Legge regionale 02 maggio 1988, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/02/1993

Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
Art. 3
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale e alle attività e beni culturali e con l' Assessore all' industria, per il conferimento del mandato e per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, ivi compreso il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso nonché per l' emanazione ed attuazione delle direttive dell' Amministrazione regionale al riguardo.
3. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dei servizi amministrativi, la vigilanza sulla gestione del fondo.
5. Ad avvenuta sottoscrizione dell' intera quota di lire 30 miliardi l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 65, comma 1, L. R. 47/1991
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 29, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 7, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 10/2012