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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 26

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1989)
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Testo in vigore dal:  4-3-1986

Art. 8

1. Per l'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, si applicano, in deroga all'articolo 17 del codice civile, le disposizioni previste per le università dall'articolo 11, ottavo comma, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.
2. Il consorzio di cui al precedente articolo 7, sentita la comunità montana del Carso, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei terreni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione, in conformità agli strumenti urbanistici del comune di Trieste.
Note all'art. 8, primo comma:
- Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 102/1978 vedi nella nota all'art. 7 che precede.
- L'ottavo comma dell'art. 11 del D.L. n. 580/1973, recante misure urgenti per l'Università, prevede che per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applichi la norma di cui all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641. L'ultimo comma dell'art. 38 della legge n. 641/1967 stabilisce che l'autorizzazione all'acquisto di aree sia data alle Università ed alle istituzioni di cui all'art. 42 (istituti universitari statali, istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, collegi universitari e case dello studente annessi alle Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali) dal prefetto senza limiti di valore.