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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1990, n. 70

Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/04/90
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Testo in vigore dal:  19-4-1990

Art. 3

1. Sono trasferiti alla regione le funzioni amministrative ed i compiti già attribuiti per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie di sua competenza ai sottoindicati enti, compresi nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del medesimo decreto:
Unione italiana ciechi (U.I.C.);
Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);
Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.);
Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);
Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 119 del D.P.R. n. 616/1977 (che reca norme per il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in attuazione della delega di cui alla legge n. 382/1975) è il seguente:
"Art. 119. (Attività residue degli enti pubblici estinti). - Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato".