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LEGGE 23 dicembre 1977, n. 952

Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/09/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1978
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le scritture private, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, sono esonerate dall'obbligo della registrazione, qualora contengano esclusivamente convenzioni soggette a tali formalità.
Le formalità di cui al comma precedente sono assoggettate all'imposta erariale di trascrizione nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge, da corrispondersi al momento della richiesta, per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.
All'imposta prevista dal comma precedente, che assorbe quella di successione, sono soggette anche le formalità eseguite in base a scritture private, con sottoscrizione autenticata, relative ad acquisti di veicoli per causa di morte.
Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta erariale di trascrizione prevista dalla presente legge.