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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1979, n. 839

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1987)
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  • TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENI
    DEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO
    1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE
    1978, N. 641.
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  • MODALITÀ ESECUTIVE E DISPOSIZIONI FINALI
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Testo in vigore dal:  1-12-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Assieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 1 passano alla regione:
a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati;
b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia, compresi gli alloggi intestati all'Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi o da esso posseduti in forza dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219;
c) i residui beni mobiliari, compresi il numerario, i titoli di credito e le partecipazioni azionarie, di spettanza degli stessi enti, per la parte riferibile al territorio regionale, da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, sentito il presidente della giunta regionale.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti giuridici attinenti alle strutture operative, agli uffici ed ai beni trasferiti, compresi i rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione o per l'acquisto degli stessi.
I beni di cui sopra sono utilizzati, in quanto possibile, per l'esercizio delle funzioni trasferite e la destinazione definitiva dei medesimi si conforma al riordino ed al decentramento di tali funzioni, nei modi che saranno stabiliti con legge regionale.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, ha disposto (con l'art. 19) che:
"Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, l'espressione "passano alla regione" va intesa nel senso che i beni ivi considerati passano in proprietà alla regione"