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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1999, n. 132

Interventi urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-5-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n. 226 (in G.U. 14/07/1999, n.163).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  15-7-1999
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Interventi urgenti in favore delle regioni Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria
((, Toscana e
Piemonte))
colpite da eventi calamitosi.

1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999.
((Esse sono, altresì, volte alla realizzazione ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza già avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana, in attuazione, rispettivamente, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, nonché nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 6, del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998, pubblicata neIla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1998))
.
2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorità per quelli che hanno per finalità il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.
3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria
((, Toscana e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati,))
nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza già avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
((, nell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni))
. La regione Toscana provvede, altresì, a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del
((decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni))
. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
((
4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7
))
5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché le maggiori spese connesse all'emergenza.