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LEGGE COSTITUZIONALE 23 settembre 1993, n. 2

Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1993
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Testo in vigore dal:  10-10-1993

Art. 5

1. All'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
"1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;".
2. All'articolo 5 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) è abrogato.
Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 4 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i principì generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale".

- Il testo dell'art. 5 del medesimo statuto, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5. - Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;
4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60;
5) (abrogato);
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale nella regione;
9) istituzione e ordinamento di enti di carattere lo- cale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di quarta e quinta categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooper- ative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali".