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Document 32023R1315

Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/4278

OJ L 167, 30.6.2023, p. 1–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1315/oj

30.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/1


REGOLAMENTO (UE) 2023/1315 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2023

recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

La trasparenza degli aiuti di Stato è essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. Considerata l'importanza della trasparenza e, in particolare, al fine di allineare le soglie del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) con le nuove soglie di cui agli orientamenti e discipline della Commissione in materia di aiuti di Stato recentemente rivisti, è opportuno stabilire che la soglia al di sopra della quale devono essere pubblicate le informazioni di cui all'allegato III di tale regolamento, in relazione agli aiuti individuali concessi, sia pari a 100 000 EUR. Tale soglia dovrebbe essere 10 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria e per i beneficiari attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis del regolamento (UE) n. 651/2014, e 500 000 EUR per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU ai sensi della sezione 16 del regolamento (UE) n. 651/2014. Per gli aiuti individuali di importo superiore a tali soglie, le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 devono essere pubblicate entro 6 mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Per gli aiuti che non superano tali soglie la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento può avvenire in un momento successivo.

(2)

Al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto nell'attuazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 651/2014 introdotte dal presente regolamento, in particolare per le misure di aiuto di Stato a sostegno della transizione verde e digitale, è opportuno prorogare di 3 anni, fino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014.

(3)

Ove opportuno, dovrebbero esser introdotti adeguamenti delle soglie di notifica e degli importi degli aiuti nelle sezioni del regolamento (UE) n. 651/2014 che sono oggetto di un esame specifico nell'ambito dell'attuale modifica, sulla base di una valutazione degli sviluppi del mercato e della prassi della Commissione. In considerazione del lungo periodo di applicazione di tale regolamento dalla sua adozione nel 2014 e degli attuali livelli elevati di inflazione, è opportuno aumentare le soglie di notifica e gli importi massimi di aiuto anche nelle sezioni del regolamento (UE) n. 651/2014 non soggette a riesame specifico. A tale riguardo, la Commissione ritiene che un aumento generale del 10 % delle soglie di notifica e degli importi degli aiuti per le restanti sezioni del regolamento (UE) n. 651/2014 sia adeguato e non comporti, pertanto, distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.

(4)

A seguito dell'adozione degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2022 (3), le disposizioni relative agli aiuti a finalità regionale di cui al regolamento (UE) n. 651/2014dovrebbero essere adeguate per garantire la coerenza tra i diversi insiemi di norme che perseguono gli stessi obiettivi. Il capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere anch'esso adeguato per tenere conto dei cambiamenti del mercato e in considerazione del Green Deal europeo (4) e degli obiettivi della Normativa europea sul clima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli aiuti al funzionamento volti a prevenire e ridurre lo spopolamento dovrebbero essere estesi alle zone scarsamente popolate, al fine di agevolare un migliore sostegno nelle zone che affrontano sfide demografiche. Per facilitare l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 ai progetti sovvenzionati di importo inferiore a 50 milioni di EUR realizzati da piccole e medie imprese («PMI»), è opportuno adeguare di conseguenza e chiarire le soglie di notifica.

(5)

In linea con gli obiettivi della strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale (6), gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza possono essere concessi sotto forma di buoni, ad esempio per promuovere servizi di consulenza verdi. Inoltre, quando concedono aiuti di Stato, gli Stati membri possono decidere di applicare norme semplificate alle PMI, al fine di ridurre l’onere amministrativo e di agevolare la loro partecipazione a procedure di gara competitive.

(6)

Secondo la comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (7) e la comunicazione «Una strategia europea per i dati» (8), è necessario garantire che le soluzioni digitali aiutino l'Europa a perseguire una trasformazione digitale che operi a vantaggio delle persone rispettando i valori europei. La nuova strategia industriale per l'Europa (9) stabilisce che l'Europa ha bisogno di ricerca e tecnologie e di un mercato unico forte che abbatta le barriere e riduca gli oneri amministrativi. La comunicazione riconosce che l'incremento degli investimenti in ricerca, innovazione, diffusione e adeguamento delle infrastrutture consentirà di sviluppare nuovi processi di produzione e di creare così facendo posti di lavoro. Al riguardo, i progetti di ricerca e i servizi di sostegno all'innovazione includono anche lo sviluppo o il miglioramento dei prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui, anche ma non esclusivamente, industrie digitali, infrastrutture e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).

(7)

Al fine di accelerare l'attuazione di taluni progetti innovativi relativi a progetti che coinvolgono più Stati membri, è opportuno introdurre soglie di notifica e intensità di aiuto più elevate per i progetti di ricerca e sviluppo che apportano benefici transfrontalieri in termini di collaborazione efficace e diffusione delle conoscenze.

(8)

Alla luce dell'introduzione di esenzioni per categoria specifiche per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), designati come sviluppo locale LEADER nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e i progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura («PEI») nel regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (10), è opportuno, da un lato, estendere l'ambito di applicazione dell'attuale esenzione per categoria per i progetti CLLD a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 al di là dei progetti designati come LEADER e, dall'altro, sopprimere l'esenzione per categoria per i progetti PEI a norma del regolamento (UE) n. 651/2014.

(9)

È opportuno includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 condizioni di compatibilità per gli aiuti a favore delle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas naturale o calore. Queste misure dovrebbero essere in conformità con le disposizioni applicabili del diritto dell’Unione quando si qualificano come interventi pubblici nella fissazione dei prezzi. Inoltre, non dovrebbero operare discriminazioni tra fornitori o microimprese e dovrebbero tradursi in un prezzo al dettaglio superiore ai costi, a un livello che renda possibile una concorrenza effettiva tra venditori al dettaglio.

(10)

Per attenuare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio (11) consente in via eccezionale agli Stati membri di applicare, su base temporanea, misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica per le PMI, anche per quanto riguarda gli obblighi di fornitura a prezzi inferiori ai costi. È pertanto altresì opportuno includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 condizioni di compatibilità per gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Queste misure non dovrebbero operare discriminazioni tra PMI o fornitori né imporre loro costi iniqui. I costi sostenuti per la fornitura a prezzi regolamentati nei casi in cui l'intervento pubblico imponga una fornitura a prezzi inferiori ai costi dovrebbero pertanto essere rimborsati ai fornitori. Per evitare che tali misure aumentino la domanda di energia elettrica, gas naturale o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica, i prezzi regolamentati dovrebbero riguardare solo una quantità limitata del consumo e non dovrebbero tradursi in un prezzo medio delle forniture inferiore ai prezzi precedenti l'aggressione nei confronti dell'Ucraina.

(11)

Gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di prova e di sperimentazione mirano principalmente a rimediare alle carenze del mercato dovute a imperfezioni e asimmetrie informative o a carenze di coordinamento. Contrariamente alle infrastrutture di ricerca, le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono utilizzate prevalentemente per attività economiche e, più specificamente, per la prestazione di servizi alle imprese. La costruzione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di prova e di sperimentazione all'avanguardia comporta elevati costi di investimento iniziali, che, insieme a una base di clienti incerta, possono rendere difficile l'accesso ai finanziamenti privati. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici deve essere concesso a diversi utenti su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Per agevolare l'accesso degli utenti alle infrastrutture di prova e di sperimentazione, i loro diritti d'utenza possono essere ridotti conformemente ad altre disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 o del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (12). Se tali condizioni non sono soddisfatte, la misura può comportare aiuti di Stato a favore degli utenti dell'infrastruttura. In tali situazioni, gli aiuti agli utenti o per la costruzione o l'ammodernamento dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica solo se gli aiuti agli utenti sono concessi in conformità delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Più parti possono anche possedere e gestire una determinata infrastruttura di prova e di sperimentazione e anche enti pubblici e imprese possono utilizzare l'infrastruttura in collaborazione. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono note anche come infrastrutture tecnologiche.

(12)

Gli aiuti ai poli di innovazione sono destinati a risolvere i fallimenti del mercato dovuti a problemi di coordinamento che ostacolano lo sviluppo dei poli o limitano le interazioni e gli scambi di conoscenze nei poli. Gli aiuti di Stato possono sostenere gli investimenti in infrastrutture aperte e condivise per i poli di innovazione o sostenere il funzionamento dei poli, al fine di rafforzare la collaborazione, la creazione di reti e l'apprendimento. Gli aiuti al funzionamento a favore dei poli di innovazione dovrebbero tuttavia essere autorizzati solo per un periodo limitato non superiore a dieci anni. Per facilitare l'accesso agli impianti dei poli di innovazione o la partecipazione alle attività del polo di innovazione, l'accesso può essere offerto a prezzi ridotti conformemente ad altre disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 o del regolamento (UE) n. 1407/2013.

(13)

Gli aiuti per attività di innovazione mirano principalmente a ovviare ai fallimenti del mercato legati alle esternalità positive (ricadute di conoscenza), alle difficoltà di coordinamento e, in misura minore, all'asimmetria dell'informazione. Per quanto riguarda le PMI, l'aiuto all'innovazione può essere concesso per ottenere, convalidare e difendere brevetti e altri beni immateriali, per il distacco di personale altamente qualificato e per l'acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, ad esempio quelli forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, da infrastrutture di ricerca, da infrastrutture di prova e di sperimentazione e da poli di innovazione.

(14)

Le reti di backhauling sono un prerequisito per lo sviluppo di reti di accesso sia fisse che mobili in zone in cui non esistono infrastrutture di questo tipo o in cui non è probabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro. Gli aiuti di Stato concessi a sostegno dello sviluppo di determinate reti di backhauling efficienti a beneficio di reti fisse e mobili dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno e dovrebbero essere esentati dall'obbligo di notifica a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle zone in cui si riscontrano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di esclusione degli investimenti privati.

(15)

A seguito dell'adozione degli orientamenti riveduti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (13) per il periodo a partire dal 2022, le disposizioni relative all'accesso delle PMI ai finanziamenti nel regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbero essere allineate agli orientamenti riveduti per garantire la coerenza. Le PMI sono la spina dorsale delle economie degli Stati membri, in termini sia di occupazione che di dinamismo economico e di crescita, e sono pertanto fondamentali anche per lo sviluppo economico e la resilienza dell'Unione nel suo complesso. Esse apportano soluzioni innovative per affrontare sfide quali i cambiamenti climatici, l'uso inefficiente delle risorse e la perdita di coesione sociale e contribuiscono a diffondere le innovazioni, sostenendo le transizioni verde e digitale e rafforzando la resilienza o la sovranità tecnologica dell'Unione. Tuttavia, per poter crescere e sfruttare appieno il loro potenziale, le PMI hanno bisogno di accedere a finanziamenti. Pertanto, la Commissione ritiene opportuno promuovere la creazione di un mercato efficiente del finanziamento del rischio affinché le PMI possano accedere ai finanziamenti necessari in ogni fase del loro sviluppo. Finché un tale mercato non sarà stato pienamente creato, gli aiuti all'accesso ai finanziamenti per le PMI e le start-up pongono rimedio ai fallimenti del mercato e ad altri ostacoli significativi che impediscono loro di attrarre i finanziamenti di cui hanno bisogno per sviluppare appieno il loro potenziale. Soprattutto quando sono in una fase iniziale di attività oppure quando operano in settori nuovi o altamente tecnologici, le PMI spesso non sono in grado di dimostrare la propria affidabilità creditizia agli investitori. La valutazione (14) delle norme pertinenti effettuata nel 2019 e 2020 ha confermato che tali fallimenti del mercato e altri ostacoli significativi persistono, una situazione che potrebbe peggiorare a causa della pandemia di COVID-19 e delle conseguenze dell'attuale situazione politica ed economica in Europa dovuta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina. Per agevolare ulteriormente l'impiego di tali aiuti al fine di garantire prospettive di crescita economica alle PMI e contribuire alla resilienza complessiva dell'economia dell'Unione e fornire maggiore chiarezza, dovrebbe essere riveduta la struttura e la portata delle disposizioni sul finanziamento del rischio. I progetti ammissibili al sostegno del Fondo per l'innovazione possono beneficiare di un accesso più agevole ai finanziamenti per le imprese innovative.

(16)

A seguito dell'adozione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (15) applicabile dal 27 gennaio 2022, le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti nei settori della tutela dell'ambiente, compresa la protezione del clima, e dell'energia dovrebbero essere adeguate per garantire la coerenza tra i diversi insiemi di norme che perseguono gli stessi obiettivi. L'ambito di applicazione del capo III, sezione 7, del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere adeguato per tenere conto dell'evoluzione del mercato e del Green Deal europeo e degli obiettivi della Normativa europea sul clima, nonché delle misure previste nel piano REPowerEU (16) della Commissione per far fronte alle conseguenze della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e attenuare eventuali effetti negativi sull'accelerazione della transizione verde, comprese le disposizioni introdotte per modificare il regolamento (UE) n. 651/2014 nel 2021 (17). Nel definire le misure di aiuto di Stato, gli Stati membri possono combinare aiuti a titolo di diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 , purché siano soddisfattetutte le condizioni pertinenti, comprese quelle relative al cumulo degli aiuti.

(17)

Gli aiuti agli investimenti volti a sostenere l'acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero o di veicoli puliti o gli interventi di ammodernamento dei veicoli, che consente loro di essere classificati come veicoli a emissioni zero o veicoli puliti, contribuiscono alla transizione verso una mobilità a zero emissioni e al conseguimento degli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo, principalmente la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione in merito alle misure di aiuto di Stato a sostegno della mobilità pulita, è opportuno introdurre condizioni di compatibilità specifiche per garantire che l'aiuto sia proporzionato e non falsi indebitamente la concorrenza spostando la domanda da alternative più pulite. L'ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento per l'idrogeno dovrebbe essere ampliato per includere anche le infrastrutture di rifornimento che forniscono idrogeno non rinnovabile, a condizione che vi sia un percorso di avvicinamento all'obiettivo della decarbonizzazione dell'idrogeno fornito. Inoltre, gli aiuti per le infrastrutture di ricarica e di rifornimento dovrebbero essere disponibili anche per infrastrutture non accessibili a tutti.

(18)

È opportuno includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 specifiche condizioni di compatibilità per gli aiuti all'idrogeno nei diversi settori in linea con gli obiettivi della strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra (18) e per lo stoccaggio.

(19)

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere estese alle comunità di energia rinnovabile, in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, le comunità di energia rinnovabile, insieme a diversi altri tipi di imprese, dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014. In tale contesto, le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini di cui alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) possono essere considerate PMI nella misura in cui soddisfano i requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014.

(20)

È opportuno includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 condizioni di compatibilità per gli aiuti agli investimenti per il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la protezione e il ripristino della biodiversità e soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, in linea con gli obiettivi della strategia sulla biodiversità per il 2030 (21), della Normativa europea sul clima, della strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (22) e della comunicazione sui cicli del carbonio sostenibili (23). Tali condizioni dovrebbero essere aggiunte alle disposizioni vigenti in materia di aiuti per il risanamento di siti contaminati. Gli aiuti agli investimenti in tali zone dovrebbero pertanto essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, a determinate condizioni. In particolare, è necessario garantire il rispetto del principio «chi inquina paga», secondo il quale i costi delle misure di lotta contro l'inquinamento devono essere sostenuti da chi causa l'inquinamento.

(21)

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti dovrebbero essere adattate e ampliate per tenere conto degli sviluppi del mercato e, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare (24), per riflettere il passaggio a misure volte a promuovere l'efficienza delle risorse e a sostenere la transizione verso un'economia circolare. La sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate) o recuperate ridurrà la pressione sulle risorse naturali, creerà crescita sostenibile e occupazione e rafforzerà la resilienza.

(22)

È necessario includere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 condizioni di compatibilità per gli aiuti sotto forma di tasse ambientali o sgravi fiscali. Le tasse o i prelievi parafiscali ambientali sono volti ad aumentare il costo dei comportamenti dannosi per l'ambiente. In questo modo si scoraggia tale condotta e si aumenta il livello di tutela ambientale. Se l'applicazione di tasse o prelievi parafiscali ambientali mette a rischio le attività economiche di talune imprese, la concessione di un trattamento più favorevole a tali imprese potrebbe consentire di raggiungere un livello generale di contribuzione più elevato alle tasse o ai prelievi parafiscali ambientali. Di conseguenza, in determinate circostanze, gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali possono contribuire indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore.

(23)

È opportuno applicare le stesse condizioni agli aiuti sotto forma di sgravi ed esenzioni da imposte ambientali in tutti i settori economici, a meno che non si applichino norme speciali. Pertanto, gli aiuti sotto forma di riduzioni fiscali per la pesca nelle acque interne e la piscicoltura adottati dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva del Consiglio 2003/96/CE (25) dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 dal 30 giugno 2023, in quanto ad essi non sarà più applicabile il regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione (26).

(24)

Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti per i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento, le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo al sostegno agli investimenti in sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento basati su combustibili fossili, in particolare il gas naturale, nonché agli investimenti nelle reti di distribuzione o al loro potenziamento dovrebbero essere adeguate per tenere conto del Green Deal europeo e degli obiettivi della Normativa europea sul clima, in particolare del piano di investimenti per un'Europa sostenibile (27).

(25)

Per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe includere esenzioni per categoria per sostenere investimenti non situati in zone assistite. Inoltre, le condizioni di compatibilità di tale regolamento riguardo al sostegno agli investimenti nelle infrastrutture energetiche per il gas naturale devono essere adeguate per tenere conto degli obiettivi del Green Deal europeo e garantire la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050.

(26)

Date le specificità del finanziamento dei progetti nel settore della difesa, in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e tecnologie della difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa è unico nel suo genere e non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. Alla luce delle specificità settoriali e delle norme del Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa istituito dal regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), in cui i tassi massimi di finanziamento sono fissati al fine di non limitare il finanziamento pubblico complessivo ma per attrarre cofinanziamenti dagli Stati membri, i contributi finanziari versati dagli Stati membri a tali progetti cofinanziati dovrebbero essere considerati, a determinate condizioni, compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica. In particolare, tali cofinanziamenti possono essere dichiarati compatibili al di là di quanto previsto dalle disposizioni generali sugli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo, a condizione che i beneficiari paghino un prezzo di mercato per qualsiasi utilizzo di applicazioni non relative alla difesa di diritti di proprietà intellettuale o prototipi derivanti dal progetto. In tali situazioni, inoltre, non dovrebbe essere necessario sottoporre a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello transnazionale, conformemente alle norme del Fondo europeo per la difesa o del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, da parte della Commissione assistita da esperti indipendenti prima della selezione di un progetto di ricerca e sviluppo. Infine, l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 dovrebbe essere modificato per consentire combinazioni di finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale e aiuti di Stato fino al totale dei costi del progetto.

(27)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) 2022/2473,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

(1)

l'articolo 1 è così modificato:

(a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell'articolo 15), 2 (ad eccezione degli articoli 19 quater e 19 quinquies), 3, 4, 7 (ad eccezione dell'articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore, e agli aiuti attuati sotto forma di prodotti finanziari conformemente alla sezione 16 del capo III, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro supera i 200 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. In merito agli aiuti di cui alla sezione 16 del capo III del presente regolamento, al fine di valutare se la dotazione annuale media di aiuti di Stato per Stato membro relativa al prodotto finanziario superi i 200 milioni di EUR sono presi in considerazione solo i contributi concessi da uno Stato membro al comparto degli Stati membri della garanzia dell'Unione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che sono destinati al prodotto finanziario specifico. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l'applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione;

(*1)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).»;"

(b)

al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), ad eccezione di:

aiuti alla formazione;

aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti;

aiuti nel settore della ricerca e dello sviluppo;

aiuti all'innovazione a favore delle PMI;

aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità;

aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche;

regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»);

aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea;

a partire dal 1o luglio 2023, aiuti sotto forma di riduzioni da tasse ambientali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (*3);

aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, ad eccezione delle operazioni elencate all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (*4);

aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater;

aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;

b)

agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione, degli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e lavoratori con disabilità, degli aiuti a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), degli aiuti a progetti di cooperazione territoriale europea e degli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, degli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater e degli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies;

(*2)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)."

(*3)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).»;"

(c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Il capo III, sezione 7, del presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato a favore della produzione di energia nucleare.»

;

(2)

l'articolo 2 è così modificato:

(a)

al punto 18), le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e il “capitale sociale” comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

b)

nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per “società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

(*5)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;"

(b)

il punto 20) è sostituito dal seguente:

«20)

“importo di aiuto corretto”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento calcolato secondo la seguente formula:

importo di aiuto corretto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C)

dove: R è l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le PMI; A è la parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di EUR; B è la parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di EUR e 110 milioni di EUR; C è la parte dei costi ammissibili superiore a 110 milioni di EUR;»;

(c)

il punto 27) è sostituito dal seguente:

«27)

“zone assistite”: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale che è stata approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato ed è in vigore al momento della concessione dell'aiuto;»;

(d)

il punto 32) è sostituito dal seguente:

«32)

“aumento netto del numero di dipendenti”: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla media relativa a un periodo di riferimento, dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo. Il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale e stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;»;

(e)

il punto 34) è sostituito dal seguente:

«34)

“intermediario finanziario”: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento privati, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;»;

(f)

sono inseriti i seguenti punti 39 bis) e 39 ter):

«39 bis)

“alle normali condizioni di mercato” (arm's length): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato;

39

ter) “scritto”: qualsiasi forma di documento scritto, compresi i documenti elettronici, a condizione che tali documenti elettronici siano riconosciuti equivalenti a norma delle procedure amministrative e della legislazione applicabili nello Stato membro interessato;»;

(g)

il punto 40) è soppresso;

(h)

i punti 42) e 43) sono sostituiti dai seguenti:

«42)

“aiuti a finalità regionale al funzionamento”: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa, comprese categorie di spese quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma esclusi i costi di ammortamento e i costi di finanziamento relativi a un investimento che ha beneficiato dell'aiuto;

43)

“settore siderurgico”: la produzione di uno o più degli elementi seguenti:

a)

ghisa grezza e ferro-leghe:

 

ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b)

prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

 

acciaio liquido colato o meno in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c)

prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale:

 

rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d)

prodotti finiti a freddo:

 

banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e)

tubi:

 

tutti i tubi di acciaio senza saldatura e i tubi saldati di diametro superiore a 406,4 mm;»;

(i)

è inserito il seguente punto 43 bis):

«43 bis)

“lignite”: lignite di basso rango “C” o orto-lignite e lignite di basso rango “B” o meta-lignite, quali definite dal sistema di codificazione internazionale del carbone istituito dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;»;

(j)

il punto 44) è soppresso;

(k)

il punto 45) è sostituito dal seguente:

«45)

“settore dei trasporti”: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il “settore dei trasporti" comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2), istituita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6):

a)

NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.39 Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani, 49.42 Servizi di trasloco, 49.5 Trasporto mediante condotte;

b)

NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;

c)

NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

(*6)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).»;"

(l)

è inserito il seguente punto 47 bis):

«47 bis)

“completamento dell'investimento”: momento in cui l'investimento è considerato completato dalle autorità nazionali o, in assenza di tale circostanza, tre anni dopo l'inizio dei lavori;»;

(m)

i punti 49), 50) e 51) sono sostituiti dai seguenti:

«49)

“investimento iniziale”:

a)

investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

la creazione di un nuovo stabilimento;

l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;

la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o

un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento;

b)

l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale;

50)

“attività uguali o simili”: attività della stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev. 2 (NACE Rev. 2);

51)

“investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica”:

a)

investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività:

la creazione di un nuovo stabilimento;

la diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia uguale o simile a quella svolta precedentemente nello stesso stabilimento; o

b)

l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione, a condizione che la nuova attività che verrà svolta utilizzando gli attivi acquisiti non sia uguale o simile a quella svolta nello stabilimento prima dell'acquisizione.

La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica;»;

(n)

i punti 72) e 73) sono sostituiti dai seguenti:

«72)

“investitore privato indipendente”: investitore privato e indipendente, secondo la definizione di cui al presente punto. Investitori “privati”: investitori che, indipendentemente dal loro assetto proprietario, perseguono un interesse puramente commerciale, utilizzano risorse proprie e sostengono interamente il rischio relativo al proprio investimento. In particolare, rientrano in tale categoria: enti creditizi che investono a proprio rischio e con risorse proprie, donazioni e fondazioni private, i veicoli di gestione di un patrimonio familiare (family office) e “business angels”, investitori aziendali, compagnie di assicurazione, fondi pensionistici, istituzioni accademiche e le persone fisiche che svolgono o meno un'attività economica. Non saranno considerati investitori privati ai fini della presente definizione: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione (banca di promozione nazionale o altro istituto di promozione). Investitore “indipendente”: un investitore privato che non partecipa al capitale dell'impresa ammissibile in cui investe. Nel contesto di investimenti ulteriori, un investitore rimane “indipendente” se è stato considerato un investitore indipendente in un investimento precedente. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, di tale nuova società sono considerati indipendenti dalla stessa;

73)

“persona fisica”: ai fini degli articoli 21 bis e 23, una persona diversa da un'entità giuridica e che non sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato;»;

(o)

il punto 79) è sostituito dal seguente:

«79)

“entità delegata”: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un'entità giuridica che svolge attività finanziarie su base professionale cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale per svolgere attività di sviluppo o promozione (una banca di promozione o un altro istituto di promozione). L'entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) o dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) o dell'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), a seconda dei casi;

(*7)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65)."

(*8)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)."

(*9)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).»;"

(p)

il punto 80) è sostituito dal seguente:

«80)

“impresa innovativa”: un'impresa che soddisfa una delle condizioni seguenti:

a)

può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

b)

i suoi costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

c)

nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017) 7124 (*10) della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11); oppure ii) ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695;

d)

nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione “CASSINI” (ad esempio acceleratore d'impresa (Business Accelerator) o abbinamento (Matchmaking) (*12); ii) ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (CASSINI Seed and Growth Funding Facility) oppure dell'iniziativa ISEP (InnovFin Space Equity Pilot); iii) ha ricevuto un premio CASSINI; iv) ha beneficiato di un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una start-up; v) è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13); oppure vi) è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio) (*14);

(*10)  Decisione di esecuzione C (2017) 7124 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativa all'adozione del programma di lavoro 2018-2020 nel quadro del programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e al finanziamento del programma di lavoro per il 2018."

(*11)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1)."

(*12)  L'iniziativa CASSINI, annunciata per la prima volta nella “Strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale” (COM(2020) 103 final del 10.3.2020), è un insieme di azioni concrete il cui obiettivo è facilitare l'accesso al capitale di rischio per le PMI operanti nel settore spaziale per finanziarne l'espansione."

(*13)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149)."

(*14)  Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).»;"

(q)

il punto 81) è sostituito dal seguente:

«81)

“piattaforma alternativa di negoziazione”: sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), in cui almeno il 50 % degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione è emesso da PMI;

(*15)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

(r)

i punti 85) e 86) sono sostituiti dai seguenti:

«85)

“ricerca industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud).

La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86)

“sviluppo sperimentale”: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;»;

(s)

il punto 89) è soppresso;

(t)

è inserito il seguente punto 90 bis):

«90 bis)

“applicazioni non relative alla difesa”: ai fini dell'articolo 25 sexies, applicazioni di prodotti diversi dai prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*16).

(*16)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).»;"

(u)

il punto 92) è sostituito dal seguente:

«92)

“poli di innovazione”: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione, poli dell’innovazione digitale, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici), volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione, ad esempio con mezzi digitali, attraverso la condivisione e/o la promozione della condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo. I poli dell'innovazione digitale, compresi i poli europei dell'innovazione digitale finanziati nell'ambito del programma Europa digitale gestito a livello centrale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17), sono entità il cui obiettivo è stimolare un'ampia diffusione di tecnologie digitali quali l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'edge computing, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersicurezza da parte dell'industria (in particolare da parte delle PMI) e delle organizzazioni del settore pubblico. I poli dell'innovazione digitale possono essere considerati essi stessi un polo di innovazione ai fini del presente regolamento.

(*17)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).»;"

(v)

i punti da 94) a 97) sono sostituiti dai seguenti:

«94)

“servizi di consulenza in materia di innovazione”: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);

95)

“servizi di sostegno all'innovazione”: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali);

96)

“innovazione dell'organizzazione”: la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97)

“innovazione di processo”: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;»;

(w)

è inserito il seguente punto 98 bis):

«98 bis)

“infrastrutture di prova e di sperimentazione”: strutture, impianti, capacità e risorse, quali banchi di prova, linee pilota, dimostratori, impianti di prova o laboratori viventi, e relativi servizi di sostegno, che sono utilizzati prevalentemente da imprese, in particolare le PMI, che cercano sostegno per le attività di prova e di sperimentazione al fine di sviluppare prodotti, processi e servizi nuovi o migliorati e di collaudare e aggiornare le tecnologie per ottenere progressi nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale. L'accesso alle infrastrutture di prova e di sperimentazione finanziate con fondi pubblici è aperto a diversi utenti e deve essere concesso su base trasparente e non discriminatoria e a condizioni di mercato. Le infrastrutture di prova e di sperimentazione sono talvolta anche note come infrastrutture tecnologiche (*18);

(*18)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione, “Technology Infrastructures”, SWD(2019) 158 final dell'8.4.2019.»;"

(x)

i punti 101) e 102) sono sostituiti dai seguenti:

«101)

“tutela dell'ambiente” o “tutela ambientale”: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;

102)

“norma dell'Unione”:

a)

una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese; o

b)

l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*19), e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione;

(*19)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).»;"

(y)

i punti 102 bis), 102 ter) e 102 quater) sono sostituiti dai seguenti:

«102 bis)

“infrastruttura di ricarica”: infrastruttura fissa o mobile che fornisce energia elettrica a veicoli o attrezzature mobili di terminal o attrezzature mobili di assistenza a terra;

102

ter) “infrastruttura di rifornimento”: infrastruttura fissa o mobile che fornisce idrogeno a veicoli o attrezzature mobili di terminal o attrezzature mobili di assistenza a terra;

102

quater) “idrogeno rinnovabile”: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20);

(*20)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).»;"

(z)

sono inseriti i seguenti punti da 102 quinquies) a 102 undecies):

«102 quinquies)

“energia rinnovabile”: energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;

102

sexies) “ricarica intelligente”: operazione di ricarica nella quale l'intensità dell'elettricità fornita alla batteria è regolata in tempo reale sulla base di informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;

102

septies) “veicolo pulito” :

a)

relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada: un veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4), lettera a), della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*21);

b)

relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada:

fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pesante a basse emissioni quale definito all'articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (*22);

fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pulito quale definito all'articolo 4, punto 4), lettera b), della direttiva 2009/33/CE e non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1242;

c)

relativamente alle navi destinate alla navigazione interna:

una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di passeggeri dotata di un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 50 % della sua potenza da combustibili con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento;

una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di merci con emissioni dirette (allo scarico) di CO2 per tonnellata-chilometro (gCO2/tkm), calcolate (o stimate in caso di navi nuove) utilizzando l'indicatore operativo di efficienza energetica (Energy Efficiency Operational Indicator o EEOI) dell’Organizzazione marittima internazionale, inferiori del 50 % al valore di riferimento medio per le emissioni di CO2 definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

d)

relativamente alle navi destinate alla navigazione marittima:

una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie, che i) ha un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 25 % della sua potenza da combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento in mare e nei porti, o ii) che ha raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (Energy Efficiency Design Index o EEDI) dell'Organizzazione marittima internazionale del 10 % inferiore ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022 ed è in grado di funzionare con combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o con combustibili da fonti rinnovabili; o

una nave destinata alla navigazione marittima e costiera e adibita al trasporto di merci utilizzata esclusivamente per servizi costieri e marittimi a breve raggio concepiti per consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare e che ha emissioni dirette (allo scarico) di CO2, calcolate utilizzando l'EEDI, inferiori del 50 % al valore medio di riferimento delle emissioni di CO2 definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) quale pubblicato a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

e)

relativamente al materiale rotabile ferroviario: materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 quando è utilizzato su un binario dotato della necessaria infrastruttura e che utilizza un motore di tipo convenzionale quando tale infrastruttura non è disponibile (bimodale);

102

octies) “veicolo a emissioni zero”:

a)

relativamente ai veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli: un veicolo che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*23) con emissioni di CO2 allo scarico pari a zero, calcolate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato V di tale regolamento;

b)

relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada: un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con emissioni di CO2 allo scarico pari a zero, come determinato a norma delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*24);

c)

relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada: un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2009/33/CE;

d)

relativamente alle navi destinate alla navigazione interna: una nave destinata alla navigazione interna, adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

e)

relativamente alle navi destinate alla navigazione marittima: una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

f)

relativamente al materiale rotabile ferroviario: materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

102

nonies) “veicolo”:

a)

un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L;

b)

una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci;

c)

materiale rotabile;

d)

aeromobili;

102

decies) “attrezzature mobili di assistenza a terra”: attrezzature mobili utilizzate nelle attività di assistenza al trasporto aereo o marittimo;

102

undecies) “attrezzature mobili di terminal”: attrezzature mobili utilizzate per il carico, lo scarico e il trasbordo di merci e unità di carico intermodali nonché per il trasporto di merci all'interno dell'area del terminal;

(*21)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5)."

(*22)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202)."

(*23)  Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52)."

(*24)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).»;"

(aa)

il punto 103) è sostituito dal seguente:

«103)

“efficienza energetica”: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*25);

(*25)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).»;"

(bb)

il punto 103 bis) è sostituito dal seguente:

«103 bis)

“energia primaria”: energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;»;

(cc)

il punto 103 ter) è soppresso;

(dd)

il punto 103 quinquies) è sostituito dal seguente:

«103 quinquies)

“predisposizione all'intelligenza” (smart readiness): capacità degli edifici o delle unità immobiliari di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante, anche ottimizzando l'efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il proprio funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;»;

(ee)

il punto 103 sexies) è sostituito dal seguente:

«103 sexies)

“piccola impresa a media capitalizzazione”: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato I, e il cui fatturato annuo non supera 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non supera 86 milioni di EUR; diverse entità sono considerate come un'unica impresa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies, una piccola impresa a media capitalizzazione è un'impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità;»;

(ff)

è inserito il seguente punto 103 septies):

«103 septies)

“risparmio energetico”: risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva (UE) 2012/27;»;

(gg)

il punto 105) è sostituito dal seguente:

«105)

“fondo per l'efficienza energetica”: veicolo speciale di investimento istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. I fondi per l'efficienza energetica sono gestiti da un gestore del fondo per l'efficienza energetica;»;

(hh)

il punto 108) è sostituito dal seguente:

«108)

“cogenerazione” o “produzione combinata di calore e di elettricità”: cogenerazione quale definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE;»;

(ii)

sono inseriti i seguenti punti 108 bis) e 108 ter):

«108 bis)

“cogenerazione basata su fonti di energia rinnovabile”: cogenerazione che utilizza il 100 % di energia da fonti rinnovabili per la produzione di calore e di elettricità;

108

ter) “pompa di calore”: macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;»;

(jj)

il punto 109) è sostituito dal seguente:

«109)

“energia da fonti rinnovabili” o “energia rinnovabile”: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, quale definita all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L'energia da fonti rinnovabili comprende l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (behind-the-meter) (installati insieme all'impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva) ma non l'energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;»;

(kk)

è inserito il seguente punto 109 bis):

«109 bis)

“comunità di energia rinnovabile”: comunità di energia rinnovabile quale definita all'articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;»;

(ll)

i punti da 110) a 113) sono soppressi;

(mm)

il punto 114) è sostituito dal seguente:

«114)

“tecnologie innovative”: tecnologie nuove e recentemente validate rispetto allo stato dell'arte nel relativo settore, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un'ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia esistente;»;

(nn)

sono inseriti i seguenti punti 114 bis) e 114 ter):

«114 bis)

“progetto dimostrativo”: progetto dimostrativo quale definito all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (*26);

114

ter) “contratto per differenza”: uno strumento di aiuto che conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione;

(*26)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).»;"

(oo)

i punti 115) e 116) sono sostituiti dai seguenti:

«115)

“bilanciamento” per l'energia elettrica: bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943;

116)

“responsabilità standard in materia di bilanciamento”: la responsabilità del bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie, di modo che nessun produttore ne sia esonerato come previsto all'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;»;

(pp)

è inserito il seguente punto 116 bis):

«116 bis)

“responsabile del bilanciamento”(Balance Responsible Party, BRP): il responsabile del bilanciamento quale definito all'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943;»;

(qq)

il punto 117) è sostituito dal seguente:

«117)

“biomassa”: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001;»;

(rr)

sono inseriti i seguenti punti da 117 bis) a 117 quinquies):

«117 bis)

“biocarburanti”: i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001;

117

ter) “biogas”: i biogas quali definiti all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;

117

quater) “bioliquidi”: i bioliquidi quali definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;

117

quinquies) “combustibili da biomassa”: i combustibili da biomassa quali definiti all'articolo 2, punto 27), della direttiva (UE) 2018/2001;»;

(ss)

i punti 118) e 119) sono sostituiti dai seguenti:

«118)

“deficit di finanziamento”: i costi supplementari netti determinati dalla differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l'investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell'aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti. Al fine di stabilire il deficit di finanziamento, lo Stato membro deve quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital, WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto (Net Present Value, NPV) riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto. In genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento.

119)

“tassa o prelievo parafiscale ambientale”: imposta o prelievo applicati a una specifica base imponibile, a prodotti o a servizi che hanno manifesti effetti negativi sull'ambiente o che mirano a tassare determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il loro prezzo possa includere i costi ambientali o che i produttori e i consumatori siano orientati verso attività più rispettose dell'ambiente;»;

(tt)

il punto 121) è soppresso;

(uu)

sono inseriti i seguenti punti da 121 bis) a 121 quinquies):

«121 bis)

“riparazione”: attività di gestione ambientale, come la rimozione o la detossificazione di contaminanti o di nutrienti in eccesso dal suolo e dall'acqua, volta a eliminare le fonti di degrado;

121

ter) “ripristino”: azioni di gestione ambientale volte a ripristinare un livello di funzionamento dell'ecosistema in siti degradati, il cui obiettivo è la fornitura rinnovata e continua di servizi ecosistemici piuttosto che la biodiversità e l'integrità di un ecosistema di riferimento naturale o seminaturale designato;

121

quater) “ecosistema”: ecosistema quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*27);

121

quinquies) “biodiversità”: biodiversità quale definita all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2020/852;

(*27)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).»;"

(vv)

sono inseriti i seguenti punti da 123 bis a 123 quinquies:

«123 bis)

“inquinante": inquinante quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852;

123

ter) “inquinamento”: inquinamento quale definito all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2010/75/UE;

123

quater) “soluzione basata sulla natura”: azione volta a proteggere, conservare, ripristinare, utilizzare e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi terrestri, di acqua dolce, costieri e marini naturali o modificati, che affronta le sfide sociali, economiche e ambientali in modo efficace e adattabile, apportando nel contempo benefici in termini di benessere umano, servizi ecosistemici resilienza e biodiversità;

123

quinquies) “recupero”: il processo di assistenza al ripristino di un ecosistema quale mezzo per conservare la biodiversità e aumentare la resilienza degli ecosistemi, in particolare ai cambiamenti climatici. Il recupero degli ecosistemi comprende le misure adottate per migliorare la condizione di un ecosistema e la ricostituzione o il ripristino di un ecosistema in caso di perdita di tale condizione nonché il miglioramento della resilienza e dell'adattamento dell'ecosistema ai cambiamenti climatici;»;

(ww)

il punto 124) è sostituito dal seguente:

«124)

“teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti dal punto di vista energetico”: il teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE;»;

(xx)

sono inseriti i seguenti punti 124 bis) e 124 ter):

«124 bis)

“teleriscaldamento e teleraffreddamento”: il teleriscaldamento o teleraffreddamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2010/31/UE;

124

ter) “sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento”: impianti di produzione di riscaldamento e/o raffreddamento, stoccaggio termico e rete di distribuzione, comprendenti sia la rete primaria - di trasmissione - che la rete secondaria di condotte per la fornitura di riscaldamento o raffreddamento ai consumatori. Il riferimento al teleriscaldamento deve essere interpretato come riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, a seconda del fatto che le reti forniscano riscaldamento o raffreddamento congiuntamente o separatamente;»;

(yy)

i punti 126), 127) e 128) sono sostituiti dai seguenti:

«126)

“riutilizzo”: il riutilizzo quale definito all'articolo 3, punto 13), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*28);

127)

“preparazione per il riutilizzo”: la preparazione per il riutilizzo quale definita all'articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE;

128)

“riciclo”: il riciclo quale definito all'articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;

(*28)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).»;"

(zz)

sono inseriti i seguenti punti da 128 bis) a 128 decies):

«128 bis)

“uso efficiente delle risorse”: riduzione della quantità di risorse necessarie per ottenere un'unità di produzione, o sostituzione delle risorse primarie con risorse secondarie;

128

ter) “rifiuto”: un rifiuto quale definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE ;

128

quater) “calore di scarto”: il calore di scarto quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2018/2001;

128

quinquies) “trattamento”: il trattamento quale definito all'articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE, nonché il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze;

128

sexies) “recupero”: il recupero quale definito all'articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE, nonché il recupero di altri prodotti, materiali o sostanze;

128

septies) “smaltimento”: lo smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE;

128

octies) “altri prodotti, materiali o sostanze”: i materiali, i prodotti e le sostanze diversi dai rifiuti, compresi i sottoprodotti di cui all'articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, i residui agricoli e forestali, le acque reflue, le acque piovane e le acque di dilavamento, i minerali, i nutrienti, i gas residui provenienti dai processi di produzione, i prodotti, le parti e i materiali ridondanti;

128

nonies) “prodotti, parti e materiali ridondanti”: i prodotti, le parti o i materiali che non sono più necessari o utili per i proprietari, ma sono idonei al riutilizzo;

128

decies) “raccolta differenziata”: la raccolta differenziata come definita all'articolo 3, punto 11, della direttiva 2008/98/CE;»;

(aaa)

il punto 129) è soppresso;

(bbb)

il punto 130) è sostituito dal seguente:

«130)

“infrastruttura energetica”: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all'interno dell'Unione o che colleghi l'Unione a uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:

a)

energia elettrica:

i)

sistemi di trasmissione e distribuzione, laddove per “trasmissione” si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma ad esclusione della fornitura, mentre per “distribuzione” si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma ad esclusione della fornitura;

ii)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per assicurare il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente del sistema di cui al punto i), compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

iii)

componenti di rete pienamente integrate, quali definite all'articolo 2, punto 51), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (*29);

iv)

reti elettriche intelligenti, ossia sistemi e componenti che integrano la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, intese a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica più sicura, efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di produzione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;

v)

reti elettriche offshore, ossia qualsiasi apparecchiatura o installazione di una infrastruttura di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, di cui al punto i), avente doppia funzionalità: l'interconnessione e la trasmissione o distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore a due o più paesi. Sono comprese le reti intelligenti e qualsiasi apparecchiatura o installazione offshore adiacente essenziale per un funzionamento sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l'interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le interfacce delle diverse tecnologie;

b)

gas (gas naturale, biogas - compreso il biometano - e/o gas rinnovabile di origine non biologica):

i)

condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas facente parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;

ii)

i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto i);

iii)

impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per gas compressi o liquefatti;

iv)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

v)

reti del gas intelligenti, ossia una delle seguenti apparecchiature o installazioni volte a consentire e facilitare l'integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (compreso l'idrogeno o i gas di origine non biologica): sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo del gas all'interno di una rete del gas. Inoltre, tali reti intelligenti possono comprendere anche apparecchiature che consentano l'inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi aggiornamenti necessari della rete esistente;

c)

idrogeno:

i)

condotte di trasmissione per il trasporto dell'idrogeno ad alta pressione, nonché condotte per la distribuzione locale di idrogeno che consentano l'accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;

ii)

impianti di stoccaggio, ossia impianti utilizzati per lo stoccaggio dell'idrogeno ad elevato grado di purezza, compresa la parte di un terminale per l'idrogeno utilizzata per lo stoccaggio ma ad esclusione della parte utilizzata per le operazioni di produzione, e comprese le infrastrutture riservate esclusivamente all'utilizzo da parte dei gestori della rete dell'idrogeno nello svolgimento delle rispettive mansioni. Gli impianti di stoccaggio di idrogeno includono impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di idrogeno ad alta pressione di cui al punto i);

iii)

impianti di dispacciamento, ricezione, stoccaggio, rigassificazione o decompressione per l'idrogeno o l'idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all'iniezione di idrogeno nella rete del gas o nella rete dedicata all'idrogeno;

iv)

terminali, ossia impianti utilizzati per la trasformazione dell'idrogeno liquido in idrogeno gassoso da immettere nella rete dell'idrogeno. I terminali comprendono le attrezzature ausiliarie e lo stoccaggio temporaneo necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell'idrogeno, ma non includono le parti del terminale per l'idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;

v)

interconnettori, ossia la rete dell'idrogeno (o parti di tale rete) che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;

vi)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema dell'idrogeno funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all'idrogeno a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi. Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;

d)

biossido di carbonio:

i)

condotte, diverse dalla rete di condotte a monte, utilizzate per trasportare il biossido di carbonio da più fonti, ossia installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono biossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*30) o ai fini dell'utilizzo del biossido di carbonio come materia prima o per migliorare la resa di processi biologici;

ii)

impianti per la liquefazione e lo stoccaggio intermedio del biossido di carbonio in vista del suo trasporto o stoccaggio. Ciò non comprende le infrastrutture all'interno di una formazione geologica utilizzata per lo stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio a norma dell'articolo 3 della direttiva 2009/31/CE e i relativi impianti associati di superficie e di iniezione;

iii)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo. Ciò può includere attivi mobili dedicati per il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio, a condizione che rientrino nella definizione di veicolo pulito;

Gli attivi di cui ai punti i), ii) e iii) che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche;

e)

infrastrutture utilizzate per la trasmissione o la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da più produttori o utilizzatori, basate sull'uso di energia rinnovabile o di calore di scarto proveniente da applicazioni industriali;

f)

progetti di interesse comune quali definiti all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*31) e progetti di interesse reciproco di cui all'articolo 171 del trattato;

g)

altre categorie di infrastrutture che consentono la connessione fisica o senza fili di energia rinnovabile o a zero emissioni di carbonio tra produttori e utilizzatori da più punti di accesso e di uscita e che sono aperte all'accesso di soggetti terzi non appartenenti alle imprese che posseggono o gestiscono l'infrastruttura;

Gli attivi di cui dalla lettera a) alla g) che sono costruiti per un solo utente o per un piccolo gruppo di utenti individuati ex ante e che sono adeguati alle loro esigenze (infrastrutture dedicate) non sono considerati infrastrutture energetiche.

(*29)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125)."

(*30)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114)."

(*31)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).»;"

(ccc)

sono inseriti i seguenti punti da 130 bis a 130 quinquies:

«130 bis)

“gestore del sistema di distribuzione (DSO)”: un gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944;

130

ter) “gestore del sistema di trasmissione (TSO)”: un gestore del sistema di trasmissione quale definito all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944;

130

quater) “stoccaggio di energia elettrica”: il rinvio dell'utilizzo finale dell'energia elettrica a un momento successivo a quello della sua produzione o la conversione dell'energia elettrica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e la successiva sua riconversione in energia elettrica;

130

quinquies) “stoccaggio termico”: il rinvio dell'utilizzo finale dell'energia termica a un momento successivo a quello della sua produzione, o la conversione dell'energia elettrica o termica in una forma di energia che può essere stoccata, lo stoccaggio di tale energia e, se del caso, la sua successiva conversione o riconversione in energia termica per l'utilizzo finale (ossia a fini di riscaldamento o di raffreddamento);»;

(ddd)

il punto 131) è sostituito dal seguente:

«131)

“normativa in materia di mercato interno dell'energia”: normativa comprendente la direttiva (UE) 2019/944, la direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*32), il regolamento (UE) 2019/943 e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*33);

(*32)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94)."

(*33)  Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).»;"

(eee)

sono inseriti i seguenti punti 131 bis) e 131 ter):

«131 bis)

“cattura e stoccaggio del carbonio” (Carbon Capture and Storage, CCS): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO2 prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un luogo di stoccaggio ed iniettandole in apposite formazioni geologiche sotterranee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131

ter) “cattura e utilizzo del carbonio” (Carbon Capture and Use, CCU): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO2 prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall'aria ambiente, trasportandole in un sito di consumo o di utilizzo del CO2 per l'utilizzo completo di tale CO2;»;

(fff)

il punto 134) è soppresso;

(ggg)

il punto 137) è sostituito dal seguente:

«137)

“infrastruttura a banda larga”: una rete a banda larga priva di componenti attive, comprendente la parte fisica della rete, compreei cavidotti, pali, piloni, tralicci, fibra spenta, centraline e cavi (compresi i cavi in fibra spenta e in rame);»;

(hhh)

sono inseriti i seguenti punti 137 bis), 137 ter) e 137 quater):

«137 bis)

“rete di backhauling”: la parte di una rete a banda larga che collega la rete di accesso alla rete dorsale e non fornisce accesso diretto agli utenti finali. È la parte della rete in cui il traffico degli utenti finali è aggregato;

137

ter) “rete dorsale”: la rete centrale che interconnette le reti di backhauling di aree e regioni diverse;

137

quater) “rete di accesso”: porzione di una rete a banda larga che collega la rete di backhauling ai locali o ai dispositivi degli utenti finali;»;

(iii)

il punto 139) è sostituito dal seguente:

«139)

“accesso all'ingrosso”: l'accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. L'accesso all'ingrosso comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui di seguito: i) per le reti FTTx: accesso all'infrastruttura a banda larga, disaggregazione e accesso bitstream; ii) per le reti cablate: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi; iii) per le reti fisse di accesso senza fili: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi; iv) per le reti mobili: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi (almeno il roaming); v) per le piattaforme satellitari: accesso a servizi attivi; vi) per le reti di backhauling: accesso all'infrastruttura a banda larga e accesso a servizi attivi.»;

(jjj)

il punto 139 bis) è sostituito dal seguente:

«139 bis)

“locali serviti”: locali degli utenti finali ai quali, su richiesta degli utenti finali ed entro quattro settimane dalla data della richiesta, un operatore può fornire servizi a banda larga (indipendentemente dal fatto che tali locali siano già connessi o meno alla rete). Il prezzo applicato per la fornitura di servizi a banda larga nei locali degli utenti finali in questo caso non deve superare le normali tariffe di connessione, il che significa che non deve includere alcun costo aggiuntivo o eccezionale rispetto alla normale prassi commerciale e, in ogni caso, non deve superare il prezzo abituale nello Stato membro interessato. Tale prezzo deve essere stabilito dall'autorità nazionale competente;»;

(kkk)

sono inseriti i seguenti punti 139 quinquies, 139 sexies e 139 septies:

«139 quinquies)

“picco”: momento della giornata, in genere della durata di un'ora, in cui il carico della rete è generalmente al suo livello massimo;

139

sexies) “condizioni di picco”: le condizioni in cui verosimilmente funziona la rete durante il picco;

139

septies) “orizzonte temporale di riferimento”: orizzonte temporale utilizzato per la verifica degli investimenti privati previsti, che corrisponde al periodo di tempo che lo Stato membro ritiene necessario per lo sviluppo della rete finanziata dallo Stato progettata, a decorrere dal momento della pubblicazione della consultazione pubblica sull'intervento statale previsto fino all'entrata in funzione della rete, ossia fino all'inizio della fornitura di servizi all'ingrosso e/o al dettaglio sulla rete finanziata dallo Stato. L'orizzonte temporale di riferimento non può essere inferiore a due anni;»;

(lll)

il punto 157) è sostituito dal seguente:

«157)

“infrastruttura portuale”: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine e le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e le infrastrutture di ricarica e di rifornimento nei porti che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo a veicoli, attrezzature mobili di terminal e attrezzature mobili di assistenza a terra;»;

(mmm)

il punto 161) è soppresso;

(3)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)

le lettere da a) a e) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

aiuti a finalità regionale agli investimenti: per un investimento con costi ammissibili pari o superiori a 110 milioni di EUR, gli importi di aiuto per impresa per progetti di investimento come indicato di seguito:

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 10 %: 8,25 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 15 %: 12,38 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 20 %: 16,5 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 25 %: 20,63 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 30 %: 24,75 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 35 %: 28,88 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 40 %: 33 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 50 %: 41,25 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 60 %: 49,5 milioni di EUR;

nei casi di intensità massima dell'aiuto a finalità regionale del 70 %: 57,75 milioni di EUR;

b)

aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 22 milioni di EUR, come previsto all'articolo 16, paragrafo 3;

c)

aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 8,25 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

d)

aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

e)

aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2,2 milioni di EUR per impresa e per anno;»;

(b)

sono inserite le seguenti lettere e bis) ed e ter):

«e bis)

aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore di cui all'articolo 19 quater; 200 000 EUR per beneficiario e per anno civile. Per le microimprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, tale limite è di 25 000 EUR per beneficiario per anno civile e per le microimprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura è di 30 000 EUR per beneficiario per anno civile;

e ter)

aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui all'articolo 19 quinquies: 2 milioni di EUR per beneficiario e per anno civile. Per le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, tale limite è di 250 000 EUR per beneficiario per anno civile e per le PMI attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura è di 300 000 EUR per beneficiario per anno civile. Gli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono subordinati alla condizione che non siano trasferiti, parzialmente o interamente, a produttori primari;»;

(c)

le lettere da f) a s bis) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

aiuti alle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea: aiuti ai sensi dell'articolo 20: 2,2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 20 bis: gli importi di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, per impresa e per progetto;

g)

aiuti al finanziamento del rischio: 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all'articolo 21, paragrafo 8, e all'articolo 21 bis, paragrafo 2;

h)

aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4, 5 e 7;

i)

aiuti alla ricerca e sviluppo:

i)

se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 55 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;

ii)

se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 35 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;

iii)

se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 25 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;

iv)

se il progetto è un progetto Eureka, è attuato da un'impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato oppure soddisfa le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, lettera d), gli importi di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;

v)

se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;

vi)

aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 8,25 milioni di EUR per studio;

vii)

aiuti alle PMI a favore di progetti di ricerca e sviluppo che sono stati insigniti di un marchio di eccellenza e attuati a norma dell'articolo 25 bis: l'importo di cui all'articolo 25 bis;

viii)

aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER realizzate a norma dell'articolo 25 ter: gli importi di cui all'articolo 25 ter;

ix)

aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, attuati a norma dell'articolo 25 quater: gli importi di cui all'articolo 25 quater;

x)

aiuti a favore delle azioni di Teaming: gli importi di cui all'articolo 25 quinquies;

xi)

aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa a norma dell'articolo 25 sexies: 80 milioni di EUR per impresa e per progetto;

j)

aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 35 milioni di EUR per infrastruttura;

j bis)

aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione: 25 milioni di EUR per infrastruttura;

k)

aiuti ai poli di innovazione: 10 milioni di EUR per polo;

l)

aiuti all'innovazione a favore delle PMI: 10 milioni di EUR per impresa e per progetto;

m)

aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione: 12,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;

n)

aiuti alla formazione: 3 milioni di EUR per progetto di formazione;

o)

aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di EUR per impresa e per anno;

p)

aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 11 milioni di EUR per impresa e per anno;

q)

aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 11 milioni di EUR per impresa e per anno;

r)

aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5,5 milioni di EUR per impresa e per anno;

s)

aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, salvo diversa indicazione: 30 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

s bis)

aiuti alle infrastrutture dedicate e allo stoccaggio di cui all'articolo 36, paragrafo 4: 25 milioni di EUR per progetto;»;

(d)

sono inserite le seguenti lettere da s ter) a s septies):

«s ter)

aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento di cui all'articolo 36 bis, paragrafi 1 e 2: 30 milioni di EUR per impresa per progetto e, nel caso di regimi, una dotazione media annua di 300 milioni di EUR;

s quater)

aiuti agli investimenti per il miglioramento combinato delle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici di cui all'articolo 38 bis, paragrafo 7, e all'articolo 39, paragrafo 2 bis): 30 milioni di EUR per impresa per progetto;

s quinquies)

aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 38 ter: 30 milioni di EUR di finanziamenti totali nominali in essere per beneficiario;

s sexies)

aiuti agli investimenti per progetti per l'efficienza energetica degli edifici sotto forma di strumenti finanziari: gli importi stabiliti nell'articolo 39, paragrafo 5;

s septies)

aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi ambientali di cui all'articolo 44 bis: 50 milioni di EUR per regime e per anno;»;

(e)

le lettere t) e u) sono soppresse;

(f)

le lettere da v) a y) sono sostituite dalle seguenti:

«v)

aiuti al funzionamento per la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 42, e aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno da fonti rinnovabili in piccoli progetti e delle comunità di energia rinnovabile, di cui all'articolo 43: 30 milioni di EUR per impresa per progetto; la somma dei bilanci di tutti i regimi di cui all'articolo 42 e la somma dei bilanci di tutti i regimi di cui all'articolo 43 non dovrebbe ciascuna superare i 300 milioni di EUR all'anno;

w)

aiuti per i sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento di cui all'articolo 46: 50 milioni di EUR per impresa per progetto;

x)

aiuti per le infrastrutture energetiche di cui all'articolo 48: 70 milioni di EUR per impresa per progetto;

y)

aiuti per lo sviluppo di reti fisse a banda larga concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; per gli aiuti per le reti a banda larga fissa concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milioni di EUR;»;

(g)

è inserita la seguente lettera y quinquies):

«y quinquies)

aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di sovvenzione: 100 milioni di EUR di costi totali per progetto; per gli aiuti per lo sviluppo di reti di backhauling concessi sotto forma di strumento finanziario, l'importo nominale del finanziamento totale concesso al beneficiario finale per progetto non supera 150 milioni di EUR;»;

(h)

le lettere da z) a cc) sono sostituite dalle seguenti:

«z)

aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 165 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 82,5 milioni di EUR per impresa e per anno;

aa)

regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 55 milioni di EUR per regime e per anno;

bb)

aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 33 milioni di EUR o i costi totali superiori a 110 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2,2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;

cc)

aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 11 milioni di EUR o costi totali superiori a 22 milioni di EUR per la stessa infrastruttura;»;

(i)

le lettere ee) e ff) sono sostituite dalle seguenti:

«ee)

aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 143 milioni di EUR per progetto (o 165 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*34)); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;

ff)

aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 44 milioni di EUR per progetto (o 55 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;

(*34)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).»;"

(j)

la lettera hh) è sostituita dal seguente:

«hh)

aiuti alle PMI per i costi sostenuti per la partecipazione a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”): aiuti ai sensi dell'articolo 19 bis: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto; aiuti ai sensi dell'articolo 19 ter: gli importi di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 2, per impresa e per progetto.»;

(4)

l'articolo 5 è così modificato:

(a)

al paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f)

gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 21 e 21 bis;»;

(b)

al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera g bis):

«g bis)

aiuti alle PMI sotto forma di canoni di accesso ridotti o di accesso gratuito ai servizi di consulenza in materia di innovazione e ai servizi di sostegno all'innovazione, quali definiti rispettivamente all'articolo 2, punti 94) e 95), offerti ad esempio da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione sulla base di un regime di aiuti, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

il vantaggio acquisito consistente in canoni ridotti o accesso gratuito è quantificabile e dimostrabile;

ii)

gli sconti sui prezzi totali o parziali per i servizi e le norme in base alle quali le PMI possono richiedere tali sconti ed essere selezionate per aggiudicarseli sono resi pubblici (tramite siti web o altri mezzi idonei) prima che il fornitore del servizio inizi a offrire gli sconti;

iii)

il fornitore del servizio registra gli importi degli aiuti concessi a ciascuna PMI sotto forma di sconti sui prezzi per garantire il rispetto dei massimali di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4. Tale documentazione è conservata per dieci anni a decorrere dalla data in cui il fornitore del servizio ha concesso l'ultimo aiuto;»;

(c)

al paragrafo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU, se sono soddisfatte le condizioni di cui al capo III, sezione 16;»;

(d)

al paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):

«m)

aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quater sono soddisfatte;

n)

aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quinquies sono soddisfatte.»;

(5)

l'articolo 6 è così modificato:

(a)

al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 21, 21 bis e 22;»;

(b)

al paragrafo 5, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

aiuti alle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) o che ne beneficiano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 19 bis o 19 ter;»;

(c)

al paragrafo 5, sono aggiunte le seguenti lettere da m) a q):

«m)

aiuti per la riparazione dei danni ambientali e il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi qualora i costi di riparazione o ripristino superino l'aumento in valore del terreno o della proprietà e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;

n)

aiuti per la tutela della biodiversità e per l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei medesimi se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45;

o)

aiuti a favore della promozione di energia da fonti rinnovabili di cui agli articoli 41, 42 e 43, quando l'aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati;

p)

aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici per la fornitura di energia elettrica, gas o calore alle condizioni di cui all'articolo 19 quater:

q)

aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei per la fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina se le condizioni di cui all'articolo di cui all'articolo 19 quinquies sono soddisfatte.»;

(6)

all'articolo 7, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutti i valori utilizzati sono intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili a norma della legislazione fiscale nazionale applicabile non è tuttavia presa in considerazione per il calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. In tal caso si applicano le opzioni semplificate in materia di costi previste dalle pertinenti norme che disciplinano il fondo dell'Unione. Inoltre, anche per i progetti attuati in linea con i piani per la ripresa e la resilienza approvati dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (*35) gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi, a condizione che siano utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 o al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, per gli aiuti di cui agli articoli 25 bis e 25 ter i costi indiretti possono essere calcolati conformemente alle norme di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3, e all'articolo 25 ter, paragrafo 3.

(*35)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).»;"

(7)

l'articolo 8 è così modificato:

(a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. In deroga a tale norma, il finanziamento pubblico totale per i progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa può raggiungere il totale dei costi ammissibili del progetto, indipendentemente dal tasso massimo di finanziamento applicabile nell'ambito di questo fondo, purché siano rispettate le soglie di notifica e le intensità massime di aiuto o gli importi massimi di aiuto a norma del presente regolamento.»

;

(b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma degli articoli 19 ter, 20 bis, 21, 21 bis, 22 o 23, dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii), iii) o iv), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili concessi per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato e approvati da una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma dell'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii), iii) o iv), dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e dell'articolo 56 septies possono essere cumulati con altri aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati a norma di tali articoli.»

;

(8)

l'articolo 9 è così modificato:

(a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module (*36) della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a)

le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 nel formato standardizzato di cui all'allegato II o un link che dia accesso a tali informazioni;

b)

il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11 o un link che dia accesso a tale testo;

c)

le informazioni di cui all'allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR o, per gli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU a norma della sezione 16, su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR o, per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria o nel settore della pesca e dell'acquacoltura, diversi da quelli cui si applica la sezione 2 bis, su ciascun aiuto individuale superiore a 10 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20, le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione interessata, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*37) o, a seconda dei casi, all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (*38). In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all'interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a favore di progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis e gli aiuti ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) di cui all'articolo 19 ter non si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui al primo comma.

2.   Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16, 21 bis e 22 (*39), le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR):

 

0,01 - 0,1 (solo per la pesca e l'acquacoltura nonché per la produzione agricola primaria);

 

0,1 - 0,5;

 

0,5 - 1;

 

1 - 2;

 

2 - 5;

 

5 - 10;

 

10 - 30; e

 

uguale o superiore a 30.

(*36)  “Ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato”, disponibile all'indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it."

(*37)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259)."

(*38)  Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94)."

(*39)  Per i regimi di cui agli articoli 16, 21 bis e 22 del presente regolamento, possono essere esonerate dall'obbligo di pubblicare informazioni su ciascun aiuto individuale superiore a 100 000 EUR le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato.»;"

(b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso. Per gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, il 31 dicembre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto corrisponderà alla data della concessione ai fini del presente paragrafo.»

;

(9)

all'articolo 11, paragrafo 1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all'articolo 20 bis, né ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) di cui all'articolo 19 ter.»;

(10)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Campo di applicazione degli aiuti a finalità regionale

La presente sezione non si applica:

a)

agli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;

b)

agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture; agli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento; e agli aiuti nel settore della banda larga, ad eccezione dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

c)

agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

d)

agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, “Attività finanziarie e assicurative”, della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, “Attività di sedi centrali”, o 70.22, “Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale”, della NACE Rev. 2.»;

(11)

l'articolo 14 è così modificato:

(a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato, gli aiuti possono essere concessi per qualsiasi forma di investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per un investimento iniziale destinato alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata.»

;

(b)

i paragrafi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:

a)

i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

b)

i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su due anni;

c)

una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).

5.   Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona interessata per almeno cinque anni o per almeno tre anni nel caso delle PMI. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il periodo minimo.

6.   Tranne per le PMI o per l'acquisizione di uno stabilimento, gli attivi acquisiti devono essere nuovi.

I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

a)

per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento nel caso di imprese di grandi dimensioni e per tre anni nel caso di PMI;

b)

per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.

Nel caso di un investimento iniziale di cui all'articolo 2, punto 49), lettera b) o all'articolo 2, punto 51), lettera b), in linea di principio sono presi in considerazione solo i costi di acquisto degli attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. L'operazione avviene a condizioni di mercato. Nel caso in cui l'acquisizione degli attivi di uno stabilimento sia accompagnata da un ulteriore investimento ammissibile a ricevere aiuti a finalità regionale, i costi ammissibili di questo investimento aggiuntivo dovrebbero essere sommati ai costi di acquisizione degli attivi dello stabilimento. Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento.

7.   Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti. Per gli aiuti concessi alle grandi imprese o alle PMI a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori.»

;

(c)

il paragrafo 8 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

devono figurare all'attivo dell'impresa che riceve l'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni (tre anni per le PMI).»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le PMI è ammissibile il 100 % dei costi degli attivi immateriali.»;

(d)

al paragrafo 9, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il progetto di investimento porta a un incremento netto del numero di dipendenti impiegati in un dato stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti dopo aver sottratto dal numero di posti di lavoro creati il numero di posti di lavoro soppressi nel corso dello stesso periodo, espressi in unità di lavoro-anno;

b)

ciascun posto di lavoro deve essere occupato entro tre anni dal completamento dell'investimento;»;

(e)

i paragrafi 10 e 11 sono soppressi;

(f)

al paragrafo 12, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«12.   L'intensità di aiuto non supera l'intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.»

;

(g)

al paragrafo 13, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«13.   Gli investimenti iniziali relativi alla stessa attività o ad un'attività analoga avviati dallo stesso beneficiario (a livello di gruppo) entro un periodo di tre anni dalla data di avvio dei lavori relativi a un altro investimento sovvenzionato nella stessa regione di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche sono considerati parte di un unico progetto di investimento.»

;

(h)

i paragrafi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«14.   Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Il requisito del contributo proprio pari al 25 % non si applica agli aiuti agli investimenti concessi per investimenti nelle regioni ultraperiferiche se per tenere pienamente conto dell'intensità massima di aiuto è necessario un contributo inferiore.

15.   Per un investimento iniziale connesso a progetti di cooperazione territoriale europea oggetto del regolamento (UE) n. 1299/2013 o del regolamento (UE) 2021/1059, l'intensità di aiuto applicata alla zona in cui è realizzato l'investimento iniziale si applica a tutti i beneficiari che partecipano al progetto. Se l'investimento iniziale interessa due o più zone assistite, l'intensità massima di aiuto è quella applicabile nella zona assistita in cui è sostenuto l'importo più elevato dei costi ammissibili. Nelle zone assistite ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la presente disposizione si applica alle grandi imprese solo se l'investimento iniziale riguarda una nuova attività economica.»

;

(12)

l'articolo 15 è così modificato:

(a)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario. Lo Stato membro può imporre norme ambientali cui deve conformarsi il mezzo di trasporto prescelto e, se tali norme sono imposte al beneficiario, questo può basare il calcolo dei costi aggiuntivi di trasporto sul minor costo sostenuto per conformarsi ad esse.»;

(b)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Nelle zone scarsamente popolate e a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:»;

(13)

l'articolo 16 è così modificato:

(a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'investimento totale in un progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo urbano non supera 22 milioni di EUR.»

;

(b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli aiuti per lo sviluppo urbano mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti, quali definiti all'articolo 2, punto 72), a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 20 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto di sviluppo urbano.»

;

(14)

l'articolo 17 è così modificato:

(a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I costi ammissibili corrispondono a uno o più dei seguenti costi:

a)

i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;

b)

i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento, calcolati su un periodo di due anni;

c)

una combinazione di una parte dei costi di cui alle lettere a) e b), purché l'importo cumulato non sia maggiore dell'importo più elevato fra quelli di cui alle lettere a) e b).

3.   Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente articolo, gli investimenti devono consistere:

a)

in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; o

b)

nell'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'operazione avviene a condizioni di mercato. In linea di principio, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da parte di terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Tuttavia, se un membro della famiglia del proprietario originario o uno o più dipendenti rilevano una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento ai sensi del presente paragrafo.»

;

(b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   I costi relativi alla locazione di attivi materiali possono essere presi in considerazione solo nelle seguenti condizioni:

a)

per i terreni e gli immobili, la locazione deve proseguire per almeno tre anni dopo la data prevista di completamento dell'investimento;

b)

per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto.»;

c)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

sono ammortizzabili;»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.»;

(15)

Gli articoli 19 bis e 19 ter sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 19 bis

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1060 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I seguenti costi di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, sono ammissibili ai progetti CLLD:

a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell'ottica di preparare e attuare una strategia CLLD;

b)

la realizzazione delle operazioni approvate;

c)

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione;

d)

i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia CLLD;

e)

l'animazione della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra le parti interessate allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

3.   L'intensità di aiuto non supera i tassi massimi di sostegno previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno del CLLD.

Articolo 19 ter

Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)

1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi per progetto non supera 200 000 EUR.»;

(16)

sono inseriti i seguenti articoli 19 quater e 19 quinquies:

«Articolo 19 quater

Aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore

1.   Gli aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo si applica:

a)

agli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi al fine di ridurre i prezzi applicati dai fornitori alle microimprese per unità di energia elettrica, gas o calore;

b)

ai pagamenti effettuati alle microimprese, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore, che compensano una parte dei costi di tale consumo.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

a)

non operano discriminazioni né tra i fornitori né tra le microimprese;

b)

prevedono che tutti i fornitori siano ammissibili a presentare offerte per la fornitura di energia elettrica, gas o calore alle microimprese sulla stessa base;

c)

prevedono un meccanismo che, se concesso tramite un fornitore, fa sì che l'aiuto sia trasferito nella misura più ampia possibile al beneficiario finale;

d)

determinano un prezzo superiore ai costi, ad un livello che permette l'esercizio di un'effettiva concorrenza relativa ai prezzi.

3.   L'importo degli aiuti è pari al pagamento concesso o, nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non supera la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia elettrica, di gas e/o di calore consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall'intervento pubblico.

Articolo 19 quinquies

Aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina

1.   Gli aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas o calore nella misura in cui è prodotto a partire da gas naturale o da energia elettrica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo si applica:

a)

agli interventi pubblici relativi alla fissazione dei prezzi che riducono i prezzi applicati dai fornitori per unità di energia elettrica, gas o calore;

b)

ai pagamenti concessi alle PMI, direttamente o tramite fornitori, per unità di consumo di energia elettrica, gas o calore che compensano una parte dei costi di tale consumo.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1:

a)

non superano il 70 % del consumo del beneficiario di energia elettrica, gas o calore prodotto a partire da gas naturale o energia elettrica nel periodo di validità della misura di aiuto;

b)

non operano discriminazioni né tra i fornitori né tra le PMI;

c)

prevedono una compensazione dei fornitori, se l'intervento pubblico impone loro di fornire ad un prezzo inferiore ai costi;

d)

prevedono che tutti i fornitori siano ammissibili a presentare offerte per la fornitura di energia elettrica, gas o calore sulla stessa base;

e)

prevedono un meccanismo che, se concesso tramite un fornitore, fa sì che l'aiuto sia trasferito nella misura più ampia possibile al beneficiario finale;

f)

determinano un prezzo unitario medio delle forniture pari almeno al prezzo medio per unità di energia elettrica, gas o calore rispettivamente applicato ai clienti finali nello Stato membro interessato nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2021.

3.   I pagamenti ai fornitori per le forniture effettuate nei confronti delle PMI dettati da interventi pubblici volti a fissare i prezzi a un livello inferiore ai costi sostenuti dal fornitore sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni:

a)

l'intervento pubblico nella fissazione dei prezzi soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2;

b)

il pagamento della compensazione non supera la differenza tra il prezzo che il fornitore avrebbe potuto prevedere di ottenere applicando alla fornitura un prezzo di mercato senza l'intervento pubblico e il prezzo inferiore ai costi fissato dall'intervento pubblico.

4.   Il presente articolo si applica agli aiuti concessi per i costi dell'energia elettrica, del gas o del calore consumati in un periodo in cui gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi a favore delle PMI che ricevono forniture di gas, di energia elettrica o di calore sono espressamente autorizzati a norma del diritto derivato basato sull'articolo 122 del trattato. Gli aiuti sono concessi entro 12 mesi dalla fine di tale periodo.

5.   L'importo degli aiuti è pari al pagamento concesso alle PMI o ai fornitori o, nel caso di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi, non supera la differenza tra il prezzo di mercato che avrebbe dovuto essere pagato per il totale di energia consumato dal beneficiario e il prezzo da pagare per tale consumo reso possibile dall'intervento pubblico.»;

(17)

all'articolo 20 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera 22 000 EUR.»

;

(18)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Aiuti al finanziamento del rischio

1.   I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Gli Stati membri, direttamente o tramite un'entità delegata, attuano la misura di finanziamento del rischio tramite uno o più intermediari finanziari. Gli Stati membri o le entità delegate forniscono un contributo pubblico agli intermediari finanziari conformemente ai paragrafi da 9 a 13 e gli intermediari finanziari, conformemente ai paragrafi da 14 a 17, effettuano investimenti per il finanziamento del rischio conformemente ai paragrafi da 4 a 8 in imprese ammissibili che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 3. Né gli Stati membri né le entità delegate investono direttamente nelle imprese ammissibili senza il coinvolgimento di un intermediario finanziario.

3.   Sono ammissibili le imprese che sono PMI non quotate e che, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

a)

non hanno operato in alcun mercato;

b)

operano in un qualsiasi mercato:

i)

da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese; o

ii)

da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

Se ad una determinata impresa è stato applicato uno dei periodi di ammissibilità di cui ai punti i) e ii), agli eventuali ulteriori aiuti al finanziamento del rischio concessi alla stessa impresa può essere applicato soltanto tale periodo. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10 % del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10 % del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Per quanto riguarda il periodo di ammissibilità di cui al punto i), se viene applicato, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a un'imposizione fiscale per le sue attività economiche;

c)

necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima frase, tale soglia viene ridotta al 30 % per quanto riguarda i seguenti investimenti, che sono considerati investimenti iniziali in una nuova attività economica:

i)

investimenti che migliorano in modo significativo le prestazioni ambientali dell'attività a norma dell'articolo 36, paragrafo 2;

ii)

altri investimenti ecosostenibili quale definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2020/852;

iii)

investimenti volti ad aumentare la capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica elencata nell'allegato IV.

4.   Gli investimenti per il finanziamento del rischio possono inoltre coprire investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili, anche dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b), se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

non è superato l'importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 8;

b)

la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;

c)

l'impresa oggetto degli investimenti ulteriori non è diventata una “impresa collegata”, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante non sia una PMI.

5.   Gli investimenti per il finanziamento del rischio nelle imprese ammissibili possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme.

6.   Se sono fornite garanzie, la garanzia non supera l'80 % del relativo prestito concesso all'impresa ammissibile.

7.   Per gli investimenti per il finanziamento del rischio in forma di investimenti in equity o in quasi-equity nelle imprese ammissibili, una misura per il finanziamento del rischio può coprire il capitale di sostituzione solo in combinazione con un apporto di capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

8.   L'importo totale in essere degli investimenti per il finanziamento del rischio di cui al paragrafo 5 non supera 16,5 milioni di EUR per impresa ammissibile a titolo di qualsiasi misura di finanziamento del rischio. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dell'investimento per il finanziamento del rischio si tiene conto di quanto segue:

a)

nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale in essere dello strumento;

b)

nel caso delle garanzie, l'importo nominale in essere del relativo prestito.

9.   Il contributo pubblico fornito agli intermediari finanziari può assumere una delle seguenti forme:

a)

investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

b)

prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

c)

garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili.

10.   I meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici tra, da una parte, lo Stato membro (o la sua entità delegata) e, dall'altra, gli investitori privati, gli intermediari finanziari o i gestori del fondo sono adeguati e si conformano alle seguenti condizioni:

a)

per gli aiuti al finanziamento del rischio diversi dalle garanzie, si privilegia la partecipazione prioritaria agli utili (ripartizione asimmetrica degli utili o incentivi inerenti alla partecipazione agli utili) rispetto alla protezione contro le perdite potenziali (protezione dai rischi);

b)

in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita sostenuta dall'investitore pubblico è limitata al 25 % dell'investimento per il finanziamento del rischio;

c)

nel caso di aiuti al finanziamento del rischio in forma di garanzie, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate ad un massimo del 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite impreviste, l'intermediario finanziario paga, per la parte della garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato.

11.   Se il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario assume la forma di equity e di quasi-equity di cui al paragrafo 9, lettera a), non più del 30 % dell'aggregato dei conferimenti di capitale e del capitale impegnato non richiamato dell'intermediario finanziario può essere utilizzato a fini di gestione della liquidità.

12.   Per le misure di finanziamento del rischio volte a fornire investimenti per il finanziamento del rischio in forma di equity, di quasi-equity o di prestiti a favore delle imprese ammissibili, il contributo pubblico fornito all'intermediario finanziario mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle imprese ammissibili, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari almeno alle seguenti soglie:

a)

il 10 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 3, lettera a);

b)

il 40 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso all'impresa ammissibile di cui al paragrafo 3, lettera b);

c)

il 60 % dell'investimento per il finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili di cui al paragrafo 3, lettera c), e per gli investimenti per il finanziamento del rischio ulteriori in imprese ammissibili dopo il periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 3, lettera b).

I finanziamenti forniti da investitori privati indipendenti che beneficiano di aiuti al finanziamento del rischio in forma di incentivi fiscali a norma dell'articolo 21 bis non sono presi in considerazione ai fini del conseguimento del tasso aggregato di partecipazione privata di cui al primo comma del presente paragrafo.

I tassi di partecipazione privata di cui al primo comma, lettere b) e c), sono ridotti al 20 %, per quanto riguarda la lettera b) e al 30 %, per quanto riguarda la lettera c), per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (*40); o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*41).

13.   Se una misura è attuata tramite un intermediario finanziario e destinata a imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo come previsto ai paragrafi 3 e 4, l'intermediario finanziario consegue un tasso di partecipazione privata che rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume dei singoli investimenti del relativo portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al paragrafo 12, a meno che la partecipazione di investitori privati indipendenti richiesta non sia raggiunta a livello delle imprese ammissibili.

14.   Gli intermediari finanziari e i gestori del fondo sono selezionati tramite una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Gli Stati membri possono esigere che gli intermediari finanziari e i gestori di fondi ammissibili soddisfino criteri predefiniti, oggettivamente giustificati dalla natura degli investimenti. La procedura si basa su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità operativa e finanziaria e soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

a)

garantisce che gli intermediari finanziari e i gestori del fondo ammissibili siano istituiti conformemente alla normativa applicabile;

b)

non opera discriminazioni tra intermediari finanziari e gestori del fondo sulla base del loro luogo di stabilimento o di costituzione in un determinato Stato membro;

c)

mira a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici, come specificato al paragrafo 10, e decisioni orientate al profitto, come specificato al paragrafo 15.

15.   Le misure di finanziamento del rischio garantiscono che gli intermediari finanziari che ricevono il contributo pubblico adottino decisioni orientate al profitto quando forniscono investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili. Tale obbligo è rispettato se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

lo Stato membro o l'entità incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due diligence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, ivi compresa un'adeguata politica di diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza in termini di dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;

b)

gli investimenti per il finanziamento del rischio concessi alle imprese ammissibili sono basati su un piano aziendale sostenibile che contenga informazioni dettagliate sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti e definisca ex ante la sostenibilità finanziaria;

c)

ciascun investimento in equity e in quasi-equity prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

16.   Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale. Questa condizione risulta soddisfatta se l'intermediario finanziario e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, il gestore del fondo soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

a)

sono tenuti per legge o contratto ad agire conformemente alle migliori prassi e con la diligenza di un gestore professionale che opera in buona fede e ad evitare i conflitti di interesse; se del caso, si applica la vigilanza regolamentare;

b)

la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata soddisfatta quando essi sono selezionati sulla base di una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria, conformemente al paragrafo 14;

c)

condividono parte dei rischi dell'investimento partecipando ad esso con le loro risorse o ricevendo una remunerazione in base ai risultati, in modo da garantire che i loro interessi siano permanentemente in linea con gli interessi dello Stato membro o della sua entità delegata;

d)

definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti;

e)

gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo, se del caso.

17.   In una misura per il finanziamento del rischio in cui un investimento per il finanziamento del rischio è fornito ad imprese ammissibili in forma di garanzie, prestiti o investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'intermediario finanziario realizza investimenti per il finanziamento del rischio in imprese ammissibili che, in assenza dell'aiuto, non sarebbero stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti in maniera differente. L'intermediario finanziario è in grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire che tutti i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, alle imprese ammissibili sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie, premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori.

18.   Le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le seguenti condizioni cumulative:

a)

a livello delle PMI, gli aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione (*42), al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (*43) o al regolamento (UE) n. 717/2014, a seconda dei casi;

b)

sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, eccetto le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 8, 12 e/o 13;

c)

per le misure di finanziamento del rischio che forniscono investimenti per il finanziamento del rischio ad imprese ammissibili in forma di equity, quasi-equity o prestiti, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti a livello degli intermediari finanziari o delle PMI, in modo da conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del rischio concesso alle PMI.

Il tasso di partecipazione privata di cui al primo comma, lettera c), è ridotto al 30 % per gli investimenti: che sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nell'ambito del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696 o da fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.

(*40)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69);"

(*41)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1)."

(*42)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1)."

(*43)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).»;"

(19)

è inserito il seguente articolo 21 bis:

«Articolo 21 bis

Aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche

1.   I regimi di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali agli investitori privati indipendenti che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Le imprese ammissibili sono quelle che soddisfano i criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3. L'investimento per il finanziamento del rischio totale di cui all'articolo 21 e al presente articolo per ciascuna impresa ammissibile non supera l'importo massimo di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

3.   Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, l'investimento ammissibile assume la forma di acquisizione di azioni o partecipazioni nell'intermediario finanziario, il quale a sua volta fornisce investimenti per il finanziamento del rischio alle imprese ammissibili conformemente all'articolo 21, paragrafi da 5 a 8. I servizi resi dall'intermediario finanziario o dai suoi gestori non possono beneficiare di incentivi fiscali.

4.   Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, solo l'acquisizione di azioni ordinarie “full-risk” di nuova emissione emesse da un'impresa ammissibile costituisce un investimento ammissibile. Tali quote sono detenute per almeno tre anni. Il capitale di sostituzione è coperto soltanto alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 7. Per quanto riguarda le possibili forme di incentivi fiscali, le perdite derivanti dalla cessione di quote possono essere defalcate ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito. Nel caso di sgravi fiscali sui dividendi, i dividendi percepiti per le azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall'imposta sul reddito. I proventi della vendita di azioni ammissibili possono essere esenti (in tutto o in parte) dall'imposta sulle plusvalenze o l'imposta dovuta su tali proventi può essere differita se reinvestita in nuove azioni ammissibili entro un anno.

5.   Se l'investitore privato indipendente fornisce finanziamenti del rischio direttamente all'impresa ammissibile, al fine di garantire un'adeguata partecipazione dell'investitore privato indipendente, conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera le seguenti soglie massime:

a)

il 50 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a);

b)

il 35 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b);

c)

il 20 % dell'investimento ammissibile realizzato dall'investitore privato indipendente nelle imprese ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), o di un investimento ulteriore ammissibile in un'impresa ammissibile dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b).

Le soglie dello sgravio fiscale per gli investimenti diretti di cui al primo comma possono essere aumentate fino al 65 % nei casi di cui alla lettera a), fino al 50 % nei casi di cui alla lettera b) e fino al 35 % nei casi di cui alla lettera c) per gli investimenti che: sono effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.

6.   Se l'investitore privato indipendente fornisce il finanziamento del rischio indirettamente tramite un intermediario finanziario, e conformemente all'articolo 21, paragrafo 12, lo sgravio fiscale, calcolato come sgravio fiscale massimo cumulativo per tutti gli incentivi fiscali combinati, non supera il 30 % dell'investimento ammissibile effettuato dall'investitore privato indipendente in un'impresa ammissibile di cui all'articolo 21, paragrafo 3. Le soglie dello sgravio fiscale possono essere aumentate fino al 50 % per gli investimenti effettuati in zone assistite che: sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale, in vigore al momento dell'erogazione dell'investimento per il finanziamento del rischio, approvata in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato; o che ricevono sostegno sulla base del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro quale approvato dal Consiglio; o che ricevono sostegno dal Fondo europeo per la difesa a norma del regolamento (UE) 2021/697 o nel quadro del programma spaziale dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2021/696; o che ricevono sostegno dai Fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) 1303/2013, del regolamento (UE) 2021/1060 o del regolamento (UE) 2021/2115.»;

(20)

l'articolo 22 è così modificato:

(a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

a)

non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;

b)

non ha ancora distribuito utili;

c)

non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle im»

(b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di:

a)

prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1,1 milione di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è pari a quello dei prestiti della durata di cinque anni;

b)

garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,65 milioni di EUR, o di 2,48 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è pari a quello delle garanzie della durata di cinque anni. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito;

c)

sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

d)

incentivi fiscali alle imprese ammissibili fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato.»;

(c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   Se un regime di aiuti all'avviamento è attuato tramite uno o più intermediari finanziari, si applicano le condizioni applicabili agli intermediari finanziari di cui all'articolo 21, paragrafi 10, 14, 15, 16 e 17.

7.   Oltre agli importi stabiliti nei paragrafi 3, 4 e 5, i regimi di aiuti all'avviamento possono assumere la forma di un trasferimento di proprietà intellettuale (PI) o della concessione dei relativi diritti di accesso, a titolo gratuito o al di sotto del valore di mercato. Il trasferimento o la concessione sono effettuati, a beneficio di un'impresa ammissibile ai sensi del paragrafo 2, da parte di un organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze ai sensi dell'articolo 2, punto 83), che ha sviluppato la PI sottostante attraverso una attività di ricerca e sviluppo indipendente svolta in proprio o in collaborazione. Il trasferimento o la concessione devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

il trasferimento della PI o la concessione dei relativi diritti di accesso hanno lo scopo di immettere sul mercato un nuovo prodotto o un nuovo servizio;

b)

il valore della PI è fissato al prezzo di mercato, ovvero è stato fissato utilizzando uno dei seguenti metodi:

i)

l'importo è stato stabilito mediante una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria;

ii)

la valutazione di un esperto indipendente ha confermato che l'importo è pari almeno al prezzo di mercato;

iii)

nei casi in cui l'impresa ammissibile ha il diritto di primo rifiuto rispetto alla PI generata in collaborazione con l'organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze, se quest'ultimo esercita il diritto reciproco di richiedere offerte economicamente più vantaggiose da terzi di modo che l'impresa ammissibile che collabora debba adeguare la sua offerta di conseguenza.

Il valore degli eventuali contributi, finanziari e non finanziari, dell'impresa ammissibile ai costi delle attività dell'organismo di ricerca e diffusione delle conoscenze che hanno generato la PI in questione può essere detratto dal valore della PI di cui alla presente lettera;

c)

l'importo dell'aiuto relativo al trasferimento della PI o alla concessione dei relativi diritti di accesso a norma del presente paragrafo non supera 1 milione di EUR. L'importo dell'aiuto corrisponde al valore della PI di cui alla lettera b), diminuito della detrazione di cui alla lettera b), ultima frase, e dell'eventuale remunerazione dovuta dal beneficiario per tale PI. Il valore della PI di cui alla lettera b) può superare 1 milione di EUR, nel qual caso l'importo eccedente può essere coperto dall'impresa ammissibile con fondi propri o altri mezzi.»;

(21)

all'articolo 23, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per investitori privati indipendenti che sono persone fisiche la misura di aiuto può assumere la forma di incentivi fiscali rispetto agli investimenti per il finanziamento del rischio realizzati attraverso una piattaforma alternativa di negoziazione nelle imprese ammissibili alle condizioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafi 2 e 5.»;

(22)

l'articolo 24 è così modificato:

(a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Sono ammissibili i seguenti costi:

a)

i costi sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due diligence svolte dai gestori degli intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di individuare le imprese ammissibili ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 22;

b)

i costi della ricerca in materia di investimenti, così come definita all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (*44), in una singola impresa ammissibile a norma degli articoli 21, 21 bis e 22, a condizione che tale ricerca sia divulgata pubblicamente e, se è stata divulgata ai clienti del fornitore di ricerca in materia di investimenti prima della divulgazione pubblica, sia divulgata pubblicamente nella stessa forma e non oltre tre mesi dalla prima diffusione ai clienti.

3.   La ricerca in materia di investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo soddisfa i requisiti di cui agli articoli 36 e 37 del regolamento delegato (UE) 2017/565.

(*44)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).»;"

(b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.»

;

(23)

l'articolo 25 è così modificato:

(a)

al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto; fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 1, terza frase, tali costi dei progetti di ricerca e sviluppo possono in alternativa essere calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria che può raggiungere il 20 %, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d). In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a d).»;

(b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale possono essere aumentate fino a raggiungere un'intensità massima di aiuto pari all'80 % dei costi ammissibili, conformemente alle lettere da a) a d) e tenendo conto del fatto che le lettere b), c) e d) non possono essere combinate tra loro:

a)

di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b)

di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i)

il progetto:

prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammissibili, o

prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

ii)

i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito;

iii)

il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso;

iv)

il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato;

c)

di 5 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo è realizzato in una regione assistita che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

d)

di 25 punti percentuali se il progetto di ricerca e sviluppo;

i)

è stato selezionato da uno Stato membro a seguito di una procedura aperta per partecipare ad un progetto elaborato congiuntamente da almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE; e

ii)

prevede una collaborazione effettiva tra imprese di almeno due Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una PMI, o di almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE se il beneficiario è una grande impresa; e

iii)

se risulta soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti:

i risultati del progetto di ricerca e sviluppo sono ampiamente diffusi in almeno tre Stati membri o parti contraenti dell'accordo SEE attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito; o

il beneficiario si impegna a mettere tempestivamente a disposizione licenze per i risultati della ricerca di progetti di ricerca e sviluppo sovvenzionati che sono protette da diritti di proprietà intellettuale, a prezzi di mercato e su base non esclusiva e non discriminatoria, affinché le parti interessate del SEE possano farne uso.»;

(24)

è inserito il seguente articolo 25 sexies:

«Articolo 25 sexies

Aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa

1.   Gli aiuti concessi per cofinanziare un progetto di ricerca e sviluppo finanziato dal Fondo europeo per la difesa o nel quadro del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa che sia stato valutato, immesso in graduatoria e selezionato conformemente alle norme previste dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I costi ammissibili del progetto sovvenzionato sono quelli definiti ammissibili in base alle norme del Fondo europeo per la difesa o del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

3.   Il finanziamento pubblico totale previsto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili del progetto, il che significa che i costi del progetto non coperti dal finanziamento dell'Unione possono essere coperti da aiuti di Stato.

4.   Se l'intensità di aiuto ricevuta dal beneficiario supera l'intensità massima di aiuto che il beneficiario avrebbe potuto ricevere a norma dell'articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7, questi deve pagare all'autorità che concede l'aiuto un prezzo di mercato per utilizzare per applicazioni non relative alla difesa i diritti di proprietà intellettuale o i prototipi derivanti dal progetto. L'importo massimo da versare all'autorità che concede l'aiuto per tale utilizzo non supera in nessun caso la differenza tra l'aiuto ricevuto dal beneficiario e l'importo massimo di aiuto che il beneficiario avrebbe potuto ricevere applicando l'intensità massima di aiuto consentita per tale beneficiario a norma dell'articolo 25, paragrafi 5, 6 e 7.»;

(25)

l'articolo 26 è così modificato:

(a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 60 % a condizione che almeno due Stati membri forniscano i finanziamenti pubblici, o per un'infrastruttura di ricerca valutata e selezionata a livello dell'Unione.»

(26)

è inserito il seguente articolo 26 bis:

«Articolo 26 bis

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione

1.   Gli aiuti alla costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture di prova e di sperimentazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Il prezzo applicato per la gestione o l'utilizzo dell'infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato o ne riflette i relativi costi, maggiorati di un margine ragionevole, in assenza di un prezzo di mercato.

3.   L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e tali condizioni sono rese pubbliche.

4.   I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

5.   L'intensità di aiuto non supera il 25 % dei costi ammissibili.

6.   L'intensità di aiuto può essere aumentata fino a un'intensità massima del 40 %, del 50 % e del 60 % dei costi di investimento ammissibili, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole imprese, come segue:

a)

di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;

b)

di ulteriori 10 punti percentuali per le infrastrutture transfrontaliere di prova e sperimentazione per le quali almeno due Stati membri mettono a disposizione finanziamenti pubblici o per infrastrutture di prova e di sperimentazione valutate e selezionate a livello dell'Unione;

c)

di altri 5 punti percentuali per le infrastrutture di prova e di sperimentazione di cui almeno l'80 % della capacità annua è assegnato alle PMI.»;

(27)

l'articolo 27 è così modificato:

(a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi al proprietario del polo di innovazione. Gli aiuti al funzionamento possono essere concessi al gestore del polo di innovazione. L'operatore, se diverso dal proprietario, può essere dotato di personalità giuridica o essere un consorzio di imprese privo di personalità giuridica distinta. In tutti i casi, ogni impresa deve tenere una contabilità separata per i costi e le entrate di ciascuna attività (proprietà, gestione e uso del polo) conformemente ai principi contabili applicabili.»

;

(b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti del polo e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono al prezzo di mercato o ne riflettono i relativi costi (compreso un margine ragionevole).»

;

(28)

l'articolo 28 è così modificato:

(a)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione.»;

(b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 220 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni.»

;

(29)

l'articolo 36 è così modificato:

(a)

il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 36

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione

1.   Gli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.»;

(b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Il presente articolo non si applica alle misure per le quali sono stabilite norme più specifiche agli articoli 36 bis, 36 ter e da 38 a 48. Il presente articolo non si applica neppure agli investimenti in attrezzature, macchinari e impianti di produzione industriale che utilizzano combustibili fossili, compresi quelli che utilizzano gas naturale. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti per l'installazione di componenti aggiuntive che migliorano il livello di tutela ambientale delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti di produzione industriale esistenti, nel qual caso l'investimento non comporta né un aumento della capacità produttiva né un aumento del consumo di combustibili fossili.»

;

(c)

è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

«1 ter.   Il presente articolo si applica anche agli investimenti in attrezzature e macchinari che utilizzano idrogeno e alle infrastrutture di trasporto dell'idrogeno, nella misura in cui l'idrogeno utilizzato o trasportato è idrogeno rinnovabile. Esso si applica anche agli investimenti in attrezzature e macchinari che utilizzano combustibili derivati dall'idrogeno il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti conformemente alle metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione.

Il presente articolo si applica anche agli aiuti agli investimenti in impianti, attrezzature e macchinari che producono o utilizzano idrogeno elettrolitico che non è idrogeno rinnovabile, e alle infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per il trasporto dello stesso, nella misura in cui si possa dimostrare che l'idrogeno elettrolitico prodotto, utilizzato o trasportato permette di ottenere una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di almeno il 70 % rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ. Per determinare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita di cui al presente comma, le emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione di energia elettrica utilizzata per produrre idrogeno sono determinate dall'unità marginale di produzione nella zona di offerta in cui è situato l'elettrolizzatore nei periodi di regolamento degli sbilanciamenti quando l'elettrolizzatore consuma energia elettrica della rete.

Nei casi di cui al primo e al secondo comma, solo l'idrogeno che soddisfa le condizioni di cui a tali commi è utilizzato, trasportato o, se del caso, prodotto per tutta la durata dell'investimento. Lo Stato membro ottiene un impegno in tal senso.»

;

(d)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario oltre le norme in vigore dell'Unione, a prescindere dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura; o

b)

consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario in mancanza di norme dell'Unione; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura; o»;

ii)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

consente l'attuazione di un progetto che comporta un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario per conformarsi alle norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore; per i progetti che riguardano o comprendono infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, calore di scarto o CO2 o che includono una connessione a infrastrutture energetiche per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, calore di scarto o CO2, l'aumento della tutela ambientale può anche derivare dalle attività di un altro soggetto coinvolto nella catena dell'infrastruttura.»;

(e)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis.   Gli investimenti nella cattura e nel trasporto di CO2 soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

a)

la cattura e/o il trasporto di CO2, compresi i singoli elementi della catena CCS o CCU, sono integrati in una catena CCS e/o CCU completa;

b)

il valore attuale netto (“VAN”) del progetto di investimento nel corso della sua durata è negativo. Ai fini del calcolo del VAN del progetto, si tiene conto dei costi evitati delle emissioni di CO2;

c)

i costi ammissibili corrispondono esclusivamente ai costi di investimento supplementari derivanti dalla cattura di CO2 da un impianto (impianto industriale o centrale elettrica) che emette CO2 o direttamente dall'aria ambiente, nonché dallo stoccaggio intermedio e dal trasporto delle emissioni di CO2 catturate.

2 ter.   Se mirano a ridurre o evitare le emissioni dirette, gli aiuti non devono limitarsi a trasferire le emissioni in questione da un settore all'altro ma devono fare in modo che esse risultino complessivamente ridotte; in particolare, se mirano a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, gli aiuti non devono limitarsi a trasferire tali emissioni da un settore all'altro ma devono complessivamente ridurle.»

;

(f)

i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Non sono concessi aiuti agli investimenti effettuati per permettere semplicemente alle imprese di adeguarsi a norme dell'Unione in vigore. Gli aiuti che permettono alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore possono essere concessi a norma del presente articolo, a condizione che l'investimento per il quale sono concessi gli aiuti sia attuato e portato a termine almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della norma in questione.

4.   I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti dell'investimento determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale che si verificherebbe in assenza dell'aiuto, come segue:

a)

se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno rispettoso dell'ambiente che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e i costi dell'investimento meno rispettoso dell'ambiente;

b)

se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;

c)

se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto degli investimenti per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;

d)

nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza tra il valore attuale netto del leasing delle attrezzature per le quali è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto del leasing di attrezzature meno rispettose dell'ambiente che sarebbero state oggetto di un contratto di leasing in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing;

In tutte le situazioni elencate al primo comma, lettere da a) a d), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.

Se l'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un investimento controfattuale meno rispettoso dell'ambiente, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento.

Se l'investimento per il quale sono concessi gli aiuti di Stato consiste nella costruzione di infrastrutture dedicate di cui all'articolo 2, punto 130), ultima frase, per l'idrogeno ai sensi del paragrafo 1 ter, il calore di scarto o il CO2, che sono necessarie per consentire l'aumento del livello di tutela ambientale di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento. I costi per la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di stoccaggio, ad eccezione degli impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile e dell'idrogeno di cui al paragrafo 1 ter, secondo comma, non sono ammissibili.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

5.   L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. Se gli investimenti, fatta eccezione per quelli che si basano sull'uso della biomassa, comportano una riduzione del 100 % delle emissioni dirette di gas a effetto serra, l'intensità di aiuto può raggiungere il 50 %.

6.   In caso di investimenti riguardanti CCS e/o CCU, l'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.»

;

(g)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 9, 10 e 11:

«9.   L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi di investimento se gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le seguenti condizioni:

a)

la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;

b)

durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;

c)

gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;

d)

almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per unità di tutela ambientale da conseguire.

10.   In alternativa ai paragrafi da 4 a 9, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero.

11.   In deroga al paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d), e ai paragrafi 9 e 10, i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva. In tal caso, i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi da 5 a 8 sono ridotte del 50 %.»

;

(30)

l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 36 bis

Aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento

1.   Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Il presente articolo riguarda unicamente gli aiuti concessi per le infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono elettricità o idrogeno ai veicoli, alle attrezzature mobili di terminal o alle attrezzature mobili di assistenza a terra. Per le infrastrutture di rifornimento sovvenzionate che forniscono idrogeno, lo Stato membro ottiene dal beneficiario l'impegno che, al più tardi entro il 31 dicembre 2035, l'infrastruttura di rifornimento fornirà esclusivamente idrogeno rinnovabile. Il presente articolo non si applica agli aiuti agli investimenti relativi alle infrastrutture di ricarica e rifornimento nei porti.

3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta e delle relative attrezzature tecniche, l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori, necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.

I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell'energia elettrica o dell'idrogeno rinnovabili. La capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non supera la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata.

4.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le condizioni seguenti:

a)

la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;

b)

durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;

c)

gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;

d)

almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per punto di ricarica o di rifornimento.

5.   Se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva conforme alle condizioni di cui al paragrafo 4, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

6.   In deroga al paragrafo 4, gli aiuti possono essere concessi in assenza di una procedura di gara competitiva se sono concessi sulla base di un regime di aiuti. In tal caso, l'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per le medie imprese e di 30 punti percentuali per le piccole imprese. L'intensità di aiuto può inoltre essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata e in vigore al momento della concessione dell'aiuto in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato o di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata e in vigore al momento della concessione dell'aiuto in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7.   Gli aiuti concessi a una stessa impresa non superano il 40 % della dotazione complessiva del regime in questione.

8.   Se alle infrastrutture di ricarica o rifornimento possono accedere utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari degli aiuti, gli aiuti sono concessi esclusivamente per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d'uso. I canoni applicati agli utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari degli aiuti per l'utilizzo delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento corrispondono ai prezzi di mercato.

9.   I gestori di infrastrutture di ricarica o di rifornimento che offrono o consentono pagamenti sulla base di contratti per l'utilizzo della loro infrastruttura non attuano discriminazioni tra i fornitori di servizi di mobilità, ad esempio applicando condizioni di accesso preferenziale o differenziazioni di prezzo senza una giustificazione oggettiva.

10.   La necessità degli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento della stessa categoria (ad esempio, per le infrastrutture di ricarica: potenza normale o elevata) sarà verificata mediante una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente, che non risalgano a più di un anno prima del momento dell'entrata in vigore della misura di aiuto. In particolare, si verifica che non esistano probabilità che investimenti di quel tipo vengano realizzati a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento dell'entrata in vigore della misura di aiuto.

L'obbligo di condurre una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente di cui al primo comma non si applica agli aiuti per la costruzione, l'installazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento non accessibili al pubblico.

11.   In deroga al paragrafo 10, si può presumere che esista una necessità di aiuti a favore delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento per i veicoli stradali se i veicoli alimentati esclusivamente a energia elettrica (per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica) o i veicoli alimentati almeno parzialmente ad idrogeno (per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento) rappresentano rispettivamente meno del 3 % del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parti della medesima categoria di veicoli.

12.   Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento che beneficia di aiuti sono assegnate in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.

13.   Se sono concessi aiuti per la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricarica che consente il trasferimento di energia elettrica con una potenza fino a 22 kW, l'infrastruttura deve essere in grado di sostenere funzionalità di ricarica intelligenti.»;

(31)

è inserito il seguente articolo 36 ter:

«Articolo 36 ter

Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a emissioni zero e per l'ammodernamento di veicoli

1.   Gli aiuti agli investimenti per l'acquisizione di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo e per l'ammodernamento di veicoli diversi dagli aeromobili affinché siano qualificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono concessi per l'acquisto o il leasing per una durata di almeno 12 mesi di veicoli puliti alimentati almeno in parte a elettricità o a idrogeno o di veicoli a emissioni zero e per interventi di ammodernamento di veicoli che consentano di classificare i veicoli in questione come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero.

3.   Sono ammissibili i seguenti costi:

a)

per gli investimenti consistenti nell'acquisto di veicoli puliti o a emissioni zero, i costi supplementari per acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero. Tali costi sono calcolati come la differenza tra i costi di investimento per l'acquisto del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e i costi di investimento per l'acquisto di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato acquistato senza l'aiuto;

b)

per gli investimenti consistenti nel leasing di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero, i costi supplementari di leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero. Tali costi sono calcolati come la differenza tra il valore attuale netto del leasing del veicolo pulito o del veicolo a emissioni zero e il valore attuale netto del leasing di un veicolo della stessa categoria che soddisfa le norme applicabili dell'Unione già in vigore e che sarebbe stato oggetto di un contratto di leasing senza l'aiuto. Ai fini della determinazione dei costi ammissibili, i costi di esercizio relativi al funzionamento del veicolo, compresi i costi dell'energia, i costi dell'assicurazione e i costi di manutenzione, non sono presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che siano inclusi nel contratto di leasing;

c)

per gli investimenti consistenti in interventi di ammodernamento di veicoli che consentano di classificare i veicoli in questione come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero, i costi dell'investimento nell'ammodernamento.

4.   Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le condizioni seguenti:

a)

la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;

b)

durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;

c)

gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;

d)

almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti in relazione al contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per veicolo a zero emissioni o veicolo pulito.

5.   Se l'aiuto è concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva conforme alle condizioni di cui al paragrafo 4, l'intensità di aiuto non supera:

a)

il 100 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli a emissioni zero o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli a emissioni zero;

b)

l'80 % dei costi ammissibili per l'acquisto o il leasing di veicoli puliti o per gli interventi di ammodernamento di veicoli che consentono a tali veicoli di essere classificati come veicoli puliti.

6.   In deroga al paragrafo 4, gli aiuti possono essere concessi al di fuori di una procedura di gara competitiva se sono concessi sulla base di un regime di aiuti.

In tali casi, l'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 20 punti percentuali per le medie imprese o di 30 punti percentuali per le piccole imprese.

7.   In deroga al paragrafo 4, gli aiuti possono essere concessi anche al di fuori di una procedura di gara competitiva se sono concessi alle imprese cui è stato aggiudicato un contratto di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri via terra, per ferrovia o per vie navigabili, in esito ad una gara pubblica aperta, trasparente e non discriminatoria, solo in relazione all'acquisto di veicoli puliti o di veicoli a emissioni zero utilizzati per la fornitura del servizio di trasporto pubblico di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico.

In tali casi, l'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero.»;

(32)

l'articolo 37 è soppresso;

(33)

l'articolo 38 è così modificato:

(a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 38

Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici»;

(b)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di migliorare l'efficienza energetica di infrastrutture diverse dagli edifici sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore. A norma del presente articolo possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.»

;

(c)

sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:

«2 bis.   Il presente articolo non si applica agli aiuti alla cogenerazione né agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento.

2 ter.   Gli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»

;

(d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Essi sono determinati confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale caratterizzato dall'assenza dell'aiuto, come segue:

a)

se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare un investimento meno efficiente sotto il profilo energetico che corrisponde alla normale prassi commerciale per il settore o per l'attività in questione, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e i costi dell'investimento meno efficiente sotto il profilo energetico;

b)

se lo scenario controfattuale consiste nell'effettuare lo stesso investimento in un momento successivo, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dei costi dell'investimento effettuato in un momento successivo, attualizzati al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;

c)

se lo scenario controfattuale consiste nel mantenere in funzione gli impianti e le attrezzature esistenti, i costi ammissibili consistono nella differenza tra i costi dell'investimento per il quale è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto dell'investimento per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature esistenti, attualizzato al momento in cui l'investimento sovvenzionato verrebbe realizzato;

d)

nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, i costi ammissibili consistono nella differenza tra il valore attuale netto del leasing delle attrezzature per le quali è concesso l'aiuto di Stato e il valore attuale netto del leasing di attrezzature meno efficienti sotto il profilo energetico che sarebbero state oggetto di un contratto di leasing in assenza dell'aiuto; i costi di leasing non comprendono i costi relativi al funzionamento dell'attrezzatura o dell'impianto (costi del carburante, assicurazione, manutenzione, altri materiali di consumo), indipendentemente dal fatto che facciano parte del contratto di leasing.

In tutte le situazioni elencate al primo comma, lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi generati dal sistema ETS dell'UE.

Se l'investimento consiste in un investimento chiaramente identificabile volto esclusivamente a migliorare l'efficienza energetica per il quale non vi è un investimento controfattuale meno efficiente sotto il profilo energetico, i costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.»

;

(e)

il paragrafo 3 bis è soppresso;

(f)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi di investimento totali se gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38), tutte le seguenti condizioni:

a)

la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine ultimo per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva;

b)

durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui vengono concessi aiuti a tutti i partecipanti, la struttura della procedura viene rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo la dotazione di bilancio o il volume;

c)

gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara) non sono ammessi;

d)

almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti che incidono sul contributo del progetto agli obiettivi ambientali della misura, ad esempio in termini di aiuti richiesti per unità di energia risparmiata o di efficienza energetica conseguita. Tali criteri non rappresentano meno del 70 % della ponderazione dei criteri di selezione.»;

(g)

è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   In deroga al paragrafo 3, lettere da a) a d), e al paragrafo 7, i costi ammissibili possono essere determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva. In tal caso, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 sono ridotte del 50 %.»

;

(34)

è inserito il seguente articolo 38 bis:

«Articolo 38 bis

Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici

1.   Gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di ottenere una maggiore efficienza energetica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore.

3.   A norma del presente articolo possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate ma che non sono ancora entrate in vigore. Se le pertinenti norme dell'Unione sono norme minime di prestazione energetica, gli aiuti devono essere concessi prima che le norme diventino obbligatorie per l'impresa interessata. In tal caso, lo Stato membro deve garantire che i beneficiari forniscano un piano e un calendario di ristrutturazione dettagliati che dimostrino che la ristrutturazione sovvenzionata sia almeno sufficiente a garantire la conformità con le norme minime di prestazione energetica. Se le pertinenti norme dell'Unione sono diverse dalle norme minime di prestazione energetica, l'investimento deve essere attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore delle norme dell'Unione.

4.   Il presente articolo non si applica agli aiuti alla cogenerazione né agli aiuti al teleriscaldamento e/o teleraffreddamento.

5.   I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento. Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica dell'edificio.

6.   Gli aiuti rendono possibile un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno: i) il 20 % rispetto alla situazione precedente all'investimento in caso di ristrutturazione di edifici esistenti; ii) il 10 % rispetto alla situazione precedente all'investimento nel caso di misure di ristrutturazione riguardanti l'installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, se tali misure di ristrutturazione mirate non rappresentano più del 30 % della parte del bilancio del regime destinata alle misure di efficienza energetica; iii) il 10 % rispetto alla soglia fissata per i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di trasposizione della direttiva 2010/31/UE nel caso di edifici nuovi. La domanda energetica primaria iniziale e il miglioramento previsto sono stabiliti facendo riferimento a un attestato di prestazione energetica, quale definito all'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2010/31/UE.

7.   Gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:

a)

l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore;

b)

l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco. L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 % dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;

c)

il collegamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative apparecchiature;

d)

la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio o è fisicamente adiacente all'edificio;

e)

l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;

f)

gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.

Nel caso di eventuali combinazioni degli interventi di cui alle lettere da a) a f), i costi ammissibili sono costituiti dall'intero costo degli investimenti nelle varie attrezzature e apparecchiature. I costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.

8.   Gli aiuti possono essere concessi ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi commissiona la misura di efficienza energetica.

9.   Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio.

10.   Gli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

11.   L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili.

12.   In deroga al paragrafo 11, se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE, l'intensità di aiuto non supera il 25 %.

13.   In deroga ai paragrafi 11 e 12, se gli aiuti agli investimenti in edifici attuati per conformarsi a norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell'entrata in vigore di tali norme, l'intensità di aiuto non può superare il 15 % dei costi ammissibili se l'investimento consiste nell'installazione o nella sostituzione di un solo tipo di elemento edilizio quale definito all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE e il 20 % in tutti gli altri casi.

14.   L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

15.   L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

16.   L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici esistenti, laddove tali aiuti determinino un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio misurata in energia primaria di almeno il 40 % rispetto alla situazione precedente all'investimento. Tale aumento dell'intensità di aiuto non si applica se l'investimento non migliora la prestazione energetica dell'edificio oltre il livello imposto dalle norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione la cui entrata in vigore è prevista entro 18 mesi dal momento in cui l'investimento è attuato e completato.»;

(35)

è inserito il seguente articolo 38 ter:

«Articolo 38 ter

Aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico

1.   Gli aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   A norma del presente articolo possono essere concessi aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE.

3.   Sono ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell'efficienza energetica e che sono i beneficiari finali dell'aiuto.

4.   L'aiuto assume la forma di un prestito senior o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di rendimento energetico, o consiste in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio, factoring o forfaiting).

5.   La durata del prestito o della garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica non supera i 10 anni.

6.   Se l'aiuto assume la forma di un prestito senior, il coinvestimento da parte dei fornitori commerciali del finanziamento del debito non è inferiore al 30 % del valore del portafoglio sottostante dei contratti di rendimento energetico e il rimborso da parte del fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica è almeno pari all'importo nominale del prestito.

7.   Se l'aiuto assume la forma di una garanzia, questa non supera l'80 % del capitale del prestito sottostante e le perdite sono sostenute in proporzione e alle stesse condizioni dall'ente creditizio e dallo Stato. L'importo garantito diminuisce proporzionalmente, in modo tale che la garanzia non copra mai più dell'80 % del prestito in essere.

8.   L'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso per beneficiario non supera i 30 milioni di EUR.»;

(36)

l'articolo 39 è così modificato:

(a)

i paragrafi 2, 2 bis e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Sono ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

2 bis.   Gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:

a)

l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore;

b)

l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco. L'apparecchiatura per lo stoccaggio assorbe almeno il 75 % dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua;

c)

gli investimenti nel collegamento a un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico e alle relative attrezzature;

d)

la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, se il parcheggio è situato all'interno dell'edificio o è fisicamente adiacente all'edificio;

e)

l'installazione di impianti per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza. Gli investimenti ammissibili possono comprendere interventi che si limitano al cablaggio passivo interno o al cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria dell'infrastruttura a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;

f)

gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.

3.   I costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica, fatta eccezione per gli edifici di cui al paragrafo 2 bis, per i quali i costi ammissibili corrispondono ai costi complessivi del progetto di efficienza energetica nonché al costo degli investimenti per le diverse attrezzature di cui al paragrafo 2 bis.»

;

(b)

al paragrafo 5, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

«5.   Il fondo per l'efficienza energetica o altro intermediario finanziario concedono prestiti o garanzie ai progetti ammissibili per l'efficienza energetica. Il valore nominale del prestito o l'importo garantito non superano 25 milioni di EUR per beneficiario finale e progetto, tranne nel caso degli investimenti combinati di cui al paragrafo 2 bis, per i quali non superano 30 milioni di EUR.»

;

(c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli aiuti per l'efficienza energetica mobilitano investimenti aggiuntivi da parte di investitori privati indipendenti quali definiti all'articolo 2, punto 72), che raggiungono almeno il 30 % del finanziamento totale erogato a un progetto di efficienza energetica. Se gli aiuti sono forniti da un fondo per l'efficienza energetica, gli investimenti privati possono essere mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza energetica, in modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato a un progetto per l'efficienza energetica.»

;

(d)

al paragrafo 8, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

il fondo per l'efficienza energetica o l'intermediario finanziario sono istituiti a norma della legislazione applicabile e lo Stato membro assicura l'applicazione di una procedura di due diligence per verificare che venga adottata una strategia di investimento sana sotto il profilo commerciale ai fini dell'attuazione della misura di aiuto per l'efficienza energetica.»;

(e)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore.»

;

(f)

sono aggiunti i seguenti paragrafi da 11 a 14:

«11.   A norma del presente articolo possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate ma che non sono ancora entrate in vigore. Se le pertinenti norme dell'Unione sono norme minime di prestazione energetica, gli aiuti devono essere concessi prima che le norme diventino obbligatorie per l'impresa interessata. In tal caso, lo Stato membro deve garantire che i beneficiari forniscano un piano e un calendario di ristrutturazione dettagliati che dimostrino che la ristrutturazione sovvenzionata sia almeno sufficiente a garantire la conformità con le norme minime di prestazione energetica. Se le pertinenti norme dell'Unione sono diverse dalle norme minime di prestazione energetica, l'investimento deve essere attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

12.   Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento all'interno dell'edificio.

13.   Gli aiuti per l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale, non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

14.   Lo Stato membro può affidare l'attuazione della misura di aiuto a un'entità delegata.»

;

(37)

l'articolo 40 è soppresso;

(38)

l'articolo 41 è così modificato:

(a)

il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 41

Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento

1.   Gli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.»;

(b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica a norma del presente articolo sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui sono concessi a progetti combinati di energia rinnovabile e di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter), se entrambi gli elementi sono componenti di un unico investimento o se lo stoccaggio è collegato a un impianto esistente di produzione di energia da fonti rinnovabili. La componente di stoccaggio assorbe almeno il 75 % della sua energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua. Tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4. Le stesse norme si applicano allo stoccaggio termico collegato direttamente a un impianto di produzione di energia rinnovabile.»

;

(c)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli aiuti agli investimenti per la produzione e lo stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva. La componente di stoccaggio ottiene annualmente almeno il 75 % del suo contenuto di combustibile da impianti di produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa collegati direttamente. Tutte le componenti dell'investimento (produzione e stoccaggio) sono considerate come costituenti un unico progetto integrato ai fini della verifica del rispetto delle soglie di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

3.   Gli aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo in caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile. Per i progetti di idrogeno rinnovabile costituiti da un elettrolizzatore e da una o più unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili situate dietro un unico punto di connessione alla rete, la capacità dell'elettrolizzatore non supera la capacità combinata delle unità di produzione che utilizzano fonti rinnovabili. Gli aiuti agli investimenti possono coprire infrastrutture dedicate per la trasmissione o la distribuzione di idrogeno rinnovabile, nonché impianti di stoccaggio dell'idrogeno rinnovabile.

4.   Gli aiuti agli investimenti a favore di unità di cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui tali unità forniscano un risparmio complessivo di energia primaria rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità di cui alla direttiva 2012/27/UE o a qualsiasi normativa successiva che sostituisca integralmente o parzialmente tale atto. Gli aiuti agli investimenti per progetti di stoccaggio di energia elettrica e di stoccaggio termico direttamente connessi alla cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabile sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato alle condizioni previste al paragrafo 1 bis del presente articolo.»

;

(d)

è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Gli aiuti agli investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo se non riguardano impianti di cogenerazione alimentati a combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050 ai sensi della sezione 4.30 dell'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (*45).

(*45)  Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).»;"

(e)

i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Gli aiuti agli investimenti sono concessi a capacità installate o ammodernate di recente. L'importo degli aiuti è indipendente dalla produzione.

6.   I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento.

7.   L'intensità di aiuto non supera:

a)

il 45 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili;

b)

il 30 % dei costi ammissibili per qualsiasi altro investimento contemplato dal presente articolo.»;

(f)

il paragrafo 9 è soppresso;

(g)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se l'aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa tutte le condizioni seguenti, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38):

a)

la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine per la presentazione delle domande, al fine di consentire una concorrenza effettiva;

b)

durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui tutti gli offerenti ricevono aiuti, la struttura di tale procedura viene rettificata per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo il bilancio o il volume;

c)

non sono ammessi gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento);

d)

almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti per unità di capacità energetica da fonti rinnovabili o di cogenerazione ad alta efficienza.»;

(39)

l'articolo 42 è così modificato:

(a)

i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli aiuti al funzionamento per la promozione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva che soddisfa tutte le condizioni seguenti, oltre a quelle di cui all'articolo 2, punto 38):

a)

la concessione degli aiuti si basa su criteri di ammissibilità e di selezione oggettivi, chiari, trasparenti e non discriminatori, definiti ex ante e pubblicati almeno sei settimane prima del termine per la presentazione delle domande, al fine di consentire una concorrenza effettiva;

b)

durante l'attuazione di un regime, nel caso di una procedura di gara in cui tutti gli offerenti ricevono aiuti, la struttura di tale procedura viene rettificata per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive, ad esempio riducendo il bilancio o il volume;

c)

non sono ammessi gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento);

d)

almeno il 70 % del totale dei criteri di selezione utilizzati per stabilire la graduatoria delle offerte e, in ultima analisi, per assegnare gli aiuti nella procedura di gara competitiva è definito in termini di aiuti per unità di produzione o di capacità energetica da fonti rinnovabili.

La procedura di gara è aperta a tutti i produttori di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili su base non discriminatoria.

3.   La procedura di gara può essere limitata a specifiche tecnologie laddove:

a)

una misura mira specificamente a sostenere progetti dimostrativi;

b)

una misura mira ad affrontare non soltanto la decarbonizzazione ma anche la qualità dell'aria o altri tipi di inquinamento;

c)

uno Stato membro individua le ragioni per prevedere che determinati settori o tecnologie innovative ammissibili possono apportare un contributo importante ed efficace sotto il profilo dei costi alla tutela dell'ambiente e alla decarbonizzazione profonda nel lungo termine;

d)

una misura è indispensabile per conseguire la diversificazione necessaria ad evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete;

e)

un approccio più selettivo comporta verosimilmente costi minori per il conseguimento della tutela ambientale (ad esempio tramite la riduzione dei costi di integrazione del sistema per effetto della diversificazione, anche tra energie rinnovabili, che potrebbe altresì includere la gestione della domanda e/o lo stoccaggio) e/o una riduzione delle distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri effettuano una valutazione dettagliata sull'applicabilità di queste condizioni e riferiscono alla Commissione secondo le modalità descritte all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

4.   Se la procedura di gara è limitata a una o più tecnologie innovative, l'aiuto concesso a tali tecnologie non supera il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili all'anno in totale.

5.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato o sotto forma di contratto per differenza in cui i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.

6.   I beneficiari degli aiuti vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato e sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese, quali gli aggregatori. Inoltre gli aiuti non sono versati per i periodi in cui i prezzi sono negativi. Per evitare dubbi, ciò vale a partire dal momento in cui i prezzi diventano negativi.

7.   Gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni possono beneficiare di aiuti sotto forma di sostegno diretto dei prezzi che copra la totalità dei costi di esercizio e di un'esenzione dall'obbligo di vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Ai fini del presente paragrafo, gli impianti sono considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), o all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.»

;

(b)

i paragrafi 8, 9 e 10 sono soppressi;

(c)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.   Gli aiuti sono concessi solo per la durata del progetto.»

;

(40)

l'articolo 43 è così modificato:

(a)

il titolo e i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 43

Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile

1.   Gli aiuti al funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili, dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile, ad eccezione dell'energia elettrica prodotta da idrogeno rinnovabile, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Ai fini del presente articolo, i piccoli progetti sono definiti come segue:

i)

per i progetti di produzione o stoccaggio di energia elettrica – progetti con capacità installata inferiore o pari a 1 MW;

ii)

per il consumo di energia elettrica – progetti con una domanda massima inferiore o pari a 1 MW;

iii)

per le tecnologie di produzione di calore e gas – progetti con capacità installata inferiore o pari a 1 MW o equivalente;

iv)

per la produzione di idrogeno rinnovabile – progetti con capacità installata inferiore o pari a 3 MW o equivalente;

v)

per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa – progetti con capacità installata inferiore o pari a 50 000 tonnellate/anno;

vi)

per i progetti interamente di proprietà di PMI e i progetti dimostrativi – progetti con una capacità installata o una domanda massima inferiore o pari a 6 MW;

vii)

per i progetti interamente di proprietà di microimprese o piccole imprese destinati unicamente alla produzione di energia eolica – progetti con una capacità installata inferiore o pari a 18 MW.»;

(b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis.   Gli aiuti alle comunità di energia rinnovabile sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo in caso di progetti con una capacità installata o una domanda massima inferiore o pari a 6 MW da tutte le fonti rinnovabili, fatta eccezione unicamente per l'energia eolica, per la quale gli aiuti sono concessi a impianti con una capacità installata inferiore o pari a 18 MW.

2 ter.   Gli aiuti al funzionamento per la produzione di idrogeno sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo in caso di impianti che producono esclusivamente idrogeno rinnovabile.»

;

(c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli aiuti al funzionamento per la produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.»

;

(d)

il paragrafo 4 è soppresso;

(e)

i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionati. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde ai costi supplementari netti (deficit di finanziamento) necessari per raggiungere l'obiettivo della misura di aiuto, rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti. Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari.

6.   Gli aiuti sono concessi solo per la durata del progetto.

7.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato o sotto forma di contratto per differenza in cui i produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato.»

;

(f)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

«8.   I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento. I beneficiari possono trasferire le responsabilità di bilanciamento ad altre imprese quali gli aggregatori. Inoltre gli aiuti non sono versati per i periodi in cui i prezzi sono negativi. Per evitare dubbi, ciò vale a partire dal momento in cui i prezzi diventano negativi.

9.   Gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni e i progetti dimostrativi possono beneficiare di aiuti sotto forma di sostegno diretto dei prezzi che copra la totalità dei costi di esercizio e di un'esenzione dall'obbligo di vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Ai fini del presente paragrafo, gli impianti sono considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), o all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.»

;

(41)

l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Articolo 44

Aiuti sotto forma di sgravi fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE

1.   I regimi di aiuti sotto forma di sgravi fiscali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I beneficiari degli sgravi fiscali sono selezionati sulla base di criteri trasparenti e oggettivi.

3.   I beneficiari degli sgravi fiscali versano almeno il livello minimo di imposizione di cui all'allegato I della direttiva 2003/96/CE, fatta eccezione per le riduzioni:

(a)

concesse sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE, per prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili;

(b)

concesse sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), primo, secondo, quarto e quinto trattino, della direttiva 2003/96/CE, per l'elettricità: i) di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica; ii) di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici; iii) generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate; iv) generata da celle a combustibile;

(c)

concesse sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE, per l'elettricità generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa, nella misura in cui la biomassa è conforme ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;

(d)

concesse sulla base dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE, per l'elettricità generata dalla produzione combinata di calore e di elettricità, a condizione che la cogenerazione derivante dai generatori combinati sia cogenerazione ad alto rendimento quale definita all'articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE;

(e)

concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2003/96/CE, per i prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento;

(f)

concesse sulla base dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE.

4.   I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali possono basarsi su una riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.

5.   Gli sgravi fiscali concessi sulla base dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.»;

(42)

è inserito il seguente articolo 44 bis:

«Articolo 44 bis

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali

1.   I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. Il presente articolo non si applica agli sgravi da imposte o prelievi sui prodotti energetici e sull'elettricità, quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2003/96/CE.

2.   Gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali sono compatibili solo se la riduzione consente di conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente includendo nel campo di applicazione dell'imposta o del prelievo ambientale le imprese che non sarebbero in grado di svolgere le loro attività economiche senza lo sgravio.

3.   Sono ammissibili all'aiuto solo le imprese che non sarebbero in grado di svolgere le loro attività economiche senza lo sgravio. Ai fini del presente articolo, si tratta delle imprese i cui costi di produzione aumenterebbero sostanzialmente a causa dell'imposta ambientale o del prelievo parafiscale senza lo sgravio e che non sono in grado di trasferire tale aumento ai clienti. L'aumento dei costi di produzione è calcolato in proporzione al valore aggiunto lordo per ciascun settore o ciascuna categoria di beneficiari.

4.   I beneficiari sono selezionati sulla base di criteri trasparenti, non discriminatori e oggettivi. Gli aiuti sono concessi allo stesso modo a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista degli obiettivi della misura di aiuto.

5.   L'equivalente sovvenzione lordo dell'aiuto non supera l'80 % dell'aliquota nominale dell'imposta o del prelievo.

6.   I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali possono basarsi su una riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi.»;

(43)

gli articoli 45 e 46 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 45

Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione

1.   Gli aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere concessi per le seguenti attività:

a)

la riparazione dei danni ambientali, compresi i danni alla qualità del suolo, alle acque di superficie, alle falde freatiche o all'ambiente marino;

b)

il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi in uno stato degradato;

c)

la tutela o il ripristino della biodiversità o degli ecosistemi allo scopo di contribuire al conseguimento di buone condizioni degli ecosistemi o di tutelare ecosistemi già in buone condizioni;

d)

l'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.

3.   Il presente articolo non si applica agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

4.   Il presente articolo non si applica neppureagli aiuti per il risanamento o il ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche e di attività minerarie o estrattive.

5.   Fatte salve la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*46) o le altre pertinenti norme dell'Unione in materia di responsabilità per danni ambientali, qualora sia individuata l'entità o l'impresa responsabile dei danni ambientali ai sensi della legislazione applicabile in ciascuno Stato membro, tale entità o impresa finanzia i lavori necessari per prevenire e correggere il degrado e la contaminazione ambientale secondo il principio “chi inquina paga” e non è concesso alcun aiuto per i lavori che l'entità o l'impresa sarebbe giuridicamente tenuta a svolgere. Lo Stato membro prende tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l'entità o l'impresa responsabile all'origine del danno ambientale e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti. Se l'entità o l'impresa responsabile ai sensi della legislazione applicabile non può essere individuata o obbligata a sostenere i costi di riparazione del danno ambientale da essa causato, in particolare perché l'impresa responsabile ha cessato di esistere legalmente e nessun'altra impresa può essere considerata come suo successore legale o economico, o qualora non vi siano garanzie finanziarie sufficienti per far fronte ai costi di riparazione, possono essere concessi aiuti per sostenere i lavori di risanamento o ripristino. Non sono concessi aiuti per l'attuazione delle misure compensative di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (*47). Possono essere concessi aiuti a norma del presente articolo per coprire i costi supplementari necessari ad aumentare la portata o l'ambizione di tali misure, al di là degli obblighi giuridici di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

6.   Per gli investimenti finalizzati alla riparazione dei danni ambientali o al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, i costi ammissibili sono i costi sostenuti per i lavori di risanamento o ripristino, al netto dell'incremento di valore del terreno o della proprietà.

7.   Le valutazioni dell'incremento di valore del terreno o della proprietà a seguito del risanamento o del ripristino sono effettuate da un esperto indipendente qualificato.

8.   Per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, i costi ammissibili sono i costi complessivi degli interventi che rappresentano il contributo alla protezione o al ripristino della biodiversità o all'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.

9.   L'intensità di aiuto non supera:

a)

il 100 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella riparazione dei danni ambientali o nel ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi;

b)

il 70 % dei costi ammissibili per gli investimenti nella protezione o nel ripristino della biodiversità e in soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.

10.   L'intensità di aiuto per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell'attuazione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

Articolo 46

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico

1.   Gli aiuti agli investimenti per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, comprendenti la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti di produzione di riscaldamento o raffreddamento e/o soluzioni di stoccaggio termico e/o la rete di distribuzione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono concessi unicamente per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento che sono o diventeranno efficienti sotto il profilo energetico quali definiti all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE. Se il sistema non diventa pienamente efficiente sotto il profilo energetico a seguito dei lavori finanziati sulla rete di distribuzione, gli ulteriori ammodernamenti necessari per soddisfare le condizioni per rientrare nella definizione di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico iniziano, per gli impianti di produzione di riscaldamento e/o di raffreddamento che ricevono gli aiuti, entro tre anni dall'inizio dei lavori finanziati sulla rete di distribuzione.

3.   Possono essere concessi aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, il calore di scarto o la cogenerazione ad alto rendimento, nonché soluzioni di stoccaggio termico. Gli aiuti per la produzione di energia basata su rifiuti possono essere basati sui rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o sui rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento. I rifiuti utilizzati come combustibile di alimentazione non devono eludere il principio della gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

4.   Gli aiuti non sono concessi per la costruzione o l'ammodernamento di impianti di produzione basati su combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale. Gli aiuti per la costruzione o l'ammodernamento degli impianti di produzione basati sul gas naturale possono essere concessi solo se è garantita la conformità agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, conformemente all'allegato 1, sezione 4.30, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

5.   Gli aiuti per l'ammodernamento delle reti di stoccaggio e distribuzione che trasmettono riscaldamento e raffreddamento generati a partire da combustibili fossili possono essere concessi solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la rete di distribuzione è o diventerà idonea alla trasmissione del riscaldamento o del raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili e/o dal calore di scarto;

b)

l'ammodernamento non comporta un aumento della produzione di energia da combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale. In caso di ammodernamento dello stoccaggio o della rete di distribuzione del riscaldamento e del raffreddamento generati da gas naturale, nella misura in cui l'ammodernamento comporti un aumento della produzione di energia da gas naturale, tali impianti di produzione devono essere conformi agli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050, conformemente all'allegato 1, sezione 4.31, del regolamento delegato (UE) 2021/2139.

6.   I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.

7.   L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

8.   L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, calore di scarto o una loro combinazione, compresa la cogenerazione da fonti rinnovabili.

9.   In alternativa al paragrafo 7, l'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del deficit di finanziamento. Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde al deficit di finanziamento di cui all'articolo 2, punto 118). Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari.

(*46)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56)."

(*47)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).»;"

(44)

l'articolo 47 è così modificato:

(a)

il titolo e i paragrafi da 1 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 47

Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare

1.   Gli aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per la circolarità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono concessi per i seguenti tipi di investimenti:

a)

investimenti volti a migliorare l'uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi o entrambi:

i)

una riduzione netta delle risorse consumate per ottenere una determinata quantità di produzione rispetto a un processo produttivo preesistente utilizzato dal beneficiario o a progetti o attività alternativi elencati al paragrafo 7. Le risorse consumate comprendono tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell'energia, e la riduzione è determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l'attuazione della misura di aiuto, tenendo conto di eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse;

ii)

la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o recuperate, comprese quelle riciclate);

b)

investimenti per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti dal beneficiario o investimenti per la preparazione per il riutilizzo, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che determinerebbe un peggioramento della qualità dei prodotti del riciclaggio;

c)

investimenti per la raccolta, la cernita, la decontaminazione, il pretrattamento e il trattamento di altri prodotti, materiali o sostanze generati dal beneficiario o da terzi e che sarebbero altrimenti inutilizzati o utilizzati secondo una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

d)

investimenti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

3.   Gli aiuti per le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti per la produzione di energia non sono esentati, a norma del presente articolo, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4.   Gli aiuti non esonerano le imprese che producono rifiuti dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti che sono a loro carico a norma del diritto dell'Unione o nazionale, anche nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, o dai costi che dovrebbero essere considerati normali per un'impresa.

5.   Gli aiuti non devono incentivare la produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse.

6.   Gli investimenti connessi a tecnologie che già costituiscono una pratica commerciale consolidata redditizia in tutta l'Unione non sono esentati a norma del presente articolo dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

7.   I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:

a)

uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;

b)

uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

c)

uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario.

In tutte le situazioni elencate al primo comma, lettere a) e c), lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento caratterizzato da una capacità di produzione e durata comparabili e conforme alle norme dell'Unione già in vigore. Lo scenario controfattuale è credibile per quanto riguarda obblighi giuridici, condizioni di mercato e incentivi.

Se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento.

8.   L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.»;

(b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   A norma del presente articolo non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono già state adottate e sono in vigore. A norma del presente articolo possono essere concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate ma che non sono ancora in vigore, a condizione che l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.»

;

(45)

gli articoli 48 e 49 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 48

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche

1.   Gli aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti alle infrastrutture energetiche che sono in tutto o in parte esenti dall'obbligo di concedere accesso a terzi o dalla regolamentazione tariffaria conformemente alla legislazione sul mercato interno dell'energia non sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

3.   Gli aiuti agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio dell'energia elettrica e del gas non sono esenti dall'obbligo di notifica ai sensi del presente articolo.

4.   Gli aiuti per le infrastrutture del gas sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato solo se l'infrastruttura in questione è destinata all'utilizzo per l'idrogeno e/o per i gas rinnovabili o è utilizzata per il trasporto di oltre il 50 % dell'idrogeno e dei gas rinnovabili.

5.   I costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento.

6.   L'intensità di aiuto può raggiungere il 100 % del deficit di finanziamento. Gli aiuti sono limitati al minimo necessario per realizzare l'attività o il progetto sovvenzionato. Questa condizione è soddisfatta se l'aiuto corrisponde al deficit di finanziamento di cui all'articolo 2, punto 118). Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non è necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell'aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari.

Articolo 49

Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia

1.   Gli aiuti per studi e servizi di consulenza, compresi gli audit energetici, direttamente connessi agli investimenti ammissibili di cui alla presente sezione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Se l'intero studio o servizio di consulenza riguarda investimenti ammissibili agli aiuti a norma della presente sezione, i costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio o del servizio di consulenza. Se solo una parte dello studio o del servizio di consulenza riguarda investimenti ammissibili agli aiuti a norma della presente sezione, i costi ammissibili corrispondono ai costi delle parti dello studio o del servizio di consulenza relative a tali investimenti.

2 bis.   Gli aiuti sono concessi indipendentemente dal fatto che ai risultati degli studi o dei servizi di consulenza faccia seguito un investimento ammissibile agli aiuti di cui alla presente sezione.

3.   L'intensità di aiuto non supera il 60 % dei costi ammissibili.

4.   L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di medie imprese.

5.   Non sono concessi aiuti per gli audit energetici effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso in cui l'audit energetico è effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva.»;

(46)

gli articoli 52 e 52 bis sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 52

Aiuti per le reti fisse a banda larga

1.   Gli aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete fissa a banda larga. L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva conformemente al paragrafo 6, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 6, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo normale dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell'investimento.

3.   Sono ammissibili i seguenti tipi di investimento alternativi:

a)

sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare le famiglie e i motori socioeconomici nelle zone in cui non esiste alcuna rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps (velocità soglia) o non esiste alcun programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento. Detto aspetto è verificato mediante una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 4;

b)

sviluppo di reti fisse a banda larga per collegare i motori socioeconomici nelle zone in cui è presente soltanto una rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità soglia) o esiste un programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento. Detto aspetto è verificato mediante una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 5.

4.   Le zone in cui è presente almeno una rete che può essere potenziata per fornire velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps in condizioni di picco non sono ammissibili agli interventi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Si ritiene che una rete possa essere potenziata per fornire velocità di scaricamento di almeno 1 Gbps in condizioni di picco se può fornire tale velocità con un investimento marginale, come il potenziamento delle apparecchiature attive, ma senza investimenti significativi in infrastrutture a banda larga.

5.   La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:

a)

la mappatura individua le zone geografiche che si prevede saranno interessate dall'intervento statale e tiene conto di tutte le reti fisse a banda larga esistenti. La mappatura è effettuata:

i)

per le reti cablate fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti;

ii)

per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri.

Se la realizzazione di una rete comporta, al tempo stesso, la realizzazione di una rete di accesso e una limitata realizzazione della rete di backhauling accessoria necessaria per consentire il funzionamento della rete di accesso, non è necessario effettuare la mappatura della rete di backhauling.

Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate devono essere resi pubblici. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica;

b)

la consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali dell'intervento dello Stato pianificato e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura conformemente alla lettera a). Queste informazioni devono essere rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'intervento statale pianificato e a presentare informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle reti in grado di fornire le velocità di soglia di cui al paragrafo 3 esistenti nella zona interessata o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.

6.   L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento individuato attraverso la mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 5. Le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo sono prese in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità solo se forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento. Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio di banda larga rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. L'intervento comprende più del 70 % degli investimenti in infrastrutture a banda larga. In ogni caso, un intervento ammissibile di cui al paragrafo 3 deve comportare almeno i seguenti miglioramenti:

a)

per gli interventi di cui al paragrafo 3, lettera a), la rete sovvenzionata dallo Stato deve almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti (velocità target);

b)

per gli interventi di cui al paragrafo 3, lettera b), la rete sovvenzionata dallo Stato deve almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti e garantire una velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 1 Gbps (velocità target).

7.   Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:

a)

gli aiuti sono assegnati sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b)

se gli aiuti sono concessi senza una procedura di selezione competitiva a un'autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete fissa a banda larga, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce soltanto servizi all'ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8.   La rete sovvenzionata offre un accesso all'ingrosso, quale definito all'articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie. In deroga a tale norma, gli interventi ammissibili a norma del paragrafo 3, lettera a), possono offrire la disaggregazione virtuale anziché la disaggregazione fisica se il prodotto di accesso basato sulla disaggregazione virtuale è approvato in via preliminare dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente. L'accesso attivo all'ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall'inizio del funzionamento della rete e l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati. L'accesso basato sulla disaggregazione virtuale deve essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata di vita dell'infrastruttura alla quale si sostituisce la disaggregazione virtuale. Le stesse condizioni di accesso si applicano all'intera rete, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete. La rete fornisce accesso ad almeno tre richiedenti l'accesso e mette a loro disposizione l'accesso ad almeno il 50 % della capacità. Al fine di rendere efficace l'accesso all'ingrosso e consentire ai richiedenti di fornire servizi, l'accesso all'ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto, ad esempio concedendo l'accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l'infrastruttura a banda larga.

9.   Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:

a)

i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro;

b)

i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati;

c)

l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.

Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.

10.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

11.   Per assicurare che gli aiuti rimangano proporzionali ed evitare che comportino un eccesso di compensazione o il sovvenzionamento incrociato di attività non sovvenzionate, il beneficiario degli aiuti garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per lo sviluppo e il funzionamento della rete finanziata dallo Stato e altri fondi a sua disposizione.

Articolo 52 bis

Aiuti per le reti mobili 4G e 5G

1.   Gli aiuti per la realizzazione di reti mobili 4G e 5G sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento delle componenti passive e attive di una rete mobile. L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva conformemente al paragrafo 7, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 7, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo normale dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell'investimento.

3.   La realizzazione della rete mobile 5G è effettuata in zone in cui non esistono reti mobili 4G e 5G o non esiste un programma credibile di sviluppo di tali reti entro l'orizzonte temporale di riferimento. La realizzazione della rete mobile 4G è effettuata in zone in cui non esistono reti mobili 3G, 4G e 5G o non esiste un programma credibile di sviluppo di tali reti entro l'orizzonte temporale di riferimento. Questi requisiti sono verificati mediante una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 4.

4.   La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:

a)

la mappatura individua chiaramente le zone geografiche che si prevede saranno interessate dall'intervento statale e tiene conto di tutte le reti mobili esistenti. La mappatura è effettuata sulla base di griglie non superiori a 100 x 100 metri. Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate devono essere resi pubblici. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica.

Se la realizzazione di una rete prevede, al tempo stesso, la realizzazione di una rete di accesso e della rete di backhauling necessaria per consentire il funzionamento di tale rete di accesso, non è necessario procedere a una mappatura separata delle reti di backhauling;

b)

la consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali dell'intervento dello Stato pianificato e dell'elenco delle zone geografiche individuate nell'esercizio di mappatura conformemente alla lettera a). Queste informazioni devono essere rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'intervento statale pianificato e informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle loro reti mobili con le caratteristiche descritte al paragrafo 3 che esistono nella zona interessata o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.

5.   L'infrastruttura sovvenzionata non è presa in considerazione ai fini degli obblighi di copertura che incombono agli operatori di reti mobili in base alle condizioni associate ai diritti di utilizzo dello spettro 4G e 5G.

6.   L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti mobili esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento, come individuato attraverso una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 4. Le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo sono prese in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità solo se forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento. Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete mobile e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio mobile rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. L'intervento comprende più del 50 % dell'investimento in infrastrutture a banda larga.

7.   Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:

a)

gli aiuti sono assegnati sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b)

se gli aiuti sono concessi senza una procedura di selezione competitiva a un'autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete mobile, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce soltanto servizi all'ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8.   La gestione della rete sovvenzionata offre un accesso all'ingrosso, quale definito all'articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie. L'accesso attivo all'ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall'inizio del funzionamento della rete e l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati. Le stesse condizioni di accesso si applicano all'intera rete, comprese le parti di tale rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete. Al fine di rendere efficace l'accesso all'ingrosso e consentire ai richiedenti di fornire servizi, l'accesso all'ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto, ad esempio concedendo l'accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l'infrastruttura a banda larga.

9.   Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:

a)

i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro;

b)

i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati;

c)

l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.

Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.

10.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

11.   L'uso della rete 4G o 5G finanziata dallo Stato per fornire anche servizi di accesso fisso senza fili è consentito soltanto nelle zone in cui non esiste alcuna rete in grado di fornire velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps o non esiste alcun programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento, se risultano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l'esercizio di mappatura e di consultazione pubblica tiene conto delle reti a banda larga fisse esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo, conformemente all'articolo 52, paragrafo 5;

b)

la rete di accesso fisso senza fili 4G o 5G sovvenzionata deve almeno triplicare la velocità di scaricamento rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo (velocità target) conformemente all'articolo 52, paragrafo 5.

12.   Per assicurare che gli aiuti rimangano proporzionali ed evitare che comportino un eccesso di compensazione o il sovvenzionamento incrociato di attività non sovvenzionate, il beneficiario degli aiuti garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per lo sviluppo e il funzionamento della rete finanziata dallo Stato e altri fondi a sua disposizione.»;

(47)

l'articolo 52 quater è sostituito dal seguente:

«Articolo 52 quater

Buoni per il collegamento a internet

1.   Gli aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l'accesso a servizi di istruzione e formazione online o delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   La durata di un regime di buoni non supera i 3 anni. La validità dei buoni per gli utenti finali non può superare i 2 anni.

3.   Sono ammissibili le seguenti categorie di buoni:

a)

buoni a disposizione dei consumatori e delle PMI per abbonarsi a un nuovo servizio a banda larga o per aggiornare l'abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 30 Mbps, a condizione che siano ammissibili al regime tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica che forniscono velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 30 Mbps. I buoni non sono concessi per passare a un fornitore che offre le stesse velocità già disponibili nell'ambito dell'abbonamento esistente o per il potenziamento di un abbonamento esistente di almeno 30 Mbps di download in condizioni di picco;

b)

buoni a disposizione delle PMI per abbonarsi a un nuovo servizio a banda larga o per aggiornare l'abbonamento esistente a un servizio che fornisce velocità di scaricamento in condizioni di picco di almeno 100 Mbps, a condizione che siano ammissibili al regime tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica che forniscono velocità di download di almeno 100 Mbps in condizioni di picco. I buoni non sono concessi per passare a un fornitore che offre le stesse velocità già disponibili nell'ambito dell'abbonamento esistente o per aggiornare un abbonamento esistente di almeno 100 Mbps di download in condizioni di picco;

4.   I buoni coprono fino al 50 % dei costi ammissibili. Questi comprendono l'abbonamento mensile, i costi standard di installazione e le apparecchiature terminali necessarie affinché gli utenti finali possano utilizzare i servizi a banda larga alle velocità di cui al paragrafo 3. Sono ammissibili anche i costi del cablaggio interno all'abitazione e di una limitata installazione nella proprietà privata degli utenti finali o nella proprietà pubblica nelle immediate vicinanze della proprietà privata degli utenti finali, nella misura in cui sono necessari e complementari alla prestazione del servizio. Il buono è pagato dalle autorità pubbliche direttamente agli utenti finali o direttamente al fornitore del servizio scelto dagli utenti finali.

5.   Non sono concessi buoni per le zone in cui non esiste una rete che fornisca i servizi ammissibili di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri devono effettuare una consultazione pubblica pubblicando le principali caratteristiche del regime e l'elenco delle zone geografiche interessate su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura proposta e informazioni circostanziate in merito alle reti esistenti in grado di offrire la velocità di cui al paragrafo 3. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.

6.   I buoni sono tecnologicamente neutri. Nell'ambito dei regimi si assicura la parità di trattamento di tutti i possibili fornitori di servizi e gli utenti finali hanno la più ampia scelta possibile di fornitori indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. A tal fine, lo Stato membro istituisce un registro online di tutti i prestatori di servizi ammissibili o applica un metodo alternativo equivalente per garantire l'apertura, la trasparenza e la natura non discriminatoria dell'intervento statale. Gli utenti finali hanno la possibilità di consultare queste informazioni relative a tutte le imprese che sono in grado di fornire i servizi ammissibili. Tutte le imprese in grado di fornire servizi ammissibili hanno il diritto, su richiesta, di essere incluse nel registro online o in qualsiasi altro elenco scelto dallo Stato membro.

7.   Al fine di ridurre al minimo le distorsioni del mercato, gli Stati membri effettuano una valutazione del mercato individuando i fornitori ammissibili presenti nella zona e raccogliendo informazioni per calcolare la loro quota di mercato, la diffusione dei servizi ammissibili e i loro prezzi. Gli aiuti sono concessi solo se la valutazione del mercato stabilisce che il regime è concepito in modo sufficientemente ampio da non avvantaggiare indebitamente un numero limitato di fornitori e non comporta un rafforzamento del potere di mercato (locale) di taluni fornitori.

8.   Se è integrato verticalmente e detiene una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 %, un fornitore di servizi a banda larga, per essere ammissibile, deve offrire, sul corrispondente mercato di accesso all'ingrosso, prodotti di accesso all'ingrosso in base ai quali qualsiasi soggetto interessato all'accesso sarà in grado di fornire i servizi ammissibili di cui al paragrafo 3 a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie.

Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:

a)

i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili e più competitive dello Stato membro;

b)

i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati;

c)

l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.

Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.»;

(48)

è inserito il seguente articolo 52 quinquies:

«Articolo 52 quinquies

Aiuti alle reti di backhauling

1.   Gli aiuti per la realizzazione di reti di backhauling sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete di backhauling. L'importo massimo dell'aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva conformemente al paragrafo 6, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 6, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo normale dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero. Per una proiezione ragionevole della misura occorre che siano presi in considerazione tutti i costi e tutte le entrate che sono previsti nel corso della vita economica dell'investimento.

3.   Le reti di backhauling sono realizzate in zone in cui non esiste una rete di backhauling basata sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni e affidabilità della fibra o non esiste un programma credibile di sviluppo di tale rete entro l'orizzonte temporale di riferimento. Detto aspetto è verificato mediante una mappatura e una consultazione pubblica conformemente al paragrafo 4.

4.   La mappatura e la consultazione pubblica ai fini del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:

a)

la mappatura individua le zone interessate dall'intervento statale a favore delle reti di backhauling e tiene conto di tutte le reti di backhauling esistenti. Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate devono essere resi pubblici. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica;

b)

la consultazione pubblica è effettuata dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali dell'intervento dello Stato pianificato e dell'elenco delle zone individuate nell'esercizio di mappatura conformemente alla lettera a). Queste informazioni devono essere rese disponibili su un sito web accessibile al pubblico a livello regionale e nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'intervento statale pianificato e informazioni circostanziate conformemente alla lettera a) in merito alle reti di backhauling esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.

5.   L'intervento apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti di backhauling esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento, quale individuato attraverso una mappatura e una consultazione pubblica in conformità al paragrafo 4. Le reti per le quali esiste un programma credibile di sviluppo sono prese in considerazione in sede di valutazione del salto di qualità solo se forniscono di per sé prestazioni analoghe a quelle della rete finanziata dallo Stato prevista nelle zone interessate entro l'orizzonte temporale di riferimento. Si verifica un salto di qualità se, a seguito dell'intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete di backhauling e se la rete di backhauling sovvenzionata si basa sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire il medesimo livello di prestazioni della fibra, rispetto alle reti esistenti o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento. L'intervento deve comprendere più del 70 % dell'investimento in infrastrutture a banda larga.

6.   Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:

a)

gli aiuti sono assegnati sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b)

se l'aiuto è concesso senza una procedura di selezione competitiva a un'autorità pubblica che svilupperà e gestirà, direttamente o tramite un organismo interno (in-house), una rete di backhauling, l'autorità pubblica o l'organismo interno, a seconda dei casi, fornisce soltanto servizi all'ingrosso utilizzando la rete sovvenzionata. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la costruzione e la gestione della rete sono assegnate sulla base di una procedura di selezione competitiva aperta, trasparente e non discriminatoria, in linea con i principi e le norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7.   La gestione della rete sovvenzionata offre un accesso all'ingrosso, conformemente all'articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie alle reti sia fisse che mobili. L'accesso attivo all'ingrosso è concesso per almeno dieci anni dall'inizio del funzionamento della rete e l'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della banda larga è concesso per la durata di vita degli elementi interessati. Le stesse condizioni di accesso si applicano all'intera rete, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell'accesso si applicano indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete. La rete finanziata dallo Stato copre tutte le reti fisse e mobili nelle aree interessate dall'intervento di backhauling e mette a disposizione dei richiedenti l'accesso almeno il 50 % della capacità. Al fine di rendere efficace l'accesso all'ingrosso e consentire ai richiedenti di fornire servizi, l'accesso all'ingrosso è concesso anche per parti della rete che non sono state finanziate dallo Stato o che potrebbero non essere state realizzate dal beneficiario dell'aiuto, ad esempio concedendo l'accesso alle apparecchiature attive anche se è finanziata solo l'infrastruttura a banda larga.

8.   Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa su uno dei seguenti parametri di riferimento e principi di determinazione dei prezzi:

a)

i prezzi medi all'ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro;

b)

i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati;

c)

l'orientamento dei costi o una metodologia prevista dal quadro normativo del settore.

Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, questa è consultata in merito ai prodotti di accesso all'ingrosso, ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all'applicazione del presente articolo.

9.   Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l'importo dell'aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.

10.   Per assicurare che gli aiuti rimangano proporzionali ed evitare che comportino un eccesso di compensazione o il sovvenzionamento incrociato di attività non sovvenzionate, il beneficiario degli aiuti garantisce la separazione contabile tra i fondi utilizzati per lo sviluppo e il funzionamento della rete finanziata dallo Stato e altri fondi a sua disposizione.»;

(49)

all'articolo 53, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 e 7.»

;

(50)

all'articolo 55, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11.»

;

(51)

l'articolo 56 ter è così modificato:

(a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Gli aiuti di cui al presente articolo non sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di rifornimento che riforniscono le navi di combustibili fossili, quali diesel, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso (GNC)) e liquefatta (gas naturale liquefatto (GNL)), e gas di petrolio liquefatto (GPL).»

;

(b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Per gli aiuti alle infrastrutture di ricarica e di rifornimento che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo, i costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta e delle relative attrezzature tecniche, compresi gli impianti fissi, mobili o galleggianti, l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.

I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno. La capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non supera la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata.»

;

(c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:

a)

il 100 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 22 milioni di EUR;

b)

l'80 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 22 milioni di EUR e inferiori o pari a 55 milioni di EUR;

c)

il 60 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 55 milioni di EUR e inferiori o pari all'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza oltrepassare l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).»

;

(d)

è inserito il seguente paragrafo 8 bis:

«8 bis.   Quando gli aiuti sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di rifornimento che fornisce idrogeno, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile. Quando gli aiuti sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di rifornimento che fornisce ammoniaca e metanolo, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente ammoniaca e metanolo il cui contenuto energetico provenga da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione.»

;

(e)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Per gli aiuti che non superano 5,5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.»

;

(52)

l'articolo 56 quater è così modificato:

(a)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Gli aiuti di cui al presente articolo non sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di infrastrutture di rifornimento che riforniscono le navi di combustibili fossili, quali diesel, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso (GNC)) e liquefatta (gas naturale liquefatto (GNL)), e gas di petrolio liquefatto (GPL).»

;

(b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   Per gli aiuti alle infrastrutture di ricarica e di rifornimento che forniscono energia elettrica, idrogeno, ammoniaca e metanolo, i costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione, ammodernamento o ampliamento delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell'infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta e delle relative attrezzature tecniche, compresi gli impianti fissi, mobili o galleggianti, l'installazione o l'ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i cavi elettrici e i trasformatori necessari per collegare l'infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le relative autorizzazioni.

I costi ammissibili possono coprire anche i costi di investimento nella produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile e i costi di investimento delle unità di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno. La capacità di produzione nominale dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno rinnovabile in loco non supera la produzione nominale massima o la capacità di rifornimento dell'infrastruttura di ricarica o rifornimento cui è collegata.»

;

(c)

è inserito il seguente paragrafo 7 bis:

«7 bis.   Quando gli aiuti sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di rifornimento che fornisce idrogeno, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile. Quando gli aiuti sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di rifornimento che fornisce ammoniaca e metanolo, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente ammoniaca e metanolo il cui contenuto energetico provenga da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione.»

;

(d)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Per gli aiuti che non superano 2,2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4 e 5.»

;

(53)

all'articolo 56 quinquies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le soglie massime di cui agli articoli 56 sexies e 56 septies si applicano al finanziamento totale in essere, nella misura in cui tale finanziamento concesso nell'ambito di un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU contenga aiuti. Le soglie massime si applicano:

a)

per progetto, in caso di aiuti con costi ammissibili individuabili di cui all'articolo 56 sexies, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punto i), e all'articolo 56 sexies, paragrafi da 6 a 9;

b)

per beneficiario finale, in caso di aiuti senza costi ammissibili individuabili di cui all'articolo 56 sexies, paragrafo 5, lettera a), punti ii), iii) e iv), all'articolo 56 sexies, paragrafo 10, e all'articolo 56 septies.».

(54)

l'articolo 56 sexies è così modificato:

(a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga e gli aiuti per la realizzazione di reti mobili 4G e 5G per connettere alcuni motori socioeconomici ammissibili soddisfano le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti sono concessi solo a progetti che soddisfano tutte le condizioni di compatibilità di cui rispettivamente agli articoli 52 e 52 bis, salvo diversa indicazione di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo;

b)

l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 150 milioni di EUR;

c)

il progetto prevede la connessione tra i motori socioeconomici costituiti da amministrazioni pubbliche o entità pubbliche o private incaricate della gestione di servizi di interesse generale o di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato. Sono esclusi i progetti che comprendono elementi o entità diversi da quelli specificati al presente punto;

d)

in deroga all'articolo 52, paragrafo 4, il fallimento del mercato individuato deve essere verificato mediante una mappatura adeguata disponibile o, se questa non è disponibile, mediante una consultazione pubblica, secondo le modalità seguenti:

i)

la mappatura può essere considerata adeguata se è stata effettuata non più di 18 mesi prima. La mappatura individua chiaramente i motori socioeconomici che si prevede di inserire nell'intervento pubblico e comprende tutte le reti che forniscono, in condizioni di picco, velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità di soglia) che esistono o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento e che servono i locali di un motore socioeconomico ammissibile identificato di cui alla lettera c). La mappatura è effettuata dall'autorità pubblica competente. La mappatura viene effettuata 1) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti; 2) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri; 3) per le reti mobili, in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri. Tutti gli elementi della metodologia e i criteri tecnici di base utilizzati per mappare le aree interessate devono essere resi pubblici. Al fine di promuovere le sinergie e la semplificazione per la pubblica amministrazione, una mappatura geografica realizzata ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/1972 può essere considerata una mappatura adeguata ai sensi del presente punto, purché siano soddisfatte le condizioni in esso stabilite;

ii)

la consultazione pubblica deve essere svolta dall'autorità pubblica competente mediante la pubblicazione su un apposito sito web a livello regionale e nazionale delle caratteristiche principali del previsto intervento statale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'intervento statale previsto e informazioni circostanziate sulle reti che forniscono, in condizioni di picco, velocità di scaricamento di almeno 100 Mbps ma inferiori a 300 Mbps (velocità di soglia) che esistono o per le quali esiste un programma credibile di sviluppo entro l'orizzonte temporale di riferimento e che servono i locali di un motore socioeconomico ammissibile di cui alla lettera c) e individuato conformemente al punto i), sulla base di informazioni: 1) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti; 2) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri; 3) per le reti mobili, in base a griglie non superiori a 100 x 100 metri. La consultazione pubblica dura almeno 30 giorni.»;

(b)

al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

gli aiuti sono concessi solo per investimenti in infrastrutture energetiche che non sono esenti dall'obbligo di concedere accesso a terzi, dalla regolamentazione tariffaria e dalla disaggregazione, sulla base della legislazione sul mercato interno dell'energia per le seguenti categorie di progetti:

i)

per quanto riguarda le infrastrutture del gas, i progetti inclusi nel vigente elenco dell'Unione relativo ai progetti di interesse comune di cui all'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013; e

ii)

tutti i progetti per quanto riguarda l'infrastruttura per l'energia elettrica, l'infrastruttura per l'idrogeno e l'infrastruttura per il biossido di carbonio;

b)

gli aiuti agli investimenti a favore della produzione di energia da fonti rinnovabili soddisfano i seguenti requisiti:

i)

gli aiuti sono concessi solo per nuovi impianti selezionati su base competitiva, trasparente, obiettiva e non discriminatoria, conformemente all'articolo 41, paragrafo 10;

ii)

gli aiuti possono essere concessi a progetti combinati di energia rinnovabile e di stoccaggio termico o di energia elettrica, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 1 bis;

iii)

gli aiuti possono essere concessi a progetti combinati di stoccaggio di biocarburanti, bioliquidi, biogas (compreso il biometano) e combustibili da biomassa, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 2;

iv)

nel caso di impianti che producono idrogeno rinnovabile, gli aiuti sono concessi solo per impianti conformi ai requisiti di cui all'articolo 41, paragrafo 3;

v)

nel caso di impianti che producono biocarburanti, gli aiuti sono concessi solo agli impianti che producono biocarburanti conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione e sono prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.»;

(c)

al paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera:

i)

110 milioni di EUR per progetto, nel caso di investimenti in infrastrutture utilizzate per la prestazione di servizi sociali e per l'istruzione; 165 milioni di EUR per progetto per scopi culturali e di conservazione del patrimonio e per le attività di cui all'articolo 53, paragrafo 2, comprese le attività a favore del patrimonio naturale;

ii)

33 milioni di EUR per attività inerenti ai servizi sociali;

iii)

82,5 milioni di EUR per attività inerenti alla cultura e alla conservazione del patrimonio; e

iv)

5,5 milioni di EUR per l'istruzione e la formazione.»;

(d)

il paragrafo 6 è modificato come segue:

i)

alla lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno. Per le infrastrutture di rifornimento sovvenzionate che forniscono idrogeno, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile. Il presente paragrafo non si applica agli aiuti agli investimenti relativi alle infrastrutture di ricarica e rifornimento nei porti.»;

ii)

alla lettera b), è aggiunto il seguente punto iv);

«iv)

quando gli aiuti sono concessi per le infrastrutture di rifornimento che forniscono idrogeno, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento fornisca esclusivamente idrogeno rinnovabile. Quando gli aiuti sono concessi per la costruzione, l'installazione o l'ammodernamento di un'infrastruttura di rifornimento che fornisce ammoniaca e metanolo, il beneficiario si impegna a far sì che entro il 31 dicembre 2035 l'infrastruttura di rifornimento sovvenzionata fornisca esclusivamente ammoniaca e metanolo il cui contenuto energetico provenga da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono stati prodotti in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001 e nei suoi atti delegati o di esecuzione.»;

iii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L'importo nominale del finanziamento totale concesso, a norma delle lettere a) e b), a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 165 milioni di EUR.»;

(e)

il paragrafo 7 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è modificata come segue:

il punto ii) è sostituito come segue:

«ii)

investimenti per l'uso efficiente delle risorse e la circolarità, conformemente all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6, e paragrafo 10;»;

è aggiunto il seguente punto v):

«v)

investimenti in infrastrutture di prova e di sperimentazione;»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l'importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per un progetto nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 110 milioni di EUR.»;

(f)

il paragrafo 8 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è modificata come segue:

i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i)

investimenti che consentono alle imprese di porre rimedio o prevenire un danno all'ambiente fisico (compresi i cambiamenti climatici) o alle risorse naturali mediante attività proprie del beneficiario o attività di un altro soggetto che partecipa allo stesso progetto, a condizione che i) gli investimenti non riguardino attrezzature, macchinari o impianti di produzione industriale che utilizzano combustibili fossili, compreso il gas naturale, fatta salva la possibilità di concedere aiuti per l'installazione di componenti supplementari che migliorano il livello di tutela ambientale delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti di produzione industriale esistenti, nel qual caso i costi di investimento non riguardano impianti che emettono CO2; e ii) nel caso di investimenti in attrezzature, macchinari e impianti di produzione industriale che utilizzano idrogeno, il beneficiario si impegna a utilizzare esclusivamente idrogeno rinnovabile per tutta la durata dell'investimento. A norma del presente punto non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate, tranne qualora l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma;

ii)

misure volte a migliorare l'efficienza energetica di un edificio o di un'impresa, a condizione che gli investimenti non riguardino attrezzature, macchinari o produzioni industriali che utilizzano combustibili fossili, compreso il gas naturale. A norma del presente punto non sono concessi aiuti per investimenti attuati per conformarsi a norme dell'Unione che sono state adottate, tranne qualora l'investimento sia attuato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma. In deroga a ciò, possono essere concessi aiuti a norma del presente punto per investimenti in edifici attuati per conformarsi a norme minime di prestazione energetica che costituiscono norme dell'Unione, a condizione che gli aiuti siano concessi prima che tali norme diventino obbligatorie per l'impresa interessata.»;

è aggiunto il seguente punto vi):

«vi)

aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti alimentati almeno in parte da elettricità o da idrogeno, o di veicoli a emissioni zero per il trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e marittimo, e per l'ammodernamento dei veicoli affinché siano classificati come veicoli puliti o veicoli a emissioni zero;»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Fatta salva la lettera a), gli aiuti concessi per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio possono essere combinati con gli aiuti destinati ad una o più delle seguenti misure:

i)

l'installazione di impianti integrati in loco per la produzione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili tra cui, ad esempio, i pannelli fotovoltaici e le pompe di calore;

ii)

l'installazione di apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia prodotta dagli impianti di energia rinnovabile in loco;

iii)

l'allacciamento a sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico e alle relative attrezzature;

iv)

la costruzione e l'installazione di un'infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell'edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, qualora il parcheggio per le autovetture sia situato all'interno dell'edificio o sia fisicamente adiacente all'edificio;

v)

l'installazione di apparecchiature per la digitalizzazione dell'edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all'intelligenza, compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria delle infrastrutture a banda larga sulla proprietà cui appartiene l'edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;

vi)

gli investimenti in tetti e attrezzature verdi per la ritenzione e l'uso dell'acqua piovana.

La misura di aiuto non sostiene l'installazione di apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Gli aiuti possono essere concessi ai proprietari o ai locatari dell'edificio, a seconda di chi ottiene il finanziamento per il progetto.»;

iii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

gli aiuti per le misure di miglioramento dell'efficienza energetica possono riguardare anche la facilitazione della conclusione di contratti di prestazione energetica alle seguenti condizioni cumulative:

i)

il sostegno è erogato alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento della prestazione energetica e che sono i beneficiari finali degli aiuti;

ii)

gli aiuti sono erogati per la facilitazione della conclusione di contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE;

iii)

gli aiuti assumono la forma di un prestito senior o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica nell'ambito di un contratto di prestazione energetica o consiste in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio factoring o forfaiting);

iv)

l'importo nominale del finanziamento totale in essere concesso a norma del presente punto per beneficiario non supera 30 milioni di EUR.»;

(g)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Le PMI o, se del caso, le piccole imprese a media capitalizzazione possono ricevere, oltre alle categorie di aiuto di cui ai paragrafi da 2 a 9, anche aiuti sotto forma di finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU a condizione che risultino soddisfatte le rispettive condizioni:

a)

l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera 16,5 milioni di EUR ed è concesso:

i)

alle PMI non quotate che non operino ancora in alcun mercato o operino da meno di dieci anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese o da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; se il periodo di attività da meno di dieci anni dall'iscrizione al registro delle imprese o meno di sette anni dalla prima vendita commerciale è stato applicato a una data impresa, solo tale periodo può essere applicato a qualsiasi aiuto successivo a favore della stessa impresa ai sensi del presente articolo. Per le imprese che hanno acquisito un'altra impresa o che sono state costituite mediante concentrazione, il periodo di ammissibilità applicato comprende anche le operazioni rispettivamente dell'impresa acquisita o delle imprese oggetto di concentrazione, ad eccezione delle imprese acquisite o oggetto di concentrazione il cui fatturato rappresenta meno del 10 % del fatturato dell'impresa acquirente nell'esercizio precedente l'acquisizione o, nel caso di imprese costituite mediante concentrazione, meno del 10 % del fatturato combinato che le imprese partecipanti alla concentrazione hanno realizzato nell'esercizio precedente la concentrazione stessa. Riguardo al periodo di ammissibilità legato all'iscrizione al registro delle imprese, se utilizzato, per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese il periodo di ammissibilità di dieci anni è considerato con decorrenza a partire dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta a imposta per tale attività. Il finanziamento concesso nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU può coprire anche gli investimenti ulteriori in PMI non quotate dopo il periodo di ammissibilità di cui al presente punto, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: 1) l'importo nominale del finanziamento totale di cui alla lettera a) non è superato; 2) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale originario; 3) il beneficiario finale che riceve l'investimento ulteriore non è diventato un'”impresa collegata” ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I, di un'altra impresa diversa dall'intermediario finanziario o dall'investitore privato indipendente che fornisce il finanziamento nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU, a meno che la nuova entità non sia una PMI;

ii)

alle PMI non quotate che avviano una nuova attività economica, se l'investimento iniziale è superiore al 50 % del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni. In deroga alla prima frase, sono considerati investimenti per nuove attività economiche, se il relativo investimento iniziale, sulla base di un piano aziendale, è superiore al 30 % del fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni: 1) gli investimenti volti a migliorare in misura significativa le prestazioni ambientali dell'attività oltre le norme obbligatorie dell'Unione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, del presente regolamento; 2) altri investimenti ecosostenibili, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852; 3) gli investimenti volti ad aumentare le capacità di estrazione, separazione, raffinazione, trasformazione o riciclaggio di una materia prima critica inclusa nell'allegato IV. Il carattere ecosostenibile dell'investimento è dimostrato conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, che comprende il principio “non arrecare un danno significativo”, o mediante altre metodologie comparabili, tra cui la verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU. Per le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio “non arrecare un danno significativo” è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata;

iii)

alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che sono imprese innovative, così come definite all'articolo 2, punto 80);

b)

l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi 16,5 milioni di EUR e sia concesso alle PMI o alle piccole imprese a media capitalizzazione le cui principali attività sono ubicate in zone assistite, purché il finanziamento non sia utilizzato per la delocalizzazione di attività, come stabilito all'articolo 2, punto 61 bis);

c)

l'importo nominale del finanziamento totale concesso a un beneficiario finale nell'ambito del sostegno del Fondo InvestEU non superi 2,2 milioni di EUR e sia concesso alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione.»;

(55)

all'articolo 56 septies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'importo nominale del finanziamento totale concesso a ciascun beneficiario finale tramite tutti gli intermediari finanziari commerciali non supera 8,25 milioni di EUR.»

;

(56)

all'articolo 58, i paragrafi 3 bis e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3   bis. Gli aiuti individuali concessi tra il 1° luglio 2014 e [data di entrata in vigore della presente modifica] in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1° luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, prima o dopo il 3 agosto 2021 o prima o dopo [data di entrata in vigore della presente modifica], sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi. L'esenzione degli aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 21, paragrafo 9, lettera a), scade al termine del periodo definito nell'accordo di finanziamento, purché il finanziamento pubblico nel fondo di investimento di private equity sovvenzionato sia stato impegnato, sulla base di tale accordo, entro sei mesi dal termine del periodo di validità del presente regolamento e tutte le altre condizioni per l'esenzione rimangano soddisfatte.»

;

(57)

all'articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2026.»;

(58)

all'allegato II, la parte II è sostituita dal testo di cui all'allegato del presente regolamento;

(59)

è aggiunto il seguente allegato IV:

«ALLEGATO IV

Elenco delle materie prime critiche di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c) e all'articolo 56 sexies, paragrafo 10, lettera a), punto ii)

Le seguenti materie prime sono considerate materie prime critiche ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 56 sexies, paragrafo 10, lettera a), punto ii):

a)

antimonio

b)

arsenico

c)

bauxite

d)

barite

e)

berillio

f)

bismuto

g)

boro

h)

cobalto

i)

carboni da coke

j)

rame

k)

feldspato

l)

fluorite

m)

gallio

n)

germanio

o)

afnio

p)

elio

q)

terre rare pesanti

r)

terre rare leggere

s)

litio

t)

magnesio

u)

manganese

v)

grafite naturale

w)

nichel - grado batteria

x)

niobio

y)

fosforite

z)

fosforo

aa)

metalli del gruppo del platino

bb)

scandio

cc)

silicio metallico

dd)

stronzio

ee)

tantalio

ff)

titanio metallico

gg)

tungsteno

(hh)

vanadio

.

Articolo 2

All'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/2473 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Il presente articolo si applica fino al 30 giugno 2023.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final.

(5)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale», COM(2020) 103 final.

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», COM(2020) 67 final.

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia europea per i dati», COM(2020) 66 final.

(9)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una nuova strategia industriale per l'Europa», COM(2020) 102 final.

(10)  Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU L 261I del 7.10.2022, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(13)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (GU C 508 del 16.12.2021, pag. 1).

(14)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sul controllo dell'adeguatezza del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato del 2012, degli orientamenti sulle ferrovie e dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine (SWD(2020) 257 final).

(15)  Comunicazione della Commissione - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2022 (GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1).

(16)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Piano REPowerEU», COM(2022) 230 final.

(17)  Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39).

(18)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra», COM (2020) 301 final.

(19)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(20)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(21)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita», COM(2020) 380 final.

(22)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici», COM(2021) 82 final.

(23)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Cicli del carbonio sostenibili», COM(2021) 800 final.

(24)  Comunicazione della Commissione «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva», COM(2020) 98 final.

(25)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(26)  Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 327 del 21.12.2022, pag. 82).

(27)  Comunicazione della Commissione «Piano di investimenti per un'Europa sostenibile - Piano di investimenti del Green Deal europeo», COM(2020) 21 final.

(28)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

(29)  Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).


ALLEGATO

«PARTE II

da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto.

Obiettivo principale - Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi

(elenco)

Intensità massima di aiuto

in %

o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)

Maggio-razione PMI (se del caso)

in %

Aiuti a finalità regionale - Aiuti agli investimenti (1) (articolo 14)

Regime

…%

…%

Aiuti ad hoc

…%

…%

Aiuti a finalità regionale - Aiuti al funzionamento (articolo 15)

Nelle zone scarsamente popolate (articolo 15, paragrafo 2)

…%

…%

Nelle zone a bassissima densità demografica (articolo 15, paragrafo 3)

…%

…%

Nelle regioni ultraperiferiche (articolo 15, paragrafo 4)

…%

…%

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (articolo 16)

… valuta nazionale

…%

Aiuti alle PMI (da articolo 17 ad articolo 19 quinquies)

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (articolo 17)

…%

…%

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 18)

…%

…%

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere (articolo 19)

…%

…%

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) (articolo 19 bis)

…%

…%

Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) (articolo 19 ter) (2)

…valuta nazionale

…%

Aiuti alle microimprese sotto forma di interventi pubblici relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore (articolo 19 quater)

…%

…%

Aiuti alle PMI sotto forma di interventi pubblici temporanei relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o calore prodotto da gas naturale o da energia elettrica per attenuare l'impatto degli aumenti dei prezzi a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina (articolo 19 quinquies)

…%

…%

Aiuti per la cooperazione territoriale europea (articoli 20 e 20 bis)

Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea (articolo 20)

…%

…%

Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea (articolo 20 bis) (3)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti (articoli 21 e 22)

Aiuti al finanziamento del rischio (articolo 21)

…valuta nazionale

Non disp.

Aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche (articolo 21 bis)

…valuta nazionale

Non disp.

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (articolo 22)

…valuta nazionale

Non disp.

Aiuti alle PMI - Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (articolo 23)

… valuta nazionale

Non disp.

Aiuti alle PMI — Aiuti ai costi di esplorazione (articolo 24)

…%

Non disp.

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (articoli da 25 a 30)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 25)

Ricerca fondamentale

(articolo 25, paragrafo 2, lettera a)

…%

…%

Ricerca industriale

(articolo 25, paragrafo 2, lettera b)

…%

…%

Sviluppo sperimentale (articolo 25, paragrafo 2, lettera c)

…%

…%

Studi di fattibilità (articolo 25, paragrafo 2, lettera d)

…%

…%

Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità (articolo 25 bis)

…valuta nazionale

…%

Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell'ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER (articolo 25 ter)

…valuta nazionale

…%

Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati (articolo 25 ter)

…%

…%

Aiuti a favore delle azioni di Teaming (articolo 25 quinquies)

…%

…%

Aiuti connessi al cofinanziamento di progetti sostenuti dal Fondo europeo per la difesa o dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (articolo 25 sexies)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (articolo 26)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e di sperimentazione (articolo 26 bis)

…%

…%

Aiuti ai poli d'innovazione (articolo 27)

…%

…%

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (articolo 28)

…%

…%

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (articolo 29)

…%

…%

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (articolo 30)

…%

…%

Aiuti alla formazione (articolo 31)

…%

…%

Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità (articoli da 32 a 35)

Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 32)

…%

…%

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (articolo 33)

…%

…%

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (articolo 34)

…%

…%

Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35)

…%

…%

Aiuti per la tutela dell'ambiente (articoli da 36 a 49)

Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione (articolo 36)

…%

…%

Aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricarica o di rifornimento (articolo 36 bis)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per l'acquisto di veicoli puliti o veicoli a zero emissioni e per l'ammodernamento di veicoli (articolo 36 ter)

…%

…%

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici (articolo 38)

…%

…%

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica relative agli edifici (articolo 38 bis)

…%

…%

Aiuti per agevolare la conclusione di contratti di rendimento energetico (articolo 38 ter)

…valuta nazionale

Non disp.

Aiuti agli investimenti a favore di progetti di efficienza energetica nell'edilizia sotto forma di strumenti finanziari (articolo 39)

…valuta nazionale

Non disp.

Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento (articolo 41)

…%

…%

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 42)

…%

…%

Aiuti al funzionamento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e dell'idrogeno rinnovabile in piccoli progetti e per la promozione delle comunità di energia rinnovabile (articolo 43)

…%

…%

Aiuti sotto forma di sgravi fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE (articolo 44)

…%

Non disp.

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte o prelievi parafiscali ambientali (articolo 44 bis)

…%

Non disp.

Aiuti agli investimenti per la riparazione dei danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l'adozione di soluzioni basate sulla natura per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione (articolo 45)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (articolo 46)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare (articolo 47)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (articolo 48)

…%

…%

Aiuti per studi e servizi di consulenza in materia di tutela dell'ambiente e di energia (articolo 49)

…%

…%

Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (articolo 50)

Intensità massima di aiuto

…%

…%

Tipo di calamità naturale

terremoto

valanga

frana

alluvione

tromba d'aria

uragano

eruzione vulcanica

incendio boschivo

Data in cui si è verificata la calamità

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (articolo 51)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per le reti fisse a banda larga (articolo 52)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per le reti mobili 4G e 5G (articolo 52 bis)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell'infrastruttura transeuropea di connettività digitale (articolo 52 ter)

…%

…%

Buoni di collegamento a Internet (articolo 52 quater)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per le reti di backhauling (articolo 52 quinquies)

…%

…%

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (articolo 53)

…%

…%

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (articolo 54)

…%

…%

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (articolo 55)

…%

…%

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (articolo 56)

…%

…%

Aiuti a favore degli aeroporti regionali (articolo 56 bis)

…%

…%

Aiuti a favore dei porti marittimi (articolo 56 ter)

…%

…%

Aiuti a favore dei porti interni (articolo 56 quater)

…%

…%

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (articoli da 56 quinquies a 56 septies)

Articolo 56 sexies

Aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell'infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziato a norma del regolamento (UE) 2021/1153 o insignito di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamento (articolo 56 sexies, paragrafo 2)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga e aiuti per la realizzazione di reti mobili 4G e 5G per connettere alcuni motori socioeconomici ammissibili (articolo 56 sexies, paragrafo 3)

…valuta nazionale

…%

Aiuti a favore della produzione di energia e delle infrastrutture energetiche (articolo 56 sexies, paragrafo 4)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per infrastrutture e attività sociali, educative, culturali e a favore del patrimonio naturale (articolo 56 sexies, paragrafo 5)

…valuta nazionale

…%

Aiuti a favore dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto (articolo 56 sexies, paragrafo 6)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per altre infrastrutture (articolo 56 sexies, paragrafo 7)

…valuta nazionale

…%

Aiuti per la protezione dell'ambiente, compresa la protezione del clima (articolo 56 sexies, paragrafo 8)

…valuta nazionale

…%

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione (articolo 56 sexies, paragrafo 9)

…valuta nazionale

…%

Aiuti sotto forma di finanziamento sostenuto dal Fondo InvestEU a favore delle PMI o delle piccole imprese a media capitalizzazione (articolo 56 sexies, paragrafo 10)

…valuta nazionale

…%

Aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali intermediati sostenuti dal Fondo InvestEU (articolo 56 septies)

…valuta nazionale

…%»


(1)  In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità dell'aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.

(2)  A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, le relazioni relative agli aiuti concessi a norma dell'articolo 19 ter non sono obbligatorie. La presentazione di tali relazioni è pertanto facoltativa.

(3)  A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, le relazioni sugli aiuti concessi a norma dell'articolo 20 bis non sono obbligatorie. La presentazione di tali relazioni è pertanto facoltativa.


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