Art. 137
          
       (Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20
giugno 1977, n.  30 e 23 dicembre 1977, n.  63 e loro
successive modificazioni ed integrazioni)
          
          
          
          
          
          
            2.   Nei  casi  di  intervento pubblico  previsti  dalla 
legge  regionale  20  giugno 1977, n.  30, qualora  non  sia possibile  rilasciare il certificato di regolare  esecuzione dei lavori o di collaudo, il Sindaco può disporre nondimeno la  chiusura  amministrativa del  procedimento  contributivo qualora  il  richiedente abbia ricevuto dal Comune  somme  a titolo  risarcitorio  per  la non  corretta  esecuzione  dei lavori di riparazione in conseguenza di pronuncia giudiziale di condanna.
 
          
          
          
            3.   Nei  casi  di  cui  al comma 2,  il  contributo  è liquidato in via definitiva per l'importo corrispondente  ai lavori  eseguiti  mediante intervento pubblico,  sulla  base dell'accertamento effettuato dal Comune che tiene luogo  del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
          
          
          
            4.   I  Comuni possono procedere all'acquisizione  degli edifici  compresi negli elenchi di cui all'
articolo 8  della legge  regionale  30/1977,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, per destinarli ad uso pubblico, ancorché  gli stessi  abbiano  già  formato  oggetto  di  intervento   di riparazione  e di restauro, per restituire agli  edifici  le originarie caratteristiche architettoniche e ambientali.
 
          
          
          
            5.   Le  spese per l'acquisizione degli edifici  di  cui al  comma  4,  nonché  quelle per i  lavori  necessari  per destinarli   all'uso  pubblico  previsto,  sono   a   carico dell'Amministrazione regionale. Le disposizioni previste dal comma  4  e  dal presente comma si applicano in  favore  dei Comuni   che   abbiano   già  presentato   alla  Segreteria Generale    Straordinaria    la    relativa    domanda    di finanziamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 9 ter - come aggiunto dall'
articolo 11 della legge regionale 24  aprile  1978,  n.  25  -  e dell'
articolo 14 della legge regionale   30/1977  e  loro  successive   modificazioni  ed integrazioni, entro  i  termini stabiliti  dall'
articolo  15 della legge regionale 40/1996.
 
          
          
          
            6.   Per  i  maggiori oneri previsti  dal  comma  5,  è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno  1998  a carico  del  capitolo 8675 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio  per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
          
          
          
            7.     I    provvedimenti   di   mancata   catalogazione eventualmente assunti, in base agli articoli 16 della  
legge regionale 4 luglio 1979, n.  35 e 47 della 
legge regionale 18 ottobre  1990, n.  50, anteriormente alla data di entrata in vigore  della  presente legge, in ordine ad edifici  la  cui schedatura  sia frutto di un errore tecnico  dovuto  ad  una parziale   individuazione  del  complesso   edilizio,   sono annullati   e   per   l'effetto   la   Segreteria   Generale Straordinaria è autorizzata ad emettere nuovi provvedimenti correlati ad una corretta schedatura degli edifici sotto  il profilo ambientale, storico, culturale ed etnico.
 
          
          
          
            8.    I  termini  di  presentazione  delle  domande   di contributo sulla 
legge regionale 30/1977, nei casi di cui al comma  7,  sono fissati in sessanta giorni decorrenti  dalla data di notifica del provvedimento di mancata catalogazione.
 
          
          
          
            9.     Ai    fini   del   conseguimento   dei   benefici contributivi,  nei casi di cui al comma 7, sono  considerate utili  le  domande presentate ai sensi della 
legge regionale 30/1977 prima della data di entrata in vigore della presente legge   nei   termini   decorrenti   dalla   notifica    dei provvedimenti di mancata catalogazione erroneamente assunti, in  base agli articoli 16 della 
legge regionale 35/1979 e 47 della  
legge  regionale 50/1990, in ordine ad  edifici  già fatti oggetto di analoghi provvedimenti.
 
          
          
          
            10.   Sono   fatti   salvi  a  tutti   gli   effetti   i provvedimenti  di  concessione dei contributi  eventualmente disposti,  prima  della  data di  entrata  in  vigore  della presente  legge,  ai  sensi della 
legge  regionale  30/1977, sulla base delle domande indicate al comma 9.
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            13.   All'
articolo  27,  comma  12  bis,   della   legge regionale   23   dicembre  1977,  n.   63,   come   inserito dall'
articolo 25 della legge regionale 40/1996, è aggiunto, in  fine,  il seguente periodo: << Avuto riguardo ai medesimi edifici,   l'assegnazione   in  proprietà   degli   edifici ricostruiti  tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente  senza  dare luogo ad atti  di  acquisto  o  di alienazione   soggetti  alle  disposizioni  limitative   dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel 
Capo  III della legge 1 giugno 1939, n.  1089 e nell'
articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n.  127. >>.
 
          
          
          
          
          
          
            15.  Qualora  per  rinuncia, decesso, irreperibilità  o per   altra  causa  non  si  pervenga  all'assegnazione   in proprietà,  in  favore degli aventi diritto,  delle  unità immobiliari   ricostruite   mediante   delega   ai   Comuni, presentata  ai sensi dell'
articolo 42, ottavo  comma,  della legge  regionale  63/1977,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,    trovano   applicazione   le    disposizioni dell'
articolo 30 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche  ed  integrazioni.  I  corrispettivi  di  cessione introitati  dal Comune sono versati al Fondo di solidarietà per  la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e  la rinascita  del  Friuli-Venezia  Giulia,  dedotte  le   somme derivanti da crediti dell'Amministrazione comunale  maturati nei  confronti  del delegante prima dell'entrata  in  vigore della presente legge, in relazione ai singoli interventi  di ricostruzione delegata.
 
          
          
          
            16.  Sono  fatti  salvi  a tutti gli  effetti  i  negozi stipulati  nonché gli atti e i provvedimenti assunti  prima della  data  di  entrata in vigore della presente  legge  in conformità alla disposizione del comma 15.
          
          
          
          
          
          
            18.   All'articolo   68,  terzo   comma,   della   
legge regionale  63/1977, così come modificato  dall'
articolo  19 della  legge  regionale  37/1993,  le  parole  << a  soggetti residenti   privi   di  alloggio >>  sono  sostituite   dalle seguenti:  << a soggetti privi di alloggio già  residenti  o che  intendano trasferire la propria residenza, in  mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente >>.
 
          
          
          
          
          
          
            20.  In  relazione al disposto di cui al  comma  19,  la denominazione  del capitolo 8680 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e   del  bilancio  per  l'anno  1998  è  così  modificata: << Finanziamenti  per la ricostruzione di opere  ed  impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta necessaria  per il  completamento del processo di ricostruzione  e  sviluppo delle zone terremotate >>.
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            24.  Le  domande intese ad ottenere i benefici  previsti dall'
articolo   47  della  legge  regionale  35/1979,   come modificato dall'
articolo 30 della legge regionale 37/1993, e dalle altre vigenti disposizioni di legge per la riparazione e  la  ricostruzione  delle  case  canoniche  ed  uffici  di ministero  pastorale, danneggiate, distrutte  o  demolite  a causa  degli  eventi  sismici del 1976  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non risultino ancora definite  con  formale  provvedimento  amministrativo,  sono proseguibili   ai  fini  della  concessione   dei   benefici contributivi   a  condizione  che  vengano  confermate   per iscritto  dagli  interessati  entro  novanta  giorni   dalla predetta data.
 
          
          
          
            25.  Sono  soggette  a conferma le domande  indicate  al comma  24  presentate  in ogni tempo  prima  della  data  di entrata  in  vigore della presente legge,  purché  entro  i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni.
          
          
          
            26.  La conferma delle domande indicate al comma  24  va effettuata  con  istanza prodotta alla  Segreteria  Generale Straordinaria,  indipendentemente  dallo  stadio   raggiunto dall'istruttoria condotta sulle domande stesse.
          
          
          
            27.  Le  domande non confermate entro il termine di  cui al  comma  24  decadono  di diritto e  sono  definitivamente archiviate.
          
          
          
          
          
          
            29.  In  caso di decesso del titolare della  domanda  di intervento  pubblico,  ai sensi degli  articoli  6,  secondo comma,  lettera  a),  della 
legge  regionale  30/1977,  come modificato   dall'
articolo  3,  primo  comma,  della   legge regionale  25/1978 e 42, ottavo comma, della 
legge regionale 63/1977,  la  domanda  di  cui  al  comma  28  può   essere presentata dal successore dell'istante deceduto.
 
          
          
          
          
          
          
            31.  Sono  fatte  valide  agli effetti  contributivi  le opzioni  di  intervento  privato tempestivamente  presentate prima  della data di entrata in vigore della presente  legge dai  successori  per  causa di morte dei  soggetti  titolari della domanda di intervento pubblico.
          
          
          
            32.   Il  termine  per  la  presentazione  dei  progetti esecutivi relativi alle domande di cui ai commi 28, 29 e  31 è  fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            33.   Nel  caso  di  concorso  su  uno  stesso  edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 di interventi  non omogenei,  ai  sensi della 
legge regionale 30/1977  e  della 
legge  regionale  13  maggio 1988,  n.  30,  fermo  restando l'accoglimento   delle  domande  e  la  determinazione   dei contributi  in  base alle leggi regionali  richiamate  nelle rispettive   domande  di  intervento,   le   modalità   per l'approvazione   del   progetto   esecutivo   unitario,   la concessione  e  l'erogazione dei contributi sono  ricondotte nell'ambito  della  
legge  regionale  30/1988,  secondo   le disposizioni di cui ai commi successivi.
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            39.   Nel   rispetto  delle  disposizioni   vigenti,   i contributi  in  conto  capitale per  le  unità  immobiliari comprese   nell'edificio  sono  concessi  con  provvedimenti contestuali  del  Sindaco con spesa a carico  delle  risorse della  
legge regionale 30/1988 e, rispettivamente, dei fondi di edilizia abitativa di cui alla 
legge regionale 30/1977.
 
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Comma 12 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 9/1999
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
 
          
          
          
            3Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 33, L. R. 13/2000
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 14, comma 34, L. R. 13/2000
 
          
          
          
            5Integrata la disciplina del comma 15 da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000
 
          
          
          
            6Integrata la disciplina del comma 15 da art. 4, comma 1, L. R. 24/2005
 
          
          
          
            7Derogata la disciplina del comma 15 da  art. 4, comma 73, L. R. 22/2007
 
          
          
          
            8Comma 37 abrogato implicitamente da  art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
          
          
          
            9Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
         
        
          Art. 138
          
       (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976)
          
          
          
          
          
          
            2.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad erogare  i fondi di cui all'
articolo 2 della legge regionale 30  agosto  1984,  n.  45, come modificato dall'
articolo  54 della legge regionale 50/1990, per il ripristino delle  aree occupate   dagli   insediamenti   abitativi   di   carattere provvisorio  nonché  delle  aree  adibite  a  deposito   di materiale  di  risulta,  a titolo di  rimborso  delle  spese sostenute  dai Comuni anteriormente alla data di entrata  in vigore  della presente legge, anche se disposte  in  difetto della  documentazione  contrattuale prevista  dalle  vigenti disposizioni,  nei  limiti di costo  stabiliti  dal  DPGR  8 agosto  1986,  n.  2112/SGS e dal DPGR  8  aprile  1987,  n. 2289/SGS.
 
          
          
          
          
          
          
            4.   Gli  oneri derivanti dall'applicazione del comma  2 fanno  carico  al  capitolo 8613 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
          
          
          
            5.    L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad erogare ai Comuni i fondi di cui all'
articolo 2 della  legge regionale    45/1984,   e   successive   modificazioni    ed integrazioni,  per il ripristino delle aree  occupate  dagli insediamenti  abitativi  di  carattere  provvisorio  nonché delle aree adibite a deposito di materiale di risulta, anche in presenza di perizie suppletive e di variante approvate in via  di  sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori, nei limiti di  costo stabiliti dai decreti del Presidente della  Giunta regionale   8  agosto  1986,  n. 2112/SGS, 8  aprile   1987, n.2281/SGS e 30 settembre 1996, n.  2874/SGS.
 
          
          
          
          
          
          
            7.   Nei  limiti degli importi autorizzati dalla  Giunta regionale  prima  della  data di  entrata  in  vigore  della presente  legge,  la  Segreteria Generale  Straordinaria  è autorizzata a concedere ai Comuni, su domanda da presentarsi entro  sessanta giorni dalla predetta data, i contributi  di cui  all'
articolo 10 della legge regionale 30/1988,  con  le modalità  ivi previste, anche per opere diverse  da  quelle indicate nelle autorizzazioni di spesa, purché si tratti di interventi   volti   a   garantire   l'integrale    recupero strutturale e la completa funzionalità di opere ed impianti pubblici  già  finanziati  in  base  alla  
legge  regionale 63/1977.
 
          
          
          
            8.   Gli  oneri derivanti dall'applicazione del comma  7 fanno  carico  al  capitolo 8709 dello stato  di  previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni  1998  - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
          
          
          
          
          
          
            10.  In  via  transitoria,  le  graduatorie  formate  ai sensi della 
legge regionale 30/1988, anteriormente alla data di  entrata in vigore della presente legge, rimangono valide limitatamente  alle domande in relazione  alle  quali,  alla predetta data, sia stato notificato l'avviso a presentare il progetto   esecutivo  o  la  perizia   giurata,   ai   sensi dell'
articolo 13, comma 7, della legge regionale 30/1988.
 
          
          
          
            11.  I  soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in  vigore  della  presente legge, non sia stato  notificato l'avviso  di cui al comma 10, devono confermare  la  domanda entro novanta giorni dalla predetta data.
          
          
          
            12.  Le  domande  dei soggetti confermanti  e  le  nuove domande presentate entro il termine di cui al comma  9  sono collocate  in  una  nuova graduatoria e ordinate  secondo  i criteri   fissati  dall'
articolo  6  della  legge  regionale 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
 
          
          
          
            13.  Le  nuove graduatorie sono approvate dal Comune  ed inviate  alla  Segreteria Generale  Straordinaria  entro  il termine  perentorio di centoventi giorni dalla  scadenza  di quello utile per la presentazione delle domande.
          
          
          
            14.    L'Amministrazione    regionale    procede    alla formazione di una graduatoria unica regionale, di  validità annuale,   nella  quale  confluiscono,  in  sede  di   prima applicazione, anche le domande confermate a norma del  comma 11.
          
          
          
            15.  Ad  esaurimento  delle  graduatorie  già  formate, l'Amministrazione  regionale provvede a  finanziare  in  via prioritaria  i  progetti  esecutivi  e  le  perizie  giurate presentati   a   seguito  di  avvisi  sindacali   notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge.
          
          
          
            16.  Le  nuove graduatorie sono finanziate  di  anno  in anno  sulla base delle risorse disponibili e le domande  non finanziate nel corso di un esercizio decadono di diritto.
          
          
          
            17.  Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10,  è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8709 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            18.  In  caso  di decesso del richiedente i benefici  di cui  alla 
legge regionale 30/1988 prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale o del  contributo  in annualità costanti  e  la  domanda  dei benefici  spettanti al << de cuius >> non sia  stata  ripetuta nei  termini previsti dall'
articolo 18 della legge regionale 30/1988,  la stessa può essere prodotta dal successore  per causa  di  morte  entro  centottanta giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
 
          
          
          
          
          
          
            20.   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente  disposti  per  ragioni  di  tardività  nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati  e le  relative  domande sono valide ai fini della  concessione dei contributi richiesti.
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            23.
            
            
              All'
articolo 39 ter della legge regionale  50/1990, come   aggiunto  dall'
articolo  58  della  legge   regionale 40/1996, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
<< 1 bis.  Il provvedimento regionale di concessione  del contributo  in conto interessi può essere altresì  emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici   in  conto  capitale,  quando  non  sia  possibile accertare  lo stato di attuazione dei lavori realizzati  nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla  data in   cui   viene  effettuato  l'accertamento  almeno   nella percentuale dell'80 per cento. >>.
 
            
           
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            26.  Le disposizioni di cui all'
articolo 57 della  legge regionale  37/1993, si applicano anche alle spese  derivanti dall'esperimento  di  procedure  arbitrali  iniziate   prima dell'entrata  in vigore della presente legge, anche  se  non definite  nel giudizio, che siano connesse allo  svolgimento di  contratti d'appalto o di incarichi professionali  per  i quali,  pur essendo stata l'azione civile promossa di fronte all'autorità    giudiziaria   ordinaria,    questa    abbia dichiarato,  con  sentenza, la sua incompetenza  per  essere stata  la controversia devoluta, nei disciplinari d'incarico o nei contratti, ad arbitri.
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            31.  Le  disposizioni  del  comma  30  hanno  effetto  a decorrere  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  
legge regionale 40/1996.
 
          
          
          
            32.  All'
articolo  10,  comma 6, della  legge  regionale 40/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << anche qualora  prestino  in  via temporanea la  propria  attività lavorativa in Comuni diversi da quello di appartenenza sulla base di un rapporto convenzionale a termine. >>.
 
          
          
          
            33.   A   parziale   modifica  del   disposto   di   cui all'
articolo 10, comma 7, della legge regionale  40/1996,  e con effetto dall'1 gennaio 1997, l'Amministrazione regionale è  autorizzata a rimborsare ai Comuni, fino al 31  dicembre 2000, le spese derivanti dagli incarichi conferiti, ai sensi dall'
articolo 6 della legge regionale 16 novembre  1987,  n. 37,  come  da ultimo modificato dall'
articolo 3 della  legge regionale   8/1996,  con  le  modalità  ivi  previste,   al personale inquadrato nei ruoli organici degli enti  indicati dall'
articolo  18,  secondo comma, della legge  11  novembre 1982,  n.  828, secondo il procedimento previsto dalla 
legge regionale  16  giugno 1983, n.  57, ovvero al  personale  di ruolo  delle pubbliche amministrazioni, anche non inquadrato nel  ruolo  organico dell'Ente di appartenenza,  secondo  il procedimento previsto dalla 
legge regionale 57/1983.
 
          
          
          
          
          
          
            35.  Il  rimborso  delle spese di cui  al  comma  33  ai Comuni da parte della Regione è riconosciuto per i rapporti di  collaborazione mantenuti con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996.
          
          
          
            36.  Al  comma  5  degli articoli 10 e  11  della  
legge regionale  40/1996, è aggiunto il seguente periodo:  << Fino alla  medesima data sono, altresì, rimborsate ai Comuni  le spese  per  il  personale  di ruolo destinato  a  sostituire quello  inquadrato  in  base al presente  articolo  che  sia cessato dal servizio per dimissioni o per altre ragioni. >>.
 
          
          
          
          
          
          
            38.  All'
articolo  12,  comma 2, della  legge  regionale 40/1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << In via transitoria,  continuano  altresì  a  trovare  applicazione tutte  le disposizioni dell'
articolo 8 della legge regionale 30/1977,  qualora  alla  data dell'1  gennaio  1994  risulti essere  già  stata  emessa  la deliberazione  della  Giunta regionale  ivi  prevista  al terzo  comma,  nell'ambito  del procedimento  di  approvazione degli elenchi  degli  edifici rappresentativi di valori ambientali, storici, culturali  ed etnici connessi con l'architettura locale. >>.
 
          
          
          
            39.
              L'articolo  14  della legge regionale  40/1996,  è così modificato:
            
            
            
            
              a) al  comma  2,   sono  abrogate  le  parole  << Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, >>;
            
            
            
              b) al  comma 5, le parole << Gli interventi di  cui  al comma  2,  nonché  i  maggiori oneri per  le  finalità  di valorizzazione e diffusione >>, sono sostituite dalle  parole << I  maggiori  oneri  per le finalità di  valorizzazione  e diffusione degli interventi di cui al comma 1 >>.
           
          
          
          
            40.  All'
articolo  33,  comma 2, della  legge  regionale 40/1996, sono abrogate le parole << con priorità rispetto ad ogni  altra  categoria di intervento finanziata  in  base  a criteri uniformi stabiliti in via amministrativa nel settore delle opere ed impianti pubblici. >>.
 
          
          
          
            41.
            
            
              All'
articolo  37  della  legge  regionale  40/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<< 2  bis.  I  provvedimenti di autotutela  eventualmente adottati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente   legge,   con  riferimento  ai  provvedimenti   di concessione fatti salvi a norma del comma 2, sono annullati. Per   effetto   dell'annullamento,  le  somme  eventualmente versate  dagli  interessati  in  seguito  all'adozione   dei provvedimenti  di  autotutela sono loro  restituite.  A  tal fine,  l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture  di  credito  a  favore  dei  Sindaci  dei   Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.
 
            
           
          
          
          
          
          
          
            43.  In  via  di  interpretazione  autentica,  rientrano nella previsione normativa di cui all'
articolo 68, comma  1, della   legge   regionale  40/1996,  anche   interventi   di ricostruzione  di  parti di edificio  demolite,  nonché  la sistemazione  di  aree di pertinenza urbanistica  funzionali alla  nuova destinazione d'uso dell'edificio denominato << ex albergo Savoia >>.
 
          
          
          
            44.     Nell'ambito     degli    interventi     previsti dall'
articolo 104 della legge regionale 50/1990, qualora  lo stato  degli edifici si trovi in gravi condizioni di degrado e  di  pericolo per la sicurezza degli abitanti, per carenze legate   alle  tipologie  costruttive  o  alla  scelta   dei materiali,   la   Segreteria   Generale   Straordinaria   è autorizzata  a rimuovere le cause dei suddetti inconvenienti ponendo   in  essere  ogni  intervento  idoneo  a  garantire l'abitabilità degli edifici e la sicurezza degli impianti.
 
          
          
          
            45.   Le   disposizioni  di  cui  al  comma  44  trovano applicazione per i soli interventi sugli edifici ubicati nel Comune  di  Lusevera  in  relazione  ai  quali  erano  state presentate  nei termini, prima dell'entrata in vigore  della presente  legge,  le  domande di intervento  correttivo,  ai sensi dell'
articolo 104 della legge regionale 50/1990.
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            50.  In  caso  di decesso del richiedente i benefici  di cui  ai  commi 1 e 4 dell'
articolo 50 della legge  regionale 50/1990,  come  modificato  dall'
articolo  38  della   legge regionale  48/1991 prima che sia stato emesso il decreto  di concessione  del contributo in conto capitale e  la  domanda dei  benefici  spettanti  al  << de  cuius >>  non  sia  stata ripetuta  nei  termini  previsti,  la  stessa  può   essere prodotta dal successore per causa di morte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          
          
          
            51.  Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande  di subingresso   nel   procedimento   contributivo    di    cui all'
articolo  50  della legge regionale  50/1990  presentate oltre  i termini ivi indicati e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
 
          
          
          
            52.   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente  disposti  per  ragioni  di  tardività  nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati  e le  relative  domande sono valide ai fini della  concessione dei contributi richiesti.
          Note:
          
          
          
            1Comma 29 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
 
          
          
          
            2Comma 46 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
 
          
          
          
            3Comma 47 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
 
          
          
          
            4Comma 48 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
 
          
          
          
            5Comma 49 abrogato da art. 14, comma 25, L. R. 13/2000
 
          
          
          
            6Integrata la disciplina del comma 9 da art. 5, comma 58, L. R. 4/2001
 
          
          
          
            7Integrata la disciplina del comma 33 da art. 5, comma 75, L. R. 1/2003
 
          
          
          
            8Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
 
          
          
          
            9Integrata la disciplina del comma 9 da art. 4, comma 1, L. R. 27/2012
 
         
        
          Art. 139
          
       (Ulteriori norme d'intervento nelle zone terremotate del
Friuli)
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            8.   Avuto  riguardo a quanto disposto dall'
articolo  1, quinto  comma, della legge 8 agosto 1977, n.  546, in deroga alle  vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e  gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, il  rilascio del certificato di regolare esecuzione o del certificato  di collaudo, ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale viene erogata la rata di saldo del contributo tiene   luogo  a  tutti  gli  effetti  del  certificato   di abitabilità  o  agibilità, ferma restando  la  conformità delle   opere   realizzate  alle  prescrizioni  urbanistico- edilizie.
 
          
          
          
            9.   Le  disposizioni  del comma 8 trovano  applicazione anche  alle  unità  immobiliari  e  agli  edifici  pubblici ultimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia  stata erogata la rata di saldo del contributo.
          
          
          
            10.    Limitatamente   agli   interventi   edilizi    ed infrastrutturali  eseguiti  direttamente  dalla   Segreteria Generale    Straordinaria   su   richiesta    dei    Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare  le economie   contributive  eventualmente  conseguite   durante l'esecuzione  dei  lavori  di  un  lotto  di   appalto   per rimborsare ai Comuni le spese di esproprio relative ad altri lotti d'appalto di una medesima opera.
          
          
          
            11.   Sono   fatti   salvi  a  tutti   gli   effetti   i provvedimenti  di spesa eventualmente assunti  anteriormente alla  data  di  entrata in vigore della  presente  legge  in conformità alle previsioni contenute nel comma 10.
          
          
          
            12.  In  via  di interpretazione autentica, gli  alloggi ricevuti   in   donazione  dai  Comuni   nell'ambito   della solidarietà  nazionale ed internazionale  conseguente  agli eventi sismici del 1976, nonché alla catastrofe  del Vajont del  1963,  rientrano  nella  previsione  normativa  di  cui all'
articolo 47, secondo  comma,  lettera  d),  della  legge regionale    75/1982,     e    successive    modifiche    ed integrazioni,  e  possono  essere assegnati  o  alienati  in conformità alle clausole del contratto di donazione.
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            15.   Le   disposizioni  dei  commi  13  e  14   trovano applicazione  per  i  rendiconti  dei  funzionari   delegati relativi   agli   esercizi  finanziari  trascorsi   e   sino all'esercizio 1991.
          
          
          
            16.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del  Friuli i finanziamenti necessari per il recupero  e  il consolidamento antisismico dell'edificio annesso  al  Duomo, già adibito a sagrestia, sale ed archivio del Capitolo.
          
          
          
            17.  Il  recupero  di cui al comma 16  può  comprendere pure    interventi   di   ristrutturazione,   completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio  a sede  museale  per la valorizzazione del patrimonio  storico artistico legato alla tradizione ecclesiastica patriarcale.
          
          
          
            18.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  16 il  legale  rappresentante della Parrocchia di  Santa  Maria Assunta  deve  presentare domanda alla  Segreteria  Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.
          
          
          
            19.  La  concessione del finanziamento di cui  al  comma 16  è  subordinata alla stipula di una convenzione  con  il Comune   intesa   ad   assicurare  la   destinazione   d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
          
          
          
            20.   Per   gli   interventi  di  cui   al   comma   16, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Cividale  del Friuli anche in deroga alle norme vigenti  per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            21.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   16   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8732 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998   alla  Rubrica  n.  31  -  programma  5.1.1.  -  spese d'investimento  -  Categoria 2.4 - Sezione  VIII  -  con  la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta  di  Cividale  del  Friuli  per  il  recupero  e  il consolidamento antisismico dell'edificio annesso al  Duomo >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
          
          
          
            22.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere al Comune di Zuglio i finanziamenti necessari  per la   dotazione  della  Pieve  di  San  Pietro  di   adeguata viabilità di accesso, di parcheggi e di servizi igienici.
          
          
          
            23.  Per conseguire i finanziamenti di cui al comma  22, il   Comune   presenta  domanda  alla  Segreteria   Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.
          
          
          
          
          
          
            25.   Per   i   finanziamenti  di  cui  al   comma   22, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Zuglio anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            26.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   22   è autorizzata la spesa di lire 1.278 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8660 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio  per l'anno 1998 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
          
          
          
            27.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla provincia veneta di Sant'Antonio  da  Padova dell'Ordine  dei Frati Minori un finanziamento straordinario per  il  completamento  della  ricostruzione  del  complesso edilizio  relativo al convento-santuario di Sant'Antonio  da Padova,  sito in Gemona del Friuli, già in parte finanziato in  base  alle leggi di intervento nelle zone colpite  dagli eventi sismici del 1976.
          
          
          
            28.  La  domanda per accedere al finanziamento  indicato al  comma  27 è presentata al Comune di Gemona  del  Friuli entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge.
          
          
          
            29.  La concessione del finanziamento indicato al  comma 27  è  subordinata alla stipula di una convenzione  con  il Comune  intesa  ad  assicurare  la  destinazione  d'uso  del complesso  edilizio  per un periodo non  inferiore  a  dieci anni.
          
          
          
            30.  Per  le  finalità  del comma 27  l'Amministrazione regionale  è autorizzata a disporre aperture di  credito  a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga  alle norme vigenti per quanto attiene ai  limiti  di oggetto e di importo.
          
          
          
            31.  Per  l'istruttoria della domanda, la concessione  e l'erogazione  del finanziamento di cui al comma  27  trovano applicazione,   in  quanto  compatibili,   le   disposizioni procedurali  relative  alle opere di  cui  all'articolo  75, terzo  comma,  della 
legge regionale 63/1977,  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          
            32.  Per  le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la  spesa  di  lire 480 milioni a carico del  capitolo  8678 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
          
          
          
            33.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   alla  Provincia  di  Pordenone  i  finanziamenti necessari    al   completamento   funzionale   dell'edificio denominato   << ex  casa  Gerometta >>,  già  assistito   dai benefici  previsti  dall'
articolo 8  della  legge  regionale 30/1977,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  da destinare a fini istituzionali.
 
          
          
          
            34.  L'Amministrazione regionale è inoltre  autorizzata a  concedere  alla  Provincia di Pordenone un  finanziamento necessario  per realizzare in Comune di Maniago,  anche  per lotti  funzionali, un edificio scolastico da adibire a  sede dell'Istituto  professionale  di  Stato  per  l'industria  e l'artigianato  << Zanussi >>  di  lire  6.000  milioni  e   un finanziamento  di  lire 6.000 milioni a  parziale  copertura delle spese necessarie all'adeguamento e al miglioramento ai fini  della  sicurezza, anche mediante accordi di programma, della  viabilità  di  accesso  alla  Val  Tramontina,   con interventi sulla SS 552 nel tratto montano.
          
          
          
          
          
          
            36.  Per conseguire i finanziamenti di cui ai commi  33, 34  e  35  la  Provincia interessata presenta  domanda  alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge. Sono  fatte salve   le  domande  eventualmente  già  presentate   prima dell'entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            37.  Per le finalità previste dai commi 33, 34 e 35  è autorizzata,  rispettivamente,  la  spesa  di   lire   1.000 milioni,  lire 12.000 milioni e lire 2.000 milioni,  per  un importo complessivo di lire 15.000 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8680 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            38.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un  finanziamento al Comune di  Lusevera  per  la realizzazione  della  nuova accessibilità  in  sicurezza  e delle connesse opere di consolidamento per l'ampliamento del percorso di visita nel compendio delle Grotte di Villanova.
          
          
          
            39.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  38 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria Generale  Straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            40.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    38 l'Amministrazione  regionale  è  altresì   autorizzata   a disporre  aperture di credito nei confronti del Sindaco  del Comune  interessato, anche in deroga alle norme vigenti  per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            41.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   38   è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno  1998  a carico  del  capitolo 8660 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            42.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  all'Associazione << Comunità di Rinascita >>,  con sede  a  Tolmezzo,  un  finanziamento per  il  ripristino  e l'adeguamento  impiantistico e funzionale della  sede  della Comunità   sita  in  Tolmezzo  e  destinata   a   finalità assistenziali di carattere socio-sanitario.
          
          
          
            43.  La  domanda per accedere al finanziamento  indicato al  comma  42  è  presentata al Comune  di  Tolmezzo  entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.
          
          
          
            44.  La  concessione del finanziamento di cui  al  comma 42  è  subordinata alla stipula di una convenzione  con  il Comune   intesa   ad   assicurare  la   destinazione   d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
          
          
          
            45.   Per   le   finalità   di   cui   al   comma    42 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Tolmezzo,  anche  in  deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            46.  Per  l'istruttoria della domanda, la concessione  e l'erogazione del finanziamento di cui al comma  42,  trovano applicazione,   in  quanto  compatibili,   le   disposizioni procedurali  relative  alle opere di  cui  all'articolo  75, terzo  comma,  della 
legge regionale 63/1977,  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          
            47.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   42   è autorizzata  la  spesa  di lire 300  milioni  a  carico  del capitolo  8677  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio per  l'anno  1998, il cui stanziamento è  elevato  di  pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            48.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al  Comune di Treppo Carnico un finanziamento  di lire  350  milioni  per il riattamento, l'ampliamento  e  la riqualificazione   funzionale  di   un   edificio   comunale destinato  a  finalità  museali,  già  fatto  oggetto  dei benefici previsti dalla 
legge regionale 63/1977.
 
          
          
          
            49.  Per  conseguire il finanziamento di  cui  al  comma 48,  il  Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale  Straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            50.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    48 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito nei confronti del Sindaco  del  Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            51.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   48   è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno  1998  a carico  del  capitolo 8660 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            52.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla  Comunità  montana  Valli  del  Natisone  i finanziamenti  necessari  per il  completamento  del  Centro servizi comunitari e del Museo etnologico.
          
          
          
            53.  Per conseguire i finanziamenti di cui al comma  52, la   Comunità  montana  presenta  domanda  alla  Segreteria Generale  Straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            54.   Per   i   finanziamenti  di  cui  al   comma   52, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di credito a favore del presidente della Comunità montana  Valli  del  Natisone, anche in  deroga  alle  norme vigenti  per  quanto  attiene ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.
          
          
          
            55.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   52   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8680 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo.
          
          
          
            56.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al  Comune  di Venzone un finanziamento  di  lire 2.000  milioni per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e  completamento  delle mura di cinta medievali  del  centro storico, nonché delle opere di consolidamento delle mura di sostegno  del fossato, danneggiate dagli eventi sismici  del 1976, comprese le opere di protezione e di sistemazione  dei siti attigui al compendio storico-murario.
          
          
          
            57.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  56 il  Comune  di  Venzone  presenta  domanda  alla  Segreteria Generale Straordinaria entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            58.   Per   gli   interventi  di   cui   al   comma   56 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Venzone  anche  in  deroga  alle norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            59.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   56   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8660 dello stato di  previsione  della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1998 -  2000  e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
          
          
          
            60.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al  Comune  di  Villa  Santina  i  finanziamenti necessari   per   la  ristrutturazione,  il   miglioramento, l'adattamento e l'ampliamento dell'edificio destinato a sede della  scuola  media,  allo scopo  di  dotare  il  complesso scolastico  di  un  adeguato  servizio  di  refezione-mensa, nonché  di una nuova palestra idonea a soddisfare  esigenze di carattere comprensoriale.
          
          
          
            61.  Per conseguire i finanziamenti di cui al comma  60, il   Comune   presenta  domanda  alla  Segreteria   Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.
          
          
          
            62.   Per   i   finanziamenti  di  cui  al   comma   60, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina,  anche  in  deroga alle norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            63.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   60   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8660 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            64.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S.  Pellegrino di Meduno-Navarons i finanziamenti necessari per il recupero e  il  consolidamento antisismico del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale di San Pellegrino in Navarons di Meduno.
          
          
          
            65.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  64 il   legale   rappresentante  della  Parrocchia  interessata presenta  domanda  alla  Segreteria  Generale  Straordinaria entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge.
          
          
          
            66.  Per  l'istruttoria della domanda, la concessione  e l'erogazione  del finanziamento di cui al comma  64  trovano applicazione,   in  quanto  compatibili,   le   disposizioni procedurali  relative  alle opere di  cui  all'articolo  75, terzo  comma,  della  
legge regionale 63/1977  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          
            67.   Per   gli   interventi  di   cui   al   comma   64 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Meduno,  anche  in  deroga  alle norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            68.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   64   è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l'anno  1998  a carico del capitolo 8734 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998   alla  Rubrica  n.  31  -  programma  5.1.1.  -  spese d'investimento  -  Categoria 2.4 - Sezione  VIII  -  con  la denominazione  << Finanziamento  alla  Parrocchia   di   S.M. Maggiore  e S. Pellegrino di Meduno-Navarons per il recupero ed  il  consolidamento antisismico del campanile >> e con  lo stanziamento di lire 330 milioni per l'anno 1998.
          
          
          
            69.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla  Comunità montana  delle  Valli  del  Torre ovvero  al  Comune di Nimis un finanziamento di  lire  1.200 milioni  per la bonifica di aree artigianali-industriali  in Comune  di Nimis interessate da impianti produttivi obsoleti non  recuperabili, nonché per la realizzazione, sulla  aree stesse, di un immobile da assegnare in locazione o ad  altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
 
          
          
          
            70.  Per  conseguire il finanziamento di  cui  al  comma 69,  la Comunità montana ovvero il Comune di Nimis presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            71.   Per   il  finanziamento  di  cui  al   comma   69, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di credito a favore del Presidente della Comunità montana  delle Valli del Torre ovvero al Sindaco del  Comune di  Nimis,  anche  in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            72.  Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma  69 fanno  carico  al  capitolo 8680 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
          
          
          
            73.  Per gli interventi di cui ai commi 16, 33, 34,  35, 38, 48, 52, 56, 60 e 69 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del 
Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          
            74.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   alla   Parrocchia   decanale   di   Tarvisio   i finanziamenti  necessari per il consolidamento  della  torre campanaria  e  per  la  messa a norma degli  impianti  della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.
          
          
          
            75.  Per  conseguire i finanziamenti di cui al comma  74 il   legale   rappresentante  della  Parrocchia  interessata presenta  domanda  alla  Segreteria  Generale  Straordinaria entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge.
          
          
          
            76.  Per  l'istruttoria della domanda, la concessione  e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma  74,  trovano applicazione,   in  quanto  compatibili,   le   disposizioni procedurali  relative  alle opere di  cui  all'articolo  75, terzo  comma,  della  
legge regionale 63/1977  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          
            77.   Per   gli   interventi  di  cui   al   comma   74, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Tarvisio,  anche  in  deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            78.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   74   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno  1998  a carico del capitolo 8735 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998   alla  Rubrica  n.  31  -  programma  5.1.1.  -  spese d'investimento  -  Categoria 2.4 - Sezione  VIII  -  con  la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia dei SS. Pietro e  Paolo  di  Tarvisio  per  il consolidamento  della  torre campanaria  e  la messa a norma degli impianti della  Chiesa parrocchiale >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1998.
          Note:
          
          
          
            1Parole aggiunte al comma 12 da art. 7, comma 24, L. R. 2/2000
 
          
          
          
            2Comma 13 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
 
          
          
          
            3Comma 14 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
 
          
          
          
            4Comma 1 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 12/2003
 
          
          
          
            5Comma 2 abrogato da art. 12, comma 9, L. R. 12/2003
 
          
          
          
            6Comma 4 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
 
          
          
          
            7Comma 5 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
 
          
          
          
            8Comma 6 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
 
          
          
          
            9Comma 7 abrogato da art. 4, comma 98, L. R. 1/2004
 
          
          
          
            10Comma 35 abrogato da art. 5, comma 105, L. R. 1/2007
 
          
          
          
            11Comma 69 interpretato da art. 4, comma 14, L. R. 9/2008
 
         
        
          Art. 140
          
       (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il
completamento della ricostruzione delle zone terremotate)
          
          
          
            1.   Nell'ambito  del  processo di  completamento  della ricostruzione   e   di  sviluppo  delle  zone   terremotate, l'Amministrazione regionale, tramite la Segreteria  Generale Straordinaria,  è  autorizzata a  finanziare  le  Comunità montane,  la  Comunità collinare e i Consorzi  di  sviluppo industriale  per  la costruzione, l'acquisto  e  l'eventuale ripristino,  miglioramento  e  adattamento  di  immobili  da assegnare  in  locazione  o  ad  altro  titolo  a   soggetti imprenditori per fini produttivi.
          
          
          
            2.    Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono fissati i criteri e le modalità per la presentazione  delle domande  e  per la concessione dei finanziamenti di  cui  al comma 1.
          
          
          
            3.   Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  nel territorio  dei Comuni classificati disastrati o  gravemente danneggiati  con  DPGR  0714/Pres  del  20  maggio  1976,  e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quello  dei Comuni    classificati   danneggiati   con    il    medesimo provvedimento  purché  ricompresi,  anche  in  parte,   nei territori   delle   Comunità  montane  e  della   Comunità collinare.
          
          
          
            4.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  i  finanziamenti necessari per gli interventi  di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere  definitivo  ricevuti  in  donazione  dai   Comuni nell'ambito  delle iniziative di solidarietà  nazionale  ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976.
          
          
          
            5.   Le domande di finanziamento di cui al comma 4  sono presentate  dai Comuni interessati alla Segreteria  Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore  della  presente  legge,  corredate  da  un  progetto preliminare  delle opere da realizzare con un preventivo  di spesa.
 
          
          
          
            6.   La  Giunta  regionale,  su proposta  dell'Assessore delegato   alla  ricostruzione,  stabilisce  l'entità   dei finanziamenti  di cui al comma 4, nonché  i  criteri  e  le modalità per la loro concessione.
          
          
          
            7.    Per   gli   interventi   di   cui   al   comma   4 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito nei confronti dei Sindaci  dei  Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            8.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   4   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8660 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            9.   Per  il  completamento del recupero del  patrimonio immobiliare     danneggiato    dagli     eventi     sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  ai soggetti  di  cui al comma 10 contributi annui costanti  per l'acquisto,    il   recupero,   l'adeguamento   tecnologico, strutturale  e funzionale anche per diverse destinazioni  di immobili  già adibiti ad attività ricreative o  culturali, danneggiati dagli eventi sismici e presso i quali, alla data di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  non   sia ripristinata l'attività preesistente.
          
          
          
            10.  Possono beneficiare dei contributi di cui al  comma 9  i  Comuni  classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del   20   maggio   1976  e  successive   modificazioni   ed integrazioni.
          
          
          
            11.  Le  domande di concessione dei contributi  previsti dal   comma  9  sono  presentate  alla  Segreteria  Generale Straordinaria   entro   novanta   giorni   dalla   data   di pubblicazione  sul Bollettino Ufficiale della Regione  della deliberazione di cui al comma 12.
          
          
          
            12.  La  Giunta  regionale, su  proposta  dell'Assessore delegato   alla  ricostruzione,  stabilisce  l'entità   dei contributi  di  cui  al  comma 9, nonché  i  criteri  e  le modalità per la loro concessione.
          
          
          
            13.  La  spesa  riconosciuta ammissibile  comprende  una quota  non  superiore al dodici per cento  del  costo  delle opere  di cui al comma 9 per spese tecniche, generali  e  di collaudo,  nonché per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'intervento stesso.
          
          
          
            14.   Per   le  finalità  previste  dal  comma   9   è autorizzato,  a partire dall'anno 1998, il limite  decennale di spesa di lire 800 milioni.
          
          
          
            15.  Le  annualità relative al limite di spesa  di  cui al  comma  14 sono iscritte nello stato di previsione  della spesa  del  bilancio  regionale nella  misura  di  lire  800 milioni  per  ciascuno degli esercizi dal 1998 al  2000.  Le ulteriori   annualità  saranno  iscritte   negli   esercizi successivi.
          
          
          
            16.  Al  fine  di completare il recupero del  patrimonio immobiliare     danneggiato    dagli     eventi     sismici, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   concedere contributi annui costanti ai soggetti di cui ai commi  17  e 18   per   il   recupero  totale  o  parziale  di   immobili fortificati,  assoggettati a vincolo di  interesse  storico- artistico  ai sensi della 
legge 1089/1939, nei  quali,  alla data  degli eventi sismici, risultavano in atto destinazioni ad  uso  abitativo  o produttivo, ancorché  non  esclusive, anche  se  utilizzati da terzi purché  ubicati  nei  Comuni classificati disastrati con il DPGR 0714/Pres. del 20 maggio 1976  e  successive modificazioni ed integrazioni  e  per  i quali,  alla data di entrata in vigore della presente legge, non   sia   stato  effettuato  l'intervento   di   recupero. Nell'ambito  dell'intervento  di  recupero  possono   essere effettuati  anche  gli interventi indicati dall'
articolo  9, comma 44, della legge regionale 3/1998.
 
          
          
          
            17.  Possono beneficiare dei contributi di cui al  comma 16  i proprietari degli immobili che realizzino, nell'ambito dell'intervento    di   recupero,   il   ripristino    delle destinazioni  abitative o produttive  e  degli  altri  spazi eccedenti  tali  destinazioni,  da  utilizzare  dal   Comune competente  per  territorio,  previa  stipula  di   apposita convenzione, per un periodo non inferiore a trenta anni.
          
          
          
            18.  I  contributi  di cui al comma  16  possono  essere altresì  concessi  ai Comuni che acquistano  in  proprietà tali  immobili  per  destinarli a  finalità  istituzionali, culturali,  sociali o ricreative. A tal fine  dovrà  essere predisposta un'apposita relazione, da allegare alla  domanda di  contributo,  che illustri compiutamente le  destinazioni individuate, nonché la forma di futura gestione.
          
          
          
            19.  Le  domande di concessione dei contributi  previsti dal  comma  16  sono  presentate  alla  Segreteria  Generale Straordinaria   entro   novanta   giorni   dalla   data   di pubblicazione  sul Bollettino Ufficiale della Regione  della deliberazione di cui al comma 20. La domanda è corredata da un  progetto preliminare delle opere da realizzare e  da  un preventivo di spesa.
          
          
          
            20.  La  Giunta  regionale, su  proposta  dell'Assessore delegato   alla  ricostruzione,  stabilisce  l'entità   dei contributi di cui al comma 16, i criteri e le modalità  per la loro concessione, nonché le condizioni per la stipula di un   apposito   accordo  di  programma  sottoscritto   anche dall'eventuale  soggetto gestore e  che  preveda  finalità, forme, modalità di partecipazione finanziaria alla gestione e durata della stessa.
          
          
          
            21.  La  spesa  riconosciuta ammissibile  comprende  una quota   non  superiore  al  dodici  per  cento  dell'importo dell'intervento  di recupero di cui al comma  16  per  spese tecniche,   generali  e  di  collaudo,  nonché  gli   oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per  l'intervento stesso. Nell'ipotesi di cui  al  comma  18 essa    comprende    altresì   l'onere    per    l'acquisto dell'immobile.
          
          
          
            22.  I  contributi  di cui al comma 16  sono  cumulabili con altre analoghe provvidenze concesse o da concedere dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche in base alle leggi  di intervento nelle zone terremotate.
          
          
          
            23.  Ai  procedimenti contributivi di cui al  comma  16, si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  della 
legge  regionale  63/1977,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni.
 
          
          
          
            24.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   16   è autorizzato,  a partire dall'anno 1998, il limite  di  spesa decennale di lire 1.000 milioni.
          
          
          
            25.  Le  annualità relative al limite di spesa  di  cui al  comma  24 sono iscritte nello stato di previsione  della spesa  del  bilancio regionale nella misura  di  lire  1.000 milioni  per  ciascuno degli esercizi dal 1998 al  2000.  Le ulteriori   annualità  saranno  iscritte   negli   esercizi successivi.
          
          
          
            26.   Sono   confermati,   a  tutti   gli   effetti,   i finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente legge per il ripristino degli edifici adibiti  agli  usi  di  cui  all'
articolo  40  della   legge regionale 11 gennaio 1982, n.  2, ancorché l'insorgenza, in corso   d'opera,   di   eventi  dannosi  accidentali   abbia determinato  l'impossibilità  di  recupero  degli   edifici medesimi.
 
          
          
          
            27.   Per   gli   edifici  considerati  al   comma   26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare,  in via  integrativa, i maggiori oneri necessari a garantire  il raggiungimento  della completa funzionalità  degli  edifici medesimi, anche attraverso interventi ricostruttori.
          
          
          
            28.  Le  domande  dirette a conseguire  i  finanziamenti integrativi  di  cui  al  comma  27  sono  presentate   alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            29.  Per  i  maggiori oneri previsti dal  comma  27,  è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8687 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            30.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 300  milioni al  Comune  di Venzone per il primo impianto e  l'avvio  del Centro  di  documentazione sui danni sismici e sul  restauro delle  strutture architettoniche, istituito nell'ambito  del Museo della Terra di Venzone.
          
          
          
            31.  Per conseguire la sovvenzione straordinaria di  cui al  comma  30,  il  Comune presenta domanda alla  Segreteria Generale  Straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge, corredata  di  una relazione   descrittiva  dell'iniziativa   nonché   di   un preventivo di spesa.
          
          
          
            32.   Per   la   sovvenzione  di  cui   al   comma   30, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Venzone,  anche  in  deroga alle norme  vigenti  per  quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo
          
          
          
            33.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  una sovvenzione straordinaria di lire 75  milioni al  Circolo  Culturale << Pradis Grotte >> per  l'allestimento dell'edificio  destinato ad attività  museali  e  culturali site in località.
          
          
          
            34.  Per  conseguire la sovvenzione di cui al comma  33, l'Associazione interessata presenta domanda alla  Segreteria Generale  Straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge, corredata  da  una relazione descrittiva degli interventi e da un preventivo di spese.
          
          
          
            35.  Per l'erogazione della sovvenzione di cui al  comma 33,  l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Clauzetto  anche  in  deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene i limiti di oggetto e d'importo.
          
          
          
          
          
          
            37.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   33   è autorizzata  la  spesa  di  lire 75  milioni  a  carico  del capitolo  8660  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio per  l'anno  1998, il cui stanziamento è  elevato  di  pari importo.
          
          
          
            38.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   30   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno  1998  a carico del capitolo 8736 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998   alla  Rubrica  n.  31  -  programma  5.1.1  -   spese d'investimento  -  Categoria 2.3  -  Sezione  VI  -  con  la denominazione  << Sovvenzione  straordinaria  al  Comune   di Venzone  per  il  primo  impianto e l'avvio  del  Centro  di documentazione  sui  danni  sismici  e  sul  restauro  delle strutture  architettoniche >> e con lo stanziamento  di  lire 300 milioni per l'anno 1998.
          
          
          
            39.  Per  gli interventi di cui ai commi 1, 4, 9,  16  e 30  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di cui  al  
Titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          
            40.  Al  fine  di esaminare ed approfondire  i  problemi emergenti  nel processo di completamento della ricostruzione e   di   sviluppo  delle  zone  terremotate,  in  un  quadro multilaterale  che  raccordi  le  competenze  del  Consiglio regionale,     dell'Amministrazione     regionale,     delle Amministrazioni  locali  e  dello  Stato,  è  istituita  la Consulta  per i problemi della ricostruzione con il  compito di  formulare proposte e di fornire orientamenti agli organi istituzionali   della   Regione   per   un'efficace   azione legislativa  ed  amministrativa  volta  a  dare   definitiva soluzione ai problemi ancora aperti.
          
          
          
            41.  La  Consulta è organismo del Consiglio  regionale, ha sede presso la rappresentanza della Regione in Udine, via San  Francesco  4  e  presenta semestralmente  al  Consiglio regionale  una  relazione sulla propria  attività  e  sullo stato  del  processo  di completamento  della  ricostruzione delle zone terremotate.
          
          
          
            42.
             La Consulta è composta:
            
            
            
            
              a) dal   Presidente   della   Commissione   permanente competente  in materia del Consiglio regionale, in  qualità di Presidente;
            
            
            
              b) dall'Assessore delegato alla ricostruzione;
            
            
            
              c) dal Presidente dell'Associazione dei sindaci  della ricostruzione del Friuli terremotato, con funzioni vicarie;
            
            
            
              d) da   un  rappresentante  per  ciascuno  dei  Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
            
            
            
              e) da   un   rappresentante  delle  sezioni  regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;
            
            
            
              f) da   tre   rappresentanti  dell' Associazione   dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato;
           
          
          
          
            43.  Il  Presidente dell'Associazione dei sindaci  della ricostruzione  del Friuli terremotato può essere  delegato, anche in via permanente, a presiedere la Consulta.
          
          
          
            44.  Partecipano ai lavori della Consulta il  Segretario Generale Straordinario per la ricostruzione del Friuli ed il Dirigente  del  Servizio Affari Generali e della  consulenza della Segreteria Generale Straordinaria.
          
          
          
            45.  Le  funzioni  di  segreteria  della  Consulta  sono assicurate da un dipendente regionale, avente qualifica  non inferiore  a quella di consigliere, designato dal Presidente della Consulta ovvero dal delegato permanente a presiederla.
          
          
          
            46.  Con  provvedimento di convocazione della  Consulta, possono  essere di volta in volta invitati a partecipare  ai lavori,  con riferimento agli argomenti iscritti  all'ordine del    giorno,   gli   Assessori   regionali   eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali e  funzionari competenti,   i  Parlamentari  eletti  nelle  circoscrizioni regionali,  i  Sindaci dei Comuni terremotati, i  Presidenti degli  enti  pubblici  territoriali ed  istituzionali  della Regione,   nonché   esperti   esterni   all'Amministrazione regionale  i  quali, per la specifica competenza  posseduta, possono   portare  un  utile  contributo  ai  lavori   della Consulta.
          
          
          
            47.   La  Consulta  è  convocata  su  .iniziativa   del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
          
          
          
            48.    La    convocazione   avviene   mediante   avviso, sottoscritto  dal Presidente, da comunicarsi a ciascuno  dei componenti almeno cinque giorni prima della riunione,  salvo casi  eccezionali  di  comprovata  urgenza.  All'avviso   di convocazione  deve essere allegato l'ordine del  giorno  con l'elenco degli argomenti da trattare.
          
          
          
            49.  Le  riunioni  della Consulta  sono  valide  con  la presenza  dei  due  terzi dei componenti  appartenenti  alle categorie  indicate dalle lettere a), b), c), e) ed  f)  del comma  42 e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta  dei voti validamente espressi. In caso di  parità prevale il voto del Presidente.
          
          
          
            50.  Ai  componenti esterni appartenenti alle  categorie indicate dalle lettere c), e) ed f) del comma 42 compete  il trattamento  di  missione ed il rimborso delle  spese  nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica  di dirigente.
          
          
          
            51.  Gli  oneri derivanti dal comma 50 fanno  carico  al capitolo  150  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio per l'anno 1998.
          
          
          
            52.    Le   domande   di   finanziamento   eventualmente presentate  oltre  i  termini di legge  fino  alla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi  del combinato  disposto  degli articoli  75  e  76  della  
legge regionale    63/1977,   e   successive   modificazioni    ed integrazioni, dagli enti pubblici diversi dai Comuni per  la realizzazione  di  opere  ed impianti  pubblici  nelle  zone terremotate, sono fatte salve agli effetti del conseguimento dei  relativi  benefici,  anche in deroga  all'ordine  delle competenze  derivanti  dalla  classifica  delle   opere   ed impianti pubblici medesimi.
 
          
          
          
            53.   Sono   fatti  salvi,  a  tutti  gli   effetti,   i contributi  concessi prima della data di entrata  in  vigore della  presente legge, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale  2/1982,  come sostituito dall'articolo  43  della legge regionale 26/1988 a favore di soggetti che, muniti  di ogni  altro requisito di legge, abbiano acquistato solamente la  nuda  proprietà dell'alloggio danneggiato dagli  eventi sismici, anziché la proprietà piena ed esclusiva.
 
          
          
          
            54.   I   provvedimenti   di  autotutela   eventualmente adottati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente   legge,   con  riferimento  ai  provvedimenti   di concessione  fatti  salvi  a  norma  del  comma   53,   sono annullati.   Per   effetto   dell'annullamento,   le   somme eventualmente   versate   dagli   interessati   in   seguito all'adozione  dei  provvedimenti  di  autotutela  sono  loro restituite  su  domanda  da  presentarsi  al  Comune   entro sessanta  giorni  dalla  data di  entrata  in  vigore  della presente  legge. A tal fine, l'Amministrazione regionale  è autorizzata  a  disporre aperture di credito  a  favore  dei Sindaci  dei Comuni interessati, anche in deroga alle  norme vigenti  per  quanto  attiene ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.
          
          
          
            55.  Gli  oneri derivanti dal comma 54 fanno  carico  al capitolo  8624  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio per l'anno 1998.
          
          
          
            56.  Le  domande di cui all'
articolo 39, comma 3,  della legge   regionale   40/1996,  pervenute  in   ritardo   alla Segreteria Generale Straordinaria per il tramite del Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge,  sono fatte salve agli effetti contributivi,  purché presentate  al  Comune medesimo entro i  termini  utili  ivi fissati.
 
          
          
          
            57.   I   provvedimenti   di  diniego   dei   contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in  vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 56  per ragioni  connesse alla loro tardiva acquisizione  agli  atti della  Segreteria Generale Straordinaria, sono annullati  e, per  l'effetto,  le  domande introduttive  dei  procedimenti contributivi sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi,  fermo  restando ogni altro requisito  richiesto dalle vigenti disposizioni.
          
          
          
            58.   Gli  interventi  di  ricostruzione  delle   unità immobiliari   realizzate  con  i  contributi   della   
legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni,  direttamente dai soggetti interessati  o  dai Comuni  in seguito a delega dei soggetti stessi, su  aree  a questi  assegnate in via provvisoria dal Comune in  pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, in seguito alla cessione in  proprietà agli aventi diritto delle unità  immobiliari ricostruite,  ancorché all'origine le concessioni  edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati  al  nome  dei  soggetti privati  in  assenza  del requisito  della titolarità del diritto reale  sui  terreni interessati dalla ricostruzione.
 
          
          
          
            59.   Le   assegnazioni  di  finanziamento  disposte   a domanda  di  parte  anteriormente alla data  di  entrata  in vigore   della  presente  legge  in  relazione  alle   opere pubbliche di competenza dei Comuni, ai sensi degli  articoli 20,  21,  40 e 75 della 
legge regionale 63/1977 e successive modificazioni  ed  integrazioni, in  difetto  del  programma annuale  adottato  nelle  forme  di  legge,  possono  essere confermate  dalla  Segreteria Generale  Straordinaria  sulla base   dell'acquisizione  successiva  del  programma   sopra indicato.
 
          
          
          
            60.  I  Comuni che, anteriormente alla data  di  entrata in  vigore  della presente legge, abbiano dovuto  effettuare interventi  di  rifacimento del  manto  di  copertura  degli edifici  ricostruiti negli ambiti unitari o su delega  degli interessati,  a causa di carenze progettuali  o  costruttive evidenziatesi   in  occasione  di  condizioni  atmosferiche, particolarmente avverse, possono ottenere il rimborso  delle relative   spese   presentando  alla   Segreteria   Generale Straordinaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge, apposita  domanda  corredata della documentazione giustificativa.
          
          
          
            61.  Per  le spese di cui al comma 60, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito  nei confronti  dei  Sindaci  dei Comuni  interessati,  anche  in deroga  alle norme vigenti per quanto attiene ai  limiti  di oggetto e di importo.
          
          
          
            62.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   60   è autorizzata  la  spesa  di  lire 60  milioni  a  carico  del capitolo  8660  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio per  l'anno  1998, il cui stanziamento è  elevato  di  pari importo per l'anno 1998.
          
          
          
            63.  Non  si  fa  luogo  alla revoca  dei  finanziamenti erogati  anteriormente alla data di entrata in vigore  della presente  legge,  ai  sensi  dell'
articolo  71  della  legge regionale  63/1977, come da ultimo modificato  dall'
articolo 28  della  legge regionale 50/1990, in favore di cooperative edilizie  a  proprietà divisa che si trovino  in  stato  di liquidazione coatta amministrativa, ancorché alla  predetta data  gli alloggi finanziati non siano stati ultimati o  non si siano potuti assegnare ai soci prenotatari in conformità all'oggetto sociale.
 
          
          
          
            64.   Per   gli  alloggi  realizzati  dalle  cooperative edilizie  indicate al comma 63, che risultino ultimati  alla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori  hanno  facoltà di chiedere all'Amministrazione regionale l'erogazione della rata di saldo dei finanziamenti concessi, dietro presentazione della documentazione prevista dall'
articolo 72 della legge regionale 63/1977, e successive modifiche ed integrazioni.
 
          
          
          
            65.  Per  gli  alloggi rimasti inultimati alla  data  di entrata  in vigore della presente legge, i finanziamenti  di cui  all'
articolo  71  della legge regionale  63/1977,  sono riconosciuti,    in    via   definitiva,    per    l'importo corrispondente alle somme erogate alle cooperative  edilizie fino  alla  predetta  data e le quote di  finanziamento  non ancora  corrisposte alla data medesima sono  revocate  dalla Segreteria Generale Straordinaria.
 
          
          
          
            66.   In   deroga   ai  divieti  posti   dalle   vigenti disposizioni   di  intervento  nelle  zone  terremotate,   i commissari  liquidatori  delle  cooperative  edilizie   sono autorizzati  ad  alienare  gli  alloggi  realizzati  con   i finanziamenti   previsti  dalla  
legge  regionale   63/1977, ancorché non ultimati.
 
          
          
          
          
          
          
            68.   Le   anticipazioni  erogate  agli  aventi  diritto dall'Amministrazione regionale prima della data  di  entrata in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi  della  
legge regionale  52/1988,  come modificata dalla  
legge  regionale 48/1991, sono convertite in contributi in conto capitale per l'ammontare  delle  somme effettivamente erogate  a  ciascun socio.  L'importo  complessivo delle  rate  di  ammortamento rimborsate semestralmente all'Amministrazione regionale fino alla  data  di  entrata in vigore della presente  legge,  al netto   degli   interessi  eventualmente   corrisposti   per ritardato   pagamento,  sono  computate   in   aumento   del contributo previsto dal comma 70.
 
          
          
          
            69.    In    conseguenza   della    conversione    delle anticipazioni   a  norma  del  comma  68,  l'Amministrazione regionale   è   autorizzata  ad  abbandonare   le   azioni, eventualmente  intraprese prima della  data  di  entrata  in vigore  della presente legge, volte ad escutere le  garanzie fideiussorie  prestate ai sensi dell'
articolo  2,  comma  3, della legge regionale 52/1988.
 
          
          
          
            70.  In  favore  dei  soggetti  indicati  al  comma  73, nonché   dei   soggetti  beneficiari  delle   anticipazioni convertite a norma del comma 68, l'Amministrazione regionale è  autorizzata a concedere, anche in deroga al  divieto  di cumulo  previsto  dalle vigenti disposizioni,  un  ulteriore contributo in conto capitale, determinato ai sensi dei commi 71 e 72, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale,   allo  scopo  di  consentire  l'acquisto   della proprietà    degli   alloggi   inseriti   nell'attivo    di liquidazione.
          
          
          
            71.   Per   gli   alloggi  muniti  del  certificato   di abitabilità,  il  contributo  di  cui  al   comma   70   è determinato nella percentuale del cinquanta per cento  della spesa  ammissibile,  definita avuto riguardo  al  prezzo  di acquisto   non  superiore  al  valore  di  stima  attribuito dall'autorità   giudiziaria   in   sede    di    esecuzione immobiliare,  al netto delle somme già versate  o  comunque dovute  dai  soci alle cooperative edilizie, ed altresì  al netto delle somme relative ai contributi di cui al comma  67 e alle anticipazioni convertite a norma del comma 68.
          
          
          
            72.   Per   gli   alloggi   non  ultimati,   privi   del certificato di abitabilità, il contributo di cui  al  comma 70  è  finalizzato anche al completamento dei lavori ed  è determinato  nella percentuale dell'ottanta per cento  della spesa  ammissibile definita al comma 71, avuto  riguardo  al valore   di   stima  attribuito  dall'autorità  giudiziaria incrementato di un terzo, corrispondente al costo forfetario dei lavori di ultimazione.
          
          
          
            73.
              Ai  fini della concessione dei contributi  indicati al  comma  67,  le  domande sono presentate alla  Segreteria Generale Straordinaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i commissari liquidatori delle cooperative edilizie:
            
            
            
            
              a) dai soci prenotatari degli alloggi, sempreché  non abbiano già beneficiato dell'anticipazione regionale di cui all'articolo   l   della  legge  regionale   52/1988,   come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 48/1991;
            
            
            
              b) da  almeno  un successore per causa  di  morte  dei soci prenotatari dei singoli alloggi, sempreché non abbiano già  beneficiato dell'anticipazione regionale indicata alla lettera a).
            
           
          
          
          
            74.  Ai  fini della concessione dei contributi  indicati al  comma  70,  le  domande  sono presentate,  negli  stessi termini e con le medesime modalità dai soggetti indicati al comma   73,   nonché   dai   soggetti   beneficiari   delle anticipazioni  convertite a norma del comma 68.  Le  domande devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva  di atto  di  notorietà attestante l'importo complessivo  delle rate semestrali di ammortamento eventualmente rimborsato  ai sensi  della 
legge regionale 52/1988, e successive modifiche ed integrazioni.
 
          
          
          
            75.   I   soggetti   previsti  dal   comma   73   devono presentare, con le modalità ivi previste, un'unica  domanda diretta a conseguire i benefici indicati ai commi 67 e 70.
          
          
          
            76.  In  caso di decesso del richiedente prima  che  sia stato  emesso  il  decreto  di  concessione  dei  contributi indicati  ai commi 67 e 70, la relativa domanda può  essere ripetuta,  con  le modalità indicate al comma  73  e  negli stessi  termini  ivi previsti, da almeno un  successore  per causa di morte del soggetto deceduto.
 
          
          
          
            77.  La domanda presentata o ripetuta a norma dei  commi dal 73 al 76, deve contenere la dichiarazione che si intende conseguire la proprietà dell'alloggio cooperativo  inserito nell'attivo di liquidazione.
          
          
          
            78.
               Il  contributo  previsto  dal  comma  67,  nonché quello indicato al comma 70 eventualmente maggiorato a norma del  comma  68  dell'importo  complessivo,  delle  rate   di ammortamento  rimborsate semestralmente  all'Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge,   sono   concessi,   anche   cumulativamente,   dalla Segreteria   Generale  Straordinaria,  dietro  presentazione dell'atto  di  acquisto dell'alloggio e di una dichiarazione rilasciata  dai commissari liquidatori attestante  l'entità della spesa ammessa a contributo, come definita ai commi  71 e  72.  L'erogazione dei medesimi contributi è disposta  in un'unica soluzione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e, per gli altri alloggi, secondo  le  seguenti modalità:
            
            
            
            
              a) in  ragione dell'ottanta per cento del  contributo, contestualmente all'emissione del decreto di concessione;
            
            
            
              b) per  la  parte  residua, dopo l'accertamento  della regolare   esecuzione  dei  lavori  ed   il   rilascio   del certificato di abitabilità.
           
          
          
          
            79.  L'acquisto del diritto di proprietà degli  alloggi da parte dei soci o dei loro aventi causa produce gli stessi effetti  dell'assegnazione  e  dispiega  altresì  efficacia sanante    nei   confronti   dei   finanziamenti    disposti dall'Amministrazione regionale anteriormente  alla  data  di entrata  in vigore della presente legge per la realizzazione degli alloggi medesimi.
          
          
          
            79 bis. Per le finalità di cui al comma 79 e al fine di assicurare la rapida conclusione delle relative procedure amministrative e la completa allocazione degli alloggi, i commissari liquidatori invitano gli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite a manifestare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'invito stesso, l'interesse a ottenere il trasferimento della proprietà delle rispettive unità. Nell'ipotesi in cui l'interesse debba essere espresso sulla stessa unità immobiliare da più soggetti, in caso di inerzia di uno di essi, la cessione può avvenire per l'intero in favore di colui che si assume tutti gli oneri connessi. Le unità immobiliari per le quali non sia stato manifestato l'interesse all'assegnazione possono essere cedute a terzi e i relativi corrispettivi di cessione versati nel capitolo 1450 di entrata del bilancio regionale sino a concorrenza degli importi contributivi già erogati.
 
          
          
          
            79 ter. 
											I commissari liquidatori, per gli adempimenti di cui al comma 79 bis, invitano gli aventi diritto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
											
legge regionale 4 agosto 2014, n. 15
											(Assestamento del bilancio 2014).
										
 
          
          
          
            79 quater. In presenza di disagiate condizioni di carattere economico sociale degli aventi diritto, attestate da dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi realizzati, i commissari liquidatori, per il perfezionamento dei relativi contratti di compravendita, sono autorizzati ad anticipare le somme dovute dai soggetti interessati, somme che verranno restituite, anche in supero dell'ammontare spettante, dal servizio regionale competente in sede di concessione del contributo di cui al comma 78.
 
          
          
          
            80.  Trovano  applicazione nei confronti dei beneficiari dei   contributi  del  presente  articolo  le   disposizioni contenute  nell'
articolo 66 della legge  regionale  63/1977, come  da  ultimo  modificato  dall'
articolo  7  della  legge regionale  48/1991.  I  divieti  quinquennali  ivi  previsti decorrono  dalla  data del decreto di  concessione  per  gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e dalla  data del  rilascio del predetto certificato per gli  alloggi  non ultimati  alla  data  di  entrata in vigore  della  presente legge.
 
          
          
          
            81.  Per le finalità previste dai commi 64, 65, 67,  70 e  78 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del  capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1998-2000 e del  bilancio per  l'anno  1998, il cui stanziamento è  elevato  di  pari importo  e  la  cui  denominazione  è  modificata  con   la sostituzione  della parola << Anticipazioni >> con  la  parola << Contributi >>  e  l'aggiunta  in  fine,  dopo   la   parola << liquidazione >>, della locuzione << ovvero acquisiscono tali unità abitative dalle stesse >>.
          
          
          
          
          
          
            83.  Per le finalità previste dagli articoli 10,  comma 5, e 11, comma 5, della 
legge regionale 40/1996, nonché per le  finalità  previste dal comma 33 dell'articolo  138,  è autorizzata la spesa di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 a carico  del  capitolo 8615 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato  di pari importo.
 
          
          
          
            84.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere al Comune di Spilimbergo un finanziamento  per  il completamento   dei   lavori   di   recupero   dell'immobile denominato Palazzo di Sopra in Spilimbergo.
          
          
          
            85.  Per  conseguire il finanziamento di  cui  al  comma 84,  il  Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale  Straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            86.    Per   l'intervento   di   cui   al   comma    84, l'Amministrazione  regionale  è  altresì   autorizzata   a disporre  aperture  di  credito  nei  confronti  del  Comune interessato, anche in deroga alle vigenti norme  per  quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
          
          
          
          
          
          
            88.  Per  le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la  spesa  di lire 1.200 milioni a carico del capitolo  8660 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998,  il cui stanziamento è aumentato di pari importo  per l'anno 1998.
          
          
          
            89.  Per  le finalità previste dagli articoli 75  e  76 della 
legge regionale 63/1977, come integrati dai commi 1  e 52, è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998  a  carico del capitolo 8680 dello stato di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e  del  bilancio  per  l'anno 1998, il cui  stanziamento  è elevato di pari importo.
 
          
          
          
            90.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un finanziamento alla Parrocchia di  Santa  Maria Assunta   di   Udine   per il completamento  dei  lavori  di consolidamento  e  restauro  del  compendio   della   Chiesa Metropolitana di Udine.
          
          
          
            91.  Per  conseguire il finanziamento di  cui  al  comma 90, il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare  domanda  alla  Segreteria  Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge.
          
          
          
            92.  Per  l'istruttoria della domanda, la concessione  e l'erogazione del finanziamento di cui al comma  90,  trovano applicazione,   in  quanto  compatibili,   le   disposizioni procedurali di cui all'articolo 75, terzo comma, della 
legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
 
          
          
          
            93.    Per   l'intervento   di   cui   al   comma    90, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture di credito a favore del Sindaco di Udine, anche  in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
          
          
          
            94.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   90   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1998  a carico del capitolo 8737 (2.1.242.3.08.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998   alla  Rubrica  n.  31  -  programma  5.1.1  -   spese d'investimento  -  Categoria 2.4 - Sezione  VIII  -  con  la denominazione << Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta  di  Udine  per  il  completamento   dei  lavori  di consolidamento  e  restauro  del  compendio   della   Chiesa Metropolitana di Udine >> e con lo stanziamento di  lire  500 milioni per l'anno 1998.
          
          
          
            95.
               Al   maggior  onere  di  complessive  lire  86.773 milioni  per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni  di spesa  del presente Titolo, nell'ambito del disposto di  cui all'articolo  1 della legge regionale 29 dicembre  1990,  n. 58, si provvede:
            
            
            
            
              a) per  lire  24.000 milioni mediante storno  di  pari importo   delle  quote  del  limite  d'impegno   autorizzato dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale  58/1990,  a carico  del  capitolo corrispondente al  capitolo  8657  del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31  dicembre  1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo  21, primo  comma,  della  legge regionale 10/1982,  con  decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio  1998,  n. 11;
            
            
            
              b) per  lire  19.200 milioni mediante storno  di  pari importo   delle  quote  del  limite  d'impegno   autorizzato dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 58/1990,  a carico  del  capitolo corrispondente al  capitolo  8664  del precitato stato di previsione della spesa, non utilizzate al 31  dicembre  1997 e trasferite, ai sensi dell'articolo  21, primo  comma,  della  legge regionale 10/1982,  con  decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio  1998,  n. 11;
            
            
            
              c) per  lire 41.890 milioni mediante prelevamento  dal capitolo 8960 del precitato stato di previsione della  spesa di  pari  importo  corrispondente a parte  della  quota  non utilizzata  al  31  dicembre 1997  e  trasferita,  ai  sensi dell'articolo   21,  primo  comma,  della  legge   regionale 10/1982,  con decreto dell'Assessore regionale alle  finanze 11 febbraio 1998, n.  14;
            
            
            
              d) per  lire  1.683 milioni mediante prelevamento  dal capitolo 8961 del precitato stato di previsione della  spesa di  pari  importo  corrispondente a parte  della  quota  non utilizzata  al  31  dicembre 1997  e  trasferita,  ai  sensi dell'articolo   21,  primo  comma,  della  legge   regionale 10/1982,  con decreto dell'Assessore regionale alle  finanze 11 febbraio 1998, n.  12.
           
          Note:
          
          
          
            1Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita  da art. 4, comma 100, L. R. 1/2004
 
          
          
          
            2Derogata la disciplina del comma 5 da  art. 4, comma 136, L. R. 1/2005
 
          
          
          
            3Derogata la disciplina del comma 73 da  art. 7, comma 1, L. R. 24/2005
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina del comma 76 da art. 7, comma 1, L. R. 24/2005
 
          
          
          
            5Comma 79 bis aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
 
          
          
          
            6Comma 79 ter aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014
 
          
          
          
            7Comma 79 quater aggiunto da art. 4, comma 15, L. R. 15/2014