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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  20-9-1976
aggiornamenti all'articolo

Art. 35



Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio delle opere di conto dello Stato nonché degli edifici pubblici e di uso pubblico, degli acquedotti, delle fognature, degli ospedali, degli edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera di interesse degli enti locali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000 milioni, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1976.
I lavori di ripristino indicati nel primo comma dovranno eseguirsi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con la legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.
Agli interventi previsti nel presente articolo, ad eccezione di quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, provvede la regione Friuli-Venezia Giulia.
Per il ripristino definitivo e la ricostruzione delle opere di edilizia demaniale e di culto è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1976.
((3))

Per la ricostruzione, riparazione e riattamento a cura dell'Amministrazione militare di immobili è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1976.
Per i lavori di riattamento e di definitivo ripristino delle caserme dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 500 milioni nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 1976, n. 730 ha disposto (art. 35) che "Per gli interventi di cui al quarto comma dell'art. 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1977."