Art. 20
Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l' attuazione entro l' anno successivo.
Il programma annuale degli interventi deve contenere:
a) l' elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;
b) l' elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;
c) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il Comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;
d) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in Consorzio ai sensi del successivo articolo 23;
e) l' elenco degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo Titolo IV, Capo I, articolo 68, primo comma, punto 2, della presente legge;
f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo Titolo V;
g) l' ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell' esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l' esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l' espropriazione e l' occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari per l' attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;
i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell' elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.
Il parere della Comunità Montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 12 bis, primo comma, L. R. 30/1977
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 50, primo comma, L. R. 25/1978
4Parole aggiunte al terzo comma da art. 51, primo comma, L. R. 25/1978
5Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 45/1980
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 45/1980
7Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, L. R. 2/1982
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 117, comma 3, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
12Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009
Art. 21
Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.
Il programma è poi comunicato alla Regione.
La Giunta regionale procede, sentita la Commissione consiliare speciale, alla fissazione dei criteri di devoluzione ai Comuni dei finanziamenti annualmente disponibili.
Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente articolo 20, lettera d), il corrispettivo introitato dal Comune ai sensi del successivo articolo 27, secondo comma, dovrà essere versato al Fondo di solidarietà regionale.
La Giunta regionale si pronuncia sul programma degli interventi di cui alla lettera f) dell' articolo precedente entro trenta giorni dal ricevimento, sentita la Commissione consiliare speciale, dopo di che è data comunicazione al Comune dell' approvazione di massima del programma ai fini dell' autorizzazione all' esecuzione degli interventi ed al finanziamento degli stessi.
A fronte di particolari esigenze possono essere apportate dal Consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma.
Ai fini dell' autorizzazione dell' esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell' eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l' approvazione di massima della Giunta regionale.
Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l' anno di validità degli stessi.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 52, primo comma, L. R. 25/1978
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 53, primo comma, L. R. 25/1978
3Terzo comma interpretato da art. 23, primo comma, L. R. 2/1982
4Parole sostituite al terzo comma da art. 24, primo comma, L. R. 2/1982
5Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 2/1982
6Quinto comma sostituito da art. 24, terzo comma, L. R. 2/1982
7Sesto comma sostituito da art. 24, terzo comma, L. R. 2/1982
8Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 24, quarto comma, L. R. 2/1982
9Parole sostituite al quarto comma da art. 18, primo comma, L. R. 53/1984
10Quinto comma interpretato da art. 11, primo comma, L. R. 55/1986
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 139, comma 2, L. R. 37/1993
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
15Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009
Art. 27
1. Una volta realizzato l' intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall' articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito stesso, il diritto di prelazione per l' acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite.
2. In alternativa ai proprietari degli immobili anzidetti, l' invito ad esercitare il diritto di prelazione è notificato ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili anzidetti qualora sussistano le condizioni previste dall' articolo 42, quarto comma, come inserito dall'
articolo 56 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
3. Il diritto di prelazione può essere esercitato dai proprietari degli immobili anzidetti anche in assenza della domanda di contributo, sempreché detta domanda non sia stata presentata dal titolare del diritto reale di godimento. Rimane tuttavia ferma la necessità della domanda di contributo da parte dei soggetti considerati dagli articoli 48 e 49.
4. Nei casi di cui al comma 3, i soggetti privi di domanda di contributi sono collocati nella graduatoria di cui all' articolo 28, nella posizione derivante dall' applicazione dei criteri fissati in attuazione dell' articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati.
5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:
a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
c) da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.;
5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite nonché da coloro che abbiano comunque utilizzato il contributo al di fuori delle procedure del presente articolo. I soggetti indicati nella prima categoria sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all'articolo 29 e graduati, nell'ordine, in base alla data dell'atto di assegnazione provvisoria, alla consistenza del nucleo familiare e all'età del componente più anziano della famiglia. I soggetti indicati nella seconda categoria seguono nella stessa graduatoria l'ultimo dei soggetti indicati nella prima categoria del presente articolo e sono graduati in base all'entità del contributo utilizzato a partire dall'importo meno elevato.
5 ter. In considerazione del ruolo meramente strumentale e sostitutivo conferito ai Comuni nella ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'
articolo 1, quinto comma, della legge 546/1977, le unità immobiliari medesime, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione in proprietà a norma del comma 12, sono sottratte al principio di redditività e possono essere assegnate dai Comuni agli aventi diritto, in via anticipata e provvisoria, anche a titolo gratuito.
6. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell' interessato, l' unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore a quella determinata in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. la cessione in proprietà può comprendere anche vani o locali accessori, situati in una diversa unità immobiliare, risultata disponibile per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a quella prelazionata, fino al raggiungimento delle superfici parametrate di cui al citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie per integrare con gli ulteriori vani l' unità immobiliare prelazionata rimangono a carico del soggetto interessato.
6 bis. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione altresì per i vani destinati ad uso produttivo.
7. In caso di decesso dell' avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'
articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce, munito di procura, in nome e nell' interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge.;
8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell' esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la ripresa dell' attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti negli ambiti di intervento unitario funzionale, l' esercizio del diritto di prelazione è tuttavia consentito dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'
articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché gli interessati si impegnino a che nei vani anzidetti venga comunque esercitata una attività produttiva, anche sotto una diversa impresa, per almeno cinque anni. Il mancato avvio dell' attività produttiva nel termine di un anno dal perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà dei vani produttivi comporta di diritto la decadenza dal contributo e il conseguente recupero del relativo importo a carico del cessionario.
9. Nel caso in cui l' esercizio dell' attività produttiva nei vani ricostruiti all' interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con le previsioni degli strumenti comunali della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico - sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale per il commercio, consente l' esercizio del diritto di prelazione dei vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al comma 8.
10. In deroga a quanto previsto dall' articolo 54, all' interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità immobiliari destinate ad uso produttivo, ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale, possono essere cedute agli aventi diritto al contributo anche se non risultino inserite in edifici ad uso misto.
11. I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale diritto; tuttavia, essi conservano il diritto al contributo e possono chiedere unicamente la cessione in proprietà delle unità immobiliari rimaste disponibili ai sensi dell' articolo 30.
12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di diritti reali di godimento; essa ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti o demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione.
12 bis. Per gli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la cessione delle unità immobiliari ricostruite è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni e, in genere, gli spazi di uso comune posti al piano terra degli edifici stessi. Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel
Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'
articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari.
13. Dal costo anzidetto sono detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il contributo di cui all' articolo 44, quarto comma, determinato avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti a sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e riferiti alla data di consegna dei lavori dell' impresa esecutrice; nel caso di ambiti unitari appaltati con lotti distinti e successivi, agli effetti dell' indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna dei lavori all' impresa esecutrice dell' ultimo lotto dei lavori.
13 bis. Qualora gli ambiti di intervento unitario di ricostruzione siano formati anche da schiere edilizie continue, dal costo indicato al comma 13 vanno altresì detratte le spese sostenute per il consolidamento strutturale dei fabbricati attigui alla schiera edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi.
14. In presenza di ogni altro requisito, la domanda presentata in termini dagli interessati dà diritto al contributo secondo l' effettiva destinazione d' uso posseduta dall' unità immobiliare alla data degli eventi sismici, anche se difforme dalla documentazione acquisita agli atti del Comune. In tale evenienza si procede d' ufficio alla regolarizzazione della documentazione.
15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell' intervento è determinato nella misura stabilita dall' articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:
a) in forma congiunta da soggetti legati da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell' articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del loro nucleo familiare incrementato di due componenti;
b) in forma congiunta da un solo soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare.
16. Dal medesimo costo sono detratti ulteriormente i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i porticati liberi, i loggiati, le soffitte non utilizzabili e le terrazze e/o coperture a terrazza.
17. Qualora per l' azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell' intervento indicato al comma 12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l' importo determinato in applicazione dell' articolo 46, terzo comma, e 59, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al Titolo III, restano a carico dell' Amministrazione regionale nella misura dell' ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti per cento è posto a carico del cessionario interessato. Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà delle unità immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietà. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49.
18. Agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 50 e 51, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, è consentito di portare in detrazione dal costo dell' intervento indicato al comma 12 un importo non superiore all' ottanta per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, i sensi dei predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data di consegna all' impresa esecutrice dei lavori relativi all' intervento unitario di ricostruzione.
18 bis. Qualora il Comune accerti la presenza di vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all' ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico-estimativa del Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi ed i difetti riscontrati.
18 ter. Avverso la determinazione del Comune riguardo alla riduzione del prezzo di cessione, è data facoltà agli interessati di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla Segreteria generale straordinaria che si pronuncia sul ricorso entro i successivi sessanta giorni.
18 quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall' articolo 42, o dall'
articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall' Amministrazione regionale.
18 sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18 quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'
articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni. L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del
codice civile.
18 septies. Nei confronti dei soggetti cui siano stati concessi i contributi della presente legge per la ricostruzione o l' acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti di intervento unitario funzionale di ricostruzione, nonché dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, peraltro, alla data del 6 maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, né da parte del proprietario né da parte di terzi, è consentito l' esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni contributive ed alle agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all' articolo 28 i soggetti anzidetti seguono l' ultima categoria di aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari, e tra di essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione.
18 octies. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 18 septies, nei confronti dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, alla data del 6 maggio 1976, non veniva temporaneamente esercitata, per comprovate cause, alcuna attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate sulla base delle superfici catastali andate distrutte o demolite a causa degli eventi sismici ed alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all' articolo 28 i soggetti anzidetti sono collocati nelle posizioni derivanti dall' applicazione delle vigenti disposizioni.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 2/1982
2Secondo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 58/1982
3Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 10, comma 1, L. R. 26/1988
4Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 50/1990
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 160, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina del comma 11 da art. 160, comma 3, L. R. 50/1990
7Derogata la disciplina del comma 17 da art. 3, comma 8, L. R. 66/1991
8Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
9Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
10Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
11Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
12Comma 7 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
13Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
14Comma 13 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
15Comma 15 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
16Comma 18 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
17Comma 18 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
18Comma 18 quater aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
19Comma 18 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
20Comma 18 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
21Comma 18 septies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
22Comma 18 octies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
23Comma 5 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 40/1996
24Comma 6 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 40/1996
25Comma 12 bis aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 40/1996
26Comma 17 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 40/1996
27Parole aggiunte al comma 18 sexies da art. 27, comma 1, L. R. 40/1996
28Parole aggiunte al comma 12 bis da art. 137, comma 13, L. R. 13/1998
29Parole aggiunte al comma 12 bis da art. 137, comma 23, L. R. 13/1998
30Comma 5 ter aggiunto da art. 5, comma 76, L. R. 1/2003
31Comma 5 bis sostituito da art. 12, comma 11, L. R. 12/2003
32Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 1, comma 1, L. R. 24/2005
33Parole aggiunte al comma 9 da art. 2, comma 1, L. R. 24/2005