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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
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Testo in vigore dal:  6-5-1998

Art. 164

Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 13 dicembre 1928, n. 3086, nonché il riferimento alla legge medesima contenuto nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300;
b) l'articolo 76 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza;
d) l'articolo 19, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui prevede la comunicazione al prefetto e i poteri di sospensione, revoca e annullamento in capo a quest'ultimo in ordine: all'articolo 19, comma 1, numero 13), in materia di licenza agli stranieri per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 14), in materia di registrazione per mestieri ambulanti; all'articolo 19, comma 1, numero 17), in materia di licenza di iscrizione per portieri e custodi, fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati.
e) gli articoli 72, 74, 75, 81 e 83 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di attestazione dell'attività di fabbricazione e commercio di pellicole cinematografiche;
f) l'articolo 111 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di rilascio delle licenze per l'esercizio dell'arte fotografica, fermo restando l'obbligo di informazione tempestiva all'autorità di pubblica sicurezza.
2. È altresì abrogato il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24 luglio 1977, n. 616, nella parte in cui si riferisce ai numeri 13), 14) e 17) del comma 1 dello stesso articolo 19.
3. Nell'articolo 68, primo comma, del più volte richiamato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le parole "rappresentazioni cinematografiche e teatrali" sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick