Art. 7
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 7/2008
2Comma 2 sostituito da art. 32, comma 2, L. R. 7/2008
3Comma 7 sostituito da art. 32, comma 3, L. R. 7/2008
4Comma 10 sostituito da art. 32, comma 4, L. R. 7/2008
5Comma 12 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 7/2008
6Comma 14 sostituito da art. 32, comma 6, L. R. 7/2008
7Vedi la disciplina transitoria del comma 10, stabilita da art. 32, comma 10, L. R. 7/2008
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14 bis, comma 1, L. R. 26/2005
9Derogata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 7 quinquies, L. R. 11/2009
10Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
11Derogata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
12Derogata la disciplina del comma 6 da art. 15, comma 7 sexies, L. R. 11/2009
13Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 4/2011
14Comma 15 abrogato da art. 2, comma 101, L. R. 15/2014
15Parole sostituite al comma 10 da art. 11, comma 17, L. R. 27/2014
16Parole aggiunte al comma 10 da art. 11, comma 17, L. R. 27/2014
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 25, L. R. 34/2015
18Integrata la disciplina del comma 7 da art. 2, comma 20, L. R. 31/2017
19Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017
Art. 12 bis
(Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla
legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'
articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'
articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 40, comma 1, L. R. 13/2008
2Integrata la disciplina del comma 12 da art. 14, comma 1, L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 7, comma 14, L. R. 33/2015
3Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 6, L. R. 11/2009
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
6Parole aggiunte al comma 6 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
8Parole aggiunte alla lettera a) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
9Parole aggiunte alla lettera c) del comma 9 da art. 14, comma 7, L. R. 11/2009
10Parole aggiunte al comma 5 da art. 14, comma 8, L. R. 11/2009
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 9, L. R. 11/2009
12Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 14, comma 10, L. R. 11/2009
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 48, lettera e), L. R. 11/2009
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 61, L. R. 11/2009
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 11/2009, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 3, comma 1, L. R. 18/2011
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 37, L. R. 12/2009
17Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 38, L. R. 12/2009
18Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 22/2010
19Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 3, L. R. 2/2012
20Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
21Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
22Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
23Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
24Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
25Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
26Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
27Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
28Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
29Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
30Comma 12 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
31Comma 13 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
32Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012.
33Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 62, L. R. 27/2014
34Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dall'1/3/2015.
35Parole sostituite al comma 6 da art. 46, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 12 ter
(Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive)
10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.
12. Le modalità e le condizioni per la concessione dei finanziamenti, in relazione anche a particolari situazioni del mercato, sono stabilite con regolamento nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
13. Per le finalità di cui al comma 10 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, ai finanziamenti si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, nonché alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte delle Commissione europea.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 11, L. R. 11/2009
2Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 45, lettera a), L. R. 12/2009
3Comma 10 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera b), L. R. 12/2009
4Comma 12 bis aggiunto da art. 3, comma 45, lettera c), L. R. 12/2009
5Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 2/2010
6Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 2/2010
7Parole aggiunte al comma 13 da art. 13, comma 11, lettera b), L. R. 22/2010
8Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
9Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
10Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
11Comma 4 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
12Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
13Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
14Comma 7 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
15Comma 8 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
16Comma 9 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
17Comma 10 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
18Comma 11 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
19Comma 12 bis abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012
20Comma 14 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 2/2012