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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469

Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

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Testo in vigore dal:  1-12-1987

Art. 20

Trasferimento di uffici e personale dello Stato
1. Gli ispettorati dell'alimentazione operanti nel territorio regionale sono trasferiti alla regione Fr.-V.G.
2. Per il trasferimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.
3. I dipendenti dello Stato comunque in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1 sono posti a disposizione della regione Fr.-V.G.
Al loro inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il loro consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.
Nota all'art. 20, comma 2:
Il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 1116/1965 (Norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:
"Art. 32. - Il trasferimento di uffici statali alla regione comporta la successione della regione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, nonché al relativo arredamento. La consistenza degli immobili, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti, in contraddittorio da funzionari a ciò delegati, rispettivamente, dal Ministero interessato e dal competente assessore regionale.
Entro un mese dall'avvenuto passaggio dei servizi, un esemplare del verbale e dei prospetti allegati, firmato da tutti gli intervenuti, dovrà essere inviato all'intendenza di finanza della provincia nella quale ha sede l'ufficio trasferito, ai Ministeri competenti, alla giunta regionale, e uno sarà acquisito agli atti dell'ufficio interessato".
Nota all'art. 21:
Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 902/1975 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:
"Art. 44. - La definizione dei procedimenti amministrativi, che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative, oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento".