Art. 30
In relazione al disposto dell' articolo 9 della presente legge, la denominazione del capitolo 7515 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributi ad aziende che attuino il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico mediante l' acquisto di bestiame selezionato da riproduzione per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici (art. 10 ter LR 29 luglio 1976, n. 35, istituito con art. 9 LR 21 gennaio 1977, n. 7, modificato dalla LR 22 marzo 1977, n. 16) >>.
In relazione al disposto degli articoli 11 e 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 7506 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributo straordinario all' ERSA, per l' acquisizione di idonee aree per la costruzione di ricoveri e relativi annessi e pertinenze, compresa l' installazione di attrezzature fisse e mobili, per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati (articolo 15 LR 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall' articolo 12 LR 21 gennaio 1977, n. 7 e articolo 19 LR 21 gennaio 1977, n. 7) >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 14 della presente legge fanno carico al capitolo 7518 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: << Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l' ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonché per la ricostruzione, il ripristino e l' ampliamento delle strutture, degli annessi e delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati (artt. 13 e 14 LR 21 gennaio 1977, n. 7) >>.
In relazione al disposto dell' articolo 17 della presente legge, la denominazione del capitolo 7516 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene così modificata: << Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonché per l' ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi (art. 15, primo e secondo comma, LR 21 gennaio 1977, n. 7) >>.
In relazione al disposto dell' articolo 20 della presente legge, le denominazioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 vengono così modificate:
- Cap. 7511: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, e di provvidenze in conto capitale, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture del settore agricolo forestale e di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché dei magazzini e di impianti per l' approvvigionamento collettivo ivi compresi gli eventuali ampliamenti (artt. 4, secondo comma, e 17 LR 10 gennaio 1977, n. 3) >>;
- Cap. 7668: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca europea per gli investimenti ( BEI ) o con la Comunità europea del carbone e dell' acciaio ( CECA ) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l' eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all' art. 2 della LR 1 luglio 1976, n. 28, nonché a completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti (articoli 4, primo e quarto comma, e 16 LR 10 gennaio 1977, n. 3) >>.
Art. 31
Per le finalità previste dall' articolo 23 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 1.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7522 con la denominazione: << Contributi per gli interventi di cui agli artt. 1, secondo comma, e 2 della LR 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'
art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 32
Per le finalità previste dall' articolo 24 della presente legge, è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 5.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7523 con la denominazione: << Contributi per gli interventi di cui all'
art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 33
Per le finalità previste dall' articolo 25 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 2.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7524 con la denominazione: << Contributi per gli interventi previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 7 della
legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 35
Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio 1978, la spesa di lire 800 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7526 con la denominazione: << Contributi in conto capitale per l' impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l' esercizio 1978.
Art. 36
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dall' articolo 28 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2007.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7527 con la denominazione: << Contributi negli interessi sui mutui erogati a termini della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento a favore di coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonché delle cooperative agricole per acquisti di fondi rustici ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, effettuati nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 200 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Art. 37
Per le finalità previste dall' articolo 29 della presente legge è autorizzata, per l' esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 7521 con la denominazione: << Contributo all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Friuli - Venezia Giulia per il completamento, adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali, nonché per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, anche attraverso la realizzazione, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi, nelle zone delimitate ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale, 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni, per l' esercizio finanziario 1978.
Art. 38
All' onere complessivo di lire 15.600 milioni per gli esercizi 1978-1981, di cui lire 15.000 milioni per l' esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.