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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2007)
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Testo in vigore dal:  19-5-2004

Art. 12

Uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia
1. In virtù del trasferimento delle relative funzioni, gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia sono soppressi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con conseguente trasferimento alla Regione del personale ai sensi dell'articolo 13.
2. Per l'esercizio delle residuali funzioni di competenza, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con la Regione.
3. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni in argomento svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.
4. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli Uffici provinciali stessi, con esclusione del Centro prove autoveicoli di Codroipo sezione di Verona, sono trasferiti in proprietà alla Regione a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.
5. La consegna dei beni di cui al comma 4, da effettuarsi da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, avviene attraverso la redazione dei relativi verbali che costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.
6. Ad avvenuta consegna di cui al comma 5, spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
7. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.