LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/11/1988
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI
AL BILANCIO PLURIENNALE 1988- 1990
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1988
Art. 1
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l' anno 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
1. I capitoli 2501 e 4171 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e al bilancio per l' anno 1988.
Art. 6
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 vengono istituiti i capitoli 493 e 494 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 7
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il capitolo 825 viene trasferito dalla Rubrica n. 2 - Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale - alla Rubrica n. 8 - Direzione regionale degli enti locali - programma 0.1.3. e i capitoli n. 4152, 4163 e 4170 vengono trasferiti dalla Rubrica n. 11 - Direzione regionale dell' ambiente - alla Rubrica n. 12 - Direzione regionale delle foreste e dei parchi - programma 1.4.2.
Art. 8
 
1. La classificazione funzionale del capitolo 9313 viene modificata in sezione VI e quella del capitolo 2992 in sezione VIII.
Art. 9
 
1. Il codice di finanza regionale dei sottoelencati capitoli viene modificato come di seguito specificato:
cap. 1230: 2.1.210.5.08.32
cap. 1378: 2.1.253.3.10.28
cap. 1908: 2.1.152.2.11.33
cap. 2992: 2.1.232.3.08.15
cap. 6286: 1.1.162.2.06.05
cap. 7276: 2.1.243.5.10.10
cap. 8800: 2.1.243.3.10.25
cap. 8844: 2.1.155.2.10.24
cap. 8851: 2.1.155.2.10.24
cap. 8852: 2.1.155.2.10.24
cap. 8853: 2.1.155.2.10.24
cap. 8856: 2.1.155.2.10.24
cap. 8870: 2.1.235.3.10.24
cap. 8871: 2.1.235.3.10.24
cap. 9032: 2.1.235.5.10.24
cap. 9033: 2.1.235.5.10.13
cap. 9311: 2.1.241.5.07.26

Art. 10
 
1. Nella tabella << C >> - 2 lettera b), riguardante le variazioni in aumento ai capitoli di spesa, in termini di cassa, approvate con l' articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene stralciato il capitolo 4854 con l' importo di lire 700 milioni e lo stanziamento del capitolo 1082 viene modificato in lire 62.733.890.581.
Art. 11
 
1. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno ventennale, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalità previste dal numero 2) dell' articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 nella misura di lire 88.893.400 per ciascuno degli anni dal 1991 al 2007, vengono elevate di lire 106.600 per ciascuno degli anni medesimi, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
2. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
3. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
Art. 12
 
1. Alla copertura della spesa di lire 18.415.100.000 - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 2 - lire 15.505.100.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con i successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 (lire 2.910 milioni), si provvede:
a) per lire 8.075 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 7.191.100.000, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 750 - lire 1.700 milioni, di cui lire 500 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 3 febbraio 1988;
- capitolo 932 - lire 1.450 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988;
- capitolo 933 - lire 541.600.000 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 3 febbraio 1988;
- capitolo 934 - lire 1.900 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 16 febbraio 1988;
- capitolo 2814 - lire 1.000 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988;
- capitolo 7055 - lire 100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 128 del 4 marzo 1988;
- capitolo 7164 - lire 499.500.000, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988;
c) per le restanti lire 3.149 milioni, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 23 marzo 1988, rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3384 del 10 giugno 1988.

2. Alla copertura della maggior spesa di lire 1.050 milioni per l' anno 1989 previste dagli articoli 13 e 18, si provvede con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).
3. Alla copertura della maggior spesa di lire 50 milioni per l' anno 1990 previste dall' articolo 13, si provvede con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 13
 Interventi d' ufficio
in materia di bellezze naturali
(programma 1.1.1.)
1. Per provvedere agli eventuali interventi relativi alle demolizioni d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, previste dal combinato disposto di cui all' articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, e all' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 10 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI - il capitolo 2340 (1.2.141.2.06.29) con la denominazione << Spese per la demolizione d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto capitolo 2340 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
3. Per l' introito delle somme relative al recupero delle spese sostenute dall' Amministrazione regionale per gli interventi di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1075 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di somme spese per la demolizione d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 >>.
Art. 14
 Smaltimento rifiuti
(programma 1.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 800 milioni per l' anno 1988.
Art. 15
 Viabilità locale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 400 milioni per l' anno 1988.
Art. 16
 Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti
(programma 2.3.1.)
1. Per provvedere all' erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualità scadute, conformemente a quanto disposto dall' articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5716 (2.1.232.3.06.04) con la denominazione: << Erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualità scadute ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' anno 1988.
Art. 17
 Diritto allo studio
(programma 2.3.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, nell' anno 1988, la somma di lire 1.000 milioni per l' esercizio, relativamente all' anno scolastico 1988/89, delle funzioni di cui alla lettera a) dell' articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, limitatamente all' erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari di cui all' articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI - il capitolo 5774 (1.1.152.2.06.04) con la denominazione: << Assegnazione ai Comuni per l' erogazione gratuita per l' anno scolastico 1988/89 dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Per gli anni successivi al 1988 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 18
 Musei civici del castello di Udine
(programma 2.3.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Udine un finanziamento straordinario, da utilizzare per l' acquisizione e la posa in opera di attrezzature e di arredi occorrenti per la piena funzionalità dei Musei civici aventi sede nel Castello di Udine.
2. Il finanziamento potrà raggiungere il 100 per cento delle spese ammissibili, fino al limite massimo di lire 1.500 milioni. Per quanto attiene all' acquisto delle attrezzature e degli arredi il finanziamento potrà essere erogato in via anticipata fino alla misura massima del 95 per cento.
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, di cui 500 milioni nell' anno 1988 e 1.000 milioni nell' anno 1989.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.7. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 6147 (2.1.232.5.06.06) con la denominazione << Intervento straordinario a favore del Comune di Udine per le attrezzature e gli arredi dei Civici musei del Castello di Udine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1988 e 1.000 milioni per l' anno 1989.
Art. 19
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 modificato ed integrato con l' articolo 26, commi 1 e 2, della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6537 del precitato stato di previsione.
Art. 20
 Intervento a favore dei caseifici
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma sesto, della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 49, viene autorizzata la spesa di lire 1.407 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.407 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 1.407 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 7119 del precitato stato di previsione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 21
 Centro regionale per la viticoltura ed enologia
(programma 3.1.4.)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1962, n. 29, al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, a copertura delle ulteriori spese sostenute e da sostenere per la gestione del Centro stesso fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all' articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 60, e del conseguente subentro di cui all' articolo 2, II comma, della medesima legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito, alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.4. - Spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 7322 (2.1.162.2.10.10) con la denominazione << Contributo integrativo straordinario al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1988.
Art. 22
 Attuazione Regolamento CEE 1401/ 1986
(programma 3.1.5.)
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità Europea, è autorizzata - per il settore agricolo - la spesa complessiva, di lire 1.467 milioni per l' anno 1988, così suddivisa tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 3, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
- lire 892 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 1;
- lire 135 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 3;
- lire 376 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 5;
- lire 64 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono istituiti alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:
- capitolo 7488 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento dell' infrastruttura rurale - quota regionale - (art. 2, paragrafo 1, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 892 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7490 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso l' attuazione della ricomposizione fondiaria, ivi compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole - quota regionale - (art. 2, paragrafo 3, Regolamento CEE, n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 135 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7492 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento delle superfici agricole di proprietà privata - quota regionale - (art. 2, paragrafo 5, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 376 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7494 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento e la creazione di infrastrutture collettive che favoriscono l' agriturismo - quota regionale - (art. 2, paragrafo 6, Regolamento CEE n. 1401) >> e con lo stanziamento di lire 64 milioni per l' anno 1988.

3. All' onere complessivo di lire 1.467 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 7164 del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.
Art. 23
 Attuazione Regolamento CEE 1163/ 1976
(programma 3.1.4.)
1. Per gli interventi in attuazione del Regolamento CEE n. 1163/1976 del Consiglio della Comunità Europea è autorizzata la spesa di lire 30.500.000 per l' anno 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.4. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7351 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Erogazione dei premi per l' estirpazione dei vigneti >> e con lo stanziamento di lire 30.500.000 per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 30.500.000 si provvede mediante storno dal capitolo 7164 di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 Interventi nel settore zootecnico
(programma 3.1.5.)
1. Per gli interventi di cui all' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l' anno 1988.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene istituito alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7486 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione: << Indennità agli allevatori di animali riscontrati contaminati da radioattività dopo il 2 maggio 1986 ed alle cooperative tra gli stessi costituite >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 30 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 30 milioni si provvede mediante storno di pari importo da capitolo 7164 dello stato di previsione precitato, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988.
Art. 26
 Acquisto di battipista
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste alla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 9009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8927 dello stato di previsione precitato corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 3 febbraio 1988.
TITOLO III
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
CHE NON COMPORTANO MAGGIORI SPESE
Art. 27
 Personale
(programma 0.6.1.)
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3 dell' articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito con l' articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto capitolo 228 viene aggiunta la locuzione << Nonché l' elaborazione di prove di selezione >>.
Art. 28
 Modifica dell' articolo 46
della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28
(programma 1.1.1.)
1.
I commi 1 e 2 dell' articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni nell' anno 1988 al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso degli interventi necessari alla ricostruzione in sito geologicamente idoneo di unità abitative in sostituzione di immobili colpiti da ordinanze di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976.
2. Per l' erogazione del finanziamento, nonché per l' attuazione egli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni. >>.

2. Gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 1, fanno carico al capitolo 2635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988; nella denominazione del precitato capitolo 2635 la locuzione << all' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo per la realizzazione nel Comune di Enemonzo >> viene sostituita dalla locuzione << al Comune di Enemonzo per la realizzazione nel Comune stesso >>.
Art. 29
 Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, è revocato.
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno 1988 l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 2007.
4. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento in relazione al disposto di cui al comma 1, presenta sufficiente disponibilità.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 30
 Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
1. Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato per l' anno 1987 con l' articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi autorizzato per l' anno 1988.
2. Le annualità relative si intendono pertanto iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale a decorrere dall' anno 1988 e nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni intercorrenti fino al 2007.
Art. 31
 Difesa del suolo
(programma 1.4.2.)
1. Per provvedere all' eventuale esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 4172 (1.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (spesa obbligatoria) >>.
2. Il predetto capitolo 4172 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
3. Per l' introito delle somme relative al recupero del costo di esecuzione delle opere di cui al comma 1, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 è istituito << per memoria >> al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1076 (3.6.2.) con la denominazione << Recupero di somme spese per l' esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 >>.
Art. 32
 Assunzione mutuo per il ripiano
dei bilanci delle USL
(programma 2.1.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1988, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito con modificazione nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, apposito mutuo di lire 148.436.228.000 per la copertura a saldo delle maggiori spese sostenute dai presidi sanitari della regione per l' erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale negli anni 1985 e 1986 rispetto alle entrate conseguite.
2. Il ricavo del mutuo di cui al comma 1 viene iscritto sul capitolo 1655 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 148.436.228.000 per l' anno 1988. Nella denominazione del predetto capitolo 1655, la locuzione << articolo 3, comma 6 >> viene sostituita con la locuzione << articolo 3, commi 1 e 6 >>.
3. Conseguentemente lo stanziamento, in termini di competenza, del capitolo 4706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 viene elevato di lire 148.436.228.000 per l' anno 1988.
Art. 33
 Diritto allo studio
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 5768 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1988.
3. Al predetto onere di lire 350 milioni si fa fronte con la maggior entrata, di pari importo, prevista dal citato articolo 2 della legge regionale n. 52/86, al capitolo 1061 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati, il cui stanziamento viene conseguentemente impinguato, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1988.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera v), L. R. 10/2012
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 36
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.