LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
PER GLI ANNI 1985- 1987
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1985
CAPO I
 Variazioni al bilancio pluriennale per gli anni 1985- 1987
ed al bilancio di previsione per l' anno 1985
Art. 1
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
Negli stati di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << E >>.
Art. 6
 
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 2154 dello stato di previsione della spesa viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Art. 7
 
Il capitolo 1261 viene trasferito dalla Categoria V alla Categoria VI.
Il capitolo 1722 viene trasferito dalla Categoria III alla Categoria VIII.
Il capitolo 1956 viene trasferito dalla Categoria VIII alla Categoria VI.
Il capitolo 6273 viene trasferito dalla Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - alla Rubrica n. 5 - Agricoltura
Art. 8
 
Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene iscritto il capitolo 1700 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << A >>.
Art. 9
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti i capitoli 1801, 2162 e 9700 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 10
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 vengono istituiti i capitoli 7510 e 7511 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 11
 
L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1700 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9700 dello stato di previsione della spesa.
Art. 12
 
Alla copertura della somma di lire 39.983.875.000 (al netto delle variazioni apportate sui capitoli di entrata e di spesa relativi a partite di giro, che si compensano) - relativa all' anno 1985, corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2: lire 27.263 milioni) - e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 12.720.875.000), ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19, si provvede:
a) per lire 12.691 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1985 previste dalla tabella << A >> (articolo 1);
b) per lire 6.340 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985, e precisamente:
- lire 500 milioni dalla Rubrica n. 2 - Direzione regionale delle foreste - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 1.000 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 16 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 340 milioni dalla Rubrica n. 5 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 4 febbraio 1985;
- lire 4.500 milioni dalla Rubrica n. 10 - Partita n. 6 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo;
c) per le restanti lire 20.952.875.000 con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale per l' esercizio 1984, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985.

Alla copertura della somma di lire 4.550.750.000, relativa all' anno 1986, corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla tabella << B >> (articolo 2) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19 - si provvede:
- per lire 2.550.750.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per lire 2.000.000.000 mediante storno di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione.

Alla copertura della somma di lire 4.250.750.000, relativa all' anno 1987, corrispondente alla somma delle variazioni in aumento previste dalla tabella << B >> (articolo 2) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II - ad eccezione di quella autorizzata e già coperta con l' articolo 19 - si provvede:
- per lire 1.750.750.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per lire 2.000.000.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del precitato stato di previsione;
- per lire 500.000.000 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7507 del più volte citato stato di previsione.

CAPO II
 Norme relative all' assunzione di mutui
Art. 13
 Mutui finalizzati di cui all' articolo 11
della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9
L' Amministrazione regionale costituisce, nella forma di gestione fuori bilancio, un fondo speciale, al quale affluiranno annualmente le somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9.
La gestione del fondo speciale di cui al precedente comma è affidata all' istituto di credito titolare del servizio di tesoreria regionale.
L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l' istituto predetto apposita convenzione per regolare il funzionamento del fondo, ivi comprese le modalità di afflusso delle somme di cui al precedente comma e di rientro al bilancio regionale delle eventuali disponibilità attive, nonché la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo medesimo.
Al fondo di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1Articolo interpretato da art. 60, primo comma, L. R. 5/1986
2Primo comma interpretato da art. 69, comma 1, L. R. 19/1987
Art. 14
 Mutuo di cui all' articolo 1 del decreto legge
29 agosto 1984, n. 528,
integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1985, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733, apposito mutuo di lire 94.409.027.000 per la copertura delle maggiori spese di parte corrente delle Unità sanitarie locali autorizzate per l' anno 1984.
A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo IV - Rubrica n. 1 - il capitolo 1003 con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo di cui all' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 94.409.027.000 e, in termini di cassa, di lire 70.806.770.250.
Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985- 1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2547 con la denominazione << Finanziamento alle Unità sanitarie locali delle maggiori spese, non coperte, sostenute ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 94.409.027.000 e, in termini di cassa, di lire 70.806.770.250.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 6/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 48/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 4/1987
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nei settori economici
Art. 15
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento in termini di competenza viene, conseguentemente, elevato di lire 2.100 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2014 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16
 Centro regionale per la fecondazione artificiale
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario per il concorso sulle spese di gestione che il Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate sostiene per la conduzione dell' azienda agricola già di spettanza del soppresso << Ente nazionale per le tre Venezie >>, di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IV - il capitolo 2321 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per il concorso nelle spese di gestione sostenute dal Centro regionale per la fecondazione artificiale per la conduzione dell' azienda agricola dell' ex << Ente nazionale per le tre Venezie >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 10 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7512 con la denominazione: << Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per la copertura delle spese relative alle scorte vive e morte destinate all' avviamento del centro zootecnico sperimentale - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 18
 Ente per la zona industriale di Trieste
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo di dotazione dell' Ente per la zona industriale di Trieste, di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8, con un' assegnazione di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7938 con la denominazione: << Integrazione del fondo di dotazione dell' Ente per la zona industriale di Trieste per l' assolvimento dei compiti istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1985.
Art. 19
 Contributo sugli interessi per investimenti
delle imprese commerciali
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, ed allo scopo di consentire l' accoglimento delle domande presentate a tutto il 15 agosto 1984, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 2.100 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza viene, conseguentemente elevato di lire 2.100 milioni.
Al predetto onere di lire 2.100 milioni si fa fronte:
- per lire 700 milioni (relativi all' anno 1985) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6992 << Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione;
- per le restanti lire 1.400 milioni (relative agli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del già citato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 Ripiano disavanzi Aziende autonome del turismo
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario al fine di ripianare i disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 2921 con la denominazione: << Finanziamento straordinario alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni per l' anno 1985.
CAPO II
 Opere pubbliche e d' interesse pubblico
Art. 21
 Opere marittime nei porti minori
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come integrato dall' articolo 71 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e dall' articolo 25 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Art. 22
 Pronto intervento nei porti minori
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 8536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Art. 23
 Servizi di trasporto
Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera c), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8552 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per l' istituzione, l' esercizio ed il riordinamento dei servizi di trasporto marittimi, aerei e terrestri >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Art. 24
 Costruzione nuove abitazioni persone singole
Per le finalità previste dagli articoli 31 e 33 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, un ulteriore limite d' impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni nella seguente misura:
- anno 1985: lire 4.875.000;
- anni dal 1986 al 1997: lire 750.000.

L' onere di lire 6.375.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.375.000.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25
 Impianti sportivi
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 450 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1985.
CAPO III
 Interventi nei settori sociali
Art. 26
 Centri e residenze sociali
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b) della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Art. 27
 Istituzioni locali
Con le modalità previste, per analoghi interventi, dall' articolo 27 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << IPAB - Casa di riposo di Spilimbergo >>, al << Consorzio intercomunale Casa di riposo" S. Canzian d' Isonzo" >>, con sede in Pieris, ed al Convitto comunale << Casa dello studente >> di San Pietro al Natisone, finanziamenti straordinari, rispettivamente di lire 200 milioni, di lire 100 milioni e di lire 150 milioni, al fine di ripianare i disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3356 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari alla" IPAB - Casa di riposo di Spilimbergo", al " Consorzio intercomunale Casa di riposo San Canzian d' Isonzo", con sede in Pieris, ed al Convitto comunale " Casa dello studente" di San Pietro al Natisone, per il ripiano dei disavanzi finanziari di gestione accertati al 31 dicembre 1984 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 450 milioni per l' anno 1985.
Art. 28
 Trasformazione dei centralini per l' impiego
di non vedenti
Ai sensi dell' articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai datori di lavoro le spese relative alle trasformazioni tecniche ed alla fornitura di strumenti adeguati dei centralini, finalizzate alla possibilità d' impiego dei non vedenti.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria XI - il capitolo 8504 con la denominazione: << Rimborsi ai datori di lavoro delle spese sostenute per le trasformazioni tecniche e la fornitura di strumenti adeguati dei centralini finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5 milioni per l' anno 1985.
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8504 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 ed al bilancio per l' anno 1985.
Art. 29
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti
psichiatrici
Per le finalità previste dall' art. 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Art. 30
 Interventi di derattizzazione
Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1984, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2544 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 250 milioni per l' anno 1985.
Art. 31
 Disinfestazione da zanzare e termiti
Per le finalità previste dalla legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 200 milioni per l' anno 1985.
Art. 32
 Finanziamento straordinario al Comune
di Duino - Aurisina
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Duino - Aurisina un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per il completamento dei lavori di restauro dell' immobile sito in località di Duino e destinato ad attività culturali.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 4 - Categoria XI - il capitolo 7098 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Comune di Duino - Aurisina per il completamento di lavori di restauro dell' immobile sito in Duino e destinato ad attività culturali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1985.
Art. 33
 Finanziamento straordinario al Comune
di Gemona
L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare al Comune di Gemona del Friuli le spese sostenute per lo smontaggio ed il trasporto di prefabbricati nelle zone della Val Nerina colpite dagli eventi sismici.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 61.000.000 per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale Straordinaria - Categoria IV - il capitolo 805 con la denominazione: << Rimborso al Comune di Gemona del Friuli delle spese sostenute per lo smontaggio ed il trasporto di prefabbricati nelle zone della Val Nerina colpite dagli eventi sismici >> e con lo stanziamento di lire 61.000.000 per l' anno 1985.
Art. 34
 Liberazione ipoteche gravanti su alloggi
ed immobili Enti soppressi
L' Amministrazione regionale, subentrata ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, nei rapporti di mutuo, attinenti alla realizzazione di opere infrastrutturali, di immobili e di complessi edilizi localizzati nel territorio del Friuli - Venezia Giulia già facenti capo agli Enti soppressi con l' articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede all' ammortamento dei mutui suddetti con spesa a carattere obbligatorio ai sensi del combinato disposto dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e degli articoli 13 e 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale può avvalersi del rilascio di delegazione al Tesoriere regionale, a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto d' autonomia, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
L' Amministrazione regionale procede, assumendone ogni spesa connessa e conseguente, alla liberazione delle ipoteche gravanti sulle opere, sugli immobili e sui complessi edilizi di cui al presente articolo ed a tal fine è autorizzata a:
a) acquisire apposita garanzia fidejussoria da parte di istituti di credito abilitati ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 635, in sostituzione della garanzia reale a peso dei beni ipotecati;
b) costituire ipoteca su altri beni del patrimonio regionale, sostitutiva di quelle gravanti sui beni citati;
c) estinguere in via anticipata il residuo debito dei mutui assistiti dalle ipoteche.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2012.
L' onere di lire 2.300 milioni corrispondente alle quote autorizzate con il precedente comma per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di complessive lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e la cui denominazione viene così integrata: << ... nonché oneri connessi alla liberazione delle ipoteche gravanti sulle opere, sugli immobili e sui complessi edilizi realizzati con i mutui già contratti dagli Enti soppressi con il già citato articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 >>.
Le quote autorizzate per gli anni dal 1988 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 6, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
CAPO I
 Utilizzazione di stanziamenti iscritti
nel fondo globale
Art. 35
 Bonifica ed irrigazione
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7191 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all' adduzione di acque per l' irrigazione, nonché allo scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7192 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
All' onere complessivo di lire 30.000 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 36
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 5 miliardi, da utilizzare per il finanziamento di nuovi investimenti e di nuove iniziative delle aziende a partecipazione statale nelle province di Trieste e Gorizia, da realizzarsi anche in concorso con operatori privati.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
CAPO II
 Autorizzazione di spesa finanziate
con storni di bilancio
Art. 37
 Riparazione fabbricati agricoli
nelle zone terremotate
Per le finalità previste dall' articolo 6, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l' anno 1985.
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 280 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 280 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7296 del medesimo stato di previsione; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 4 dell' 11 gennaio 1985.
Art. 38
 Complesso termale di Arta
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 8160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8155 del già citato stato di previsione.
Art. 39
 Operazione di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, nell' anno 1985, due limiti d' impegno, rispettivamente di lire 300 milioni e di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 8580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.200 milioni.
Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede:
- per lire 1.000 milioni (lire 400 milioni per l' anno 1985 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8581 del già citato stato di previsione; dell' importo di lire 400 milioni, relativo all' anno 1985, la somma di lire 300 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7/RAG del 28 gennaio 1985;
- per le restanti lire 200 milioni (lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987), mediante storno, di pari importo, dl capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 40
 Opere igienico - sanitarie
Il limite d' impegno di lire 750 milioni autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 300 milioni.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 900 milioni.
Al predetto onere di ire 900 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6427 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 41
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
Il limite d' impegno di lire 750 milioni autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ulteriormente ridotto di lire 50 milioni.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 50 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.
L' onere di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni.
Al predetto onere di lire 150 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6427 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1994 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi finanziati con i fondi per la ricostruzione
Art. 42
 Sgravi contributivi aziende terremotate
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 agosto 1984, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 400 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 43
 Pagamento spese ordinate
dal Commissario straordinario
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle spese relative all' esecuzione dell' intervento indicato al punto 10 dell' elenco n. 1 allegato all' ordinanza n. 206 del 30 aprile 1977 del Commissario straordinario del Governo nella Regione Friuli - Venezia Giulia.
A tal fine è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 20 milioni per l' anno 1985.
L' onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985 - 1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 20 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 20 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 44
 Incarichi per la ricostruzione
Per le finalità previste dalla legge regionale 23 marzo 1979, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 2.190.000 per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 2.190.000 fa carico al capitolo 3654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 2.190.000 per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 2.190.000 si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Art. 45
 Ricostruzione o acquisto alloggi
Per le finalità previste dagli articoli 46 bis - inserito con l' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 - 50, secondo comma, e 51, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e dall' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 271 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 271 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 813 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 813 milioni.
Al predetto onere di lire 813 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6990 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 12/1995
Art. 48
 Modalità agevolative di pagamento
Nei casi di aperture di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l' ufficio della Regione staccato in Roma, di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 50
 Interpretazione autentica dell' articolo 2
della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62
In via di interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, tra le spese di primo impianto per il funzionamento della stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia, va compresa anche quella relativa al conferimento di capitale a favore della società di gestione dell' impianto.
Art. 51
 Modifica articolo 53 della legge regionale
29 giugno 1983, n. 70
Il quarto comma dell' articolo 53 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è sostituito dal seguente:
<< Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la " Autovie Venete SpA " >>.

Art. 52
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.