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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1978, n. 102

Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1986)
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Testo in vigore dal:  14-4-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 546, concernente ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976;
Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 34 della legge 8 agosto 1977, n. 546;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; Decreta:

Art. 1


A decorrere dall'anno accademico 1977-78 è istituita, in conformità di quanto disposto dall'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Università statale degli studi di Udine. Essa ha il fine di contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli e comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
1) Lingue e letterature straniere:
a) corso di laurea in lingue e letterature straniere.
Nell'ambito della facoltà di lingue e letterature straniere sarà valorizzato in particolare lo studio delle lingue e letterature dell'Europa orientale.
2) Ingegneria:
a) corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
b) corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo.
3) Scienze matematiche, fisiche e naturali:
a) corso di laurea in scienze dell'informazione.
4) Agraria:
a) corso di laurea in scienze agrarie;
b) corso di laurea in scienze della preparazione alimentare;
c) corso di laurea in scienze della produzione animale.
5) Lettere e filosofia:
a) corso di laurea in conservazione dei beni culturali a indirizzi:
archivistici e librari;
architettonici, archeologici e dell'ambiente;
mobili e artistici.
L'ordinamento didattico del corso di laurea terrà conto dei filoni originali della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli.
L'Università è compresa tra quelle previste dall'art. 1, n. 1), del testo delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.
La facoltà di lingue e letterature straniere della Università di Trieste funzionante in. Udine, passa dall'Università di Trieste alla Università di Udine. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università di Udine.
I corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionanti in Udine, autorizzati limitatamente all'anno accademico 1977-78 dall'art. 26, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, cessano di funzionare come corsi sdoppiati e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria dell'Università di Udine di cui al primo comma, n. 2), del presente art. 1.
In attesa della riforma dell'ordinamento universitario e della facoltà di medicina, l'Università degli studi di Trieste è autorizzata a stipulare una convenzione con l'ospedale civile di Udine per la istituzione in Udine, mediante sdoppiamento, dei corsi di insegnamenti attinenti al triennio clinico e di scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università di Trieste.
L'Università degli studi di Udine si organizzerà in dipartimenti in conformità di quanto sarà disposto dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario.