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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. 1116

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1976)
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Testo in vigore dal:  23-10-1965

Art. 3


Tutti gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, compresi quelli del Corpo forestale, esistenti nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, sono trasferiti all'Amministrazione regionale. Restano alle dipendenze dello Stato gli Ispettorati per la alimentazione operanti nel territorio della Regione e lo Istituto sperimentale talassografico di Trieste, i quali tuttavia, a richiesta dell'Amministrazione regionale, sono tenuti ad adempiere compiti a questa attribuiti.
Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali della Regione, può essere riconosciuta, con decreto del Commissario del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Relativamente alle materie trasferite alla Regione a norme e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, cessa nel territorio della Regione stessa, la competenza dell'Ispettorato compartimentale agrario di Venezia, dell'Ispettorato regionale delle foreste di Padova, dell'Istituto per l'incremento ippico di Ferrara.