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DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/2024)
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Testo in vigore dal:  1-1-2019
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Art. 64

(Servizi nelle scuole)
1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/ 2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura,
((sino al 31 dicembre 2019))
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2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.
2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145))
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4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018
((e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019))
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5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/ 2018, il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.