Capo III
Attività pianificatoria
Art. 13
(Piano regionale del trasporto pubblico locale)
1.
Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:
a) definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all'interno del quale vengono definiti i diversi ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;
b) definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;
c) individuare le forme organizzative più idonee a garantire l'integrazione modale del trasporto di persone;
d) stimare il costo di esercizio dei servizi con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio finanziario, coperto per almeno il 35 per cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;
e) definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;
f) stimare il fabbisogno finanziario necessario all'attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi e del territorio;
g) individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, nonché dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;
h) garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l'articolazione di specifici servizi e di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
i) definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;
j) individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi energetici e l'inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;
k) individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio qualitativi e quantitativi;
l) garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione della comunità regionale.
Art. 14
(Articolazione del Piano)
1.
Il PRTPL è articolato come segue:
a)
relazione illustrativa che individui in particolare:
1) finalità e obiettivi;
2) quadro analitico di riferimento;
3) definizione e articolazione del servizio integrato;
4) sistema tariffario e di bigliettazione;
5) parametri di qualità del servizio;
6) sistema infrastrutturale;
7) quadro economico dell'esercizio e degli investimenti;
8) indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilità;
b) elaborati grafici illustrativi del sistema.
Art. 15
(Formazione e approvazione)
1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.
Art. 16
(Pianificazione complementare)
1.
Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici.
4. I Comuni tenuti a dotarsi dei piani di cui al comma 1 devono provvedere alla loro approvazione entro il 31 dicembre 2010. La mancata osservanza di tale termine comporta una riduzione del 5 per cento delle risorse trasferite da parte della Regione al Comune inadempiente, con successiva destinazione ai Comuni adempienti del 50 per cento delle somme complessivamente non attribuite, secondo modalità determinate con regolamento da adottarsi entro il 30 settembre 2010.
Capo IV
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico
Art. 17
(Procedure di affidamento)
1. L'Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all'articolo 18, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L'Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l'affidatario deve assumere per tutta la durata dell'affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d'impresa.
4.
Gli atti procedurali prevedono che:
a) la disponibilità a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;
b) i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni contrattuali;
c) i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di nuova impresa;
d) il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell'ambito del territorio regionale.
5. L'affidatario è tenuto a iniziare l'esercizio del servizio nel termine indicato negli atti di gara che comunque non può essere inferiore a ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione.
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le comunicazioni dell'affidatario con l'utenza avvengano anche attraverso l'uso delle lingue minoritarie delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
7.
Il ribasso d'asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell'articolo 43, nonché quelle disponibili in seguito ai meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti, confluiscono in un fondo che l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare per:
a) servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;
b) servizi aggiuntivi;
c) interventi finalizzati al miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 18
(Contratto di servizio)
1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l'impresa o le imprese affidatarie, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui all'articolo 17.
2.
I contenuti minimi del contratto di servizio sono:
a) durata;
b) corrispettivo, modalità di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;
c) caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonché modalità di loro eventuale modifica e implementazione nell'ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;
d) standard qualitativi minimi del servizio;
e) obbligo e modalità di trasferimento del personale, modalità di trasferimento dei beni e dell'esercizio del diritto di prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire così come individuati nel contratto stesso;
f) obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;
g) garanzie e penali;
h) modalità e limiti per l'affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per l'effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
i) tempi e modalità di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati.
Art. 19
(Durata)
1. Il contratto di servizio ha una durata massima di nove anni, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti e da diverse disposizioni comunitarie.
2. La Regione può risolvere il rapporto contrattuale qualora, decorsi i due terzi della durata contrattuale, accerti il mancato raggiungimento dei livelli minimi di qualità e quantità del servizio da parte dell'affidatario indicati nel contratto di servizio. La risoluzione ha efficacia a far data dall'operatività del nuovo affidamento del servizio. La prima verifica per gli effetti di cui al presente comma viene effettuata trascorso un triennio dall'inizio del rapporto contrattuale.
3. La durata del contratto può essere prorogata entro i limiti massimi di legge qualora, sulla base delle verifiche effettuate, la Regione accerti il raggiungimento da parte dell'affidatario dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio indicati nel contratto.
Art. 20
(Corrispettivo)
1. La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal contratto di servizio.
2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo né dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico svolti restano a carico dell'affidatario.
Art. 21
(Modifica dei servizi)
1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d'interesse pubblico e al fine della migliore gestione del servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all'utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.
Art. 22
(Servizi aggiuntivi)
1. L'affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.
2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1 limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purché non comportino ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l'attivazione dei servizi aggiuntivi.
3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica l'attivazione alla Regione.
Art. 23
(Obblighi dell'affidatario)
1.
L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio di cui all' articolo 18. In particolare l'affidatario è tenuto a:
a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;
b) garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
c) utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;
d) garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all'utenza;
e) consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile, relativi ai servizi svolti nell'ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla vigilanza e al controllo, nonché consentire l'accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di specifiche operative stabilite dall'affidante;
f) dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell'esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza del servizio;
g) adottare la carta dei servizi;
h) effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;
i) applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell'ambito del contratto di servizio, il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
j) assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
k) prestare idonee garanzie.
Art. 24
(Carta dei servizi)
1. La Regione, ai fini di quanto previsto all'articolo 7, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate, indicandone i contenuti minimi e, in particolare, le modalità di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell'utenza, i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell'affidatario, nonché le modalità della sua diffusione.
Art. 25
(Revoca)
1.
La Regione revoca l'affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:
a) modifica o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi;
b) venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell'affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;
c) inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell'utenza, per estensione o intensità;
d) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di revoca è riconosciuto all'affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.
Art. 26
(Decadenza)
1.
La Regione può pronunciare la decadenza dell'affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a) venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;
b) grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento;
c) gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
d) irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
e) grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
f) gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
g) mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall'aggiudicazione della gara e comunque entro la data fissata nel contratto di servizio;
h) mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;
i) mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e);
j) altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di decadenza dall'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'affidatario del servizio, il quale risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L'Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente all'affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
4. L'affidatario può presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'
articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle eventuali osservazioni fatte pervenire dall'affidatario, al fine dell'adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.
Art. 27
(Subaffidamento dei servizi)
1. L'affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione regionale ed entro i limiti previsti dal contratto di servizio, allo scopo di migliorare l'efficienza dei servizi.
2.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dell'impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale necessari per l'esercizio del servizio subaffidato, nonché rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;
b) rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;
c) riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente trasferiti dall'affidatario, come individuati dall'articolo 23, comma 1, lettera j);
d) impegno dell'affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi l'attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L'affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;
e) impegno dell'affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all'impresa subaffidataria.
3. L'affidatario e l'impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell'affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni dell'articolo 28, comma 2.
Art. 28
(Cessazione e subentro dell'affidatario)
1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile all'affidatario non comportano alcun diritto all'indennizzo a favore dell'affidatario.
2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all'affidatario subentrante è effettuato in coerenza alle indicazioni dell'articolo 23, comma 1, lettera j).
3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.
4. Qualora alla scadenza dell'affidamento l'affidatario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico dell'affidatario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
(Sanzioni amministrative per l'affidatario)
1.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
2.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
b)
soppressione non autorizzata di linee o corse;
c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
Capo VI
Norme speciali
Art. 33
(Monitoraggio e controllo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l'evoluzione della mobilità e del sistema di trasporto pubblico nonché a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda direttamente con le proprie strutture.
2. Il controllo di gestione è continuativo e monitora le caratteristiche del servizio, le performance economiche e qualitative, le scelte gestionali, la regolarità del servizio e le relative cause di scostamento dai livelli contrattuali, anche attraverso un sistema di controllo automatico dei veicoli, che raccolga le informazioni relative alla localizzazione dei mezzi, alla gestione della flotta, alla raccolta dei dati di traffico, alle informazioni ai passeggeri e ad altre eventuali funzionalità del servizio.
3. L'affidatario del trasporto pubblico deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello dell'Amministrazione regionale che consenta il controllo di gestione.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di cui al comma 2.
5. La Regione mette a disposizione delle Province le informazioni raccolte e rielaborate ai sensi del comma 2.
Art. 34
(Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)
1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.
2.
Hanno diritto alla libera circolazione:
a) gli operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria in divisa o dotati di apposito contrassegno di riconoscimento che ne facciano richiesta all'affidatario. Le caratteristiche del contrassegno sono validate dalla Regione e comunicate all'affidatario del servizio;
b) il personale regionale e provinciale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita tessera di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza;
c) i minori di età che non superino il metro di altezza.
3.
Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000 euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;
c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla
legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla
legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla
legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;
d) i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.
4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 35
(Sanzioni amministrative per gli utenti)
1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 10 euro ad un massimo di 52 euro.
2. L'uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 16 euro ad un massimo di 42 euro con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'
articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento, presentino all'affidatario l'abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta del 50 per cento.
4. Il controllo e l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 competono all'affidatario, nell'ambito dei servizi dallo stesso esercitati.
5. L'affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato, munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall'azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'
articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all'
articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.
8. All'atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell'agente accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l'immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento della contestazione, l'agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all'ufficio da cui dipende, che provvede a notificare all'interessato copia del medesimo. In tale caso, l'obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta, oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile della competente struttura dell'ente. L'emissione dei provvedimenti di cui all'
articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di competenza del direttore dell'impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico ovvero del responsabile della struttura dell'ente che gestisce in economia il servizio.
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, nonché per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della
legge regionale 1/1984.
13. Le somme riscosse per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 3 sono devolute all'affidatario che gestisce il servizio.
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
Capo VII
Altre norme sul trasporto pubblico
Art. 36
(Incentivi delle Province)
1.
Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:
a) titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l'acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;
b) titolari di licenza di taxi per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile gassoso o per la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio.
2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il trasporto pubblico.
3. Le Province sono, altresì, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l'acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.
4. Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, pensiline, stazioni atte all'interscambio della mobilità delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l'acquisizione delle aree necessarie, nonché per l'acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.
Art. 37
(Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)
1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 29 nei confronti dell'affidatario, con l'esclusione dell'infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore del trasporto pubblico della relativa Provincia.
Capo VIII
Norme finali e transitorie
Art. 38
(Norme transitorie)
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell'adozione del PRTPL di cui all'articolo 13, i protocolli d'intesa stipulati con gli Enti locali necessari all'adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall'1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento all'attuale contratto di servizio a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall'imposizione dell'obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l'acquisto di scuolabus, devono prevedere in dotazione all'automezzo l'apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.
Art. 39
(Servizi ferroviari metropolitani)
1. La Regione sostiene l'organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra più Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresì l'istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell'ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.
2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1, subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l'obbligo per l'affidatario di organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico già assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico - economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale.
Art. 40
(Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall'1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del
decreto legislativo 111/2004 e dell'
articolo 1, comma 948, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi efficacia fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell'articolo 33.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese per concordare con il gestore della rete infrastrutturale ferroviaria la migliore definizione ed esecuzione dei servizi.
Art. 41
(Servizi ferroviari interregionali)
1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall'
articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 111/2004 nel rispetto dell'intesa da stipularsi con la Regione Veneto e il Ministero dei trasporti, a seguito dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.
Art. 42
(Modifica di norme)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27/1996 è sostituito dal seguente:
<<1. La Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo regionale e dura in carica cinque anni.>>.
Art. 43
(Norma finanziaria)
1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almeno pari a quelle allocate per il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo per l'anno 2007 e per il trasporto ferroviario importi corrispondenti a quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del
decreto legislativo 111/2004. È conseguentemente autorizzata la spesa complessiva necessaria, considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.
Art. 44
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:
d) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);