LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Nella Tabella T le parole <<Importo 2023>> vanno sostituite dalle seguenti <<Importo 2024>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 13/3/2024, n. 11.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.634.765.129,55 euro, suddivisi in ragione di 8.172.074.542,75 euro per l'anno 2024, di 7.387.606.442,41 euro per l'anno 2025 e di 7.075.084.144,39 euro per l'anno 2026, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1 e A2, di cui ai commi 2 e 3 e alla quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2023 applicato ai sensi del comma 4.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. Ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture competenti dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 2.383.429,73 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2023 a valere sulle autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A3, di cui al comma 5.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella A3.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole <<attività di animazione turistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<attività finalizzate ad animazione turistica e sviluppo sociale>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 9 le parole: <<e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime>> sono soppresse;

c)
il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<1. Possono essere iscritte all'"Albo regionale delle associazioni Pro Loco" le associazioni Pro Loco aventi i seguenti requisiti:
a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della richiesta di iscrizione;
b) svolgimento, nei due anni precedenti la richiesta di iscrizione, di documentata attività di cui all'articolo 9, comma 1;
c) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
d) previsione nello statuto:
1) dell'assenza di scopo di lucro e del perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e k), del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
2) dello svolgimento di attività finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione delle realtà locali e del patrimonio naturalistico, culturale, storico e sociale del territorio in cui operano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9;
3) della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci e della devoluzione in caso di scioglimento.>>;

d)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 le parole <<l'insediamento, il funzionamento e l'attività>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'insediamento e il funzionamento>>;

e)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) le risorse di cui al comma 1, in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

2. In sede di prima applicazione delle modifiche di cui al comma 1, per l'anno 2024, possono presentare domanda per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016 le Pro Loco iscritte all'Albo regionale delle associazioni Pro Loco alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2016, come modificato dalla lettera d) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Al fine di valorizzare e sostenere i fuochi tradizionali epifanici in considerazione della loro rilevante attrattività turistica, di aggregazione sociale, nonché per la loro valenza tradizionale e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a Enti privati, Associazioni senza fini di lucro e Pro Loco, per eventi di fuochi epifanici con tradizione ultratrentennale sul territorio regionale e soggetti ad autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
5. Il contributo di cui al comma 4 è concesso con modalità valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con un'intensità del 70 per cento rispetto alla spesa massima ammissibile, pari a 50.000 euro. Le spese ammissibili sono relative alla fornitura di servizi di assistenza tecnica per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge, nonché per l'acquisizione di servizi, materiali di consumo o per il noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute ovvero per la copertura di oneri assicurativi, ivi comprese le spese dirette a garantire l'accessibilità inclusiva nei confronti di persone con disabilità, anziani, famiglie e persone con intolleranze alimentari.
6. I soggetti di cui al comma 4 presentano apposita domanda di contributo, corredata della descrizione degli eventi realizzati nel 2024 e di una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti previsti dal comma medesimo, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro il 15 febbraio 2024.
7. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
8. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 340.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
9. Al fine di perseguire le finalità che prevedono la diffusione della conoscenza e della cultura degli Alpini e allo scopo di mantenere viva la memoria della comunità regionale rispetto a questi valori, nonché per far comprendere il valore turistico delle adunanze come momenti di condivisione e di conoscenza delle tradizioni e del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle sezioni locali del Friuli Venezia Giulia dell'Associazione nazionale alpini (Ana) per la ristrutturazione delle loro sedi.
10. Per accedere al contributo i soggetti di cui al comma 9 presentano al Servizio competente in materia di turismo apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, completa della relazione tecnica descrittiva degli interventi e del quadro economico della spesa. Il contributo di cui al comma 9 è concesso ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" per un importo non superiore a 50.000 euro per soggetto beneficiario.
11. La domanda di cui al comma 10 e la relativa documentazione sono presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente in materia di turismo.
12. Il Servizio competente in materia di turismo istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse disponibili. Trova applicazione l'articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.
13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
14. La Regione riconosce l'importanza della valorizzazione del turismo naturalistico connesso alla didattica ambientale e alla diffusione della cultura faunistica nell'ambito territoriale della Regione.
15. Per le finalità di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse alla Comunità collinare del Friuli a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e delle riserve naturalistiche insite nel territorio della Comunità stessa.
16. Per ottenere il trasferimento di cui al comma 15 la Comunità collinare del Friuli presenta al Servizio competente in materia di turismo della Direzione centrale attività produttive e turismo, una richiesta di impegno e contestuale liquidazione delle risorse con corredato programma delle attività annuali. La concessione e contestuale liquidazione delle risorse è disposta con decreto del direttore del Servizio turismo nella misura del 100 per cento delle risorse disponibili.
17. La richiesta di cui al comma 16, per l'annualità 2024, è presentata dalla Comunità collinare del Friuli entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
18. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 40.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
19. Al fine di migliorare l'offerta turistica del litorale gradese l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione di interventi di riqualificazione della zona prospicente la spiaggia di Grado, con particolare riferimento alle strutture a servizio della spiaggia medesima.
20. Per le finalità di cui al comma 19 PromoTurismoFVG presenta domanda, corredata della descrizione degli interventi da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio turismo e commercio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio dei lavori.
21. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
22. Il finanziamento di cui al comma 19 è concesso nel rispetto della vigente disciplina in materia di aiuti di Stato.
23. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
24.
Al comma 42 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<31 ottobre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile>>.

25. Per la finalità di cui al comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 42 della medesima legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 24, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con le Università di Trieste e di Udine, singolarmente o d'intesa tra loro, per la predisposizione di un progetto che individui criteri di vaglio tecnico minimi delle logiche ESG (Environmental, Social, Governance), chiari, praticabili e di facile applicazione, nonché verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità.
27. Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per le piccole e medie imprese (PMI), la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia potrà chiedere all'Unione europea il riconoscimento dei criteri di vaglio tecnico delle logiche ESG per un trattamento paritario e secondo i rispettivi settori imprenditoriali.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 100.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 49.
29. All'articolo 86 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole <<responsabilità sociale d'impresa>> sono inserite le seguenti: <<o della sostenibilità dell'attività aziendale>> e dopo le parole <<in particolare>> sono inserite le seguenti: <<interventi per misurare la rilevanza degli indicatori di sostenibilità dell'attività aziendale sotto il profilo finanziario,>>;

b)
al comma 4 dopo le parole <<responsabilità sociale d'impresa>> sono inserite le seguenti: <<o di sostenibilità dell'attività aziendale>>.

30. Per le finalità dell'articolo 86 della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 29, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 49.
31. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile dell'economia del legno in Friuli Venezia Giulia, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi della filiera bosco-legno, promuovendo iniziative di sviluppo tecnologico e innovativo orientate alla valorizzazione della risorsa legno regionale, alla crescita sostenibile e alla valorizzazione del comparto.
32. Per le finalità di cui al comma 31 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi per il sostegno di progetti di innovazione tecnologica sostenibile, attraverso:
a) l'incentivazione all'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
b) l'implementazione dell'adozione delle tecnologie dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e della transizione verso forme di produzione "green";
c) la valorizzazione dell'ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
d) l'innovazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente.
33. Con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 32, in applicazione del regime di aiuto "de minimis".
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai Consorzi di sviluppo economico locale le spese sostenute per le attività di ricognizione utile all'identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati, di cui all'articolo 82, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa).
36. Le risorse di cui al comma 35 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono concesse previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione di spesa alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
38. Alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 3 le parole <<allo strumento>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli strumenti>> e le parole <<lettera g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere f) e g)>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole <<sono attivati>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FVG Plus SpA, di cui alla legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG Plus SpA), risorse finanziarie da destinare all'attivazione di>>.

39. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5 bis, comma 1, della legge regionale 2/2012, come modificati dalle lettere a) e b) del comma 38, è destinata la spesa 108.000 euro, per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 49.
40. All'articolo 77 bis della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<b) all'integrazione degli impianti di cui alla lettera a) con sistemi di accumulo;>>;

b)
al comma 3 sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato>>.

41. Per la finalità di cui all'articolo 77 bis della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 40, è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana (COSELAG) un finanziamento per la realizzazione di interventi di progettazione e di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, non soggette a sfruttamento commerciale, da eseguire sulla viabilità della zona industriale del Comune di San Dorligo della Valle.
43. Per le finalità di cui al comma 42 il COSELAG presenta domanda, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio Sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio dei lavori.
44. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14/2002.
45. L'assegnazione di cui al comma 42 non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
46. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 49.
47.
Al comma 8 dell'articolo 84 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo"), dopo le parole <<risorse assegnate.>> sono aggiunte le seguenti: <<Con le direttive medesime la Giunta regionale può destinare annualmente una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, alle domande pervenute e non finanziate nell'anno precedente riferite alle misure contributive di cui all'articolo 100.>>.

48. Per le finalità previste dall'articolo 84 bis, comma 8, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 47, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
49. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella B.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla lettera a) del comma 38 del presente articolo le parole "sostitute" devono leggersi correttamente come "sostituite".
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<erogati>>;

b)
al comma 24 le parole <<Servizio competitività sistema agroalimentare, entro il termine stabilito dal bando e, comunque, per il 2022, entro il 15 febbraio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Servizio ispettorato regionale dell'agricoltura, entro il termine stabilito dal bando>>;

c)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Gli aiuti di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 14 del regolamento medesimo inerente gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria.>>;

d)
al comma 26 le parole <<dall'articolo 3, comma 69, lettere a) e b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'articolo 2, punto 61, del regolamento (UE) 2022/2472>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi da 17 a 28, della legge regionale 24/2021, come modificati dal comma 1, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
3. Alla legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale e alla pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi degli esperti apistici che possiedono i requisiti previsti dal presente articolo.>>;

b)
i commi 4 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;

c)
l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Denuncia degli alveari)
1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. La denuncia è assolta con l'adempimento degli obblighi previsti per la registrazione e l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale.
2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2.>>;

d)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:
<<b) acquisto di macchine e attrezzature, come individuate con decreto del Direttore del Servizio regionale competente, strettamente connesse all'esercizio dell'attività apistica e alla lavorazione dei prodotti degli apiari, comprese le arnie e con esclusione di automezzi;>>;

e)
al comma 1 dell'articolo 14 le parole <<assistenza tecnica e formazione nel settore apistico>> sono sostituite dalle seguenti: <<servizi di consulenza>>;

f)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 è abrogata;

g)
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 le parole: <<tecnico-amministrativa>> sono soppresse;

h)
al comma 4 bis dell'articolo 14 le parole: <<, lettera c bis)>> sono soppresse.

4. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2010, come modificato dal comma 3, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 6/2010, come modificato dal comma 3, lettere da e) ad h), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6.
I commi da 6 a 9 dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono abrogati.

7.
Il comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), è sostituito dal seguente:
<<25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura friulana un finanziamento fino al 95 per cento della spesa per i lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale e normativo degli impianti idrovori e dei nodi idraulici a presidio della sicurezza idraulica del comprensorio consortile, con particolare riferimento alla bassa pianura friulana.>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 25, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
9. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 40 quater è inserito il seguente:
<<2 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>;

b)
dopo il comma 4 dell'articolo 40 quinquies è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Previa presentazione di specifica istanza, i contributi per l'acquisto di immobili sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, senza necessità di presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.>>.

10. La previsione di cui all'articolo 40 quater, comma 2 bis, della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 9, lettera a), si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali sia già intervenuta la concessione dei contributi richiesti.
11. Per le finalità di cui all'articolo 40 quater della legge regionale 42/1996, come modificato dal comma 9, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
12. Per le finalità di cui all'articolo 40 quinquies della legge regionale 42/1996, come modificato dal comma 9, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
13. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 15 le parole <<per colture a pieno campo, escluse le colture arboree>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le colture a pieno campo e per i frutteti>>;

b)
al comma 18 le parole <<per sessanta giorni consecutivi, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di approvazione della deliberazione di cui al comma 17>> sono sostituite dalle seguenti: <<a decorrere dall'1 marzo 2023>>;

c)
dopo il comma 18 è inserito il seguente:
<<18 bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per anno, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima presentate nel medesimo anno.>>;

d)
al comma 19 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<novanta giorni>>.

14. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2022, tenuto conto di quanto disposto dai commi da 16 a 20 del medesimo articolo, come modificati dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
15. Al fine di promuovere la valorizzazione e la vendita delle produzioni agricole del territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione in regione di investimenti diretti a favorire la continuità dell'offerta, a migliorare la logistica e a concentrare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli.
16. I contributi di cui al comma 15 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 17 inerente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.
17. I contributi di cui al comma 15 sono concessi alle piccole medie imprese (PMI) che abbiano almeno un'unità tecnico-economica attiva sul territorio regionale nella commercializzazione di prodotti agricoli e che aderiscano a reti di imprese dotate dei seguenti requisiti:
a) sono composte da almeno cinque imprese operanti nella commercializzazione di prodotti agricoli;
b) sono dotate di capacità distributiva sull'intero territorio regionale.
18. Non possono accedere ai contributi di cui al comma 15 le PMI che hanno ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 4, commi da 10 a 24, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e le imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 59, del regolamento (UE) 2022/2472.
19. Possono accedere ai contributi di cui al comma 15 gli investimenti che comprendono spese ammissibili di importo massimo pari a 2 milioni di euro rientranti nelle seguenti tipologie:
a) acquisto, realizzazione e installazione di macchinari, attrezzature e impianti, ad esclusione delle spese generali;
b) costi di acquisto e sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
20. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo e le spese per cui, al momento di presentazione della domanda, è stato concesso qualunque altro aiuto pubblico, compresi i contributi a titolo di "de minimis".
21. Nel caso in cui gli investimenti si riferiscano anche alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli agricoli e non sia possibile separare, in sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione, i costi degli investimenti relativi ai prodotti agricoli da quelli relativi ai prodotti non agricoli, l'entità della spesa ammissibile su cui calcolare l'aiuto è determinata applicando alle spese di cui al comma 19 la percentuale del fatturato globale del beneficiario riconducibile alle attività di prodotti agricoli. A tal fine, viene preso in considerazione il fatturato relativo all'ultimo bilancio di esercizio approvato.
22. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata a decorrere dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli investimenti, con la descrizione delle modalità attraverso cui vengono perseguite le finalità di cui al comma 15;
b) documentazione comprovante l'adesione alla rete di imprese e la capacità distributiva della medesima sull'intero territorio regionale;
c) un preventivo per ciascuna tipologia di spesa di cui al comma 19;
d) in caso di investimenti relativi alla commercializzazione di prodotti anche diversi da quelli agricoli, relazione comprovante le condizioni di applicabilità del comma 21 e documentazione comprovante la percentuale del fatturato riconducibile alle attività di commercializzazione di prodotti agricoli.
23. I contributi sono concessi nella misura del 40 per cento delle spese ammissibili calcolate ai sensi dei commi da 19 a 21.
24. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie disponibili soddisfano anche parzialmente la domanda presentata. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intero importo calcolato ai sensi del comma 23, il contributo è concesso se il beneficiario accetta espressamente la riduzione di quanto richiesto; in caso contrario, il procedimento si conclude con l'individuazione della spesa ammissibile e dell'entità del contributo che verrà concesso solo nel momento in cui le relative risorse dovessero rendersi disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate decorsi ventiquattro mesi dalla presentazione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa ammessa a contributo.
25. I contributi non sono erogati nel caso in cui il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, così come previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472, fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario provveda alla regolarizzazione della propria posizione debitoria secondo le modalità e nel rispetto dei termini a tal fine comunicati dall'amministrazione procedente, pena la revoca del provvedimento di concessione del contributo.
26. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tre anni. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il vincolo non è stato rispettato.
27. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
28. Al fine di incrementare l'impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito del comparto agricolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la realizzazione, in aree di proprietà comunale, di impianti per il lavaggio dei mezzi agricoli che garantiscono, in particolare, il trattamento biologico e la filtrazione delle acque di scarico e che possano essere messi a disposizione di tutte le aziende agricole interessate, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
29. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 28 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dall'1 febbraio all'1 marzo 2024 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi previsti, del quadro economico di spesa e del relativo cronoprogramma.
30. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio 2024. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
31. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile e comunque entro l'importo massimo di 500.000 euro.
32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
33. Alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel titolo della legge, dopo le parole <<prodotti biologici,>> sono aggiunte le seguenti: <<a chilometro zero,>>;

b)
il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, a chilometro zero, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché la diffusione di una corretta educazione alimentare.>>;

c)
dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è inserita la seguente:
<<a bis) prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 2022, n. 61 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta);>>;

d)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Procedure per la concessione dei contributi)
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
3. Con riferimento agli enti pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:
a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia;
b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa ad eccezione delle richieste presentate ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche;
c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Con riferimento ai soggetti non pubblici gestori delle mense, le domande sono corredate:
a) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione, con la precisazione del costo dei prodotti di cui all'articolo 2 suddiviso per ciascuna tipologia, l'elenco dei fornitori e le relative certificazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
b) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;
c) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Sono ammissibili a contributo solo le domande che rispettano i seguenti requisiti:
a) il costo dei prodotti di cui all'articolo 2 raggiunge almeno la percentuale del 60 per cento rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari destinati al servizio di ristorazione;
b) il costo dei prodotti biologici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), raggiunge la percentuale minima del 40 per cento rispetto al costo complessivo.
6. Sono ritenute ammissibili le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2.
7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di 10 punti percentuali se, rispetto al costo complessivo, almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 abbia le caratteristiche dei prodotti a chilometro zero.
8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:
a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b);
b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.
9. Le quote di riparto assegnate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a valere sul Fondo per le mense scolastiche biologiche istituito ai sensi dell'articolo 64, comma 5 bis, del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017, sono cumulabili con i contributi di cui al presente articolo fino al raggiungimento dell'80 per cento del costo totale sostenuto da ciascun beneficiario. In caso di superamento della predetta percentuale, il contributo regionale concesso viene ridotto.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.>>.

34. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 15/2000, come sostituito dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
35. Al fine di sostenere la distribuzione dei quotidiani nel territorio montano anche a seguito della decisione della società di distribuzione di non assicurare più il servizio in via gratuita, l'Amministrazione regionale per l'anno 2024 è autorizzata a concedere contributi alle Comunità di Montagna per sostenere gli oneri relativi in favore del territorio di propria competenza, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
36. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 35 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna, dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate di relazione descrittiva delle modalità di erogazione del servizio dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa.
37. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi otto mesi dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
38. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 124.
39. Al fine di valorizzare l'ambiente montano attraverso il rafforzamento delle iniziative culturali che si svolgono nei siti di pregio naturalistico, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati senza fini di lucro il cui scopo statutario comprenda la gestione di teatri, per la realizzazione, in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI), di iniziative dirette a sperimentare e potenziare formule innovative di spettacolo nei siti montani.
40. I contributi di cui al comma 39 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
41. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 39 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato per singola iniziativa e del cronoprogramma.
42. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
43. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 124.
44. Al fine di pianificare i futuri interventi di trasformazione irrigua e di ampliamento delle aree irrigate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia affinché realizzi uno studio finalizzato a fornire il quadro conoscitivo complessivo dei sistemi irrigui attualmente esistenti e delle modalità di adeguamento degli stessi in funzione delle necessità e delle opportunità determinate dai cambiamenti climatici, dalle modifiche colturali, dall'innovazione tecnologica dei metodi di irrigazione e dagli obiettivi di utilizzo eco sistemico della risorsa idrica a fini agricoli.
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro il 31 marzo 2024, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa che individua, in particolare, l'elenco degli argomenti trattati dallo studio. Nel decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 30.000 per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
47. Al fine di dare continuità alle attività di gestione della fauna selvatica in difficoltà realizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e dell'articolo 3, comma 30, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, un finanziamento triennale per lo svolgimento di monitoraggi diretti e indiretti, per l'informatizzazione dei dati dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS) e delle attività gestionali relative alla fauna selvatica in ambito biologico, ecologico e sanitario, nonché per il supporto scientifico e veterinario specialistico. Gli interventi finanziati sono diretti a proseguire la gestione e la ricerca sulla fauna attraverso il network ormai consolidatosi, nonché attraverso la condivisione della piattaforma informatica universitaria.
48. Per le finalità di cui al comma 47, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Università degli Studi di Udine presenta al Servizio competente in materia di caccia una richiesta corredata della relazione descrittiva delle attività programmate per il triennio e del preventivo di spesa relativo a ciascun anno. Il finanziamento è concesso entro sessanta giorni, previa stipulazione di un accordo fra Amministrazione regionale e Università che individua, in particolare, le modalità di implementazione e condivisione dei dati sulla piattaforma informatica universitaria e, qualora necessario, le modalità operative e le tempistiche delle attività programmate. Sono ammissibili anche le spese sostenute nell'esercizio 2024 fino alla data della concessione del contributo. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione e di erogazione della spesa.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è destinata la spesa complessiva di 210.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
50. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole <<l'esecuzione di opere>> sono aggiunte le seguenti: <<e attività>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il contributo per le attività di prevenzione è finalizzato ad abbattere le spese relative alla protezione e alla guardiania delle greggi di ovicaprini, secondo le modalità e i criteri stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b).>>;

c)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 è sostituta dalla seguente:
<<b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativi alle opere e alle attività di prevenzione dei danni arrecati dalle specie individuate, per la concessione degli indennizzi, nonché per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni;>>.

51. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 50, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
52. Alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<1. Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti e gli enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'erogazione di finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato o, nel caso di utilizzo di Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), della normativa in materia di Fondi Strutturali Europei.>>;

b)
il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<1. L'amministratore del Fondo o suo delegato, avvalendosi degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, adotta tutti i provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità:
a) agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e aggiornati con atto dell'Assessore competente in materia di agricoltura su mandato della Giunta medesima;
b) agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta regionale con cui, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 bis, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti consistenti nell'applicazione di tassi di interesse agevolati e nell'eventuale conversione di finanziamenti in sovvenzione qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis.>>;

c)
il comma 1 bis dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. La Giunta regionale nomina l'amministratore del Fondo individuandolo tra i dirigenti o le posizioni organizzative della Direzione centrale di cui al comma 1, tenuto conto della competenza ed esperienza maturata in materia di credito agrario, nonché della necessità di garantire il requisito di autonomia gestionale del Fondo richiesto dalla normativa dell'Unione europea per l'utilizzo dei fondi SIE. L'incarico è conferito per la durata massima di cinque anni, è rinnovabile e, in ogni caso, si risolve di diritto il centottantunesimo giorno successivo alla fine del mandato dell'organo che lo ha conferito. Qualora conferito ad una posizione organizzativa, l'incarico comporta l'attribuzione di un'indennità di carica annua il cui ammontare, posto a carico della dotazione del Fondo, è stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa tenendo conto del volume di attività finanziarie gestite dal Fondo medesimo.>>;

d)
all'alinea del comma 1 dell'articolo 5 la parola <<concessi>> è sostituita dalla seguente: <<erogati>>;

e)
all'inizio delle lettere e), g), h) e n) del comma 1 dell'articolo 5 le parole <<prestiti>>, <<mutui>> e <<prestiti o mutui>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziamenti>>;

f)
alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 5 le parole <<prestiti o mutui>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziamenti>> e le parole <<nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'ambito degli indirizzi annuali di spesa e degli indirizzi operativi di cui all'articolo 3, comma 1>>;

g)
dopo il comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con disposizione di legge regionale può essere autorizzata la conversione parziale in sovvenzione dei finanziamenti di cui al comma 1 mediante la rinuncia, da parte dell'Amministratore del Fondo, ad una quota dei rientri dei finanziamenti medesimi. In tal caso la legge stabilisce altresì l'importo complessivo massimo delle remissioni.>>;

h)
dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Criteri relativi ai procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti)
1. I procedimenti per l'erogazione dei finanziamenti e la concessione degli aiuti, definiti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono derogare all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e si svolgono nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le domande di finanziamento e aiuto sono presentate all'amministratore del Fondo di rotazione e, nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, possono essere presentante anche dopo l'avvio dell'investimento e, comunque, prima della relativa conclusione;
b) l'istruttoria è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, a cura degli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole al fine di accertare il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e il procedimento si conclude con l'adozione dell'atto dell'amministratore del Fondo di cui alla lettera c) che stabilisce l'ammissibilità del finanziamento e del relativo aiuto consistente nell'applicazione di un tasso di interesse agevolato e, qualora previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, nella rinuncia ad una quota dei rientri del finanziamento medesimo;
c) l'amministratore del Fondo dispone l'ordinativo di pagamento al Tesoriere regionale di anticipazione della quota di provvista regionale del finanziamento sul conto corrente dell'istituto o dell'ente di credito convenzionato;
d) nel caso di finanziamenti diretti alla realizzazione di investimenti, a conclusione dell'intervento gli uffici della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole effettuano l'istruttoria delle richieste di collaudo ai fini dell'erogazione del finanziamento da parte dell'istituto o ente di credito;
e) l'istituto o l'ente di credito convenzionato può erogare il finanziamento in una o più soluzioni, previa verifica dell'affidabilità creditizia del beneficiario in funzione dell'assunzione del rischio dell'operazione in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7;
f) l'aiuto si intende concesso alla data di erogazione del finanziamento a saldo e stipula del relativo contratto, anche ai fini della registrazione del piano di ammortamento;
h) l'erogazione del finanziamento all'impresa può essere sottoposta alla condizione risolutiva della presentazione, anche integrale, delle quietanze degli interventi realizzati entro centoventi giorni dalla stipula del contratto di finanziamento, a pena di risoluzione del medesimo e di conseguente decadenza dell'aiuto.
2. In alternativa ai criteri previsti dal comma 1, lettere a) e b), gli indirizzi operativi della Giunta possono prevedere che le domande siano presentate all'istituto o ente di credito convenzionato che accerta il possesso delle condizioni e dei requisiti previsti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale e verifica l'affidabilità creditizia del beneficiario comunicando l'ammissibilità del finanziamento. In tal caso, la verifica della realizzazione degli investimenti di cui al comma 1, lettera d), è effettuata dall'istituto o ente di credito.>>;

i)
al primo comma dell'articolo 6 è abrogato il seguente punto: <<- per quanto attiene ai punti a), d), f), i), l) e m) la Giunta regionale stabilirà, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei prestiti o mutui.>>.

53. Per le finalità previste dalla legge regionale 80/1982 come modificata dal comma 52, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
54. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 45 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché attraverso la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità esercitate negli spazi aziendali, ivi comprese la somministrazione e la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo>>;

b)
al comma 46 dopo le parole <<commercializzazione dei prodotti agricoli>> sono inserite le seguenti: <<nonché per la realizzazione di attività di ricezione ed ospitalità>>.

55. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 45 e 46, della legge regionale 45/2017 come modificati dal comma 54, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
56. In coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale continua a dare applicazione al "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino", di cui all'articolo 12, comma 2 bis, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), e a tal fine:
a) a integrazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6 bis, della legge regionale 5/2020, è disposto un ulteriore limite complessivo massimo di 5 milioni di euro per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento da parte del Fondo, nell'anno 2024, nell'ambito del Programma;
b) a integrazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, lettera b bis), della legge regionale 5/2020, la Giunta regionale può impartire all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che un'ulteriore parte della disponibilità del Fondo, dell'importo massimo di 3 milioni di euro, sia impiegata per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma in deroga all'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 80/1982, secondo cui i rischi di ciascuna operazione creditizia sono esclusivamente a carico delle banche.
57. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come integrato dal comma 56, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
58. Le domande per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole per l'istallazione di impianti fotovoltaici, relative al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale dell'1 settembre 2023, n. 1371, ai sensi dell'articolo 3, commi da 42 a 45, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024.
59. A seguito della scadenza del regime di aiuto previsto dalla Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni, dall'1 luglio 2024, i contributi di cui al comma 58 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
60. Per le finalità previste dal comma 42 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2023, tenuto conto di quanto disposto dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
61. In coerenza con la proroga, al 30 giugno 2024, del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'Amministrazione regionale, in continuità con le finalità e gli interventi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:
a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;
b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.
62. I soggetti di cui al comma 61, se cooperative, devono risultare iscritti nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).
63. Gli aiuti di cui al comma 61 sono finalizzati a sostenere le seguenti spese inerenti il compendio malghivo:
a) realizzazione di interventi strutturali o di adeguamento funzionale degli edifici e relative pertinenze;
b) realizzazione di impianti che ne consentono la riqualificazione;
c) acquisto di nuove attrezzature per le attività di trasformazione e commercializzazione;
d) spese tecniche collegate alla lettera a).
64. Sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.
65. È ammessa un'unica domanda di aiuto per singolo compendio malghivo.
66. Le domande per la concessione dell'aiuto di cui al comma 61 sono presentate utilizzando il modello pubblicato sul sito della Regione, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, mediante invio all'indirizzo posta elettronica certificata competitivita@certregione.fvg.it entro l'1 marzo 2024, corredate dei seguenti allegati:
a) documentazione comprovante la proprietà o il diritto di godimento del compendio malghivo per almeno cinque anni successivi all'1 marzo 2024;
b) in caso di cooperative, dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle cooperative;
c) documentazione comprovante l'eventuale conferimento di latte ad altra malga per la relativa trasformazione;
d) relazione descrittiva dell'intervento da realizzare;
e) computo metrico in caso di interventi strutturali e un preventivo di spesa per ciascun impianto o attrezzatura;
f) preventivo delle spese tecniche di cui al comma 63, lettera a), nella misura massima del 10 per cento.
67. Il modello di presentazione della domanda può prevedere ulteriore documentazione rispetto a quella elencata al comma 66, se necessario per dare attuazione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 68.
68. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare). Con deliberazione della Giunta regionale sono predeterminati i criteri di priorità per la concessione degli aiuti.
69. Gli aiuti sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa e nel limite massimo complessivo di 400.000 euro, di cui non oltre 200.000 euro per spese relative alle attività di produzione di prodotti agricoli. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici relativi alle medesime spese oggetto di aiuto.
70. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, non oltre il termine di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
71. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata dell'aiuto concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.
72. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere in uso nel periodo di monticazione, presso il compendio malghivo oggetto della richiesta di contributo, per tre anni dal pagamento del saldo, i beni mobili acquistati ai sensi del comma 63, lettere b) e c). La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per cui il medesimo non è stato rispettato.
73. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
74. Al fine di migliorare il reddito delle imprese agricole incrementando la produttività e l'efficienza dei sistemi di lavorazione nell'ambito di organizzazioni produttive che concentrano l'offerta e gestiscono la commercializzazione in forma associata, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli investimenti diretti a rinnovare gli impianti di lavorazione dei prodotti agricoli a favore di cooperative, consorzi o organizzazioni di produttori che abbiano almeno un'unità tecnico-economica sul territorio regionale attiva nella commercializzazione di prodotti agricoli e che associno almeno cento imprese di produzione agricola.
75. All'attuazione degli interventi di cui al comma 74 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare uno o più settori produttivi e che rispettano i seguenti criteri:
a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;
b) i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2022/2472, della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea numero L 327 del 21 dicembre 2022, con particolare riferimento all'articolo 17 inerente gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
c) sono considerate spese ammissibili anche le opere edili funzionali al rinnovo degli impianti di lavorazione;
d) la misura dei contributi non può superare l'intensità del 40 per cento della spesa ammissibile;
e) gli investimenti per cui viene presentata domanda di contributo non possono riguardare una spesa ammissibile inferiore a 2 milioni di euro e, in ogni caso, ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, non possono essere riconosciute come ammissibili spese superiori a 3,5 milioni di euro.
76. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
77. Al fine di valorizzare la qualità delle produzioni regionali certificate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), di seguito Consorzi di tutela, per le spese necessarie alla revisione e all'aggiornamento dei disciplinari dei vini e dei prodotti agroalimentari riconosciuti quali DOP o IGP.
78. I contributi di cui al comma 77 sono concessi nella misura massima di 10.000 euro con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
79. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 77 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari dai Consorzi di tutela secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente. Le domande sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione descrittiva dell'attività da svolgere per la revisione medesima;
b) preventivo di spesa in cui è descritta la correlazione tra i costi da sostenere e l'attività da svolgere.
80. I contributi di cui al comma 77 sono concessi entro il termine di sessanta giorni. La medesima denominazione d'origine può ottenere un unico contributo ogni quinquennio. Il contributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 79, è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Il decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
81. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 40.000 euro per il 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
82. Al fine di ottimizzare l'attività di produzione delle specie ittiche finalizzate al ripopolamento e al prelievo nell'ambito dell'esercizio della pesca sportiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio ittico (ETPI) le risorse necessarie per l'esecuzione di interventi di modernizzazione degli impianti ittici regionali di cui all'articolo 37 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne).
83. Per le finalità previste al comma 82 è destinata la spesa complessiva di 1.150.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire annualmente all'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) le risorse finalizzate a garantirne il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, con particolare riferimento alla produzione e acquisto di fauna ittica, alle attività finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla e alla realizzazione di studi, ricerche e indagini.
85. Per le finalità previste al comma 84 è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro suddivisa in ragione di 390.000 euro per l'anno 2024 e 355.000 euro per gli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
86.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

87. Al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative finalizzate a salvaguardare i valori e le tradizioni della cultura rurale dei territori montani, in particolare attraverso l'incremento degli spazi dedicati alle relative iniziative didattiche, ricreative e divulgative, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2024, è autorizzata a concedere contributi ai Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), per la ristrutturazione e l'adeguamento di locali situati in contesti rurali in cui realizzare, anche in collaborazione con soggetti senza fini di lucro, attività ricreative e di sensibilizzazione culturale verso i temi della ruralità rivolte principalmente alla popolazione scolastica.
88. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 87 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 febbraio all'1 marzo 2024. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della documentazione che dimostra le disponibilità dei locali per almeno cinque anni dalla data di concessione del contributo, della relazione descrittiva degli interventi previsti e delle attività che si prevede di realizzare all'interno dei locali, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma.
89. I contributi sono concessi nel limite della spesa ammissibile e delle risorse disponibili. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. In caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
90. Per le finalità previste dal comma 87 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 124.
91. Nell'ambito dei procedimenti per il pagamento dei canoni di competenza regionale relativi all'annualità 2021 dovuti quale corrispettivo dell'utilizzazione dei beni demaniali marittimi per finalità di pesca e acquacoltura identificati nell'allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 437, in applicazione dei criteri di quantificazione dei canoni medesimi per l'anno 2021 stabiliti dall'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le finalità di interesse pubblico ivi previste si considerano assolte dalla presenza sul relativo fondale di dispositivi di concentrazione ittica finalizzati al ripopolamento ittico e all'incremento della biodiversità.
92. Nell'ambito delle finalità di razionale utilizzazione del territorio montano, nonché di contrasto alla frammentazione e polverizzazione fondiaria di cui alla legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le Comunità di montagna concedono contributi ai privati e alle piccole medie imprese (PMI) agricole e forestali a sostegno delle spese notarili e professionali connesse ad operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale che, con finalità di ricomposizione fondiaria, comportano l'accorpamento, l'ingrossamento e l'arrotondamento dei fondi.
93. I contributi di cui al comma 92 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Comunità di montagna nel rispetto dei seguenti indirizzi unitari:
a) i contributi sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili e, comunque, nel limite massimo di 2.000 euro per operazione;
b) in caso di PMI i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis";
c) trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sul divieto generale di contribuzione.
94. Il Comune di Forgaria Nel Friuli e il Comune di Prepotto si convenzionano rispettivamente con la Comunità di montagna Gemonese e la Comunità di montagna Natisone e Torre per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 92.
95. Al fine di supportare le Comunità di montagna nella concessione dei contributi di cui al comma 92, l'Amministrazione regionale ripartisce entro il 31 marzo di ogni anno le risorse finanziarie disponibili nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti in via sperimentale per i primi tre anni di applicazione:
a) per i primi due esercizi finanziari, le risorse vengono ripartite in proporzione alla superficie del territorio delle singole Comunità di montagna, ivi compresi i Comuni di cui al comma 94;
b) per il terzo esercizio finanziario, la quota corrispondente al 50 per cento delle risorse disponibili è ripartita in proporzione alla superficie del territorio delle singole Comunità e la restante quota è ripartita in proporzione ai contributi concessi dalle Comunità nell'anno precedente;
c) le eventuali economie di spesa a carico dei bilanci delle Comunità di montagna vengono utilizzate dalle stesse per la concessione dei contributi di cui al comma 92 relativi agli anni successivi; a tal fine, le economie sono detratte dall'importo spettante a ciascuna Comunità per l'anno successivo a quello in cui si sono prodotte e sono proporzionalmente ripartite fra le altre Comunità.
96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
97. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale promuove l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili in agricoltura nell'ambito delle specifiche disposizioni statali che riconoscono caratteristiche peculiari alle comunità energetiche agricole di cui all'articolo 47, comma 10, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a concedere un contributo biennale per la costituzione e l'avvio di una comunità energetica agricola in grado di operare sull'intero territorio regionale, secondo le modalità e i criteri stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
98. I contributi di cui al comma 97 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023. I contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, senza la presentazione di garanzie.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2024 e 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
100. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, la Regione, in coerenza con gli interventi già avviati per la razionalizzazione dell'impiego della risorsa idrica a fini irrigui ai sensi dell'articolo 3, commi 38 e 43, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), nonché ai sensi dell'articolo 3, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), concede contributi alle piccole medie imprese (PMI) agricole per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione ad aspersione ormai vetusti.
101. All'attuazione degli interventi di cui al comma 100 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i contributi sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;
b) i contributi sono concessi tramite procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;
c) i contributi sono finalizzati alla sostituzione di porzioni di impianti di irrigazione ad aspersione fissi quali, in particolare, giunti e tubature metalliche o in fibro - cemento, con esclusione delle parti elettriche e meccaniche;
d) sono soggetti a contributo unicamente gli impianti vetusti collocati in comizi irrigui che non sono destinati ad essere convertiti all'irrigazione di precisione per almeno i cinque anni successivi a quello di emanazione del bando;
e) i comizi di cui alla lettera d) sono individuati nei bandi sulla base delle informazioni presenti nei Piani generali di bonifica, anche in fase di approvazione, sentiti i Consorzi di bonifica;
f) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per ettaro e per beneficiario.
(1)
102. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
103. In via sperimentale, e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge al fine di consolidare le iniziative avviate, anche attraverso i contributi di cui all'articolo 3, comma 53, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), nell'ambito della vendita on line dei prodotti agricoli e agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la promozione delle vetrine elettroniche.
104. I contributi di cui al comma 103 sono concessi agli organismi associativi, comunque denominati, che hanno sede nel territorio regionale e che gestiscono piattaforme informatiche aventi, oltre le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 53, della legge regionale 24/2019, i seguenti requisiti minimi:
a) il sito web per la vendita on line comprende almeno 150 prodotti provenienti dal territorio regionale e contiene una descrizione accurata di tutte le aziende produttrici e del relativo territorio di produzione;
b) la vendita on line è integrata con l'attività di un centro logistico che assicura il ritiro dei prodotti presso i produttori, la preparazione degli ordini e la spedizione ai clienti finali.
105. I contributi di cui al comma 103 sono concessi, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili e comunque nel limite massimo di 50.000 euro a beneficiario, in osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina) e successive modifiche e integrazioni e, dal 1 luglio 2024, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
106. Sono considerate ammissibili le spese sostenute, successivamente all'attivazione del sito per la vendita on line, per la realizzazione di attività di e-commerce, marketing e promozione del sito web.
107. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 103 sono presentate dall'1 febbraio all'1 marzo 2024 alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio competitività sistema agroalimentare, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi realizzati e previsti per l'anno 2024, nonché dell'elenco dei costi sostenuti e del preventivo dettagliato di spesa. Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda.
108. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
109. Per le finalità di cui al comma 103 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
110.
I commi da 64 a 66 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono abrogati.

111. In considerazione delle misure e indicazioni adottate per evitare la diffusione del virus della peste suina africana (PSA) e in continuità con quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 33, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), al fine di tutelare la macellazione per consumo domestico privato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per le spese connesse con lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo effettuate, sul territorio regionale da privati cittadini residenti in regione, dall'1 gennaio 2024 fino al termine della campagna di macellazione fissato al 15 marzo 2024.
112. Il contributo è concesso per il tramite degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale, riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, quali stabilimenti o impianti che dopo la raccolta effettuano attività intermedie di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del citato regolamento, che effettuano il trasporto, la gestione e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivati dalle macellazioni di suini per autoconsumo di cui al comma 111.
113. L'istanza di adesione alla procedura per la concessione del contributo ai privati individuati al comma 111 è presentata dagli stabilimenti di cui al comma 112 alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura entro l'1 aprile 2024. Il contributo è ripartito e concesso in parti uguali tra le istanze di adesione ammissibili, nei limiti dello stanziamento disponibile.
114. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, con le modalità ed entro il termine e l'importo massimo per prestazione unitaria indicati nel decreto di concessione, gli stabilimenti di cui al comma 112 che hanno aderito alla procedura per la concessione del contributo ai privati presentano le fatture emesse a carico degli stessi per le macellazioni effettuate ai sensi del comma 111 con l'indicazione dell'intervento regionale ai sensi del comma medesimo e indicano gli estremi delle notifiche di macellazione all'Azienda sanitaria regionale territorialmente competente.
115. A fini della concessione dei contributi di cui al comma 111, per le macellazioni effettuate per consumo domestico privato, le aziende agricole aventi sede in regione sono equiparate ai privati cittadini.
116. Per le finalità di cui al comma 111 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
117. Nel perdurare della situazione di incertezza sull'andamento dei mercati e sulla fluttuazione dei costi delle fonti energetiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per l'anno 2024 ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo, al fine di continuare a sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi riferiti all'anno 2023.
118. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 117 è presentata dai Comuni interessati tramite posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
119. Le risorse vengono ripartite tra i Comuni in proporzione ai consumi riferiti all'anno 2022 e finanziati ai sensi dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023). Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2023 e rilevabili dalle fatturazioni emesse dal gestore del servizio.
120. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo Comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali nel limite delle risorse stanziate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso previa richiesta del Comune interessato.
121. Per le finalità previste dal comma 117 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
122. Le domande presentate per la concessione del contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria di cui all'articolo 3, comma 70, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), possono essere finanziate con le risorse disponibili sull'esercizio 2024.
123. Per le finalità di cui al comma 122, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 124.
124. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Alla lettera e) del comma 101 del presente articolo le parole <<i comizi di cui alla lettera c)>> sono sostituite con le parole <<i comizi di cui alla lettera d)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 17/1/2024, n. 3.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Gorizia per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti dall'immobile situato in Gorizia, via Aquileia n. 38.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche mediante delegazione amministrativa intersoggettiva secondo le modalità di cui all'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 1, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
5. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all'importo massimo di 7.500 euro a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo nell'impianto idraulico i cui usi sono finalizzati esclusivamente alle acque di servizio.
6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 5, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 5, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.
8. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sugli stanziamenti della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
9. In via sperimentale e limitatamente alle risorse stanziate con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle imprese aventi sede sul territorio regionale un contributo fino all'importo massimo di 15.000 euro, nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato, a rimborso degli oneri sostenuti per la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque meteoriche per il riutilizzo nell'impianto idraulico i cui usi sono finalizzati esclusivamente alle acque di servizio.
10. I contributi di cui al comma 9 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.
11. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 9, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell'avviso sono definite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 9, le spese ammissibili, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi.
12. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
13. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
14. Per le finalità di cui al comma 9, in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di Commercio, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio concernente la redazione di uno studio volto a individuare le misure finalizzate a preservare la qualità delle acque e le condizioni di naturalità dei Laghi delle Mucille.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 6 (Tutela e valorizzazione delle risorse idriche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella D di cui al comma 56.
17.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente)
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell'ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a).
3. I volontari per la tutela dell'ambiente, iscritti nel Registro di cui al comma 2, svolgono, in collaborazione con le autorità competenti, le seguenti attività:
a) diffusione dell'informazione sulla normativa in materia di tutela ambientale, nonché sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nel rispetto dei valori ambientali;
b) divulgazione di buone pratiche ambientali e di condotte improntate al rispetto e alla cura dei beni ambientali, anche nell'ambito di iniziative finalizzate all'educazione ambientale;
c) raccolta di dati e informazioni finalizzati al monitoraggio ambientale.
4. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto sono prestate a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).
5. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA provvede:
a) alla tenuta e all'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;
b) all'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione nel Registro di cui al comma 2 e di periodici corsi di aggiornamento sulla normativa in materia ambientale.
6. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree naturali protette nazionali che intendano avvalersi dei volontari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, presentano la richiesta ad ARPA che assegna le unità in base agli iscritti disponibili sul Registro di cui al comma 2.
7. Gli enti di cui al comma 6 che si avvalgono dei volontari provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di cui al comma 3, alla dotazione delle eventuali attrezzature necessarie, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
8. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale:
a) con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
1) la tenuta e l'aggiornamento del Registro di cui al comma 2;
2) i requisiti di idoneità ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al comma 2;
3) la copertura assicurativa necessaria per l'esercizio delle attività di cui al comma 3;
4) gli adempimenti necessari in capo ad ARPA e/o agli enti che richiedano il supporto dei volontari, iscritti nel Registro di cui al comma 2, affinché agli stessi sia certificato lo svolgimento delle attività concordate quali esperienze di tipo formativo;
b) con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti gli aspetti generali e gli indirizzi di coordinamento inerenti lo svolgimento delle attività di cui al comma 3.
9. Il regolamento di cui al comma 8, lettera a), è adottato previo parere della Commissione consiliare competente.
10. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).>>.

18. Per le finalità di cui al all'articolo 14 bis della legge regionale 4/2023, come inserito dal comma 17, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
19. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni o ai comitati senza scopo di lucro, alle società o alle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, nonché alle parrocchie per eventi ecosostenibili "EcoEventiFVG", che siano coerenti con le azioni di cui al Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti approvato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres..
20. Ai fini della formulazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo di cui al comma 19, con deliberazione della Giunta regionale è nominata una Commissione composta da:
a) un esperto scelto in una terna di candidati proposta da ANCI FVG, con funzioni di Presidente;
b) un esperto scelto tra i candidati proposti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
c) un esperto scelto in una terna di candidati proposta dal Comitato regionale del Coni;
d) un esperto scelto in una terna di candidati proposta dall'associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia;
e) un esperto scelto dall'elenco regionale di esperti in campo culturale idonei alla nomina o alla designazione in enti pubblici e privati quali componenti degli organi di amministrazione, di organismi con funzioni consultive e di indirizzo e come esperti nelle commissioni di valutazione, approvato con decreto del Direttore centrale cultura e sport n. 12477/GRFVG del 22 marzo 2023.
21. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le tipologie di evento e le relative spese ammissibili al contributo di cui al comma 19, il limite massimo del contributo concedibile, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione del contributo, di rendicontazione della spesa e il funzionamento della Commissione di cui al comma 20.
22. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
23. Per le finalità di cui al comma 20 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
24.
I commi 25 e 26 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e i commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2025.

26. I commi 25 e 26 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2016, e i commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 4 della legge regionale 29/2018, continuano a trovare applicazione nei rapporti in essere all'1 gennaio 2025. I commi 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 5 della legge regionale 26/2020, continuano a trovare applicazione nei rapporti in essere all'1 gennaio 2024.
27. L'Amministrazione regionale, in deroga all'articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili delle spiagge dei Comuni di Grado e di Lignano, erose a seguito delle mareggiate del novembre 2023.
28. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 8.670.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), escluse le persone fisiche, contributi fino all'importo massimo complessivo di 1 milione di euro a sostegno:
a) della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e del potenziamento di quelli esistenti, nonché delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili, nel limite del 45 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023; sono ammissibili al contributo le spese per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, fino al 12 per cento dell'ammontare della spesa per i lavori;
b) degli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, fino all'importo massimo di 50.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
30. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 29, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
31. In sede di prima applicazione, le domande di concessione del contributo di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 30.
32. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro, suddivisi in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, alle persone fisiche e alle imprese, riconosciute non responsabili della contaminazione ai sensi dell'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e che abbiano acquisito la proprietà dell'area ubicata nel sito inquinato anteriormente all'entrata in vigore della parte IV del decreto legislativo 152/2006, un contributo fino all'importo massimo di 3.000 euro per le persone fisiche e di 10.000 euro per le imprese, a rimborso degli oneri sostenuti per le attività di validazione eseguite da ARPA ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 152/2006.
34. I contributi di cui al comma 33 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
35. Con bando regionale sono definiti i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo di cui al comma 33, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
36. I contributi di cui al comma 33 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
37. L'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio e l'assegnazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento dell'attività sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.
38. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 1.460.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
39. Per le finalità di cui al comma 33, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 37, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 3 (Rifiuti) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Lega Navale Italiana - Sezione di Trieste, ente di diritto pubblico non economico, un contributo a sostegno degli oneri derivanti dall'affidamento di un incarico finalizzato alla predisposizione del progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), relativo a interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale della diga foranea del "Porto vecchio" di Trieste.
41. I rapporti tra la Regione, la Lega Navale Italiana - Sezione di Trieste concessionaria dell'area di cui al comma 40 e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale concedente la medesima area, sono definiti mediante un protocollo d'intesa da stipularsi entro settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
42. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 40, corredata di una relazione illustrativa dello stato dell'area e degli immobili interessati dalla progettazione degli interventi e della spesa prevista per lo svolgimento dell'attività di progettazione, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 40 sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. L'incarico per la progettazione di cui al comma 40 deve essere affidato entro novanta giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo.
44. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti esercenti l'attività ricettiva turistica e di ristorazione per l'acquisto e l'installazione di stazioni da esterno adibite alla ricarica delle bicilette elettriche e a pedalata assistita con contestuale installazione di impianto fotovoltaico e sistema di accumulo.
46. Il contributo di cui al comma 45 è concesso con modalità valutativa a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con un'intensità del 40 per cento rispetto alla spesa massima ammissibile, pari a 40.000 euro.
47. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 45, nonché le modalità di rendicontazione.
48. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
49. Al fine di effettuare gli interventi necessari e improcrastinabili di difesa del territorio e promuovere adeguate condizioni di sicurezza dei luoghi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Friulana un contributo straordinario di 344.000 euro per l'anno 2024 finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e protezione dell'argine del torrente Cormor, da attuare lungo i territori dei Comuni rivieraschi.
50. Per le finalità di cui al comma 49 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla struttura regionale competente in materia di ambiente la domanda di contributo corredata della descrizione delle opere e del relativo quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di euro 344.000 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dei Comuni a sostegno delle spese per la sigillatura delle fontane di proprietà comunale alimentate da pozzi a salienza naturale destinate all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego o per l'installazione sulle medesime di sistemi di ricircolo dell'acqua.
53. I contributi di cui al comma 52 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il contributo è concesso fino all'importo massimo di 15.000 euro per ciascuno degli interventi di cui al comma 52.
54. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 52, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande. Nell'avviso sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di concessione del contributo, nonché di concessione e di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.
56. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Per l'anno 2024 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione e realizzazione dell'intervento sperimentale di servizi MaaS ammesso nella graduatoria definitiva di cui al decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2023, n. 150/2023 - PNRR. A tale scopo le risorse sono trasferite al gestore del trasporto pubblico regionale e locale automobilistico e marittimo, previa specifica istanza di adesione all'iniziativa, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
3.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di assegnazione delle risorse finanziarie>>.

4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. All'articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità al sistema scolastico della scuola dell'obbligo nei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, anche pluriennali, finalizzati alla copertura delle spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione di servizi di scuolabus.>>;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. Le modalità, i requisiti e i criteri per la formazione della graduatoria di assegnazione dei contributi sono disciplinati dal bando da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie.>>;

c)
il comma 11 bis è abrogato.

6. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 10, della legge regionale 20/2018, in relazione alle modifiche apportate dal comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera k ter) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
<<k quater) Sistema informativo unico regionale dell'accessibilità: il sistema unico nel quale confluiscono tutti i dati raccolti attraverso il rilevamento di barriere architettoniche e criticità effettuato con gli strumenti informatici di cui all'articolo 6; i dati sono visualizzati, gestiti, modificati, aggiornati, organizzati e standardizzati secondo quanto stabilito dalla Regione con il supporto di Insiel S.p.A., per gli scopi istituzionali correlati alle attività svolte in attuazione alla presente legge.>>;

b)
al comma 3 dell'all'articolo 5 le parole <<articolo 13 bis della legge regionale 41/1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) >>;

c)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Compiti dei Comuni)
1. I Comuni attuano il progetto di mappatura di cui all'articolo 6 raccogliendo i dati e le informazioni relative ai percorsi e agli edifici che intendono mappare e georeferenziare, anche al fine di stabilire un ordine di priorità degli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, da definirsi sulla base dell'importanza del percorso o dell'edificio per la comunità di riferimento, della difficoltà dell'intervento e dei costi stimati in relazione al tipo di soluzione individuata per ciascuna barriera rilevata. Qualora i Comuni abbiano già adottato il PEBA il progetto di mappatura prende avvio in relazione ai percorsi e agli edifici in esso individuati.
2. I Comuni individuano le priorità di cui al comma 1 ed elaborano i PEBA secondo le linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3, anche limitatamente a singole aree o settori d'intervento.
3. Laddove il percorso di mappatura e georeferenziazione riguardi un ambito territoriale sovra-comunale, per lo svolgimento dell'attività correlata al progetto, i Comuni si organizzano in forma associata individuando al loro interno un Comune capofila.
4. A seguito dell'approvazione del PEBA i Comuni possono richiedere il finanziamento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche, da attuarsi in applicazione dei criteri metodologici della Progettazione universale e in coerenza con le linee guida di cui all'articolo 8 bis, comma 3, qualora individuati:
a) in PEBA elaborati con l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6;
b) in PEBA elaborati senza l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6, qualora i relativi dati siano stati trasferiti nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità avvalendosi, eventualmente, del contributo di cui all'articolo 8 bis, comma 12;
c) in PEBA non rientranti nelle casistiche di cui alle precedenti lettere a) e b), approvati dopo il 30 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2025, ed elaborati in coerenza alle linee guida regionali.
5. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal Servizio competente, nella misura massima pari al 70 per cento del costo complessivo dell'intervento e non può, in ogni caso, superare l'importo di 100.000 euro annui.
6. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, le domande ammesse restano valide e la concessione del finanziamento è disposta a valere sulle risorse degli esercizi successivi.
7. Per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 4 viene adottata la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. La Direzione centrale competente può effettuare controlli a campione per verificare l'aderenza degli interventi previsti ai criteri della Progettazione universale, avvalendosi del supporto del soggetto di cui all'articolo 5, comma 3. A tal fine richiede al Comune l'invio del progetto esecutivo e, in caso di non aderenza, ne chiede l'adeguamento ai fini della liquidazione del contributo. Il termine di liquidazione del contributo è sospeso per la durata della relativa attività istruttoria.>>;

d)
l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:
<<Art. 8 bis
 (Finanziamento PEBA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la predisposizione dei PEBA.
2. Il contributo massimo concedibile è pari al 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune e non può superare i seguenti importi, stabiliti in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:
a) 5.000 euro per i Comuni con popolazione residente sino a 5.000 abitanti;
b) 10.000 euro per i Comuni con popolazione residente compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) 20.000 euro per i Comuni con popolazione residente compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
d) 35.000 euro per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.
3. Il contributo è concesso ai Comuni che predispongono il PEBA secondo le linee guida metodologiche approvate dalla Regione, utilizzando gli strumenti informatici di cui all'articolo 6.
4. I Comuni possono presentare istanza di contributo in forma aggregata attraverso l'individuazione di un Comune capofila e realizzando un PEBA che riguardi una o più aree o settori d'intervento del territorio dei Comuni aggregati. In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune in relazione alla propria popolazione residente.
5. Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso solo in relazione a PEBA che hanno a oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati. Il contributo può essere richiesto anche in relazione ad aree, percorsi ed edifici già analizzati in PEBA precedenti, ma non finanziati ai sensi del presente articolo.
6. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda.
7. L'incarico è affidato entro centottanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo. Nel caso di mancato rispetto del termine l'organo concedente, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, ha facoltà di fissare un nuovo termine.
8. I contributi sono concessi mediante il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito di emissione di avviso, approvato con decreto del Direttore del Servizio competente nel quale sono indicati le modalità e i termini di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
9. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente e contiene l'indicazione dei costi previsti.
10. Le domande sono ammesse a contributo fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.
11. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro novanta giorni dalla data del provvedimento con cui è approvato l'elenco delle domande ammesse.
12. Per favorire l'acquisizione dei dati relativi ai PEBA già elaborati senza l'ausilio degli strumenti informatici di cui all'articolo 6, comma 3, nel sistema informativo unico regionale dell'accessibilità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo una tantum a copertura dei costi sostenuti per trasferire i dati nel sistema medesimo. Il contributo massimo concedibile è pari a 3.000 euro e non può, in ogni caso, superare il costo totale effettivamente sostenuto dal Comune per questa finalità. Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 si applicano anche in relazione al contributo di cui al presente comma.>>.

8. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 10/2018, come sostituito dal comma 7, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
9. Per le finalità di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 10/2018, come sostituito dal comma 7, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10.
Al comma 29 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di assegnazione delle risorse finanziarie>>.

11. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 28, della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche apportate dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
12. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, spettano agli Enti di decentramento regionale le seguenti somme per spese correnti, comprensive delle risorse già concesse sulle seguenti annualità:
a) per l'anno 2024:
1) 4.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 10.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.577.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) per l'anno 2025:
1) 4.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 10.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.577.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
c) per l'anno 2026:
1) 4.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 10.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.577.108,86 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
13. Per le finalità di cui al comma 12 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
14. Per le medesime finalità richiamate al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio agli Enti di decentramento regionale le seguenti somme per spese in conto capitale:
a) per l'anno 2024:
1) 1.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 10.800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 7.434.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 1.150.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) per l'anno 2025:
1) 800.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 7.000.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 700.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
c) per l'anno 2026:
1) 1.900.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
2) 8.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
3) 1.100.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) 500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
15. Per le finalità di cui al comma 14 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
16. Nelle more dell'approvazione di un nuovo regolamento di attuazione relativo alla disciplina degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per l'anno 2024 il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato dall'1 maggio 2024 al 31 maggio 2024.
17. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 27, della legge regionale 25/2016, tenuto conto di quanto previsto dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi e attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.
19. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 18 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in seguito all'emanazione di bandi che prevedano criteri e modalità di concessione dell'incentivo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella E di cui al comma 73.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali, beneficiari di finanziamenti per interventi di edilizia scolastica a valere sui Mutui BEI 2015 e 2016, l'anticipazione finanziaria per le spese necessarie a realizzare i progetti previsti a valere su detti mutui.
22. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 21 sono assegnate con procedimento a sportello in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda.
23. Le anticipazioni finanziarie sono oggetto di restituzione entro il 2025.
24. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) -Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
25. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 23, previste in 500.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
26. Al fine di agevolare gli spostamenti e garantire maggior indipendenza alle donne in gravidanza o con figli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere un "Bonus trasporto neomamme" a favore delle donne residenti in Friuli Venezia Giulia.
27. Il valore del bonus di cui al comma 26 è pari a 100 euro a persona da utilizzare esclusivamente per il pagamento del servizio di trasporto a mezzo taxi e noleggio con conducente sulla rete regionale.
28. Possono presentare domanda per il riconoscimento del bonus le donne residenti in Friuli Venezia Giulia in stato di gravidanza o con almeno un bambino di età inferiore ai tre anni compiuti, che abbiano un valore ISEE inferiore ai 30.000 euro.
29. Con regolamento regionale da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di concessione del contributo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui al comma 28.
30. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto neomamme", di cui al comma 26, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.
31. Per le finalità di cui ai commi 26 e 30 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella E di cui al comma 73.
32. Al fine di recuperare gli immobili di edilizia pubblica di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Trieste per interventi manutentivi sugli immobili degradati.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 640.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
34. Al fine di tutelare il patrimonio culturale e di interesse religioso regionale e di evitarne il deterioramento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni per la sistemazione delle tombe monumentali edificate entro l'anno 1950.
35. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma.
36. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura massima di 35.000 euro a Comune, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale.
37. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 34 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
38. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
39. La Regione per promuovere lo sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile, le ciclovie e la rete ciclabile diffusa anche tra più Comuni, è autorizzata a dotarsi di studi e progetti per la realizzazione di Bicipolitane quali sistemi integrati di mobilità ciclistica locale.
40. Per le finalità di cui al comma 39 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle associazioni culturali con sede legale nei comuni regionali con una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, al fine di compartecipare ai costi per interventi manutentivi su immobili di proprietà destinati a svolgere la funzione di contenitori culturali multifunzionali rivolti principalmente alle nuove generazioni.
42. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
43. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
44. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 41 in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi in corso o che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
45. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 44 sono considerati i seguenti elementi in ordine di rilevanza:
a) completamento di interventi già avviati, a valere sul bando approvato con decreto n. 21392, del 10 novembre 2022, con realizzazione di un lotto funzionale;
b) pregio storico, artistico, architettonico dell'immobile da manutenere;
c) aver svolto all'interno dell'offerta dell'associazione un'iniziativa che comporti una crescita culturale dei giovani in un contesto di integrazione europea, indipendentemente dalla durata della stessa nel tempo;
d) aver organizzato iniziative di promozione, riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali, della cultura rurale e della vita contadina, rivolta in particolar modo alle nuove generazioni;
e) cofinanziamento e intervento da parte del privato nelle spese di recupero dell'immobile.
46. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
47. Al fine di implementare il sistema LETISMART rendendolo disponibile anche sugli autobus del servizio di trasporto pubblico extraurbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 84.000 euro a favore di TPL FVG S.C.A.R.L.
48. Per le finalità di cui al comma 47 la TPL FVG S.C.A.R.L., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di trasporti e diritto alla mobilità la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 84.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
50. Al fine di favorire l'efficientamento, anche energetico, e la valorizzazione del sito dell'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la formazione del Piano di sviluppo aeroportuale (PSA) e del Piano di destinazione d'uso delle aree del sedime aeroportuale (PDU), nonché l'acquisto di attrezzature per il rifornimento di carburante, mediante la concessione di un contributo a favore del Comune di Gorizia.
51. Per le finalità di cui al comma 50 il Comune di Gorizia presenta alla Direzione competente in materia di infrastrutture e trasporti apposita istanza di finanziamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
53.
Alla lettera a quater) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo le parole <<appartenenti alle Forze Armate>> sono inserite le seguenti: <<e ai Vigili del Fuoco>>.

54. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a quater), della legge regionale 23/2007, come modificato dal comma 53, è destinata l'ulteriore spesa di 5.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
55. È istituito il Comitato per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del terremoto del 1976, costituito dall'Assessore delegato alla protezione civile con funzioni di Presidente, dall'Assessore alle finanze, dall'Assessore alle infrastrutture e territorio e dall'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli per spese da sostenere per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al cinquantennale del sisma del 1976 definiti dal Comitato di cui al comma 55.
57. Per le finalità previste dal comma 56 l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta apposita domanda alla Direzione centrale competente. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle della rendicontazione del contributo di cui al comma 56.
58. La partecipazione al Comitato di cui al comma 55 è resa a titolo gratuito.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
59 bis. Per le finalità di cui al comma 55 l'Amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale infrastrutture e territorio, è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Udine, un accordo per concludere il progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere della ricostruzione, finalizzato all'istituzione di un archivio storico sulla documentazione del terremoto del 1976, già di competenza della Segreteria generale straordinaria.
60. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:
<<h ter) l'attività della Centrale di committenza denominata "Rete delle stazioni appaltanti" di cui all'articolo 44 bis, qualificatasi ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 36/2023 come "Centrale committenza Rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia".>>;

b)
al comma 1 bis dell'articolo 44 le parole <<da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<da professionisti regolarmente iscritti agli ordini professionali e da altri soggetti qualificati, ritenuti idonei in base alla propria competenza professionale e rientrano nella struttura della Rete di stazioni appaltanti di cui all'articolo 44 bis>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 44 bis dopo le parole <<delle procedure di scelta del contraente>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché al supporto amministrativo e tecnico>>;

d)
dopo il comma 1 dell'articolo 44 bis è inserito il seguente:
<<1 bis. Alla Rete delle stazioni appaltanti possono aderire tutti i soggetti di cui all'articolo 3 e comunque tutti i soggetti pubblici o privati che fruiscono di finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura o provenienza, che applicano la normativa sugli appalti pubblici.>>;

e)
dopo il comma 4 bis dell'articolo 44 bis è inserito il seguente:
<<4 ter. Al fine di accelerare le procedure e rendere più efficienti i procedimenti di spesa, con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) sostenendo in particolare le amministrazioni che hanno maggiori difficoltà, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici, nel ruolo di coordinamento interistituzionale della Rete di stazioni appaltanti, promuove la formazione del personale appartenente alle unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, e comunque del personale che si occupa dei procedimenti relativi agli appalti di lavori pubblici e ai servizi tecnici, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi, contabili e di utilizzo degli strumenti informatici che costituiscono l'ecosistema regionale degli appalti pubblici di cui al comma 2 ter e di quelli necessari al perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.>>;

f)
i commi 6 e 6 bis dell'articolo 44 bis sono abrogati.

61. Per le finalità di cui all'articolo 44 bis della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 60, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
62.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali), dopo le parole <<strade comunali>> sono inserite le seguenti: <<o strade private a uso pubblico>>.

63. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7/2020, come modificato dal comma 62, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore finanziamento al Comune di San Pietro al Natisone per le finalità di cui all'articolo 10, comma 26, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
65. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Fondazione Filippo Renati un ulteriore finanziamento a copertura dei maggiori oneri per il completamento dell'intervento di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
68. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 67 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico dell'opera e di un cronoprogramma.
69. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 73.
70. Nell'ambito delle iniziative di rigenerazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso nel Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete per la realizzazione di interventi di completamento della riqualificazione del padiglione denominato "ex infettivi" e per la nuova portineria di via Pracchiuso.
71. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 70 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
72. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 73.
73. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella E.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla lett. c) del comma 7 del presente articolo, che sostituisce l'art. 8, c. 4, lett. b), della L.R. 10/2018, le parole «di cui all'articolo 8 bis, comma 11 bis» devono leggersi correttamente come «di cui all'articolo 8 bis, comma 12».
Note:
1Comma 59 bis aggiunto da art. 81, comma 1, L. R. 2/2024
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;
b) rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo;
c) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali;
d) nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo;
e) distribuzione degli spettacoli dal vivo;
f) progetti locali di spettacolo dal vivo.>>;

b)
dopo il comma 6 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
<<6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni e festival cinematografici;
b) progetti locali di manifestazioni e festival cinematografici.>>;

c)
dopo il comma 6 dell'articolo 24 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.>>;

d)
dopo il comma 8 dell'articolo 26 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 8 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) divulgazione umanistica;
b) divulgazione scientifica;
c) progetti locali di divulgazione umanistica e scientifica.>>;

e)
al comma 1 dell'articolo 27 quater le parole <<del patrimonio immateriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<del patrimonio materiale e immateriale>> e dopo le parole <<e manifestazioni anche transnazionali>> sono inserite le seguenti: <<, nonché attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico>>;

f)
dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 27 quater è aggiunta la seguente:
<<c bis) la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico, finalizzati alla migliore fruibilità del patrimonio medesimo.>>;

g)
dopo l'articolo 30 ter è inserito il seguente:
<<Art. 30 quater
 (Iniziative culturali per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività)
1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.
2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 3.870.000 euro, suddivisa in ragione di 1.270.000 euro per l'anno 2024 e di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
3. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
4. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 675.000 euro, suddivisa in ragione di 225.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
5. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera d), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
6. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera e), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
7. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2 bis, lettera f), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
8. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 6 bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 825.000 euro, suddivisa in ragione di 275.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
9. Per le finalità di cui all'articolo 23, comma 6 bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
10. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 6 bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 1.950.000 euro, suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
11. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 6 bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
12. Per le finalità di cui all'articolo 24, comma 6 bis, lettera c), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
13. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 8 bis, lettera a), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
14. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 8 bis, lettera b), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
15. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 8 bis, lettera c), della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
16. Per le finalità di cui all'articolo 27 quater, comma 2, lettera c bis), della legge regionale 16/2014, come inserita dal comma 1, lettera f), è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
17. Per le finalità di cui all'articolo 30 quater della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 1, lettera g), è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
18.
Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è inserito il seguente:
<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì finanziate le iniziative progettuali realizzate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, selezionate con procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa emanazione di uno o più avvisi pubblici, disciplinati dal regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, della medesima legge regionale 16/2014, in cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato agli avvisi dal regolamento. Alle procedure di concessione dei finanziamenti si applica l'articolo 32 bis, commi 1 e 1 ter, della legge regionale 16/2014.>>.

19. Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, come inserito dal comma 18, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
20. In via transitoria, per l'anno 2024, l'Amministrazione regionale sostiene i musei individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei musei medesimi.
21. Le risorse stanziate per l'anno 2024 per la concessione dei contributi a sostegno dei musei vengono ripartite tra i musei di cui al comma 20 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
22. Per le finalità di cui al comma 20 i musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2024 e di un prospetto delle relative spese.
23. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
24. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
25. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
26. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2024 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) i lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;
f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;
k) la retribuzione lorda del personale interno al museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.
27. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
28. Al fine di promuovere e incentivare la pratica degli sport inclusivi in Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva alle associazioni e società sportive senza fine di lucro del territorio regionale affiliate all'Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI).
29. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 28 le associazioni e società sportive del Friuli Venezia Giulia aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
a) essere senza finalità di lucro e costituite da almeno un anno;
b) essere affiliate all'EISI;
c) essere iscritte al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
d) avere la sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
30. La misura dei contributi di cui al comma 28 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro. I contributi sono concessi:
a) nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono esclusivamente attività sportiva inclusiva;
b) nella misura dell'80 per cento della spesa ammissibile ai soggetti che svolgono attività sportiva inclusiva in maniera non prevalente.
31. I criteri e modalità per la concessione del contributo di cui al comma 28 sono stabiliti con uno o più bandi.
32. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato regionale del CONI per sostenere i costi delle trasferte degli atleti appartenenti ad associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia che partecipano a competizioni di livello interregionale, nazionale o internazionale inserite nel calendario ufficiale delle Federazioni sportive nazionali o internazionali che si svolgono ad almeno 150 chilometri dalla sede operativa dell'associazione di appartenenza dell'atleta partecipante.
34. Per le finalità del comma 33 il Comitato regionale del CONI presenta, entro il 31 ottobre al Servizio competente in materia di sport, una o più domande di contributo corredate della relazione illustrativa e dal preventivo di spesa.
35. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti, altresì, i termini e le modalità di rendicontazione.
36. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
37. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione sportiva dilettantistica Sport X All - Hans Erlacher Team di Monfalcone (GO) per l'organizzazione delle finali di Coppa del Mondo 2024 delle discipline veloci di sci alpino paralimpico.
38. Il soggetto di cui al comma 37, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
39. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
41.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole <<per gli anni 2021, 2022 e 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024>>.

42. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 41, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
43. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo e relazionale di bambini e adolescenti, prosegue nell'attività di supporto in tale ambito attraverso un nuovo accordo multisettoriale triennale per la promozione della lettura in Regione in età 0-18 anni.
44. Per le finalità di cui al comma 43 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'accordo multisettoriale per la promozione della lettura in Regione in età 0-18 anni per il triennio 2024-2026 sottoscritto tra i partner e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.
45. La domanda del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'accordo di cui al comma 44. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
46. Per le finalità di cui al comma 44, il progetto denominato LeggiAMO 0-18 è inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres.
47. Il Consorzio Culturale del Monfalconese è automaticamente inserito nell'Elenco dei promotori accreditati, di cui all'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 196/2019.
48. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa complessiva di 1.530.000 euro, suddivisa in ragione di 510.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
49. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione avviata nell'anno 2022 e finalizzata a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, che non abbiano beneficiato dei finanziamenti concessi a valere sull'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei musei medesimi.
50. I finanziamenti sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 49, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
51. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000, dall'ente beneficiario alla Direzione competente entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato.
52. Per l'ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 49, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande che determina l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definisce le spese ammissibili e stabilisce i termini e le modalità di presentazione, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile ai Comuni della Regione e alle Istituzioni museali private e pubbliche operanti nel territorio regionale, con l'esclusione dei musei statali, che siano proprietari di collezioni museali conservate nel territorio regionale ovvero che sulle collezioni stesse abbiano un titolo che ne dia la disponibilità per finalità di ricerca, conservazione o esposizione:
a) per la catalogazione delle collezioni medesime con l'obbligo di inserire le schede di catalogazione nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC;
b) per il riversamento di schede di catalogazione già esistenti nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC che utilizza i tracciati dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - ICCD;
c) per l'aggiornamento delle schede di catalogazione già presenti nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - SIRPAC.
55. Per le finalità previste dal comma 54, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, con bando, definisce l'ammontare massimo del contributo concedibile e le modalità di erogazione del medesimo, i criteri di redazione delle schede di catalogazione, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione.
56. I contributi di cui al comma 54 sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 54, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
57. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
58. Al fine di contribuire al sostegno delle attività istituzionali dei Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), così come definite all'articolo 21 dello Statuto del CONI, operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo finalizzato al sostegno delle attività istituzionali dei Comitati regionali medesimi.
59. Per le finalità di cui al comma 58, dall'1 al 31 marzo, i Comitati di cui al comma 58 presentano domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport corredata di:
a) un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite riferite all'anno di presentazione della domanda;
b) una relazione illustrativa delle attività programmate, comprensiva del numero delle associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda.
60. Per le finalità di cui al comma 58 sono considerate spese ammissibili quelle riferite all'anno solare relativo all'esercizio finanziario dell'anno di contribuzione secondo le seguenti tipologie e limiti:
a) spese di gestione ordinaria entro il limite massimo del 60 per cento del contributo assegnato, quali canoni e oneri locativi, utenze e servizi, spese di personale, compresi compensi per collaborazioni, inclusi oneri previdenziali, rimborsi spese;
b) spese per attività promozionale, agonistica e di formazione entro il limite massimo del 40 per cento del contributo assegnato, quali spese per organizzazione di campionati, manifestazioni e corsi di aggiornamento e qualificazione, canoni di utilizzo impianti sportivi per attività o manifestazioni organizzate dai Comitati.
61. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:
a) misura fissa ripartita a tutti i soggetti di cui al comma 58 pari al 20 per cento dello stanziamento disponibile;
b) una misura variabile, pari all'80 per cento dello stanziamento disponibile, in base a:
1) articolazione territoriale del Comitato regionale della Federazione sportiva:
1.1) presenza Comitati e delegazioni provinciali: 1 punti;
1.2) assenza Comitato e delegazione provinciale: 0 punti;
2) dimensione organizzativa del Comitato regionale: numero di unità di personale di cui al comma 60, lettera a):
2.1) meno di 3 unità: 2 punti;
2.2) da 3 a 5 unità: 3 punti;
2.3) oltre 5 unità: 4 punti;
3) numero di associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda:
3.1) da 1 a 50: 5 punti;
3.2) da 51 a 100: 10 punti;
3.3) oltre 100: 15 punti.
62. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria, è concesso e contestualmente liquidato in via anticipata l'intero importo del contributo e sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
63. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
64. Per l'anno 2024 le risorse stanziate con la presente legge, per le finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 16/2014, sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
65. Per le finalità di cui al comma 64 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
66. Per il 2024, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC può utilizzare le risorse di cui all'articolo 12 bis, comma 6, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), per la concessione ai sottoscrittori degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 12 bis, comma 4, della stessa legge, di contributi finalizzati alla realizzazione delle attività previste negli accordi medesimi.
67. In attuazione di quanto disposto dal comma 66, negli accordi di collaborazione sono definiti l'ammontare massimo dei contributi, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione e le modalità di erogazione dei contributi stessi.
68. Per le finalità di cui al comma 66 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Conferenza Episcopale Italiana per l'organizzazione e la realizzazione della cinquantesima "Settimana Sociale dei Cattolici in Italia", sul tema "Al cuore della Democrazia, partecipare tra storia e futuro", in programma dal 3 al 7 luglio 2024 a Trieste.
70. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 69 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico.
71. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 039/Pres.
72. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 5.000 euro, alle associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore o società cooperative del Friuli Venezia Giulia che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali, per la realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali che riguardino la storia delle medesime, in occasione del cinquantesimo anniversario, del centenario o degli anniversari decennali successivi al centenario dalla loro fondazione.
74. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 73 è presentata, su apposito modello, dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno, al Servizio competente in materia di attività culturali, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. La domanda è presentata nell'anno della ricorrenza descritta al comma 73.
75. In sede di prima applicazione la domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 73 è presentata a partire dall'1 marzo 2024, secondo le modalità di cui al comma 74.
76. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 73, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
77. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
78. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 140.000 euro, alla Fondazione Friuli per la realizzazione del progetto riguardante la donazione da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di un clavicembalo alla Presidenza della Repubblica. Il progetto prevede la realizzazione dello strumento che verrà collocato presso il Palazzo del Quirinale e l'organizzazione del suo concerto di inaugurazione nell'autunno del 2024.
80. Per le finalità previste dal comma 79 la Fondazione presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.
81. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
82. Per le finalità di cui al comma 79 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024- 2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione culturale Amici di Almerigo ETS di Milano per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi, che si svolgeranno a Trieste, correlati alla prima edizione del Premio Giornalistico Almerigo Grilz, rivolto a giovani giornalisti e reporter di età inferiore a 40 anni, in programma nel mese di maggio 2024 a Milano e a Trieste.
84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
85. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese, che sono ammissibili anche se sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 039/Pres.
86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
87. Nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di una possibile inclusione nel Sistema museale regionale o del riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio 2024, ai musei regionali diversi da quelli individuati dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 10/2020 contributi a sostegno di progetti destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative diversificate e innovative finalizzate:
a) al miglioramento del livello di fruizione delle proprie collezioni;
b) all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica;
c) alla catalogazione del proprio patrimonio;
d) allo sviluppo della propria attrattività;
e) all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.
88. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la loro coerenza con quelle elencate dal comma 87, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
89. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 87, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
90. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
91. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
92. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
93. Al fine di promuovere gli artisti e i professionisti regionali, le location e più in generale le eccellenze del territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore delle start up innovative, con sede legale in Friuli Venezia Giulia, e iscritte a una delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione, operanti nel settore dell'organizzazione di eventi.
94. I beneficiari di cui al comma 93 devono essere in possesso di una piattaforma, di rilevanza nazionale, organizzata e strutturata che preveda l'incontro tra domanda e offerta volta a creare uno spazio virtuale che possa mettere in contatto tutti gli attori a vario titolo coinvolti nell'ambito della ricerca di servizi tra i quali anche intrattenimento, eventi, spettacolo e convegnisti e che svolgono attività di sviluppo, produzione e la commercializzazione di servizi e prodotti innovativi e ad alto valore tecnologico e più specificatamente che realizzino strumenti e definiscano contenuti multimediali volti anche alla diffusione della cultura, del mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento, dell'organizzazione degli eventi, alla sensibilizzazione sociale e alla loro diffusione in forme sia tradizionali che digitali.
95. Sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti finalità:
a) creazione di contenuti dedicati alle eccellenze del territorio e agli artisti, professionisti e location del Friuli Venezia Giulia;
b) promozione degli artisti e professionisti regionali, delle location e più in generale delle eccellenze del territorio regionale con modalità tradizionali o digitali tra cui la piattaforma di cui al comma 94;
c) realizzazione di almeno un evento di promozione delle eccellenze del territorio della Regione in cui sono protagonisti artisti, professionisti regionali o le location regionali, iscritti nella piattaforma, in una delle piazze più rappresentative della Regione.
96. I contributi sono concessi previa pubblicazione di un avviso pubblico con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
97. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 93 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute. L'acconto del contributo non è subordinato alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
98. Il contributo di cui al comma 93 è concesso in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
99. Per le finalità di cui al comma 93 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 173.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni aventi sede legale o operativa, da almeno dieci anni, in Comuni della Regione con almeno 30.000 abitanti, che si occupano di ricerche di storia contemporanea e che detengano archivi e documenti, in gran parte originali, relativi al periodo della seconda guerra mondiale, un contributo straordinario per l'anno 2024 per la realizzazione di progetti di digitalizzazione e catalogazione.
101. La domanda di contributo di cui al comma 100 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di beni culturali esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'accertamento della data e ora di invio della domanda di contributo faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
102. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 100, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
103. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 20.000 euro. Sono ammissibili a contributo le spese univocamente riferibili al progetto illustrato nella domanda di contributo sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.
104. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo concesso può essere erogato anticipatamente, in unica soluzione, su richiesta dell'ente richiedente. La spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti e degli interventi di cui al comma 100 è rendicontata, a pena di rideterminazione, per un importo almeno pari al contributo concesso.
105. Per le finalità di cui al comma 100 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
106. Al fine di arricchire l'offerta culturale connessa a Gorizia capitale della cultura europea 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni e ad associazioni che per statuto svolgono attività culturali, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali legate alla figura di Giuseppe Ungaretti e alla sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia.
107. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
108. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo.
109. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.
110. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 173.
111. Al fine di sostenere il mantenimento della memoria storica radicata nei territori di confine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità di montagna un contributo massimo di 7.000 euro per ciascuna Comunità per l'anno 2024 per il finanziamento di sessioni formative indirizzate alla diffusione della storia e della cultura del Corpo degli Alpini nel contesto scolastico e sociale, e realizzate da organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, statutariamente impegnate nell'educazione, istruzione e formazione professionale.
112. Per le finalità di cui al comma 111 le Comunità di montagna presentano apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro l'1 marzo 2024, corredata del programma formativo oggetto di finanziamento e del relativo quadro preventivo di spesa. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 0123/Pres.
113. Per le finalità di cui al comma 111 è destinata la spesa di 21.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Sezione ANA Monte Nero Alberto Picco di Cividale del Friuli per sostenere gli oneri delle attività riguardanti la celebrazione del centenario della Sezione stessa.
115. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Sezione ANA Monte Nero Alberto Picco di Cividale del Friuli presenta domanda di contributo alla Direzione centrale cultura e sport, allegando una relazione illustrativa delle attività da realizzare e i preventivi di spesa.
116. Il contributo di cui al comma 114 è concesso con decreto del Direttore di Servizio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Lo stesso decreto indica i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0123/2019.
117. Per le finalità di cui al comma 114 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione e la realizzazione di progetti e iniziative culturali legate al centenario della vittoria nel 1924 al Tour de France di Ottavio Bottecchia.
119. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
120. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo.
121. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., recante il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014.
122. Per le finalità di cui al comma 118 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 173.
123.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), dopo le parole <<per la predisposizione del dossier di candidatura>>, sono inserite le seguenti: <<e per le attività collaterali funzionali all'analisi del contesto territoriale, all'animazione e al coinvolgimento attivo del territorio e delle comunità, e alla creazione del brand>>.

124. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13/2023, come modificato dal comma 123, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
125. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Biblioteca Vincenzo Joppi di Udine un contributo straordinario, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per la digitalizzazione di documenti moderni e contemporanei in lingua friulana di difficile reperibilità, garantendone la fruibilità a livello mondiale, nonché la prosecuzione della digitalizzazione dei periodici locali d'interesse friulano e del progetto di bibliografia friulana.
126. La Biblioteca Joppi presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa e di un elenco analitico delle spese. Sono ammissibili solo le spese univocamente riferibili al progetto sostenute dopo la presentazione della domanda.
127. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
128. Per le finalità di cui al comma 125 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista alla Tabella F di cui al comma 173.
129. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello nazionale e internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Monfalcone per l'organizzazione di una tappa della quattordicesima edizione del Giro d'Italia di Handbike da svolgersi nel 2024.
130. Il Comune di Monfalcone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
131. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
132. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
133. Al fine di promuovere lo sport paralimpico di livello internazionale sul territorio del Friuli Venezia Giulia e in vista delle Paralimpiadi di Parigi 2024, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato organizzatore locale Lignano Sabbiadoro Para Swimming World Series, per organizzare la Tappa della Coppa del Mondo di nuoto paralimpico della sesta edizione della Citi Para Swimming World Series, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dall'11 al 17 marzo 2024.
134. Il Comitato organizzatore locale di cui al comma 133, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese.
135. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato il contributo in un'unica soluzione anticipata e sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
136. Per le finalità di cui al comma 133 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima di 400.000 euro finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o all'ampliamento di impianti già esistenti, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia che, in alternativa:
a) siano proprietarie di impianti sportivi;
b) dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà pubblica;
c) siano titolari di un diritto di superficie su un'area di proprietà pubblica.
138. Ai fini del comma 137 il soggetto richiedente deve:
a) prevedere un cofinanziamento dell'intervento pari ad almeno il 50 per cento del quadro economico;
b) accendere un prestito bancario a tasso fisso e ammortamento almeno decennale per una quota non inferiore al 40 per cento del quadro economico.
139. Ai fini della concessione del contributo i soggetti di cui al comma 137 presentano, dall'1 marzo al 31 ottobre al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dichiarazione del soggetto mutuante attestante la volontà di concedere il prestito di cui al comma 138, lettera b).
140. Sono ammissibili a contributo le spese di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, con l'esclusione degli oneri per la stipula del contratto di mutuo e per l'acquisizione di aree e di immobili.
141. I contributi sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
142. L'erogazione del contributo è subordinata alla trasmissione al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva del contratto inerente il finanziamento di cui al comma 138, lettera b).
143. Per le finalità di cui al comma 137 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 173.
144. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 5.000 euro, alle associazioni e società sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di pubblicazioni o prodotti multimediali che riguardino la storia delle medesime, in occasione del cinquantesimo anniversario, del centenario o degli anniversari decennali successivi al centenario dalla loro fondazione.
145. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 144 è presentata, su apposito modello, dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno al Servizio competente in materia di sport, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa analitico. La domanda è presentata nell'anno della ricorrenza descritta al comma 144.
146. In sede di prima applicazione la domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 144 è presentata a partire dall'1 marzo 2024, secondo le modalità di cui al comma 145.
147. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 144, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
148. Con il decreto di concessione è disposta, su richiesta dei beneficiari, l'erogazione del contributo in unica soluzione e in via anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
149. Per le finalità di cui al comma 144 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
150. Al fine di incentivare e sostenere lo sport femminile nella Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia (CONI FVG), un contributo alle associazioni e società sportive non professionistiche con sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e che, nei diversi sport di squadra, militano nei campionati femminili di serie A e B. Sono considerati i soli campionati di livello interregionale.
151. Il contributo di cui al comma 150 è concesso nel limite massimo di 30.000 euro alle associazioni e società sportive con una squadra femminile iscritta nei campionati di serie A e nel limite massimo di 20.000 euro alle associazioni e società sportive con una squadra femminile iscritta nei campionati di serie B.
152. Con apposito regolamento il CONI FVG definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle associazioni e società sportive di cui al comma 150, nonché l'intensità dei contributi.
153. Per le finalità del comma 150, il CONI FVG presenta la domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia sport, entro il 30 settembre, corredata dell'elenco delle associazioni e società sportive beneficiarie. La domanda di contributo fa riferimento ai campionati dell'anno sportivo successivo a quello della domanda.
154. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso ed erogato al CONI FVG il contributo in un'unica soluzione anticipata e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
155. Con riferimento ai campionati dell'anno sportivo 2023-2024, la domanda di contributo del CONI FVG è presentata all'Amministrazione regionale entro il 28 febbraio 2024, corredata dell'elenco delle associazioni e società sportive beneficiarie.
156. Per le finalità di cui al comma 150 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
157. Al fine di promuovere e sostenere in Regione la cultura del rispetto e la difesa personale, la prevenzione del bullismo e la sicurezza sociale intesa più in generale come "Educazione alla sicurezza", anche in modo particolare per promuovere una consapevolezza del contrasto alla violenza contro le donne, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - Fijlkam o affiliate a un ente di promozione sportiva, per l'organizzazione di corsi di autodifesa nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale.
158. I soggetti di cui al comma 157 possono presentare una sola domanda di contributo alla struttura regionale competente in materia di sport, dall'1 febbraio 2024 al 31 maggio 2024, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e del preventivo delle spese. Il contributo è ripartito secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute fino a esaurimento delle risorse disponibili e fino a un massimo di 5.000 euro nel limite del 100 per cento della spesa ammissibile.
159. Per le finalità di cui al comma 157 sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) compensi per tecnici e collaboratori;
b) affitto di impianti sportivi;
c) noleggio di mezzi di trasporto per i partecipanti e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività;
d) spese per l'organizzazione dei corsi (es. spese di segreteria);
e) spese per la promozione e la pubblicizzazione dei corsi;
f) spese per coperture assicurative e per tasse versate alle federazioni e alle organizzazioni sportive.
160. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, con le modalità ed entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
161. Per le finalità di cui al comma 157 è destinata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare tali interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati diversi dall'associazione o società medesime e che non abbiano finalità di lucro.
163. Il contributo di cui al comma 162 è concesso, previo espletamento di procedura valutativa, anche in base alle seguenti priorità:
a) impianto sportivo sede di preparazione di atleti agonisti per la partecipazione a competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza regionale o nazionale nel triennio 2021-2022-2023, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive;
b) impianto sportivo di proprietà di ente ecclesiastico;
c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati nati dal 2006 in poi.
164. Per le finalità previste dal comma 162, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, anche in relazione alla priorità di cui al comma 163, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.
165. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), in quanto compatibili.
166. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 162 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
167. Per le finalità previste dal comma 162 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
168. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro operanti sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle discipline sportive associate operanti sul territorio regionale, tramite un contributo a favore del Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia finalizzato all'abbattimento delle spese sostenute dalle associazioni e società medesime per corsi di formazione obbligatoria funzionali al regolare svolgimento dell'attività sportiva.
169. Per le finalità di cui al comma 168 il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta istanza di contributo al Servizio competente in materia di sport, corredata del preventivo di spesa redatto sulla base dei fabbisogni manifestati dalle associazioni e società sportive di cui al comma 168, nonché di un prospetto delle associazioni e società potenzialmente interessate dal finanziamento regionale.
170. Il Servizio competente in materia di sport, sulla base dei dati di cui al comma 169, concede ed eroga in un'unica soluzione anticipata al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia il contributo di cui al comma 168, stabilendo le modalità e i termini di rendicontazione del medesimo.
171. Il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce ed eroga il finanziamento regionale in ragione delle disposizioni stabilite dal Servizio competente in materia di sport e in misura proporzionale e funzionale al pieno utilizzo delle risorse.
172. Per le finalità di cui al comma 168 è destinata la spesa di 209.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 173.
173. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2024 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:
a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;
b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;
c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;
d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2024, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2023.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2024 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2024 al 31 marzo 2025.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2025 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2023.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
10.
Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole: <<a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46>> sono soppresse.

11. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005, come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2024-2026.
12. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie assegnate al Programma Regionale Fondo sociale europeo plus (FSE+) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo "investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 20.943.000 euro da destinare alla realizzazione di programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo Programma.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 20.943.000 euro suddivisa in ragione di 1.803.000 euro per il 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti); di 1.850.000 euro per il 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale); di 930.000 euro per il 2024 e di 8.180.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
14.
Dopo la lettera d) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunta la seguente:
<<d bis) concessione di contributi per il "Bonus Psicologo Studenti FVG".>>.

15.
Dopo il capo III del titolo II della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Capo III bis
 Contributo per il bonus psicologo studenti FVG>>.

16.
Nel capo III bis della legge regionale 13/2018, come inserito al comma 15, è inserito il seguente articolo:
<<Art. 13 bis
 (Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG)
1. ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per anno solare per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono i limiti di ammissibilità, intensità del contributo, criteri e modalità di accesso, erogazione del contributo, l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus.>>.

17. Per le finalità dell'articolo 13 bis della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 16, è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
18. All'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica la parola <<accreditate>> è sostituita dalla seguente: <<convittuali>>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture convittuali ubicate sul territorio regionale, inclusi convitti nazionali e educandati statali di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale.>>;

c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.>>.

19. Per le finalità di cui al comma 18 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
20. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia non statale concorrente al servizio di educazione scolastica in particolare nei comuni scarsamente abitati, è autorizzata ad incrementare di un importo massimo di 5.000 euro i contributi per le spese di funzionamento di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e) della legge regionale 13/2018, concessi per l'anno scolastico 2023/2024 ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della medesima legge, che gestiscono scuole per l'infanzia localizzate nei Comuni con popolazione al 31 dicembre 2023 inferiore o uguale ai 2.000 abitanti.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Pietro al Natisone un contributo per la copertura degli oneri derivanti dal mantenimento dei servizi complementari alla frequenza scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa nei plessi con lingua di insegnamento italiana siti sul territorio comunale.
23. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla struttura regionale competente in materia di istruzione entro il termine del 28 febbraio di ogni anno.
24. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 13/2018, un contributo straordinario per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, a favore dei Centri Provinciali di Istruzione per Adulti (CPIA) del sistema scolastico regionale per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nella seguente misura:
a) a favore del CPIA di Gorizia 6.000 euro;
b) a favore del CPIA di Pordenone 6.000 euro;
c) a favore del CPIA di Trieste 6.000 euro;
d) a favore del CPIA di Udine 6.000 euro.
26. Gli interventi da realizzare per le finalità di cui al comma 25 devono essere coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal "Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2021, n. 473 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2022, n. 564.
27. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 25 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
28. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0217/Pres. e successive modificazioni.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 48.000 euro, suddivisa in ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, per le medesime finalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024, emanato ai sensi dell'articolo 36 bis della legge regionale 13/2018, all'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Arturo Malignani" di Udine per l'importo di 15.000 euro, al Comune di Trieste per l'importo di 15.000 euro, al Comune di Precenicco per l'importo di 10.000 euro e al Comune di San Quirino per l'importo di 7.000 euro.
31. Per l'ottenimento della sovvenzione i soggetti di cui al comma 30 presentano domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
32. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l'anno scolastico 2023/2024. È autorizzata l'erogazione in via anticipata del contributo con il decreto di concessione, che stabilisce anche i termini di rendicontazione.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 47.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
34. Al fine di accompagnare la riorganizzazione del sistema scolastico prevista all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), da attuarsi mediante l'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico regionale per il FVG per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi statali che diverranno sede delle nuove autonomie scolastiche, derivanti dalla razionalizzazione della rete scolastica regionale prevista per l'anno scolastico 2024/2025.
35. I contributi destinati agli Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi indicati al comma 34 sono finalizzati a garantire il servizio amministrativo e di supporto alla cittadinanza e in particolare all'utenza scolastica, nonché il collegamento informatico tra i plessi e il corretto funzionamento dei servizi informatici.
36. I contributi sono concessi per il finanziamento di interventi in spesa corrente, nella misura fissa di 50.000 euro per ciascuno degli Istituti Comprensivi o Omnicomprensivi indicati al comma 34, fatti salvi gli Istituti Comprensivi che diverranno sede di nuove autonomie scolastiche derivanti dallo scorporo di un Istituto Comprensivo esistente, a favore dei quali è previsto l'importo di 25.000 euro ciascuno.
37. La domanda per la concessione dei contributi è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo preventivo di spesa.
38. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.
39. Per le finalità previste dal comma 34 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
40. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a favore dell'ARDIS per sostenere gli interventi nel campo dell'housing universitario sul territorio della Regione.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata entro il mese di aprile 2024 al Servizio competente in materia di istruzione, corredata della relazione descrittiva degli interventi e del cronoprogramma procedurale e finanziario.
45. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia sono definiti i requisiti, le spese ammissibili, le modalità di erogazione e rendicontazione, i termini e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione della presente norma.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 50 milioni di euro in ragione di 15 milioni di euro per il 2024, 25 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
47. Per favorire l'attuazione della Missione 4 (Istruzione e Ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE, la Regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a concedere alle Fondazioni ITS Academy, aventi la sede legale e sedi didattiche nel territorio del Friuli Venezia Giulia, anticipazioni di cassa sui contributi ad esse assegnati dallo Stato per il potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa.
48. Le anticipazioni di cassa di cui al comma 47 sono concesse in misura massima pari al 80 per cento dell'importo della contribuzione statale assegnata a ciascuna Fondazione ITS Academy e che la stessa, in base al progetto presentato al Ministero dell'Istruzione e del merito, intende utilizzare nell'anno 2024. La domanda, presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro l'1 marzo 2024, è corredata da una relazione illustrativa dei lavori e delle attività formative programmati e delle obbligazioni di spesa che la Fondazione ITS Academy prevede di assumere e liquidare per la realizzazione delle opere e dei percorsi formativi nel corso dello stesso anno.
49. Le Fondazioni ITS Academy sono tenute a restituire le anticipazioni ricevute dalla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento dei fondi da parte dello Stato quale saldo delle spese sostenute per il potenziamento dei laboratori e per l'offerta formativa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.
50. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal comma 49, le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 7/2000, fatto salvo il diritto di procedere all'esecuzione forzata del credito, previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
51. In deroga all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, la concessione dell'anticipazione di cui al comma 47 non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.
52. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa complessiva di 4.700.000 euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
53. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 49, previste in 4.700.000 euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondete variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di corsi di formazione di terzo livello diretti ad assicurare ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione della classe L19 il conseguimento dei crediti formativi integrativi o aggiuntivi necessari all'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.
55. Il contributo è finalizzato al contenimento dei costi di iscrizione dei laureati che abbiano conseguito il titolo di laurea in uno degli atenei del Friuli Venezia Giulia o prestino servizio in una struttura educativa del territorio regionale ed è concesso nella misura massima di 150.000 euro per ciascun Ente per l'Anno Accademico 2023/2024 e di 75.000 euro per ciascun Ente per l'Anno Accademico 2024/2025.
56. Gli Atenei presentano al Servizio competente in materia di sistema integrato dei servizi per l'infanzia la proposta di istituzione ed attivazione del corso con le modalità ed entro i termini previsti dai rispettivi Regolamenti universitari in materia. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 150.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
58. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 49 le parole <<un contributo>> sono sostituite dalle seguenti: <<contributi pluriennali>>;

b)
il comma 50 è sostituito dal seguente:
<<50. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento e per un periodo non superiore a tre anni.>>;

c)
il comma 51 è sostituito dal seguente:
<<51. La domanda di contributo pluriennale è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun triennio di programmazione tenuto conto delle risorse disponibili unitamente a una relazione illustrativa delle attività previste e del preventivo della spesa. Nel decreto di concessione sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione, di erogazione del contributo e di liquidazione di eventuali anticipi.>>.

59. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
60.
All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), i commi da 54 a 60 sono abrogati, fatti salvi i procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

61. L'Amministrazione regionale, anche al fine di contribuire alle finalità di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 (Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), perseguite attraverso l'Accordo per la valorizzazione del Sistema scientifico e dell'Innovazione (SiS) del Friuli Venezia Giulia, siglato in data 8 agosto 2016 e rinnovato nel 2021, sostiene attività volte alla valorizzazione della ricerca attraverso la creazione di una rete scientifica e di innovazione di eccellenza, alla divulgazione scientifica, al trasferimento tecnologico e allo sviluppo dell'innovazione per la crescita della competitività del territorio regionale.
62. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale ad Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, quale soggetto deputato a fornire il supporto operativo per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo medesimo.
63. Sono ammissibili a finanziamento le attività definite d'intesa con la Regione sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio d'Indirizzo previsto nell'Accordo e dei contenuti del Piano operativo di attività approvato dalle parti sottoscrittrici dell'Accordo medesimo.
64. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a partire dall'1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda e riferite ad un arco temporale corrispondente alla durata del Piano operativo approvato e comunque per un periodo non superiore a tre annualità.
65. La domanda di contributo per le attività di cui al comma 63, corredata da una relazione illustrativa, unitamente a una descrizione e quantificazione delle spese previste, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Piano operativo, e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno di approvazione del Piano, tenendo conto delle risorse disponibili. Nel decreto di concessione sono definiti i termini e le modalità di rendicontazione, di erogazione del contributo e di liquidazione di eventuali anticipi. Per l'anno 2024 la domanda è presentata entro il 30 giugno 2024.
66. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
67. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare intese e accordi con le Amministrazioni statali competenti in materia per la realizzazione di progetti che generano ricadute sul territorio regionale e che prevedono il coinvolgimento degli attori del sistema produttivo, della ricerca, del trasferimento tecnologico.
68. I progetti di cui al comma 67 supportano processi di transizione verde e digitale per un futuro sostenibile, equo e competitivo negli ambiti caratterizzanti la Strategia di Specializzazione Intelligente del Friuli Venezia Giulia con attività di ricerca e sviluppo e con attività legate al potenziamento degli European Digital Innovation Hubs, alla generazione di impresa, alla sperimentazione tecnologica di tipo preindustriale per la validazione e finalizzazione di nuovi prodotti e servizi, alla messa a disposizione di infrastrutture di ricerca, di test e sperimentazione.
69. Nelle intese e negli accordi di cui al comma 67 sono indicati i soggetti attuatori che concorrono alla realizzazione dei medesimi progetti e che attuano un coordinamento tecnico e operativo delle attività con gli altri soggetti del territorio.
70. I soggetti attuatori possono partecipare alla realizzazione dei progetti con proprie risorse aggiuntive rispetto alle somme messe a disposizione dai sottoscrittori delle intese e degli accordi di cui al comma 67, per i progetti di cui al comma 68, entro i limiti previsti nel medesimo accordo o intesa.
71. Con deliberazione della Giunta regionale viene approvato Io schema degli atti di cui al comma 67. Le risorse destinate alla copertura delle spese per le attività previste al comma 68 sono concesse dalla Direzione regionale competente in materia di ricerca a favore dei soggetti attuatori di cui al comma 69, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e tenendo conto delle risorse disponibili.
72. Per le finalità previste dal comma 61 e i progetti di cui al comma 67, è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
73. Alla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 6 il numero <<30.000>> è sostituito dal seguente: <<35.000>>;

b)
al comma 4 dell'articolo 7 il numero <<30.000>> è sostituito dal seguente: <<35.000>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 10 il numero <<30.000>> è sostituito dal seguente: <<35.000>>.

74. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 73 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
75.
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 22/2021 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Al fine di promuovere la costituzione di una "rete famiglia" di cui al comma 3, la Regione eroga contributi per sostenere l'attività dei Comuni che intendono valorizzare le proprie politiche per il benessere e l'incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie sul proprio territorio e hanno intrapreso a questo fine il percorso volontario di certificazione denominata "Comuni amici della famiglia", promossa in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.
4 ter. Il sostegno regionale è destinato ai Comuni che abbiano conseguito la certificazione ed è diretto a cofinanziare i costi delle figure professionali chiamate a promuovere e animare il lavoro della rete territoriale tra le famiglie, l'associazionismo famigliare e i soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione delle azioni previste dal Piano Famiglia Comunale, nonché le spese necessarie all'istituzione e gestione dei Centri Informativi per le famiglie con figli di cui all'articolo 5.
4 quater. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalità e i termini per la presentazione della domanda e, sulla base delle risorse disponibili, l'importo massimo del contributo concedibile.>>.

76. Per le finalità previste da quanto disposto dall'articolo 2, commi 4 bis, 4 ter e 4 quater, della legge regionale 22/2021, come aggiunti dal comma 75, è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
77. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso al nido d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, un contributo straordinario in riferimento all'anno educativo 2022/2023, al soggetto gestore del nido d'infanzia "Sacro cuore" di Bertiolo, Parrocchia di San Martino Vescovo, accreditato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).
78. Per accedere al contributo di cui al comma 77 il soggetto gestore presenta domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere all'assegnazione del contributo, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Per la concessione del contributo di cui al comma 77 si applicano le previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)). L'erogazione del contributo concesso avverrà a seguito della rendicontazione presentata.
80. L'ammontare del contributo di cui al comma 77 è determinato sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2023, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 097/Pres. del 2020 e, comunque, in misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia medesimo nell'anno educativo 2022/2023.
81. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 13.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
82. Al fine di prevenire il disagio giovanile, favorendo percorsi di formazione e inserimento lavorativo e di sviluppare la crescita e l'educazione dei ragazzi con disagio o situazioni di marginalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a "La Viarte - Organizzazione di volontariato", per poter continuare a rispondere efficacemente alle numerose richieste attraverso attività, iniziative e progetti inerenti alle finalità previste dal presente comma.
83. Il contributo di cui al comma 82 è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata, a fronte di una domanda, corredata da una relazione descrittiva delle attività e dal preventivo di spesa, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
85. La Regione, al fine di promuovere la natalità e contrastare il fenomeno del declino demografico, è autorizzata a concedere alle famiglie, che abbiano in corso o che contraggano un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, finalizzato all'acquisizione della prima casa di abitazione mediante acquisto, recupero, acquisto con contestuale recupero o nuova costruzione, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo finalizzato all'abbattimento del capitale residuo in occasione della nascita di ogni ulteriore figlio oltre al secondo.
86. Sono beneficiari i nuclei famigliari in possesso della Carta Famiglia di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, in corso di validità e di ISEE in corso di validità e che si impegnino a mantenere la propria residenza nel territorio regionale per cinque anni dalla concessione del contributo di cui al comma 85.
87. La misura prevista dal comma 85 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio, ulteriore al secondo, di età inferiore ai diciotto anni.
88. La Regione eroga il contributo di cui al comma 85, destinato integralmente all'abbattimento del capitale residuo, direttamente all'Istituto che ha erogato il finanziamento; in fase di prima applicazione il contributo massimo erogabile è fissato in 20.000 euro.
89. Il contributo di cui al comma 85 è concesso per i figli nati a decorrere dall'1 gennaio 2024 e la domanda è presentata entro un anno dalla nascita del figlio.
90. Con regolamento regionale sono definiti l'ammontare massimo del contributo, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le condizioni per l'ottenimento, nonché le modalità di revoca e rideterminazione nel caso di spostamento della residenza fuori dal territorio regionale entro il termine stabilito dal comma 86.
91. Per la finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa complessiva di 15 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
92.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 22/2021, è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Dote finanziaria per l'autonomia dei giovani)
1. Per incentivare la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia delle giovani coppie e per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), la Regione interviene, nei limiti delle risorse disponibili, per:
a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;
b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) concedere un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito di cui alla lettera a) nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito stesso.
2. Sono beneficiarie le coppie di giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare di cui almeno uno di età inferiore a trentasei anni, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 35.000 euro, residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi e che qui si impegnino a mantenerla per tutta la durata prevista del prestito.
3. La misura prevista dal comma 1, lettera b), è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni.
4. Con regolamento regionale sono definite le modalità di accesso, i criteri e le condizioni per la stipula del prestito e la concessione del contributo, nonché criteri e modalità di revoca o rideterminazione dello stesso.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione prevista dal comma 1, lettera a), con il quale sono stabilite le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Regione e gli istituti di credito.>>.

93. Per la finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.
94. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'erogazione gratuita, in distribuzione diretta da parte delle farmacie ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali, dei colliri prescritti per il trattamento post-intervento di rimozione della cataratta, effettuato dai cittadini residenti nel territorio di competenza a carico del Servizio sanitario regionale.
2. I pazienti operati per la rimozione della cataratta ritirano gratuitamente i colliri tra quelli resi disponibili e fino a concorrenza con le scorte presenti presso le farmacie ospedaliere dell'Azienda sanitaria di residenza presentando la prescrizione e la lettera di dimissione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
4. All'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi da 3 a 11 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. L'accettazione di donazioni e atti di liberalità riguardanti beni durevoli è disposta dal Direttore generale. Le tipologie di beni biomedicali donati devono essere presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici e suoi aggiornamenti di cui all'articolo 33.
4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, come contenuta negli atti di programmazione approvati della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del SSR finanziamenti, nella forma di contributi e trasferimenti, in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento.
5. Gli enti del SSR adottano gli atti di programmazione e i loro aggiornamenti secondo quanto previsto dall'articolo 33, commi 10 e 11, a seguito dell'atto di concessione del finanziamento.
6. Negli atti di programmazione e loro aggiornamenti, gli enti del SSR sono tenuti a programmare interamente l'utilizzo delle risorse concesse ai sensi del comma 4.
7. Gli enti del SSR comunicano gli aggiornamenti dei cronoprogrammi di avanzamento fisico e finanziario relativi agli interventi di investimento oggetto dei decreti di concessione di cui al comma 5 in sede di report di cui al Capo IV.
8. I contributi di cui al comma 4 sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione.
9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del SSR è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione oltre che dell'elenco degli investimenti effettuati.
10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.
11. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.>>;

b)
il comma 12 è abrogato;

c)
il comma 12 bis è sostituito dal seguente:
<<12 bis. Al saldo dei finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001:
a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), si provvede sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;
b) di <<rilievo regionale>> si provvede previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.>>.

5. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 26/2015, come sostituito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare per 150.000 euro il finanziamento concesso all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) con decreto n. 25880/GRFVG del 25 novembre 2022 del Direttore del Servizio tecnologie e investimenti, per agevolare la rimozione della vasca per depurazione presente nell'area dell'intervento e consentirne la ricollocazione a servizio dell'ASP Solidarietà Mons. D. Cadore, consentendo la realizzazione dei lavori di ampliamento del Distretto sanitario di via XXV Aprile - Azzano Decimo in attuazione dell'accordo di programma del 24 dicembre 2018 tra AS FO, UTI Sile e Meduna, Comune di Azzano Decimo e ASP Solidarietà Mons. D. Cadore.
7. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, degli elaborati progettuali e del quadro economico di spesa.
8. Il contributo di cui al comma 6 è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
10. Al fine di assicurare la massima efficienza del nuovo fascicolo sanitario elettronico implementato nel Servizio sanitario regionale secondo le specifiche tecniche emanate dal Ministero della salute e finanziato anche con risorse della Missione 6 Componente 2 investimento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" del PNRR, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti erogatori privati accreditati e convenzionati di cui all'articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), un contributo forfettario straordinario per l'integrazione dei sistemi informativi clinico gestionali preposti alla refertazione con l'infrastruttura regionale e nazionale del fascicolo sanitario elettronico 2.0.
11. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 31 marzo 2024. Il contributo concedibile a ciascun beneficiario indentificato al comma 10 è pari a 10.000 euro per i soggetti erogatori di sole prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica per immagini, a 15.000 euro per i soggetti erogatori di prestazioni ambulatoriali e/o di diagnostica per immagini e di medicina di laboratorio e a 25.000 euro per i soggetti erogatori di prestazioni di ricovero, ambulatoriali, diagnostica per immagini e di medicina di laboratorio.
12. Il contributo è concesso con procedura a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed è erogato a seguito di verifica dell'avvenuta integrazione dei sistemi informativi clinico gestionali del singolo beneficiario con l'infrastruttura regionale e nazionale del fascicolo sanitario elettronico 2.0 e dell'impegno del beneficiario a garantire e mantenere tale integrazione fino al perdurare del convenzionamento.
13. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 395.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
14.
Al comma 22 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 maggio>> e le parole <<31 agosto>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile>>.

15. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2023, in relazione alle modifiche apportate dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
16. Ai fini dell'avvio di un progetto di durata almeno biennale, vista la legge 14 luglio 2020, n. 81 (Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale), per la sperimentazione di metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica e per l'efficientamento della rete dei servizi ad essa collegati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stanziare un contributo ai centri accreditati per la diagnosi e la cura delle cefalee afferenti alle Aziende sanitarie e alle Aziende sanitarie universitarie regionali.
17. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
18. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
19. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 16 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di salute, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande.
20. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 19 devono essere considerati i seguenti requisiti, in ordine di rilevanza:
a) presenza di articolazione interna con spazi di responsabilità e autonomia, di risorse economiche, umane e strumentali;
b) anni di istituzione del centro cefalee;
c) presenza di servizio ambulatoriale dedicato alla cefalea cronica;
d) presenza di servizio diagnostico e terapeutico di III livello;
e) presenza di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) istituiti con Atto aziendale.
21. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
22. All'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modifiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, lettera b), la parola <<qualificati>> è sostituita dalla seguente: <<di radioprotezione>>;

b)
al comma 6 le parole <<dalla normativa regionale vigente>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.

23. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 17/2003, come modificato dal comma 22, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 3.500 abitanti a sostegno delle spese di sistemazione e risanamento di edifici che ospitano Ambulatori Sanitari di Assistenza Primaria e strutture analoghe, al fine di aumentare la disponibilità di locali a favore di questi ultimi.
25. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Il contributo è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
26. Per le finalità di cui al comma 24 il contributo massimo concedibile a ciascun Comune ammonta a 25.000 euro.
27. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
28. Alla legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel titolo, dopo le parole <<donazioni di organi>> sono inserite le seguenti: <<, tessuti e cellule staminali>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole <<donazione degli organi,>> sono inserite le seguenti: <<di tessuti e di cellule staminali,>>;

c)
al comma 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 9, le parole <<associazioni dei donatori di organi>> sono sostituite dalle seguenti: <<associazioni dei donatori di organi, di tessuti e di cellule staminali>>;

d)
alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 2, al comma 1 dell'articolo 3 e al comma 1 dell'articolo 5, le parole <<di organi e tessuti>> sono sostituite dalle seguenti: <<di organi, tessuti e cellule staminali>>.

29. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27/1995, in relazione alle modifiche apportate dal comma 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
30. Al fine di sostenere l'attività dell'Associazione Donatori Midollo Osseo del Friuli Venezia Giulia (ADMO FVG), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ADMO FVG ODV un contributo destinato all'acquisto e alla gestione di un mezzo mobile finalizzato alla sensibilizzazione e alla raccolta di campioni salivari di donatori da iscrivere al Registro regionale IBMDR del Friuli Venezia Giulia.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro il 31 marzo 2024, corredata di relazione illustrativa e del preventivo di acquisto e di gestione del mezzo. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Coordinamento Regionale Associazioni Diabetici - CRAD un contributo a sostegno delle spese di funzionamento e della realizzazione di progettualità coerenti con l'attività istituzionale.
35. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 marzo, corredata della relazione illustrativa del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa.
36. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e il termine di rendicontazione.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa di 83.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
38.
Al comma 71 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo>>.

39. Per le finalità di cui al comma 70 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
40.
Al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole <<di inclusione sociale>> sono sostituite dalla seguente: <<istituzionale>>.

41.
Al comma 76 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 le parole <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo>>.

42. Per le finalità di cui al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 40, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Diamo peso al benessere di Udine un contributo a sostegno delle spese di funzionamento e dell'attività istituzionale.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 marzo, corredata della relazione illustrativa del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa.
45. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e il termine di rendicontazione.
46. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
47. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della Peste Suina Africana (PSA) sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare attività specifiche per incrementare l'attività di profilassi e controllo.
48. Con decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità sono definite le azioni prioritarie e le modalità di attuazione ai fini del comma 47.
49. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
50. All'articolo 8 della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 89 è sostituito dal seguente:
<<89. In osservanza dell'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive proroghe, avente a oggetto la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 25.000 euro per ciascuna Azienda sanitaria regionale per l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, dell'ordinanza sopraccitata, nonché per l'opera di consulenza in favore dei Comuni nell'attuazione dell'ordinanza.>>;

b)
il comma 90 è sostituito dal seguente:
<<90. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione.>>.

51. Per le finalità di cui al comma 89 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 50, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che si occupano del soccorso dei nidiacei un contributo a sollievo delle spese sostenute per il recupero e l'accoglienza delle varie specie di volatili.
53. Per le finalità di cui al comma 52 il contributo massimo concedibile per ciascuna associazione ammonta a 12.000 euro.
54. Le associazioni di cui al comma 52 presentano domanda di contributo alla Struttura competente in materia di sanità pubblica veterinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante le spese sostenute, integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dalla Struttura competente. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
56. Per le finalità di cui al comma 52 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
57.
Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è inserito il seguente:
<<5 bis. Spetta altresì ai Comuni, tramite i Servizi sociali dei Comuni in conformità al comma 5, la titolarità della gestione delle quote di rilevanza sociale relative ai servizi e agli interventi sociosanitari di cui al comma 1.>>.

58.
Dopo il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 16/2022 sono inseriti i seguenti:
<<9 bis. In conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, è istituito il Fondo sociale per la disabilità, composto da risorse regionali di parte sociale, al fine di sostenere i servizi e gli interventi di competenza sociale di cui ai commi 5 e 5 bis. Nella programmazione del Fondo sociale per la disabilità possono essere ricomprese, oltre alle risorse regionali, anche eventuali risorse nazionali di parte sociale dedicate ai servizi e agli interventi per le persone con disabilità.
9 ter. Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2, le risorse del Fondo sociale per la disabilità di cui al comma 9 bis sono concesse alle Aziende sanitarie regionali.>>.

59. Per le finalità di cui al comma 5 e di cui al comma 5 bis dell'articolo 17 della legge regionale 16/2022, come inserito dal comma 57, è destinata la spesa complessiva di 25.500.000 euro, suddivisa in ragione di 8.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
60. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di consulenza, orientamento e informazione, anche relative all'utilizzo dei presidi, degli ausili e delle tecnologie assistive per l'autonomia delle persone con disabilità, di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 16/2022, nelle more dell'individuazione degli appositi centri di riferimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare per le medesime finalità i soggetti già individuati ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>).
61. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 60, i soggetti interessati presentano, entro il 31 gennaio, apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di disabilità, corredata del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
62. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 285.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
63. Al fine di perseguire le finalità di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni legate all'autonomia, orientamento e mobilità dei disabili visivi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'associazione A.N.Fa.Mi.V. APS ETS di Udine.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 è presentata alla Struttura competente in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità entro il 30 aprile 2024, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute dal soggetto beneficiario nel 2023 per le medesime finalità. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione.
65. Per le finalità di cui al comma 63 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale San Mauro di Maniago un contributo di 30.000 euro per sostenere le attività di inserimento lavorativo di persone disabili.
67. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa e preventivo di spesa.
68. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
69. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di 25.000 euro a favore delle cooperative sociali dedite alla formazione professionale e all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità per l'acquisto di attrezzature, quali ad esempio arredi, mezzi di trasporto e sistemi informatici.
71. Per le finalità di cui al comma 70 la Giunta regionale emana apposito avviso con il quale definisce modalità, tempi e procedure per l'accesso all'agevolazione di cui al comma 70.
72. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
73. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus un contributo straordinario per l'anno 2024 a sostegno della realizzazione di un nucleo residenziale per persone con disturbo dello spettro autistico con disabilità gravissima.
74. Per le finalità di cui al comma 73 la Fondazione Bambini e Autismo Onlus presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione progettuale, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore.
75. Al finanziamento di cui al comma 73 si applica la disciplina di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
76. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione un contributo a parziale copertura dei costi sostenuti per garantire idonea collocazione temporanea agli ospiti di proprie strutture residenziali per anziani non autosufficienti. Il contributo è concesso, fino a un massimo del 50 per cento dei maggiori costi sostenuti nel corso dell'anno, nei limiti delle risorse disponibili, nei soli casi in cui eventi imprevisti abbiano determinato, per l'amministrazione comunale, un aumento dei costi preventivati.
78. Per l'accesso al contributo di cui al comma 77, i Comuni interessati presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali entro il 28 febbraio di ogni anno. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Centro assistenziale "Italia Rovere Bianchi" di proprietà del Comune di Mortegliano per i lavori di adeguamento della struttura.
81. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente, entro il 30 giugno, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
83. Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), per l'anno 2024 le quote del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni sono determinate come segue:
a) una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 (Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza) e di cui all'articolo 9 (Interventi per autori di violenza) della legge regionale 12/2021;
b) una quota pari al 13 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4 (Interventi regionali di prevenzione, comunicazione, sensibilizzazione e monitoraggio), di cui all'articolo 5 (Interventi regionali di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati) e di cui all'articolo 10 (Interventi a favore di persone vittime di discriminazione e di violenza) della legge regionale 12/2021;
c) una quota pari al 7 per cento delle risorse regionali disponibili è finalizzata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7 (Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita) e di cui all'articolo 8 (Interventi a favore degli orfani per crimini domestici) della legge regionale 12/2021.
84. Per le finalità di cui al comma 83 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
85. L'Amministrazione regionale, in attuazione e sviluppo di quanto disposto dall'articolo 8, comma 11, della legge regionale 13/2022, in tema di reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, al fine di dare impulso e sostegno alla realizzazione dei percorsi di giustizia di comunità, promuove forme di collaborazione con le Università presenti in regione, con l'eventuale coinvolgimento dei Servizi della Giustizia, della Magistratura, di Cassa delle Ammende, del Ministero della Giustizia e degli altri soggetti coinvolti, tramite la stipula di convenzioni volte a sviluppare progetti di ricerca e di alta formazione e a contribuire in maniera qualificata al dibattito scientifico nazionale, assicurando risposte agli operatori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti del Terzo settore, nonché a collaborare con il mondo educativo e formativo per fornire strumenti per la gestione dei conflitti.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Solidarietà Giovani <<Giovanni Micesio>> ODV di Udine un contributo annuo a sostegno dell'attività istituzionale relativa agli interventi a favore delle persone a rischio, in difficoltà o in stato di emarginazione e disadattamento, con particolare attenzione ai soggetti con problemi di dipendenza e correlati.
88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di esclusione sociale entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata della relazione illustrativa del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa.
89. Sono ammesse a contributo le spese pertinenti alle attività istituzionali di cui al comma 87 e quelle generali di funzionamento strettamente riferite alle attività programmate. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa complessiva di 424.500 euro, suddivisa in ragione di 141.500 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione <<I ragazzi della panchina>> ODV di Pordenone un contributo annuo a sostegno dell'attività istituzionale volta a realizzare interventi a bassa soglia in favore di persone a rischio di esclusione sociale, interventi di sensibilizzazione e informazione dei cittadini verso le tematiche legate all'uso e all'abuso di sostanze e alla promozione della salute, ivi compresa l'organizzazione di eventi culturali e la partecipazione a iniziative anche a carattere nazionale.
93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di esclusione sociale entro il 31 marzo di ciascun anno, corredata della relazione illustrativa del programma delle attività e del relativo preventivo di spesa.
94. Sono ammesse a contributo le spese pertinenti alle attività istituzionali richiamate al comma 92 e quelle generali di funzionamento strettamente riferite alle attività programmate. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa approvazione della rendicontazione del contributo concesso per l'annualità precedente, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione.
96. Per le finalità di cui al comma 92 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
97. Per l'anno 2024 la quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 20.446.142,62 euro ed è destinata come di seguito specificato:
a) 2.840.000 euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458;
b) 9.000.000 di euro per gli interventi previsti al punto 4.1 "I servizi e i patti per l'inclusione - Servizi e interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo" dell'Atto di programmazione regionale dei servizi di contrasto alla povertà 2021-2023 di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1150;
c) 3.500.000 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi ad azioni di sistema e altri interventi, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera a), approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), di cui 223.000 euro per supervisione del personale dei servizi sociali e 223.000 euro per dimissioni protette;
d) 5.106.142,62 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi a interventi per le persone di minore età, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera b), di cui 125.000 euro destinati ai Servizi sociali dei Comuni che aderiscono all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I.).
98. L'importo di 840.000 euro della quota di cui al comma 97, lettera a), è destinato all'assunzione di personale dipendente a tempo determinato e alla proroga di contratti di personale dipendente a tempo determinato già in essere per il rafforzamento del presidio amministrativo e finanziario-contabile e del supporto informativo del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 bis, comma 5, lettere c) e d), della legge regionale 6/2006.
99. Le risorse di cui al comma 97, lettera a), al netto delle risorse di cui al comma 98, sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
100. Le risorse di cui al comma 97, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in relazione al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 31 luglio 2023.
101. Le risorse di cui al comma 97, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres..
102. Le risorse di cui al comma 97, lettera d), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
103. Le risorse di cui al comma 98 sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con assegnazione in misura pari a 40.000 euro agli Enti gestori con popolazione residente nell'ambito territoriale fino a 100.000 abitanti e in misura pari a 80.000 euro agli Enti gestori con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
104. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 39 della legge regionale 6/2006 per l'anno 2024 sono quelli definitivi risultanti al 31 dicembre 2021, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.
105. Per le finalità di cui al comma 97 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale, per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento.
107. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento e del quadro economico. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
108. Per le finalità di cui al comma 106 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
109. In attuazione del principio di sussidiarietà, per il mantenimento e il potenziamento della rete regionale di sportelli a supporto del Terzo settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai soggetti individuati a seguito di procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 170, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), per l'attività istituzionale e il funzionamento degli sportelli esistenti.
110. I soggetti di cui al comma 109 presentano domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di massima.
111. Sono ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 109 che mantengono sul territorio un numero di sportelli fisici pari almeno a quelli esistenti al 30 settembre 2023.
112. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese. L'erogazione in via anticipata del contributo è soggetta a presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa.
113. Per le finalità di cui al comma 109 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
114. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 3 bis dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<<3 ter. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in deroga all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

b)
dopo il comma 4 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<<4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi anche a fronte di spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), disciplina l'ammissibilità di tali spese.>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole <<della cooperativa sociale>> sono inserite le seguenti: <<o loro consorzio>>;

d)
dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunte le seguenti:
<<c bis) ha approvato il bilancio sociale;
c ter) non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
c quater) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).>>;

e)
al comma 3 bis dell'articolo 15 dopo le parole <<la cooperativa sociale>> la parola <<beneficiaria>> è sostituita dalle seguenti: <<ovvero il consorzio beneficiario mantenga l'iscrizione all'Albo e>>.

115. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 20/2006, come modificati dal comma 114, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
116. Nelle more dell'entrata in vigore delle modifiche del sistema di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale disciplinato dalla legge regionale 20/2006, nonché dell'aggiornamento del relativo regolamento di attuazione, per l'anno 2024 i termini per la presentazione delle domande di incentivo per l'accesso agli aiuti di cui alla medesima legge regionale 20/2006 sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale, da pubblicarsi sul sito www.regione.fvg.it almeno cinque giorni prima della decorrenza del termine iniziale per la loro presentazione.
117. In deroga alle disposizioni della legge regionale 20/2006 e del relativo regolamento attuativo che prevedono l'ammissibilità a incentivo delle sole spese sostenute dopo la presentazione della domanda dell'anno corrente, per l'anno 2024, sono ammissibili le spese sostenute dall'1 gennaio 2024, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
118. Per le finalità di cui ai commi 116 e 117 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
119. Al fine di promuovere e sostenere in regione il ruolo del volontario e dell'attività di volontariato disciplinati dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e dall'articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS), iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore, che in occasione della giornata internazionale del volontariato, che si celebra il 5 dicembre, organizzano manifestazioni, premi ed eventi in collaborazione con uno o più Comuni del territorio regionale.
120. Ciascuna Organizzazione di volontariato (ODV) o Associazione di promozione sociale (APS) di cui al comma 119 può presentare una sola domanda di contributo. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche per il Terzo settore entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di relazione illustrativa e preventivo di spesa. Il contribuito concedibile ammonta a un massimo di 30.000 euro, fino al 90 per cento delle spese preventivate ammissibili.
121. Il contributo è concesso con la procedura valutativa a sportello disciplinata dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000, qualora non derogate dalle presenti disposizioni.
122. Sono ammesse a contributo le spese sostenute, anche prima della presentazione della domanda ma comunque nel corso dell'anno di realizzazione dell'evento, per organizzazione, coordinamento, cancelleria, servizi di ristorazione e di acquisizione di professionalità esterne non disponibili nell'organizzazione, le spese di acquisto di premi simbolici per i volontari, le spese per la sicurezza e per le coperture assicurative correlate alla dimensione e realizzazione degli eventi, nonché le spese di animazione e le imposte SIAE e occupazione suolo pubblico.
123. I contributi sono erogati in via anticipata e senza rilascio di garanzia patrimoniale o personale. La mancata realizzazione o la realizzazione sostanzialmente difforme dell'evento presentato a contributo comporta la revoca e restituzione del contributo concesso. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
124. In via di prima applicazione, per l'anno 2024 sono ammissibili a contributo anche spese sostenute in occasione della giornata internazionale del volontariato 2023 per l'organizzazione di manifestazioni, premi ed eventi che si sono tenuti nei trenta giorni antecedenti o successivi al 5 dicembre 2023.
125. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 30.000 euro per sostenere i lavori per la sistemazione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile di proprietà della Cooperativa Sociale Trieste Integrazione.
127. Per le finalità di cui al comma 126, la Cooperativa Sociale Trieste Integrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione sociale la domanda di contributo corredata del quadro preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
128. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
129. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità ebraica di Trieste un contributo straordinario di 10.000 euro per l'attività di ricerca diretta e indiretta su fatti storici relativi alla deportazione di persone ebree affidate alle strutture di tutela, attraverso l'analisi delle schede di dimissione ospedaliera e di altri documenti storici a carattere sanitario, anche mediante attivazione di una borsa di studio, e per l'organizzazione a Trieste, in collaborazione con il Dipartimento dipendenze e salute mentale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, del convegno internazionale intitolato "La Cura Tradita" e l'apposizione di una targa commemorativa o una pietra d'inciampo presso le sedi locali dell'Azienda sanitaria stessa, coinvolte nei fatti oggetto di ricerca.
130. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di Terzo settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa e preventivo di spesa.
131. Il contributo è erogato in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
132. Per le finalità di cui al comma 129 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 136.
133. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Congregazione delle Suore della Provvidenza di Orzano di Remanzacco per i lavori di completamento e l'attrezzaggio della struttura destinata alla realizzazione del progetto "Convento Aperto".
134. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
135. Per le finalità di cui al comma 133 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 136.
136. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella H.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Alla lettera a) del comma 4 del presente articolo le parole "sostituti" devono leggersi correttamente come "sostituiti"
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. Nelle more della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata, in deroga all'articolo 13 della legge medesima, nella misura di complessivi 1.520.000.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 505.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 510.000.000 euro per l'anno 2026.
2. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.762.738.820,01 euro a favore dei medesimi per il triennio 2024-2026 ammontano a:
a) 628.720.074,36 euro per l'anno 2024;
b) 575.592.577,38 euro per l'anno 2025;
c) 558.426.168,27 euro per l'anno 2026.
3. Gli enti locali concorrono al contributo alla finanza pubblica del sistema integrato Regione-enti locali di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica), ai sensi dell'articolo 2, commi da 2 a 2 quater, della legge regionale 18/2015, per un importo complessivo pari a 148.072.712,97 euro nel triennio 2024-2026, di cui 49.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono costituite:
a) dalla quota garantita di cui al comma 1;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 242.738.820,01 euro per il triennio 2024-2026, di cui 123.720.074,36 euro per l'anno 2024, 70.592.577,38 euro per l'anno 2025 e 48.426.168,27 euro per l'anno 2026.
5. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella N avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 6;
b) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 18;
c) del fondo di cui al comma 21, per le Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
d) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 24;
e) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 34;
f) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 36;
g) del fondo per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali di cui al comma 40;
h) dell'assegnazione di cui al comma 44;
i) dell'assegnazione di cui al comma 47;
j) dell'assegnazione di cui al comma 50;
k) dell'assegnazione di cui al comma 52;
l) degli oneri relativi agli incrementi di cui al comma 54 per l'importo di 1.500.000 euro per l'anno 2026;
m) dell'assegnazione di cui al comma 57 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
n) dell'assegnazione di cui al comma 60 per l'importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026;
o) dell'assegnazione di cui al comma 62;
p) dell'assegnazione di cui al comma 64 per l'importo pari a 2.056.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 856.000 euro per l'anno 2026;
q) dell'assegnazione di cui al comma 66;
r) dell'assegnazione di cui al comma 71 per l'importo pari a 9 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026;
s) dell'assegnazione di cui al comma 72 per l'importo pari a 9.510.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4.900.000 euro per l'anno 2026;
t) dell'assegnazione di cui al comma 73 per l'importo pari a 8.200.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4.200.000 euro per l'anno 2026;
u) dell'assegnazione di cui al comma 74 per l'importo pari a 70.000 euro per l'anno 2026;
v) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo pari a 70.000 euro per l'anno 2026;
w) delle risorse della concertazione Regione-Autonomie locali per il triennio 2023-2025 di cui all'articolo 9, comma 88, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), per l'importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
x) dell'assegnazione di cui al comma 140;
y) dell'assegnazione di cui al comma 142;
z) dell'assegnazione di cui al comma 137.
6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.388.907.639,23 euro per il triennio 2024-2026, di cui 461.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 466.302.546,41 euro per l'anno 2026.
7. Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 452.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 457.861.797,63 euro per l'anno 2026;
b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
8. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita per l'importo di 441.861.797,63 euro, in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2023 della quota ordinaria di cui all'articolo 9, comma 9, della legge regionale 22/2022 e per l'importo di 11 milioni di euro in misura pari all'assegnazione per l'anno 2023 del fondo di cui all'articolo 9, comma 21, della legge regionale 22/2022.
9. Per l'anno 2026 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2025 effettuata ai sensi del comma 8.
10. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2023 della quota di solidarietà di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 22/2022.
11. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 18/2015, sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
12. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.388.907.639,23 euro per il triennio 2024-2026, di cui 461.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 466.302.546,41 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
13. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026, in misura pari agli importi individuati nella Tabella O.
14. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 13 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 6 per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 14, previste in 148.072.712,97 euro per il triennio 2024-2026, di cui 49.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
16. In attuazione dell'articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni per il triennio 2024-2026 gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella P.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 34.042.116,87 euro per il triennio 2024-2026, di cui 11.347.372,29 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
19. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.371.297,58 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.165.060,06 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.218.921,85 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.465.338,71 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 1.539.778,25 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
f) 1.736.986,17 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 849.989,67 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
20. Per la finalità prevista dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 34.042.116,87 euro per il triennio 2024-2026, di cui 11.347.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 2.800.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l'anno 2026, per il concorso agli oneri relativi al funzionamento definiti con deliberazione della Giunta regionale.
22. L'assegnazione di cui al comma 21, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per le finalità di cui al comma 21.
23. Per la finalità prevista dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 2.800.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
24. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015, è pari a complessivi 3.620.860,40 euro per il triennio 2024-2026, di cui 946.406,44 euro per l'anno 2024, 1.017.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.656.726,98 euro per l'anno 2026.
25. Il fondo di cui al comma 24 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 630.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.200.000 euro per l'anno 2026;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 316.406,44 euro per l'anno 2024, 387.726,98 euro per l'anno 2025 e 456.726,98 euro per l'anno 2026.
26. La quota di cui al comma 25, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
27. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 26 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
28. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovato da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
29. Il contributo di cui al comma 26 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
30. Le risorse di cui al comma 25, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 28 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 28, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
31. L'erogazione delle risorse concesse ai sensi dei commi 29 e 30 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
32. Per la quota di cui al comma 25, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015.
33. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 3.620.860,40 euro per il triennio 2024-2026, di cui 946.406,44 euro per l'anno 2024, 1.017.726,98 euro per l'anno 2025 e 1.656.726,98 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
34. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 2.434.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 524.000 euro per l'anno 2024, 910.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per l'anno 2026.
35. Per la finalità prevista dal comma 34 è destinata la spesa complessiva di 2.434.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 524.000 euro per l'anno 2024, 910.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015. La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres., e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.
37. Le risorse di cui al comma 36 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
38. Le risorse di cui al comma 36 sono pari a complessivi 1.700.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026.
39. Per la finalità prevista dal comma 36 è destinata la spesa complessiva di 1.700.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 600.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015.
41. Le risorse di cui al comma 40 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
42. L'assegnazione spettante per gli anni 2024, 2025 e 2026 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
45. Le risorse di cui al comma 44 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitarie:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
b) al Comune di Gorizia complessivi 270.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisi in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;
c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 450.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisi in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
48. Le risorse di cui al comma 47 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
49. Per le finalità previste dal comma 47 è destinata la spesa complessiva di 1.140.000 euro per il triennio 2024-2026, suddivisa in ragione di 380.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione a titolo di partecipazione all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), l'importo corrispondente al maggior gettito riscosso con il contributo dei Comuni all'attività di accertamento, in misura pari alla quota di compartecipazione regionale prevista per l'anno d'imposta 2022, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali per l'annualità 2022, che indica l'ammontare netto, per ciascun Comune, delle somme recuperate.
51. Per le finalità previste dal comma 50 è destinata la spesa di 21.320,54 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
52. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG risorse pari a complessivi 60.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
54. In attuazione della finalità del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale di realizzare l'uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti contrattuali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 12 sono integrate, a decorrere dal 2024, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2022-2024 per il personale non dirigente, gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali e degli altri enti interessati.
55. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 54 sono a carico dell'Amministrazione regionale e sono erogati sulla base dei criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 9, comma 93, della legge regionale 22/2022.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è destinata la spesa complessiva di 4,5 milioni di euro per il triennio 2024-2026, suddivisa in ragione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
57. L'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali, è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e, a favore degli altri enti del Comparto, è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
58. In relazione a quanto previsto dal comma 57, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.
59. Per la finalità prevista dal comma 57 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
60. L'assegnazione prevista dall'articolo 9, comma 93, della legge regionale 22/2022 è pari a complessivi 9 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 3 milioni di euro per ciascun anno.
61. Per la finalità prevista dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
62. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.850.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 750.000 euro per l'anno 2026.
63. Per la finalità prevista dal comma 62 è destinata la spesa complessiva di 1.850.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 750.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
64. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 20/2018, anche in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 21/2019, e anche per interventi in deroga, per l'anno 2024, ai principi di cui al comma 53 del medesimo articolo 10, sono pari a complessivi 2.568.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 856.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa complessiva di 2.568.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 856.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
66. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 3.300.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 3.300.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
68. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, e dall'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 17/2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni al fine di concorrere alla copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni.
69. Le risorse di cui al comma 68 sono concesse ed erogate, a domanda, da presentare entro il 30 settembre di ciascun anno, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, che tengano in considerazione l'andamento del gettito dei fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 17/2022.
70. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
71. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.500.000 euro per l'anno 2024, 3.500.000 euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
72. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 11.100.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 3.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4.900.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
73. Per la finalità prevista dall'articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 9.400.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 2.600.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4.200.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
75. Il contributo di cui al comma 74 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
76. Per la finalità prevista dal comma 74 è destinata la spesa pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
79. Per la finalità prevista dal comma 77 è destinata la spesa pari a complessivi 210.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
80. Al fine di assicurare sostegno agli enti locali per particolari criticità, sul piano della sicurezza urbana, connesse anche alla presenza sul territorio di centri per rimpatri (CPR) e per richiedenti asilo (CARA), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2024 al Comune di Gradisca d'Isonzo, al fine di sostenere l'impiego, nel rispetto della normativa statale vigente, degli operatori della sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 5/2021, sulla base delle necessità rilevate d'intesa con la Prefettura competente.
81. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gradisca d'Isonzo presenta domanda al Servizio regionale competente in materia di sicurezza.
82. Con il decreto di concessione sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'utilizzo del personale stabilito d'intesa con la Prefettura ai sensi del comma 80.
83. Per le finalità previste dal comma 80 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
84. Al fine di incrementare e razionalizzare le attività di formazione del personale di Polizia locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2024 al Comune di Trieste per l'acquisto di un poligono virtuale dotato di tecnologia 3D e per l'adeguamento delle strutture idonee alla sua implementazione, onde garantirne la fruibilità da parte delle Polizie locali della Regione e delle Forze di polizia dello Stato.
85. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta al Servizio regionale competente in materia di sicurezza la domanda corredata di una relazione illustrativa degli interventi.
86. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissati il termine e le modalità di rendicontazione.
87. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 117.115.103 euro per il triennio 2024-2026, di cui 37.540.853 euro per l'anno 2024, 37.872.250 euro per l'anno 2025 e 41.702.000 euro per l'anno 2026.
89. Le risorse di cui al comma 88 sono concesse ed erogate annualmente dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, secondo il seguente riparto:
a) 5.525.500 euro per l'anno 2024, 4.825.500 euro per l'anno 2025 e 4.760.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 11.063.353 euro per l'anno 2024, 11.654.750 euro per l'anno 2025 e 12.650.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 7.210.000 euro per l'anno 2024, e 7.910.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 13.742.000 euro per l'anno 2024, 13.482.000 euro per l'anno 2025 e 16.382.000 euro per l'anno 2026 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
90. Per le finalità previste dal comma 88 è destinata la spesa complessiva di 117.115.103 euro per il triennio 2024-2026, di cui 37.540.853 euro per l'anno 2024, 37.872.250 euro per l'anno 2025 e 41.702.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
91. Per il finanziamento di nuove opere o per il completamento di lotti o di opere già finanziate da precedenti concertazioni o da altri contributi, anche in relazione all'incremento dei prezzi in materia edilizia, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), sono assegnate risorse per 110.135.901,80 euro per il triennio 2024-2026, di cui 47.823.815,26 euro per il 2024, 25.885.918,27 euro per il 2025 e 36.426.168,27 euro per il 2026, a favore degli enti locali e per gli interventi indicati nella Tabella Q, "Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2024-2026" allegata alla presente legge.
92. Le risorse di cui al comma 91 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
93. Per le finalità previste dal comma 91 è destinata la spesa complessiva di 110.135.901,80 euro per il triennio 2024-2026, di cui 47.823.815,26 euro per il 2024, 25.885.918,27 euro per il 2025 e 36.426.168,27 euro per il 2026, a valere sulle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 indicati nella Tabella Q e con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
94.
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), è soppresso.

95.
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10/2023 è inserito il seguente:
<<2 bis. La struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza sostiene l'attività della Guardia costiera ausiliaria per l'acquisizione di mezzi e strutture necessari allo svolgimento delle mansioni attribuite.>>.

96. Per le finalità previste dal comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 10/2023, come inserito dal comma 95, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, con sede a Trieste, un contributo straordinario per l'anno 2024 di 50.000 euro.
97. Per accedere al contributo di cui al comma 96, la Guardia costiera ausiliaria Regione Friuli Venezia Giulia ODV, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza la domanda corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del relativo preventivo di spesa.
98. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 96 sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
99. Per le finalità previste dal comma 96 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
100. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 di 1.345.000 euro è ripartito come segue:
a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7/2002;
b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/2002;
c) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il Corso Origini: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza del corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero;
e) 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate";
f) 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002;
g) 40.200 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002.
101. Per le finalità previste dal comma 100, lettera a), nelle more della revisione della legge regionale 7/2002, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, per l'anno 2024, i finanziamenti a sostegno dei progetti di attività negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 330.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 150.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 130.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
d) 100.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
e) 60.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
f) 90.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
102. Le domande di concessione di finanziamento per le iniziative di cui al comma 101 sono presentate alla struttura competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. recante il regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.
103. Le domande di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 100, lettere d), e) ed f), sono presentate al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 70 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
104. Per le finalità previste dal comma 100 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
105. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 7/2002 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per l'anno 2024 al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il progetto Raduno Ventennale Origini Italia.
106. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 105, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di corregionali all'estero. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 70 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
107. Per la finalità prevista dal comma 105 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
108. Ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella R con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2024 di cui agli articoli 9, 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007, in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
109. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007, è approvata l'allegata Tabella S in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2024. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8, della legge regionale 26/2007, è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella R per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
111. Per le finalità previste dal comma 110, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
112. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella R, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
113. La quota di accantonamento prevista dall'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella R, per l'anno 2024 è ripartita come segue:
a) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
b) 470.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2024 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007;
c) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2024 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;
d) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi/Narodna in študijska knjižnica (NŠK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto nell'anno 2024 in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;
e) 50.000 euro all'associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2024 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;
f) 50.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nell'anno 2024 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
g) 15.000 euro al Centro studi/Študijski center Melanie Klein di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2024 di un programma di attività educative, formative e ricreative;
h) 5.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena/Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone per lo svolgimento nell'anno 2024 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
i) 200.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi/Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste per l'arredamento del "Narodni dom" di Trieste - rione di San Giovanni.
114. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 113, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 113, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) e i) del comma 113, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Ai fini del comma 113, sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2024. Per i contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 113 si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres., e per quelli di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 113 si applica l'articolo 9, comma 3, del regolamento citato.
115. Per le finalità previste dal comma 113, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2024 la spesa di 745.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e di 200.000 euro a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
116. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.
117. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 116, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del contributo.
118. Per le finalità previste dal comma 116, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella R, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
119. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 38/2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche/Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per i progetti tecnico scientifici per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione svolti in collaborazione con l'Ufficio centrale per la lingua slovena.
120. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 119, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2024.
121. Per le finalità previste dal comma 119, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e con riferimento alla Tabella R riferita alla quota riservata all'attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
122. Al fine della realizzazione della Quarta Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'Istituto sloveno di ricerche/Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico, per le attività correlate all'evento, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, nonché per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e slovena.
123. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 122 è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
124. Per le finalità previste dal comma 122, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
125. Al fine della realizzazione della Quarta Conferenza regionale di verifica e di proposta in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 29/2007, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 40.000 euro all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico, per le attività correlate all'evento, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.
126. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 125 è presentata alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
127. Per le finalità previste dal comma 125 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
128. Ai fini della realizzazione della Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all'articolo 17 bis della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 10.000 euro all'Università degli Studi di Udine per il supporto tecnico scientifico, per la predisposizione di una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e per la redazione e la stampa degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca e di 10.000 euro al Comune ospitante l'evento per le attività correlate alla realizzazione della Conferenza.
129. Le domande per la concessione del finanziamento di cui al comma 128 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie, corredate di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di liquidazione e di rendicontazione della spesa.
130. Per le finalità previste dal comma 128 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
131. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), l'Amministrazione regionale sostiene le attività dell'Assemblea regionale della comunità linguistica tedesca.
132. Ai fini del comma 131 le risorse sono concesse al Comune individuato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 21, comma 3 bis, della legge regionale 26/2014.
133. Per le finalità previste dal comma 131 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, previo parere della Federazione italiana gioco calcio - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, un finanziamento straordinario per il 2024 all'ASD Associazion Sportive Furlane per la partecipazione alla competizione calcistica europea "Europeada 2024", organizzata da FUEN - Federal Union of European Nationalities e riservata a selezioni delle minoranze linguistiche europee.
135. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 134, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata dell'80 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
136. Per la finalità prevista dal comma 134 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
137. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse a favore delle Comunità di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/2019 che gestiscono almeno tre funzioni comunali con personale dipendente della Comunità.
138. L'assegnazione di cui al comma 137 è erogata a favore di ciascuna Comunità, in misura pari a 50.000 euro, entro trenta giorni dalla domanda, da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno, nella quale l'ente locale dichiara il sussistere dei requisiti di cui al comma 137 a far data dall'1 gennaio di ciascun anno.
139. Per la finalità prevista dal comma 137 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
140. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Marano Lagunare, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a complessivi 190.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 120.000 euro per l'anno 2024 e 70.000 euro per l'anno 2025. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
141. Per la finalità prevista dal comma 140 è destinata la spesa complessiva di 190.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per l'anno 2024 e 70.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
142. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria per l'anno 2024 al Comune di Forni di Sotto, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 386.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
143. Per la finalità prevista dal comma 142 è destinata la spesa di 386.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
144. L'Ente di decentramento regionale di Trieste, nell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019 e in forza della propria autonomia patrimoniale di cui all'articolo 30 della medesima legge regionale, è autorizzato ad acquistare a titolo di proprietà uno o più immobili ubicati nel territorio del Comune di Trieste, previo esperimento di indagine di mercato, al fine di realizzare un campus scolastico e polo sportivo scolastico e universitario.
145. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le caratteristiche dell'immobile oggetto di acquisto di cui al comma 144.
146. In relazione al disposto di cui al comma 144, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste il contributo già concesso al Comune di Trieste con decreto del Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 26772/GRFVG di data 29 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 9, commi da 7 a 10, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali).
147. La devoluzione del contributo di cui al comma 144 è disposta a seguito di apposita domanda dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, da presentarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, corredata di una relazione illustrativa, di un prospetto inerente al suo utilizzo e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Direzione.
148. Per le finalità previste dal comma 144 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
149. Le risorse di cui al comma 148 sono concesse a seguito di apposita domanda dell'Ente di decentramento regionale di Trieste, da presentarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, corredata di una relazione illustrativa, di un prospetto inerente al suo utilizzo e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Direzione; con decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione delle risorse.
150. Sulla proprietà immobiliare di cui al comma 144 l'Ente di decentramento regionale di Trieste è autorizzato a progettare, affidare ed eseguire lavori, nonché esperire procedure per l'acquisizione di beni e servizi.
151. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'ambito del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza integrata di cui all'articolo 6 della legge regionale 5/2021, un contributo fino a un massimo di 3.000 euro ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per l'acquisto finalizzato al rinnovo delle divise dei Volontari per la sicurezza, regolati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 5/2021, al fine di assicurare un'adeguata uniformità delle dotazioni sul territorio regionale.
152. Per le finalità previste dal comma 151 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 159.
153. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti risorse per far fronte agli oneri necessari a dare esecuzione alle ordinanze contingibili e urgenti per la messa in sicurezza di edifici le cui condizioni costituiscono potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, nel caso di inerzia da parte dei destinatari del provvedimento sindacale.
154. Il Comune presenta domanda entro il 30 settembre di ciascun anno alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali decorso il termine previsto per l'esecuzione dell'ordinanza da parte del destinatario. La domanda è corredata della documentazione comprovante l'accertamento dell'inottemperanza dell'ordinanza nei termini previsti e il preventivo di spesa per la messa in sicurezza dell'immobile.
155. Le risorse di cui al comma 153, assegnate nella misura massima di 50.000 euro con procedimento a sportello, sono erogate in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
156. Il Comune rendiconta, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese sostenute, entro un anno dall'erogazione delle risorse.
157. Il Comune che recupera le somme spese per la messa in sicurezza dell'immobile oggetto dell'ordinanza è tenuto alla restituzione all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dall'incasso, fino a concorrenza dell'ammontare delle risorse ricevute.
158. Per la finalità prevista dal comma 153 è destinata la spesa complessiva di 510.000 euro per il triennio 2024-2026, di cui 170.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 159.
159. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10
 (Interventi per il rilancio 2024)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 76, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono finanziati gli interventi indicati ai commi da 2 a 59.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Aquileia per il completamento del nuovo Poliambulatorio. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
3. Per le finalità previste al comma 2 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Forni Avoltri per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigilletto e Passo Rifugio Lambertenghi-Romanin. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
5. Per le finalità previste al comma 4 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Grimacco per le opere di adeguamento energetico e manutenzione straordinaria dell'edificio adibito a sede della Caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
7. Per le finalità previste al comma 6 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Latisana per la realizzazione di locali destinati alla cultura e alla fruizione sociale, a completamento della nuova biblioteca. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
9. Per le finalità previste al comma 8 è destinata la spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Premariacco per i lavori di adeguamento sismico con efficientamento energetico dell'edificio che ospita il Municipio e la scuola secondaria di primo grado. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
11. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Reana del Rojale per i lavori di realizzazione di un parco urbano nella frazione Remugnano. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
13. Per le finalità previste al comma 12 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Canzian d'Isonzo per la ristrutturazione dell'edificio sede della Caserma dei Carabinieri. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
15. Per le finalità previste al comma 14 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tarcento per lavori sulla nuova sede municipale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
17. Per le finalità previste al comma 16 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Tarcento per la realizzazione di un parco pubblico attrezzato "Vivanda" ex recupero funzionale palestra Vivanda - secondo lotto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste al comma 18 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Brugnera per il completamento della scuola secondaria di I° grado "A. Canova". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
21. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Gonars per il completamento degli edifici del plesso scolastico "E. De Amicis". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste al comma 22 è destinata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Maniago per la ristrutturazione della scuola secondaria "G. Marconi". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità previste al comma 24 è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Villa Santina per la realizzazione della sala polifunzionale-auditorium nell'ambito della nuova costruzione del plesso scolastico di via Renier. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per l'istruzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
27. Per le finalità previste al comma 26 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per la riqualificazione del centro del Comune. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità previste al comma 28 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Gorizia per la riqualificazione del Piazzale Casa Rossa. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
31. Per le finalità previste al comma 30 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Monfalcone per la riqualificazione, razionalizzazione e adeguamento alle barriere architettoniche della viabilità stradale e ciclopedonale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
33. Per le finalità previste al comma 32 è destinata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Muggia per opere di collegamento viario tra la costa e il centro del Comune con allargamento della galleria. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
35. Per le finalità previste al comma 34 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Cividale del Friuli per il Palazzetto dello sport di via Perusini. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
37. Per le finalità previste al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Zoppola per lavori di straordinaria manutenzione presso il Palasport. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
39. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Caneva per la realizzazione di aula didattica e locale proiezioni video presso il centro visite del sito Unesco del Palù. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
41. Per le finalità previste al comma 40 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Forni di Sopra per l'efficientamento energetico e la ristrutturazione dell'Albergo Ancora. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
43. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Lignano Sabbiadoro per il Masterplan "Città dello Sport". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
45. Per le finalità previste al comma 44 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Moimacco per lavori sull'area festeggiamenti di San Giovanni. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
47. Per le finalità previste al comma 46 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pontebba per i lavori di adeguamento di un edificio per la valorizzazione del legno montano. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
49. Per le finalità previste al comma 48 è destinata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per i lavori sulla nuova residenza per anziani. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
51. Per le finalità previste al comma 50 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Aviano per i lavori di completamento della nuova biblioteca comunale. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
53. Per le finalità previste al comma 52 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Daniele del Friuli per i lavori di ristrutturazione del Teatro "T. Ciconi". Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
55. Per le finalità previste al comma 54 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di San Giorgio della Richinvelda per l'ampliamento della biblioteca civica. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'intervento, nonché di un cronoprogramma di attuazione; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
57. Per le finalità previste al comma 56 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Palazzolo dello Stella per la progettazione dell'ampliamento della Casa del Marinaretto. Le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo cronoprogramma; con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
59. Per le finalità previste al comma 58 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 60.
60. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), dopo le parole <<dalla data di consegna dei beni>> sono aggiunte le seguenti: <<, a eccezione degli oneri di gestione degli spazi assegnati a favore di enti strumentali e società in house in immobili direttamente utilizzati dall'Amministrazione regionale>>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 57/1971, come modificato dal comma 1, sono previste minori entrate per complessivi 1.200.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sul Titolo n. 3 - (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, su istanza, risorse straordinarie a favore dei Comuni già assegnatari del contributo previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), per far fronte alle maggiori spese sostenute per l'attivazione di servizi sostitutivi di trasporto scolastico nell'ambito della convenzione per il servizio di trasporto scolastico per Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - 1^ ed. del 7 agosto 2020 e 25 maggio 2021.
4. I Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti già destinatari delle risorse di cui alla misura contributiva dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), non possono cumulare il contributo di cui al comma 3 per gli stessi anni scolastici.
5. I Comuni assegnatari delle risorse di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 16/2021, sono autorizzati a utilizzare le rispettive economie per finalità analoghe a quelle per le quali il contributo è stato concesso.
6. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.850.000 euro per il 2024 e 650.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
7. La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi è autorizzata a stipulare convenzioni e accordi con le Università accreditate per l'attivazione di corsi di dottorato ovvero per l'attivazione di corsi curricolari all'interno dei corsi di dottorato già attivi che consentano lo svolgimento di progetti di alta formazione e ricerca nei settori disciplinari e ambiti di interesse di competenza dei propri Servizi.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
9. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio regionale ceduto a titolo gratuito per le finalità di pubblico interesse di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), approvate con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 1992 (Cessione gratuita al Comune di Tolmezzo degli immobili di proprietà regionale siti in via della Vittoria, 18 "Condominio S. Martino" e via S. Giovanni Bosco 6-8 "Condominio Ermano"), la Direzione centrale patrimonio demanio servizi generali e sistemi informativi - Servizio patrimonio è autorizzata a finanziare il Comune di Tolmezzo per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'immobile sito in via San Giovanni Bosco 6/8/10.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
11. Alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 1 le parole <<come modificato e integrato dal decreto legislativo 235/2010,>> sono soppresse;

b)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 (Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche)
1. Il Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Piano strategico triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.
2. Il Piano strategico triennale definisce le strategie della Regione in materia di ICT e società dell'informazione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali. Esso si articola nelle seguenti componenti:
a) SIAR - Sistema Informativo Amministrazione Regionale;
b) SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali;
c) SISSR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;
d) RUPrAR - Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale;
e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).
3. Il Piano strategico triennale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni centrali competenti per le singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di regia di cui al comma 4 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall'Assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di sanità, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government coordina una Cabina di regia, alla quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di sanità e Insiel SpA, con lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Piano strategico triennale e per il monitoraggio della sua attuazione. La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di un esperto in materia di ICT ed e-government, designato dal Consiglio delle Autonomie locali, e da un esperto rappresentativo degli enti del Servizio sanitario regionale, designato dalla Direzione centrale competente in materia di sanità, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse e che restano in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione definitiva del successivo Piano strategico triennale.>>;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il primo capoverso del comma 2 è sostituito dal seguente: <<I servizi previsti dal SIIR costituiscono servizi di interesse generale, sono individuati in apposito repertorio approvato dalla Giunta regionale e sono inerenti alla gestione e allo sviluppo del SIIR, perseguendo obiettivi di:>>;

2)
dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<e bis) promozione dell'innovazione tecnologica e della sicurezza informatica.>>;

3)
al comma 5 dopo le parole <<e agli enti pubblici economici>> sono inserite le seguenti: <<e ai Commissari straordinari>>;

4)
al comma 6 le parole <<del Programma>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Piano strategico>>;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<operante per la produzione di beni e fornitura di servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<operante per la produzione e fornitura di beni e servizi>> e il periodo <<Gli eventuali introiti derivanti a Insiel SpA dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico sono valutati nella determinazione dei corrispettivi dovuti dalla Regione alla società per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle altre attività previste dalla presente legge.>> è soppresso;

2)
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. In ragione della specificità della materia sanitaria nelle attività affidate a Insiel SpA, la società è autorizzata a prevedere un'articolazione organizzativa specifica dotata di autonomia organizzativa e gestionale cui è preposto un Dirigente dedicato.>>;

e) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 2 dopo le parole <<a misurare la qualità dei servizi>> sono inserite le seguenti: <<e le relative responsabilità dirigenziali in Insiel SpA>> e le parole <<e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati>> sono soppresse;

2)
il comma 3 è abrogato;

3)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. In materia sanitaria i rapporti tra Regione e Insiel SpA sono regolati da specifico disciplinare di servizio avente durata di nove anni. Si applica il comma 2.>>;

4)
il comma 4 è sostituto dal seguente:
<<4. I contenuti e le attività previste dal Programma triennale 2024-2026 vengono recepiti dal Piano operativo previsto dal disciplinare di servizio di cui al comma 1.>>;

f)
dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Finanziamento)
1. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel SpA nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.
2. Per le finalità della presente legge, nell'ambito dei disciplinari di cui all'articolo 9, la Regione è autorizzata a concedere annualmente, anche in via anticipata e in un'unica soluzione, un trasferimento per le spese di funzionamento della società, tra cui le spese di personale, la manutenzione e gestione dei beni di cui al comma 1, le spese di affitto, i canoni e le spese delle utenze e quant'altro necessario al funzionamento della società.
3. Su proposta degli assessori competenti in materia di ICT ed e-government e di salute, la Giunta regionale approva i programmi di sviluppo e le risorse necessarie alla loro realizzazione.
4. Gli introiti derivanti dalle attività svolte per conto della Regione in attuazione dell'articolo 4, comma 8, e dalla fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico costituiscono entrate proprie della società e sono scomputati nella determinazione dei contributi di cui al comma 2.>>.

12. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 9/2011, come modificato dal comma 11, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
13. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge regionale 9/2011, come inserito dal comma 11, lettera f), sono previste risorse nel limite massimo di 165 milioni di euro, suddivise in ragione di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
14. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge regionale 9/2011, come inserito dal comma 11, lettera f), in relazione a quanto stabilito dal comma 13, si provvede per la quota di 36 milioni di euro dal 2024 al 2026 a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti), nonché per la quota di 19 milioni di euro dal 2024 al 2026 a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della Salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
15. Per le finalità di cui all'articolo 9 bis, comma 3, della legge regionale 9/2011, come inserito dal comma 11, lettera f), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), nonché a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della Salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
16. In fase di prima attuazione la Giunta regionale, in relazione alle risorse di cui ai commi 13, 14 e 15, effettua apposita ricognizione per la rideterminazione delle poste contabili al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 9 bis della legge regionale 9/2011, come inserito dal comma 11, lettera f).
17.
Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è inserito il seguente:
<<7 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 6 e 7, la Giunta regionale può inoltre conferire al soggetto societario ulteriori funzioni e in particolare:
a) funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni di interesse regionale mediante l'istituto della delegazione amministrativa;
b) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione derivanti dall'attività di fornitura di reti a banda larga in favore del pubblico.>>.

18. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 7 bis, della legge regionale 3/2011, come inserito dal comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, in via straordinaria ed eccezionale, a favore dei concessionari del demanio marittimo di propria competenza un contributo per le spese di investimento, comprendenti opere di facile e di difficile rimozione, sostenute e conseguenti agli eventi calamitosi del 2 e 3 novembre 2023 e necessarie al ripristino della situazione originaria.
20. Al fine di riconoscere il ristoro di cui al comma 19, la Giunta regionale approva apposito bando con i contenuti di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
21. Il contributo di cui al comma 19 è concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
23. Al fine di contenere gli effetti anche di tipo finanziario conseguenti agli eventi calamitosi, l'Amministrazione regionale promuove azioni dirette a incentivare il ricorso all'assicurazione per i danni causati dagli stessi.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 5.500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
25. Al fine di sostenere la capacità operativa degli enti individuati quali soggetti sub-attuatori per l'attuazione della Misura 1.7.2 del Piano di ripresa e resilienza per più di un ambito territoriale, così come individuati nell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 97 (Individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale e in possesso di specifiche professionalità.
26. I finanziamenti di cui al comma 25 sono concessi ai Comuni con meno di 15.000 abitanti e alle Comunità che hanno sottoscritto con la Regione un accordo ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la realizzazione della Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale" per più di un ambito territoriale, per la durata massima di tre anni e nella misura massima di 10.000 euro all'anno per ciascun ambito.
27. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sistemi informativi sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi 25 e 26.
28. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 30.
30. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1. L'onere annuo derivante dal rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale regionale non dirigente, al lordo degli oneri riflessi, è determinato in 6.440.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Tali importi comprendono l'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
2. Per gli arretrati relativi al rinnovo contrattuale di cui al comma 1, tenuto conto dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 9, comma 44, della legge regionale 13/2022, per gli anni 2022 e 2023 è determinata la spesa complessiva di 3.955.000 euro.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per il personale dipendente dagli enti del Comparto unico diversi dall'Amministrazione regionale, gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo del Comparto unico relativo al triennio contrattuale 2022-2024 per il personale non dirigente e dei relativi arretrati sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). In sede di emanazione delle direttive di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 18/2016, si provvede alla determinazione delle relative risorse, attenendosi alle quantificazioni di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei dati comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente di cui all'articolo 60 del Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5.
Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è inserito il seguente:
<<Art. 2 ter
 (Detrazioni IRAP applicabili sul territorio regionale per soggetti che effettuano erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito nei confronti dei trust di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2024, ai soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che alla chiusura del periodo d'imposta considerato hanno effettuato erogazioni liberali, donazioni ovvero atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti sul territorio regionale ai sensi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), si applica all'imposta regionale sulle attività produttive, riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, una detrazione pari all'80 per cento dell'importo corrisposto a tale titolo entro il limite massimo di 10.000 euro annui.
2. Le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito effettuate nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 che assumono rilievo ai fini della detrazione di cui al comma 1, sono le erogazioni liberali, le donazioni ovvero gli atti a titolo gratuito nei confronti di trust costituiti ai sensi della legge 112/2016 per i quali la normativa vigente preveda l'applicazione di detrazioni o deduzioni ai fini delle imposte sui redditi.
3. La detrazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure al regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure al regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura e ai sensi della normativa europea di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>>.

6. In relazione al disposto di cui all'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 5, sono previste minori entrate per complessivi 4.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
7.
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024 la riduzione di aliquota IRAP di cui al comma 2 si applica nei confronti degli esercenti arti e professioni in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
3 ter. La riduzione di aliquota di cui al comma 3 bis si applica subordinatamente all'adozione del regolamento di modifica al vigente regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui al comma 2 al fine di disciplinare criteri e modalità di accesso da parte dei soggetti IRAP di cui al comma 3 bis.>>.

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3 bis, della legge regionale 2/2006, come inserito dal comma 7, sono previste minori entrate per complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
9. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dell'emittenza locale che costituisce una risorsa preziosa per il pluralismo informativo e garantisce un presidio indispensabile per il territorio, promuove e sostiene il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale prevedendo misure a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
10. Per le finalità di cui al comma 9 è istituto un Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale per il triennio 2024-2026 pari a 462.500 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di valorizzare il ruolo delle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, consentendo loro di svolgere il servizio informativo di interesse generale sul territorio attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini della regione.
11. I contributi di cui al comma 10, per una somma pari a 312.500 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono concessi alle emittenti radiotelevisive con sede legale e operativa sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inserite nelle graduatorie, con punteggio superiore a 0, approvate rispettivamente nell'anno 2023 (annualità 2022), nell'anno 2024 (annualità 2023) e nell'anno 2025 (annualità 2024) dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali). Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).
12. I contributi di cui al comma 10, per una somma pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono concessi alle emittenti radiotelevisive, in attività, con sede legale e operativa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 11.
13. La presente misura a sostegno delle attività delle emittenti radiotelevisive locali e di cui al Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale, si configura come finanziamento integrativo e cofinanziamento di linea contributiva già erogata dallo Stato (Ministero delle Imprese e del Made in Italy - MIMIT).
14. Ciascun soggetto beneficiario può presentare, a pena di inammissibilità, un'unica domanda di contributo.
15. La ripartizione del fondo di cui al comma 11 avviene come di seguito indicato:
a) 80 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 33 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario.
16. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi di cui ai commi 11 e 12, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
17. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 937.500 euro, suddivisa in ragione di 312.500 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
18. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
19. In virtù della speciale collocazione geografica della Regione Friuli Venezia Giulia, confinante sia con la Slovenia, sia con l'Austria, e al fine di valorizzare l'impatto transfrontaliero delle azioni regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività di emittenti televisive, con sede legale e operativa sul territorio regionale, impegnate nel supportare la divulgazione di informazioni connesse alla specificità dei territori a confine, che non siano destinatarie dei contributi regionali a valere sul Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione radiotelevisiva locale per il triennio 2024-2026. Con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
20. Per le finalità di cui comma 19 è destinata la spesa complessiva di 240.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
21. Al fine di garantire un volano finanziario di spesa nell'ambito del Programma di cooperazione europea Interreg VI-A 2021-2027, rafforzando e sviluppando le iniziative per le celebrazioni della Capitale europea della cultura 2025 Gorizia-Nova Gorica, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 3.200.000 euro destinate al finanziamento di attività progettuali già positivamente valutate nell'ambito del bando Fondo piccoli progetti GO!2025 del Programma di cooperazione europea Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 e da rendicontare nell'ambito del medesimo.
22. Per la finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 3.200.000 euro, suddivisa in ragione di 2.560.000 euro per l'anno 2024 e 640.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
23. In relazione a quanto disposto dall'articolo 62, comma 2 bis, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri di competenza anche nella fase liquidatoria dell'associazione Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici (CISIS).
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 19.400,09 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
25. A decorrere dall'1 marzo 2024, per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e nell'ambito dell'Accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste per l'insediamento in unica sede dei nuovi uffici regionali del 29 novembre 2022, allo scopo di coordinare le attività connesse alla progettazione e alla realizzazione delle relative opere, presso la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi è nominato un commissario straordinario.
26. Il commissario straordinario di cui al comma 25 è scelto fiduciariamente tra soggetti in possesso di caratteristiche professionali e di pregresse esperienze, coerenti con le attività da svolgere ed è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
27. Con la deliberazione di cui al comma 26 sono individuati in particolare:
a) i compiti affidati al commissario straordinario e le relative modalità di svolgimento;
b) il compenso mensile omnicomprensivo del commissario straordinario, corrisposto a titolo di indennità, determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico previsto per la fascia retributiva più bassa del Direttore di staff della Regione;
c) è fissata, in relazione al completamento degli interventi di cui al 25, la durata dell'incarico del commissario straordinario.
28. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario straordinario si avvale di personale della Regione individuato dal Direttore generale di concerto con le strutture di assegnazione dello stesso.
29. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 232.929 euro, suddivisa in ragione di 77.643 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 31.
30. All'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 20 e 21 sono sostituiti dai seguenti:
<<20. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta apposito regolamento per la concessione di contributi a iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari.
21. Possono presentare domanda di contributo associazioni, comitati, fondazioni, parrocchie e altri enti senza fini di lucro aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, istituiti o costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda medesima.>>;

b)
dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:
<<21 bis. Non possono in ogni caso presentare domanda di contributo:
a) enti pubblici;
b) partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali comunque denominati;
c) enti e organismi di rappresentanza di categorie economiche e professionali, comunque denominati;
d) società, di persone e di capitali, in qualunque forma costituite a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI e del RUNTS;
e) persone fisiche.
21 ter. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il regolamento individua i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo che, per ciascuna iniziativa, non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro.
21 quater. In ogni caso sono escluse dai contributi le iniziative organizzate a fini di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica.>>;

c)
il comma 22 è sostituito dal seguente:
<<22. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 21 presentano domanda corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa, di un preventivo di spesa, nonché dell'attestazione del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal regolamento e dell'assenza di cause di esclusione.>>;

d)
il comma 23 è abrogato;

e)
al comma 24 le parole <<dal 20 al 23>> sono sostituite dalle seguenti: <<20 e 21>>.

31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella T.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella M.
Art. 14
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a M e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2024.