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Document 31976R1163

Regolamento (CEE) n. 1163/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura

OJ L 135, 24.5.1976, p. 34–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 109 - 112

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/1981

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1163/oj

31976R1163

Regolamento (CEE) n. 1163/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 24/05/1976 pag. 0034 - 0037
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0109


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1163/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

relativo alla concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che il divario fra la produzione e il consumo di vino nella Comunità non può attribuirsi esclusivamente alle variazioni congiunturali ; che le misure di intervento per ristabilire l ' equilibrio del mercato , previste dal regolamento ( CEE ) n . 816/70 del Consiglio , del 28 aprile 1970 , relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1160/76 ( 4 ) , si sono rivelate insufficienti ; che è pertanto opportuno incentivare con un premio la riconversione delle superfici investite a vigneti la cui produzione è particolarmente difficile da smerciare , il che contribuirà a una diminuzione del potenziale viticolo ;

considerando che il mercato vinicolo va sempre più deteriorandosi a causa dell ' afflusso di vini di qualità inferiore , ottenuti sia dalle varietà di uve da vino e di uve da tavola che nella classificazione delle varietà di viti risultano « autorizzate temporaneamente » , sia da talune varietà che nella stessa classificazione risultano « raccomandate » od « autorizzate » , soprattutto per quanto concerne le varietà derivanti da incroci interspecifici ; che è quindi opportuno accordare il premio di riconversione ai viticoltori che procedano all ' estirpazione delle viti appartenenti a tali varietà ;

considerando che l ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1162/76 del Consiglio , del 17 maggio 1976 , recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato ( 5 ) può ridurre le possibilità di vendita dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ; che occorre pertanto accordare il premio anche per la riconversione delle superfici investite a varietà di portinnesto ;

considerando che , per conseguire effetti duraturi , occorre soprattutto che il beneficiario del premio s ' impegni a non aumentare , per un periodo determinato , le superfici investite a vigneti della sua azienda ;

considerando che l ' importo del premio deve essere fissato a un livello che tenga conto del costo dell ' operazione di estirpazione e , in certa misura , della perdita dei futuri redditi ; che per incoraggiare i produttori ad effettuare estirpazioni massicce nel prossimo futuro è opportuno , inoltre , prevedere un premio decrescente ; che , per rendere il premio interessante nel caso in cui sia stata estirpata la totalità dei vigneti di un ' azienda o nel caso in cui si tratti di vigneti ad alta produzione , occorre inoltre autorizzare gli Stati membri a concedere un premio superiore agli importi previsti nell ' ambito del presente regolamento ;

considerando che , ai fini di una corretta applicazione del regime dei premi , è d ' uopo disporre che agli aiuti nazionali aventi obiettivi analoghi a quelli perseguiti da detto regime possano essere concessi soltanto se le relative domande sono state presentate prima dell ' entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che il complesso delle misure previste riveste un interesse comunitario e mira all ' attuazione degli obiettivi definiti all ' articolo 39 , paragrafo 1 , lettera a ) del trattato ; che esso costituisce pertanto un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 6 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione ( 7 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I conduttori di vigneti della Comunità beneficiano , a loro richiesta e alle condizioni stabilite dal presente regolamento , di un premio di riconversione , per altre destinazioni , delle superfici investite a vigneti con varietà di uve da vino , con varietà di uve da tavola o con varietà di portinnesto , escluse le destinazioni previste dall ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera b ) , secondo trattino .

Articolo 2

1 . Il premio è concesso :

a ) per la riconversione di una superficie piantata a varietà di uve da vino o a varietà di uve da tavola

- classificate nella categoria delle varietà temporaneamente autorizzate ,

- provenienti da incroci interspecifici ( ibridi produttori diretti ) classificati nella categoria delle varietà autorizzate , o

- riportate in un elenco da stabilire e classificate nelle categorie delle varietà raccomandate o delle varietà autorizzate ;

b ) per la riconversione di una superficie utilizzata come vigna madre di portinnesto .

2 . Il premio di riconversione non può essere accordato per gli appezzamenti piantati con varietà di uve da vino o di uve da tavola e appartenenti alla stessa azienda , che siano inferiori a 25 are .

3 . Nell ' elaborazione dell ' elenco delle varietà di viti di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , terzo trattino , elenco che sarà suddiviso per unità amministrativa o gruppo di unità amministrative considerate per la compilazione del catasto viticolo , si terrà conto :

- della qualità dei vini ricavati dalle varietà in questione ,

- delle misure comunitarie per adattare il potenziale viticolo alle necessità di mercato ,

- della domanda esistente sul mercato ,

- eventualmente , del fatto che il terreno in questione presenti una minore idoneità alla viticoltura .

4 . Le modalità per la concessione del premio e l ' elenco delle varietà di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , terzo trattino , sono adottate secondo la procedura prevista all ' articolo 7 del regolamento n . 24 ( 8 ) .

Articolo 3

1 . Le domanda per la concessione dei premi devono essere presentate ai servizi designati dagli Stati membri

- anteriormente al 1° settembre 1976 per la campagna 1976/1977 ,

- anteriormente al 1° aprile 1977 per la campagna 1977/1978 ,

- anteriormente al 1° aprile 1978 per la campagna 1978/1979 .

2 . La concessione del premio è subordinata :

a ) alla condizione che il richiedente non abbia effettuato nella sua azienda , dopo l ' entrata in vigore del presente regolamento , nessun impianto che non sia stato compensato dall ' estirpazione preliminare di una equivalente superficie investita a vigneto ;

b ) a una dichiarazione scritta con cui il richiedente si impegna :

- a procedere o a far procedere , anteriormente al 1° aprile dell ' anno successivo a quello della presentazione della domanda , all ' estirpazione delle viti in quelle superfici per cui è stato chiesto il premio ;

- a rinunciare ad effettuare fino al 31 marzo 1982 sulle superfici di cui al primo trattino , qualsiasi impianto di alberi da frutto delle varietà previste dall ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 794/76 del Consiglio , del 6 aprile 1976 , che definisce nuove misure destinate a sanare la produzione frutticola della Comunità ( 9 ) ;

- a non aumentare , per un periodo di sei anni a decorrere dall ' inizio della campagna viticola successiva alla data dell ' estirpazione di cui al primo trattino , le superfici investite a vigneto della sua azienda con impianti che non siano stati compensati dall ' estirpazione preliminare di equivalenti appezzamenti investiti a vigneto ;

- a dichiarare ogni anno , durante tale periodo , insieme con il raccolto , la superficie investita a vigneto in produzione o non ancora in produzione ;

c ) a condizione che il richiedente :

- abbia , in conformità della legislazione nazionale vigente , il diritto di continuare la coltivazione del terreno in questione durante il periodo di cui alla lettera b ) , terzo trattino ;

- esibisca , qualora non soddisfi la condizione di cui al precedente trattino , un impegno scritto del proprietario del terreno in cui quest ' ultimo garantisca l ' osservanza degli obblighi di cui alla lettera b ) oppure si impegni a rispettarli personalmente .

3 . Qualora dopo la concessione del premio e nel corso del periodo considerato al paragrafo 2 , lettera b ) , terzo trattino , l ' azienda venga rilevata , in tutto o in parte da un ' altra persona , il beneficiario del premio o gli aventi diritto restano responsabili della esecuzione , da parte del successore , degli obblighi da lui assunti , tranne

- che il successore non abbia preso a suo carico tale impegno sino alla scadenza della medesima ,

o

- che il proprietario non abbia preso l ' impegno di cui al paragrafo 2 , lettera c ) , secondo trattino .

Articolo 4

1 . Per la campagna 1976/1977 l ' ammontare del premio è fissato :

a ) a 1 500 UC/ha per le superfici investite a vigneto a produttività media , coltivate normalmente e che non presentano ancora segni di declino a causa dell ' età ;

b ) a 1 000 UC/ha per le superfici investite a vigneto a bassa produttività o a vigneti di età inferiore a due anni ;

c ) a 2 000 UC/ha per le superfici investite a vigneto , con coltivazione specializzata secondo un sistema di allevamento alto che consenta una grande espansione vegetativa su un piano orizzontale .

2 . Gli importi di cui al paragrafo 1 sono ridotti di :

- 100 UC/ha per la campagna 1977/1978 ;

- 200 UC/ha per la campagna 1978/1979 .

3 . Per ottenere il premio le superfici a coltura mista sono espresse in superfici a coltura specializzata , utilizzando il coefficiente di conversione abituale per l ' area di produzione in questione .

4 . L ' importo del premio è pagato in unica soluzione , entro e non oltre sei mesi dal momento in cui il richiedente ha fornito la prova di avere effettivamente proceduto all ' estirpazione .

5 . Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può decidere di modificare l ' importo del premio .

6 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all ' articolo 7 del regolamento n . 24 .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri possono , a condizioni da determinarsi , eventualmente derogando a quelle previste all ' articolo 2 , paragrafo 1 , concedere un premio di importo superiore

- a quelli di cui all ' articolo 4 , paragrafi 1 e 2 , se è stata estirpata la totalità dei vigneti di un ' azienda , oppure

- a quelli di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettere a ) e c ) , e paragrafo 2 , se si tratta di viti ad alta produttività .

2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , le superfici ad alta produttività sono espresse in superfici di produttività media utilizzando un coefficiente appropriato che non può essere superiore a 2 .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all ' articolo 7 del regolamento n . 24 .

Articolo 6

1 . Gli Stati membri verificano se il beneficiario del premio ha rispettato gli impegni di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , lettera b ) , secondo e terzo trattino . Tale verifica viene effettuata a decorrere dal 1° aprile della campagna per cui è stato richiesto il premio .

2 . Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati della verifica .

3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate secondo la procedura prevista all ' articolo 7 del regolamento n . 24 .

Articolo 7

1 . Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un ' azione comune ai sensi dell ' articolo 6 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

2 . La durata prevista per l ' attuazione dell ' azione di cui al paragrafo 1 è limitata alle campagne viticole 1976/1977 , 1977/1978 e 1978/1979 .

Articolo 8

Il costo totale di previsione dell ' azione comune a carico del FEAOG è stimato a 78 milioni di unità di conto .

Articolo 9

1 . Le spese sostenute dagli Stati membri nell ' ambito dell ' azione contemplata dal presente regolamento sono imputabili al FEAOG , sezione orientamento , salvo il supplemento di premio accordato in applicazione dell ' articolo 5 .

2 . Il FEAOG , sezione orientamento , rimborsa agli Stati membri il 50 % delle spese imputabili . Tale rimborso non può tuttavia superare per ettaro di vigneto il 50 % degli importi che risultano dall ' applicazione dell ' articolo 4 .

3 . Le modalità d ' applicazione del paragrafo 2 vengono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 10

1 . Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dagli Stati membri nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione entro il 1° luglio dell ' anno successivo .

2 . La Commissione prende una decisione su tali domande , in una o più volte , secondo la procedura prevista dall ' articolo 7 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 11

1 . Fatto salvo il disposto dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , gli Stati membri adottano , conformemente alle disposizioni legislative , regolamentari e amministrative nazionali , le misure necessarie per recuperare le somme già versate , qualora gli impegni di cui all ' articolo 3 non risultino rispettati .

Essi comunicano alla Commissione le misure applicate e , in particolare , la tengono informata dello stato d ' avanzamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie .

2 . Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi pagatori , i quali le detraggono , proporzionalmente al finanziamento comunitario , del computo delle spese finanziate dal FEAOG .

3 . Se le somme versate non possono essere recuperate , le relative conseguenze finanziarie sono sostenute dalla Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario .

4 . Le somme da recuperare possono essere maggiorate di un interesse .

5 . Le modalità di applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 .

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , durante le campagne di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , le superfici investite a vigneti sottoposte a estirpazione per le quali è stato concesso il premio nel quadro del piano di previsione di cui all ' articolo 17 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 816/70 . La Commissione tiene conto di tali informazioni nella relazione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo .

Articolo 13

Il presente regolamento non pregiudica la concessione di aiuti istituiti dalle regolamentazioni nazionali e aventi obiettivi analoghi a quelli perseguiti dal presente regolamento , semprechù le relative domande siano state presentate prima dell ' entrata in vigore di questo ultimo .

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . C 53 dell ' 8 . 3 . 1976 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . C 15 del 22 . 1 . 1975 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . L 99 del 5 . 5 . 1970 , pag . 1 .

( 4 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) Vedi pag . 32 della presente Gazzetta ufficiale .

( 6 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

( 7 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 8 ) GU n . 30 del 20 . 4 . 1962 , pag . 989/62 .

( 9 ) GU n . L 93 dell ' 8 . 4 . 1976 , pag . 3 .

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