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LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
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Testo in vigore dal:  30-11-1982

Art. 9


Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-85.
La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.
Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all'articolo 1, terzo comma, lettera d), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e finanziati con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.
La legge regionale definirà le modalità degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle province, delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione.
La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.
Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione.
Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle imprese, differenziati per gli insediamenti nei territori montani.