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Document 31997R1221

Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

OJ L 173, 1.7.1997, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 169 - 170

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/04/2004; abrogato da 32004R0797

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1221/oj

31997R1221

Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

Gazzetta ufficiale n. L 173 del 01/07/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1221/97 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio il documento di riflessione sull'apicoltura europea che illustra la situazione e le difficoltà del settore;

considerando che l'apicoltura è un settore dell'agricoltura le cui funzioni principali sono l'attività economica e lo sviluppo rurale, la produzione del miele e di altri prodotti dell'alveare, nonché il contributo all'equilibrio ecologico;

considerando che si tratta di un settore caratterizzato da condizioni di produzione e di resa eterogenee, nonché dalla dispersione e dalla diversità degli operatori economici sia a livello della produzione che della commercializzazione; che il mercato del miele nella Comunità è caratterizzato da uno squilibrio fra offerta e domanda;

considerando che, tenuto conto della propagazione della varroasi in vari Stati membri nel corso degli ultimi anni e delle difficoltà che detta malattia e le malattie connesse comportano per la produzione del miele, risulta necessario avviare un'azione a livello comunitario;

considerando che pertanto, per migliorare la produzione e la commercializzazione del miele nella Comunità è necessario elaborare senza indugio dei programmi nazionali annuali che prevedano azioni di lotta contro la varroasi e malattie connesse, la razionalizzazione della transumanza, l'assistenza tecnica, la gestione di centri apicoli regionali, la collaborazione nei programmi di ricerca per quanto riguarda il miglioramento della qualità del miele;

considerando che per completare i dati statistici relativi all'apicoltura occorre che gli Stati membri mettano a punto uno studio sulle strutture del settore, sia a livello della produzione, che a livello della commercializzazione e della formazione dei prezzi;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri in forza degli obblighi derivanti dal presente regolamento incombono alla Comunità a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4);

considerando la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 riguardante l'iscrizione delle disposizioni finanziarie negli atti legislativi (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione del miele conforme alla definizione che figura nella direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele (6). A tal fine, gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali per ogni anno.

2. Le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori per la smielatura delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di estrazione del miele;

b) lotta contro la varroasi e malattie connesse nonché miglioramento delle condizioni di trattamento degli alveari;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;

e) collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.

3. Rimangano applicabili agli aiuti di Stato diversi da quelli ripresi nei programmi approvati a norma dell'articolo 4 del presente regolamento n. 26 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (7).

Articolo 2

Per beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 3, gli Stati membri devono effettuare, non oltre il 15 dicembre 1997, uno studio sulla struttura del settore nel loro territorio sia a livello della produzione che della commercializzazione.

Articolo 3

Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate spese a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nazionali nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per le azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, riprese nel programma nazionale.

Per essere ammissibili al cofinanziamento finanziario, le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro dei programmi nazionali annuali di cui all'articolo 1 devono essere realizzate entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 4

I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono elaborati in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali rappresentative e le cooperative del settore apicolo. Essi sono comunicati alla Commissione che decide in merito alla loro approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (8).

Sono escluse dai programmi le azioni previste dai programmi operativi per le regioni degli obiettivi 1, 5 b) e 6.

Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare quelle relative alle misure di controllo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

Articolo 6

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 378 del 13. 12. 1996, pag. 20.

(2) GU n. C 200 del 30. 6. 1997.

(3) GU n. C 133 del 28. 4. 1997.

(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

(5) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 4.

(6) GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1985.

(7) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 993/62. Regolamento modificato dal regolamento n. 49 (GU n. 53 dell'1. 7. 1962, pag. 1571/62).

(8) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 (GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99).

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