stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 ottobre 1976, n. 730

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977".
All'articolo 2, terzo comma, le parole: "lire 70.000 milioni" sono sostituite dalle altre: "lire 100.000 milioni";
il quinto comma è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilità speciale sono affidate al prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15".
((...))
All'articolo 4 le parole: "Il commissario straordinario coordina e pianifica, di intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia" sono sostituite dalle altre: "Il commissario straordinario coordina, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e per la concessione dei contributi straordinari di cui all'ultimo comma del presente articolo è elevato da 3.000 a 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.
I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e Pordenone per gli esercizi 1976 e 1977 è stabilito nella misura rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.
Con le stesse modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi straordinari per gli esercizi 1976 e 1977 alle comunità montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite prevalentemente dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del sopra citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e al consorzio dei comuni denominato comunità collinare del Friuli, per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976, nonché ai comuni anche di altre province per i maggiori oneri conseguenti alla istituzione nel loro territorio di centri assistenziali disposta dal commissario straordinario".
All'articolo 6, ultimo comma, la parola: "esserci" è sostituita dall'altra: "esservi".
All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle località previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749".
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
Art. 7-bis. - "Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle località delle province di Udine e Pordenone l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennità di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.
Al personale militare impegnato nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonché all'opera di ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge".
Art. 7-ter. - "L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:
"I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, con decorrenza 1 luglio 1976, 1 gennaio 1977, 1 luglio 1977 e 1 gennaio 1978, possono essere, con il loro consenso, trattenuti in servizio per particolari esigenze fino al 30 giugno 1978.
I predetti dipendenti che comunque abbiano titolo per fruire dell'esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda rinunciare all'esodo anticipato e a ogni conseguente beneficio previsto dalla predetta legge"".
All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché delle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e della comunità collinare del Friuli, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604";
al terzo comma, le parole: "nella qualifica di reggenti" sono sostituite dalle altre: "nella qualità di reggenti";
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonché nelle comunità montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e nella comunità collinare del Friuli, viene attribuita per gli esercizi 1976 e 1977, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dal 6 maggio 1976, una indennità mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento".
All'articolo 9, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"L'apporto di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente è interamente destinato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato articolo 2";
al secondo comma, le parole: "eventi sismici di cui al successivo articolo 12" sono sostituite dalle altre: "eventi sismici dell'anno 1976".
Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:
Art. 9-bis. - "Le provvidenze di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese artigiane danneggiate a seguito degli eventi sismici del settembre 1976.
Dopo il quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente:
"Le imprese artigiane possono altresì ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici".
All'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è aggiunto il seguente comma:
"Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 1.000 milioni.
Detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977 "".
All'articolo 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: "6 maggio 1976" sono sostituite con le altre: "15 settembre 1976".

Nei

comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è parimenti sospeso fino al 30 giugno 1977 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 settembre 1976, o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, scadenti tra tale data e il 30 giugno 1977, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi". Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Art. 1

Art. 10-bis. - "Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le parole: "eventi sismici del maggio 1976", sono sostituite dalle parole: "eventi sismici del maggio e settembre 1976"".

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati dal precedente articolo 10.
Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio 1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituita da quella del 15 settembre 1976".

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
Art. 11-bis. - "Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.
Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto".

All'articolo 14, il primo capoverso è sostituito dal seguente: "Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari".

All'articolo 16, il secondo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:
Art. 17-bis. - "Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia dopo il maggio 1976".
Art. 17-ter. - "L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dai seguenti:
"La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta, a carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonché, a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non e cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.
La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri e modalità ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico di organismi assicurativi esteri"".
Art. 17-quater. - "Alle vedove di guerra e agli orfani inabili, ai genitori o collaterali inabili di caduti in guerra titolari di pensione di guerra, residenti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, che non siano in godimento di altre pensioni è corrisposta l'indennità "una tantum" di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227".
Art. 17-quinquies. - "La rendita a favore dei cittadini riconosciuti invalidi a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applica con decorrenza dalla data dell'infortunio.
Le provvidenze di cui al citato articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai soggetti residenti nei comuni indicati all'articolo 1 del predetto decreto-legge nonché all'articolo 11 del presente decreto".

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.
Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese a tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai comuni competenti".

All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: "è autorizzato" sono inserite le altre: "d'intesa con il commissario straordinario".

All'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:
"L'agevolazione di cui sopra può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina, dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la formazione della proprietà coltivatrice".

Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 34-bis. - "Il primo comma dell'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, è sostituito dal seguente:
"Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni"".
Art. 34-ter. - "Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi componibili, nonché in quelli requisiti, e per tutta la durata della permanenza degli stessi, è posta a carico dello Stato nella misura del 75 per cento del suo ammontare.
La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
Ai relativi pagamenti in favore dell'Enel si provvede con gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
La spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli alloggi dei senza tetto ubicati nei centri assistenziali istituiti dal commissario straordinario è posta a totale carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto".

All'articolo 36, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Negli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 42 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è compresa anche l'esecuzione di varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali".

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
Art. 36-bis. - "Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non si applicano nei confronti degli imprenditori che ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi ed alleghino alle stesse una attestazione del sindaco dalla quale risulti che l'azienda, i cui redditi sono compresi nella dichiarazione, è stata gravemente danneggiata nella propria struttura produttiva a causa del sisma.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente le riscossioni sono effettuate a mezzo ruolo senza l'applicazione del disposto degli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modifiche".
Art. 36-ter. - "I crediti d'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale in uno dei comuni indicati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e nell'articolo 11 del presente decreto, derivanti dalla dichiarazione dei redditi posseduti negli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati, su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di presentazione della dichiarazione".
Art. 36-quater. - "L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi gli adempimenti di cui agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976".
Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nelle ipotesi previste dal primo e secondo comma dell'articolo 26 del suddetto decreto-legge n. 227, sono prorogati al 31 dicembre 1976 i termini per le registrazioni cronologiche previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica".

All'articolo 37, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"È inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto articolo 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, risultino essere stati impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo dal 6 maggio al 30 settembre 1976".

All'articolo 38, primo comma, le parole: "31 marzo 1977" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1977";
al terzo comma la parola: "aprile" è sostituiti dall'altra: "luglio";
dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
"I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di sospensione della riscossione ai sensi del citato articolo 26 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nelle legge 29 maggio 1976, n. 336.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle rate suddette";
all'ultimo comma, dopo le parole: "dell'articolo 11" sono aggiunte le seguenti: "del presente decreto-legge".

All'articolo 40, primo comma, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere utilizzati anche per attività imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera a);
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie";
dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecali e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto";
l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonché alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.
Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, semprechè non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
Art. 41-bis. - "I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori dipendenti dagli esercenti attività professionali ed artistiche.
I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonché dall'articolo 19 del presente decreto-legge si applicano anche gli esercenti attività professionali ed artistiche".
Art. 41-ter. - "Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici
anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del precedente articolo 11, stipulati fino al 31 dicembre 1980, nonché di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.
Salvo il caso di forza maggiore l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto.
Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.
Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali".
Art. 41-quater. - "Nei casi in cui l'attività esercitata dalle imprese sia rimasta sospesa a causa degli eventi sismici, le tasse sulle concessioni governative relative a licenze, autorizzazioni e concessioni e; la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche a carico delle imprese medesime non sono dovute fino alla scadenza dell'anno solare in cui è avvenuta la ripresa dell'attività stessa.
Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, è esclusa la responsabilità solidale prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nei confronti di coloro che hanno sospeso, e limitatamente al periodo di sospensione derivante dagli eventi sismici, l'attività in relazione alla quale si verifica il presupposto di tale responsabilità.
La data di ripresa dell'attività deve essere comunicata dagli interessati alle competenti autorità comunali, a mezzo raccomandata, non oltre tale data, pena la decadenza dal beneficio.
Per coloro che hanno già ripreso l'attività interrotta per causa dei movimenti sismici, l'adempimento di cui sopra deve essere fatto entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

All'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Per i veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346, immatricolati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta è dovuta anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose con carrozzeria "a furgone finestrato"";
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"L'imposta straordinaria prevista dal primo comma deve essere corrisposta, nelle misure stabilite dalle disposizioni ivi richiamate, anche per le unità da diporto nazionali a motore, ancorché ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976 la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno indicati il termine e le modalità per il versamento dell'imposta";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni indicate nel primo comma nonché quelle degli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346";
l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
"Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di Pordenone, nonché quelli di proprietà dei terremotati della Valle del Belice, residenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21.
I rimorchi ad uso abitazione e simili, utilizzati nel territorio delle province di Udine e Pordenone dai residenti nei comuni contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977".

All'articolo 44, secondo comma, le parole: "lire 111.850 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 151.350 milioni" e le parole: "lire 54.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 64.500 milioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI - MORLINO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO