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DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  25-10-1978
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Art. 1-bis

((Gli enti pubblici di cui ai numeri 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF), 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI), 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI), 8) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), 9) Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL), 10) Istituto nazionale "Umberto e Margherita di Savoia", 11) Unione italiana di assistenza all'infanzia, 12) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, 14) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, 15) Istituto nazionale dei ciechi "Vittorio Emanuele II" di Firenze, 29) Ente patronato Regina Margherita pro ciechi "Paolo Colosimo" di Napoli, 46) Consorzio nazionale produttori canapa, 48) Ente nazionale per le Tre Venezie, 51) Istituti di incremento ippico, 53) Ente mostra mercato artigianato, 54) Ente italiano della moda, 55) Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), 56) Utenti motori agricoli (UMA), 57) Opera nazionale combattenti, 59) Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi, 62) Consorzi per la tutela e incremento della pesca, della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppressi e posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dalle giunte o dai comitati esecutivi dei rispettivi consigli di amministrazione, ove esistano, ovvero dai consigli di amministrazione degli enti. Qualora alla amministrazione dell'ente sia preposto un commissario, il medesimo assume le funzioni predette.
Gli organi di cui al precedente comma assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente non oltre il 31 marzo 1979.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i liquidatori non possono compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi alle attività di cui al precedente comma. In caso di inosservanza sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.
Entro il 31 marzo 1979 si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle regioni dei beni e del personale dei predetti enti, nonché all'attribuzione alle regioni e agli enti locali delle relative entrate.
Con decorrenza dal 31 marzo 1979 le funzioni di protezione, rappresentanza e tutela esercitate in base alle vigenti leggi e regolamenti dall'ONIG nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, delle vittime civili di guerra, degli orfani di guerra ed equiparati, dei mutilati e invalidi per servizio, dei familiari dei caduti per servizio, sono attribuite, a seconda delle rispettive competenze, alla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, all'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, all'Unione nazionale mutilati per servizio.))