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LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal:  8-12-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 4



Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.
Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.
Il comune predispone, altresì, una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.
Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.
La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi pre cedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo a proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.
Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. Ai soli fini di tale trascrizione e delle operazioni conseguenti, e per il tempo strettamente necessario, è consentito intestare in capo al comune i fondi oggetto del piano di ricomposizione.
Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile.
Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.
Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili. (2)
Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195))

Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.
Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale. (3) (5) (6) (7)
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46 (in G.U. 01/03/1986, n. 50), ha disposto (con l'art. 5, comma 1-septies) che le disposizioni agevolative di cui al comma 9 del presente articolo, sono prorogate al 31 dicembre 1986.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che le disposizioni e le agevolazioni di cui al presente articolo, sono prorogate al 31 dicembre 1990.
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 23 gennaio 1992, n. 34 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo , sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993.
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma 157) che, al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1999.
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 140, comma 1) che, al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003.