LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 aprile 1978, n. 23

Modifiche ed integrazioni alle norme per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976 e norme urgenti per il finanziamento dei programmi di interventi a favore di aziende agricole e per la realizzazione di infrastrutture ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi medesimi.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/04/1978
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Modifiche ed integrazioni alle norme per la ripresa
produttiva delle aziende colpite dagli eventi tellurici
del 1976
Art. 1
 
Gli interventi previsti dal primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, relativi al trasporto, all' alimentazione ed al governo del bestiame potranno essere effettuati anche per il periodo 29 maggio - 31 ottobre 1977.
Art. 2
 
Il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dai seguenti:
<< Qualora il fondo sia condotto a mezzadria o a colonia, detta sovvenzione potrà essere corrisposta direttamente al mezzadro o al colono nella misura fissata dal primo comma dell' articolo 4 della legge 15 settembre 1964 n. 756 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai conduttori di aziende agricole possono essere concessi contributi del 100 per cento del costo ritenuto ammissibile per il ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni agricoli per caduta massi, crollo macerie, disastri geologici ed idrogeologici in genere, conseguenti agli eventi tellurici.
Tali contributi potranno essere corrisposti anche ai mezzadri o ai compartecipanti che abbiano provveduto direttamente al ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni. >>

Art. 3
 
Al primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, l' inciso << ivi comprese le società cooperative >> è sostituito dal seguente: << ivi comprese le cooperative e le altre società >>.
Art. 4
 
Il termine per la presentazione delle domande volte a beneficiare dei prestiti agevolati previsti dall' articolo 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è prorogato sino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
 
Nel secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, le parole << può essere >> sono sostituite da quella << viene >>.
Art. 6
 
Nell' istruttoria delle domande di concessione dei contributi, di cui all' articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, al fine di documentare la legale esistenza della società che gestisce il caseificio, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un certificato attestante l' iscrizione nel registro generale delle ditte presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
Art. 7
 
I benefici di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche a favore di cooperative, associazioni e società.
Art. 8
 
Le domande rivolte ad ottenere le provvidenze di cui all' articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, si dovranno presentare al Servizio autonomo dell' economia montana o agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali, entro il 30 giugno 1978.
Art. 9
 
L' articolo 10 ter della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, introdotto dall' articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, modificato dalla legge regionale 22 marzo 1977, n. 16 è sostituito dal seguente:
<< Art. 10 ter
 
Per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali.
In caso di sostituzione con animali di specie diversa da quella originariamente detenuta, si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione giuntale.
Detti contributi possono essere concessi ad aziende che intendano attuare il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico, per un numero di capi corrispondenti alla originaria consistenza, riferita al bestiame posseduto, o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, aumentata fino ad un massimo del 100 per cento, tenendo presente la potenzialità produttiva dell' azienda.
Per le stalle sociali ed interaziendali, ancorché costituite successivamente alla data degli eventi tellurici, possono essere concessi contributi per l' acquisto del bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, nei limiti della potenzialità produttiva delle forme associative stesse.
I contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l' acquisto di bestiame di cui al presente articolo, come pure quelli previsti dall' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, ove riguardino bovini selezionati da riproduzione di sesso femminile appartenenti alle razze pezzata rossa e bruna alpina, potranno essere concessi solo per capi compravenduti nelle aste organizzate, nell' ambito delle rispettive province, dalle Associazioni provinciali degli allevatori.
Deroghe a quanto disposto nel precedente comma saranno di volta in volta autorizzate dalla Direzione regionale dell' agricoltura.
Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell' economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura secondo le rispettive competenze, anche in forma cumulativa da parte delle Associazioni provinciali degli allevatori. In questa ultima ipotesi i relativi decreti d' impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a nome delle citate Associazioni ed a favore degli aventi diritto.
I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all' articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni. >>

Art. 10
 
Il quarto comma dell' articolo 12 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Nel caso che l' entità del danno complessivo delle scorte morte non superi lire 625.000 e, limitatamente alle aziende ricadenti nei Comuni indicati a termini dell' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, il contributo potrà essere concesso, in deroga ai precedenti commi, sulla perdita subita, sulla base della domanda corredata solo da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nei modi previsti dall' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano indicati i danni subiti. >>

Art. 11
 
Il primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Nei Comuni indicati ai sensi dell' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché in quelli indicati ai sensi dell' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, previa acquisizione della proprietà o del diritto di superficie di idonee aree, è abilitato alla costruzione di ricoveri e relativi annessi e pertinenze, compresa l' installazione di attrezzature fisse e mobili, per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati. >>

Art. 12
 
I ricoveri e relativi annessi di cui all' articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono acquisiti fin dall' origine dall' Amministrazione regionale, avendo l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, operato in nome e per conto, su autorizzazione e con i fondi all' uopo assegnati dalla Regione.
Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell' Assessore all' agricoltura, alle foreste ed all' economia montana, sentita la Commissione consiliare competente, è autorizzato a stabilire con propri provvedimenti le modalità per la destinazione di tali ricoveri e per la concessione agevolata dei medesimi a operatori agricoli singoli od associati, con particolari agevolazioni per le Cooperative agricole regolarmente costituite e per le aziende comunque associate.
Nel contesto dei provvedimenti di cui al precedente comma, verrà disposto il trasferimento ai concessionari predetti della proprietà o/e del diritto di superficie eventualmente acquisiti dall' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura.
Art. 13
 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura è autorizzato ad intervenire nei modi e per le finalità di cui allo articolo 15 della legge regionale 20 luglio 1976 n. 35, come modificato ed integrato dal precedente articolo 11, anche in tutti i Comuni o parte dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 14
 
I primi sette commi dell' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
<< Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole od associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiati dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nel Friuli - Venezia Giulia è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto nella misura dell' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione, la riparazione e miglioramento delle stalle e relativi annessi, delle strutture, loro annessi ed attrezzature degli allevamenti avicunicoli, suinicoli e di altri allevamenti specializzati, distrutti, demoliti, o da demolire, o danneggiati.
Contributi nella stessa misura dell' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile potranno essere concessi per l' ampliamento delle stalle e relativi annessi, delle strutture e delle attrezzature, di cui al precedente comma, fino ad un massimo del 50 per cento della originaria consistenza.
Per i territori di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, la percentuale d' intervento, di cui ai due precedenti commi, è elevata al 90 per cento.
La consistenza, di cui al secondo comma, per le stalle è riferita alla condizione più favorevole, in alternativa, ai capi ed alle poste stalla, con la possibilità di arrotondamento fino a 10 poste per le aziende con meno di 7 capi o poste stalla, mentre per gli altri allevamenti è riferita al numero dei capi in allevamento, o allevabili alla data degli eventi tellurici che hanno causato il danno.
Le aziende che usufruiscono dei contributi di cui al presente articolo possono modificare il tipo di allevamento, adattando le relative strutture; in tale caso si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.
Qualora, a giudizio dell' Ufficio competente, il costo del ripristino delle stalle e dei relativi annessi danneggiati risulti di entità tale da renderlo non conveniente, si potrà procedere alla demolizione dei fabbricati stessi.
In detto caso gli interessati potranno provvedere alla ricostruzione di nuove stalle e relativi annessi, fruendo dei contributi di cui al presente articolo.
Gli edifici danneggiati di cui al precedente comma potranno, qualora la loro demolizione non risulti indispensabile, essere destinati ad usi aziendali diversi, purché siano riconosciuti, a giudizio dell' ufficio competente, idonei ed utili agli usi stessi. Le eventuali opere di adattamento alle cennate nuove destinazioni potranno beneficiare delle provvidenze previste dalle leggi ordinarie.
La ricostruzione delle stalle e relativi annessi, nonché delle strutture, loro annessi ed attrezzature di cui al precedente primo comma, potrà effettuarsi anche su area diversa da quella su cui insistevano alla data degli eventi tellurici, purché ricadenti nelle zone delimitate, ai sensi dell' articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 15.
Le aziende agricole che hanno beneficiato di altre provvidenze per la ricostruzione od il ripristino dei fabbricati, indicati nel presente articolo, potranno essere ammesse ai benefici della presente legge solamente per le opere di miglioramento e di ampliamento dei medesimi. >>

Art. 15
 
I commi successivi al settimo dell' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:
<< Le domande di contributo corredate dal relativo progetto, verranno presentate con la documentazione di rito agli Uffici di cui al secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, che dovranno acquistare il parere della Commissione comunale di cui all' articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.
Qualora la Commissione predetta non esprima il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l' Amministrazione regionale darà corso direttamente alla istruttoria delle domande provvedendo d' ufficio agli accertamenti.
Nei casi di ripristino per i quali non sia necessaria la licenza o concessione a costruire, è sufficiente la presentazione di un preventivo di spesa.
Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari alla metà dell' importo del contributo.
Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo la ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell' Amministrazione regionale.
Qualora i fabbricati di cui al presente articolo siano pertinenti ad un fondo agricolo condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, ma il proprietario del fondo non assuma le necessarie iniziative per le riparazioni entro il 31 luglio 1978, il fittavolo, il colono o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell' articolo 1577 del Codice civile.
In tal caso i contributi previsti dal presente articolo sono concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.
Per le cooperative la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole della Comunità montana competente per territorio o del Consorzio di Comuni, denominato Comunità collinare del Friuli, per i Comuni che allo stesso aderiscono. >>

Art. 16
 
I fabbricati per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione, la riparazione, il miglioramento e lo ampliamento delle stalle e relativi annessi nonché delle strutture, come previsto dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, modificato ed integrato dai precedenti articoli 14 e 15, devono essere destinati all' allevamento del bestiame e degli altri animali per cinque anni dalla data di concessione del contributo.
Art. 17
 
L' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole singole od associate (comprese le cooperative e le società) contributi sino all' 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per una spesa ammissibile massima di complessive lire 15 milioni, per la riparazione o la ricostituzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società, sempreché destinate alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi.
Detti contributi possono essere concessi anche per l' ampliamento fino al 50 per cento dell' originaria consistenza dei fabbricati, di cui al precedente comma, riferita alla superficie utilizzabile.
La ricostruzione dei fabbricati rurali e l' eventuale ampliamento potrà avvenire anche su area diversa da quella dove insistevano alla data degli eventi tellurici, purché in zona delimitata ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Qualora i fabbricati previsti dal primo comma siano pertinenti ad un fondo rustico condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, se il proprietario del fondo non assume le necessarie iniziative entro il 30 giugno 1978, il fittavolo, il colono, o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell' articolo 1577 del Codice civile.
In tal caso i contributi previsti dai precedenti commi sono concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.
Sono ammesse a contributo di cui al primo comma del presente articolo anche le spese sostenute per riparazioni o ricostruzioni effettuate prima del 21 gennaio 1977.
Contestualmente al provvedimento di concessione potrà essere corrisposta al beneficiario una anticipazione pari al 50 per cento della spesa ammessa a contributo in conto capitale.
Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l' ultimazione e l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
Nella determinazione delle provvidenze contributive di cui al presente articolo verranno dedotti i benefici eventualmente già conseguiti per il medesimo scopo a termini di leggi statali o regionali.
Qualora il costo delle opere di riparazione o ricostruzione ed eventuale ampliamento dei fabbricati, di cui al primo comma superi lire 15 milioni, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi, possono essere concessi, nella spesa ammissibile eccedente i 15 milioni, concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi a tasso di interesse agevolato del 4 per cento, alle condizioni e con le modalità previste dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.
Nel caso di estinzione anticipata dei mutui integrativi, di cui al precedente comma, si applica quanto disposto all' articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61; nei predetti mutui non è consentito cumulare al debito capitale gli interessi di preammortamento.
Le domande volte a beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, dovranno pervenire, entro il 31 dicembre 1978, agli Uffici del servizio autonomo dell' economia montana e agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali.
Le Commissioni previste dall' articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, esprimeranno un parere anche sulle domande volte ad ottenere le provvidenze previste dal presente articolo. >>

Art. 18
 
Le disposizioni del presente Capo si applicano a tutte le domande di intervento presentate dopo l' entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, in istruttoria o comunque non ancora definite con provvedimento conclusivo di erogazione dell' intero contributo.
Art. 19
 
Sono ammesse alle provvidenze previste dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le spese per la ricostruzione ed il ripristino effettuate prima del 29 luglio 1976.
Art. 20
 
Il secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è sostituito dai seguenti:
<< Analoghi contributi sono ammissibili a favore di Istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui - anche integrativi e provvidenze in conto capitale previste da leggi statali e regionali - per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture del settore agricolo forestale e di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché di magazzini e di impianti per l' approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici e altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole, ivi comprese pertinenze ed uffici.
Nei predetti mutui potranno essere compresi gli eventuali ampliamenti fino al 50 per cento delle strutture e degli impianti preesistenti.
Le opere, le strutture, gli impianti ed i magazzini di cui in precedenza potranno essere ricostruiti in tutto o in parte ove ne venga riconosciuta l' opportunità ai fini della funzionalità, anche in località diversa da quella dell' originaria ubicazione; potranno essere altresì concessi i contributi previsti dal presente articolo per completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti finanziati o da finanziarsi ai sensi di leggi statali o regionali, purché realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici, di cui allo articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15. >>

Art. 21
 
Per i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, nonché dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l' iscrizione all' Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine di 90 giorni previsto dall' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato a 15 mesi.
Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, tutte le provvidenze amministrate dagli Uffici regionali verranno concesse secondo le disposizioni previste dalle specifiche leggi.
Art. 22
 
Nei territori delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i termini per l' esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale e montana e di opere di miglioramento fondiario, fissati nei decreti di impegno e con scadenza successiva al 6 maggio 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1978.
CAPO II
 Norme per il finanziamento di programmi a favore di
aziende agricole e per la realizzazione di infrastrutture
ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi tellurici del 1976
Art. 23
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per gli interventi di cui agli articoli 1 - secondo comma - e 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 24
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 25
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 26
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento delle strutture aziendali, sostitutivi di quelli previsti dall' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i contributi in conto capitale, previsti dal presente articolo, si concedono anche quando la spesa preventivata supera un importo di lire 20 milioni.
Art. 27
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti ed aziende singole ed associate, contributi in conto capitale per l' impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.
Art. 28
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 agosto 1975, n. 58 e 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1978, il limite d' impegno di lire 200 milioni.
Con detto limite potranno essere concessi contributi negli interessi sui mutui afferenti ad operazioni di acquisto di fondi rustici, situati nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, da approvare ed anche già approvate con nulla osta rilasciato a partire dal primo gennaio 1977.
Art. 29
 
Onde consentire la prosecuzione dell' azione diretta a completare gli interventi già disposti sulla base di precedenti leggi, nonché per l' adeguamento e il potenziamento delle strutture aziendali e interaziendali ed altresì per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, anche attraverso la realizzazione, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia un contributo di lire 3.000 milioni.
CAPO III
 Norme finanziarie
Art. 30
 
In relazione al disposto dell' articolo 9 della presente legge, la denominazione del capitolo 7515 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributi ad aziende che attuino il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico mediante l' acquisto di bestiame selezionato da riproduzione per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici (art. 10 ter LR 29 luglio 1976, n. 35, istituito con art. 9 LR 21 gennaio 1977, n. 7, modificato dalla LR 22 marzo 1977, n. 16) >>.
In relazione al disposto degli articoli 11 e 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 7506 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributo straordinario all' ERSA, per l' acquisizione di idonee aree per la costruzione di ricoveri e relativi annessi e pertinenze, compresa l' installazione di attrezzature fisse e mobili, per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati (articolo 15 LR 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 12 LR 21 gennaio 1977, n. 7 e articolo 19 LR 21 gennaio 1977, n. 7) >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 7518 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: << Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l' ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonché per la ricostruzione, il ripristino e l' ampliamento delle strutture, degli annessi e delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati (artt. 13 e 14 LR 21 gennaio 1977, n. 7) >>.
In relazione al disposto dell' articolo 17 della presente legge, la denominazione del capitolo 7516 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonché per l' ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi (art. 15, primo e secondo comma, LR 21 gennaio 1977, n. 7) >>.
In relazione al disposto dell' articolo 20 della presente legge, le denominazioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono così modificate:
- Cap. 7511: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, e di provvidenze in conto capitale, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture del settore agricolo forestale e di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei magazzini e di impianti per l' approvvigionamento collettivo ivi compresi gli eventuali ampliamenti (artt. 4, secondo comma, e 17 LR 10 gennaio 1977, n. 3) >>;
- Cap. 7668: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca europea per gli investimenti ( BEI ) o con la Comunità europea del carbone e dell' acciaio ( CECA ) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l' eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all' art. 2 della LR 1 luglio 1976, n. 28, nonché a completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti (articoli 4, primo e quarto comma, e 16 LR 10 gennaio 1977, n. 3) >>.

Art. 31
 
Per le finalità previste dall' articolo 23 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 1.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7522 con la denominazione: << Contributi per gli interventi di cui agli artt. 1, secondo comma, e 2 della LR 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 32
 
Per le finalità previste dall' articolo 24 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 5.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7523 con la denominazione: << Contributi per gli interventi di cui all' art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 33
 
Per le finalità previste dall' articolo 25 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 2.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7524 con la denominazione: << Contributi per gli interventi previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 34
 
Per le finalità previste dall' articolo 26 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7525 con la denominazione: << Contributi per il miglioramento delle strutture aziendali sostitutivi di quelli previsti dall' articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 35
 
Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7526 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 36
 
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dall' articolo 28 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2007.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7527 con la denominazione: << Contributi negli interessi sui mutui erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento a favore di coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonché delle cooperative agricole per acquisti di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuati nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 200 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 37
 
Per le finalità previste dall' articolo 29 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7521 con la denominazione: << Contributo all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia per il completamento, adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali, nonché per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, anche attraverso la realizzazione, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale, 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni, per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 38
 
All' onere complessivo di lire 15.600 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 15.000 milioni per l' esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 39
 
Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi ai capitoli 7521, 7522, 7523, 7524, 7525 e 7526 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 40
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.