stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2000, n. 395

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  27-2-2002
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO l'articolo 1, comma 1 e comma 2 e l'allegato A della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee " (Legge comunitaria 1999);
Vista la proposta del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi prot. 595/ATM 44 dei 16 febbraio 2000, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera d) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, con riferimento al settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Considerata la necessità di recepire, anche alla luce della predetta proposta, la direttiva n. 98/76/CE con riferimento sia al trasporto di cose che di persone, armonizzando le discipline vigenti per i singoli settori, in conformità ai criteri di delega ed alle disposizioni comunitarie e nazionali applicabili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e definizioni
((
1. Le norme del presente decreto disciplinano l'accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.
2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi l'attività dell'impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.
3. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone l'attività dell'impresa che, fuori della fattispecie prevista dall'articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell'articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.
3-bis. È impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3.
))
((2))
4. È residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali a condizione che vi ritorni regolarmente.
Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia dal giorno della pubblicazione del suddetto decreto.