Art. 1
1. La Regione autonoma Friulia - Venezia Giulia concorre tramite la << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> al finanziamento per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica ( CIPE ) del 28 maggio 1987, con gli interventi e le modalità di cui alla presente legge.
Art. 2
1. Per le finalità di cui all' articolo 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia SpA un fondo speciale, del quale affida la gestione alla predetta società con contabilità separata, da impiegare per partecipare al capitale sociale della << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >>, promossa dal Consorzio per l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ai sensi dell'
articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 10, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 3
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, per il conferimento del mandato e per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, ivi compreso il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso nonché per l' emanazione ed attuazione delle direttive dell' Amministrazione regionale al riguardo.
2. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, conferisce con propria deliberazione mandato alla Friulia SpA di provvedere di volta in volta, mediante prelievo dal fondo speciale, a sottoscrivere quote di capitale sociale della << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> ovvero a conferire, in via anticipata, somme destinate a futuri aumenti di capitale sociale della medesima società nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi.
3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dei servizi amministrativi, la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Ad avvenuta sottoscrizione dell' intera quota di lire 30 miliardi l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 65, comma 1, L. R. 47/1991
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 10/2012
Art. 4
1. L' attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi della presente legge, è delegata, nella sua veste mandataria, alla Friulia SpA, che la esercita attraverso i propri organi sociali.
2. Tutti i poteri di controllo del Collegio sindacale della Friulia SpA sono estesi agli interventi ed operazioni considerati dalla presente legge ed all' amministrazione del fondo affidato.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno è trasmessa dalla Friulia SpA alla Giunta regionale e, per tramite di essa al Consiglio regionale, una relazione sull' andamento della gestione del fondo nell' anno precedente accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale.
4. Il Presidente della Friulia SpA è investito per le operazioni di cui alla presente legge di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, compresa la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni autorizzate.
Art. 5
1. Per gli oneri previsti dall' articolo 2 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito - alla Rubrica n. 6 - programma 2.3.4. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1300 (2.1.251.5.10.30) con la denominazione << Conferimento a favore della 'Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA ' per la costituzione di un fondo speciale per la partecipazione al capitale sociale della 'Sincrotrone Trieste società consortile per azioni' >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20 miliardi, suddiviso in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e lire 10 miliardi per l' anno 1990.
2. Al predetto onere di lire 20 miliardi si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 1170 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 6, Partita n. 3 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
3. La quota di lire 10 miliardi autorizzata per l' anno 1991 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' anno medesimo.
4. Sul precitato capitolo 1300 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5 miliardi, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1082 << fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.
Art. 6
1. L' approvazione, ai sensi dell'
articolo 43, secondo comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, dei piani particolareggiati previsti dall'
articolo 2, nono comma, del DPR 11 gennaio 1980, n. 267, in attuazione degli articoli 12, secondo comma e 14, secondo comma, lettera e), del
DPR 6 marzo 1978, n. 102, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti, nonché delle aree ed immobili inclusi nel perimetro di piano e, comunque, necessari per il conseguimento degli obbiettivi del piano stesso.
2. Il Consorzio obbligatorio per l' impianto, la gestione e lo sviluppo dell' Area per la ricerca scientifica e tecnologica della Provincia di Trieste, procede alle espropriazioni nonché, ove occorra, all' occupazione temporanea delle aree ed immobili compresi nel piano, secondo il programma di cui all'
articolo 8, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 26.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.