanziato con contrazione di mutuo
art. 1, comma 1, LR 31.8.1965 n. 18 , e successive modificazioni e integrazioni
19984.500.000.000
1999--
2000--
TOTALE4.500.000.000


14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 6211 (E/1650)
Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - finanziato con contrazione di mutuo
art. 2 LR 27.11.1981 n. 79
19988.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE8.000.000.000


15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 6231 (E/1650)
Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi - finanziato con contrazione di mutuo
art. 1, comma 2, LR 31.8.1965 n. 18 , e successive modificazioni e integrazioni
19982.000.000.000
1999--
2000--
TOTALE2.000.000.000


16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sotto specificato
capitolo 6251 (E/1650)
Spese per la manutenzione delle opere di bonifica - finanziato con contrazione di mutuo
RD 13.2.1933 n. 215, LR 27.11.1972 n. 55
19985.500.000.000
1999--
2000--
TOTALE5.500.000.000


Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 18/1999
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 4, comma 1, L. R. 18/1999
Art. 32
 (Copertura finanziaria
1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Art. 33
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1998, fermo restando quanto disposto dai seguenti articoli:
a) articolo 6, comma 12;
b) articolo 9, comma 8;
c) articolo 14, commi 20 e 48;
d) articolo 16, commi 5, 31 e 55;
e) articolo 20, comma 23.