stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  30-3-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 38

Determinazione del Fondo sanitario nazionale
1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito, ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2, dell'imposta regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo Stato di cui all'articolo 26. (8)
2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle stesse.
3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.
((10))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D. Lgs. 18 febbraio 2000, n.56 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che dall'anno 2001 cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dal presente articolo.