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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1989)
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Testo in vigore dal:  4-3-1986

Art. 7

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunto il seguente comma:
"Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi può essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso".
2. Dopo la lettera o) dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunta la seguente:
"p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro".
3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunto il seguente comma:
"Il consorzio può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma".
4. È abrogato il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Del collegio dei revisori dei conti, previsto dall'articolo 16 del medesimo decreto, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro. La vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nei riguardi del consorzio di cui al medesimo articolo 12 si esplica, nei casi che saranno stabiliti dallo statuto del consorzio stesso, secondo procedure che prevedano anche l'istituto del silenzio-assenso. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono estese al direttore generale ed ai dirigenti responsabili di servizio del consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.
5. Il consiglio di amministrazione del consorzio di cui al precedente comma è composto da:
a) il presidente nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;
b) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;
c) un rappresentante del comune di Trieste;
d) un rappresentante della provincia di Trieste;
e) un rappresentante della comunità montana del Carso;
f) due membri eletti dall'assemblea dei soci del consorzio;
g) due membri eletti dal consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia con voto limitato;
h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro.
6. Il presidente del comitato tecnico-scientifico partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione del consorzio con voto consultivo. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio debbono essere scelti tra esperti riconosciuti in materia di programmazione economica, di programmazione della ricerca, di amministrazione pubblica e di promozione industriale.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica le proposte di modifica al vigente statuto necessarie per adeguarne la struttura ai nuovi compiti ad esso attribuiti per l'approvazione delle modifiche statutarie si applica l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Nota all'art. 7:
Si riportano qui di seguito le disposizioni del D.P.R., n. 102/1978 (Costituzione e funzionamento del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste) citate o modificate dal presente articolo, integrate con le modifiche:
"Art. 12. - È costituito un consorzio - obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.
La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento nonché le norme per eventuali ampliamenti verranno precisati nello statuto del consorzio.
Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire quindici miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi può essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso.
Art. 14. - Il consorzio ha il compito di:
1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalità il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;
2) coordinare e regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unità di ricerca;
3) amministrare i fondi e i proventi assegnatigli.
A tale scopo il consorzio ha la facoltà di:
a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;
b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;
c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;
d) vendere o locare fondi fabbricati od altri beni;
e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;
f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;
g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unità di ricerca o centri sperimentali per l'uso di impianti del consorzio;
h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi del comprensorio;
k) contrarre mutui;
i) concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi e sovvenzioni agli interessati all'attività di ricerca;
l) compiere tutti gli atti necessari per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;
m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attività di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;
n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attività del comprensorio;
o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio;
p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di imprese nazionali ed internazionali, che abbiamo come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materie di tecnologie fortemente innovative, la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro.
Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse.
Il consorzio può affidare, in tutto o in porte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b), e), e) ed f) del precedente secondo comma.
Art. 16. - Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dovrà essere presentato per l'approvazione al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto del consorzio, nel quale dovranno essere precisati compiti, organi e modalità di funzionamento dell'ente e relativo patrimonio.
In particolare, quali organi del consorzio, saranno previsti: l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il consiglio degli utenti, il presidente del consorzio, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti, del quale ultimo farà parte un rappresentante del Ministero del tesoro (comma abrogato).
Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro.
Art. 17, secondo comma: Al consorzio e agli enti operanti nell'area per la ricerca scientifica e tecnologica si applicano le norme dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, relative ai contratti a termine".