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Document 31986R1401

Regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che istituisce un' azione comune per il miglioramento dell' agricultura in alcune zone svantaggiate dell' Italia settentrionale

OJ L 128, 14.5.1986, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1401/oj

31986R1401

Regolamento (CEE) n. 1401/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che istituisce un' azione comune per il miglioramento dell' agricultura in alcune zone svantaggiate dell' Italia settentrionale

Gazzetta ufficiale n. L 128 del 14/05/1986 pag. 0005 - 0008


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1401/86 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 1986

che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricultura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, la struttura sociale dell'agricultura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole devono essere prese in considerazione nell'elaborazione della politica agricola comune;

considerando che, per conseguire le finalità della politica agricola comune, definite all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, devono essere adottate a livello comunitario disposizioni particolari, adeguate alla situazione delle zone agricole svantaggiate;

considerando che nell'Italia settentrionale le zone agricole svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85, si trovano in una situazione particolarmente sfavorevole;

considerando che dette zone non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (5);

considerando che l'infrastruttura rurale di tali zone è molto carente, in particolare per quanto riguarda le infrastrutture pubbliche, quale la rete di distribuzione della corrente elettrica e dell'acqua potabile, le vie poderali e di comunicazione e che la creazione o il potenziamento di dette infrastrutture costituisce una condizione importante per migliorare le strutture agrarie;

considerando che, data l'esistenza di terre agricole colpite dall'erosione, la conservazione del suolo e dei corsi d'acqua è un'esigenza primaria;

considerando che un regime speciale di aiuti per la realizzazione di azioni forestali ha un'importanza particolare nelle zone svantaggiate; che la foresta contribuisce ad una migliore utilizzazione della manodopera in agricoltura e apportano una combinazione del reddito agricolo;

considerando che le misure di ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli riducono il frazionamento delle terre agricole e consentono una più efficiente utilizzazione degli strumenti di produzione;

considerando che la lotta contro l'erosione contribuisce:

- alla conservazione del suolo, dello spazio e del regime delle acque superficiali e sotterranee, nonché

- al mantenimento del potenziale ricreativo di una regione;

considerando che il miglioramento del suolo è un valido strumento per ridurre i costi di produzione;

considerando che il miglioramento dei redditi degli agricoltori può essere ottenuto anche tramite attività complementari nel settore dell'agriturismo, che richiedono infrastrutture collettive sul piano comunale;

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85 prevede misure specifiche, volte a stimolare l'intero settore agricolo della regione interessata, in armonia con le eventuali azioni di sviluppo attuate contemporaneamente nei settori extragricoli e nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente; che il Consiglio decide in merito a tali misure secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato;

considerando che è opportuno promuovere la realizzazione di queste finalità con un'azione che colleghi questi vari elementi e si esplichi nel quadro di un programma;

considerando che da quanto precede risulta che le misure di cui sopra costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/85 (7);

considerando che spetta alla Commissione, sentito il parere del comitato permanente delle strutture agrarie, decidere circa l'approvazione di un programma presentato dal governo italiano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Misure volte ad accelerare lo sviluppo agricolo in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale

Articolo 1

1. Per accelerare lo sviluppo agricolo di alcune zone dell'Italia settentrionale, è istituita un'azione comune, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 797/85, che l'Italia realizzerà per migliorare l'efficacia delle strutture agrarie nelle zone interessate.

2. L'azione comune si applica alle zone svantaggiate, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta e Piemonte.

3. Conformemente al titolo II, la Comunità può concedere un contributo all'azione comune, finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, denominato in appresso « Fondo », le misure a favore dell'agricoltura che rientrino in uno o più programmi elaborati dal governo italiano o da altre autorità designate a livello geografico pertinente ed approvati dalla Commissione. La programmazione mira ad un intervento congiunto e convergente dei vari strumenti finanziari comunitari e nazionali a finalità strutturale, volto a consentire un'efficace concentrazione su obiettivi prioritari.

Articolo 2

L'azione comune ha per obiettivo:

1) il miglioramento dell'infrastruttura rurale, in particolare:

- l'installazione della rete di distribuzione della corrente elettrica e il raccordo alla rete di distribuzione di acqua potabile per le aziende agricole ed i paesi i cui abitanti vivono principalmente d'agricoltura,

- la costruzione ed il miglioramento di vie poderali e di comunicazione utilizzate soprattutto per l'agricoltura;

2) il miglioramento forestale, in particolare:

- l'imboschimento,

- il miglioramento delle foreste in degrado,

- altre misure complementari, quali:

- opera di sterro e altri interventi minori di stabilizzazione del suolo,

- protezione contro il fuoco;

3) la ricomposizione fondiaria, compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole, in particolare:

- il miglioramento durevole delle particelle, per giungere, di norma, ad un rapporto di riparcellazione pari almeno a 3: 1,

- i lavori connessi, come la livellazione e la regolazione dei fossi;

4) la lotta contro l'erosione, in particolare:

- la costruzione di piccoli sbarramenti, dighe o bacini idrici,

- la costruzione o la sistemazione di terrazze,

- la sistemazione lungo le sponde dei corsi d'acqua di piante atte ad aumentare la capacità di tenuta del suolo;

5) il miglioramento, nel quadro di un'azione collettiva, delle superfici agricole di proprietà privata, in particolare:

- il drenaggio,

- altre misure di miglioramento del suolo;

6) il miglioramento o la creazione di infrastrutture collettive che favoriscono l'agriturismo in paesi che dipendono essenzialmente dall'agricoltura e che hanno un buon potenziale turistico.

Articolo 3

1. I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, devono contenere almeno i seguenti elementi:

a) una descrizione dei problemi esistenti, per settore; la loro localizzazione e le varie misure da adottare nel quadro dell'azione comune per risolverli; una stima dei costi e le modalità di finanziamento;

b) il calendario previsto per la realizzazione delle varie misure e l'indicazione della possibilità di cumulare gli interventi previsti sul piano comunitario e su quello nazionale;

c) le misure di coordinamento con tutti gli altri programmi e con tutte le altre disposizioni che possono influenzare lo sviluppo dell'agricoltura nella regione interessata;

d) la compatibilità delle misure che si vogliono realizzare con la tutela dell'ambiente.

2. La durata del programma è almeno pari a quella dell'azione comune.

Articolo 4

1. Il governo italiano trasmette alla Commissione tutti i programmi.

2. I programmi e le loro eventuali modifiche sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

TITOLO II

Disposizioni finanziarie e generali

Articolo 5

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli investimenti per ridurre l'erosione, gli investimenti forestali su superfici agricole e i lavori di miglioramento delle superfici agricole che beneficiano di aiuti in virtù dell'articolo 17 o, secondo il caso, dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 797/85 o dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1944/ 81 (1) che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia o che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 6

1. L'azione comune dura sei anni, a decorrere dalla data d'approvazione del primo dei programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. Nel corso del terzo e del quinto anno, la Commissione presenta una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Prima dello scadere del periodo di sei anni, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, dell'opportunità di prorogare l'azione.

3. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo è di 78,4 milioni di ECU.

4. Si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 7

1. Le spese effettuate dal governo italiano o dalle regioni interessate a titolo dell'azione comune possono usufruire del contributo del Fondo a concorrenza degli importi di cui al paragrafo 2. Il Fondo rimborsa al governo italiano o alle autorità designate al livello geografico pertinente, il 40 % delle spese ammissibili.

2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica italiana le spese effettivamente sostenute, per un importo massimo ammissibile di:

- 70 milioni di ECU per i lavori di miglioramento dell'infrastruttura rurale o forestale di cui all'articolo 2, paragrafo 1. La partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere, tuttavia, almeno del 10 %;

- 40 milioni di ECU per i lavori di miglioramento forestale e per le misure complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, rispettando tuttavia i limiti di ammissibilità per ettaro di cui all'articolo 11, primi quattro trattini, del regolamento (CEE) n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità (2);

- 600 ECU per ettaro, per un massimo di 15 000 ettari, per i lavori di ricomposizione fondiaria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

- 40 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 4;

- 900 ECU per ettaro, per un massimo di 30 000 ettari, per i lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 5;

- 10 milioni di ECU per i lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 6; il contributo finanziario dei comuni beneficiari non può tuttavia essere inferiore al 20 %.

3. Qualora la Repubblica italiana chieda un aggiornamento dei programmi, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, approvare una modifica dei massimali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, senza però superare l'importo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 8

All'atto dell'approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 3, la Commissione fissa, d'intesa con la Repubblica italiana, le modalità di comunicazione delle informazioni sullo svolgimento dell'azione di sviluppo.

Articolo 9

1. Le richieste di rimborso riguardano le spese effettuate dalla Repubblica italiana nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi, in funzione delle modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica italiana in base allo stato d'avanzamento del programma.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 10

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato permanente per le strutture agrarie è convocato dal suo presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il presidente sottopone un progetto di misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agrarie formula il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni da esaminare. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri si applica la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure, che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere formulato dal comitato permanente per le strutture agrarie, le misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione può, rinviare di un mese, al massimo a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986

Per il Consiglio

Il Presidente

P. H. van ZEIL

(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986.

(3) Parere reso il 14 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(7) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.

(1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.

(2) GU n. L 38 del 6. 2. 1979, pag. 1.

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