LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/02/2000
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 4, L. R. 1/2004
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessive lire 41.522.517.088.000, suddiviso in ragione di lire 14.292.559.088.000 per l'anno 2000, di lire 13.645.700 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.584.258 milioni per l'anno 2002, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell'articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2000-2002 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di lire 955.032.838.968 suddivise in ragione di lire 301.274.838.968 per l'anno 2000, di lire 419.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 234.158 milioni per l'anno 2002.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2000 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 301.274.838.968. Le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. I mutui autorizzati dal comma 3 sono regolati alle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile, non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
b) durata non superiore ai quindici anni.
5. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 2), e dell'articolo 52 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, è autorizzato nel triennio 2000-2002, in via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui al comma 2, il ricorso al mercato finanziario mediante l'emissione di Buoni Ordinari Regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 90, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di ricorso al mercato finanziario previsto dal comma 2 medesimo.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata, nell'anno 2000, la stipula di un contratto per la realizzazione di un programma globale di emissione su base ricorrente, in cui siano stabilite in via preventiva le procedure di emissione e ammissione a quotazione dei titoli presso le borse valori. Il programma è adottato sentita la competente Commissione consiliare.
7. Sulla base del programma di cui al comma 6 e in relazione agli impegni assunti al 31 dicembre di ciascun anno, anche tenendo conto dei trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge regionale 7/1999, è autorizzata, nel corrispondente anno successivo, l'emissione di BOR per importi pari agli impegni medesimi.
8. Le emissioni di BOR sono regolate alle seguenti condizioni:
a) mediante garanzia di sottoscrizione a fermo dell'intero ammontare nominale di emissione;
b) costo determinato con applicazione di condizioni non superiori a quelle previste dai decreti del Ministro del Tesoro tempo per tempo vigenti, emessi in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto legge 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 144/1989;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,5 per cento del valore nominale delle obbligazioni stesse;
d) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario e alle autorizzazioni che verranno fornite per ogni singola emissione da parte delle Autorità monetarie competenti, rimborso mediante quote capitali costanti, o crescenti alla francese, a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in una unica soluzione alla scadenza del prestito, mediante la stipula di un contratto finanziario, denominato "swap", tale da effettuare accantonamenti su base semestrale o annuale per il rimborso integrale del prestito a scadenza;
f) possibilità di trasformare il tasso di interesse dei prestiti obbligazionari emessi da variabile a fisso o da fisso a variabile, in relazione all'andamento del mercato finanziario, mediante il ricorso a strumenti finanziari derivati.
9. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all'eventuale emissione di BOR prevista dal comma 5, istituendo all'uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e dell'ammortamento dei mutui previsti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposita unità previsionale di base e capitolo di entrata delle somme relative alle ritenute effettuate a fronte delle operazioni di emissione di BOR, al netto della percentuale dello 0,1 per cento spettante allo Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della legge 724/1994;
b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri di rimborso e degli oneri relativi all'emissione di BOR, compresi quelli afferenti alla commissione di cui al comma 8, lettera c), ed al programma di cui al comma 6, ed ai relativi aggiornamenti;
c) le somme rinvenienti dall'emissione di BOR sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico relativi agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
10. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999 destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati in complessive lire 62.224.725.570, suddivise in ragione di lire 33.864.725.570 per l'anno 2000, di lire 14.180 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessive lire 2.614.945.839.674, suddivise in ragione di lire 485.745.839.674 per l'anno 2000, di lire 1.065.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.064.200 milioni per l'anno 2002 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
11. L'importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), c), e d), della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessive lire 43.094 milioni, suddivise in ragione di lire 13.132 milioni per l'anno 2000, di lire 12.702 milioni per l'anno 2001 e di lire 17.260 milioni per l'anno 2002;
b) fondo per le spese obbligatorie e d'ordine: complessive lire 45.000 milioni, suddivise in ragione di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessive lire 113.000 milioni, suddivise in ragione di lire 53.000 milioni per l'anno 2000, di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
d) fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per il biennio 1998-1999: complessive lire 20.389.461.882, suddivise in ragione di lire 6.796.487.294 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
e) fondo per l'attuazione del contratto collettivo del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, per il biennio 2000-2001: complessive lire 29.000 milioni, suddivise in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 2000, di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002;
f) fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessive lire 259.000 milioni, suddivise in ragione di lire 94.000 milioni per l'anno 2000, di lire 85.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 80.000 milioni per l'anno 2002.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 2, L. R. 18/2000
Art. 2
 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
2. Per l'anno 2000 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 2000 è determinato in lire 714.000 milioni, è disposta, per lire 19.000 milioni per le finalità di cui ai commi 32, 35 e 37 e per lire 695.000 milioni a titolo di:
a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a) e b), sono attribuite agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare del Friuli, in rapporto alle funzioni loro delegate dai Comuni ed anche per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 2000:
a) alle Province lire 123.695.088.850;
b) ai Comuni lire 552.423.165.250;
c) alle Comunità montane lire 17.329.451.140 di cui lire 8.664.725.570 accantonate sul fondo globale per il loro riordino;
d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.552.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 3, lettera b).
(6)
5. Le assegnazioni da attribuire alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite alle stesse per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, detratta la somma delle spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, nonché il doppio del gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI.
6. La quota dell'assegnazione di cui al comma 4, lettera a), corrispondente alla somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è assegnata alle Province per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia.
7. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 545.923.165.250, da ripartire ai sensi dei commi 8, 9 e 10;
b) un fondo di lire 5.000 milioni, per far fronte a situazioni particolari; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;
c) un fondo di lire 1.500 milioni da ripartire ai sensi del comma 19.
8. Le assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi del comma 7, lettera a), sono determinate in misura pari a quelle trasferite agli stessi per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, detratta la somma delle spese sostenute per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione; al fine della determinazione dello spettante a ciascun Comune, le assegnazioni disposte per le finalità di cui al punto 1) della deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 1999, n. 2528, adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/1999, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti l'anno 1999.
9. Una quota pari a lire 9.000 milioni del fondo di cui al comma 7, lettera a), è riservata al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998. La predetta quota è ripartita tra i Comuni in modo proporzionale alle assegnazioni attribuite agli stessi ai sensi del comma 8.
10. La quota del fondo di cui al comma 7, lettera a), corrispondente alle spese sostenute dai Comuni per il personale ATA delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 124/1999, come comunicata al Ministero della pubblica istruzione, è ripartita con i criteri di cui ai commi da 11 a 15.
11. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni delle assegnazioni di cui al comma 10, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Comuni capoluogo di provincia;
b) Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
c) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti;
d) Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti;
e) Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti.
12. La quota di cui al comma 7, lettera a), individuata ai sensi del comma 10, è attribuita a ciascuna categoria di Comuni con un'incidenza percentuale uguale a quella calcolata sulle risorse assegnate ai Comuni per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999, con riferimento alle attribuzioni dei Comuni stessi alle categorie di appartenenza per il 2000 come previste dal comma 11.
13. Le quote determinate per ciascuna categoria di Comuni, ai sensi del comma 12, sono assegnate ai Comuni secondo i seguenti criteri:
a) per i Comuni capoluogo di provincia, per il 90 per cento in ragione della popolazione, per l'1 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
b) per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
c) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, e superiore a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
d) per i Comuni, il cui territorio è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a mille abitanti, per il 65 per cento in ragione della popolazione, per il 26 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche;
e) per i Comuni, il cui territorio non è classificato interamente montano, con popolazione inferiore, o pari, a cinquemila abitanti, per l'85 per cento in ragione della popolazione, per il 6 per cento in ragione del territorio, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia inferiore a quattordici anni, per il 2 per cento in ragione della popolazione la cui età sia superiore a sessantacinque anni, e per il restante 5 per cento in ragione del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche.
14. Il calcolo della popolazione per la determinazione delle quote da attribuire per ciascuna categoria di Comuni viene definito sulla base dei dati della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente l'entrata in vigore della presente legge, implementata dal numero dei cittadini inclusi nell'elenco degli assistiti delle Aziende sanitarie di cui alla circolare del Ministro della sanità dell'11 maggio 1984, n. 1000.116, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1984. La popolazione residente è altresì comprensiva dei cittadini stranieri domiciliati nel territorio comunale che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati.
15. Per il calcolo del reddito imponibile, dichiarato ai fini dell'imposta personale sui redditi delle persone fisiche, si fa riferimento agli ultimi dati disponibili, comunicati dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.
16. Qualora il trasferimento del personale ATA delle scuole avvenga dopo l'1 gennaio 2000, la detrazione prevista dai commi 5 e 8 è calcolata proporzionalmente al periodo dell'anno in cui il personale stesso è effettivamente trasferito allo Stato. La detrazione è effettuata in sede di erogazione dell'ultima rata dei trasferimenti. Le assegnazioni previste dai commi 6 e 10 sono erogate con l'ultima rata dei trasferimenti.
17. Per i Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché per le Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri Enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
18. Per i Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi dei commi precedenti sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi di loro competenza, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 265/1999, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno.
19. 
( ABROGATO )
20. 
( ABROGATO )
(9)
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. 
( ABROGATO )
25. 
( ABROGATO )
26. 
( ABROGATO )
27. Le assegnazioni alle Comunità montane sono attribuite in misura proporzionale all'ammontare delle assegnazioni attribuite a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999, come modificato dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale 25/1999.
28. Per le finalità previste dai commi 3, lettere a) e b), e 4, è autorizzata la spesa di lire 686.335.274.430 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
29. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, le assegnazioni disposte, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 28, a favore delle Province devono, per l'anno 2000, intendersi autorizzate con vincolo di commutazione in entrata, sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, del relativo pagamento, sino all'importo massimo di lire 25.000 milioni, in misura corrispondente al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI.
30. Con riferimento all'anno 1999, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione relativa al medesimo anno corrispondente al gettito, per il 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 28 destinata alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza di lire 25.000 milioni, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Le Province, i Comuni, le Comunità montane e la Comunità collinare del Friuli sostengono a carico dei propri bilanci gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.
32. A titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, agli Enti di cui al comma 31 è attribuita un'assegnazione di lire 10.000 milioni per l'anno 2000. L'assegnazione è attribuita nella stessa misura di quella attribuita agli Enti medesimi nell'anno 1999, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 25/1999, ed è erogata in unica soluzione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1616 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Nei Comuni interessati da flussi turistici o da particolari manifestazioni, attività e necessità, anche di carattere temporaneo e/o stagionale, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi, è possibile procedere, attraverso particolari modalità di selezione improntate alla trasparenza e alla rapidità, all'assunzione di personale a tempo determinato.
35. Per le finalità previste dal comma 3, lettere a) e b), è assegnato a favore delle Province, per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente, un limite di impegno decennale di lire 4.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
36. Il limite di impegno di cui al comma 35 è assegnato per due terzi in ragione della popolazione e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascuna Provincia. L'assegnazione è erogata in unica soluzione.
37. Nell'ambito delle funzioni di propria competenza, le Amministrazioni comunali concorrono al perseguimento dell'obiettivo, finanziato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale, di elaborare una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, mediante il coinvolgimento dei cittadini e delle loro rappresentanze, considerati come coproduttori della sicurezza urbana. A tal fine le Amministrazioni comunali individuano le aree a rischio per la sicurezza dei cittadini ed elaborano piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun Ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province le assegnazioni necessarie per svolgere le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23. A tal fine le assegnazioni spettanti a ciascuna Provincia ai sensi del comma 4, lettera a), sono aumentate di un importo pari a quello che verrà detratto dalle assegnazioni spettanti ai sensi del comma 4, lettera b), ai Comuni delle rispettive circoscrizioni provinciali. Le somme, da ridurre e da aumentare, sono individuate con riferimento a quelle indicate nei decreti ministeriali emanati in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 23/1996.
41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 5 interpretato da art. 1, comma 3, L. R. 13/2000
2Comma 8 interpretato da art. 1, comma 3, L. R. 13/2000
3Comma 14 sostituito da art. 1, comma 4, L. R. 13/2000
4Comma 19 sostituito da art. 1, comma 5, L. R. 13/2000
5Comma 40 sostituito da art. 1, comma 6, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 5, L. R. 18/2000
7Integrata la disciplina del comma 35 da art. 3, comma 19, L. R. 4/2001
8Parole sostituite al comma 37 da art. 3, comma 54, L. R. 4/2001
9Comma 20 abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 5/2003
10Comma 21 abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 5/2003
11Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 24, L. R. 1/2004
12Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 38, L. R. 1/2005
13Derogata la disciplina del comma 19 da art. 2, comma 23, L. R. 15/2005
14Comma 19 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
15Comma 22 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
16Comma 23 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
17Comma 24 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
18Comma 25 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
19Comma 26 abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 3
 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti
della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. 
( ABROGATO )
(3)
2. 
( ABROGATO )
(4)
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. 
( ABROGATO )
(6)
5. 
( ABROGATO )
(7)
6. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 14.2.41.1.939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4960 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
7. 
( ABROGATO )
8. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 19.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8464 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, artigianato e cooperazione - Servizio del lavoro e della previdenza sociale.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 1.000 milioni per completare il pagamento dell'indennità di maternità, per i figli nati o adottati nel corso del 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del titolo IV della legge regionale 49/1993, come vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, artigianato e cooperazione - Servizio del lavoro e della previdenza sociale.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8469 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. 
( ABROGATO )
12. Ai fini del processo di riordino del servizio sanitario regionale in conformità alla programmazione regionale attuativa delle leggi regionali 15 giugno 1993, n. 41, 30 agosto 1994, n. 12, 27 febbraio 1995, n. 13, 25 settembre 1996, n. 41, 19 dicembre 1996, n. 49 e 19 maggio 1998, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente.
13. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 12 avvengono con le medesime modalità previste dalla vigente legislazione regionale per le risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 90.000 milioni per l'anno 2000, di lire 67.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 45.000 milioni per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4353 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
15. A decorrere dall'anno 2000 le spese per gli interventi di cui all'articolo 79, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed all'articolo 16 , comma 1, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, nonché le spese per le competenze spettanti al direttore dei servizi sociosanitari per la quota parte riferita ad attività diverse da quelle svolte in relazione ai servizi delegati dagli Enti locali, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.
16. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 15, le Aziende sanitarie regionali provvedono al finanziamento dell'attività dei consultori familiari privati convenzionati in conformità alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale.
17. Per le finalità previste dall'articolo 50 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 13.1.41.1.392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4730 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
18. A valere sulle risorse finanziarie destinate alle Aziende sanitarie regionali per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 12/1995 è riservata la somma di lire 50 milioni annui, per il triennio 2000-2002, a favore della Croce di S. Giovanni - SOGIT - Sezione di Trieste, quale contributo straordinario per le attività svolte dalla medesima. Il predetto contributo straordinario è aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari trasferiti dalle Aziende per i servizi sanitari all'Associazione per effetto delle convenzioni stipulate fra gli enti predetti.
19. In relazione al disposto di cui al comma 15, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con il medesimo ed in particolare:
a) i commi da 3 a 7 dell'articolo 79 della legge regionale 5/1994;
20. All'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. In relazione a quanto disposto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti.>>;

b)   ( ABROGATA )
21. 
( ABROGATO )
22. 
( ABROGATO )
23. 
( ABROGATO )
24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 19.1.41.2.908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4731 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale, al fine di individuare, prevenire, contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari alle Aziende per i servizi sanitari della regione per progetti finalizzati che prevedano la stipula di convenzioni con soggetti professionalmente preparati, organizzati in forme di volontariato e non, oggi meglio identificati come "operatori di strada".
26. Le Aziende per i servizi sanitari che intendano avvalersi di detti finanziamenti devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio- assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, il progetto che intendono attuare e un preventivo di massima della spesa. I finanziamenti di cui al comma 25 possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un'unica soluzione. I decreti di concessione del finanziamento ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 23/1997.
27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 19.1.41.1.929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 4732 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede alla revisione della vigente legislazione in materia di assistenza ai soggetti anziani non autosufficienti, ai fini di ampliare la rete delle strutture di accoglienza e di garantire l'uniformità di trattamento assistenziale ed economico su tutto il territorio regionale ai predetti soggetti.
29. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 10/1997, come modificato dal comma 20, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 96.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4499 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
30. Al fine di consentire la definizione dei rapporti economici fra le Aziende ospedaliere regionali e le Università ubicate nel territorio regionale relativamente all'attività assistenziale prestata, nel periodo dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, dal personale medico universitario nell'ambito del servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle predette Aziende un finanziamento straordinario di lire 2.800 milioni. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4365 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Caccia - Burlo Garofalo di Trieste contributi pluriennali per la durata di dieci anni a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che l'Istituto stipula per il finanziamento del primo lotto del piano di recupero urbano "Via Flavia".
33. La Giunta regionale determina in via preventiva, su proposta dell'Assessore alle finanze, le condizioni relative al mutuo di cui al comma 32.
34. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 32 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della deliberazione dell'Ente di assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante.
35. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, con l'onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4879 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Udine un contributo straordinario, per un importo massimo di lire 150 milioni, e comunque non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta, a titolo di concorso nelle spese relative all'organizzazione della riunione tecnico-scientifica del Nord Italian Transplant - NITp - in materia di trapianti d'organo, da tenersi nell'anno 2000.
37. La concessione del contributo è disposta previa istanza da presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata del programma dell'iniziativa e del preventivo della spesa complessiva prevista, dal quale risultino le modalità del suo finanziamento. All'erogazione si provvede previa acquisizione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23/1997, corredata della documentazione dimostrativa dell'intera spesa sostenuta e del suo finanziamento.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4520 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie un contributo "una tantum" per l'adeguamento della sede di Campoformido, previa acquisizione della proprietà dalla Provincia di Udine, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
40. Il contributo di cui al comma 39 è concesso previa presentazione della domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata della documentazione comprovante l'acquisizione della proprietà dell'immobile. L'erogazione è disposta sulla base della presentazione del progetto esecutivo, approvato secondo la normativa regionale vigente.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.41.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4674 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro solidarietà giovani di Udine e all'Opera Villaggio del fanciullo di Trieste un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire l'adeguamento delle proprie strutture ovvero di quelle in loro possesso per un periodo non inferiore a dieci anni alle normative vigenti in materia di antincendio, di antinfortunistica, di adeguamento impiantistico e di superamento delle barriere architettoniche nonché di adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari.
43. Le richieste per la concessione dei contributi di cui al comma 42 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi degli interventi finanziabili.
44. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 42 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali sono concessi i contributi di cui al comma 42 è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 600 milioni annui, con l'onere di lire 1.200 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4877 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione EMET un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore ad anni dieci, al fine di consentire il recupero e l'adeguamento funzionale degli immobili di proprietà siti a Torreano di Martignacco da destinare a comunità alloggio.
47. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi degli interventi finanziabili.
48. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 46 sono disposte con l'osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 46/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Sugli immobili per la ristrutturazione e l'adeguamento dei quali è concesso il contributo di cui al comma 46, è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2001, il limite di impegno decennale di lire 40 milioni, con l'onere di lire 80 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4880 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
50. 
( ABROGATO )
51. 
( ABROGATO )
52. 
( ABROGATO )
53. 
( ABROGATO )
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Casa di riposo di Cordenons un contributo annuo costante di lire 14.900.000 per la durata di venti anni per la realizzazione di interventi finalizzati alla delimitazione dell'area di pertinenza al fine di aumentare e garantire i requisiti di sicurezza della struttura. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzato a decorrere dall'anno 2000 il limite di impegno ventennale di lire 14.900.000 annui, con l'onere di lire 44.700.000 relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4878 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2019 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l'acquisto della sede, nella misura del 50 per cento della spesa.
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4672 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58.
L'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
 (Misura dell'indennità di residenza)
1. L'indennità di residenza, prevista dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221, e 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, rientranti in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, o in zone classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, è fissata nelle seguenti misure:
a) lire 25 milioni annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) lire 20 milioni annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c) lire 15 milioni annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
d) lire 10 milioni annue per popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti.
2. Per le farmacie rurali, ubicate in località con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non rientranti in zone montane o depresse, l'indennità di residenza è ridotta del 20 per cento rispetto alle misure indicate nel comma 1.
3. Qualora il volume d'affari, ai fini IVA, relativo all'anno precedente a quello di riferimento, superi l'importo di lire 300 milioni, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 è determinata operando le seguenti riduzioni percentuali per scaglioni:
a) da lire 300.000.001 fino a lire 400.000.000, 30 per cento;
b) da lire 400.000.001 fino a lire 500.000.000, 40 per cento;
c) da lire 500.000.001 fino a lire 600.000.000, 50 per cento.
4. Non spetta alcuna indennità quando il suddetto volume d'affari superi l'importo di lire 600 milioni.
5. La misura dell'indennità di residenza è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.
6. Qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi diritto solo per parte dell'anno considerato, la rispettiva indennità viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi dell'ammontare annuo spettante non tenendo conto delle frazioni di mese inferiori a sedici giorni.
7. L'indennità di residenza è erogata dalle Aziende per i servizi sanitari entro e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.>>.

59. Le disposizioni di cui al comma 58 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2000.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ospizio marino di Grado un contributo "una tantum" per l'adeguamento e la ristrutturazione della sede storica dell'Istituto.
61. Il contributo di cui al comma 60 è concesso previa presentazione della domanda alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della documentazione connessa ai lavori di ristrutturazione della sede. L'erogazione è disposta sulla base della presentazione del progetto esecutivo, approvato secondo la normativa regionale vigente.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4881 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 28 da art. 3, comma 1, L. R. 3/2000
2Integrata la disciplina del comma 28 da art. 3, comma 1, L. R. 18/2000
3Comma 1 abrogato da art. 4, comma 61, L. R. 4/2001
4Comma 2 abrogato da art. 4, comma 61, L. R. 4/2001
5Comma 3 abrogato da art. 4, comma 61, L. R. 4/2001
6Comma 4 abrogato da art. 4, comma 61, L. R. 4/2001
7Comma 5 abrogato da art. 4, comma 61, L. R. 4/2001
8Integrata la disciplina del comma 21 da art. 4, comma 66, L. R. 4/2001, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
9Integrata la disciplina del comma 21 da art. 4, comma 67, L. R. 4/2001
10Integrata la disciplina del comma 21 da art. 4, comma 68, L. R. 4/2001
11Comma 23 abrogato da art. 5, comma 71, L. R. 3/2002
12Comma 50 sostituito da art. 5, comma 59, L. R. 3/2002
13Comma 51 sostituito da art. 5, comma 59, L. R. 3/2002
14Integrata la disciplina del comma 56 da art. 5, comma 56, L. R. 3/2002
15Integrata la disciplina del comma 56 da art. 5, comma 58, L. R. 3/2002
16Parole sostituite al comma 15 da art. 15, comma 3, L. R. 23/2004
17Comma 11 abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
18Comma 7 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
19Parole sostituite al comma 32 da art. 3, comma 23, L. R. 12/2006
20Comma 21 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
21Comma 22 abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 12/2007
22Integrata la disciplina del comma 42 da art. 3, comma 39, L. R. 22/2007
23Parole sostituite al comma 44 da art. 3, comma 38, L. R. 22/2007
24Parole soppresse al comma 20 da art. 2, comma 15, L. R. 30/2007
25Parole sostituite al comma 32 da art. 10, comma 51, L. R. 17/2008
26Comma 50 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2013
27Comma 51 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2013
28Comma 52 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2013
29Comma 53 abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2013
30Comma 20 abrogato da art. 50, comma 4 ter, L. R. 17/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, c. 4, L.R. 10/1997, con effetto dalla data di avvio del nuovo sistema di finanzamento come stabilito all'art. 50, c. 4 bis, L.R. 17/2014, introdotto dall'art. 9, c. 47, L.R. 31/2017.
31Parole sostituite al comma 15 da art. 9, comma 49, L. R. 31/2017
32Comma 20 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
Art. 4
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio einterventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)
1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale integrato dei trasporti, l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al Comune di Ronchi dei Legionari per il primo avvio, inclusa la redazione dei necessari elaborati urbanistici e progettuali e la spesa occorrente per l'acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione, dell'iniziativa denominata "Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari";
b) a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'elaborazione di uno studio di fattibilità e di un progetto preliminare per la realizzazione del Polo intermodale, da avviarsi contestualmente ad un analogo studio complementare da parte delle Ferrovie dello Stato SpA relativo alla parte ferroviaria, successivamente alla sottoscrizione di un accordo di programma tra Regione, Comune di Ronchi dei Legionari, Comune di Monfalcone, Comune di San Canzian d'Isonzo, Ferrovie dello Stato SpA e Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA. L'accordo di programma individua il soggetto deputato a curare l'affidamento degli incarichi predetti, prevedendo altresì la supervisione tecnica delle Ferrovie dello Stato SpA, della Regione e dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA.
(6)
2. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di massima della spesa. I contributi predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un'unica soluzione. I decreti di concessione dei contributi ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3610 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Nell'ambito degli interventi connessi alla realizzazione del Corridoio intermodale n. 5, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la progettazione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità Venezia - Kiev, limitatamente alla tratta Ronchi dei Legionari sud - Trieste e con particolare riferimento all'individuazione dei tracciati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Ferrovie dello Stato SpA un contributo quale cofinanziamento, nel limite massimo del 50 per cento delle spese di progettazione assunte dalle Ferrovie dello Stato SpA medesime, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi, anche con il concorso e la partecipazione finanziaria di altri Enti locali interessati e di altri soggetti pubblici o privati, per la regolamentazione dei reciproci rapporti e con la previsione di un preciso impegno a carico delle Ferrovie dello Stato SpA in ordine alla predisposizione della progettazione esecutiva. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 282 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 283 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.
7. 
( ABROGATO )
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre l'effettuazione degli studi di fattibilità individuati ed ammessi al finanziamento statale dalla delibera del CIPE 6 agosto 1999, n. 135. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla delibera del CIPE sono demandati all'Ufficio di piano - Servizio delle analisi dei progetti.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 271 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.7.1.931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 860 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all'entrata di pari importo assegnata dallo Stato.
10. Al fine di promuovere la diversificazione produttiva ed il recupero alla fruizione ambientale e sociale di aree degradate e dismesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la redazione di uno studio preliminare per il risanamento ed il recupero dell'utilizzo termale dell'area delle "Terme romane" nella zona Lisert del Comune di Monfalcone. A tal fine è destinata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 10 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Monfalcone per il recupero produttivo e ambientale dell'area e delle strutture denominate "Terme romane" in zona Lisert. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.9.2.170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1252 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle quote dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
14. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.21.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1980 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione alle materie di competenza della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, ad affidare incarichi a soggetti terzi pubblici e privati, ad acquisire idonea strumentazione tecnico-scientifica per lo svolgimento di indagini finalizzate all'attività di vigilanza, di ricerca, di indirizzo, di studio, a sostenere le spese connesse all'esercizio e alla manutenzione della strumentazione e dei mezzi in dotazione nonché alla manutenzione delle opere pubbliche di sistemazione idrogeologica.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2261 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Al fine di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nell'ambiente e le condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, viene istituito il catasto regionale delle sorgenti fisse degli impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi con potenza media fornita al sistema irradiante superiore ai 5 watt. La realizzazione e le modalità di gestione sono affidate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) secondo i principi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.28 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2256 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, limitatamente ai tipi di rifiuti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 della citata legge regionale 5/1997, è stabilito in lire 50 a partire dall'anno 2001.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo decennale di lire 1.000 milioni annui a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l'ammortamento del mutuo che l'ARPA assumerà per la copertura degli oneri relativi alla messa in sicurezza dei beni immobili, già di spettanza dei Presidi multizonali di prevenzione, come trasferiti o da trasferirsi all'Agenzia medesima dalle singole Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per la ristrutturazione e l'acquisto di immobili.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2258 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
23. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), della legge regionale 6/1998, le funzioni in materia di educazione ambientale e le relative attività informative svolte dal Laboratorio regionale di educazione ambientale (LaReA), con sede in Colloredo di Montalbano, così come previste dal Programma triennale 1994/1996 per la tutela ambientale e definite con deliberazioni della Giunta regionale, sono trasferite all'ARPA e organizzate nell'ambito delle attività preposte alla documentazione ed informazione, con autonomia tecnica ed amministrativa, definita dal regolamento di cui all'articolo 10 della predetta legge regionale 6/1998, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16. Il personale operante presso il LaReA alla data dell'1 ottobre 1999 è trasferito all'ARPA con decorrenza dall'1 aprile 2000. A decorrere da tale data sono altresì trasferite le attrezzature ed i beni in uso per le funzioni predette.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede in Colloredo di Montalbano, un finanziamento di lire 500 milioni per l'acquisto, il recupero ambientale ed il riuso a fini agricoli di cave dismesse presenti in ambiti sottoposti a tutela ambientale e valorizzazione paesaggistica.
25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili. Il finanziamento può essere concesso in via anticipata sulla base della presentazione del progetto esecutivo finalizzato all'intervento proposto da approvarsi preliminarmente dall'Amministrazione provinciale di Udine.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 2000 e di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2203 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, riguardante l'individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, è assegnato all'ARPA un finanziamento di lire 150 milioni per lo studio, da eseguirsi in collaborazione con l'Università degli studi di Udine, di una cartografia informatizzata, su base topografica, delle porzioni di territorio dove le situazioni di inquinamento delle acque sotterranee sono particolarmente evidenti, nonché per la definizione dei programmi di azione obbligatoria di tutela delle acque dall'inquinamento. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio degli affari amministrativi e contabili.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2262 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio acquedotto Poiana un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 36 per la durata di dieci anni, a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all'ammortamento del mutuo che il Consorzio assumerà per il completamento delle opere acquedottistiche di distribuzione nei comuni consorziati.
30. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, le condizioni del mutuo da stipulare ai sensi del comma 29. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
31. Nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/1999.
32. 
( ABROGATO )
32 bis. L'eventuale termine fissato dalle autorizzazioni di scarichi di pubbliche fognature, di cui è titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione, prodotte nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995, n. 172, e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), si considera come non apposto qualora l'impianto sia stato regolarmente approvato con delibera dell'organo comunale competente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 79/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/1995.
32 ter. Per "scarichi esistenti" si intendono gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previdente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio, in conformità al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano e sono attualmente in esercizio e già autorizzati.
33. Per tutti i procedimenti autorizzatori pendenti fino alla data di cui al comma 31 continuano ad applicarsi le competenze previgenti.
34. Con la medesima decorrenza la funzione sanzionatoria di cui al decreto legislativo 152/1999 è trasferita alle Province territorialmente competenti, con introito dei relativi proventi fermo restando il vincolo di destinazione di legge. La funzione sanzionatoria è estesa anche alle infrazioni accertate e non ancora definite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
35. Al fine dell'attuazione da parte della Regione della semplificazione delle procedure in materia di utilizzo delle risorse idriche, come demandata dallo Stato, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti da adottarsi in base ai medesimi criteri, principi direttivi e procedure di cui all'articolo 1 della legge regionale 23/1997.
36. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2395 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
37. Considerata l'esigenza di rapportare i principi e le norme recate dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle realtà esistenti in materia sul territorio regionale e al fine di favorirne la più rapida e coordinata attuazione, è dato mandato alla Giunta regionale di presentare entro il mese di febbraio 2000 un apposito disegno di legge di recepimento nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) recepimento organico, in un unico disegno, della normativa di attuazione della citata legge 36/1994 sul ciclo integrato delle acque con la legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo e con il decreto legislativo 152/1999, Testo unico sulle acque;
b) analisi della possibilità di rideterminazione degli ambiti, come già definiti in via amministrativa, con l'individuazione di un ambito regionale unico e l'eventuale previsione di subambiti;
c) alternatività della convenzione e del consorzio obbligatorio quali strumenti di attivazione dell'Autorità d'ambito;
d) individuazione di un regime temporale transitorio finalizzato alla razionalizzazione della gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
e) individuazione di norme, anche di prelazione, tendenti a favorire l'accorpamento di tutti i soggetti gestori;
f) individuazione di strumenti che mantengano in capo all'Amministrazione regionale il governo generale sul corretto utilizzo della risorsa, sulla economicità della gestione dell'ambito o dei singoli ambiti e sulla tariffa con tendenza all'omogeneità sul territorio.
38. Le iniziative poste in essere sul territorio regionale dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti di gestione in applicazione della legge 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni devono uniformarsi alla legge regionale di attuazione.
39. È autorizzata l'utilizzazione delle provvidenze di cui all'articolo 9, comma 12, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, già assegnate, per un ammontare complessivo di lire 2.000 milioni, al Fondo regionale per la protezione civile, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione del pericolo a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 5 e 12 settembre, nonché 5, 6 e 7 ottobre 1998, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a valere sull'autorizzazione di spesa ivi disposta.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare il completamento dei progetti relativi alla realizzazione di viabilità forestale, per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, prevista dai programmi finanziati dal Fondo investimenti ed occupazione (FIO) per gli anni 1983, 1984 e 1985 ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale delle foreste - Servizio della tutela del suolo montano.
41. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.2.125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2990 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. L'Amministrazione regionale promuove l'inventario dei prati stabili naturali della pianura al fine di garantire la più alta biodiversità in termini di habitat e di specie floristiche.
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
47. 
( ABROGATO )
48. 
( ABROGATO )
49. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, i maggiori introiti pari a lire 8.500 milioni, che si prevede di accertare al 31 dicembre 1999 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, dei rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, sono destinati, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, al finanziamento del Fondo sociale istituito presso ciascuna Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3242 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili e in relazione al disposto di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
50. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999, è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3242 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. In relazione ai minori rientri previsti nella misura complessiva di lire 3.600 milioni nell'anno 2000 e di lire 3.200 milioni nell'anno 2001 a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, nonché in relazione alla ridestinazione di spesa disposta con il comma 52 nella misura complessiva di lire 3.400 milioni per l'anno 2000 e di lire 3.800 milioni per l'anno 2001, è revocata la spesa complessiva di lire 14.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, autorizzata rispettivamente dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 3/1998, e dall'articolo 5, comma 26, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, a carico del capitolo 3298 del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001, corrispondente all'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di lire 31.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l'anno 2000, di lire 3.800 milioni per l'anno 2001 e di lire 24.000 milioni per l'anno 2002, relativa per gli anni 2000 e 2001 a parte della revoca di spesa di cui al comma 51, e per l'anno 2002 ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopracitato, all'attuazione, per pari importo, di interventi delle ATER e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 31.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.400 milioni per l'anno 2000, di lire 3.800 milioni per l'anno 2001, di lire 24.000 milioni per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e l'arredo urbano e in relazione al disposto di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 7/1999, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
53. Per le finalità previste dall'articolo 80 della legge regionale 75/1982, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1501 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
55. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale.
56. L'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
56.1 Ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.
56 bis. Gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti alle caratteristiche dell'opera pubblica proposta, stabiliti da bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono altresì fissati i termini per la presentazione delle domande e le misure di assegnazione dei finanziamenti.
56 bis 1.  
( ABROGATO )
56 bis 2. Il venir meno di condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria e il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione sono archiviate.
56 ter. Le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti sono determinate in base alle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, fino al 100 per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile e, comunque, nel limite stabilito dalla Giunta regionale.
56 ter 1. Eventuali costi per acquisizioni di aree e immobili inerenti gli interventi sono ammissibili nella misura del 25 per cento dell'importo dei lavori.
56 quater.  
( ABROGATO )
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.24.2.788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3356 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2020 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute in relazione a situazioni pregresse per le finalità previste dall'articolo 88 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37.
59. Per le finalità di cui al comma 58 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 90 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3284 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2019 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 63, per il restauro, la ristrutturazione e la conservazione del castello di San Giusto e di palazzo Carciotti in Trieste. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
61. I contributi di cui al comma 60 possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per la contrazione di un mutuo per le finalità previste dal comma 60 al Comune di Trieste, in caso di retrocessione dell'immobile al medesimo.
62. Qualora l'intervento sia realizzato tramite la contrazione di un mutuo, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, ne sono determinate in via preventiva le condizioni.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 700 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3380 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi decennali a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi per l'ammortamento dei mutui da contrarre:
a) dal Comune di Gorizia per la ristrutturazione dell'immobile denominato "Villa Richter" da destinare a finalità culturali ed educative, fino all'ammontare annuo massimo di lire 500 milioni;
b) dal Comune di Porcia per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Villa Correr-Dolfin" da destinare a centro culturale polifunzionale con attività ricettiva di supporto, fino all'ammontare annuo massimo di lire 400 milioni;
c) dal Comune di Casarsa della Delizia per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Palazzo Conte Burovich" da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;
d) dal Comune di Sacile per la ristrutturazione, conservazione e messa a norma dell'immobile denominato "Palazzo Biglia", per l'ammontare annuo di lire 200 milioni;
e) dal Comune di Grado per il recupero statico/funzionale della Basilica paleocristiana S. Maria delle Grazie e del battistero per garantirne la fruibilità pubblica, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;
f) dalla Fondazione Museo carnico di Tolmezzo per il restauro, la conservazione e la messa a norma dell'immobile denominato "Palazzo Campeis", fino all'ammontare annuo massimo di lire 50 milioni;
g) dal Comune di Sequals per l'acquisto e il recupero dell'immobile denominato "Villa Carnera" da destinare a centro culturale polifunzionale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni;
h) dal Comune di Montereale Valcellina per il completamento della ristrutturazione dell'immobile denominato "Palazzo Toffoli" da destinare a centro di riferimento culturale e museale mandamentale, fino all'ammontare annuo massimo di lire 150 milioni.
65. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 64. Le domande per tali contributi sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredate della deliberazione esecutiva con cui i Comuni e la Fondazione Museo carnico di Tolmezzo dispongono l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante, di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e, limitatamente agli immobili da acquistare, di una perizia di stima.
66. L'erogazione della prima annualità dei contributi di cui al comma 64 è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale ed interessi. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
67. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.750 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 3.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
68. 
( ABROGATO )
69. 
( ABROGATO )
70. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
71. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e all'articolo 36, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e per le finalità ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi per la prosecuzione degli interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste, previsti dall'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101.
72. Per le finalità di cui al comma 71, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato con delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 142, punto 3.1, è autorizzata la spesa di lire 14.490 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3719 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. Per le finalità di cui al comma 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2000 un mutuo della durata di quindici anni, dell'ammontare presuntivo di lire 285.510 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a lire 30.000 milioni, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'articolo 36, comma 1, lettera e), della legge 488/1999.
74. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 73.
75. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 71, 72 e 76 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.
76. Per le finalità previste dal comma 73 è autorizzata la spesa di lire 285.510 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 73 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2015, rispettivamente suddivisa in quota capitale ed interessi come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota capitale:
1) lire 11.847.572.319 per l'anno 2001;
2) lire 12.617.664.519 per l'anno 2002;
3) lire 13.437.812.713 per l'anno 2003;
4) lire 14.311.270.539 per l'anno 2004;
5) lire 15.241.503.124 per l'anno 2005;
6) lire 16.232.200.828 per l'anno 2006;
7) lire 17.287.293.881 per l'anno 2007;
8) lire 18.410.967.983 per l'anno 2008;
9) lire 19.607.680.903 per l'anno 2009;
10) lire 20.882.180.161 per l'anno 2010;
11) lire 22.239.521.872 per l'anno 2011;
12) lire 23.685.090.793 per l'anno 2012;
13) lire 24.974.621.695 per l'anno 2013;
14) lire 26.524.222.105 per l'anno 2014;
15) lire 28.210.396.565 per l'anno 2015;
per un ammontare complessivo di lire 285.510 milioni;
b) relativamente alla quota interessi:
1) lire 18.152.427.681 per l'anno 2001;
2) lire 17.382.335.481 per l'anno 2002;
3) lire 16.562.187.287 per l'anno 2003;
4) lire 15.688.729.461 per l'anno 2004;
5) lire 14.758.496.876 per l'anno 2005;
6) lire 13.767.799.172 per l'anno 2006;
7) lire 12.712.706.119 per l'anno 2007;
8) lire 11.589.032.017 per l'anno 2008;
9) lire 10.392.319.097 per l'anno 2009;
10) lire 9.117.819.839 per l'anno 2010;
11) lire 7.760.478.128 per l'anno 2011;
12) lire 6.314.909.207 per l'anno 2012;
13) lire 5.025.378.305 per l'anno 2013;
14) lire 3.475.777.895 per l'anno 2014;
15) lire 1.789.603.435 per l'anno 2015;
per un ammontare complessivo di lire 164.490 milioni.
78. L'onere complessivo di lire 60.000 milioni, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 dal comma 77, lettere a) e b), fa carico per lire 24.465.236.838, suddivisa in ragione di lire 11.847.572.319 per l'anno 2001 e di lire 12.617.664.519 per l'anno 2002 all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1584 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per lire 35.534.763.162, suddivisi in ragione di lire 18.152.427.681 per l'anno 2001 e di lire 17.382.335.481 per l'anno 2002 all'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1565 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2003 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecniciagli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 77 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
79. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 73, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un finanziamento straordinario di lire 2.200 milioni per l'anno 2000 per la realizzazione di un'arteria di collegamento tra lo svincolo di accesso alla zona fieristica e l'incrocio tra le strade provinciali n. 88 "di Ceresetto" e n. 59 "di Brazzacco", ad est di Martignacco, allo scopo di ottimizzare l'accesso e l'esodo veicolare dalla zona medesima. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.
81. Per le finalità di cui al comma 80 è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3732 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale per il Porto di Monfalcone della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia un contributo quindicennale di lire 900 milioni annui per opere di nuova infrastrutturazione del Porto di Monfalcone. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.
83. Il contributo di cui al comma 82 può essere anche destinato a coprire le spese, in linea capitale e per interessi, sostenute dall'Azienda a fronte di un mutuo da stipulare con istituti di credito autorizzati per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 82.
84. Le condizioni relative al mutuo da contrarsi sono determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria a fronte dell'operazione di mutuo di cui al comma 83.
86. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 82 deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dei seguenti documenti:
a) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative ed al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.
87. Per le modalità di erogazione e rendicontazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 46/1986 e successive modifiche. Nel caso di mutuo, si provvederà all'erogazione previa presentazione del relativo contratto stipulato dall'Azienda, sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.
88. Per le finalità di cui al comma 82 è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di lire 900 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1800 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3798 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2015 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
89. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 85 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere ai proprietari originari, o agli eredi legittimi, dei terreni già trasferiti in proprietà a titolo di permuta al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, allora interessati dal riordino fondiario avviato in comune di Vivaro, i terreni regionali a suo tempo assegnati dal citato Ente a medesimo titolo e non ancora trasferiti in proprietà.
91. Il trasferimento in proprietà degli immobili di cui al comma 90 avviene senza conguaglio alcuno, positivo o negativo, per le parti in causa.
92. Gli oneri per il trasferimento, fatti salvi quelli per legge a carico dell'Amministrazione regionale, sono a carico dei soggetti di cui al comma 90.
93. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua gli immobili regionali da trasferire e gli aventi diritto.
94. Il trasferimento in proprietà dei beni di cui al comma 90 avviene con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che costituisce titolo valido per le trascrizioni immobiliari e per le volture catastali dei beni regionali trasferiti.
95. Gli oneri di cui al comma 92 di pertinenza dell'Amministrazione regionale, per l'importo complessivo di lire 50 milioni, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1452 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96.
All'articolo 5 della legge regionale 4/1999, il comma 67 è sostituito dal seguente:
<<67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti fino al 100 per cento della spesa relativa alla realizzazione dei programmi di investimento della Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia SpA finalizzati al potenziamento ed al completamento delle strutture dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.>>.

97. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 67, della legge regionale 4/1999, come sostituto dal comma 96, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3865 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Codroipo un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 100, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi del mutuo che il Comune assumerà per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei ponti stradali della strada comunale San Martino - Villa Manin di Passariano.
99. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda da presentarsi alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'Istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 23/1997.
100. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3717 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
101. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità e al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare annualmente, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.
102. Per le finalità di cui al comma 101 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.1.200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3904 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. 
( ABROGATO )
104. 
( ABROGATO )
105. 
( ABROGATO )
106. 
( ABROGATO )
107. 
( ABROGATO )
108. 
( ABROGATO )
109. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 34 da art. 11, comma 12, L. R. 13/2000
2Parole sostituite al comma 82 da art. 5, comma 150, L. R. 4/2001
3Parole sostituite al comma 105 da art. 5, comma 145, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 63, L. R. 4/2001
5Integrata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 1, L. R. 16/2001
6Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 16/2001
7Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 1, L. R. 16/2001
8Parole aggiunte al comma 20 da art. 6, comma 12, L. R. 3/2002
9Parole sostituite al comma 60 da art. 6, comma 41, L. R. 3/2002
10Parole sostituite al comma 64 da art. 15, comma 36, L. R. 13/2002
11Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 4, L. R. 13/2002
12Integrata la disciplina del comma 20 da art. 18, comma 6, L. R. 13/2002
13Parole sostituite al comma 29 da art. 4, comma 16, L. R. 23/2002
14Parole aggiunte al comma 55 da art. 4, comma 82, L. R. 1/2005
15Parole soppresse al comma 68 da art. 4, comma 138, L. R. 1/2005
16Comma 43 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
17Comma 44 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
18Comma 45 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
19Comma 46 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
20Comma 47 abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 9/2005
21Parole sostituite al comma 82 da art. 4, comma 35, L. R. 15/2005
22Parole aggiunte al comma 15 da art. 6, comma 31, L. R. 2/2006
23Integrata la disciplina del comma 15 da art. 6, comma 32, L. R. 2/2006
24Comma 48 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
25Comma 68 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007
26Comma 69 abrogato da art. 4, comma 106, L. R. 22/2007
27Comma 104 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
28Comma 105 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
29Comma 106 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
30Comma 107 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
31Comma 108 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
32Comma 15 sostituito da art. 4, comma 11, L. R. 9/2008
33Comma 32 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 16/2008
34Comma 32 ter aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 16/2008
35Comma 101 interpretato da art. 6, comma 5, L. R. 12/2009
36Integrata la disciplina del comma 55 da art. 3, comma 33, lettera c), L. R. 24/2009
37Comma 32 abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
38Comma 7 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
39Comma 15 sostituito da art. 4, comma 30, L. R. 22/2010
40Comma 82 interpretato da art. 5, comma 25, L. R. 22/2010
41Integrata la disciplina del comma 82 da art. 5, comma 27, L. R. 22/2010
42Vedi la disciplina transitoria del comma 86, stabilita da art. 5, comma 28, L. R. 22/2010
43Parole aggiunte al comma 55 da art. 9, comma 23, L. R. 22/2010
44Comma 55 sostituito da art. 4, comma 64, L. R. 11/2011
45Comma 56 sostituito da art. 4, comma 64, L. R. 11/2011
46Comma 56 bis aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011
47Comma 56 ter aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011
48Comma 56 quater aggiunto da art. 4, comma 65, L. R. 11/2011
49Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 81, L. R. 11/2011
50Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 91, L. R. 27/2012
51Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 93, L. R. 27/2012
52Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 98, L. R. 27/2012
53Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 32, L. R. 27/2012
54Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 405, lettera b), L. R. 27/2012
55Integrata la disciplina del comma 55 da art. 10, comma 89, L. R. 27/2012
56Comma 56 sostituito da art. 4, comma 15, L. R. 6/2013
57Comma 56 bis sostituito da art. 4, comma 15, L. R. 6/2013
58Vedi la disciplina transitoria del comma 55, stabilita da art. 4, comma 16, L. R. 6/2013
59Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 15, L. R. 23/2013
60Parole soppresse al comma 56 da art. 30, comma 2, L. R. 13/2014
61Integrata la disciplina del comma 55 da art. 31, comma 6, L. R. 13/2014
62Integrata la disciplina del comma 55 da art. 31, comma 12, L. R. 13/2014
63Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 4, L. R. 27/2014
64Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 11, L. R. 27/2014
65Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 16, L. R. 27/2014
66Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 24, L. R. 27/2014
67Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 28, L. R. 27/2014
68Integrata la disciplina del comma 55 da art. 4, comma 32, L. R. 27/2014
69Parole sostituite al comma 56 da art. 4, comma 91, lettera a), L. R. 27/2014
70Parole aggiunte al comma 56 bis da art. 4, comma 91, lettera b), L. R. 27/2014
71Integrata la disciplina del comma 55 da art. 7, comma 56, L. R. 27/2014
72Integrata la disciplina del comma 55 da art. 9, comma 1, L. R. 25/2015
73Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 21, L. R. 33/2015
74Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 26, L. R. 33/2015
75Integrata la disciplina del comma 55 da art. 2, comma 32, L. R. 33/2015
76Parole aggiunte al comma 55 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 25/2016
77Parole sostituite al comma 55 da art. 5, comma 8, lettera a), L. R. 25/2016
78Parole sostituite al comma 56 da art. 5, comma 8, lettera b), L. R. 25/2016
79Comma 56 bis sostituito da art. 5, comma 8, lettera c), L. R. 25/2016
80Comma 56 bis 1 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 25/2016
81Comma 56 bis 2 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera d), L. R. 25/2016
82Comma 56 ter sostituito da art. 5, comma 8, lettera e), L. R. 25/2016
83Comma 56 ter 1 aggiunto da art. 5, comma 8, lettera f), L. R. 25/2016
84Comma 56 quater sostituito da art. 5, comma 8, lettera g), L. R. 25/2016
85Integrata la disciplina del comma 56 bis .1 da art. 5, comma 9, L. R. 25/2016
86Parole aggiunte al comma 56 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
87Comma 56 .1 aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
88Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 31/2017
89Integrata la disciplina del comma 56 .1 da art. 5, comma 2, L. R. 31/2017
90Integrata la disciplina del comma 56 bis 2 da art. 5, comma 2, L. R. 31/2017
91Derogata la disciplina del comma 56 bis 2 da art. 5, comma 3, L. R. 44/2017
92Parole soppresse al comma 56 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
93Parole soppresse al comma 56 .1 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
94Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 4, comma 2, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
95Comma 56 ter sostituito da art. 4, comma 2, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
96Parole aggiunte al comma 56 quater da art. 4, comma 2, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
97Parole sostituite al comma 56 bis 2 da art. 81, comma 1, L. R. 8/2022
98Comma 103 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
99Comma 56 bis sostituito da art. 5, comma 35, lettera a), L. R. 7/2024
100Comma 56 bis .1 abrogato da art. 5, comma 35, lettera b), L. R. 7/2024
101Parole soppresse al comma 56 bis 2 da art. 5, comma 35, lettera c), L. R. 7/2024
102Comma 56 quater abrogato da art. 5, comma 35, lettera d), L. R. 7/2024
Art. 5
 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura,
dell'istruzione e dello sport)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, sono abrogati.
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8.
All'articolo 6 della legge regionale 4/1999, dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:
<<41 bis. A decorrere dall'anno 2000 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 40 è fissato al 31 gennaio.>>.

9. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999, come sostituiti dal comma 6, relativamente alla concessione di contributi annui in favore delle categorie di soggetti indicate al precitato comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 35.454 milioni, suddivisa in ragione di lire 11.818 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, così ripartita a carico delle sottoindicate unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi ed in favore della categoria di soggetti a fianco di ciascuno indicati:
a) spesa di complessive lire 4.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 17.3.42.1.291 - capitolo 5388 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/1999;
b) spesa di complessive lire 28.014 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.338 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 17.3.42.1.295 - così suddivisa con riferimento ai seguenti capitoli:
1) complessive lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5400 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999;
2) complessive lire 9.390 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.130 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5401 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999;
3) complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5402 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera d), della legge regionale 4/1999;
4) complessive lire 7.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5403 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera e), della legge regionale 4/1999;
5) complessive lire 1.914 milioni, suddivisi in ragione di lire 638 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5404 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, limitatamente agli istituti di studi e ricerche nella disciplina della storiografia;
c) complessive lire 3.150 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.050 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 16.3.42.1.277 - capitolo 5140 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, limitatamente agli istituti di studi e ricerche nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali.
10. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi in favore delle categorie di soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), limitatamente agli istituti di studi e ricerche nella disciplina della storiografia, dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 6, sono demandati al Servizio delle attività culturali e quelli di cui alla lettera f), limitatamente agli istituti di studi e ricerche nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali, del medesimo articolo 6, comma 5, al Servizio della istruzione e della ricerca della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.
11. 
( ABROGATO )
12. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:
a) la legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;
e) l'articolo 29, commi 5 e 6, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
f) l'articolo 26, commi 5 e 6, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;
g) l'articolo 53, commi 18 e 24, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;
h) l'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;
i) l'articolo 34, commi 10 e 11, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;
l) gli articoli 96, comma 13, e 98, comma 12, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;
m) l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;
n) l'articolo 16, commi 33 e 34, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;
o) l'articolo 6, commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 44, della legge regionale 4/1999.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la realizzazione di un programma straordinario di iniziative culturali e di ricerca diretto a promuovere la riscoperta, il recupero e la valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della presenza delle popolazioni celtiche nel territorio regionale e nelle aree con esso confinanti.
14. Nell'ambito del programma di cui al comma 13 possono essere compresi progetti di scavo archeologico, iniziative di studio e di ricerca antropologica e storiografica collegate a progetti editoriali o a manifestazioni convegnistiche o espositive che si prefiggano lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sull'argomento, iniziative di spettacolo musicale o teatrale che si richiamino al patrimonio della cultura popolare di origine celtica.
15. Il programma delle iniziative di cui al comma 13 è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle proposte che Enti locali ed associazioni scientifiche e culturali senza fine di lucro possono presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali. All'attuazione del programma si provvede con le modalità previste dal titolo IV della legge regionale 68/1981, come sostituito dal comma 4.
16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.946 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5200 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Nel quadro dell'iniziativa volta a valorizzare e a far conoscere anche al di fuori del Friuli-Venezia Giulia espressioni significative del patrimonio culturale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per la realizzazione e per la diffusione di un'opera cinematografica a carattere storico- documentario avente ad oggetto la vita del Beato Odorico da Pordenone.
18. Per le finalità previste dal comma 17, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni alla "Associazione Forum Iulii per la diffusione nel mondo della cultura del Friuli-Venezia Giulia". Il predetto contributo è concesso, entro il limite del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, anche in via anticipata, sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di apposita domanda, corredata della relazione illustrativa del soggetto, del piano di esecuzione dell'opera e del piano di distribuzione, dei "curricula" del regista e degli autori del soggetto della sceneggiatura, del relativo preventivo di spesa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie.
19. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 17 e 18 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5538 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Casa dello Studente "Antonio Zanussi" di Pordenone per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata della documentazione relativa alle spese da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5106 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato provinciale di Gorizia dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per lo svolgimento del Congresso nazionale della medesima Associazione, che avrà luogo a Gorizia nell'anno 2000.
24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata della documentazione relativa alla spese da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalità di erogazione.
25. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5345 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26.  
( ABROGATO )
27. 
( ABROGATO )
28. 
( ABROGATO )
29. Nell'ambito della funzione di promozione delle istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo nel Friuli-Venezia Giulia, come disciplinata dalle disposizioni del titolo II della legge regionale 68/1981, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione, di concerto con il Comune e con la Provincia di Udine, di un organismo associativo avente ad oggetto la gestione del "Teatro Giovanni da Udine", aperto alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo associativo sono approvati dalla Giunta regionale.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare all'organismo di cui al comma 29 la propria quota del patrimonio sociale, entro il limite di lire 50 milioni, nonché a concorrere nelle spese per la programmazione e la gestione della relativa attività teatrale, mediante appositi contributi annuali. Nelle more della costituzione dell'organismo associativo, il contributo annuale previsto per l'anno 2000 può essere concesso, per le medesime finalità, al Comune di Udine. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.
31. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 29 e 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.950 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. 
( ABROGATO )
33. 
( ABROGATO )
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. 
( ABROGATO )
37. 
( ABROGATO )
38. 
( ABROGATO )
39. 
( ABROGATO )
40. 
( ABROGATO )
41. 
( ABROGATO )
42. 
( ABROGATO )
43. 
( ABROGATO )
44. 
( ABROGATO )
45. 
( ABROGATO )
46. 
( ABROGATO )
(5)
47. 
( ABROGATO )
(6)
48. 
( ABROGATO )
49. La concessione e l'erogazione del contributo è disposta previa presentazione della domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata della documentazione comprovante l'acquisto.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, a carico dell'unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5264 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
51. Nell'ambito delle finalità indicate dall'articolo 16, comma 20, della legge regionale 3/1998, è autorizzata la concessione al "Collegio Don Bosco" e all'Istituto "Vendramini" di Pordenone, quali sedi di servizi scolastici e di formazione professionale del polo pordenonese, nonché all'Istituto salesiano Bearzi, all'Istituto Bertoni, all'Istituto Renati e all'Istituto Tomadini di Udine, nonché all'Istituto Nostra Signora dell'Orto di Udine, e al Collegio Don Bosco di Tolmezzo, di un contributo straordinario pluriennale da destinare al completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza.
52. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia, corredata del progetto esecutivo degli interventi da realizzare.
53. Per le finalità previste dal comma 51 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 350 milioni annui, con l'onere di lire 700 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 5064 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
54. Secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dell' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Università degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli.
55. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, così ripartita con riferimento ai seguenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi negli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 5127 - complessive lire 1.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;
b)   ( ABROGATA )
56. Nell'ambito dell'azione per la promozione del diritto allo studio universitario, al fine di sostenere la partecipazione degli studenti universitari della regione a programmi di mobilità internazionale, che offrono opportunità di formazione, perfezionamento e specializzazione professionale in ambito europeo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, mediante un finanziamento straordinario, alle spese sostenute dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Udine per la realizzazione di un progetto pilota avente ad oggetto la costituzione di un apposito <<Centro di servizi per l'informazione, la consulenza e la gestione di schemi di mobilità, di borse di studio e di tirocinio all'estero di studenti delle Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia.>>
57. Il contributo di cui al comma 56 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, della documentazione comprovante l'avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5182 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. 
( ABROGATO )
60. 
( ABROGATO )
61. 
( ABROGATO )
62. 
( ABROGATO )
63. 
( ABROGATO )
64. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per favorire lo sviluppo delle relazioni fra la comunità italiana in Slovenia e in Croazia e le popolazioni di maggioranza e lo sviluppo dei rapporti di amicizia con le istituzioni croate e slovene, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università popolare di Trieste un contributo straordinario per incentivare la cooperazione inter-universitaria fra l'Università degli studi di Trieste e le sedi universitarie di Fiume, Pola e Capodistria, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, relativamente a corsi di laurea in ingegneria informatica, aziendale e turistica.
65. Il contributo è concesso previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca del programma degli interventi da realizzare, definito d'intesa con l'Università degli studi di Trieste. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.
66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5135 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
67. Ai fini dell'impiego degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale definisce il programma delle iniziative da ammettere a finanziamento, avuto riguardo prioritariamente alle esigenze di investimenti urgenti e indilazionabili nelle strutture destinate alle attività didattiche e di ricerca, in presenza di situazioni di precarietà determinate dal venir meno delle condizioni di agibilità di parte del patrimonio edilizio esistente.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per concorrere all'istituzione nel territorio regionale di un'Accademia di belle arti, anche in via sperimentale nelle more dell'entrata in vigore del disegno di legge statale recante "Riforma delle Accademie di belle arti".
69. La sede dell'Accademia è messa a disposizione dalla Regione ed è individuata con apposita deliberazione della Giunta regionale.
70. Nelle spese di cui al comma 68 sono in particolare compresi gli oneri per l'arredo e la manutenzione della sede dell'Accademia, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, per la dotazione del materiale didattico, nonché per borse di studio agli studenti meritevoli ed incentivi agli insegnanti distaccati nella regione. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.
71. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.3.42.1.966 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5136 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. 
( ABROGATO )
73. 
( ABROGATO )
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Udine e Pordenone contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento di mutui che gli enti stipulano per lavori pubblici inerenti a opere pubbliche, o di interesse pubblico, di rilevanza primaria in ambito cittadino, nel settore sportivo.
75. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 74.
76. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.
77. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 6165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
78. All'articolo 6, comma 67, della legge regionale 4/1999, le parole <<programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici del centro storico destinati a finalità museali>> sono sostituite dalle parole <<programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici destinati a finalità scientifiche e culturali>>.
79.
All'articolo 11 della legge regionale 4/1999, il comma 17, come modificato dall'articolo 16, comma 20, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:
<<17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Campoformido un contributo decennale a sollievo degli oneri, per capitale ed interessi, derivanti dal mutuo che il Comune stipula per l'acquisizione ed il recupero di impianti sportivi. Per la gestione degli impianti il Comune può provvedere attraverso apposita società di capitali dallo stesso partecipata, anche mediante conferimento dei beni acquisiti ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del codice civile.>>.

80. All'articolo 11, comma 18, della legge regionale 4/1999, la parola <<Consorzio>> è sostituita dalle parole <<Comune di Campoformido>>.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 150 milioni alla Federazione triestina speleologica per l'organizzazione del convegno internazionale di speleologia denominato "Bora 2000".
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive corredata di una relazione illustrativa sulle finalità del convegno e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo può essere concesso anche in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
83. Per le finalità previste dal comma 81 e autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per l'anno 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6059 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) un contributo di lire 600 milioni per il "Gran premio Regione Friuli-Venezia Giulia".
85. Il contributo di cui al comma 84 è concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata a seguito della domanda presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive.
86. Per le finalità previste dal comma 84 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6058 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. All'articolo 6, comma 36, della legge regionale 4/1999, in fine, sono aggiunte le parole <<Per le associazioni senza fini di lucro il contributo è concesso nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.>>.
88. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Parole sostituite alla Tabella da art. 5, comma 28, L. R. 18/2000
2Integrata la disciplina del comma 29 da art. 5, comma 15, L. R. 18/2000
3Parole sostituite al comma 20 da art. 8, comma 18, L. R. 18/2000
4Integrata la disciplina del comma 31 da art. 6, comma 25, L. R. 4/2001
5Comma 46 abrogato da art. 6, comma 62, L. R. 4/2001
6Comma 47 abrogato da art. 6, comma 62, L. R. 4/2001
7Integrata la disciplina del comma 51 da art. 7, comma 29, L. R. 23/2001
8Vedi la disciplina transitoria del comma 27, stabilita da art. 6, comma 79, L. R. 1/2003
9Comma 32 sostituito da art. 6, comma 29, L. R. 1/2003
10Comma 74 sostituito da art. 5, comma 144, L. R. 1/2004
11Parole aggiunte al comma 51 da art. 4, comma 98, L. R. 1/2005
12Parole soppresse al comma 51 da art. 4, comma 98, L. R. 1/2005
13Parole sostituite al comma 52 da art. 4, comma 98, L. R. 1/2005
14Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 67, L. R. 1/2005
15Integrata la disciplina del comma 27 da art. 5, comma 110, L. R. 1/2005
16Parole aggiunte al comma 51 da art. 1, comma 1, L. R. 25/2005
17Comma 1 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
18Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
19Comma 43 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
20Comma 44 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
21Comma 45 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
22Comma 48 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
23Parole aggiunte al comma 51 da art. 5, comma 87, L. R. 1/2007
24Integrata la disciplina del comma 51 da art. 33, comma 1, L. R. 16/2008
25Comma 27 sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 12/2009
26Comma 26 sostituito da art. 7, comma 26, L. R. 12/2009
27Vedi la disciplina transitoria del comma 26, stabilita da art. 6, comma 16, L. R. 24/2009
28Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
29Parole sostituite al comma 26 da art. 11, comma 3, L. R. 16/2010
30Comma 62 abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2010
31Comma 63 abrogato da art. 7, comma 20, L. R. 22/2010
32Comma 54 sostituito da art. 12, comma 3, L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
33Lettera b) del comma 55 abrogata da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
34Comma 59 abrogato da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
35Comma 60 abrogato da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
36Comma 61 abrogato da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 2/2011 , a decorrere dall'1/1/2012.
37Comma 26 sostituito da art. 6, comma 44, lettera a), L. R. 11/2011
38Comma 27 abrogato da art. 6, comma 44, lettera b), L. R. 11/2011
39Comma 73 abrogato da art. 297, comma 1, L. R. 26/2012
40Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 222, lettera f), L. R. 27/2012
41Comma 6 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
42Comma 7 abrogato da art. 6, comma 116, lettera c), L. R. 23/2013
43Comma 4 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
44Comma 11 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
45Comma 26 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
46Comma 28 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
47Comma 32 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
48Comma 33 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
49Comma 34 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
50Comma 35 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
51Comma 36 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
52Comma 37 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
53Comma 38 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
54Comma 39 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
55Comma 40 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
56Comma 41 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
57Comma 42 abrogato da art. 38, comma 1, lettera k), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
58Comma 72 abrogato da art. 49, comma 1, lettera m), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
Art. 6
 (Interventi nei settori produttivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) un contributo "una tantum" volto a supportare le attività indirizzate al miglioramento qualitativo dei prodotti agroalimentari. Tali attività, che potranno essere svolte dagli Enti camerali direttamente o tramite loro emanazioni e laboratori, potranno consistere in:
a) acquisto di apparecchiature e di macchinari per l'adeguamento operativo dei laboratori di analisi alle esigenze specifiche del comparto agroalimentare;
b) programmi e piani di ricerca e di sperimentazione, indirizzati anche al miglioramento dei requisiti igienici e sanitari dei prodotti agroalimentari e dei relativi processi di produzione e trasformazione, nonché al miglioramento dei requisiti di sicurezza dei processi medesimi e alla prestazione delle corrispondenti garanzie certificative da parte dei produttori.
2. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in unica soluzione, previa presentazione al Servizio dello sviluppo agricolo della Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del relativo preventivo di spesa per un importo doppio rispetto a quello del contributo.
3. È fatto obbligo al beneficiario di presentare alla Direzione medesima, in riferimento al finanziamento concesso, a conclusione del programma finanziato, apposita dichiarazione sottoscritta dal Presidente camerale concernente la spesa effettivamente sostenuta.
4. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.2.454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6862 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Facoltà di veterinaria dell'Università degli Studi di Udine un contributo "una tantum" per lo sviluppo di ricerche e sperimentazioni nel comparto zootecnico, finalizzate a ridurre l'impatto ambientale ed ecologico degli allevamenti.
6. Il finanziamento è concesso ed erogato, in via anticipata ed in unica soluzione, previa approvazione da parte del Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell'agricoltura del programma annuale di attività e del relativo preventivo di spesa che complessivamente deve superare del 20 per cento l'importo del contributo. È fatto obbligo al beneficiario, a conclusione delle attività programmate, di presentare alla Direzione medesima, in riferimento al finanziamento concesso, apposita dichiarazione concernente la spesa effettivamente sostenuta.
7. Per le finalità previste al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6846 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14.Le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane sono autorizzate a concedere ai Comuni o loro consorzi, nonché ai consorzi di bonifica e di diritto privato, contributi fino al 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali. Per gli interventi riguardanti le strade interpoderali detta percentuale non può superare il 98 per cento. L'erogazione dei contributi avviene dando priorità ai Comuni ad alta densità agricola.
15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi all'atto della presentazione della domanda corredata di una relazione che illustri le finalità dell'intervento, nonché di un preventivo delle spese da sostenere.
16. Per le finalità previste al comma 14 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 22.2.61.2.363 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6572 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. 
( ABROGATO )
18.Le attività relative all'osservazione, alla comprensione e alla previsione dei fenomeni meteorologici che interessano il Friuli-Venezia Giulia, alla diffusione delle informazioni, dei prodotti e dei servizi che ne derivano, nonché le relative attività informatiche, già condotte dal Centro servizi agrometeorologici per il Friuli- Venezia Giulia (CSA), costituiscono l'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) e sono trasferite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) quale settore tecnico centrale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, dotato di autonomia tecnica e amministrativa, definita nel regolamento di cui all'articolo 10 della legge regionale 6/1998. Compiti tecnico-scientifici primari dell'OSMER sono il monitoraggio meteorologico, anche mediante la gestione del radar meteorologico di Fossalon di Grado, e l'elaborazione di previsioni meteorologiche per il territorio regionale. L'OSMER può svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell’applicazione della disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, nonché studi, sperimentazioni e ricerche finalizzati allo sviluppo e all'applicazione della meteorologia, della climatologia e dell'idrologia regionali e altre iniziative operative, sperimentali e di ricerca di interesse per la meteorologia regionale. Il personale del CSA che alla data dell'1 luglio 1999 svolgeva incarichi funzionali alle attività e ai compiti di cui al presente comma, è trasferito all'ARPA con decorrenza dall'1 luglio 2000. Sono altresì trasferite all'ARPA in pari data le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili dell'ERSA e del CSA in uso per le attività e i compiti predetti, ivi compresi il radar meteorologico di Fossalon di Grado e relative strutture tecnologiche, sede e pertinenze.
19. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 2257 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio affari amministrativi e contabili.
20. Nel caso in cui il costo degli acquisti o delle opere oggetto del finanziamento agevolato ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, sia accertato dagli Uffici regionali in misura inferiore alla somma ritenuta ammissibile e concessa a prestito o a mutuo, il finanziamento è proporzionalmente ridotto ed il beneficiario è tenuto a corrispondere sull'importo percepito in eccesso gli interessi calcolati al tasso del finanziamento agevolato, maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, tempo per tempo vigente.
21. In caso di revoca della concessione regionale di prestito o mutuo, il beneficiario dovrà corrispondere sul capitale mutuato gli interessi come determinati al comma 20.
22. Per le proroghe del periodo di preammortamento oltre i 24 mesi, concesse ai beneficiari delle agevolazioni della legge regionale 80/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, i beneficiari dovranno corrispondere sulle somme erogate un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/1998, tempo per tempo vigente.
23. Al settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 4/1995, le parole <<In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso ufficiale di sconto>> sono sostituite con le parole <<In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/1998, tempo per tempo vigente>>.
24. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11 e dall'articolo 52, comma 3, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 1.290 milioni per l'anno 2000 a favore dell'Associazione regionale allevatori del Friuli- Venezia Giulia (ARA), a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6831 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio per le produzioni animali.
25. 
( ABROGATO )
26. Con i finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge regionale 18/1993, l'ERSA provvede direttamente od indirettamente, nel contesto dell'attività di promozione del comparto agroalimentare, a costituire e gestire un sistema di contrattazione dei prodotti vitivinicoli, denominato "Borsa del vino".
27.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.>>.

29. 
( ABROGATO )
30. All'articolo 84, comma 16, della legge regionale 13/1998, come modificato dall'articolo 11, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono abrogate le parole <<e comunque per il programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996 relativo all'esercizio finanziario 2000>>.
31. Allo stanziamento autorizzato per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 22.6.28.1.137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4250 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, fanno capo anche le spese sostenute dall'Ente tutela pesca nell'anno 1999 per le finalità indicate all'articolo 5, comma 58, della legge regionale 4/1999.
32. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.6.29.1.412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4261 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. 
( ABROGATO )
35. 
( ABROGATO )
36. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29/1993, come sostituito dal comma 34, fanno carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. La Regione favorisce e sostiene l'attività di ricerca scientifica e tecnologica e la sua applicazione intervenendo a supporto della realizzazione di specifici progetti e del loro successivo sfruttamento economico da parte di soggetti, singoli o associati, non costituiti in forma di impresa.
38. Per la valutazione e la selezione dei progetti di cui al comma 37 e per la stima dei relativi costi di realizzazione e di brevettazione, nonché per la valutazione e selezione delle iniziative di cui al comma 44, con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA, un Comitato composto da:
a) tre membri, tra cui il Presidente, designati dalla Giunta regionale;
b) due membri designati dalla Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - FRIULIA SpA;
c) un membro designato dal Consorzio per l'Area di ricerca;
d) un membro designato dalla Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA.
39. Con il medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 38 e sono determinati i compensi spettanti ai componenti.
40. Per le finalità previste dal comma 37, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti proponenti i progetti selezionati dal Comitato di cui al comma 38, contributi, da erogare in via anticipata in misura pari all'80 per cento dell'importo ritenuto ammissibile dal Comitato medesimo, con saldo finale sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'utilizzo delle strutture e degli impianti, nonché per la fruizione di ogni altro servizio funzionale alla realizzazione dei progetti stessi, presso il Consorzio per l'Area di ricerca e l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, nonché per l'acquisizione dei relativi brevetti limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio.
41. L'ammissione ai benefici di cui al comma 40 implica l'assunzione, da parte del beneficiario, dell'impegno a provvedere, direttamente o tramite costituzione di nuovi soggetti imprenditoriali, allo sfruttamento economico, nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero degli eventuali brevetti conseguiti.
42. A garanzia degli obblighi di cui al comma 41, i beneficiari dei contributi si impegnano, in forma irrevocabile, a cedere gratuitamente all'Amministrazione regionale i diritti di proprietà e d'uso commerciale esclusivo dei risultati della ricerca, compresi gli eventuali brevetti.
43. I proventi derivanti dalla eventuale cessione dei diritti e/o dei brevetti di cui al comma 42, al netto dei contributi erogati dalla Regione, sono riversati ai soggetti beneficiari dei contributi medesimi.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti singoli o associati non costituiti in forma di impresa, anticipazioni per la partecipazione a società di capitali da costituire nel Friuli-Venezia Giulia per lo sfruttamento economico di risultati di ricerca tutelati da brevetto di cui i soggetti medesimi siano titolari.
45. Le anticipazioni di cui al comma 44 sono concesse fino all'importo massimo di lire 300 milioni, con obbligo di restituzione dell'importo capitale, maggiorato del 10 per cento a titolo di interessi, in venti rate semestrali costanti posticipate con decorrenza dal secondo anno successivo alla data di costituzione della società.
46. A garanzia del credito conseguente all'anticipazione di cui al comma 44, è rilasciata alla Regione, a cura dei beneficiari, apposita fidejussione bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione concessa, da sostituire, all'atto della costituzione della società di cui al comma 44, con la concessione, a favore della Regione medesima, del diritto di pegno sulle azioni sottoscritte.
47. Alla valutazione e alla selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del comma 44 provvede il Comitato di cui al comma 38.
48. I benefici di cui al comma 44 sono cumulabili, in capo allo stesso progetto, con quelli di cui al comma 40.
49. Per le finalità previste dai commi 37 e 44 è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso la FRIULIA SpA, un fondo speciale da gestire con contabilità separata da parte della società stessa, in regime di mandato.
50. Al fondo di cui al comma 49 fanno carico:
a) gli oneri per il funzionamento del comitato di cui al comma 38;
b) i contributi di cui al comma 40;
c) le anticipazioni di cui al comma 44;
d) le eccedenze sui proventi delle cessioni di cui al comma 43;
e) i compensi spettanti alla FRIULIA SpA per l'esecuzione del mandato.
51. Al fondo di cui al comma 49 affluiscono:
a) le risorse stanziate dalla Regione;
b) i proventi delle cessioni di cui al comma 42;
c) i rientri delle anticipazioni e relativi interessi di cui al comma 45.
52. Ai fini di cui al comma 49 l'Amministrazione regionale stipula con la FRIULIA SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale all'industria di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso.
53. L'attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, alla FRIULIA SpA, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
54. Il controllo sulla gestione del fondo è esercitato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 7/1999, nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del fondo attraverso la Direzione regionale dell'industria.
55. Per le finalità previste dai commi 37, 44 e 49, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 21.2.9.2.347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1339 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
56. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 15 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'Area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, per la realizzazione di un progetto speciale finalizzato alla costruzione di un sistema permanente per il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e ricerca.
57. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5609 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Nord- Est con sede a Venezia, al fine di promuovere e favorire, mediante studi, ricerche, analisi, informazioni e collaborazioni, la conoscenza dei caratteri e delle trasformazioni della realtà economica e sociale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
59. La domanda del contributo di cui al comma 58 è presentata al Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire. Il contributo può essere erogato in via anticipata.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7691 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Nell'ambito dell'accordo di programma tra l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Ministero dell'ambiente del 9 giugno 1999, diretto alla realizzazione di uno studio per l'applicazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla CATAS SpA un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'acquisizione di informazioni sulla realtà industriale italiana del "distretto della sedia" finalizzato alla trasposizione della citata direttiva 1999/13/CE.
62. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7688 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria.
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( ABROGATO )
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997, come dichiarata con decreto del Ministro per le politiche agricole dell'11 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 dicembre 1997, n. 294, e modificato con decreto ministeriale del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 marzo 1998, n. 76.
92. L'ammontare del contributo non potrà superare il 60 per cento del danno subito, che dovrà essere certificato da perizia giurata redatta da un perito esperto in maricoltura, iscritto nell'apposito elenco presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o da attestazione di un istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'articolo 27 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.
93. Il danno dovrà essere calcolato moltiplicando la quantità di molluschi non conferita per il prezzo di mercato per la sua depurazione. La quantità di molluschi non conferita sarà stabilita detraendo alla quantità di molluschi depurata nell'anno 1996 quella depurata nell'anno 1997.
94. Le richieste di contributo dovranno pervenire alla Direzione regionale dell' industria - Servizio degli interventi settoriali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i seguenti allegati:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
1) autorizzazione alla depurazione rilasciata ai sensi della legge 192/1977;
2) inesistenza delle cause ostative alla concessione di contributi previste dalla normativa antimafia;
3) di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dalla Regione o da altri enti pubblici;
b) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura completo di dichiarazione da cui risulti l'inesistenza di procedura fallimentare o di concordato preventivo;
c) impegno a presentare, a richiesta dell'Amministrazione, la documentazione, di cui al comma 92, attestante la quantificazione del danno subito.
(5)
95. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai CONGAFI commercio del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire la continuazione dell'attività delle imprese commerciali tra i titolari e i loro figli e/o i dipendenti di imprese commerciali.
96. I criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 95 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, fermi restando i seguenti principi:
a) la continuazione dell'attività deve avvenire attraverso la cessione in proprietà dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda, a titolo oneroso o gratuito, senza condizioni, per atto tra vivi o per causa di morte;
b) nel caso di acquisto dell'azienda da parte di uno o più dipendenti della stessa o di altra impresa commerciale, questi devono dimostrare la regolare iscrizione all'INPS per il settore commercio da almeno due anni consecutivi.
97. Per le finalità previste dal comma 95 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9131 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere indennizzi alle imprese commerciali con le stesse modalità e con gli stessi limiti previsti dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le domande sono presentate presso gli uffici della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e da queste istruite, per il successivo inoltro alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.
99. Per le finalità previste dal comma 98 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9149 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia - Azienda Fiere un contributo pluriennale, nella misura di cui al comma 102 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti da parte dell'Ente medesimo per la ristrutturazione ed il completamento del comprensorio fieristico.
101. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 100. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 700 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9097 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla "Società per azioni Centro commerciale all'ingrosso di Pordenone" un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 105 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il completamento del centro commerciale all'ingrosso in connessione con il completamento del centro intermodale di cui all'articolo 31, comma 6, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25.
104. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 103. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con cui la società dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
105. Per le finalità previste dal comma 103 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9098 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
106. 
( ABROGATO )
107. 
( ABROGATO )
108. 
( ABROGATO )
109. 
( ABROGATO )
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia dei mutui di cui al comma 103.
111. Le domande di concessione della fidejussione di cui al comma 110, specificamente motivate in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
112. La concessione della fidejussione di cui al comma 110 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e turismo di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
113. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 110, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Fiera di Udine un ulteriore contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 116, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il parziale completamento del comprensorio fieristico di Martignacco.
115. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 114. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.555 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 3.110 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9113 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Fiera Trieste SpA un contributo pluriennale, nella misura massima prevista dal comma 119, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per interventi al comprensorio fieristico e relative strutture espositive.
118. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 117. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
119. Per le finalità previste dal comma 117 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9106 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima previste dal comma 122 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui da contrarre per il completamento del Mercato ortofrutticolo di Udine.
121. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 120. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata della deliberazione esecutiva con la quale il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9105 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
123. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per il primo impianto dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, costituite nelle forme previste dallo stesso articolo.
124. I finanziamenti di cui al comma 123 sono concessi all'atto della presentazione della domanda, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata dell'atto di costituzione del consorzio, del preventivo dettagliato di spesa e del programma di attività.
125. Per le finalità previste dal comma 123 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9129 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
126. 
( ABROGATO )
127. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rinunciare ad eventuali interessi maturati su finanziamenti concessi agli Enti fieristici regionali e dagli stessi non utilizzati e da restituire all'Amministrazione regionale.
128. Per le finalità previste dai commi 126 e 127 gli Enti fieristici interessati presentano apposita istanza alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.
129. 
( ABROGATO )
130. Con apposita legge regionale si provvede ad emanare una disciplina organica di riforma degli strumenti operativi e contributivi del comparto turistico.
131. I principi generali della riforma sono rappresentati dalla necessità di procedere all'attuazione delle attività di promozione e propaganda, di quelle di gestione delle attività economiche e di quelle legate alla commercializzazione dell'offerta turistica attraverso soggetti di diritto privato, partecipati dalla Regione, dagli Enti locali e dagli altri enti pubblici, riservando alle esistenti strutture pubbliche le attività di accoglienza dei turisti e di informazione al pubblico, nonché le eventuali altre attività loro attribuite dalla stessa Amministrazione regionale.
132. La disciplina organica del turismo comporta la sistematica revisione delle norme concernenti la ricettività alberghiera ed extra alberghiera, la regolamentazione della materia delle agenzie di viaggio, quella del turismo itinerante e quella delle professioni turistiche, nonché norme per il funzionamento delle Associazioni Pro Loco.
133. 
( ABROGATO )
134. 
( ABROGATO )
135. 
( ABROGATO )
136. 
( ABROGATO )
137. 
( ABROGATO )
138. 
( ABROGATO )
139. 
( ABROGATO )
140. 
( ABROGATO )
141. 
( ABROGATO )
142. 
( ABROGATO )
143. 
( ABROGATO )
144. 
( ABROGATO )
145. 
( ABROGATO )
146. 
( ABROGATO )
147. 
( ABROGATO )
148. 
( ABROGATO )
149. 
( ABROGATO )
150. 
( ABROGATO )
151. 
( ABROGATO )
152. 
( ABROGATO )
153. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni nella misura massima prevista dal comma 155 a favore di enti pubblici e di privati operatori operanti nei Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione e nei comuni montani della provincia di Pordenone, ovvero ad essi funzionali, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per l'adeguamento e messa in sicurezza, nonché per l'ammodernamento di strutture funzionali alle attività turistico-sportive, di impianti, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa. La Giunta regionale identifica, con propria deliberazione, gli ambiti di intervento e le priorità di assegnazione.
154. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 153. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva, se dovuta, con la quale il richiedente dispone l'assunzione del mutuo, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
155. Per le finalità previste dal comma 153 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 8993 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
156. Per l'attuazione di interventi diretti e indiretti, finalizzati al potenziamento del comprensorio sciistico del Pramollo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare un intervento finanziario pluriennale a favore della Promotour SpA, con sede in Trieste, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
157. L'attuazione dell'intervento finanziario di cui al comma 156 è subordinata all'approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia concernente le modalità di potenziamento e di gestione del comprensorio sciistico del Pramollo.
158. Per le finalità previste dal comma 156 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 8994 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
159. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione del progetto "Summit delle città stellate - Palmanova 2000".
160. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 159 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
161. Per le finalità previste dal comma 159 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9223 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
162. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comitato promotore per le giornate dell'agricoltura, pesca e forestazione della provincia di Trieste.
163. Le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 162 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
164. Per le finalità previste dal comma 162 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9224 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
165. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Province di Udine e Pordenone contributi per promuovere l'organizzazione e l'attuazione di specifiche manifestazioni culturali di rilevanza turistica regionale rispettivamente presso la Villa Manin di Passariano e presso l'Abbazia di Sesto al Reghena.
166. I contributi di cui al comma 165 sono concessi all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva di approvazione del programma di manifestazioni, nonché di una relazione illustrativa dell'attività programmata e del preventivo di massima delle spese.
167. Per le finalità previste dal comma 165 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9222 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
168. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione tra l'Azienda Fiere di Gorizia e la Camera nazionale della moda italiana, denominata "MITTELMODA INTERNATIONAL LAB", un contributo per la promozione di iniziative per la valorizzazione delle migliori espressioni della creatività giovanile internazionale nel settore della moda, del tessile e dell'abbigliamento.
169. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 168, da presentarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, deve essere corredata del programma delle iniziative da intraprendere e del relativo preventivo sommario di spesa. Il decreto di concessione del contributo può stabilirne anche l'erogazione in via anticipata nella misura massima del 70 per cento.
170. Per le finalità previste dal comma 168 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9226 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
171. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, a favore di un ente pubblico o di una società di gestione a prevalente capitale pubblico, individuato con deliberazione della Giunta regionale, per la gestione del Servizio telematico di teleinformazione e teleprenotazione per i pellegrini del Grande Giubileo del 2000.
172. Il finanziamento di cui al comma 171 è concesso ed erogato interamente in via anticipata previa presentazione della domanda da parte del soggetto gestore, corredata dell'atto deliberativo di assunzione della gestione alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
173. Per le finalità previste dal comma 171 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.2.509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9252 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
174. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Aquileia un finanziamento straordinario per l'assunzione con contratto a tempo determinato, da concludersi entro il termine massimo del 31 gennaio 2001, di personale destinato ad essere utilizzato per l'assistenza turistica, l'informazione, la vigilanza nel comprensorio per il periodo giubilare.
175. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 174 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
176. Per le finalità previste dal comma 174 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9215 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
177. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Lignano e di Muggia un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 179 per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui che i Comuni medesimi assumeranno per interventi di arredo urbano.
178. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 177. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
179. Per le finalità previste dal comma 177 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9325 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
180. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 182, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui che il Comune assumerà per l'arredo della diga.
181. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 180. Il contributo è concesso all'atto della presentazione della domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
182. Per le finalità previste dal comma 180 è autorizzato, a decorrere dall'anno 2001, il limite d'impegno decennale di lire 150 milioni annui, con l'onere di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.510, con riferimento al capitolo 9326 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
183. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla costituenda Promoser srl una sovvenzione per il finanziamento di un concorso di idee per la ristrutturazione e l'adeguamento dell'immobile denominato "Stazione Marittima", sito a Trieste, per le esigenze congressuali di tutto il Friuli-Venezia Giulia.
184. Le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 183 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
185. Per le finalità previste dal comma 183 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
186. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 15, della legge regionale 4/1999, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9201 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
187. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'ARPT per la realizzazione, in convenzione con l'Associazione Friuli-Venezia Giulia FILM COMMISSION, del progetto di costituzione, promozione e gestione programmatica dell'ufficio, realizzazione della Location Guide, della Production Guide e del sito WEB. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
188. Per le finalità previste dal comma 187 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9202 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
189. All'articolo 12, comma 20, della legge regionale 25/1999, le parole <<a favore dell'Azienda di promozione turistica di Trieste>> sono abrogate.
190. L'Amministrazione regionale, al fine di conseguire il massimo livello di impegni e pagamenti relativi al Documento unico di programmazione (DOCUP) obiettivo 4 di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è autorizzata ad inoltrare alla Commissione europea e allo Stato, con le modalità previste dal DOCUP medesimo, rendicontazioni di spese effettuate per il finanziamento di azioni di formazione aziendale e di formazione individuale dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
191. In relazione al comma 190, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare, per le finalità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 148/1993, convertito con modificazioni dalla legge 236/1993, per il finanziamento di azioni di formazione aziendale e di formazione individuale dei lavoratori dipendenti, risorse pari a lire 4.000 milioni. Il finanziamento è concesso ed erogato, con le modalità fissate dalla legge medesima, dalla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.
192. Per le finalità di cui al comma 191 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5815 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
193. Entro il termine previsto dall'avviso di riferimento, per le iniziative formative che prevedono l'effettuazione di esami o prove finali, i soggetti titolari di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) devono presentare all'Amministrazione regionale il rendiconto delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato ed ammesso al finanziamento, certificato da persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al DPR 20 novembre 1992, n. 474, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto formativo oggetto del controllo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono demandati alla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.
194. Il rilascio della certificazione avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché sulla base delle direttive regionali che disciplinano la fase dei controlli delle azioni in questione. Contestualmente alla presentazione della certificazione di cui al comma 193, devono essere restituite le somme percepite a titolo di anticipazione non utilizzate e/o non riconosciute a seguito del processo di certificazione. I soggetti titolari dei progetti devono conservare i titoli originali di spesa, nonché la documentazione a supporto del rendiconto, presso i propri uffici a disposizione dell'Amministrazione regionale.
194 bis. Ove previsto dagli avvisi di riferimento, la procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle iniziative cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE) che non prevedono esami o prove finali.
195. 
( ABROGATO )
196. Le spese connesse all'attività di certificazione di cui al comma 193 sono riconosciute entro i limiti indicati dai corrispondenti avvisi di riferimento e costituiscono parte integrante del preventivo delle spese del progetto cui si riferiscono.
196 bis. La certificazione, da parte dei soggetti di cui al comma 193, del rendiconto delle spese sostenute è esclusa nel caso di iniziative per le quali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii) o punto iii), del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 , come modificato dall' articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009.
197. Al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti dalla normativa comunitaria per la chiusura finale del periodo di programmazione 1994/1999, obiettivi 2, 3 e 4, ferma restando la disposizione di cui al comma 195, è data facoltà ai soggetti titolari di ricorrere alla procedura di cui al comma 193 relativamente a tutti i progetti approvati tra l'1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999, il cui rendiconto non sia ancora stato sottoposto a controllo da parte dell'Amministrazione regionale.
198. Nei casi di cui al comma 197 e relativamente ai rendiconti già presentati all'Amministrazione regionale, il termine massimo per la presentazione della certificazione è di sessanta giorni dalla data del ritiro o della restituzione del rendiconto di spesa già depositato presso l'Amministrazione regionale medesima.
199. In relazione alla procedura di cui al comma 197, è riconosciuta, per l'attività di certificazione di ciascun progetto, una spesa massima di lire 500.000, per le azioni di durata superiore alle 400 ore e di lire 300.000 per le azioni di durata non superiore alle 400 ore. Detti importi sono da intendersi al netto di IVA ed altri oneri, laddove gli stessi risultino, sulla base della normativa vigente, non detraibili da parte del titolare del progetto formativo.
200. Per le finalità di cui al comma 197 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5816 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
201. Per far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni intervenute, relativamente a interventi di agevolazione per gli investimenti delle imprese industriali ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e del capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, di competenza della Direzione regionale dell'industria - Servizio dello sviluppo industriale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 430.190.000 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.1.284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 8392 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
202.
All'articolo 8 della legge regionale 4/1999, il comma 18 è sostituito dal seguente:
<<18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 23, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi ai mutui che il World Trade Center (WTC) di Trieste stipula per la ristrutturazione degli immobili destinati a propria sede.>>.

203. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 18, della legge regionale 4/1999, come modificato dal comma 202, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9117 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2003 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio.
204. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di interventi volti ad applicare nei comuni montani gli obiettivi ed i contenuti definiti con la "Convenzione delle Alpi" per uno sviluppo sostenibile delle aree alpine.
205. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 204 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento per interventi specifici di sviluppo locale realizzati anche in forma associata dai Comuni montani che aderiscono al progetto sperimentale denominato "Rete di Enti locali - Alleanza nelle Alpi" nell'ambito dell'iniziativa europea Azione pilota "Spazio alpino" ex articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, come sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, finanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dallo Stato, in fase di attuazione ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, o che fanno parte della "Rete di Comuni Alleanza nelle Alpi" costituita a livello internazionale con lo scopo di recepire i contenuti della "Convenzione delle Alpi".
206. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni montani richiedenti e la scelta del logo che dovrà contraddistinguere l'intera attività volta alla diffusione del programma di cui si tratta. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
207. Per le finalità previste dal comma 204 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.5.14.2.717 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
208. 
( ABROGATO )
209. 
( ABROGATO )
210. 
( ABROGATO )
211. 
( ABROGATO )
212. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Il comunicato relativo all' esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, commi da 91 a 94, da parte della Commissione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 51 del 20 dicembre 2000.
2Il comunicato relativo all'esame, conclusosi con esito positivo, del presente articolo, comma 212, tab. F, cap. 1350, 1352, 7650, 7681, 7710 e 8020, da parte della Commissione europea e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 12 luglio 2000.
3Le disposizioni previste dai commi da 91 a 94, 98 e 99, da 106 a 113, da 137 a 140, da 153 a 155, da 183 a 185 e 212 del presente articolo sono state comunicate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame ed i loro effetti sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame della Commissione stessa, come previsto dall' articolo 10 della medesima L.R. 2/2000.
4Le disposizioni dei commi 25,29,190 e da 193 a 198 del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1999, come previsto dall' articolo 11 della medesima L.R. 2/2000.
5Parole aggiunte al comma 94 da art. 12, comma 21, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del comma 103 da art. 7, comma 137, L. R. 4/2001
7Integrata la disciplina del comma 104 da art. 7, comma 137, L. R. 4/2001
8Integrata la disciplina del comma 117 da art. 2, comma 25, L. R. 6/2013
9Integrata la disciplina del comma 105 da art. 7, comma 137, L. R. 4/2001
10Parole sostituite al comma 137 da art. 7, comma 131, L. R. 4/2001
11Parole sostituite al comma 171 da art. 7, comma 132, L. R. 4/2001
12Parole sostituite al comma 172 da art. 7, comma 132, L. R. 4/2001
13Integrata la disciplina del comma 193 da art. 13, comma 3, L. R. 26/2001
14Integrata la disciplina del comma 194 da art. 13, comma 3, L. R. 26/2001
15Comma 194 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2001
16Comma 195 abrogato da art. 13, comma 2, L. R. 26/2001
17Comma 126 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
18Comma 129 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
19Comma 144 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
20Comma 145 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
21Comma 133 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
22Comma 134 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
23Comma 135 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
24Comma 136 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
25Comma 73 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
26Comma 74 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
27Comma 75 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
28Comma 76 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
29Comma 77 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
30Comma 78 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
31Comma 79 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
32Comma 80 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
33Comma 81 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
34Comma 82 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
35Comma 83 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
36Comma 84 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
37Comma 87 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
38Comma 88 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
39Comma 89 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
40Comma 90 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
41Parole aggiunte al comma 40 da art. 2, comma 12, L. R. 13/2002
42Parole aggiunte al comma 41 da art. 2, comma 13, L. R. 13/2002
43Comma 42 sostituito da art. 2, comma 14, L. R. 13/2002
44Comma 43 sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 13/2002
45Parole soppresse al comma 48 da art. 2, comma 16, L. R. 13/2002
46Parole aggiunte al comma 53 da art. 2, comma 17, L. R. 13/2002
47Comma 208 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
48Comma 209 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
49Comma 210 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
50Comma 211 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.
51Comma 156 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 18/2004
52Comma 157 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 18/2004
53Integrata la disciplina del comma 137 da art. 6, comma 39, L. R. 19/2004
54Derogata la disciplina del comma 194 da art. 1, comma 1, L. R. 20/2004
55Integrata la disciplina del comma 137 da art. 8, comma 102, L. R. 2/2006
56Comma 137 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
57Comma 138 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
58Comma 139 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
59Comma 140 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
60Comma 14 sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 24/2006
61Parole soppresse al comma 15 da art. 45, comma 1, L. R. 24/2006
62Comma 25 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
63Integrata la disciplina del comma 103 da art. 6, comma 82, L. R. 22/2007
64Parole sostituite al comma 117 da art. 6, comma 84, L. R. 22/2007
65Integrata la disciplina del comma 103 da art. 7, comma 58, L. R. 22/2007
66Comma 85 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
67Comma 86 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
68Comma 106 abrogato da art. 5, comma 44, L. R. 30/2007
69Comma 107 abrogato da art. 5, comma 44, L. R. 30/2007
70Comma 108 abrogato da art. 5, comma 44, L. R. 30/2007
71Comma 109 abrogato da art. 5, comma 44, L. R. 30/2007
72Parole sostituite al comma 110 da art. 5, comma 45, L. R. 30/2007
73Comma 8 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
74Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
75Comma 10 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
76Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
77Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
78Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
79Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
80Comma 29 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
81Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
82Comma 64 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
83Comma 65 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
84Comma 66 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
85Comma 67 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
86Comma 68 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
87Comma 69 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
88Comma 70 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
89Comma 71 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
90Comma 148 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
91Comma 149 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
92Comma 150 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
93Comma 151 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
94Comma 152 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
95Parole sostituite al comma 193 da art. 7, comma 10, lettera a), L. R. 12/2010
96Parole sostituite al comma 196 da art. 7, comma 10, lettera b), L. R. 12/2010
97Comma 34 abrogato da art. 146, comma 1, L. R. 17/2010 , a seguito dell'abrogazione della L.R.29/1993, a decorrere dall'emanazione del regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008.
98Parole aggiunte al comma 193 da art. 7, comma 13, lettera a), L. R. 22/2010
99Comma 194 bis sostituito da art. 7, comma 13, lettera b), L. R. 22/2010
100Comma 196 bis aggiunto da art. 7, comma 13, lettera c), L. R. 22/2010
101Il Regolamento di cui all'art. 44, c. 3, L.R.6/2008 è stato emanato con DPReg. 308/2011 (B.U.R.4/1/2012, n.1).
102Comma 63 abrogato da art. 30, comma 1, lettera pp), L. R. 10/2012
103Comma 146 abrogato da art. 30, comma 1, lettera pp), L. R. 10/2012
104Comma 147 abrogato da art. 30, comma 1, lettera pp), L. R. 10/2012
105Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
106Parole aggiunte al comma 18 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 7
 (Interventi per il completamento della ricostruzione)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a favore del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna per interventi nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di complessive lire 3.611.905.435 per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1052 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante storno dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Per conseguire le finalità previste dall'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'anno 1976, delimitati con decreto del Presidente della Giunta regionale 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre un conferimento di lire 15.000 milioni al Fondo costituito presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA da destinare, con priorità rispetto alle ordinarie risorse del Fondo stesso, agli interventi nelle zone terremotate da realizzarsi in base a domanda presentata a fronte dell'ultimo bando emanato prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 3307 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Per il completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone terremotate, nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione è iscritto un Fondo per il finanziamento di interventi rientranti nelle tipologie previste dal titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, relativi ad opere ed impianti pubblici di interesse locale e regionale, nonché ad opere di pubblica utilità.
6. Nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, individua con propria deliberazione gli interventi da ammettere a finanziamento, indicando le modalità e il tipo di finanziamento da concedere. L'individuazione dell'intervento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori relativi agli interventi non ricadenti nella sfera giuridica degli enti pubblici ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
7. Per gli interventi di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e degli altri enti pubblici nella cui sfera di competenza rientra l'intervento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
8. Agli interventi finanziati a valere sul Fondo di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. I finanziamenti sono cumulabili con altri finanziamenti previsti da leggi regionali o statali e possono essere concessi anche per lotti funzionali.
9. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 è autorizzata la spesa di lire 23.277.868.023 per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, sulla base di direttive della Giunta regionale, all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA un finanziamento straordinario di lire 3.500 milioni per l'acquisto, la nuova costruzione, il completamento, la ristrutturazione e l'adeguamento impiantistico di immobili ad uso produttivo.
11. L'attuazione di quanto previsto dal comma 10 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende produttive interessate all'insediamento.
12. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9596 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la costruzione nel proprio territorio di un immobile ad uso produttivo.
15. L'attuazione di quanto previsto dal comma 14 è subordinata alla presentazione di piani industriali sottoscritti dai titolari delle aziende interessate all'insediamento.
16. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 14, è presentata al Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento può essere cumulato con altri finanziamenti previsti da leggi statali o regionali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.24.2.803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9605 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento di lire 500 milioni per la costruzione di due Centri polifunzionali e per la relativa urbanizzazione delle aree di pertinenza.
19. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 18 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del titolo V della legge regionale 63/1977 e successive modifiche ed integrazioni.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9603 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Per assicurare una rapida conclusione alle procedure tecnico-amministrative di competenza, gli interventi di competenza della Segreteria generale straordinaria per i quali alla data del 31 dicembre 1999 non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.
22. Per le finalità di cui al comma 21, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
24. All'articolo 139, comma 12, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, dopo le parole <<del 1976>> sono aggiunte le parole <<, nonché alla catastrofe del Vajont del 1963,>>.
25. La copertura delle annualità relative ai seguenti limiti di impegno, iscritti nella unità previsionali di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, per l'estensione temporale e l'ammontare a fianco di ciascuno indicati, con riferimento al rispettivo capitolo del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi, è rideterminata con prelevamento di pari corrispondente importo annuo dal "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato", iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo; l'onere relativo alle annualità successive al 2002 è a carico delle
corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. Le corrispondenti quote regionali rese conseguentemente disponibili dalla suddetta rideterminazione della copertura rientrano in disponibilità del bilancio per l'anno corrispondente.
L.R autorizzazioneCapitolo/
Numero L.I
Annualità rideterminate nella
copertura
a) 23/19869515/520023.000.000.000
20032.819.195.435
20042.819.195.435
20052.800.000.000
b) 4/19919562/120031.200.000.000
20041.200.000.000
20051.200.000.000
20061.200.000.000
c) 47/19919562/220063.500.000.000


26. Le quote delle annualità dei limiti di impegno iscritti sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato non coperte da assegnazioni statali restano acquisite al bilancio regionale senza specifica finalizzazione.
27. In relazione al disposto di cui al comma 26 le annualità dal 2007 al 2009 dei limiti di impegno autorizzati con l'articolo 70, comma 10, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e con l'articolo 79, comma 7, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, e iscritte sull'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono ridotte di lire 1.000 milioni annui e rispettivamente di lire 1.100 milioni annui.
28. L'autorizzazione di spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1998 disposta con l'articolo 140, comma 89, della legge regionale 13/1998, è ridotta di lire 4.000 milioni.
29. 
( ABROGATO )
(7)
30. 
( ABROGATO )
(8)
31. Il Consorzio industriale per l'Alto Friuli (CIFAP) è autorizzato ad utilizzare le somme disponibili sulle aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati degli Enti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 76 e 79 della legge regionale 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione di opere ed impianti pubblici rientranti nelle tipologie indicate all'articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, nel limite di lire 1.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dalle spese legali e dal risarcimento dei danni cagionati a terzi negli anni antecedenti il 1990, dai relativi oneri e interessi finanziari, nonché dalle esondazioni delle acque del canale di scarico del canale consortile.
32. L'utilizzo delle somme per le finalità indicate nel comma 31 esclude la possibilità di ottenere finanziamenti integrativi per le opere e gli impianti pubblici già finanziati.
33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Le disposizioni dei commi 28, 29, e 30 del presente articolo hanno effetto dal 31 dicembre 1999, come previsto dall' articolo 11 della medesima L.R. 2/2000.
2Parole sostituite al comma 5 da art. 14, comma 19, L. R. 13/2000
3Comma 21 interpretato da art. 14, comma 15, L. R. 13/2000
4Integrata la disciplina del comma 10 da art. 7, comma 1, L. R. 18/2000
5Derogata la disciplina del comma 10 da art. 9, comma 74, L. R. 3/2002
6Integrata la disciplina del comma 5 da art. 15, comma 46, L. R. 13/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 74, L. R. 22/2007
7Comma 29 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
8Comma 30 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
9Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 2/2009
10Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 49, L. R. 11/2011
11Comma 5 interpretato da art. 4, comma 75, L. R. 14/2012
12Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 5, comma 11, L. R. 43/2017
Art. 8
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Al fine di attuare il programma di cooperazione decentrata in area subdanubiana-croata promosso dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, un fondo speciale, da gestire con contabilità separata da parte della predetta società in regime di mandato. Al fondo fanno carico le spese dirette, connesse e conseguenti all'attuazione degli interventi relativi al predetto programma.
2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito dalle risorse all'uopo destinate dallo Stato, nonché dalla Regione. La Regione è autorizzata ad anticipare i fondi destinati dallo Stato. In tal caso il rimborso è fatto direttamente alla Regione.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula con il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per il conferimento del mandato, la definizione delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo, nonché di controllo sulla gestione dello stesso.
4. L'attività esecutiva e di controllo concernente gli interventi a carico del fondo è delegata, nella sua veste di mandataria, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale - Informest, che la esercita attraverso i suoi organi sociali. La Giunta regionale esercita attraverso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Istituto regionale Euromediterraneo "Euromed" per la realizzazione della conferenza euro-mediterranea e a sostegno di attività finalizzate allo sviluppo della cooperazione tra il Friuli- Venezia Giulia e i paesi del bacino del Mediterraneo.
6. Il finanziamento è concesso dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali con le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 12/1986, previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione con la quale è stabilito dettagliatamente il programma delle attività previste e il relativo preventivo di spesa, nonché le modalità, i tempi ed i termini per l'erogazione e la rendicontazione del finanziamento. La rendicontazione delle spese sostenute, in relazione al finanziamento di cui al comma 5, è presentata all'Amministrazione regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione del medesimo.
7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 721 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere l'istituzione della Commissione denominata "Via Maris" per il sostegno di attività promozionali anche a livello internazionale.
9. Le modalità di concessione ed erogazione dell'intervento di cui al comma 8 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
10. Per le finalità previste al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 722 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. 
( ABROGATO )
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'avvio della realizzazione degli interventi previsti nel "Progetto di riconciliazione tra Gorizia e Nova Gorica".
13. Il contributo di cui al comma 12 è erogato in unica soluzione e in via anticipata su domanda del Sindaco del Comune di Gorizia, da presentarsi al Servizio degli affari amministrativi e contabili dell'Ufficio di piano, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire.
14. Per le finalità previste al comma 12 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.7.2.335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 879 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il premio "Senza confini" da destinare a personalità di rilievo internazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di concessione del premio medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 720 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
18. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
19. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
20. (comma omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo).
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai componenti delle Commissioni di gara per l'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, costituite per le finalità di cui all'articolo 34 bis della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12, gli oneri relativi ai premi assicurativi per le polizze stipulate dai componenti stessi in relazione al rischio professionale per l'attività connessa allo svolgimento delle gare concernenti l'affidamento delle gestioni dei trasporti pubblici locali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20/1997, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 12/1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari generali della Segreteria Generale della Giunta regionale.
22. Per le finalità di cui al comma 21, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 181 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. Al fine di favorire la realizzazione di programmi di informazione e diffusione delle iniziative istituzionali della Regione e degli Enti regionali nonché di avvenimenti rilevanti sul piano sociale, economico, turistico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la sede RAI del Friuli-Venezia Giulia per la diffusione delle notizie stesse anche attraverso le trasmissioni transfrontaliere prodotte dalla RAI. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 416 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti al "Fondo per la gestione degli immobili" istituito presso la Società di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 della legge regionale 3/1998, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11/1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.2.490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1494 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Al fine di realizzare la nuova struttura funzionale, da destinare a sede degli uffici regionali, di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, in un quadro complessivo di interventi coordinati di adeguamento e risanamento del contesto urbano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire con il Comune di Udine le necessarie iniziative attraverso apposito accordo di programma.
28. La progettazione e la realizzazione delle opere di cui all'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché l'attuazione degli interventi specificatamente individuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 27 sono affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale previa intesa con il Comune di Udine.
29. La nomina del commissario di cui al comma 28 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, per un periodo di tre anni, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
30. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il commissario dispone di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale del Comune di Udine a tale scopo individuato dal Comune medesimo e non necessariamente assegnato in via esclusiva all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze ed incarichi professionali esterni. Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.
31. Le spese per il personale distaccato dal Comune di Udine sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.
32. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale.
33. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 28, è istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 7/1999, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 28 medesimo.
34. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione dell'articolo 70, comma 4, della legge regionale 9/1996, nonché ulteriori fondi stanziati per l'attuazione delle opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 27, per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni, nonché per le spese generali di funzionamento.
35. Entro sessanta giorni all'entrata in vigore della presente legge è emanato apposito regolamento per l'amministrazione del fondo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui ai commi da 27 a 34 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio per la gestione degli immobili.
36. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto a tempo determinato di durata pari a quella prevista dal comma 29. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.
37. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1510 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fidejussioni a garanzia dei mutui stipulati dalla Promotur SpA per le finalità previste dall'articolo 4, comma 11, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, fino alla concorrenza di lire 44.500 milioni.
40. Le domande di concessione della fidejussione di cui al comma 39, specificamente motivate dal legale rappresentante in riferimento all'impossibilità di produrre proprie garanzie a copertura dei mutui richiesti, sono presentate al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. La concessione della fidejussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 4.000 milioni, ai fini della concessione di anticipazioni bancarie alla Fondazione Teatro comunale "Giuseppe Verdi" di Trieste, nelle more dell'erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attività da parte dello Stato ai sensi delle vigenti norme sul Fondo Unico per lo Spettacolo.
42. La domanda per la concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell'atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia fideiussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.
43. L'Amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore e sostenitore dell'Associazione per il Mittelfest, è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo di lire 300 milioni, ai fini della concessione all'Associazione stessa di anticipazioni bancarie, nelle more dell'erogazione dei contributi ad essa assegnati per il sostegno della propria attività da parte dello Stato e di altri enti pubblici.
44. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 43 è presentata alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari è corredata della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Associazione dispone il ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente l'impossibilità di fornire proprie garanzie a fronte della stessa e dell'atto di adesione della banca concedente. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle finanze.
45. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dal comma 39 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1540 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
46. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione di garanzie previste dai commi 41 e 43 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.1.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1541 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. 
( ABROGATO )
(4)
48. 
( ABROGATO )
(5)
49. All'articolo 174, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/1994, le parole lt;<unitamente a quelli del sostituto di dichiarazione di imposta dovuti ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413>> sono sostituite dalle parole <<nonché per le esigenze connesse all'attività di consulenza giuscontabile, economica e finanziaria>> e dopo le parole <<moduli e formulari>> sono inserite le parole <<ed altresì di libri, riviste e pubblicazioni, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line>>.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.2.1.924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 302 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per esigenze operative dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza della Presidenza. Tali spese possono essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura.
52. Per le finalità di cui al comma 51 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 52.1.2.1.648 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 303 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
53. Per il versamento agli aventi diritto delle somme indebitamente introitate a titolo di contributi sanitari è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 2000 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 53.1.41.1.694 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5002 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della finanza sanitaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
54. 
( ABROGATO )
55. 
( ABROGATO )
56. 
( ABROGATO )
57. 
( ABROGATO )
58. 
( ABROGATO )
59. 
( ABROGATO )
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via straordinaria "una tantum" la somma di lire 250 milioni al Consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale, con sede a San Vito al Tagliamento, a titolo di rimborso delle spese del personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, relativamente agli anni 1997, 1998, 1999 e 2000. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
61. Per le finalità di cui al comma 60 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1670 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento del completamento dei lavori di difesa e vivificazione delle acque nelle valli da pesca di Carlino ed in alcune valli di Marano Lagunare - Progetti PIM 1 e 2 - definiti di rilevante interesse nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1997, in presenza di contestuale intervento finanziario di fonte statale e/o comunitaria.
63. Per i fini di cui al comma 62, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 31 gennaio 1989 n. 6, anche in pendenza della sospensione dei procedimenti amministrativi correlati agli impegni assunti dalle competenti Direzioni, già disposta dalla Giunta medesima per intervenuta carenza della copertura finanziaria degli oneri relativi al trattamento e smaltimento dei fanghi, autorizza l'adeguamento dei progetti agli indirizzi di tutela ambientale imposti dal competente Ministero dell'ambiente in attuazione del decreto ministeriale del 24 gennaio 1996.
64. Restano fermi agli effetti contabili gli impegni già assunti dalle competenti Direzioni regionali dell'agricoltura e dell'ambiente con i decreti di concessione/delegazione amministrativa.
65. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, così suddivisi:
a) per il progetto PIM 1, di competenza del Servizio della bonifica e della irrigazione della Direzione regionale dell'agricoltura, complessive lire 5.000 milioni suddivise in ragione lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 22.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 6739 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
b) per il progetto PIM 2, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente, complessive lire 5.000 milioni suddivise in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 2549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, relativamente ad ulteriori somme da rimborsare per l'anno 1999, è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 31.1.13.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 919 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Corrispondentemente è prevista la maggiore entrata di pari importo per l'anno 2000 sull'unità previsionale di base 1.2.511 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 123 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.
67. Al fine di attuare l'iniziativa comunitaria INTERREG III di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per il periodo di programmazione 2000-2006 per la cooperazione transeuropea, per il consolidamento della coesione e dello sviluppo economico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le proprie società partecipate nelle quali vengono definiti i programmi delle attività, nonché le modalità di attuazione.
68. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui al comma 67 sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali. Il finanziamento è concesso previa deliberazione della Giunta regionale che approva la convenzione di cui al comma 67, che fissa le modalità di erogazione di tale finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute.
69. Per le finalità di cui al comma 67, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 30.5.15.2.953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 750 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70. 
( ABROGATO )
71. 
( ABROGATO )
72. Per le finalità di cui al comma 70, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea e di rafforzare la collaborazione della Regione con le organizzazioni rappresentative di interessi regionali a livello europeo e con le autonomie regionali dell'Unione europea, è istituito a Bruxelles, in conformità all' articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), un Ufficio di collegamento della Regione alle dipendenze della struttura direzionale competente in materia di relazioni internazionali e comunitarie.
74. L'Ufficio opera quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo, informativo e operativo a supporto dell'Amministrazione regionale nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea.
75. L'organico dell'Ufficio è costituito da personale regionale assegnato secondo criteri e modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
75 bis. Il coordinatore dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles è competente alla stipula dei contratti, alla valutazione della congruità economica e all'attestazione di conformità della prestazione contrattuale afferenti ai procedimenti di competenza dell'Ufficio.
76. Al personale di cui al comma 75, oltre al trattamento economico in godimento, compete per tutto il periodo di assegnazione all'ufficio un'indennità mensile da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.
77. In caso di missione su territorio regionale, al personale di cui al comma 75 è riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio; al personale medesimo è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da Trieste a Bruxelles in occasione dell'inizio del servizio e del rientro al termine del medesimo.
77 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73 l'Ufficio, altresì, assicura il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni.
78. 
( ABROGATO )
79. 
( ABROGATO )
80. 
( ABROGATO )
81. 
( ABROGATO )
82. 
( ABROGATO )
83. 
( ABROGATO )
84. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 83 è presentata al Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa di massima. Il decreto di concessione del contributo, da erogare in via anticipata ed in unica soluzione, stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione. Il beneficio è cumulabile con altre provvidenze regionali.
85. Per le finalità di cui al comma 83 è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3432 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
86. 
( ABROGATO )
87. 
( ABROGATO )
88. 
( ABROGATO )
89. 
( ABROGATO )
90. 
( ABROGATO )
91. 
( ABROGATO )
92. 
( ABROGATO )
93. Le disposizioni dei commi 91 e 92 si applicano anche agli organi collegiali di amministrazione e ai Direttori degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 10, della legge regionale 11/1999.
94. In relazione a quanto previsto dai commi 91, 92 e 93, sono abrogate tutte le norme della legge regionale 18/1996 incompatibili con l'attribuzione alla Giunta regionale e agli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali delle funzioni attinenti alla gestione finanziaria, individuate dai commi medesimi.
95. 
( ABROGATO )
96. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza della composizione, dell'andamento e dell'efficacia della spesa regionale, la Giunta regionale presenta relazioni periodiche al Consiglio regionale e alle componenti interessate alle procedure della concertazione: le autonomie locali, le parti sociali, le autonomie funzionali.
97. Le relazioni ricognitive di cui al comma 96 sono predisposte dall'Ufficio di piano, con riferimento, di norma, alle date del 31 gennaio, 30 giugno e 15 ottobre. Le relazioni sono articolate secondo le funzioni obiettivo definite dal Piano regionale di sviluppo. La relazione del mese di giugno forma parte integrante della Nota programmatica.
98.
All'articolo 184 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, la Giunta regionale stabilisce le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione per quanto concerne l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1.>>.

99. Allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento dei prestiti contratti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito esistente.
100. Per le finalità di cui al comma 99, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa:
a) a rinegoziare i mutui già contratti, anche prevedendo maggiori durate dei periodi di ammortamento ed applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso d'interesse;
b) a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione della contrazione di uno o più nuovi mutui con applicazione di più favorevoli condizioni, ovvero dell'emissione di prestiti obbligazionari, per importi comprensivi del residuo debito nonché delle penali per estinzione anticipata.
101. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi in via continuativa di un soggetto, scelto tra banche ed intermediari finanziari, per la gestione attiva del debito regionale attraverso l'uso di strumenti finanziari da attivare, di volta in volta, in relazione alle condizioni del mercato finanziario, ai fini dell'ottimizzazione nel tempo della posizione complessiva dell'indebitamento della Regione.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata, avvalendosi del soggetto di cui al comma 101, alla ristrutturazione, totale o parziale, dei debiti contratti dai soggetti beneficiari di contributi regionali a totale sollievo dei relativi oneri di ammortamento.
103. Per le finalità di cui al comma 102 l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a rinegoziare le condizioni dei mutui per conto dei mutuatari;
b) ad attivare operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati sulla base di specifici progetti volti a ridurre gli oneri complessivi a diretto carico dell'Amministrazione regionale in relazione all'ammortamento dei mutui di cui al comma 102;
c) a seguito della rinegoziazione di cui alla lettera a), a rideterminare i contributi a suo tempo concessi a fronte dei corrispondenti mutui.
(9)
104. 
( ABROGATO )
105. 
( ABROGATO )
106. All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, al comma 1, dopo le parole <<a favore di>> sono aggiunte le parole <<Enti strumentali della Regione,>>.
107. All'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come da ultimo sostituito dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 10/1997, al comma 5, dopo la parola <<agevolazioni,>> sono aggiunte le parole <<terreni, edifici e>>.
108. Al fine di supportare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa da parte delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare gli interventi finanziari a favore delle ATER medesime mediante cessione gratuita di beni immobili disponibili del patrimonio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare.
109. 
( ABROGATO )
110. La competenza alla gestione degli interventi previsti dalle leggi regionali resta attribuita alle strutture amministrative regionali, ai sensi della legge regionale 7/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, quali individuate per ciascuna unità previsionale di base, con riferimento ai capitoli di spesa che la compongono, dal Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000.
111. 
( ABROGATO )
112. L'Amministrazione regionale interviene nell'ambito della solidarietà internazionale, a favore delle Comunità regionali che hanno sede nello stato del Venezuela, colpito dagli eccezionali eventi calamitosi del dicembre 1999. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della protezione civile - Servizio degli affari amministrativi e contabili.
113. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 15.1.26.1.891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 - 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4180 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale interviene a favore della Associazione "Medici senza frontiere" per il progetto che si propone di fornire le medicine di base ai Paesi del Terzo Mondo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.
115. Per le finalità di cui al comma 114 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 15.1.15.1.889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 - 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 770 del Documento Tecnico allegato al bilanci medesimi.
116. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella H allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
117. In relazione all'articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall'articolo 123, comma 2, della legge regionale 7/1988, la spesa iscritta nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.178 nonché i limiti di impegno iscritti nelle unità previsionali di base 8.1.24.2.159, 8.1.24.2.163 e 8.1.24.2.178 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 3435, nonché rispettivamente 3251, 3254, 3259, 3281, 3282, 3284, 3285 e 3436 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo, sono rideterminati nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, indicate nella Tabella I allegata alla presente legge, per gli importi annui ivi indicati, avuto riguardo alle attribuzioni di competenza in merito di ciascuna Direzione provinciale. Le variazioni di spesa successive al triennio gravano sulle corrispondenti unità previsionali di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 8, comma 4, L. R. 18/2000
2Comma 2 sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 18/2000
3Comma 67 sostituito da art. 7, comma 97, L. R. 4/2001
4Comma 47 abrogato da art. 8, comma 54, L. R. 4/2001
5Comma 48 abrogato da art. 8, comma 54, L. R. 4/2001
6Comma 70 sostituito da art. 8, comma 14, L. R. 4/2001
7Ai sensi dell'Art.7 comma 43 L.R. 23/2001 e a modifica di quanto stabilito dal comma 82 del presente articolo, gli adempimenti di cui al comma 79 sono demandati all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza Giunta regionale.
8Integrata la disciplina del comma 73 da art. 7, comma 23, L. R. 23/2001
9Comma 103 sostituito da art. 7, comma 6, L. R. 23/2001
10Comma 104 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 23/2001
11Comma 105 abrogato da art. 7, comma 7, L. R. 23/2001
12Parole aggiunte al comma 30 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2002
13Parole aggiunte al comma 34 da art. 2, comma 2, L. R. 13/2002
14Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
15Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
16Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
17Comma 70 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 13/2002
18Comma 83 abrogato da art. 5, comma 38, L. R. 1/2003
19Comma 109 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
20Abrogato il comma 91, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
21Abrogato il comma 92, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18), a decorrere dall'1 gennaio 2005. Fino all'emanazione dei provvedimenti di competenza degli organi del Consiglio regionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6, L.R. 18/1996.
22Comma 70 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
23Comma 71 abrogato da art. 7, comma 6, L. R. 1/2004
24Comma 95 abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 4/2004
25Parole soppresse al comma 86 da art. 17, comma 1, L. R. 18/2004
26Integrata la disciplina del comma 12 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
27Integrata la disciplina del comma 13 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
28Integrata la disciplina del comma 14 da art. 7, comma 76, L. R. 1/2005
29Comma 54 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
30Comma 55 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
31Comma 56 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
32Comma 57 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
33Comma 58 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
34Comma 59 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
35Comma 111 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1/1/2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
36Comma 73 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
37Comma 74 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
38Comma 75 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
39Comma 76 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
40Comma 77 sostituito da art. 11, comma 10, lettera a), L. R. 16/2010
41Comma 78 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
42Comma 79 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
43Comma 80 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
44Comma 81 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
45Comma 82 abrogato da art. 11, comma 10, lettera b), L. R. 16/2010
46Parole aggiunte al comma 77 da art. 15, comma 21, L. R. 18/2011
47Comma 86 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
48Comma 87 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
49Comma 88 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
50Comma 89 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012 . Si veda la disciplina transitoria di cui all'art. 14, c. 1, della medesima legge.
51Comma 90 abrogato da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 22/2012
52Comma 75 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 26/2012
53Comma 77 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 16/2013
54Parole sostituite alla lettera b) del comma 75 da art. 40, comma 1, L. R. 21/2013
55Comma 11 abrogato da art. 54, comma 1, lettera mm), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
56Parole sostituite al comma 73 da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
57Comma 75 sostituito da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 9
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, commi 10 e 11, e dagli articoli da 2 a 8, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli medesimi e delle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1.
Art. 10
 (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti
aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 91 a 94, 98 e 99, da 106 a 113, da 137 a 140, da 153 a 155, da 183 a 185 e 212, relativamente ai capitoli 1350, 1352, 7650, 7681, 7710 e 8020 della Tabella F allegata alla presente legge, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.
2. La sospensione degli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 è limitata ai contributi riferiti ai soggetti privati.
Art. 11
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2000, ad eccezione dell'articolo 4, comma 104, dell'articolo 6, commi 25, 29, 190 e da 193 a 198, e dell'articolo 7, commi 28, 29 e 30, che hanno effetto dal 31 dicembre 1999.