LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/02/2000
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
2. Per l'anno 2000 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 2000 è determinato in lire 714.000 milioni, è disposta, per lire 19.000 milioni per le finalità di cui ai commi 32, 35 e 37 e per lire 695.000 milioni a titolo di:
a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono attribuite agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare del Friuli, in rapporto alle funzioni loro delegate dai Comuni ed anche per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 2000:
a) alle Province lire 123.695.088.850;
b) ai Comuni lire 552.423.165.250;
c) alle Comunità montane lire 17.329.451.140 di cui lire 8.664.725.570 accantonate sul fondo globale per il loro riordino;
d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.552.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 3, lettera b).
(6)
5. Le assegnazioni da attribuire alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite alle stesse per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, detratta la somma delle spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, nonché il doppio del gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI.
6. La quota dell'assegnazione di cui al comma 4, lettera a), corrispondente alla somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è assegnata alle Province per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.
7. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 545.923.165.250, da ripartire ai sensi dei commi 8, 9 e 10;
b) un fondo di lire 5.000 milioni, per far fronte a situazioni particolari; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
c) un fondo di lire 1.500 milioni da ripartire ai sensi del comma 19.
8. Le assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi del comma 7, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite agli stessi per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, detratta la somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione; al fine della determinazione dello spettante a ciascun Comune, le assegnazioni disposte per le finalità di cui al punto 1) della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1999, n. 2528, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/1999, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti l'anno 1999.
9. Una quota pari a lire 9.000 milioni del fondo di cui al comma 7, lettera a), è riservata al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998. La predetta quota è ripartita tra i Comuni in modo proporzionale alle assegnazioni attribuite agli stessi ai sensi del comma 8.
10. La quota del fondo di cui al comma 7, lettera a), corrispondente alle spese sostenute dai Comuni per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è ripartita con i criteri di cui ai commi da 11 a 15.
11. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni delle assegnazioni di cui al comma 10, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Comuni capoluogo di provincia;
b) Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
c) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;
d) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti;
e) Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti.
12. La quota di cui al comma 7, lettera a), individuata ai sensi del comma 10, è attribuita a ciascuna categoria di Comuni con un'incidenza percentuale uguale a quella calcolata sulle risorse assegnate ai Comuni per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, con riferimento alle attribuzioni dei Comuni stessi alle categorie di appartenenza per il 2000 come previste dal comma 11.
13. Le quote determinate per ciascuna categoria di Comuni, ai sensi del comma 12, sono assegnate ai Comuni secondo i seguenti criteri:
a) per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90 per cento in ragione della popolazione, per l'1 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
b) per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
c) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
d) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
e) per i Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.
14. Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell'elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell'11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati.
15. Per il calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
16. Qualora il trasferimento del personale ATA delle scuole avvenga dopo l'1 gennaio 2000, la detrazione prevista dai commi 5 e 8 è calcolata proporzionalmente al periodo dell'anno in cui il personale stesso è effettivamente trasferito allo Stato. La detrazione è effettuata in sede di erogazione dell'ultima rata dei trasferimenti. Le assegnazioni previste dai commi 6 e 10 sono erogate con l'ultima rata dei trasferimenti.
17. Per i Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché per le Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri Enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
18. Per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi dei commi precedenti sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi di loro competenza, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 265/1999, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno.
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
(9)
21. 
( ABROGATO )
22. 
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23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. Le assegnazioni alle Comunità montane sono attribuite in misura proporzionale all'ammontare delle assegnazioni attribuite a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, come modificato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 25/1999.
28. Per le finalità previste dai commi 3, lettere a) e b), e 4, è autorizzata la spesa di lire 686.335.274.430 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
29. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, le assegnazioni disposte, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 28, a favore delle Province devono, per l'anno 2000, intendersi autorizzate con vincolo di commutazione in entrata, sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, del relativo pagamento, sino all'importo massimo di lire 25.000 milioni, in misura corrispondente al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI.
30. Con riferimento all'anno 1999, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione relativa al medesimo anno corrispondente al gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 28 destinata alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza di lire 25.000 milioni, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli sostengono a carico dei propri bilanci gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.
32. A titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, agli Enti di cui al comma 31 è attribuita un'assegnazione di lire 10.000 milioni per l'anno 2000. L'assegnazione è attribuita nella stessa misura di quella attribuita agli Enti medesimi nell'anno 1999, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 25/1999, ed è erogata in unica soluzione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1616 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Nei Comuni interessati da flussi turistici o da particolari manifestazioni, attività e necessità, anche di carattere temporaneo e/o stagionale, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, è possibile procedere, attraverso particolari modalità di selezione improntate alla trasparenza e alla rapidità, all'assunzione di personale a tempo determinato.
35. Per le finalità previste dal comma 3, lettere a) e b), è assegnato a favore delle Province, per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente, un limite di impegno decennale di lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
36. Il limite di impegno di cui al comma 35 è assegnato per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia. L'assegnazione è erogata in unica soluzione.
37. Nell'ambito delle funzioni di propria competenza, le Amministrazioni comunali concorrono al perseguimento dell'obiettivo, finanziato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale, di elaborare una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, mediante il coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze, considerati come coproduttori della sicurezza urbana. A tal fine le Amministrazioni comunali individuano le aree a rischio per la sicurezza dei cittadini ed elaborano piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun Ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.
41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 5 interpretato da art. 1, comma 3, L. R. 13/2000
2Comma 8 interpretato da art. 1, comma 3, L. R. 13/2000
3Comma 14 sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 13/2000
4Comma 19 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 13/2000
5Comma 40 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 5, L. R. 18/2000
7Integrata la disciplina del comma 35 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
8Parole sostituite al comma 37 da art. 3, comma 54, L. R. 4/2001
9Comma 20 abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 5/2003
10Comma 21 abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 5/2003
11Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 24, L. R. 1/2004
12Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 38, L. R. 1/2005
13Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 23, L. R. 15/2005
14Comma 19 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
15Comma 22 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
16Comma 23 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
17Comma 24 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
18Comma 25 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
19Comma 26 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006