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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267

Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, ((. . .)).

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383 (in G.U. 01/08/1980, n.210).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1981)
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Testo in vigore dal:  26-4-1981
aggiornamenti all'articolo

Art. 2



Il compenso giornaliero previsto dall'art. 2 della legge 20 maggio 1966, n. 335, per i componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali statali è elevato a L. 5.000.
((2))

La propina prevista da detta norma per ogni candidato esaminato è elevata a L. 1.200.
Il trattamento di cui al presente articolo si applica, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1958, n. 207, anche ai presidenti delle commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali di cui all'art. 39, lettera c), del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ed all'art. 144 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 2)) che "Con decorrenza 1° gennaio 1981 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue:
[...]
2) Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate componenti: da L. 5.000 a L. 5.500".