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Document 31997R0951

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

OJ L 142, 2.6.1997, p. 22–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999; abrogato da 399R1257

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/951/oj

31997R0951

Regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 02/06/1997 pag. 0022 - 0029


REGOLAMENTO (CE) N. 951/97 DEL CONSIGLIOdel 20 maggio 1997 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (4), è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione;

(2) considerando che l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (5), prevede l'adozione di una decisione del Consiglio per quanto riguarda le modalità della partecipazione del Fondo all'azione di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, per la realizzazione degli obiettivi di cui al regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (6);

(3) considerando che è opportuno definire i tipi d'investimento oggetto dell'intervento del FEAOG, sezione orientamento, denominato in appresso «Fondo», tenendo conto sia della situazione attuale dei mercati agricoli e del settore agroalimentare, sia della prospettiva di sviluppo degli sbocchi per i prodotti agricoli;

(4) considerando che, per garantire il miglioramento coerente della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno che la partecipazione finanziaria del Fondo ad investimenti in questo settore sia subordinata all'inserimento degli stessi in piani settoriali che implicano un'analisi approfondita della situazione del settore e del miglioramento previsto;

(5) considerando che è opportuno che la Commissione adotti, per questi piani, quadri comunitari di sostegno ovvero documenti settoriali, che saranno elaborati di concerto con gli Stati membri interessati, nell'ambito della compartecipazione, e tenendo eventualmente conto dei quadri comunitari di sostegno decisi per i piani relativi agli obiettivi 1, 6 e 5 b) definiti nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, la loro efficacia e il coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (7);

(6) considerando che è opportuno adottare uno strumento efficace per garantire che l'intervento comunitario sia coerente con la politica agricola comune; che, a tal fine, il mezzo più efficace consiste nell'adozione di criteri di scelta che consentano di determinare quali investimenti debbano essere presi in considerazione in via prioritaria;

(7) considerando che, per garantire la trasparenza necessaria per l'intervento del Fondo, è opportuno definire le spese ammissibili;

(8) considerando che è necessario garantire l'efficacia degli investimenti e la partecipazione degli agricoltori ai vantaggi economici dell'azione;

(9) considerando che, in generale, l'applicazione dell'azione deve essere limitata ai prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato; che, tuttavia, in alcuni casi i prodotti trasformati non più compresi nell'allegato suddetto possono essere importanti per gli agricoltori, in quanto creano sbocchi nuovi e/o garantiscono un valore aggiunto maggiore per il prodotto di base;

(10) considerando che nel quadro della riforma dei fondi strutturali il regolamento (CEE) n. 4256/88 ha stabilito le nuove forme d'intervento del Fondo per il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli; che occorre pertanto definire le norme generali per la sua attuazione;

(11) considerando che, per tener conto delle varie situazioni strutturali nelle diverse regioni della Comunità, è opportuno diversificare i tassi della partecipazione per categoria di regioni;

(12) considerando che, per garantire l'armonia tra le azioni della Comunità e quella dello Stato membro interessato nonché la complementarità dell'intervento comunitario, è necessario che gli investimenti prescelti per un finanziamento da parte del Fondo siano cofinanziati dallo Stato membro;

(13) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di definire alcune modalità d'applicazione specifiche, adattate al carattere particolare dell'azione comune contemplata dal presente regolamento, per consentirne un'attuazione efficace,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Obiettivi dell'azione comune

1. È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 e a titolo dell'obiettivo 5 a) definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, volta a favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli. Questa azione concorre inoltre alla realizzazione degli obiettivi 1, 6 e 5 b) definiti all'articolo precitato.

2. Al fine di favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli, il Fondo, può partecipare al finanziamento di investimenti che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) concorrano all'orientamento della produzione in base all'andamento prevedibile dei mercati o favoriscano la creazione di nuovi sbocchi per la produzione agricola, favorendo in particolare la produzione e la commercializzazione di nuovi prodotti e di prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura cosiddetta biologica;

b) siano tali da snellire i meccanismi d'intervento delle organizzazioni comuni di mercato, soddisfacendo l'esigenza di un miglioramento delle strutture a lungo termine;

c) si situino in regioni che hanno particolari difficoltà di adeguamento alle conseguenze economiche dell'evoluzione della situazione sui mercati oppure essere benefiche a tali regioni;

d) contribuiscano al miglioramento o alla razionalizzazione dei circuiti di commercializzazione o del processo di trasformazione dei prodotti agricoli;

e) contribuiscano al miglioramento delle qualità, della presentazione e del confezionamento dei prodotti o contribuiscano ad un migliore impiego dei sottoprodotti, in particolare tramite il riciclaggio degli scarti;

f) contribuiscano all'adattamento dei settori interessati dalla situazione creatasi con la riforma della politica agricola comune;

g) contribuiscano ad agevolare l'adozione di nuove tecnologie impostate sulla protezione dell'ambiente;

h) incoraggino il miglioramento e il controllo della qualità e delle condizioni sanitarie.

TITOLO I FORME E CONDIZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 2 Piani e quadri comunitari di sostegno

1. Per far sì che i settori della commercializzazione e della trasformazione si sviluppino in modo coerente con le politiche comunitarie, segnatamente con la politica agricola comune, e per garantire l'efficacia degli aiuti comunitari, il finanziamento degli investimenti dev'essere effettuato nell'ambito di piani presentati dagli Stati membri ai fini del miglioramento strutturale dei settori cui appartengono i vari prodotti interessati, nonché sulla base dei corrispondenti quadri comunitari di sostegno.

2. Le azioni dal presente regolamento sono inserite nei piani predisposti e presentati dagli Stati membri per le regioni interessate dagli obiettivi 1 e 6.

3. Per le regioni non interessati dagli obiettivi 1 e 6, lo Stato membro redige i piani distinguendo le indicazioni relative alle zone dell'obiettivo 5 b) da quelle relative al resto del loro territorio.

Articolo 3 Contenuto dei piani

I piani devono contenere almeno i dati seguenti:

a) la determinazione dei settori interessati, con relativa motivazione;

b) la situazione iniziale e le tendenze che se ne possono dedurre, soprattutto per quanto concerne:

- l'importanza dell'attività agricola e le prospettive di sbocchi per i prodotti agricoli,

- la situazione dei settori di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e, più particolarmente, il potenziale attuale e la distribuzione geografica delle imprese interessate;

c) gli obiettivi dei piani ed i mezzi per conseguirli:

- il periodo previsto per la realizzazione dei piani, che in linea di massima dovrebbe essere compreso fra 3 e 6 anni;

- le necessità alle quali rispondono i piani e gli obiettivi di questi, fra cui i potenziali da raggiungere e gli effetti previsti a livello delle aziende agricole;

- gli aiuti esistenti nei settori interessati dai piani;

- i mezzi previsti per il conseguimento degli obiettivi, e più precisamente l'importo globale degli investimenti e la partecipazione finanziaria dello Stato membro;

- le disposizioni adottate per associare le autorità competenti sul piano ambientale, designate dallo Stato membro, all'elaborazione e alla realizzazione delle azioni previste dal piano, per garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia di difesa dell'ambiente.

Articolo 4

I piani per il periodo di realizzazione avente inizio nel 1994 devono essere presentati alla Commissione entro il 30 aprile 1994.

Articolo 5

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia presentano questi piani entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adesione.

Articolo 6 Aggiornamento e nuovi piani

Scaduto il termine inizialmente previsto da uno Stato membro per l'attuazione di un piano oppure qualora l'evoluzione delle condizioni economiche renda necessario un adeguamento dello stesso, l'aggiornamento del piano stesso o il nuovo piano devono comprendere, oltre agli elementi di cui all'articolo 3, un bilancio relativo:

a) alle realizzazioni rispetto alle previsioni del piano, compresi i fondi pubblici messi a disposizione per tali realizzazioni,

b) alla descrizione dell'andamento della situazione in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti che dimostri la necessità di elaborare un nuovo piano o di aggiornare quello esistente.

Articolo 7 Quadri comunitari di sostegno

1. I Quadri comunitari di sostegno riferentisi ai piani relativi alle regioni non interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, trasmessi alla Commissione dagli Stati membri sono elaborati sulla base della compartecipazione, secondo la procedura di cui all'articolo 29 paragrafo 1, commi da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88, in modo tale da garantirne la coerenza con la ripartizione degli stanziamenti tra gli Stati membri quale risulta dal disposto dell'articolo 12, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88. Tali quadri comunitari di sostegno possono essere rivisti annualmente, secondo la stessa procedura, in particolare, al fine di assicurare il rispetto delle risorse disponibili per l'insieme delle azioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4256/88.

2. Secondo i principi enunciati nel titolo III del regolamento (CEE) n. 4253/88, i quadri comunitari di sostegno contengono la descrizione degli assi prioritari presi in considerazione per l'intervento comunitario, l'importo totale del contributo finanziario che il Fondo può assumere a proprio carico, nonché, a titolo indicativo, il tasso d'aiuto previsto per la partecipazione del Fondo.

3. Per le regioni interessate dagli obiettivi 1 e 6, gli elementi di cui al paragrafo 2 sono inseriti nei quadri comunitari di sostegno, a norma dell'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

4. Per le regioni non interessate dagli obiettivi n. 1 e 6, i quadri comunitari di sostegno devono contenere due tabelle finanziarie indicative, concernenti rispettivamente le zone interessate dall'obiettivo n. 5 b) ed il resto del territorio.

Articolo 8 Criteri di scelta

1. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi a criteri di scelta che fissano le priorità ed indicano gli investimenti che debbono essere esclusi.

2. I criteri di scelta sono stabiliti secondo gli orientamenti delle politiche comunitarie, ed in particolare della politica agricola comune.

3. I criteri di scelta e, se del caso, la loro modifica sono decisi dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29 paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88. La decisione è notificata agli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

TITOLO II FORME E CONDIZIONI DI INTERVENTO

Articolo 9 Forme d'intervento

L'intervento del Fondo assume una delle forme seguenti:

a) cofinanziamento di programmi operativi, oppure

b) concessione di sovvenzioni globali.

Articolo 10 Domanda di contributo e documento unico di programmazione

1. Gli Stati membri:

a) presentano le loro domande di contributo a norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88;

b) comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative intese ad attuare l'azione comune.

2. Sia per le regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e 6 sia per quelle non interessate da detti obiettivi, gli Stati membri possono presentare un documento unico di programmazione contenente sia le informazioni richieste nei piani sia quelle richieste nelle domande di contributo. In tal caso, la Commissione adotta una decisione unica in merito a un documento unico, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 11 Investimenti e spese ammissibili

1. Gli investimenti ammissibili ad un contributo del Fondo devono riguardare:

- la razionalizzazione e lo sviluppo del confezionamento, della conservazione, del trattamento e della trasformazione dei prodotti agricoli e del riciclo di sottoprodotti o dei residui di fabbricazione nonché l'eliminazione o la depurazione dei rifiuti,

- il miglioramento dell'immissione sul mercato, compreso il miglioramento della trasparenza della formazione dei prezzi,

- l'applicazione di nuove tecniche di trasformazione, compreso lo sviluppo di nuovi prodotti e sottoprodotti o l'apertura di nuovi mercati, nonché investimenti innovativi, oppure

- il miglioramento della qualità dei prodotti.

2. Una priorità particolare può essere attribuita agli investimenti volti a migliorare le strutture di commercializzazione dei prodotti agricoli, in particolare se questi investimenti favoriscono la creazione di nuovi sbocchi, agevolando la commercializzazione di nuovi prodotti o di prodotti di qualità che possiedano caratteristiche conformi alla politica delle derrate alimentari decisa dalla Comunità, compresi i prodotti ottenuti dalla cosiddetta agricoltura biologica.

3. Le spese ammissibili per gli investimenti di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni;

b) le macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici e il software;

c) le spese generali, in particolare gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, le spese per studi di fattibilità entro il limite del 12 % delle spese di cui alle lettere a) e b).

Articolo 12 Prodotti interessati e partecipazione dei produttori

1. Gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione di base interessati; essi devono, tenuto conto della peculiarità di ogni settore, garantire in particolare una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano.

2. Gli investimenti devono riguardare i prodotti di cui all'allegato II del trattato, esclusi quelli di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (8). Tuttavia, sono ammessi anche gli investimenti relativi ai prodotti dei codici NC 4502, 4503 e 4504.

La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88, può ammettere investimenti relativi ad altri prodotti a condizione che:

- i beneficiari dell'aiuto abbiano legami contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di base, oppure

- si tratti di prodotti trasformati ottenuti con prodotti di cui all'allegato II del trattato e si possa debitamente giustificare l'esistenza di legami che dimostrino un interesse per i produttori dei prodotti agricoli di base.

3. Gli investimenti devono offrire una sufficiente garanzia di redditività.

Articolo 13 Investimenti esclusi

Sono esclusi gli investimenti:

- a livello di commercio al dettaglio;

- per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesi terzi.

Articolo 14 Beneficiari

Possono beneficiare del contributo del Fondo le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

Articolo 15 Decisione sulla concessione ed impegno di bilancio

1. La Commissione decide circa la concessione di un contributo del Fondo a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e, se del caso, dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma di tale regolamento.

2. La decisione è notificata all'autorità di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88 o all'organismo di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del suddetto regolamento, nonché allo Stato membro interessato.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE E GENERALI

Articolo 16 Tasso di contributo e modalità

1. Il contributo del Fondo non può superare, rispetto ai costi degli investimenti selezionati:

a) il 50 % nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e 6;

b) il 30 % nelle altre regioni.

2. Il contributo del Fondo è concesso in genere sotto forma di sovvenzioni in conto capitale. Se si ricorre ad altre forme di contributo, queste non devono superare l'importo equivalente delle sovvenzioni in conto capitale.

3. Gli Stati membri devono contribuire agli investimenti almeno per il 5 % dei costi ammissibili.

4. La partecipazione dei beneficiari, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti selezionati, deve essere pari almeno:

a) al 25 % nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 1 e 6,

b) al 45 % nelle altre regioni.

5. Gli Stati membri possono adottare, nel settore contemplato dal presente regolamento, misure di aiuto le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in esso previste o i cui importi superino i massimali in esso previsti, purché tali misure siano adottate secondo gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 17 Procedura di versamento del contributo

1. I versamenti a titolo di anticipo o saldo, da eseguirsi a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 4253/88, sono effettuati all'autorità designata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 di tale regolamento o eventualmente all'organismo intermediario di cui all'articolo 16, paragrafo 1 dello stesso regolamento; lo Stato membro viene informato di questi pagamenti.

2. L'autorità o l'organismo intermediario verificano i documenti giustificativi delle spese dei beneficiari finali e ne accertano la regolarità prima di versare il contributo finanziario comunitario. Essi effettuano inoltre controlli in loco per accertare la corrispondenza tra i dati contenuti nella domanda di contributo e la situazione reale.

3. Alla fine di ogni trimestre, l'autorità o l'organismo intermediario trasmettono alla Commissione un estratto dei versamenti effettuati ai beneficiari.

4. Ogni anno è trasmesso alla Commissione un rapporto sull'esecuzione.

Articolo 18 Controlli

I controlli si effettuano a norma dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 19 Disposizioni transitorie

1. I programmi operativi presentati entro il 31 dicembre 1993 a titolo del presente regolamento e non presi in considerazione per un contributo del Fondo possono essere inclusi in programmi operativi finanziabili nel periodo 1994 1999 se essi rispondono ai criteri e alle condizioni del presente regolamento e si inseriscono in un quadro comunitario di sostegno. Non si applica l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

2. Gli investimenti ammissibili a titolo del presente regolamento per i quali i lavori sono stati avviati tra il 1° luglio 1993 ed il 31 dicembre 1993 e che non hanno potuto essere inseriti in programmi operativi di cui al paragrafo 1 possono essere finanziati nel corso del periodo 1994 1999 se rispondono ai criteri e alle condizioni del presente regolamento, a condizione che essi si inseriscano in una domanda di contributo presentato dallo Stato membro entro il 30 aprile 1994.

3. I criteri di scelta applicabili ai programmi operativi di cui al paragrafo 1 sono quelli in vigore alla data di ricezione della domanda di contributo.

4. Il versamento del contributo a titolo dei progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 è effettuato a norma degli articoli 17 e 18 del presente regolamento.

Articolo 20 Modalità d'applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono decise dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 29, paragrafo 1, commi da 2 a 5, del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 866/90 è abrogato.

2. I riferimenti fatti al regolamento abrogato si intendono come fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tabella di concordanza in allegato.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 53.

(2) Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.

(4) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2843/94 (GU n. L 302 del 25. 11. 1994, pag. 1).

(5) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).

(6) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, p. 11).

(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

(8) GU n. L 346 del 31. 12. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 965/96 (GU n. L 131 del 1. 6. 1996, pag. 1).

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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