Art.   4
          
          
          
          
            1. Il personale già in servizio presso  le  strutture  e gli uffici degli enti soppressi di cui all' articolo  1,  ed amministrato dall' Ufficio stralcio di cui all' 
articolo 119 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, alla data di     entrata  in vigore della presente legge, viene inquadrato,  a  decorrere dal 19 aprile 1990, nelle qualifiche  funzionali  del  ruolo unico regionale corrispondenti  alle  qualifiche  o  livelli formalmente   rivestiti   presso   l' Ente  di  provenienza, secondo  l' equiparazione  di  cui  alla  tabella  <<   A   >> allegata alla presente legge.
 
          
          
          
            2. Il personale già in servizio presso  gli  ispettorati dell' alimentazione operanti nel  territorio  della  Regione Friuli  -  Venezia   Giulia,   messo  a  disposizione  dell' Amministrazione regionale, ai sensi dell' 
art. 20 del    DPR 15 gennaio 1987, n. 469, o in posizione di comando presso l' Amministrazione  regionale,   può   essere  inquadrato  con effetto   rispettivamente    dalla   data   della   messa  a disposizione  o  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,  nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale   corrispondente   alle   qualifiche   o   livelli formalmente    rivestiti    presso   l' Amministrazione   di provenienza  secondo l' equiparazione di  cui  alla  tabella <<  B  >> allegata alla presente legge.
 
          
          
          
            3. Gli inquadramenti di cui ai commi 1 e 2 sono  disposti a domanda degli interessati da  presentarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva  le  anzianità   maturate   nelle   corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso gli Enti  o le Amministrazioni di provenienza.
          
          
          
            5. Al personale di cui al presente articolo  spetta  alla data di inquadramento uno stipendio determinato  sommando  i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima  data presso l' Ente    o l' Amministrazione  di provenienza,  comprensivo  degli    aumenti periodici nonché degli  altri  assegni  fissi  e    continuativi;
b) quota salario di riallineamento di cui all' articolo  23,    sesto comma, della legge regionale 19  ottobre  1984,  n.    49. Per la determinazione della quota suddetta,  la  data    del  31  dicembre  1982,  indicata   al   secondo   comma    dell' articolo   23,    va    sostituita    dalla    data    corrispondente   al   giorno    precedente    a    quello    d' inquadramento. Per la determinazione del  maturato  in    godimento di cui all' articolo  26,  primo  comma,  della    legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per  <<  stipendio    in godimento  al  31  dicembre  1982   >>   s' intende  il    trattamento   economico   in    godimento    alla    data    d' inquadramento presso l' Ente o  l' Amministrazione  di    provenienza determinato ai sensi della precedente lettera    a) detratto il  beneficio  contrattuale  conseguito  alla    data d' inquadramento presso l' Ente o l' Amministrazione    di  provenienza  riferibile  al   triennio   1988-1990  e    per <<  stipendio iniziale  >>  s' intende  quello  vigente    alla data d' inquadramento in base alla tabella <<   B   >>    allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
 
          
          
          
            6.  Al  personale  inquadrato  ai  sensi   del   presente articolo, spetta alla data   d' inquadramento   l' eventuale differenza tra l' assegno di  cui   all' 
articolo  70  della legge regionale 11 giugno 1988, n.  44,  e   l' importo  del beneficio  contrattuale  conseguito   presso     l' Ente   o l' Amministrazione di provenienza determinato ai  sensi  del comma 5, lettera b).
 
          Note:
          
          
          
            1Derogata la disciplina del comma 6 da  art. 35, comma 3, L. R. 8/1991
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
 
         
        
          Art. 5
          
       
          
          
          
            1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico, ed in conseguenza degli inquadramenti disposti dall' articolo 4, il numero di posti in organico del personale regionale viene aumentato, per ciascuna qualifica funzionale, delle seguenti unità:
| a) commesso | 8 | 
| b) coadiutore | 10 | 
| c) segretario | 3 | 
| d) consigliere | 6 | 
| e) funzionario | 1 | 
| Totale | 28 | 
 
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 39/1993
 
         
        
          Art.   6
          
       
          
          
          
            1. Ai fini dell' ultimazione  degli  adempimenti  di  cui all' 
articolo 8 della legge regionale 22 dicembre  1980,  n. 70, agli articoli 1, 2, 3  e  4  della  
legge  regionale  16 agosto  1982,  n.   53   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, l' Amministrazione regionale,  in  conformità con i principi generali fissati dall' 
articolo 7 della legge 29 dicembre 1988,  n.  554,  è  autorizzata  ad  effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31, e 28 agosto 1989, n. 20, in quanto applicabili, per un numero non superiore a 10  unità di cui 2 nella qualifica funzionale di consigliere  e  8  in quella di segretario, da utilizzare con le modalità di  cui all' 
articolo 7 della legge regionale 6  dicembre  1983,  n. 83.
 
         
        
          Art.   7
          
       
          
          
          
            1.  Per   le   esigenze   di   cui     all' articolo    6 l' Amministrazione regionale è  autorizzata  ad  effettuare recuperi dalle graduatorie di merito  delle  prove  relative agli avvisi di  assunzione  a  contratto  per  25  posti  di consigliere    con    profilo    professionale     giuridico - amministrativo - legale di cui all' 
articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 2 unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione  a  contratto per  15  posti  di  segretario  con  profilo   professionale amministrativo di cui all' 
articolo 4 della legge  regionale 28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4  unità  e  delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per  15 posti  di  segretario  con  profilo  professionale  geometra disegnatore di cui all' 
articolo 4 della legge regionale  28 agosto 1989, n. 20, per un massimo di 4 unità.