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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1948, n. 114

Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal:  25-12-1952
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura, e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 20 febbraio 1948:

Art. 1


Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel periodo di quattro anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette all'imposta normale di registro ed alla imposta ipotecaria normale, ridotte a metà, se si verifichino le seguenti condizioni:
a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;
c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione colturale ed all'imponibile catastale;
d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo.
Gli atti, di cui al precedente comma, che, nella ricorrenza delle condizioni e nel periodo di tempo ivi specificati, siano stipulati relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed a quella fissa ipotecaria.
È abrogato l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'articolo stesso circa le rivendite effettuate entro il quinquennio.
L'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) viene attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio, e quella dei requisiti di cui alle lettere b) e d) mediante esplicita contestuale dichiarazione da parte dell'acquirente o enfiteuta. Per quanto concerne la lettera c) una commissione provinciale, costituita dall'ispettore agrario provinciale, dall'intendente di finanza e da un tecnico agricolo nominato dal prefetto determina, in relazione alla diversa destinazione culturale, entro quale limite d'imponibile catastale si riscontri l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina.
Le stesse disposizioni si applicano agli affitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale cessione della proprietà del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante, se si verifichino le condizioni di cui ai commi precedenti.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 11 dicembre 1952, n. 2362 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di ratifica 22 marzo 1950, n. 144, è ulteriormente prorogato di un triennio a decorrere dal 20 marzo 1932".