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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 251

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1999
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Testo in vigore dal:  2-10-1999

Art. 14

1. Presso ogni camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, la licenza di cui al comma 2 non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, è aggiornato a cura della competente camera di commercio e può essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro è pubblico.
Note all'art. 14:
- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vedi note all'art. 12. L'art. 127 così recita:
"127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.
Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi note alle premesse. L'art. 16 così recita:
"Art. 16 (Abrogazioni). - 1. All'art. 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. È abrogato l'art. 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Nell'art. 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".
3. È abrogato l'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 n. 399. Sono, inoltre, abrogati il decreto ministeriale 28 novembre 1989, n. 453, e il decreto ministeriale 2 febbraio 1994, n. 285, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. È abrogato l'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443.