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Document 31993R2083

Regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

OJ L 193, 31.7.1993, p. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 001 P. 43 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 001 P. 43 - 47

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2083/oj

31993R2083

Regolamento (CEE) n. 2083/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 31/07/1993 pag. 0034 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 1 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 1 pag. 0043


REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/93 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 E,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2081/93 (4) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (5); che il regolamento (CEE) n. 2082/93 (6) ha modificato il regolamento (CEE) n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (7); che occorre modificare anche il regolamento (CEE) n. 4254/88 (8);

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede l'estensione del campo d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nelle regioni dell'obiettivo n. 1, agli investimenti per l'istruzione e la sanità; che è altresì opportuno precisare il contributo del FESR, nell'ambito della sua missione di sviluppo regionale, alla creazione e allo sviluppo di reti regionali e transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, nonché alla creazione di un contesto più favorevole, in particolare nelle regioni dell'obiettivo n. 1, all'accrescimento delle capacità delle regioni nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico per consentire loro una migliore partecipazione ai programmi quadro pluriennali della Comunità; che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce lo strumento finanziario di coesione (9), nessun elemento di spesa può contemporaneamente beneficiare di un aiuto di tale strumento e di un aiuto del FESR;

considerando che i principi e gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile si sono concretati nel programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile che figura nella risoluzione del Consiglio del 1o febbraio 1993 (10);

considerando che occorre potenziare la compartecipazione (partnership) regionale estendendola alle parti economiche e sociali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che, per aumentare l'efficacia delle politiche regionali, è d'uopo prevedere una maggiore flessibilità nella realizzazione degli interventi regionali della Comunità, ampliando segnatamente la gamma delle forme d'intervento che le iniziative comunitarie possono assumere;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2052/88 prevede che si proceda, per ciascuno degli obiettivi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5b), alla ripartizione per Stato membro degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali; che pertanto l'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma e l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4254/88 possono essere soppressi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli da 1 a 13 del regolamento (CEE) n. 4254/88 è sostituito dal testo seguente:

«

TITOLO I

CAMPO E FORME D'INTERVENTO

Articolo 1

Campo d'intervento

Nell'ambito della missione affidatagli a norma dell'articolo 130 C del trattato, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, al finanziamento:

a) di investimenti produttivi che permettano di creare o di mantenere posti di lavoro durevoli;

b) di investimenti nel settore delle infrastrutture, e precisamente:

- per quanto riguarda le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, quelle che contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni, comprese, se del caso, quelle che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia,

- per quanto riguarda le regioni o zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2, quelle che interessano la sistemazione di comprensori industriali in declino, ivi comprese le comunità urbane, e quelle il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche,

- per quanto riguarda le zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 5b), quelle direttamente connesse con le attività economiche generatrici di posti di lavoro in settori diversi da quello agricolo, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di questa attività;

c) dello sviluppo del potenziale endogeno delle regioni attraverso misure d'animazione e di sostegno alle iniziative di sviluppo locale e alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:

- incentivi ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende,

- il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione e il finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale,

- il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al mercato dei capitali, soprattutto attraverso la concessione di garanzie e l'assunzione di partecipazioni,

- incentivi diretti agli investimenti, in assenza di un regime di aiuti,

- la realizzazione di infrastrutture di dimensioni ridotte;

d) nelle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni;

e) di azioni che contribuiscono allo sviluppo regionale nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, escluse tuttavia le misure connesse al funzionamento del mercato del lavoro e allo sviluppo delle risorse umane;

f) di investimenti produttivi e in materia di infrastruttura intesi a tutelare l'ambiente secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, qualora siano connessi con lo sviluppo regionale;

g) delle azioni nel quadro dello sviluppo regionale a livello comunitario, in particolare laddove si tratti delle regioni frontaliere degli Stati membri, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88;

h) delle misure preparatorie, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post di cui all'articolo 7.

Articolo 2

Piani di carattere regionale

1. Oltre alle disposizioni generali di cui al titolo II del regolamento (CEE) n. 4253/88, ai piani di carattere regionale di cui all'articolo 8 , paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 2052/88 si applicano le specifiche disposizioni qui appresso.

2. I piani relativi alle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1 interessano di norma come campo di applicazione una o più regioni di livello NUTS II (Nomenclatura delle unità territoriali statistiche). Tuttavia, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, gli Stati membri possono presentare un piano per più regioni figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 2 di detto articolo, purché il piano comprenda gli elementi di cui al predetto paragrafo 4, primo comma.

Presentando i piani, gli Stati membri forniscono indicazioni sulle autorità o organismi da essi designate a livello nazionale, regionale, locale o altro, che saranno responsabili dell'attuazione delle azioni.

Detti piani sono di norma previsti per sei anni e possono essere aggiornati annualmente. I dati relativi al quinto e sesto anno possono essere forniti a titolo indicativo.

3. I piani relativi alle regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 2 interessano di norma una o più zone di livello NUTS III.

Presentando i piani, gli Stati membri forniscono indicazioni sulle autorità od organismi da essi designati a livello nazionale, regionale, locale o altro, che saranno responsabili dell'attuazione delle azioni.

Detti piani sono di norma previsti per tre anni e possono essere aggiornati annualmente.

4. I piani relativi alle zone che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 5b) sono elaborati secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (1).

5. Gli Stati membri, nel presentare le domande al FESR, vigilano affinché una parte sufficiente sia assegnata agli investimenti nell'industria, nell'artigianato e nei servizi, in particolare mediante il confinanziamento di regimi d'aiuto.

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

Articolo 3

Programmi operativi regionali

1. Per le regioni che rientrano nel campo dell'obiettivo n. 1, i programmi operativi regionali o le altre forme di intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2052/88 interessano in linea di massima una o più regioni di livello NUTS II ovvero, in casi specifici, una regione di livello NUTS III o più regioni di livello NUTS II. Per le regioni e zone che rientrano nel campo degli obiettivi n. 2 e n. 5b), nonché per le zone frontaliere, gli stessi programmi interessano di norma una o più zone di livello NUTS III.

2. I programmi possono essere intrapresi per iniziativa degli Stati membri o della Commissione di concerto con lo Stato membro interessato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

Quando sono intrapresi per iniziativa di uno Stato membro, i programmi sono predisposti di concerto con la Commissione dalle autorità designate dallo Stato membro.

Quando sono intrapresi per iniziativa della Commissione, quest'ultima, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 29 bis del regolamento (CEE) n. 4253/88 e previa comunicazione al Parlamento europeo per informazione, ne stabilisce gli orientamenti ed invita lo Stato membro o gli Stati membri interessati a predisporre domande di contributo. Essa procede alla pubblicazione di tali orientamenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'iniziativa della Commissione, nell'ambito delle missioni assegnate al FESR dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, tende:

- a contribuire alla soluzione di problemi gravi direttamente legati all'attuazione di altre politiche comunitarie e che hanno incidenza negativa sulla situazione socioeconomica di una o più regioni,

- a favorire l'applicazione di politiche comunitarie a livello regionale,

- a contribuire alla soluzione di problemi comuni ad alcune categorie di regioni.

Articolo 4

Cofinanziamento di regimi di aiuti

1. La concessione del contributo comunitario a regimi di aiuti a finalità regionale costituisce una delle principali forme di incentivazione degli investimenti aziendali.

2. Nel decidere la partecipazione finanziaria della Comunità, la Commissione procede, di concerto con le autorità designate dallo Stato membro, all'esame delle caratteristiche del regime di aiuti di cui trattasi. Esse prende in particolare considerazione i seguenti aspetti:

- il livello dell'aliquota degli aiuti tenendo conto della situazione socioeconomica relativa delle regioni interessate e degli svantaggi cui le aziende sono esposte sotto il profilo della localizzazione;

- la diversificazione della modalità e delle forme d'aiuto, comprese le aliquote, affinché corrispondano ai bisogni;

- la priorità accordata alle piccole e medie imprese e la promozione dei servizi in favore delle stesse, come consulenze manageriali e studi di mercato;

- gli effetti economici del regime di aiuti sulla regione;

- le caratteristiche e l'impatto di qualsiasi altro regime di aiuti a finalità regionale nella stessa regione.

Articolo 5

Progetti

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 4253/88, le domande di contributo del FESR relative ai progetti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2052/88, presentate individualmente o nell'ambito di un programma operativo, devono contenere gli elementi qui sotto indicati. Tuttavia, per i progetti che rientrano nell'ambito di un programma operativo, questi elementi possono essere trasmessi alla Commissione in un secondo tempo.

Detti elementi riguardano:

a) per gli investimenti in infrastrutture:

- l'analisi dei costi e dei vantaggi socioeconomici del progetto, ivi compresa l'indicazione del tasso prevedibile di utilizzazione,

- l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi;

- l'indicazione delle conseguenze dell'intervento comunitario sulla realizzazione del progetto;

b) per gli investimenti produttivi:

- l'indicazione delle prospettive del mercato nel settore interessato,

- le conseguenze sull'occupazione,

- l'analisi della prevedibile redditività del progetto.

Articolo 6

Sovvenzioni globali

1. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2052/88, la Commissione può affidare ad opportuni intermediari, compresi organismi di sviluppo regionale designati dallo Stato membro d'intesa con la Commissione, la gestione delle sovvenzioni globali attraverso le quali essa interviene in via preferenziale in favore delle iniziative di sviluppo locale. Questi intermediari, dotati della solvibilità e della capacità amministrativa necessarie di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4253/88, devono essere presenti o rappresentati nelle regioni interessate ed essere investiti di una missione di interesse pubblico e coinvolgere adeguatamente gli ambienti socioeconomici direttamente interessati all'attuazione delle misure previste.

2. Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione conclusa, d'intesa con lo Stato membro interessato, tra la Commissione e l'intermediario in questione.

Tali modalità precisano in particolare:

- il tipo di azione da intraprendere,

- i criteri di scelta dei beneficiari,

- le condizioni e l'aliquota del contributo del FESR,

- le modalità dei controlli per quanto riguarda l'utilizzazione delle sovvenzioni globali.

3. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, le sovvenzioni globali possono formare oggetto di un'iniziativa degli Stati membri o di un'iniziativa della Commissione decisa con l'accordo dello Stato membro interessato. Per l'iniziativa della Commissione valgono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma del presente regolamento.

Articolo 7

Misure preparatorie, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post

1. Entro i limiti dello 0,5 % della propria dotazione annuale il FESR può finanziare le misure preparatorie, di valutazione ex ante, di sorveglianza e di valutazione ex post necessarie per l'attuazione del presente regolamento, eseguite dalla Commissione o da esperti operanti all'esterno di essa. Si tratta soprattutto di studi, compresi quelli di carattere generale relativi all'azione regionale della Comunità, e di azioni di assistenza tecnica o d'informazione, tra cui in particolare azioni di informazione degli agenti di sviluppo locali e regionali.

2. Le misure realizzate per iniziativa della Commissione possono essere finanziate a titolo eccezionale al 100 %; quelle realizzate per conto della Commissione sono finanziate al 100 %. Per le altre sono applicabili le aliquote di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 4253/88.

TITOLO II

ORIENTAMENTO E PARTNERSHIP

Articolo 8

Relazione periodica ed orientamenti

1. La Commissione predispone, secondo la procedura del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4253/88, a intervalli di tre anni, una relazione periodica sulla situazione e l'evoluzione socioeconomica delle regioni della Comunità, dalla quale emergano anche con evidenza gli effetti macroeconomici dell'azione comunitaria a livello regionale. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni pertinenti che le consentano di procedere all'analisi d'insieme delle regioni comunitarie, basandosi su statistiche quanto più possibile comparabili e aggiornate. Tale relazione deve inoltre permettere la valutazione dell'incidenza regionale delle altre politiche comunitarie.

2. Tale relazione costituirà una base per formulare gli orientamenti che informeranno la politica regionale comunitaria. Questi saranno seguiti dalla Commissione nelle varie tappe della programmazione, soprattutto per definire e rivedere i quadri comunitari di sostegno e per gli interventi del FESR. Tali orientamenti sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblicati per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 9

Partnership regionale

L'azione regionale della Comunità è condotta in stretta collaborazione fra la Commissione, lo Stato membro e le autorità ed organismi competenti - comprese, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole istituzionali e dalle prassi esistenti proprie di ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali - designati dal medesimo Stato membro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, per l'attuazione delle azioni a livello regionale.

TITOLO III

SVILUPPO REGIONALE A LIVELLO COMUNITARIO

Articolo 10

Definizione degli interventi

1. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2052/88, il FESR può inoltre contribuire, entro il limite dell'1 % della sua dotazione annuale, al finanziamento, a livello comunitario:

a) di studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di individuare:

- le conseguenze spaziali delle misure progettate dalle autorità nazionali, soprattutto per quanto riguarda le grandi infrastrutture, allorché gli effetti di queste ultime vadano oltre il contesto nazionale,

- le misure volte a far fronte ai problemi specifici delle regioni frontaliere interne ed esterne alla Comunità,

- gli elementi necessari per mettere a punto uno schema prospettico in merito allo sfruttamento dello spazio comunitario;

b) di progetti pilota che:

- costituiscano incentivi alla realizzazione di infrastrutture, di investimenti aziendali e di altre iniziative specifiche che presentano un rilevante interesse comunitario, soprattutto nelle regioni frontaliere interne ed esterne alla Comunità,

- favoriscano sia lo scambio di esperienze e la cooperazione in materia di sviluppo tra regioni comunitarie, sia azioni innovatrici.

2. Il comitato di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 4253/88 può essere adito, su iniziativa della Commissione, in merito a questioni relative allo sviluppo regionale a livello comunitario, al coordinamento delle politiche regionali nazionali o a qualsiasi altro problema connesso con l'attuazione dell'azione regionale della Comunità. Esso può formulare conclusioni comuni in base alle quali la Commissione rivolge, ove lo ritenga opportuno, raccomandazioni agli Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 11

Controllo della compatibilità

Nei casi appropriati e secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elementi relativi all'osservanza del disposto dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

Le parti delle somme impegnate a titolo di concessione di contributo per i progetti decisi dalla Commissione anteriormente al 1o gennaio 1989 nel quadro del FESR e che non hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento definitivo alla Commissione entro il 31 marzo 1995, sono da quest'ultima disimpegnate automaticamente entro il 30 settembre 1995, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

(1) GU n. C 131 dell'11. 5. 1993, pag. 6.(2) Parere reso il 22 giugno 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del 14 luglio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 52.(4) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.(5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.(6) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.(7) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.(8) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 15.(9) GU n. L 79 dell'1. 4. 1993, pag. 74.(10) GU n. C 138 del 17. 5. 1993, pag. 1.

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