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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1990, n. 70

Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/04/90
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Testo in vigore dal:  19-4-1990

Art. 4

1. Unitamente alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3, passano alla regione:
a) le strutture operative e gli uffici degli enti ivi considerati, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia;
b) i beni mobili ed immobili, di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia ed amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1, si segue il procedimento stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, facendosi decorrere il termine ivi stabilito dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al comma 1 ed amministrato dal suddetto ufficio stralcio è posto a disposizione della regione. Al suo inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il suo consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 119 del D.P.R. n. 616/1977 si veda la nota all'art. 3.
- Il D.P.R. n. 839/1979 reca norme di attuazione per il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di funzioni, personale e beni degli enti soppressi con la legge n. 641/1978. Il testo del relativo art. 6 è il seguente:
"Art. 6. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere a) e b), dell'art. 3 del presente decreto.
Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni che ne sono in possesso, ai delegati della regione.
I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione per la voltura catastale e per la intavolazione del trasferimento, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti".