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LEGGE 27 ottobre 1966, n. 910

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/1984)
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Testo in vigore dal:  15-8-1971
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Art. 16

(Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali)

Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:
a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonché gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;
b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;
c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonché i lavori sistematori al terreno;
d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;
e) a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validità economica.
Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:
un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni nonché nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni;
un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, numero 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e Integrazioni nonché nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni.
((5))

Quando la spesa preventivata supera i 20 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.
Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, potranno essere concesse agevolazioni contributive o creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale, per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. Le suddette agevolazioni potranno essere altresì concesse per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti nel piccoli centri rurali situati nei territori montani, purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia altra abitazione in proprietà.
Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:
un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;
un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento della durata di anni venti contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.
Le norme di cui ai commi quarto e quinto si applicano per gli esercizi finanziari 1966 e 1967.
Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.
L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili al sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, dell'articolo 9 e dell'articolo 16, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Ferme le finalità obiettive perseguite con gli Interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 5 luglio 1971, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1971, n. 592 ha disposto (con l'art. 2-septies, comma 2) che "Per la realizzazione di opere di irrigazione a servizio di più aziende il contributo dello Stato di cui al secondo comma del predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere elevato rispettivamente al 50 per cento e al 60 per cento nei territori specificati nella norma stessa".