Art. 3
(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
2.
Per l'anno 2002 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:
3.
La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 2002 è determinato in 389,20 milioni di euro, incrementata dell'assegnazione straordinaria di 11.845.798 euro per un ammontare complessivo di 401.045.798 euro, è disposta:
a) per 333.414.670 euro, a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come inserito dall'
articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
c) per 10.329.138 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale e locale, ai sensi dell'
articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi e a quelli già stipulati aventi decorrenza dall'anno 2001;
d) per 38.325.068 euro, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;
e) per 1.774.356 euro, ai Comuni, per l'incentivazione della costituzione di unioni;
f) per 4.648.112 euro, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo;
g) per 1.032.914 euro ai Comuni a economia turistica;
i) per 3 milioni di euro, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;
l) per 1.291.142 euro, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica.
4.
Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) e da d) a l), dell'ammontare complessivo di 390.716.660 euro sono attribuite agli Enti locali, per l'anno 2002, per l'ammontare di 386.522.252 euro, ripartiti nella misura di seguito indicata, ed accantonate a fondo globale, con la tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 31, per l'ammontare di 4.194.408 euro:
a) alle Province 64.476.082 euro;
b) ai Comuni 317.041.379 euro;
d) alla Comunità collinare del Friuli 810.383 euro.
5.
Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:
a)
un fondo di 59.522.006 euro, di cui:
1) 56.124.578 euro da ripartire in misura proporzionale agli importi trasferiti alle stesse per l'anno 2001, ai sensi dell'
articolo 3, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/2001, al netto delle quote di cui all'
articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall'
articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, con vincolo, altresì, di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito, per l'anno 2001, derivante dall'applicazione dell'aliquota di lire 18 per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'
articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'
articolo 10, comma 9, della legge 133/1999;
2) 3.397.428 euro, da ripartire in misura pari a quanto già erogato ai sensi dell'
articolo 2, comma 40, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come sostituito dall'
articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, e relativo alle competenze di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
b) un fondo di 587.373 euro, da assegnare, per l'anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'
articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui al comma 3, lettera b); il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'
articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/2001, agli Enti medesimi nell'anno 2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
c) un fondo di 2.300.875 euro, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite alle medesime Province, nell'anno 2001, allo stesso titolo, ai sensi dell'
articolo 3, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
d) un fondo di 2.065.828 euro, da assegnare per l'anno 2002, per le finalità di cui all'
articolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dall'
articolo 3, comma 53, della legge regionale 4/2001, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo
articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione.
6.
Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 264.783.017 euro, da ripartire in misura pari alle somme trasferite agli stessi per l'anno 2001, ai sensi dell'
articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 4/2001, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'
articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'
articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni; nel riferimento alle somme trasferite per l'anno 2001 per il solo comune di Visco è considerato anche l'importo trasferito al medesimo ai sensi dell'articolo 3, commi 34, 35 e 36 della
legge regionale 4/2001;
b) un fondo di 4.487.645 euro, da assegnare, per l'anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'
articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui all'
articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 4/2001; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'
articolo 3, comma 6, lettera b), della legge regionale 4/2001, agli Enti medesimi nell'anno 2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
d) un fondo di 1.774.356 euro, da assegnare a titolo d'incremento dei trasferimenti di cui all'
articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 4/2001, per i Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2001, un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della
legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, nel rispetto delle condizioni indicate dall'
articolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dall'
articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; l'erogazione è disposta in misura pari a quella attribuita nell'anno 2001 per le medesime finalità, in un'unica soluzione;
e) un fondo di 4.648.112 euro, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai Comuni, nell'anno 2001, ai sensi dell'
articolo 3, comma 6, lettera f), della legge regionale 4/2001, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsto ai sensi dell'
articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'
articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;
f) un fondo di 1.032.914 euro, da assegnare ai Comuni a economia turistica che hanno beneficiato dell'assegnazione di cui all'
articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001, da ripartire in misura pari a quanto erogato ai medesimi, nell'anno 2001, ai sensi dell'
articolo 3, comma 6, lettera g), della legge regionale 4/2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione entro il mese di giugno 2002;
g) un fondo di 3 milioni di euro, per le situazioni particolari; le finalità e i criteri del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente;
h) un fondo di 1.291.142 euro, a titolo di concorso per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire secondo criteri, modalità e oggetti del finanziamento da definirsi con deliberazione della Giunta regionale; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati.
7.
Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi del comma 4, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 4.153.977 euro, da attribuire in misura pari al 50 per cento dell'ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse, nell'anno 2001, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera c), e comma 8, della
legge regionale 4/2001, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, della
legge regionale 12 settembre 2001, n. 23;
b) un fondo di 40.431 euro, da assegnare, per l'anno 2002, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'
articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato di cui all'
articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 4/2001; il riparto è determinato in misura pari al 50 per cento dell'assegnazione attribuita agli Enti medesimi, nell'anno 2001, ai sensi dell'
articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/2001, nonché ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2001; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione.
8.
Le assegnazioni attribuite alla Comunità collinare del Friuli, ai sensi del comma 4, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di 801.693 euro, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 3, lettera a), relativa all'attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia e per le finalità della
legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
9. Le assegnazioni di 10.329.138 euro, di cui al comma 3, lettera c), a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, sono concesse, in un'unica soluzione, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.
10. Ai Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché alle Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti, qualora non diversamente disposto, sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno; agli altri Enti locali, qualora non diversamente disposto, l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
11. Per le finalità previste dal comma 3, lettere da a) a i), è autorizzata la spesa di 395.560.248 euro per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1603 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Per le finalità previste dal comma 3, lettera l), è autorizzata la spesa di 1.291.142 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 4140 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
13. Con riferimento all'anno 2002, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli di cui all'
articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dagli articoli 33, comma 11, e 54 della
legge 388/2000, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, corrispondente al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla
legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, sulle assegnazioni di cui al comma 5, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento dell'importo di 11.341.836 euro è disposto, con vincolo di commutazione in entrata, sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1040 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Con riferimento all'anno 2002, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, corrispondente al maggior gettito per il 2000, derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'
articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'
articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, sulle assegnazioni di cui al comma 5, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1041 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Con riferimento all'anno 2002, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, corrispondente alla somma del maggior gettito, per l'anno 2000, derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1, primo comma, della legge 20/1989, come sostituito dall'
articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'
articolo 10, comma 10, della legge 133/1999, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni, sulle assegnazioni di cui al comma 6, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 11, destinate ai Comuni. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1042 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Le commutazioni in entrata di cui ai commi 13, 14 e 15 sono applicate in sede di erogazione dell'ultima rata.
17. L'utilizzazione delle somme, trasferite agli Enti locali, non è soggetta a rendicontazione.
18. Per la ripartizione tra i Comuni del Friuli Venezia Giulia delle somme a essi dovute a titolo di addizionale opzionale all'IRPEF, prevista dall'
articolo 2, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000), la determinazione dell'importo da erogare in acconto avviene sulla base dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, aggiornate all'anno di riferimento, utilizzando il tasso programmato di inflazione, così come indicato nei documenti di programmazione economico-finanziaria dello Stato.
18 bis. L'Amministrazione regionale provvede all'erogazione del conguaglio delle quote di addizionale di cui al comma 18 sulla base degli imponibili IRPEF riferiti all'anno di competenza forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze e resi disponibili dal Ministero dell'interno.
21. La ripartizione tra i Comuni delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, della legge 448/2001 è disposta in misura proporzionale all'imposta sulle insegne accertata da ciascun Comune per l'anno 2001.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, un fondo di 6.972.168,14 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'
articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi e a quelli già stipulati aventi decorrenza dall'anno 2001, da erogarsi in un'unica soluzione con le modalità e i criteri stabiliti per l'erogazione del fondo di cui al comma 9.
27. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 6.972.168,14 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Ai Comuni elencati nella tabella H, allegata alla presente legge, sono assegnate per l'anno 2002 le somme indicate a fianco di ciascuno di essi a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell'
articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dall'
articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999, e dell'
articolo 11 della legge regionale 40/1996, come modificato dall'
articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell'
articolo 73 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 288.041 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1602 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. A favore delle Province è assegnato un limite d'impegno decennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, da destinare per l'importo di 1,5 milioni di euro annui alla concessione di contributi ai Comuni che non siano capoluogo di Provincia, con priorità a quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per gli interventi di loro competenza e per l'importo di 500.000 euro al finanziamento degli interventi di competenza provinciale. L'onere di 4 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004 fa carico all'unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1620 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2005 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
33. La domanda di rimborso è presentata alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, corredata della documentazione di cui al comma 32.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 103.292 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1592 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35.
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per le seguenti iniziative sperimentali:
a) la promozione di un progetto, in attuazione delle finalità di cui all'
articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rivolto agli alunni della scuola media inferiore e secondaria superiore e diretto all'acquisizione di elementi teorico pratici di sicurezza ed educazione stradale;
b) la promozione di un progetto di sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, verso le cause sociali degli episodi di microcriminalità, finalizzato ad impostare interventi coordinati per una metodica di prevenzione.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata da una relazione illustrativa dei progetti sperimentali.
37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.4.42.1.3200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5025 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. La quota del fondo di cui all'
articolo 2, comma 7, lettera a), numero 1), della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, residuata dopo l'approvazione con deliberazione della Giunta regionale del programma di cui all'
articolo 3, comma 41, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è destinata per gli interventi agevolati con la Cassa Depositi e Prestiti di cui all'articolo 3, commi da 37 a 46, della legge regionale 4/2001, a favore della Provincia di Trieste per la realizzazione delle opere pubbliche da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
39. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi di cui al comma 38, è adottata sulla base dell'elenco delle opere e dei relativi importi d'intesa fra il legale rappresentante della Provincia di Trieste e l'Assessore regionale alle autonomie locali, sentita l'apposita Commissione consiliare che dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dall'inoltro alla stessa Commissione dell'intesa medesima.
40. Ai fini dell'attuazione degli interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'
articolo 8, comma 27, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di 7,5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.9.2.2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.1907 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1675 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. Nel quadro dell'azione tesa a sostenere, grazie ai nuovi servizi telematici, la trasparenza delle istituzioni democratiche europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e incentivare le relazioni tra persone giuridiche e persone fisiche, ottemperando ai propositi espressi nella Carta Civica, firmata a Cesky Krumlov il 2 luglio 1998, sotto l'egida della Federazione mondiale dei Club Unesco, vengono istituiti nella regione Friuli Venezia Giulia i negozi civici al fine di consentire a ciascun cittadino la partecipazione visiva e auditiva all'attività di magistero politico degli eletti.
44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, affinché si dotino in via sperimentale, sul proprio territorio, del negozio civico. Le domande possono essere presentate dai Comuni singoli o associati, con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti.
45. La Regione è tenuta a garantire i servizi di collegamento con le sedi istituzionali, favorire l'ampliamento degli accessi con le suddette sedi, svolgere attività di supporto informativo e di collaborazione permanente valorizzando il dialogo tra i negozi civici locali che si costituiranno e le proprie Direzioni regionali con i relativi funzionari.
46. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 44.
47. Per le finalità dai commi 43, 44 e 45 è autorizzata la spesa complessiva di 160.101,60 euro suddivisa in ragione di 77.468,50 euro per l'anno 2002, e di 41.316,55 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per 1'anno 2002, con riferimento al capitolo 1676 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 3, comma 9, L. R. 13/2002
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 1, L. R. 23/2002
3Parole sostituite al comma 14 da art. 2, comma 1, L. R. 23/2002
4Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 1, L. R. 23/2002
5Comma 19 bis aggiunto da art. 7, comma 28, L. R. 23/2002
6Parole aggiunte al comma 20 da art. 1, comma 1, L. R. 4/2003
7Comma 44 sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 4/2003
8Comma 46 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 4/2003
9Comma 41 abrogato da art. 2, comma 60, L. R. 1/2005
10Integrata la disciplina del comma 20 da art. 4, comma 33, L. R. 2/2006
11Comma 18 sostituito da art. 3, comma 57, L. R. 1/2007
12Comma 18 bis aggiunto da art. 3, comma 58, L. R. 1/2007
13Comma 19 abrogato da art. 3, comma 59, L. R. 1/2007
14Comma 19 bis abrogato da art. 3, comma 59, L. R. 1/2007
15Comma 30 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
16Comma 18 bis sostituito da art. 1, comma 73, L. R. 30/2007
17Comma 18 abrogato da art. 10, comma 37, L. R. 22/2010 , a decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia.
18Comma 23 abrogato da art. 110, comma 1, lettera g), L. R. 19/2013
19Comma 24 abrogato da art. 110, comma 1, lettera g), L. R. 19/2013
20Comma 25 abrogato da art. 110, comma 1, lettera g), L. R. 19/2013